Monday 23 September 2013 18:28:21

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

L’omessa impugnazione del provvedimento di esproprio rende improcedibili le impugnative proposte nei confronti dei suoi atti preparatori

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a sentenza Consiglio di Stato

L’impugnazione di atti presupposti immediatamente lesivi dell’interesse dei loro destinatari, consente di soprassedere alla impugnativa dell’atto consequenziale soltanto nell’ipotesi in cui l’eventuale annullamento dei primi sia in grado provocare un’automatica caducazione del secondo, vale a dire se il provvedimento successivo abbia carattere meramente esecutivo degli atti presupposti, ovvero faccia parte di una sequenza procedimentale che lo pone in rapporto di immediata derivazione dagli atti precedenti; e che, differentemente - ad esempio - dall’ipotesi del procedimento formativo del piano regolatore (che si articola fondamentalmente nei due provvedimenti di adozione e di approvazione del medesimo e nella quale - per l’appunto - l’impugnazione del primo ordinariamente esonera da quella del secondo), nel caso del procedimento di espropriazione non si verifica tale situazione, posto che il provvedimento di esproprio, ossia il c.d. atto consequenziale, è dotato di una sua precisa autonomia in grado di realizzare il definitivo trasferimento della titolarità del bene (così, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 2009 n. 1869). Da ciò consegue, quindi, che l’omessa impugnazione del provvedimento di esproprio, non caducabile ex se per effetto dell’accoglimento delle impugnative proposte nei confronti dei suoi atti preparatori, rende pertanto queste ultime improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse alla loro decisione (cfr. ibidem).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale **** del 2010, proposto da:

Ferrario Maria, Ferrario Aristide, Ferrario Rachele, Gilardi Natale, Gilardi Giovanni e Gilardi Domenico, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Giuliano Maggioni, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. Giovanni Morani, via Oslavia, 6;

 

contro

Consorzio Cav.To.Mi., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Giuffre', con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, 288; Comune di Pero (Mi), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Cerami, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. Piero D’Amelio, via della Vite, 7; T.a.v. S.p.a., ora R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Piero D'Amelio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Vite, 7; Regione Lombardia, R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., Italferr S.p.a.; Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a’ sensi dell’art. 1, commi 376 e 377 della L. 24 dicembre 2007 n. 244, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Milano, Sez. II, n. 254 dd. 2 febbraio 2010, resa tra le parti e concernente procedura espropriativa per realizzazione area attrezzata a verde

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Cav.To.Mi., del Comune di Pero, di T.a.v.- S.p.a. ora R.F.I.- Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2013 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per gli appellanti l’Avv. Giuliano Maggioni, per Cav.To.Mi. l’Avv. Michela Reggio D'Aci su delega dell’Avv. Giuseppe Giuffrè, per il Comune di Pero e per R.F.I.. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. l’Avv. Giovanni C. Sciacca su delega – rispettivamente – dell’Avv. Carlo Cerami e dell’Avv. Piero D’Amelio, nonché per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’Avvocato dello Stato Giovanni Palatiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.1. Gli attuali appellanti, Signori Maria Ferrario, Aristide Ferraro, Rachele Ferrario, Natale Gilardi, Giovanni Gilardi e Domenico Gilardi, sono comproprietari di terreni agricoli ubicati nel comune di Pero e ivi identificati in catasto al foglio 1, mappale 393 (proprietà di Maria, Aristide e Rachele Ferrario, poi frazionato nei mappali 536-537-538-539) e mappale 388 (proprietà di Natale, Giovanni e Domenico Gilardi, poi frazionato nei mappali 532, 533, 534, 535).

Essi hanno proposto, sub R.G. 1183 del 2007, innanzi al T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, ricorso avverso gli atti preordinati all’acquisizione dei terreni sopradescritti al fine della realizzazione di un’area attrezzata a verde, in funzione di mitigazione ambientale nell’ambito della costruzione della linea ferroviara ad alta velocità Milano-Torino (subtratta Novara-Milano).

In particolare, essi hanno chiesto l’annullamento dei seguenti atti:

1) avviso dd.13 marzio 2007 di occupazione d’urgenza emesso dal responsabile dell’Ufficio Espropri del Consorzio Cav.To.Mi;

2) decreto di occupazione d’urgenza n. 1/2007 dd. 9 marzo 2007 emesso dal Direttore compartimentale Infrastruttura di Milano R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;

3) delibera n. 170 dd. 27 ottobre 2006 dell’Amministratore Delegato di R.F.I. - – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., recante approvazione del progetto esecutivo, con valore di dichiarazione di pubblica utilità, della variante ambientale in comune di Pero nell’ambito della predetta tratta A/C-A/V Torino-Milano, subtratta Novara-Milano;

4) delibera n. 55 dd. 31 marzo 2004 dell’Amministratore Delegato di R.F.I. - – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., recante approvazione del progetto definitivo relativo alla costruzione della tratta A/C-A/V Torino-Milano, subtratta Novara-Milano;

5) decreti n. 138-T dd. 21 ottobre 2000 e n. 60-T dd. 8 novembre 2002 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, di delega al concessionario R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a ad emanare gli atti del procedimento espropriativo;

6) delibera n. AS/971 dd. 7 agosto 1991, di Amministrazione sconosciuta, recante affidamento a T.a.v. S.p.a. della progettazione esecutiva, costruzione e sfruttamento economico delle linee del Sistema Alta Velocità;

7) convenzione dd. 15 ottobre 1991 con la quale T.a.v. S.p.a. ha affidato al General Contractor Fiat s.p.a, tenuta a provvedere mediante il Consorzio Cav.To-Mi, la progettazione esecutiva e la realizzazione della predetta tratta A/C-A/V Torino-Milano, ivi compresa la subtratta Novara-Milano;

8) conferenza di servizi conclusa in Roma il 14 luglio 2000 di cui al verbale 18 ottobre 2000 indicato come atto da cui insorge il vincolo espropriativo;

9) deliberazione del Consiglio comunale di Pero n. 70 dd. 11 luglio 2000, e relativa istanza n. 785 dd. 17 gennaio 2004, con cui sarebbe stata autorizzata la progettazione esecutiva di una variante per un intervento di mitigazione ambientale mediante predisposizione di un’area a verde;

10) certificazione urbanistica dd. 27 giugno 2006 del Comune di Pero, di ottemperanza alle prescrizioni del P.R.G. comunale vigente;

11) delibera n. 3 dd. 12 dicembre 2003 del Direttore Investimenti di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a e successiva nota prot. RFI/DIN/PIR189 dd. 19 dicembre 2005, recanti l’autorizzazione all’avvio della procedura di partecipazione dei proprietari interessati al procedimento espropriativo.

I predetti ricorrenti in primo grado, dopo aver premesso che i soli signori Maria e Aristide Ferrario avrebbero ricevuto l’avviso di occupazione d’urgenza dei terreni, hanno dedotto le seguenti censure:

a) inesistenza dell’avviso di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza, in quanto privo di sottoscrizione;

b) inesistenza del decreto di occupazione d’urgenza, in quanto privo di sottoscrizione;

c) omessa notifica ad alcuni dei ricorrenti dell’avviso prescritto dall’art. 22-bis, comma 4, del T.U. approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, con conseguente nullità degli atti susseguenti; incostituzionalità dell’art. 3 del T.U. medesimo nella parte in cui consente la notifica degli atti della procedura espropriativa ai proprietari iscritti in catasto, anziché ai proprietari effettivi;

da) decadenza del vincolo preordinato all’esproprio, in quanto, non essendo i terreni dei ricorrenti inclusi nel progetto approvato con delibera dei R.F.I. S.p.a. n. 55 del 2004, il vincolo apposto nella conferenza di servizi del 14 luglio 2000 (chiusasi col verbale 18 ottobre 2000) sarebbe divenuto inefficace per decorso del quinquennio;

db) mancata trasposizione del vincolo nel P.R.G. del Comune di Pero, ove i terreni risulterebbero ancora classificati in parte a zona a verde privato, in parte a zona agricola di assetto agrosistemico;

dc) mancato recepimento del vincolo espropriativo, ex art. 19 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001, non avendo il Comune di Pero mai adottato una variante di P.R.G. che recepisse la previsione di una zona di mitigazione ambientale sulle aree dei ricorrenti;

de) inesistenza dei presupposti per l’occupazione d’urgenza, in quanto l’acquisizione di aree deputate alla trasformazione in parchi pubblici sarebbe completamente avulsa dalla natura dell’opera realizzata dall’Autorità espropriante (linea ferroviaria), difettando per conseguenza il requisito dell’urgenza ex art. 22-bis del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001;

e) eccesso di potere, sviamento, illogicità: l’ubicazione dei terreni, situati a 350 metri dalla strada ferrata, renderebbe “privo di senso e di utilità” il progetto di mitigazione ambientale (che coinvolge anche un tratto di viabilità, appezzamenti a verde privato e pertinenze di fabbricati abitativi), tanto più che la zona è prevalentemente industriale, mentre il verde privato risulterebbe conferente, semmai, alle zone residenziali.

1.2. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione si è costituito in tale primo grado di giudizio mediante atto di mera forma.

1.3. Si sono – altresì – costituiti nello stesso giudizio, controdeducendo puntualmente alle censure avversarie, il Consorzio Cav.To-Mi, la T.a.v. S.p.a. e il Comune di Pero.

1.4. T.A.V. S.p.a. ha proposto pure istanza di regolamento di competenza, cui ha aderito anche il Consorzio CAV To-MI, e che è stato trasmesso a questo giudice con ordinanza del T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, Sez. II, n. 140 dd. 18 ottobre 2007, emessa a’ sensi dell’allora vigente art. 31, quinto comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205.

Con decisione n. 724 dd. 27 febbraio 2008 questa stessa Sezione ha peraltro statuito che la controversia rientra nella competenza territoriale del TAR Lombardia, sul rilievo che, sebbene tra quelli impugnati siano indicati anche atti di carattere generale relativi alla realizzazione dell’intero sistema dell’Alta Velocità e provvedimenti di carattere ultra-regionale riguardanti opere localizzate nel territorio di più regioni, i motivi di ricorso investivano esclusivamente atti della procedura espropriativa, che, incidendo sui beni dei ricorrenti, avevano effetti territorialmente limitati, ossia circoscritti al luogo in cui si trovano gli immobili da espropriare.

1.5. I medesimi ricorrenti hanno – altresì – proposto all’interno del medesimo procedimento di primo grado, ricorso ex art. 703 cod. proc. civ., rilevando che in data 28 luglio 2009 il Consorzio Cav.To.Mi. era entrato senza preavviso e senza titolo nelle aree di cui ai mappali 532, 535, 536 e 539 utilizzate a scopo agricolo e chiedendo quindi al medesimo T.A.R. di ordinare al Consorzio la cessazione immediata “di ogni azione di molestia-turbativa del possesso dei resistenti sui terreni” dianzi riferiti.

Con decreto presidenziale n. 1289 dd. 13 novembre 1989 l’istanza cautelare provvisoria insita nel ricorso sopradescritto è stata respinta.

1.6. Con sentenza n. 254 dd. 2 febbraio 2010 la Sez. II dell’adito T.A.R. ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso proposto a’ sensi dell’art. 703 cod. proc. civ.

Lo stesso giudice ha compensato integralmente le spese di tale primo grado di giudizio tra tutte le parti.

2.1. Con l’appello in epigrafe i medesimi Signori Maria Ferrario, Aristide Ferraro, Rachele Ferrario, Natale Gilardi, Giovanni Gilardi e Domenico Gilardi chiedono ora la riforma di tale sentenza resa in primo grado, riproponendo in buona sostanza le censure già da loro dedotte in primo grado ma riferendole alla sentenza impugnata.

2.2. Nel presente grado di appello si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (tale divenutomedio tempore per effetto dell’art. 1, commi 376 e 377 della L. 24 dicembre 2007 n. 244), il Comune di Pero, il Consorzio Cav.To-Mi e R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. quale medio tempore incorporante T.a.v. S.p.a., concludendo tutte per la reiezione dell’appello.

2.3. Alla pubblica udienza del 16 aprile 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3.1. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va dichiarato improcedibile, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione.

3.2. Dall’esame della documentazione depositata agli atti di causa dalle difese del Comune di Pero e di R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., consta, infatti, che nel corso del presente grado di giudizio è stato emesso il decreto n. 11/2010 dd. 18 maggio 2010 a firma del Direttore di Produzione di Milano della medesima Società e recante l’esproprio dei terreni per cui è causa.

Tale decreto, notificato agli attuali appellanti, non risulta da loro impugnato.

Questa Sezione ha già avuto modo di evidenziare che l’impugnazione di atti presupposti immediatamente lesivi dell’interesse dei loro destinatari, consente di soprassedere alla impugnativa dell’atto consequenziale soltanto nell’ipotesi in cui l’eventuale annullamento dei primi sia in grado provocare un’automatica caducazione del secondo, vale a dire se il provvedimento successivo abbia carattere meramente esecutivo degli atti presupposti, ovvero faccia parte di una sequenza procedimentale che lo pone in rapporto di immediata derivazione dagli atti precedenti; e che, differentemente - ad esempio - dall’ipotesi del procedimento formativo del piano regolatore (che si articola fondamentalmente nei due provvedimenti di adozione e di approvazione del medesimo e nella quale - per l’appunto - l’impugnazione del primo ordinariamente esonera da quella del secondo), nel caso del procedimento di espropriazione non si verifica tale situazione, posto che il provvedimento di esproprio, ossia il c.d. atto consequenziale, è dotato di una sua precisa autonomia in grado di realizzare il definitivo trasferimento della titolarità del bene (così, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 2009 n. 1869).

L’omessa impugnazione del provvedimento di esproprio, non caducabile ex se per effetto dell’accoglimento delle impugnative proposte nei confronti dei suoi atti preparatori, rende pertanto queste ultime improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse alla loro decisione (cfr. ibidem).

4. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti.

Va peraltro dichiarato irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 del D.P.R. 9 maggio 2002 n. 115 corrisposto per il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

Dichiara - altresì - dichiarato irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 del D.P.R. 9 maggio 2002 n. 115 corrisposto per il presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

Umberto Realfonzo, Consigliere

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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