Monday 22 May 2017 12:19:22

Provvedimenti Regionali  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Danno erariale: la specifica e concreta notizia di danno che da impulso all'azione della Corte dei Conti

segnalazione della sentenza della Corte dei Conti Sez. giurisdizionale per la Regione lazio del 17.5.2017

Nella sentenza depositata in data 17.5.2017 la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio ha rigettato l’eccezione di nullità per omessa indicazione in citazione della fonte della notizia di danno e per inesistenza di notizia di danno specifica e concreta rilevando in primis che la mancata menzione della notizia di danno nell’atto di citazione non comporta alcuna invalidità di quest’ultima, meno che meno la sua nullità, in quanto non espressamente comminata dalla legge, e in quanto ad essa non può comunque essere ricollegata alcuna lesione del diritto alla difesa del convenuto. In secondo luogo, la Corte ha ritenuto infondata la censura anche rispetto al profilo della presunta mancanza di una notizia specifica e concreta di danno a impulso dell’istruttoria. Si legge espressamente "Va premesso molto brevemente, essendovi in materia principi consolidati (Corte dei conti, SS.RR,Sentenza n. 12/2011/QM, che ha precisato il significato da attribuirsi ai termini “notizia concretata e specifica di danno”), che “l’aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l’aggettivo concretaè da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni”. Dunque, integrano tali requisiti “uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitare che l’indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato”; specificatamente, “sono idonei ad integrare gli estremi di una “specifica e concreta notizia di danno”: a) l’esposto anonimo, se riveste i caratteri di specificità e concretezza innanzi precisati; b) i fatti conosciuti nel corso della fase dell’invito a dedurre, anche per soggetti diversi dall’invitato, nei medesimi termini…”. Nella fattispecie, l’istruttoria è stata azionata a seguito dell’esposto anonimo depositato agli atti, che, alla luce dei suddetti criteri, contiene in sé elementi sufficientemente definitori del fatto che la Procura ha ritenuto fonte di possibile danno erariale: si tratta della denunzia di un sistema di affidamento a favore di determinati soggetti, al quale è allegato un elenco di delibere dirigenziali, identificate con gli estremi, che si riferisce abbiano per specifico contenuto affidamento di incarichi oltre i limiti di legge e con spreco di danaro pubblico derivante dalla mancata effettuazione di gara. Il contenuto dell’esposto costituisce il nucleo dell’imputazione mossa nel presente giudizio, oltre che in altri separati giudizi - atteso che l’istruttoria ha avuto diversi stralci. Sussiste, dunque, una notizia di danno sufficientemente specifica e concreta". Per approfondire scarica ala sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO  SENTENZA 112 2017 RESPONSABILITA' 17/05/2017


Sent. n.112/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dal Sigg.ri Magistrati

dott.ssa Chiara Bersani       Presidente f.f.

dott. Eugenio Musumeci             Consigliere

dott. Marco Fratini           Referendario Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 74708 intentato dalla Procura Regionale contro:

-  Marcello Menichini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Medugno ed Annalisa Lauteri, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla Via Panama n. 58;

- Giovanni Previti, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Petillo, e con lui domiciliato in Roma, alla Via Federico Ozanam, n.69;

Visti gli atti di causa; 

Uditi, nella pubblica udienza del 2 febbraio 2017, il relatore dott. Marco Fratini, il P.M. dott. Bruno Domenico Tridico, e, per le difese, gli Avv.ti Medugno, Lauteri e Petillo;

Considerato in

FATTO 

Con atto di citazione del 17 maggio 2016, la Procura regionale ha chiesto la condanna dei sig.ri Marcello Menichini e Giovanni Previti al risarcimento del danno in favore del Comune di Roma Capitale, in parti eguali, nella complessiva somma di euro 45.000,00.

La domanda di risarcimento si fonda sul seguente quadro fattuale.

Il dott. Menichini, quale capo del Dipartimento Attività economiche-produttive Formazione e lavoro del Comune di Roma Capitale (oggi Dipartimento Sviluppo economico attività produttive e agricoltura), ha emanato la determinazione n. 1552 del 2012, avente a oggetto l’affidamento alla Casa Editrice ”Cigno” di un appalto dell'importo di euro 45.000,00 per la realizzazione della mostra di pittura "Ettore De Conciliis - Percorsi del Tevere", mirata alla pubblicazione di un volume riguardante il predetto pittore.

La motivazione in merito all'interesse del Dipartimento Attività economiche-produttive allo svolgimento dell'evento è esternata nella predetta determinazione dirigenziale. Secondo la Procura, tale motivazione non sarebbe condivisibile alla luce del confronto tra le attribuzioni conferite al Dipartimento e le finalità dell'evento. L'organizzazione di tale tipo di eventi, secondo la Procura, non rientrerebbe tra le attribuzioni del Dipartimento sopra indicato, in quanto gli aspetti culturali della mostra, se ritenuti meritevoli, avrebbero dovuto essere esaminati dal Dipartimento della cultura, mentre quelli attinenti allo sviluppo del turismo avrebbero dovuto essere sottoposti alla valutazione del Dipartimento per il turismo. 

Secondo la Procura, lo sviluppo del commercio nell'area laziale, di competenza del Dipartimento Attività economiche-produttive, non potrebbe essere realizzato tramite appalti diretti all'organizzazione di manifestazioni culturali volte a sponsorizzare un evento finalizzato a promuovere la pubblicazione e la vendita di libri di pittura, bensì attraverso la programmazione di interventi mirati ad ottimizzare l'implementazione di interi settori sia industriali, sia commerciali.

In relazione all'appalto in questione, la Procura ritiene non comprensibile il modo con il quale il dott. Menichini abbia quantificato l'onere economico a carico del Comune, mancando l'esatta indicazione delle prestazioni a carico della Casa Editrice e il preventivo di spesa. 

Al riguardo, la Procura rileva che la mancata indicazione delle prestazioni a carico dell'appaltatore rende nullo l'eventuale contratto stipulato tra le parti, peraltro in concreto mai stipulato.

Sulla determinazione n. 1552 è stato apposto il visto per la regolarità contabile da parte del dott. Giovanni Previti, dirigente della Ragioneria del Comune di Roma. Tale visto – secondo la Procura - non avrebbe dovuto essere apposto, in quanto non sarebbero state rispettate le norme in tema di impegno di spesa contenute nel regolamento di contabilità del Comune di Roma approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 25 gennaio 1996.

Ciò per quel che concerne la fase attinente all'affidamento dell'incarico in questione.

In merito alla liquidazione del compenso disposta con determinazione dirigenziale n. 957 del 2013, a firma del dott. Menichini, al fine di ottenere il pagamento da parte del Comune della somma di curo 45.000,00 la Casa Editrice non avrebbe presentato neanche una breve relazione concernente la manifestazione: non esisterebbe quindi la prova dell'effettuazione della mostra e della pubblicazione del volume. 

Nonostante ciò il dott. Menichini ha emanato la determinazione dirigenziale di liquidazione n. 957 del 2013, vistata dal dott. Previti, che quale rappresentante della Ragioneria generale del Comune, ha apposto il richiesto visto di regolarità contabile senza il quale il pagamento non sarebbe stato effettuato (v. artt. 57 e 58 del regolamento di contabilità del Comune di Roma approvato con deliberazione CC n. 4 del 25 gennaio 1996).

In base a quanto sopra esposto la Procura ritiene che:

a) il danno cagionato al Comune dagli odierni convenuti sia pari alla somma liquidata (euro 45.000,00), non avendo l'ente tratto alcun vantaggio dalla realizzazione della mostra e dalla pubblicazione del volume;

b) al dott. Menichini, avendo egli agito con colpa grave, sia imputabile tale danno sia sotto l'aspetto dell'attribuzione dell'appalto sia sotto l'aspetto della liquidazione della somma di euro 45.000;

c) il danno sia imputabile nella sua interezza anche al dott. Previti, avendo egli contravvenuto, con colpa grave, agli obblighi a suo carico.

Il Menichini si è costituito eccependo pregiudizialmente la nullità dell’atto di citazione ex art. 51, 3° comma c.g.c., per omessa indicazione della fonte della notizia di danno, per inesistenza di notizia di danno specifica e concreta. 

Nel merito, la parte ha rilevato la mancata prova del danno. Ha concluso la difesa per la dichiarazione di nullità dell’atto di citazione, o per l’assoluzione nel merito, con vittoria di spese.

Il Previti si è costituito in giudizio eccependo di non aver apposto il visto di regolarità contabile sulla determinazione di liquidazione della somma di € 45.000 e ciò sarebbe sufficiente a escludere nella fattispecie ogni forma di responsabilità. 

All’odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero e le parti presenti hanno confermato, illustrandoli, gli scritti.

DIRITTO

1.L’eccezione di nullità per omessa indicazione in citazione della fonte della notizia di danno e per inesistenza di notizia di danno specifica e concreta è infondata. 

La mancata menzione della notizia di danno nell’atto di citazione non comporta alcuna invalidità di quest’ultima, meno che meno la sua nullità, in quanto non espressamente comminata dalla legge, e in quanto ad essa non può comunque essere ricollegata alcuna lesione del diritto alla difesa del convenuto. 

La censura è infondata anche rispetto al profilo della presunta mancanza di una notizia specifica e concreta di danno a impulso dell’istruttoria.

Va premesso molto brevemente, essendovi in materia principi consolidati (Corte dei conti, SS.RR,Sentenza n. 12/2011/QM, che ha precisato il significato da attribuirsi ai termini “notizia concretata e specifica di danno”), che “l’aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l’aggettivo concretaè da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni”. Dunque, integrano tali requisiti “uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitare che l’indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato”; specificatamente, “sono idonei ad integrare gli estremi di una “specifica e concreta notizia di danno”: a) l’esposto anonimo, se riveste i caratteri di specificità e concretezza innanzi precisati; b) i fatti conosciuti nel corso della fase dell’invito a dedurre, anche per soggetti diversi dall’invitato, nei medesimi termini…”.

Nella fattispecie, l’istruttoria è stata azionata a seguito dell’esposto anonimo depositato agli atti, che, alla luce dei suddetti criteri, contiene in sé elementi sufficientemente definitori del fatto che la Procura ha ritenuto fonte di possibile danno erariale: si tratta della denunzia di un sistema di affidamento a favore di determinati soggetti, al quale è allegato un elenco di delibere dirigenziali, identificate con gli estremi, che si riferisce abbiano per specifico contenuto affidamento di incarichi oltre i limiti di legge e con spreco di danaro pubblico derivante dalla mancata effettuazione di gara.

Il contenuto dell’esposto costituisce il nucleo dell’imputazione mossa nel presente giudizio, oltre che in altri separati giudizi - atteso che l’istruttoria ha avuto diversi stralci.

Sussiste, dunque, una notizia di danno sufficientemente specifica e concreta. 

2.Nel merito, va preliminarmente affrontata la verifica dell’esistenza (e prova) di un danno concreto ed attuale al quale è condizionata l’azione della Procura, pur nel caso in cui essa rilevi e provi la sistematica violazione di norme di legge e questa possa apparire agli atti del tutto plausibile, esattamente nei termini in cui essa è prospettata in citazione.

La necessità che l’azione del PM contabile sia funzionale al risarcimento del danno erariale comporta in sé che tale danno sia stato patito, e da tempo la giurisprudenza, inizialmente impostata sulla differenziazione dei presupposti della responsabilità nei diversi casi disciplinati dal vecchio ordinamento contabile (responsabilità contabile e responsabilità amministrativo patrimoniale) si è assestata sul condiviso principio che nessun danno può essere risarcito se non ne è dimostrata l’esistenza, in qualunque regime di responsabilità esso si vada ad azionare.

Nella fattispecie la Procura prospetta un danno conseguente alla mancata verifica della controprestazione, che risulterebbe liquidata in assenza di produzione, da parte dell’esecutore, dei documenti attestanti l’avvenuta e congrua esecuzione da parte degli uffici del Comune.

Agli atti emerge che le prestazioni sono state rese nell’ambito di eventi effettivamente svoltisi.

Sussiste, infatti, la prova in atti che l’evento culturale si è effettivamente svolto, secondo le modalità e i tempi prestabili, e il volume  è stato effettivamente stampato e distribuito.

E’ vero che manca in atti la relazione informativa dell’esecutore relativa all’attività svolta. Ma tale relazione, anche ove redatta, nella fattispecie non avrebbe aggiunto nulla riguardo al quadro fattuale informativo relativo alla manifestazione svolta. 

Ciò posto sul quadro documentale agli atti, la tesi della Procura è che il Comune avrebbe dovuto eseguire controlli più idonei a verificare l’avvenuta prestazione e non avrebbe dovuto liquidare la somma per non essersi svolto l’evento oggetto dell’affidamento.

Acclarato che l’evento si è regolarmente svolto, come risulta dalla documentazione in atti, tale documentazione non è stata contestata in punto di veridicità dalla Procura. Essa, pertanto, deve essere esaminata sotto il profilo della sua regolarità, cioè idoneità a consentire il tipo di controllo ordinariamente previsto sulle forniture, e sotto tale profilo risulta congrua, poiché, per numero e tipo di documenti, essa corrisponde al capitolato tra le parti, cioè a quanto richiesto per la liquidazione delle relative fatture.

La mancanza della relazione informativa da parte della ditta esecutrice, come già evidenziato, si profila nella fattispecie concreta come una irregolarità non viziante, in quanto la documentazione prodotta dalla ditta esecutrice e versata in atti è in grado di fornire la prova dell’avvenuta esecuzione della prestazione, conforme all’affidamento. 

Ai fini dell’accertamento della responsabilità erariale anche a fronte di controlli, in ipotesi, astrattamente non adeguati, non è possibile invocare la responsabilità dei soggetti che hanno proceduto alle relative liquidazioni se non fornendo la contemporanea prova del danno che da tale inidoneità si pretende sia scaturito. In conclusione, grava sulla Procura attrice l’onere di dimostrare che da tale inidoneità è derivata la liquidazione di una prestazione non utile o non soddisfacente in relazione al suo prezzo.

Per tutte le corrispondenti voci di danno, pertanto, manca la prova che esso si sia effettivamente concretato con pregiudizio per l’amministrazione e, conseguentemente, i convenuti devono essere assolti dal relativo addebito (cfr., in tal senso, Corte Conti, sez. giur. Lazio, n. 14 del 2017).

Per il Previti, inoltre, non sussiste neppure la condotta contestata, in quanto dalla documentazione in atti alla determinazione di liquidazione della somma di € 45.000 non risulta apposto il visto di regolarità contabile da parte del Previti. 

Le spese devono essere rifuse nei confronti dei convenuti assolti nel merito, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunziando:

ASSOLVE 

i sig.ri Marcello Menichini e Giovanni Previti.

Liquida a loro favore le spese del giudizio in euro 1.000,00(mille) per ogni convenuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 2 febbraio 2017.

 

 

   L’Estensore                 Il Presidente

F.to Marco Fratini          F.to Chiara Bersani

 

Depositata in Segreteria il 17 maggio 2017

Il Dirigente

F.to Paola Lo Giudice

 

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