Monday 23 November 2015 14:21:01

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Giudizio di ottemperanza e legge Pinto: sì alla condanna alla penalità di mora anche se l’esecuzione riguarda il decreto di condanna all’equa riparazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Lazio del 23.11.2015 Sez. I n. 13245

Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, il ricorso per l’ottemperanza innanzi al giudice amministrativo è esperibile anche nei confronti dei decreti non opposti di condanna all’equa riparazione previsti dall’art. 3, l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), avendo essi natura decisoria su diritti soggettivi e idoneità ad assumere valore ed efficacia di giudicato (Trga Trento 9 luglio 2014, n. 279; Tar Molise 14 maggio 2014, n. 303; Tar Lecce, sez. III, 20 gennaio 2014, n. 200; id., sez. I, 10 gennaio 2014, n. 82), e quindi anche per il capo degli stessi decreti che condanna alle spese e agli onorari del giudizio. Questo il principio ribadito dalla Prima Sezione del TAR Lazio nella sentenza del 23.11.2015 n. 13245 con la quale il giudice amministrativo ha anche accolto la richiesta di condanna alla penalità di mora, di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. "Questa infatti, come chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, è comminabile anche quando l’esecuzione del giudicato consiste nel pagamento di una somma di denaro atteso che l’istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento (Cons. St., sez. III, 16 settembre 2014, n. 4711; Tar Lazio, sez. III quater, 22 dicembre 2014, n. 13071). Tale istituto trova altresì applicazione nel caso di decreto di condanna all’equa riparazione previsto dall’art. 3, l. n. 89 del 2001 (Tar Lazio, sez. I, 30 dicembre 2014, n. 13176). Ciò chiarito, la Sezione ritiene che la quantificazione della suindicata penalità possa essere in via generale effettuata prendendo a fondamento il parametro, individuato dalla CEDU, dell’”interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali”; detta misura – e, quindi, il tasso sopra individuato, da applicare sulla sorte capitale dovuta a titolo indennitario – dovrà essere quindi corrisposta a titolo di sanzione a carico dell’amministrazione, a far tempo dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione e fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, fino alla data di insediamento del commissario ad acta, come di seguito individuato. Quanto alle ulteriori spese di cui il ricorrente chiede la rifusione, va ricordato che nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti ed onorari successivi alla formazione del giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione (Tar Lazio, sez. II bis, 19 maggio 2014, n. 5214; id., sez. I, 18 ottobre 2013, n. 9028; Tar Catanzaro, sez. I, 20 febbraio 2013, n. 178), di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (Tar Napoli, sez. IV, 18 dicembre 2014, n. 6796; Tar Catania, sez. IV, 4 dicembre 2014, n. 3188)."

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

N. 13245/2015 REG.PROV.COLL.

N. 12824/2013 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale proposto *

contro

Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato, 

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Roma, sez. “equa riparazione”, n. RG 9993/08 del 27 settembre 2011.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 la dott.ssa Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

 

1. Con ricorso notificato e depositato il 19 dicembre 2013, in date 4 e 19 dicembre 2013, * ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Roma, sez. “equa riparazione”, n. RG 9993/08 del 27 settembre 2011.

Il decreto, emesso su ricorso intentato dalla sig.ra *ai sensi della c.d. Legge Pinto, ha condannato l’Amministrazione resistente anche al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, quantificate in € 1.000,00, oltre gli accessori di legge, da liquidare agli avv.ti  * dichiaratisi antistatari.

Per il recupero di tali ultime somme l’avv. *ha proposto il ricorso per l’esecuzione del giudicato, non avendo il Ministero della giustizia dato esecuzione al decreto della Corte di Appello. Ha altresì chiesto la condanna del Ministero al pagamento della c.d. penalità di mora ex art. 114, comma 1, lett. e, c.p.a. per l’ulteriore ritardo nell’eseguire il giudicato, la rifusione delle “spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale”. Ha infine chiesto la nomina di un Commissario ad acta che subentri all’Amministrazione in caso di suo perdurante inadempimento.

2. Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio depositando documenti.

3. Alla camera di consiglio del 18 novembre 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Come esposto in narrativa parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Roma, sez. “equa riparazione”, n. RG 9993/08 del 27 settembre 2011.

Tale decreto è stato però pronunciato su gravame proposto da altro soggetto e la statuizione che interessa il ricorrente – e di cui è legittimato a chiedere l’esecuzione – è solo la condanna alle spese e agli onorari del giudizio, essendo stato, unitamente al defunto avv. Mariano Ferrante, procuratore antistatario nel giudizio svolto dinanzi alla Corte di Appello.

Ciò preliminarmente chiarito, va ricordato che ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, il ricorso per l’ottemperanza innanzi al giudice amministrativo è esperibile anche nei confronti dei decreti non opposti di condanna all’equa riparazione previsti dall’art. 3, l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), avendo essi natura decisoria su diritti soggettivi e idoneità ad assumere valore ed efficacia di giudicato (Trga Trento 9 luglio 2014, n. 279; Tar Molise 14 maggio 2014, n. 303; Tar Lecce, sez. III, 20 gennaio 2014, n. 200; id., sez. I, 10 gennaio 2014, n. 82), e quindi anche per il capo degli stessi decreti che condanna alle spese e agli onorari del giudizio.

Visti gli atti di causa, il ricorso deve essere accolto, atteso che il Ministero della giustizia ha affermato ma non debitamente provato l’avvenuta effettiva liqudazione della somma dovuta, liquidazione smentita da parte ricorrente. Ne consegue l’obbligo del predetto Ministero di pagare a parte ricorrente le spese, gli onorari del giudizio e gli accesso di legge, nella misura liquidata dal decreto della Corte di appello di Roma.

Deve parimenti essere accolta la richiesta di condanna alla penalità di mora, di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Questa infatti, come chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014, è comminabile anche quando l’esecuzione del giudicato consiste nel pagamento di una somma di denaro atteso che l’istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento (Cons. St., sez. III, 16 settembre 2014, n. 4711; Tar Lazio, sez. III quater, 22 dicembre 2014, n. 13071). 

Tale istituto trova altresì applicazione nel caso di decreto di condanna all’equa riparazione previsto dall’art. 3, l. n. 89 del 2001 (Tar Lazio, sez. I, 30 dicembre 2014, n. 13176).

Ciò chiarito, la Sezione ritiene che la quantificazione della suindicata penalità possa essere in via generale effettuata prendendo a fondamento il parametro, individuato dalla CEDU, dell’”interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali”; detta misura – e, quindi, il tasso sopra individuato, da applicare sulla sorte capitale dovuta a titolo indennitario – dovrà essere quindi corrisposta a titolo di sanzione a carico dell’amministrazione, a far tempo dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione e fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, fino alla data di insediamento del commissario ad acta, come di seguito individuato. 

Quanto alle ulteriori spese di cui il ricorrente chiede la rifusione, va ricordato che nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti ed onorari successivi alla formazione del giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione (Tar Lazio, sez. II bis, 19 maggio 2014, n. 5214; id., sez. I, 18 ottobre 2013, n. 9028; Tar Catanzaro, sez. I, 20 febbraio 2013, n. 178), di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (Tar Napoli, sez. IV, 18 dicembre 2014, n. 6796; Tar Catania, sez. IV, 4 dicembre 2014, n. 3188).

In considerazione di quanto chiarito, il Collegio deve affermare l’obbligo del Ministero della giustizia di dare esecuzione al decreto della Corte di Appello di Roma entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, previa decurtazione degli importi eventualmente già corrisposti.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine assegnato si nomina sin d’ora il responsabile dell’Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze – che ha una conoscenza diretta della gestione del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze -, Commissario ad acta per l’adozione degli atti di esecuzione necessari, da compiersi entro giorni 90 (novanta) dalla scadenza del termine in precedenza fissato. A detto Commissario l’Amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento. Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della legge Pinto, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’economia e delle finanze.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione dell’esigua attività difensiva svolta, nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina al Ministero della giustizia di dare piena e integrale esecuzione alla statuizione di cui in epigrafe, provvedendo alla corresponsione in favore della parte ricorrente di tutte le somme spettanti per effetto del titolo giudiziale.

Condanna altresì il Ministero della giustizia al risarcimento del danno da ritardo in favore della parte ricorrente, secondo quanto chiarito in motivazione, per ogni giorno di inadempimento oltre il termine sopraindicato.

Dispone che, ove l’amministrazione non ottemperi a quanto sopra entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, il responsabile pro tempore dell’Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del Tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze; al quale è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 90 (novanta).

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio, per complessivi € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giulia Ferrari, Presidente FF, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Roberta Cicchese, Consigliere

 

 

 

 

     
     
IL PRESIDENTE, ESTENSORE    
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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