Monday 07 October 2013 18:54:03

Provvedimenti Regionali  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Policlinico Umberto I di Roma: per la Corte dei Conti nessun danno erariale per le tre vetrate artistiche donate a Sua Santità Benedetto XVI

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti

Il Procuratore Regionale ha citato in giudizio il Direttore generale, il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma nonché i componenti del collegio sindacale ritenendo che i primi tre convenuti hanno « concorso ad emanare in data 3 marzo 2010 la delibera n. 126 con la quale è stato autorizzato l’ufficio competente a pagare ad un artigiano la somma di Euro 25.800,00 (iva inclusa) per la fornitura di n. 3 vetrate artistiche con telaio in legno, donate al Pontefice in occasione della partecipazione di rappresentanti del Policlinico Umberto I ad un’udienza generale del Papa tenuta in Vaticano in data 10 giugno 2009 (non esiste alcuna documentazione con riguardo alla partecipazione a tale udienza ed alla effettiva donazione del c.d. trittico al Pontefice in occasione di tale udienza) ». Tale delibera, ad avviso della Procura, è illegittima ed illecita, « in quanto non è stata espletata alcuna procedura per la scelta della società Vetrate d’Arte Giuliani, con la quale, inoltre, non è stato stipulato alcun contratto formale ed alla quale, in base a quanto dichiarato, è stato richiesto oralmente il preventivo per l’effettuazione dell’opera ». L’opera, poi, è « inutile » (atteso che in nessun provvedimento emanato dall’Amministrazione precedente al pagamento è stata evidenziata tale utilità, idonea a giustificare l’acquisto). La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale della Regione Lazio ha assolto i convenuti ritenendo che si sia trattato di spesa di rappresentanza, caratterizzata dall’esigenza dell’ente, in rapporto ai propri fini istituzionali, di intrattenere pubbliche ralazioni con soggetti estranei, allo scopo di mantenere o di accrescere il proprio prestigio all’esterno ; ovvero – secondo insegna la Cassazione (cfr. Cass. Penale, Sez. VI, n. 10908 del 1° febbraio 2006) – destinata a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell’ente pubblico allo scopo di accrescere il prestigio dell’immagine dello stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui opera, caratterizzato – come sottolineato da alcune difese – dall’opera di assistenza prestata nelle strutture ospedaliere pubbliche da congregazioni, sacerdoti e suore, subditi legis Ecclesiae, senza pesare sul bilancio delle strutture ospedaliere.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO  SENTENZA *** 2013 RESPONSABILITA' 0*/10/2013

 

 

SENT. N. ***/2013   REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale

per la Regione Lazio

composta dai seguenti Magistrati:

Ivan De Musso                                    Presidente

Agostino Basta                                    Consigliere, rel.

Luigi Impeciati                                     Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n° **** del registro di Segreteria

ad istanza del Procuratore Regionale

CONTRO i Signori

Ubaldo MONTAGUTI

rappresentato e difeso dall’Avvocato Mario Racco, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, alla via Ugo de Carolis n° 101

Corrado CARUSO, Giovanni COSSIGA, Elio DI ODOARDO, Antonio GIORDANI, Antonio ANTONELLIS

rappresentati e difesi dall’Avvocato Gian Michele Gentile, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, alla via Giuseppe Gioacchino Belli n° 27

Antonio CAPPARELLI

rappresentato e difeso dagli Avvocati Marina Milli e Maria Teresa Fonzi, elettivamente domiciliato presso lo studio Fonzi in Roma, alla via Zara n° 13

Maurizio DAL MASO

rappresentato e difeso dagli Avvocati Fabrizio Matteini e Luca Petrucci, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Premuda n° 6

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 13 novembre 2012 :

il Consigliere relatore, Agostino Basta

il P.M., V.P.G. Antonio Giuseppone

gli Avvocati Mario Racco, Gian Michele Gentile, Maria Teresa Fonzi, Fabrizio Matteini

presente altresì l’Avvocato Marina Milli (difesa congiunta per CAPPARELLI)

esaminati gli atti ed i documenti della causa 

PREMESSO IN FATTO

Con atto di citazione del 7 giugno 2012, il Procuratore Regionale ha evocato in giudizio i Signori indicati in epigrafe, (nelle rispettive qualità, MONTAGUTI, CAPPARELLI e DAL MASO di Direttore generale, Direttore amministrativo e Direttore sanitario dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma; COSSIGA, ANTONELLIS, CARUSO, DI ODOARDO e GIORDANI, componenti del collegio sindacale della predetta Azienda,  per i seguenti fatti.

Rappresenta il Requirente che i primi tre convenuti hanno « concorso ad emanare in data 3 marzo 2010 la delibera n. 126 con la quale è stato autorizzato l’ufficio competente a pagare ad un artigiano la somma di Euro 25.800,00 (iva inclusa) per la fornitura di n. 3 vetrate artistiche con telaio in legno, donate al Pontefice in occasione della partecipazione di rappresentanti del Policlinico Umberto I ad un’udienza generale del Papa tenuta in Vaticano in data 10 giugno 2009 (non esiste alcuna documentazione con riguardo alla partecipazione a tale udienza ed alla effettiva donazione del c.d. trittico al Pontefice in occasione di tale udienza) ».

Tale delibera, ad avviso della Procura, è illegittima ed illecita, « in quanto non è stata espletata alcuna procedura per la scelta della società Vetrate d’Arte Giuliani, con la quale, inoltre, non è stato stipulato alcun contratto formale ed alla quale, in base a quanto dichiarato, è stato richiesto oralmente il preventivo per l’effettuazione dell’opera ».

L’opera, poi, è « inutile » (atteso che in nessun provvedimento emanato dall’Amministrazione precedente al pagamento è stata evidenziata tale utilità, idonea a giustificare l’acquisto).

Inoltre – rileva il Procuratore Regionale – non è stata emanata alcuna deliberazione con la quale sia stato stabilito di donare tale trittico allo Stato Città del Vaticano nè stipulato « alcun contratto con il competente rappresentante dello Stato Città del Vaticano in forma pubblica, come imposto dalla normativa civilistica>>.

E’ poi del tutto irrilevante,  ai fini del riconoscimento della responsabilità dei soggetti convenuti in giudizio, l’esatta qualificazione del contratto stipulato tra il Policlinico Umberto I e l’artigiano (vendita di cosa futura o appalto), « atteso che l’Amministrazione, precedentemente all’emanazione dell’atto relativo al pagamento, non ha emesso alcun provvedimento concernente sia l’utilità di donare al Papa il trittico sia l’opportunità di procedere alla costruzione delle vetrate, sia la procedura mediante la quale effettuare la scelta dell’artigiano ».

La responsabilità dei componenti del collegio sindacale si radica nella circostanza che costoro, ricevuto il provvedimento in questione il 4 marzo 2010, pur avendolo preso in esame, non sollevarono alcuna obiezione al riguardo.

Il danno contestato è pari all’intero importo dell’opera donata (€ 28,500,00).

Di esso sono responsabili i soggetti convenuti in giudizio ; i primi tre (MONTAGUTI, CAPPARELLI, DAL MASO) a titolo di dolo , « in considerazione della eclatante violazione di tutte le regole in tema di conferimento dell’incarico, della mancata emanazione di una deliberazione a donare e della mancata stipula del necessario contratto di donazione(dolo generico)>> ; in subordine, i medesimi hanno agito con colpa grave, al pari degli altri soggetti.

Ritenuto infine sussistente il nesso causale tra condotta ed evento, l’atto introduttivo del giudizio chiede al Giudice che i convenuti siano condannati i primi tre in solido tra loro alla restituzione della somma di cui è causa e gli altri senza vincolo di solidarietà, attraverso una ripartizione del quantum da ciascuno dovuto, la cui valutazione è rimessa al Giudicante.

Si sono costituiti in giudizio i convenuti, deducendo :

1)     CARUSO, COSSIGA, GIORDANI, DI ODOARDO, ANTONELLIS (Avvocato Gentile)

1a) che il provvedimento n. 126 non risulta essere stato sottoposto all’esame del collegio sindacale, non essendo mai stato inviato all’organo di controllo ;

1b)) la partecipazione dei rappresentanti del Policlico Umberto I all’udienza generale del Santo Padre è fotograficamente documentata ;

1c) le tre vetrate artistiche sono state eseguite dalla Vetrerie Artistiche Giuliani quale unico soggetto in grado di realizzarle, trattandosi della riproduzione delle vetrate originali eseguite dallo stesso artigiano prospicienti il portale principale della cappella maggiore Gesù misericordioso del Policlinico Umberto I ;

1d) l’azienda, nel commissionarle, ha fatto riferimento e dato applicazione all’art. 57 del codice dei contratti che prevede la trattativa privata atteso l’unico operatore in grado di eseguire l’opera ;

1e) la mancanza di un formale atto di acquisto trova spiegazione nella modestia dell’importo e, comunque, tale difetto non ridonda in danno economico ;

1f) in ordine alla pretesa inutilità dell’acquisto, si rileva che la spesa è stata imputata al capitolo di bilancio relativo alle spese di rappresentanza in occasione di una visita al Vaticano per partecipare all’udienza del Pontefice e, dunque, del tutto diversa da quelle, prive di funzione rappresentativa verso l’esterno, che la giurisprudenza contabile ha ritenuto prive di utilità ; al contrario, il dono al Papa delle vetrate artistiche trova ragion d’essere « nell’evento particolare e nel collegamento ai rapporti tra sanità pubblica ed organismi religiosi, segno tangibile di riconoscenza verso enti religiosi, congregazioni di suore e sacerdoti che forniscono assistenza e conforto senza pesare sulle aziende sanitarie ;

1g) in ordine alla mancanza della forma pubblica del contratto, si oppone il modico valore in relazione all’art. 783 c.c.

2)     DAL MASO Maurizio (Avvocati Fabrizio Matteini e e Luca Petrucci, che ha opposto

2a) nullità dell’atto di citazione, difettando nell’esposto che ha dato origine alla contestazione il requisito della concretezza e specificità ex art. 17 comma 30 ter DL 78/09 ;

2b) insussistenza di dolo o colpa grave e di danno erariale,

atteso che la donazione di un’opera al Pontefice, per di più di modico valore, non costituisce danno ; in ogni caso, l’attività svolta rientra nel novero delle scelte discrezionali, dichiarate insindacabili dall’art. 1 della legge 639/1996 ;

3b) il trittico è la copia dell’originale esistente all’interno del Policlinico Umberto I (profilo già esposto dal precedente difensore) ;

3c) il modico valore rende applicabile l’art. 738 c.c., con esclusione della forma pubblica (profilo già esposto).

Si conclude per la previa dichiarazione della nullità degli atti istruttori ; in via gradata, per l’assoluzione nel merito e, in caso di mancato proscioglimento, per lo scorporo dell’importo dell’IVA corrisposta in quanto versata all’Erario.

Altrettali considerazioni hanno sviluppato le altre due difese.

Alla pubblica udienza, le parti hanno confermato le rispettive conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via pregiudiziale, deve rigettarsi la censura di nullità della citazione, sollevata per pretesa genericità e difetto di concretezza della notitia damni.

Al riguardo si osserva che l’esposto della CISAL – riguardante diverse ipotesi di danno erariale – rappresenta che « nella delibera n. 126 del 3 marzo 2010 (ALLEGATO 5), avente ad oggetto <<Realizzazione di n. 3 vetrate artistiche donate a Sua Santità Benedetto XVI, realizzate dalla Società Vetrate d’Arte Giuliani srl. Autorizzazione alla spesa>>, si legge (riportati ampi stralci della delibera), osservandosi che « l’allora Direttore generale Montaguti ha deliberato l’acquisto per Euro 25.800, quando il bilancio consuntivo avrebbe presentato un disavanzo di circa 170 milioni di euro ».

Dove sia la genericità e il difetto di concretezza della denuncia, idonea a sostenere la censura di nullità dell’atto di citazione, non è dato francamente comprendere, considerato che nell’esposto è riportato (ed allegato) il provvedimento pretesamente lesivo, indicato il fatto ritenuto lesivo, descritti i fatti che il primo hanno accompagnato, indicato l’importo pagato, ed il capitolo di bilancio su cui gravava la spesa.

Nel merito, ritiene la Sezione che si sia trattato di spesa di rappresentanza, caratterizzata – giusta precisato dalla giurisprudenza del nostro ordine giurisdizionale – dall’esigenza dell’ente, in rapporto ai propri fini istituzionali, di intrattenere pubbliche ralazioni con soggetti estranei, allo scopo di mantenere o di accrescere il proprio prestigio all’esterno ; ovvero – secondo insegna la Cassazione (cfr. Cass. Penale, Sez. VI, n. 10908 del 1° febbraio 2006) – destinata a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell’ente pubblico allo scopo di accrescere il prestigio dell’immagine dello stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui opera, caratterizzato – come sottolineato da alcune difese – dall’opera di assistenza prestata nelle strutture ospedaliere pubbliche da congregazioni, sacerdoti e suore, subditi legis Ecclesiae,  senza pesare sul bilancio delle strutture ospedaliere.

Restano assorbiti gli altri profili.

PQM

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio -  nella Camera di Consiglio del 13/11/2012

ASSOLVE

I convenuti.

Liquida le spese di giudizio in ragione di euro 800 per ciascun convenuto.

IL PRESIDENTE  F.to  dott. Ivan De Musso

IL CONS. REL.    F.to dott. Agostino Basta

Depositata in Segreteria il ** ottobre 2013.

 

                                         P. IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GIUDIZI DI RESPONSABILITA’

F.to dott. Luigi De Maio

 

 

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