Monday 23 February 2015 15:42:02

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Processo amministrativo: possibile il ricorso collettivo solo in presenza di requisiti dell’identità di situazioni sostanziali e processuali

segnalazione del Prof. avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 18.2.2015

Il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, cumulativamente, i requisiti dell’identità di situazioni sostanziali e processuali – ossia, alla condizione che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi – e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti. È questo il principio sancito dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 18.2.2015 che ha rigettato l'appello proposto da un gruppo di 211 docenti.In primo grado il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso collettivo dei 211 docenti, i quali avevano presentato in termini relativa domanda di inserimento in graduatoria, per il riconoscimento del loro diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui al decreto ministeriale 1° aprile 2014, n. 235, per il personale docente ed educativo, utilizzabili per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.Il T.a.r. ha fondato la pronuncia di inammissibilità sul rilievo della non omogeneità delle posizioni dei vari gruppi di ricorrenti, ostativa alla proposizione di un ricorso collettivo. Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello n quanto: - in linea di diritto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Collegio, il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, cumulativamente, i requisiti dell’identità di situazioni sostanziali e processuali – ossia, alla condizione che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi – e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti (v. sul punto, ex plurimis, Cons. St., Sez. III, 20 maggio 2014, n. 2581; Cons. St., Sez. IV, 29 dicembre 2011, n. 6990); - nel caso di specie, hanno proposto ricorso quattro distinti gruppi di docenti: (a) docenti in possesso di abilitazione, che non hanno richiesto l’aggiornamento della graduatoria ad esaurimento per il triennio precedente; (b) docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; (c) docenti in possesso dell’abilitazione per la scuola acquisita tramite i percorsi formativi abilitanti o la laurea in Scienza della Formazione; (d) docenti in possesso dell’idoneità conseguita al concorso della scuola di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82; - risulta palese, da quanto sopra, che le domande proposte dagli appartenenti ai vari gruppi di ricorrenti, sebbene tutte dirette al riconoscimento del diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, si fondano su ragioni, di fatto e di diritto, diverse in ragione dell’appartenenza all’una o all’altra delle quattro categorie, come puntualmente osservato nell’appellata sentenza con particolare riferimento alle categorie sub (a) e sub (d), connotate da profonde divergenze sul piano del relativo regime giuridico; - le domande soggettivamente cumulate, proposte dagli originari ricorrenti, oltre che per la rilevata eterogeneità della causa petendi in ragione dell’appartenenza all’una o all’altra delle menzionate categorie, si differenziano anche per parziale diversità di petitum, risultando impugnati anche i singoli provvedimenti – peraltro, dichiaratamente non noti – di mancato inserimento dei singoli ricorrenti nelle varie graduatorie ad esaurimento emanate ai sensi del d.m. n. 235 del 2014, ovvero in corso di emanazione, dai vari Uffici scolastici regionali evocati in giudizio; - oltre alla evidenziata eterogeneità delle domande proposte con il ricorso collettivo, correttamente rilevata nell’impugnata sentenza, è ravvisabile anche un potenziale conflitto d’interessi tra gli appartenenti alle varie categorie dei soggetti ricorrenti, conseguendo gli appartenenti alle categorie in ipotesi non escluse un vantaggio dall’eventuale esclusione degli altri ricorrenti, attesa la riduzione del numero dei soggetti inclusi nelle rispettive graduatorie; - in assenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso collettivo, l’appellata pronuncia assolutoria in rito merita quindi conferma, con impedimento dell’ingresso delle questioni di merito.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9632 del 2014, proposto da: 
Abbate Franca Silvana, Accardo Tiziana, Alcuri Rossella, Alfieri Alida Maria Catena, Alfieri Anna Maria Grazia, Amaro Francesca, Amato Maria, Amato Maurizio, Angelo Antonella, Ardagna Maria, Ardagna Sandro Giuseppe, Ardizzone Antonella, Austero Paolo, Barone Giuseppa, Barone Valentina, Barraco Margherita, Barrile Antonino, Bascone Maria Luisa, Bavetta Giacomina, Beltrame Salvatore, Bertolino Francesca, Bertuglia Giulia, Bicceri Benedetta Florinda, Billanti Viviana, Biondo Elena, Biondo Francesca, Biondo Marilena, Biondo Valentina, Bondì Giovanna Giuseppa, Biongiorno Antonella, Biongiorno Manuela, Buongiorno Stefania, Bosco Francesca, Bruccoleri Vita Maria, Bruno Cinzia Anna Maria, Bucaida Michela, Butera Angela Anna Pia, Butera Daniela, Buttiglieri Patrizia, Calabrò Anna Luisa, Calabrò Lucia, Calderaro Giusi Elena, Calia Caterina, Cammarata Carmelo, Capizzo Giovanna, Carraccia Lucia, Caradonna Esmeralda, Caradonna Francesco, Cascio Vincenza, Cascio Vito Piero, Casciola Katia, Catalano Benedetta, Chiofalo Rosanna, Cicio Baldassarre, Clemenza Stefano, Cognata Mariangela, Colletti Francesca, Corso Rossella, Costa Silvana, Costanzo Graziella, Crescente Francesca Natalia, Cunsolo Antonella, D’Alessi Assunta, D’Amico Giuseppina, De Giorgio Elisabetta, Denaro Giuseppa, Di Benedetto Francesca Giovanna, Di Benedetto Ilenia, Di Gaetano Manuela Maria Pia, Di Girolamo Laura, Di Girolamo Nadia, Di Marco Maria, Di Stefano Diana Maria, Di Vita Maria, Distefano Clara, Esperti Arianna, Favasuli Antonia, Federico Debora Rita, Ferrantino Maria Antonietta, Ferrara Benedetta, Fici Antonia, Fici Savina Lucia, Fiore Fabio, Franco Angela, Franco Mariarosa, Friscia Antonella, Gagliano Antonina, Garamella Floriana, Gaviraghi Anna, Giacalone Cecilia, Giacalone Massimo, Giacalone Rosanna (nata il 31 gennaio 1968), Giacalone Rosanna (nata il 28 gennaio 1972), Giglio Lorenza, Gigliotta Maria Teresa, Gisone Liliana Francesca, Giuliana Provvidenza, Giurlando Vita Alba, Greco Anastasia Rita, Grimaldi Teresa, Guccione Angela, Gugliotta Giuseppina, Guirreri Sonia, Gulli Rosalia, Iennarella Maria, Infantino Doriana, Ingargiola Rosita, Ingoglia Margherita, Ingraldo Vincenzo, Insacco Ilenia Lucia, Ippolito Michele, Italia Deborah Maria Antonia, La Bella Marta, La Fata Maria Loredana, La Francesca Anna, La Marca Tiziana, Lanfranca Rosaria, Leone Santa, Li Mongi Paola, Licata Francesca, Lo Giudice Franca, Lombardo Adriana, Lombardo Francesco, Lombardo Maria Pia, Lorenzano Maria Concetta, Lotta Anna Maria Gabriella, Maggio Giovannella, Maggio Ida, Maggio Paolo, Maltese Rosario, Mangiapane Maria Anna, Maniglia Filippo, Maragioglio Maria Tiziana, Marsana Rosaria Loreda, Matassa Maria Luisa, Mauceri Francesco, Messana Antonella, Messina Manuela, Montalbano Maria Calogera, Montalbano Vitalba, Murania Giuseppa, Murania Maria, Nastasi Fiorenza, Nodale Gaia, Noto Maria, Oddo Clotilde Susanna Maria, Oliveri Manuela, Oro Lucia, Palermo Angela, Pecorrella Pasquale, Pellicane Marisa, Pernice Marta, Piccone Daniele, Picone Anna Martina, Piraino Alessia, Pisanello Fatima, Pisciotta Maria, Pisciotta Salvatore, Pizzo Daniele Giuseppe, Pizzuto Sara, Prinzivalli Paola, Profera Calogera, Puccio Giuseppe, Rallo Emanuela, Randazzo Maria, Renda Emanuela, Risalvato Franca, Rizzo Angela, Rizzuto Francesca, Rizzuto Giovanna, Romano Silvia, Roppolo Irene Rosalia, Roppolo Nicolina, Rosiello Adelaide, Russo Marta, Sacco Vincenzo, Sala Giuseppe, Saladino Liliana, Salamone Vincenza, Santangelo Irene, Saporito Gianluca, Scaminaci Antonietta, Scavuzzo Giuseppa, Sciacca Giuseppina, Scuderi Gabriella, Simonetti Gianvito Christian, Spanò Patrizia, Sparacia Rosalba, Sparacino Valentina, Stancanelli Elvira, Sutera Liborio, Tancredi Dario Francesco, Terramagra Caterina, Terranova Maria, Terranova Salvatore, Tinnirello Francesca Ingrid Eulavia, Tramonte Margherita, Trevisan Elisa, Tringeri Giuseppina, Tringeri Teresa, Triolo Pietro, Tumbarello Valeria Antonia, Tusa Manuela, Varvaro Margherita, Venza Dorella, Villaragut Salvatore, Vivona Rosanna, Volpe Claudia, Zinerco Caterina, Giarrizzo Loredana, Giorlando Maria, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Vannicelli e Biancamaria Celletti, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Roma, via Varrone, 9; 

contro

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale per la Campania, Ufficio scolastico regionale per la Calabria, Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, Ufficio scolastico regionale per la Calabria, Ufficio scolastico regionale per la Campania, Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna, Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio scolastico regionale per la Liguria, Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Ufficio scolastico regionale per le Marche, Ufficio scolastico regionale per il Molise, Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Ufficio scolastico regionale per la Toscana, Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Ufficio scolastico regionale per il Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti di

Bennici Margherita, non costituita in giudizio nel presente grado; 

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III-BIS, n. 9546/2014, resa tra le parti e concernente: aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, nelle parti in cui ne è stato inibito l’accesso agli odierni appellanti; 

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato Cinquemani, per delega dell’avvocato Vannicelli, e l’avvocato dello Stato Stigliano Messuti;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

1. PREMESSO che sussistono i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, giusta relativa segnalazione alle parti; 

2. RILEVATO che, con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso collettivo proposto da un gruppo di 211 docenti, i quali avevano presentato in termini relativa domanda di inserimento in graduatoria, per il riconoscimento del loro diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui al decreto ministeriale 1° aprile 2014, n. 235, per il personale docente ed educativo, utilizzabili per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, nonché per l’annullamento dei seguenti atti: 

(i) del citato d.m. n. 235 del 2014, nella parte in cui non ha consentito l’accesso dei ricorrenti alle menzionate graduatorie ad esaurimento; 

(ii) dei singoli provvedimenti – non noti – di mancato inserimento dei ricorrenti nelle predette graduatorie; 

(iii) delle graduatorie ad esaurimento emanate ai sensi del d.m. n. 235 del 2014, ovvero in corso di emanazione, dai singoli Uffici scolastici regionali evocati in giudizio; 

3. CONSIDERATO che il T.a.r. ha fondato la pronuncia di inammissibilità sul rilievo della non omogeneità delle posizioni dei vari gruppi di ricorrenti, ostativa alla proposizione di un ricorso collettivo; 

4. RILEVATO che i ricorrenti soccombenti, con l’appello interposto avverso tale sentenza, deducono l’erroneità della statuizione di inammissibilità, attesa l’unitarietà ed omogeneità dell’interesse sostanziale da essi perseguito, teso all’inserimento nelle graduatorie in oggetto, riproponendo nel merito le censure di eccesso di potere e di violazione di legge già dedotte in primo grado, la cui fondatezza è genericamente contestata dalle Amministrazioni appellate, costituitesi nel presente grado di giudizio con comparsa di stile; 

5. RITENUTA l’infondatezza dell’appello, in quanto: 

- in linea di diritto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Collegio, il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, cumulativamente, i requisiti dell’identità di situazioni sostanziali e processuali – ossia, alla condizione che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi – e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti (v. sul punto, ex plurimis, Cons. St., Sez. III, 20 maggio 2014, n. 2581; Cons. St., Sez. IV, 29 dicembre 2011, n. 6990); 

- nel caso di specie, hanno proposto ricorso quattro distinti gruppi di docenti: 

(a) docenti in possesso di abilitazione, che non hanno richiesto l’aggiornamento della graduatoria ad esaurimento per il triennio precedente; 

(b) docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; 

(c) docenti in possesso dell’abilitazione per la scuola acquisita tramite i percorsi formativi abilitanti o la laurea in Scienza della Formazione; 

(d) docenti in possesso dell’idoneità conseguita al concorso della scuola di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82; 

- risulta palese, da quanto sopra, che le domande proposte dagli appartenenti ai vari gruppi di ricorrenti, sebbene tutte dirette al riconoscimento del diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, si fondano su ragioni, di fatto e di diritto, diverse in ragione dell’appartenenza all’una o all’altra delle quattro categorie, come puntualmente osservato nell’appellata sentenza con particolare riferimento alle categorie sub (a) e sub (d), connotate da profonde divergenze sul piano del relativo regime giuridico; 

- le domande soggettivamente cumulate, proposte dagli originari ricorrenti, oltre che per la rilevata eterogeneità della causa petendi in ragione dell’appartenenza all’una o all’altra delle menzionate categorie, si differenziano anche per parziale diversità di petitum, risultando impugnati anche i singoli provvedimenti – peraltro, dichiaratamente non noti – di mancato inserimento dei singoli ricorrenti nelle varie graduatorie ad esaurimento emanate ai sensi del d.m. n. 235 del 2014, ovvero in corso di emanazione, dai vari Uffici scolastici regionali evocati in giudizio; 

- oltre alla evidenziata eterogeneità delle domande proposte con il ricorso collettivo, correttamente rilevata nell’impugnata sentenza, è ravvisabile anche un potenziale conflitto d’interessi tra gli appartenenti alle varie categorie dei soggetti ricorrenti, conseguendo gli appartenenti alle categorie in ipotesi non escluse un vantaggio dall’eventuale esclusione degli altri ricorrenti, attesa la riduzione del numero dei soggetti inclusi nelle rispettive graduatorie; 

- in assenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso collettivo, l’appellata pronuncia assolutoria in rito merita quindi conferma, con impedimento dell’ingresso delle questioni di merito; 

6. RITENUTA la sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti; 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 9632 del 2014), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del presente grado di giudizio integralmente compensate fra tutte le parti. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015, con l’intervento dei magistrati:

 

 

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 12 April 2024 10:23:54

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - Quesito su conteggio dei giorni retribuiti di congedo parentale spettanti a entrambi i genitori

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 12 April 2024 10:21:12

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:47:19

Esposizione ai campi elettromagnetici: divieto di collocare antenne su ospedali, case di cure ecc..

In linea di diritto, come ancora di recente ribadito dalla sezione, la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 («Legge quadro sulla protezione dalle...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 6.2.2024, n. 1200

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:23:59

Reti di comunicazione elettronica: illegittimo il regolamento comunale che subordinare il rilascio dell’autorizzazione al preventivo deposito di una cauzione

Il Consiglio di Stato con la sentenza in trattazione ha affermato che “Le doglianze dell’appellante sono già state valutate posi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 16.2.2024, n. 1574

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:10:58

Impianti di telefonia mobile: per l’installazione la situazione di fatto può far superare il vincolo paesaggistico

“l’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qual...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21.3.2024, n. 2747

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:08:35

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del periodo di congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:07:30

COMPARTO ISTUZIONE E RICERCA - Quesito su diritto alle ferie e modalità di fruizione delle stesse

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:52:49

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- Quesito su fruizione ferie e assenze per malattia

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:51:39

COMPARTO SANITA’ 2019-2021 - Quesito su prestazioni di lavoro straordinario in caso di adesione alla “banca delle ore”. Modalità di fruizione del riposo compensativo e/o pagamento delle ore accantonate.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:50:24

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibili cause di sospensione delle ferie

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top