Monday 29 July 2013 19:41:05

Provvedimenti Regionali  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà: i chiarimenti della Corte dei Conti sul calcolo per la determinazione del corrispettivo

a cura del Prof. Avv. Enrico Michetti

Il Sindaco del Comune di Ferrara ha chiesto un parere alla Corte dei Conti sulla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 31 comma 48 della legge n. 448 del 1998 (Finanziaria per il 1999), riguardante la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, anche in considerazione delle deliberazioni della Corte dei conti, Sezioni riunite n. 22/CONTR/11 del 14 novembre 2011 e Sezione Regionale per la Lombardia n. 1 del 2009. Fa rilevare il Comune richiedente che “dalla lettura della normativa (art. 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998) e dal disposto della Corte, appare una difformità in merito alla percentuale da applicare: A) valore venale del bene calcolato al 60% e pertanto riduzione del 40% (secondo l’art. 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998); B) valore venale del bene calcolato al 40% e pertanto riduzione del 60% (secondo quanto scritto dalla Corte dei conti a Sezioni riunite che, peraltro, richiama la medesima normativa)”. In risposta al quesito la Corte ha affermato che ​"la disposizione di cui all’art. 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998 deve essere intesa secondo la lettera della disposizione medesima e cioè nel senso che il calcolo per la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà deve essere effettuato nella misura del 60 per cento del valore venale del bene con conseguente riduzione del 40 per cento.".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

   

Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna

 

                       composta dai Magistrati

dott. Marco Pieronipresidente f.f.;

dott. Massimo Romanoconsigliere;

dott. Sergio Basileconsigliere;

dott.ssa Benedetta Cossuprimo referendario;

dott. Federico Lorenzinireferendario.

Adunanza del 25 luglio 2013

Visto l’art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto l’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con deliberazionedel Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Visto l’articolo 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle Autonomie, insediatosi il 17 dicembre 2009;

 

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Ferrara con nota del 16 maggio 2013, pervenuta in Sezione il 24 giugno 2013, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il CAL;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 53  del 22 luglio 2013, con la quale la questione è stata deferita all’esame collegiale della sezione;

Udito nella camera di consiglio del 25 luglio 2013 il relatore Marco Pieroni.

Fatto

Il Comune di Ferrara, rappresentato dal Sindaco, con lettera del 16 maggio 2013, n. prot. 40015 del 20 maggio 2013, ha chiesto un parere a questa Sezione in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 7 comma 8, della legge n. 131 del 2003, ed in particolare sulla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 31 comma 48 della legge n. 448 del 1998 (Finanziaria per il 1999), riguardante la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, anche in considerazione delle deliberazioni della Corte dei conti, Sezioni riunite n. 22/CONTR/11 del 14 novembre 2011 e Sezione Regionale per la Lombardia n. 1 del 2009.

Fa rilevare il Comune richiedente che “dalla lettura della normativa (art. 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998) e dal disposto della Corte, appare una difformità in merito alla percentuale da applicare:

A) valore venale del bene calcolato al 60% e pertanto riduzione del 40% (secondo l’art. 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998);

B) valore venale del bene calcolato al 40% pertanto

riduzione del 60% (secondo quanto scritto dalla Corte dei conti a

Sezioni riunite che, peraltro, richiama la medesima normativa)”.

 

Diritto

1. L’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 -

disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In via preliminare, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell’organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

2. Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile

sotto il profilo soggettivo in quanto proveniente dal Sindaco, organo di vertice dell’Ente ai sensi dell’articolo 50, comma 2, TUEL.

3. Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre anzitutto evidenziare che la citata disposizione contenuta nel comma 8 dell’art. 7 della legge 131 del 2003, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale   ed  amministrativa che ricade nella

esclusiva competenza dell’autorità che la svolge.

3.1. Tanto premesso con specifico riferimento all’inerenza del quesito proposto con le materie di contabilità pubblica, la citata deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 54, in data 17 novembre 2010, allo scopo di delineare il perimetro dell’esercizio della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo ha chiarito che la nozione di contabilità pubblica comprende, oltre alle questioni tradizionalmente riconducibili al concetto di contabilità pubblica (sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici) anche i “quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (….), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio” (SS.RR., deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

3.2. Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che essa attiene ai profili di contabilità pubblica come sopra delineati, poiché riguarda l’interpretazione di una disposizione della legge finanziaria n. 448 del 1998 (art. 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998) con riflessi sul contenimento e sull’equilibrio della spesa pubblica, incidente sulla formazione e gestione del bilancio dell’ente.

La richiesta di parere in esame risponde dunque ai requisiti indicati sopra e pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.

4. Ai fini della soluzione del quesito occorre preliminarmente richiamare la lettera dell’art. 31, comma 48, della legge n. 448 del

1998: “Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato

dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, deldecreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47”.

Con specifico riferimento all’esegesi della locuzione “Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento…” deve rilevarsi che il dubbio interpretativo sollevato dal Comune richiedente è solo apparente in quanto v’è nella sostanza coincidenza tra la lettera della norma citata e i deliberati della Corte, nel senso che il calcolo per la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà deve essere effettuato nella misura del 60 per cento del valore venale del bene con conseguente riduzione del 40 per cento.

L’ipotesi della riduzione del 60 per cento del valore del bene deve essere dunque esclusa dalla lettura complessiva delle due citate deliberazioni che pure utilizzano un’impropria sintetica locuzione riportata peraltro sia nel dispositivo della deliberazione delle Sezioni riunite n. 22 del 2010: “…applicando la riduzione del 60 per cento al valore individuato facendo riferimento ai vigenti criteri di calcolo dell’indennità di espropriazione…” (punto 5 della pronuncia), sia in quello del parere reso dalla Sezione di controllo per la Lombardia n. 1 del 2009 al Sindaco di Bertonico: “…va affermato che nella determinazione del prezzo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà deve prendersi a base di calcolo l’equa riparazione stabilita dall’art. 2, comma 89 della Finanziaria per il 2008, da decurtare nei limiti del 60% come previsto dall’art. 31, comma 48 della Finanziaria per il 1999”.

5. Conclusivamente la disposizione di cui all’art. 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998 deve essere intesa secondo la lettera della disposizione medesima e cioè nel senso che il calcolo per la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà deve essere effettuato nella misura del 60 per cento del valore venale del bene con conseguente riduzione del 40 per cento.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna esprime il proprio parere sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

ORDINA

Alla Segreteria di trasmettere copia della presente deliberazione – mediante posta elettronica certificata - al Sindaco del Comune di Ferraraed al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna e di depositare presso la segreteria della Sezione l’originale della presente deliberazione in formato cartaceo.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 luglio 2013.

 

         Il presidente f.f. e relatore

 

f.to (Marco Pieroni)

 

Depositata in segreteria il **luglio 2013.

Il direttore di segreteria

 

         f.to (Rossella Broccoli)

 

 

 

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