Sunday 03 March 2013 11:13:55
Provvedimenti Regionali Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
Corte dei Conti
Il Sindaco di Dorgali, comune con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, sul presupposto dell’incertezza interpretativo-applicativa recata dalle disposizioni di cui all’art. 14 comma 32 del d.l. 78/2010, ha posto il seguente quesito <<…se sulla base delle vigenti normative il Comune possa o meno costituire una società mista pubblico-privata, conforme al diritto comunitario su partenariati pubblico-privati istituzionalizzati, per la gestione dei servizi di custodia, gestione e fruizione pubblica dei siti ambientali e culturali demandati alla sua competenza…>>, previa indizione di gara con doppio oggetto per la selezione del socio privato e la determinazione dei servizi da dare in concessione alla società mista, in aderenza ai canoni della normativa comunitaria. Ha, successivamente, integrato il quesito precisando che le dimensioni turistiche ed economiche registrate dal comune, attestate dalle presenze e dai visitatori paganti, suggerirebbero l’opportunità di istituire una società mista (partenariato pubblico-privato) per la gestione dei siti ambientali e culturali che si gioverebbe di sicuri ricavi positivi. ad avviso della Corte il tema posto dal comune di Dorgali, relativo alla gestione di servizi pubblici locali a mezzo della costituzione di società mista realizzata con il coinvolgimento del partenariato privato, secondo modelli e canoni comunitari, si inquadra evidentemente in tale scenario da considerarsi in evoluzione. Allo stato attuale, però, in attesa dell’assetto complessivo definitivo che il Legislatore dovrà apportare, con la precedente citata decisione n.148 del 7 giugno 2012 la stessa Corte costituzionale ha espressamente indicato, facendola salva dalle censure, la disciplina vincolistica da considerarsi vigente, limitatamente alle condizioni che presiedono alla costituzione e al mantenimento delle società partecipate, recata dall’art. 14 comma 32 del d.l. n. 78 del 2010 (convertito con l. 122 del 2010). Rispondendo così al quesito in esame, ne discende che i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire nuove società, nè strumentali nè di gestione servizi pubblici, poiché, tra l’altro, detta disposizione è atta ad incidere in modo permanente sul diritto societario, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale. Con l’occasione, richiamando per compiutezza il regime giuridico prescritto dal richiamato art. 14 comma 32 d.l. 78/2010 da applicarsi, invece, alle società già costituite nei medesimi Comuni al di sotto di 30.000 abitanti, va ribadito l’obbligo assoluto (valevole, per precisione, per tutti gli enti senza distinzioni quantitativo-demografiche) di cedere le partecipazioni di maggioranza o di minoranza vietate, cioè non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3 commi 27, 28 e 29 legge 244/2007, espressamente richiamati dal cit. art. 14 comma 32 d.l. 78/2010). Le restanti partecipazioni societarie ad oggi mantenute dai detti comuni (ovvero consentite solo in quanto coerenti con i fini dell’ente e con l’avvertenza che il mantenimento deve essere autorizzato dall’organo competente con delibera motivata), dovranno essere liquidate ove 1) non abbiano il bilancio in utile negli ultimi esercizi, 2) abbiano subito riduzioni di capitali conseguenti a perdite di bilancio negli ultimi esercizi, 3) abbiano subito perdite di bilancio ripianate a carico del bilancio del comune negli ultimi esercizi (v. cit. art. 14 comma 32 del d.l. 78/2010). Il termine per la messa in liquidazione già previsto per il 31 dicembre 2012, è stato differito di 9 mesi (art. 29, comma 11 bis D.L. 216/2011). Tale obbligo di liquidazione, quindi, non sussiste per i comuni le cui società siano virtuose nel senso sopra precisato (in tali termini v. cit. Corte costituzionale n. 148 del 13 giugno 2012). Si deve ribadire, quindi, rispondendo al quesito di DORGALI, che il divieto di costituire nuove società opera nei confronti di tutti gli enti, senza distinzione tra virtuosi e non, con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. Tale divieto risponde all’esigenza di evitare eccessivi indebitamenti da parte di enti le cui piccole dimensioni non consentono un ritorno economico in grado di compensare le eventuali perdite subite……non precludendo neanche agli enti con popolazione inferiore a 30.000 abitanti la possibilità di mantenere in esercizio le società già costituite (v. cit. Corte costituzionale n. 148 del 13 giugno 2012). Alla luce di quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene che le ulteriori argomentazioni pervenute dal comune di Dorgali, riferite in premessa, non possono consentire il superamento della disciplina vigente.
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