Saturday 26 July 2014 12:46:46

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Edilizia: l'annullamento dell'ordinanza di demolizione comporta la caducazione automatica del successivo provvedimento di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime al patrimonio comunale

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 7.7.2014

Il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e quello successivo di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime al patrimonio comunale debbono considerarsi consequenziali, connessi e conseguenti all'ordine di demolizione delle opere e ripristino dello stato primitivo dei luoghi, con la conseguenza che non sono autonomamente impugnabili e che sono soggetti a caducazione automatica in caso di annullamento dell’atto presupposto (Cons. Stato Sez. V, 10-01-2007, n. 40).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale* del 2010, proposto da:

Michele Peletti, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto E. Lunghi, Aldo Egidi, Carlo Andena, Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone N.44;

 

contro

Comune di Trescore Cremasco -Ufficio Tecnico, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Brunello De Rosa, Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele 349; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 01239/2009, resa tra le parti, concernente diniego cambio destinazione d'uso per contrasto con il vigente strumento urbanistico

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trescore Cremasco -Ufficio Tecnico, Settore Edilizia ed Urbanistica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2014 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Corbyons e Sandulli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, comproprietario di un edificio sito nel Comune di Trescore Cremasco destinato a magazzino agricolo, realizzato sulla base di concessione edilizia del 6 aprile 2001, previa trascrizione sia del vincolo di non edificazione ai sensi dell’art. 2, comma 5 della legge della Regione Lombardia 7 giugno 1980 n. 93, sia dell’impegno al mantenimento della destinazione agricola ai sensi dell’art. 3, comma 2 della medesima legge regionale, ha presentato nel 2005 comunicazione per mutamento di destinazione d’uso senza opere da magazzino a residenza. Su detta domanda il Comune ha opposto il proprio diniego, motivato sul mancato rispetto della distanza minima , ai sensi dell’art. 20 NTA (200 mt), del manufatto da un vicino allevamento di suini, distante circa 100 mt.

Contro il diniego ed il successivo ordine di rimessione in pristino, l’interessato ha proposto ricorso e motivi aggiunti, deducendo l’insussistenza di un potere di autorizzazione per cambi di destinazione senza opere per superfici inferiori a 150 mq, ai sensi dell’art. 52 LR n. 12/2005 e , comunque, il contrasto del diniego rispetto alla normativa igienico- sanitaria, che stabilisce una distanza minima di soli 100 mt, pienamente rispettata.

Il Tar, giudicando non cedevole la normativa urbanistica rispetto a quella igienico – sanitaria, ha respinto il ricorso.

Propone appello l’interessato, censurando la sentenza di primo gardo per non avere tenuto in considerazione che la prescrizione della distanza minima di un edificio da edifici rurali ospitanti allevamenti di suini risponde ad un interesse igienico – sanitario e non urbanistico e che, pertanto, la modifica di detta normativa, per effetto dell’approvazione di nuove norme regolamentari da parte della ASL – peraltro confermate dalla modifica anche della NTA avvenuta successivamente all’impugnato provvedimento – avrebbe dovuto indurre il tribunale ad annullare il provvedimento.

Si è costituito in giudizio il Comune, deducendo in via preliminare la tardività e l’improcedibilità sopravvenuta dell’appello, essendo stato nelle more acquisito l’immobile al patrimonio comunale, nonché la sua infondatezza nel merito, data la prevalenza delle norme tecniche urbanistiche rispetto a quelle igienico-sanitarie.

Con ordinanza del Consiglio di Stato n. 3943/2010 del 31 agosto 2010, è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza.

All’udienza del 11 marzo 2014, l’appello è stato trattenuto in decisione.

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni in rito formulate dal Comune resistente.

Esse meritano reiezione.

Quanto alla tempestività del gravame, va osservato che l’appello è stato presentato con ricorso notificato in data 22 giugno 2010 e che il giudizio era già iniziato alla data del 4 luglio 2009, sicchè non trova applicazione l’abbreviazione a sei mesi del termine per l’appello, ai sensi dell’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009.

Da disattendere è anche l’eccezione di improcedibilità, secondo cui l’intervenuto provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell’edificio e dell’area di sedime a seguito dell’inottemperanza all’ordine di rimessione in pristino , non impugnato, avrebbe determinato la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione.

A riguardo, si osserva che il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e quello successivo di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime al patrimonio comunale debbono considerarsi consequenziali, connessi e conseguenti all'ordine di demolizione delle opere e ripristino dello stato primitivo dei luoghi, con la conseguenza che non sono autonomamente impugnabili e che sono soggetti a caducazione automatica in caso di annullamento dell’atto presupposto (Cons. Stato Sez. V, 10-01-2007, n. 40).

Nel merito, l’appello è fondato.

Come già affermato in sede cautelare, l’art. 20 delle NNTTA del Comune di Trescore Cremasco, di cui il Comune ha fatto applicazione per inibire il cambio di destinazione d’uso del manufatto senza opere, da magazzino ad abitazione, tutela interessi di natura igienico-sanitaria, alla cui cura sono preposti, ai sensi dell’art. 55 della legge regionale lombarda n. 64/1981, gli enti responsabili dei servizi di zona.

Deve quindi convenirsi con l’appellante che debba essere accordata prevalenza al Regolamento Locale di Igiene, che prescrive una distanza di 100 tra abitazioni e allevamenti di suini, in quanto disposizione speciale e successiva, dettata in attuazione dell’art. 9, commi 2 e 3 della l.r. n. 64/1981 sull’esercizio di funzioni in materia di igiene e sanità, rispetto alla menzionata norma urbanistica , di carattere evidentemente recessivo.

Conseguentemente, trova applicazione l’art. 52 , comma 2 della l.r. 11.3.2005, n. 12, in base alla quale i mutamenti d’uso degli immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purchè conformi alle prescrizioni urbanistiche ed igienico – sanitarie, sono soggetti esclusivamente a comunicazione preventiva dell’interessato.

L’annullamento del diniego comporta anche l’illegittimità derivata dell’ingiunzione di rimessione in pristino, parimenti impugnata, così come, per le ragioni sopra esposte, la caducazione automatica della sanzione dell’acquisizione dell’immobile e dell’area di sedime al patrimonio comunale.

Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria in quanto del tutto sfornita di prova circa il danno subito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Condanna il Comune di Trescore Cremasco al pagamento in favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giorgio Giaccardi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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