Sunday 27 October 2013 08:05:22

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Università: il Consiglio di Stato chiarisce l'incidenza del servizio di collaboratore tecnico nella carriera di di ricercatore e di professore associato

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha chiarito con la sentenza in esame che il servizio di collaboratore tecnico, riconosciuto in una determinata misura come anzianità valutabile nella carriera di ricercatore, non rileva direttamente e nella medesima misura anche nella carriera di professore associato, nella quale invece va calcolata, con l’abbattimento di un terzo prevista dall’art. 103 d.P.R. n. 382 del 1980, l’aumentata anzianità di ricercatore.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale **** del 2010, proposto da:

Università degli studi di Perugia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

contro

Concetta Masseria, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Tarantini e Donato Antonucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Umberto Segarelli in Roma, via G.B.Morgagni, 2/A; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 387/2010, resa tra le parti, concernente riconoscimento di servizio prestato quale collaboratore tecnico.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Concetta Masseria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2013 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per la parte appellante l’avvocato dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso principale di primo grado l’odierna appellata, professore associato presso l’Università di Perugia, ha impugnato il provvedimento n. 771 del l’8 settembre 2005 con il quale le è stata riconosciuta la sola anzianità di servizio di quattro mesi, pari ai due terzi del periodo durante il quale aveva ricoperto l’incarico di ricercatore, disattendendo la sua richiesta di ricostruzione della carriera con riconoscimento anche del periodo di servizio prestato in qualità di collaboratore tecnico.

Nelle more del giudizio, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 6 giugno 2008, n. 191, l’Università, considerato che la prof. Masseria aveva, nel periodo dal 24 maggio 2001 al 25 novembre 2001 rivestito la qualifica di ricercatore, ha provveduto, con atto n. 325 del 2009, al riconoscimento in suo favore del servizio precedentemente svolto in qualità di collaboratore tecnico ai sensi dell’art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980, quale risultante dopo l’intervento adeguatore della Corte, ai fini della progressione di carriera e con effetto dal 24 maggio 2001, indicando quale anzianità valutabile a detta data anni 6, mesi 11 e giorni 5.

Con atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato tale secondo provvedimento per vedersi riconosciute anche le differenze stipendiali e ricalcolata la retribuzione spettante quale professore associato a far data dalla relativa nomina (23 novembre 2001) tenuto conto del servizio di ricercatore universitario come riconosciultole col decreto n. 325/2009.

L’adito Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, dopo aver dato atto che “Con memoria del 29 maggio 2010 e con dichiarazioni rese in udienza, la ricorrente ha poi precisato di non aver più interesse al ricorso principale (contro il provvedimento n. 771/2005) e che l’interesse ai motivi aggiunti (contro il provvedimento n. 325/2009) sussiste limitatamente al fine di ottenere la declaratoria che detto provvedimento produce effetti anche ai fini della ricostruzione della progressione economica nella qualifica di professore associato”, ha respinto l’eccezione di prescrizione e, precisato che la pronuncia, attesa la delimitazione del petitum effettuata dalla ricorrente, si limitava alla “sola interpretazione del ridetto provvedimento n. 325/2009, per accertare se il riconoscimento dell’anzianità di servizio ivi operato abbia effetto anche ai fini della progressione economica”, ha ritenuto che “in assenza di una specifica norma contraria, i riconoscimenti di anzianità pregresse ai fini dell’inquadramento in un nuovo ruolo fanno si che, in quest’ultimo, l’impiegato sia immesso con un’anzianità complessiva risultante dalla somma fra il servizio effettivamente prestato nel ruolo stesso e quello in questo secondo riconosciuto” e ciò, per le anzianità pregresse, a far tempo dall’immissione nel nuovo ruolo; su tale base, il Tar ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale “poiché la pretesa con esso azionata è stata sostanzialmente soddisfatta con il successivo decreto 325/2009” ed ha accolto i motivi aggiunti “negli stretti confini sopra delineati”, ossia nel senso che “il riconoscimento effettuato con il più volte citato provvedimento n. 325/2009 deve considerarsi operante anche ai fini del ricalcolo delle spettanze retributive e previdenziali nella posizione di professore associato”.

2.- L’università degli studi di Perugia ha proposto ricorso in appello deducendo, dopo una premessa sul contenuto e la portata dell’art. 103 d.P.R. n. 382 del 1980, i seguenti motivi: 1) inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, per carenza di procura e della necessaria connessione con il ricorso principale; 2) vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui dichiara l’improcedibilità del ricorso principale senza spiegarne le ragioni e con erroneo accenno alla satisfattività del sopravvenuto d.r. n. 325/2009 ed omessa pronuncia in ordine alla domanda principale, non avendo il Tar preso posizione sulla questione principale della riconoscibilità o meno del servizio pre-ruolo da collaboratore tecnico ai fini della carriera da professore associato; 3) erroneo riconoscimento del servizio pre-ruolo da collaboratore tecnico rispetto alla carriera da professore associato, sostenendo non possa farsi discendere dall’avvenuto riconoscimento del predetto servizio ai fini della carriera da ricercatore, un automatico analogo riconoscimento anche ai fini della carriera da professore associato, in cui il servizio di collaboratore tecnico non è affatto riconoscibile; il riconoscimento di detto servizio ai fini della carriera di ricercatore non avrebbe, quindi, alcuna automatica ricaduta sulla disciplina della carriera da professore associato, considerato che, se pure la disciplina del riconoscimento dei servizi pre-ruolo è contenuta in un’unica disposizione, l’art. 103 d.P.R. n. 382 del 1980, per tutto il personale docente, ciò non toglie che la specifica disciplina ivi rispettivamente prevista per i professori ordinari, per i professori associati e per i ricercatori non è affatto la stessa e, pertanto, anche qualora il medesimo servizio pre-ruolo possa essere riconosciuto in tutte tali carriere, tanto di regola avviene in misura tanto più ridotta quanto maggiore è la differenza di “spessore” professionale tra il servizio di cui si chiede il riconoscimento e quello attualmente disimpegnato; 4) quanto alle differenze stipendiali relative alla carriera di ricercatore, erroneità della sentenza nella parte in cui respinge l’eccezione di prescrizione, atteso che non potrebbe individuarsi un atto interruttivo nella notifica del ricorso principale che non conteneva pretese riferibili alla carriera di ricercatore ma solo a quella di professore associato; 5) quanto alle differenze stipendiali relative alla carriera di professore associato, non vi potrebbe essere alcuna automatica ed immediata ricaduta del riconoscimento del servizio di collaboratore tecnico ai fini della carriera di ricercatore, e comunque un’influenza sul trattamento economico relativo al ruolo di professore associato potrebbe predicarsi solo ai fini di evitare una reformatio in peius e, dunque, se e nei limiti in cui il trattamento economico di ingresso nel ruolo di professore associato risultasse inferiore al trattamento spettante nel ruolo di ricercatore.

Resiste l’appellata, chiedendo l’integrale conferma della sentenza.

Con ordinanza 6 dicembre 2010, n. 5528 è stata respinta l’istanza cautelare.

3.- La Sezione ritiene che l’appello sia fondato solo in parte, nei limiti di seguito indicati.

Il primo motivo non risulta persuasivo, stante la connessione tra i due successivi provvedimenti dell’Università, in entrambi i quali il servizio prestato dalla ricorrente in qualità di collaboratore tecnico non veniva pienamente riconosciuto come dalla medesima nella sostanza richiesto e considerato che la procura speciale conferita al difensore per la proposizione del ricorso giurisdizionale vale anche per i successivi atti del processo.

Il capo di sentenza dichiarativo dell’improcedibilità del ricorso principale merita conferma; il Tar ha tenuto conto della dichiarazione della ricorrente di non aver più interesse al ricorso principale, che di per sé giustifica tale pronuncia, ed il riferimento alla valenza sostanzialmente satisfattiva del d.r. n. 325/2009 non va inteso come riferito ad una piena adesione alle tesi della ricorrente, nel qual caso la pronuncia sarebbe stata piuttosto di cessazione della materia del contendere, ma al superamento dell’iniziale posizione di non valutare in alcun modo il servizio reso come collaboratore tecnico.

Il terzo motivo, infondato nella parte in cui sostiene la tesi più radicale che non vi sarebbe alcuna ricaduta con riferimento alla carriera di professore associato del riconoscimento del servizio svolto come collaboratore tecnico ai fini della carriera di ricercatore operata col d.r. n. 325/2009, merita invece accoglimento nella parte in cui afferma che detto riconoscimento rileva solo mediatamente ed in misura ridotta.

Invero, il servizio di collaboratore tecnico, riconosciuto in una determinata misura come anzianità valutabile nella carriera di ricercatore, non rileva direttamente e nella medesima misura anche nella carriera di professore associato, nella quale invece va calcolata, con l’abbattimento di un terzo prevista dall’art. 103 d.P.R. n. 382 del 1980, l’aumentata anzianità di ricercatore.

Quanto all’aspetto delle differenze stipendiali, il Collegio reputa che il Tar abbia correttamente assunto a riferimento gli atti interruttivi della prescrizione e, fermo restando, per un verso, che il primo giudice si è dichiaratamente pronunciato solo in ordine al petitum ridimensionato a seguito delle dichiarazioni riferite nella sentenza e, per altro verso, quanto testè rilevato in ordine al terzo motivo, che non vale ad escludere ricadute economiche del d.r. n. 325 del 2009 sulla carriera di professore associato l’affermazione secondo cui, stante l’attribuzione solo della III classe stipendiale del ruolo di ricercatore, non sussistevano, al momento della nomina a professore associato, i presupposti per la liquidazione di un assegno ad personam, considerato che la maggiore anzianità da ricercatore si traduce, nei limiti dei due terzi, in una maggiore anzianità nella carriera di professore associato rilevante anche ai fini della progressione economica in tale carriera.

In conclusione, l’appello va accolto in parte e la sentenza di primo grado riformata nel senso dell’accoglimento dei motivi aggiunti nei limiti sopra indicati.

Sussistono, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, giustificati motivi di compensazione della spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 9119 del 2010 lo accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione, ed in parziale riforma della sentenza impugnata n. 387 del 2010 accoglie i motivi aggiunti al ricorso di primo grado n. 19 del 2006 nei limiti indicati in motivazione.

Spese del doppio grado compensate .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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