Monday 07 April 2014 19:00:39

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Concorsi pubblici: la commissione di concorso non può disapplicare le norme del bando anche se illegittime o ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 17.3.2014

Il bando di concorso è la “lex specialis” della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell’amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme dei bando (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423). Le regole cristallizzate nella “lex specialis”, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l’operato dell’amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell’attuazione. L'amministrazione deve applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela, che incidono a monte sulla stessa “lex specialìs” della procedura (Cons, Stato, sez. V, 4 agosto 2000, n. 4304). Infatti, il bando riveste, nell’interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura. Per continuare nella lettura della sentenza clicca su "Accedi al provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale * del 2003, proposto dal signor *, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianmarco Tavolacci e Licinio Mastino, con domicilio eletto presso lo studio della signora Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104; 

contro

Il Comune di Quartu S. Elena, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio eletto presso il signor Gianluigi Falchi in Roma, via Benozzo Gozzoli, n. 82; il Dirigente per gli affari personale Comune di Quartu S. Elena, non costiuito; la Commissione concorso presso Comune di Quartu, in persona del presidente, con costituita; Bitti Marco, non costituito; il signor Loddo Marco, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI n. 676/2003, resa tra le parti, concernente la graduatoria del concorso per dirigente tecnico;

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2014 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Gianmarco Tavolacci e Enzo Pierettino, in dichiarata sostituzione dell'avvocato Angelo Clarizia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Il comune di Quartu S. Elena, con deliberazione n. 304 del 21 agosto 2000, bandiva un concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di dirigente tecnico da destinare a settori dell'area tecnica dell'ente.

Alla procedura concorsuale partecipava l'ingegner **** che, all'esito della selezione, risultava terzo in graduatoria, avendo conseguito il punteggio totale di punti 88,40; ai primi due posti si collocavano l'ingegner ** con punti 94,00 e l'ingegner* con punti 90,75.

L' ingegner*, ritenendo che la commissione esaminatrice avesse commesso errori nell'attribuzione del punteggio relativo ai titoli, determinanti ai fini della graduatoria finale di merito, con nota n. 13893 del 4 aprile 2001, reiterata l'11 maggio 2001, chiedeva, ai sensi dell'art. 38 del regolamento sui concorsi, la rettifica dei punteggi in conformità ai rilievi formulati.

Il dirigente del settore del personale con nota n. 939/04 del 6 giugno 2001 approvava la graduatoria definitiva, dichiarando vincitori del concorso l'ingegner *** e l'ingegner *.

A seguito di ripetute segnalazioni dell'ingegner Mura in ordine a irregolarità nell'attribuzione dei punteggi, il dirigente del personale revocava il provvedimento n. 939 ed inviava gli atti nuovamente alla commissione esaminatrice che, con verbale n. 9/2001, confermava le precedenti determinazioni.

Il dirigente del personale, preso atto del suddetto verbale, con provvedimento n. 1708/04 del 29 ottobre 2001, approvava la graduatoria definitiva di merito e dichiarava vincitori del concorso l'ingegner Sebastiano Marco Bitti e l'ingegner Marco Loddo.

Avverso tutti gli atti del concorso e la determinazione n. 1708/2001 del dirigente del personale del comune di Quartu Sant'Elena, l'ingegner*** proponeva il ricorso giurisdizionale n. 1523 del 2001, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 487/1994, dell'art. 10 del bando di concorso, degli artt. 9, 21 e 24 del regolamento dei concorsi, eccesso di potere per disparità di trattamento, carenza d'istruttoria, illogicità, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 29/1993, nonché del D.P.R. n. 487/1994 sotto altro profilo.

Il T.A.R. per la Sardegna, con la sentenza n. 676 del 27 maggio 2003, respingeva il ricorso principale dell'ingegner *ed, invece, accoglieva il ricorso incidentale proposto dai controinteressati ingegneri * e Sebastiano *in ordine alla illegittimità dell'art. 10 del bando di concorso, perché in contrasto con l'articolo 24 del regolamento dei concorsi, nella parte in cui attribuisce a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso punti 3,33 per la valutazione dei titoli dei candidati.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'ingegnere Fernando Mura.

Con un primo motivo di censura, l’ingegner * lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del bando di concorso, degli articoli 9, 21 e 24 del regolamento per la disciplina dei concorsi del comune di Quartu Sant'Elena e dell’art. 8 del D.P.R. n. 478/1994, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, manifesta illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione, nonché, violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 7 del D.lgs. n. 267/2000.

Con un secondo motivo l’appellante ripropone l'illegittimità della attribuzione, da parte della commissione di concorso, di 3 punti al candidato ingegnere * per l’iscrizione all’albo degli ingegneri, censura in ordine alla quale il T.A.R. ha ritenuto che il punteggio sia stato assegnato non per l’iscrizione all’albo, ma per l’attività professionale esercitata dal * quale libero professionista.

Con un terzo motivo di censura, l’appellante lamenta, come dedotto in primo grado, eccesso di potere per disparità di trattamento, carenza d’istruttoria, illogicità, manifesta ingiustizia e difetto di motivazione, avendo la commissione attribuito, al controinteressato ingegnere *, 2,8 punti per il curriculum professionale, mentre al ricorrente, per la stessa voce, ha assegnato 0,7 punti.

Con un quarto motivo di doglianza l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado, laddove, richiamando il contenuto dell’art. 3 del bando, ha ritenuto infondata la censura proposta nel ricorso originario, quanto al mancato possesso, da parte dell'ingegnere Loddo, del requisito dell’anzianità quinquennale in area direttiva per la partecipazione al concorso.

Sul punto l’appellante sostiene che il T.A.R. avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine all'impugnazione di tale disposizione del bando, che sarebbe in contrasto con l’art. 28 del D.lgs. n. 29/1993 e, quindi, nel D.lgs. n. 165/2001, che disciplina l’accesso alla dirigenza.

Con un quinto motivo di censura l’appellante sostiene che il T.A.R. avrebbe errato nel non ritenere che l'ingegnere Loddo dovesse essere escluso dalla selezione pubblica, avendo consultato un testo di legge commentato, nel corso dello svolgimento della prova scritta.

Con un ultimo motivo di censura l’appellante lamenta che il T.A.R. non si sarebbe pronunciato in ordine alla asserita illegittima attribuzione all'ingegnere * di 0,5 punti per la frequentazione di un corso, considerato, erroneamente, di “specializzazione”, né circa la mancata attribuzione, allo stesso appellante, di 0,5 punti per la frequentazione di un corso di perfezionamento in urbanistica.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Quartu Sant’Elena e il controinteressato ingegner  *, che hanno chiesto la reiezione dell’appello e la conseguente conferma della sentenza del T.A.R. appellata

La causa è stata assunta in decisione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2014.

Con il primo motivo di appello, l’ingegner* sostiene che il T.A.R, avendo considerato quale unica norma di riferimento per l’attribuzione del punteggio per i titoli l’art. 24, comma 6, del regolamento per i concorsi, avrebbe di fatto ritenuto corretto l’operato della commissione esaminatrice. L'appellante assume che tale norma non disciplini "l'ammontare dei punti attribuibili per i titoli ma descriveva i criteri di ripartizione del punteggio fissato nel precedente art. 21".

La commissione d’esame, pertanto, si sarebbe illegittimamente attribuita la facoltà di assegnare per i soli titoli 30,25 punti rispetto a quelli attribuibili nelle altre tre prove d’esame (2 scritte ed una orale per le quali il voto massimo è di 30), con ciò violando il bando e l’art. 21 del citato regolamento, il quale dispone che, per ogni tipologia di concorso, deve essere rispettato il medesimo rapporto percentuale tra punti attribuibili per la valutazione dei titoli e quelli relativi alla valutazione delle prove.

L’appellante contesta, altresì, la decisione del T.A.R., laddove ha ritenuto infondato il primo motivo aggiunto al ricorso originario, con il quale aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 487/1994 che dispone, inderogabilmente, che non possa essere attribuito, per i titoli, un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.

Contrariamente a quanto dedotto dal T.A.R., l’appellante ritiene che l’art. 24, comma 6, del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi non possa considerarsi norma speciale, per i concorsi per l'accesso alla dirigenza, in difformità alla normativa generale recata dal citato D.P.R. n. 487/1994.

Sul punto l’appellante sostiene che la regolamentazione delle procedure concorsuali non è materia attribuita alla libera determinazione dei comuni e che i regolamenti comunali dei concorsi non possono derogare alla disciplina statale, così come disposto dall’art. 7 del D.lgs. n. 267/2000. L’appellante deduce, anche, il difetto di motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sufficiente, e quindi legittima, la sola valutazione numerica assegnata dalla commissione d’esame ai curriculum professionali dei candidati.

L’articolata censura è fondata e va accolta.

Invero l’articolo 10 del bando di concorso pubblico per esami e titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente tecnico dell'aria tecnica del comune di Quartu Sant'Elena, all’articolo 10 prevede che la commissione giudicatrice del concorso sia costituita ai sensi della vigente normativa e del regolamento dei concorsi, "in numero di tre componenti compreso il presidente. A ciascun componente sono attribuiti: - 3,33 punti per la valutazione dei titoli - 10 punti per la valutazione di ciascuna prova d’esame”.

L’articolo 24 del vigente regolamento dei concorsi si limita a fissare, poi, come correttamente sostenuto dall’appellante, non l’ammontare dei punti attribuibili per i titoli, bensì i criteri di ripartizione del relativo punteggio, fissato nel massimo in totali 10 punti dal precedente articolo 21 del regolamento.

La commissione d’esame, pertanto, non poteva attribuire ai candidati, per i soli titoli, punti 30,25, con ciò violando il bando e ponendosi in contrasto con l’articolo 21 del regolamento in questione, il quale dispone che, per ogni tipologia di concorso, deve essere rispettato il medesimo rapporto percentuale tra i punti attribuibili per la valutazione dei titoli e quelli relativi alla valutazione delle prove.

Anche sotto questo profilo, l’articolo 24, comma 6, del regolamento comunale non può essere interpretato, quindi, come derogativo della normativa generale recata dal citato D.P.R..

La sentenza appellata, conseguentemente, deve essere riformata sul punto, poiché il bando di concorso è la “lex specialis” della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell’amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme dei bando (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423).

Le regole cristallizzate nella “lex specialis”, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l’operato dell’amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell’attuazione.

L'amministrazione deve applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela, che incidono a monte sulla stessa “lex specialìs” della procedura (Cons, Stato, sez. V, 4 agosto 2000, n. 4304).

Infatti, il bando riveste, nell’interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura.

Non è condivisibile la decisione del T.A.R., poi, laddove ha ritenuto infondato anche il primo motivo aggiunto al ricorso originario, con il quale l'ingegnere Mura aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 487/1994, che dispone l’impossibilità di attribuire per i titoli un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.

L'art. 7 del d.lgs. n. 267/2000 prevede, infatti, che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza …" e a disporre al riguardo è l'art. 8, comma 6, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che prevede che "per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli".

Il criterio della somma di tutti i punteggi conseguiti dal candidato, eventualmente previsto in modo difforme dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, non può prevalere su quello incompatibile della media delle prove, stabilito dalla normativa statale sui pubblici concorsi con una disposizione generale e astratta (derogabile per alcuni specifici concorsi solo da ulteriori disposizioni statali), atteso che, se il regolamento dell'ente locale ben si presta a conformare le modalità di assunzione e i requisiti dei concorrenti al diverso assetto dei singoli comuni, così non è per il procedimento concorsuale, la cui rigidità, nell'ambito delle diverse tipologie previste dalla legge, è sinonimo di efficienza ed imparzialità, delle quali sono espressione i meccanismi oggettivi e trasparenti che devono presiedere la valutazione delle capacità dei singoli partecipanti secondo l'art. 35, D.lg. 30 marzo 2001, n. 165 e che, proprio per questo, sottraggono le modalità di calcolo del punteggio all'autonomia regolamentare degli enti (Cons. Stato, sez V, 1° febbraio 2010, n. 397).

L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l’esame delle ulteriori censure formulate, allo scopo di accertare il punteggio complessivo da attribuire ai due candidati in competizione, per i titoli rispettivamente posseduti.

L'ingegner* sostiene, in primo luogo, l’illegittimità della attribuzione di 3 punti al candidato ingegner Loddo per l'iscrizione all’albo degli ingegneri.

Il T.A.R. ha rilevato, al riguardo, che il punteggio è stato assegnato all’interessato non per l’iscrizione all’albo, ma per l’attività professionale da lui esercitata quale libero professionista.

La statuizione del T.A.R. risulta corretta ed è da condividere, atteso che l'attribuzione di detto punteggio non può, a termini dell'articolo 24 del regolamento sui concorsi, che ascriversi al gruppo due dei titoli di servizio, gruppo per il quale la commissione poteva assegnare ai candidati non più di punti 3,75.

Sarebbe illogico, infatti, ritenere che tale punteggio sia stato attribuito all'interessato in quanto iscritto all’albo degli ingegneri, essendo l'iscrizione all’albo un requisito essenziale per l’ammissione al concorso, come dispone l’articolo 4, comma 1, del regolamento, nonché per l’esercizio in genere dell’attività professionale.

Il punteggio è stato, invece, legittimamente attribuito all’ingegner Loddo per l'esercizio della professione, dovendosi considerare l'iscrizione all'albo professionale come servizio "professionale attinente", mentre la quantificazione del punteggio da attribuire rientra nella discrezionalità della commissione di concorso.

Con il terzo motivo di appello l’ingegner Fernando Mura sostiene che il T.A.R. Sardegna non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni per cui sarebbe legittima la determinazione della decisione della commissione d’esame di attribuire 2,8 punti all’ingegner * e solo 0,7 punti a lui medesimo, in sede di valutazione dei rispettivi curriculum professionali.

Invero, deve osservarsi che, a termini dell’articolo 24 del regolamento dei concorsi, il punteggio da assegnare a tale titolo è riconducibile al gruppo quattro “curriculum professionale", gruppo per il quale la commissione poteva attribuire ai candidati non più di punti 1,25.

L’attribuzione di tale punteggio deve, quindi, essere riesaminata dalla commissione, tenendo conto di detto limite e dei criteri fissati dall’articolo 28 del più volte citato regolamento dei concorsi, fermo restando che il giudizio, come evidenziato dal T.A.R., può essere legittimamente formulato mediante l'attribuzione di un punteggio numerico, a termini dello stesso regolamento dei concorsi che prevede che il giudizio debba avere carattere unitario.

L’onere di motivazione circa le valutazioni effettuate delle prove di un concorso pubblico, infatti, è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla Commissione esaminatrice (C.d.S., Sez. VI, 10.12.2010, n. 8694).

Con il quarto motivo di censura l'appellante sostiene che il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere che l'ingegner * dovesse essere escluso dalla partecipazione al concorso de quo, perché non in possesso, a suo avviso, del requisito di anzianità quinquennale nella qualità di dipendente di ruolo della pubblica amministrazione, con servizio prestato in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea.

La censura è infondata, atteso che, come correttamente osservato dal T.A.R., l’articolo 3 del bando di concorso prevede che, tra i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione vi sia, per i candidati esterni (e deve ricordarsi che nella specie trattasi di concorso pubblico e non di concorso interno) il possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura e "cinque anni di comprovato servizio professionale e correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all’albo”.

Con un quinto motivo, l’appellante censura la sentenza del giudice di primo grado, laddove il Tribunale ha condiviso che l'ingegner Marco * non dovesse essere escluso dal concorso “per aver consultato in aula un testo di legge commentato”.

La censura è infondata, atteso che la consultazione del testo di legge, come si evince dal verbale numero 2 delle operazioni della commissione di concorso, è avvenuta su autorizzazione e sotto il controllo della commissione stessa e la consultazione ha riguardato esclusivamente il testo di legge, posto a disposizione dei candidati sul tavolo della commissione nel rispetto della par condicio dei candidati (il che comporta l’irrilevanza della questione sulle specifiche caratteristiche del medesimo testo)

Con l’ultimo motivo di censura, l’appellante contesta l’attribuzione all’ingegner * di 0,5 punti per la frequentazione di un corso sulla sicurezza sui cantieri, in quanto considerato dalla commissione, erroneamente, di “specializzazione”, e chiede, di contro, che venga a lui riconosciuta la spettanza della attribuzione di 0,5 punti per la frequentazione di un corso di perfezionamento in urbanistica

La censura è fondata e va accolta, atteso che il corso frequentato dall’ingegner Loddo risulta di semplice formazione ed è stato organizzato dal consiglio dell’ordine degli ingegneri e non, come dovuto, da un istituto di cultura abilitato a rilasciare titoli di studio o di specializzazione con valore legale.

Il carattere del corso non ne consente l’ascrivibilità al gruppo 3 (titoli vari) disciplinato dall’articolo 24 della regolamento dei concorsi e non è, pertanto, valutabile positivamente. La valutabilità di tale genere di titoli, a termini del successivo articolo 27, è riservata, infatti, alle specializzazioni conseguite o ai corsi di perfezionamento od aggiornamento frequentati, allorché “tali titoli sono documentati da certificazioni rilasciate da istituzioni pubbliche o da istituti, scuole e centri di formazione privati dei quali sia pubblicamente nota la validità dell'organizzazione scientifica della formazione che presso gli stessi viene conseguita”.

Il punteggio di 0,50 va, invece, riconosciuto all’ingegner Fernando Mura, avendo egli frequentato nell’anno accademico 1992-1993, come comprovato dall’attestato da lui prodotto, il corso di perfezionamento post-laurea in urbanistica, organizzato dall’università degli studi di Cagliari.

Conclusivamente la sentenza appellata va riformata in tali limiti e va quindi accolto, in parte qua, il ricorso in primo grado proposto dall'ingegner*, con conseguente parziale annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado.

La commissione d'esame, allo scopo ricostituita dall'amministrazione comunale, dovrà, quindi, provvedere a correggere, nei termini di cui in motivazione, la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente tecnico, al comune di Quartu Sant'Elena, oggetto del presente contenzioso, risottoponendola all'amministrazione per la sua approvazione definitiva.

Medio tempore, valutate le circostanze, l’Amministrazione potrà far continuare l’attività lavorativa attualmente svolta, in attesa della rinnovazione della graduatoria finale.

Attesa la complessità sul piano interpretativo della problematica trattata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 11613 del 2003, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado n. 1523 del 2001 nei termini di cui in motivazione e annulla, in parte qua, i provvedimenti dell’amministrazione comunale di Quartu Sant’Elena originariamente impugnati.

Salva la prosecuzione medio tempore dei rapporti di lavoro in corso, la commissione di esame dovrà, conseguentemente, provvedere a correggere nei termini di cui in motivazione la graduatoria di merito del concorso e a risottoporla all’amministrazione comunale per l’approvazione.

Spese dei due gradi di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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