Friday 19 April 2013 08:41:00
Provvedimenti Regionali Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
Corte de Conti
Il Comune di Barile - premesso che “…l’art. 6 comma 12 della legge 122/2010 … prevede che nei confronti del personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 non trova più applicazione la normativa che dava diritto al personale che si reca in missione con l’utilizzo del mezzo proprio alla corresponsione di un’indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo oltre il rimborso dei pedaggi autostradali (art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417)”. • che “ … sussistono tuttora difficoltà per individuare l’ambito applicativo della surriferita disposizione ed, in particolare, se la disapplicazione recata dal comma 12, coinvolga anche il rimborso delle spese di accesso agli uffici dell’Ente titolare dalla ordinaria sede di servizio, nel caso di personale utilizzato a tempo parziale di altra amministrazione e dei servizi in convenzione, secondo la disciplina dell’art. 14 del CCNL di comparto 22/01/2004 e del comma 557 dell’art. 1 della legge 311/04” - ha chiesto alla Corte dei Conti di conoscere l’avviso di questa Sezione regionale di controllo in ordine alla possibilità di prevedere “una forma di ristoro delle spese sostenute dal personale regolarmente autorizzato all’uso del mezzo proprio per raggiungere la sede dell’ente utilizzatore mediante “una indennità chilometrica” pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro, in analogia ad un’altra fattispecie relativa al segretario comunale titolare di sede convenzionata già esaminata dalla Corte dei Conti”. La risposta: Dopo aver ricostruito il quadro normativo che disciplina l’istituto dell’autorizzazione all’uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti pubblici, la Corte ha rilevato come la formulazione letterale dell’art 6, comma 12, del decreto legge 78/2010 ha comportato da subito l’emersione di problemi interpretativi, in particolare per ciò che attiene all’estensione della norma alle Regioni e agli Enti locali, dando luogo a letture talvolta contrastanti che solo di recente hanno trovato una composizione grazie all’intervento ermeneutico del Giudice delle leggi (da ultimo con sentenza n. 139 del 23 maggio 2012). Secondo la sentenza n. 139/2012 della Corte Costituzionale, “si deve … verificare se da ciascuna previsione dell’art. 6 si possano desumere «principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011)” e, in tal senso, anche il comma 12, ultimo periodo, va ricondotto al principio generale di coordinamento della spesa di cui l’art. 6 nel suo complesso è espressione. In base a tale canone interpretativo, l’ultimo periodo del comma 12 vincola le Regioni, ma anche gli Enti locali, solo in quanto concorre a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che essi devono conseguire. Qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, le Regioni e le autonomie locali sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come delle altre voci di spesa contemplate nell’art. 6. (Cfr. deliberazione 39/2013/PAR di questa Sezione). Questa Sezione di controllo si è già espressa con deliberazioni 74/2012/PAR e 89/2012/PAR su quali possono essere le particolari modalità applicative mediante le quali l’ente locale può adeguare il proprio ordinamento ai principi di riduzione della spesa previsti dalla normativa nazionale, assicurando nel contempo il raggiungimento delle finalità perseguite dalle norme. A tal fine, in quella sede (che riguardava in particolare l’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2012), si è ritenuto, rinviando alla deliberazione n. 11/CONTR/2012 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte, di riconoscere agli enti locali uno spazio di autonomia nell’adeguamento tale da consentire il soddisfacimento delle esigenze particolari senza stravolgere l’obiettivo perseguito dal legislatore. In sostanza si è ritenuta necessaria l’intermediazione di un atto regolamentare, espressione della potestà normativa dell’ente, per disciplinare la materia in coerenza con i principi stabiliti dalla norma di coordinamento finanziario. Il Collegio ritiene che tale ricostruzione possa essere confermata anche in questa sede consentendo agli enti locali, con un atto espressione della potestà regolamentare, di adattare il vincolo imposto dall’art. 6, comma 12, ultimo periodo, considerato che lo stesso concorre a determinare il tetto dei risparmi di spesa che essi devono conseguire ai sensi del comma 12, primo periodo. Qualora, dunque, esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, gli enti locali potrebbero rimodulare con atto regolamentare il disposto dell’art. 6, comma 12, ultimo periodo, purché nel rispetto del tetto di spesa previsto dal primo periodo del comma 12. Peraltro, il tetto alle spese per missioni pari al 50 per cento di quelle sostenute nell’anno 2009 non costituisce un vincolo incondizionato neppure per le amministrazioni statali, considerata la possibilità del suo superamento previa adozione di un motivato provvedimento da parte dell’organo di vertice dell’amministrazione, seppure in casi eccezionali.
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