Monday 13 January 2014 18:27:48

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Nessun eccesso di potere per disparità di trattamento se il termine di raffronto consiste in precedenti atti non conformi a legge

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI

Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui l’eccesso di potere per disparità di trattamento non è configurabile quando il termine di raffronto consiste in precedenti atti non conformi a legge, essendo evidente che colui che sia stato illegittimamente escluso da un determinato beneficio non può invocare l'eventuale illegittimità commessa a favore di altri al fine di ottenere che essa venga compiuta anche in proprio favore, specialmente in presenza di attività vincolata dell'Amministrazione (in tal senso –ex plurimis -: Cons. Stato, IV, 16 maggio 2013, n. 2678; id., VI, 10 maggio 2013, n. 2548; id., VI, 5 marzo 2013, n. 1298). Per la lettura della sentenza integrale cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale *** del 2013, proposto dall’Università degli Studi di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

 

contro

 

D. D., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Stella Richter, con domicilio eletto presso Paolo Stella Richter in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 11;

S. C., R. A., G. P. P. F., B. O., N. I., S. B., C. R., I. L., G. S., A. D., G. U., A. B.

 

per la riforma della sentenza del t.a.r. della sardegna, sezione i, n. 523/2013

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della dottoressa Daniela Duni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Stigliano Messuti e l’avvocato Stella Richter;

Sentite le stesse parti in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

 

 

L’Università degli Studi di Cagliari riferisce che con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Sardegna e recante il n. 343/2011 la dottoressa Duni aveva impugnato il provvedimento del 3 marzo 2011 con cui il responsabile dell’Ufficio dottorati di quell’Ateneo aveva respinto la domanda da lei proposta al fine di ottenere l’iscrizione al dottorato di ricerca in diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica (nonché – laddove necessario - il bando di concorso approvato con decreto rettorale del 16 dicembre 2010 per la parte in cui impone al vincitore della selezione di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione e, laddove iscritto, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima dell’immatricolazione al corso di dottorato).

La dottoressa Duni aveva esposto al riguardo:

- di essere iscritta e frequentante il secondo anno del corso della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (S.S.P.L.);

- di avere, nelle more della frequenza del richiamato corso di specializzazione, partecipato alla procedura per la selezione di otto candidati (di cui quattro con borsa di studio) da ammettere alla frequenza al corso di dottorato di cui sopra e di essersi classificata prima nella relativa graduatoria;

- di avere richiesto (contrariamente alla previsione di cui all’articolo 8 del bando di selezione per il corso di dottorato) che le fosse consentito di iscriversi contemporaneamente a entrambi i corsi in questione (quello di specializzazione e quello di dottorato), sospendendo la frequenza del corso di dottorato fino alla conclusione della SSPL o, in alternativa, di posporre l’iscrizione al dottorato di ricerca sino al momento in cui la carriera di specializzanda si fosse conclusa.

Con il provvedimento impugnato in primo grado, invece, gli Organi dell’Università avevano respinto la sua domanda e, preso atto della mancata iscrizione al corso dottorale, l’avevano dichiarata decaduta e avevano attivato le procedure per lo scorrimento della graduatoria.

Il provvedimento in epigrafe veniva, quindi, impugnato dalla dottoressa Duni dinanzi al T.A.R. della Sardegna il quale con la sentenza n. 523/2013 accoglieva il ricorso e annullava il richiamato provvedimento.

In particolare, i primi Giudici ritenevano rilevante ai fini del decidere le previsioni dell’articolo 19 del regolamento didattico di Ateneo del 2008, il cui secondo comma stabilisce che “lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio per l’iscrizione a una scuola di specializzazione o a un dottorato di ricerca o a un master”.

Secondo il T.A.R., infatti, non si può ritenere che il termine ‘sospensione’ contenuto nella disposizione da ultimo richiamata sia limitato ai soli corsi già iniziati (nel caso di specie, la S.S.P.L.), “ben potendosi ritenere, in forza del disposto letterale della norma in questione, che lo studente possa chiedere la sospensione temporanea relativamente a un corso di studio che debba essere iniziato” (nel caso di specie, il corso dottorale).

La sentenza in questione è stata impugnata dall’Università degli studi di Cagliari la quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi.

Con un primo motivo (‘Mancata impugnazione di un atto presupposto – Carenza di interesse ad agire conseguente alla mancata impugnazione di un atto presupposto . Inammissibilità del ricorso di primo grado’) l’Ateneo cagliaritano ha lamentato che i primi Giudici non abbiano rilevato l’inammissibilità del primo ricorso, per non avere la dottoressa Duni impugnato anche il regolamento didattico di Ateneo (il cui articolo 19, come si è anticipato in precedenza, rivestiva un rilievo centrale ai fini della definizione della questione).

Con un secondo motivo (‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma ottavo, del regolamento didattico di Ateneo di Cagliari’) l’Università appellante lamenta che i primi Giudici abbiano fatto cattivo governo delle previsioni di cui al richiamato articolo 19 del regolamento didattico di Ateneo ritenendo – contrariamente alla litera e alla ratio di tale disposizione – che lo studente potesse chiedere la sospensione temporanea relativamente a un corso di studio ancora non iniziato (nel caso di specie, il corso dottorale).

Del resto, l’esame della normativa primaria e regolamentare di riferimento fugherebbe ogni dubbio circa la corretta interpretazione della richiamata disciplina di Ateneo, la quale dovrebbe essere correttamente intesa come volta ad escludere la possibilità per lo studente di chiedere la sospensione temporanea di un corso di studio non ancora iniziato.

Con un terzo motivo (rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’articolo 8, comma 1 della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché dell’articolo 19, punto 9 del regolamento didattico di Ateneo’) l’Università degli Studi di Cagliari lamenta che i primi Giudici abbiano erroneamente interpretato ed applicato l’articolo 19 del regolamento didattico di Ateneo, fornendone una lettura incompatibile con la previsione di cui all’articolo 8, comma 1 della l. 398 del 1998, il quale impone che agli iscritti alle scuole di specializzazione i quali siano ammessi a frequentare un dottorato si applichi la sospensione del corso di specializzazione sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

Ancora, i primi Giudici avrebbero erroneamente interpretato ed applicato il combinato disposto del secondo e del terzo periodo (alinea) dell’articolo 19, comma 8 del regolamento didattico di Ateneo, deducendone il convincimento (invero, infondato) secondo cui la pertinente disciplina consentirebbe non solo la sospensione del corso di specializzazione, ma anche del corso di dottorato.

Con il quarto motivo di appello (rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’articolo 8 del Bando di concorso; dell’articolo 10, comma 14 del regolamento dei corsi di dottorato di ricerca emanato con D.R. 26 agosto 1999, n. 2216; dell’articolo 21-octies della legge n. 241 del 1990’) l’Ateneo cagliaritano lamenta che i primi Giudici abbiano omesso di rilevare l’irritualità della domanda presentata dalla dottoressa Duni, la quale aveva utilizzato modalità formali e sostanziali difformi e incompatibili rispetto a quelle previste dalla lex specialis della procedura.

Lo stesso Ateneo ha, altresì, proposto istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza in epigrafe, sussistendo le condizioni di cui all’articolo 98 del cod. proc. amm.

Si è costituita in giudizio la dottoressa Duni la quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.

La stessa dottoressa Duni ha articolato appello incidentale condizionato alla mancata reiezione dell’appello e ha affermato che, in questa – denegata – ipotesi la sentenza in epigrafe dovrebbe comunque essere riformata per i seguenti motivi:

1) Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Violazione dell’articolo 10-bis della l. 241 del 1990. A fronte di un’istanza di immatricolazione estremamente dettagliata e suffragata attraverso l’indicazione di numerosi elementi in fatto e in diritto a supporto della propria tesi, l’Università appellante in via principale si sarebbe limitata a respingere l’istanza della dottoressa Duni con motivazione del tutto generica e comunque inadeguata;

2) Eccesso di potere per irrazionalità manifesta. Nel caso di specie, laddove si optasse per la soluzione indicata dall’Università degli Studi di Cagliari, si finirebbe per avallare una soluzione del tutto irrazionale, imponendo alla dottoressa Duni di attendere 3-4 anni per il completamento del corso di dottorato, invece dei circa 5 mesi soltanto che la stessa avrebbe dovuto attendere se le fosse stato consentito di completare il corso di specializzazione, per poi iniziare il corso di dottorato;

3) Eccesso di potere per disparità di trattamento. I primi Giudici avrebbero omesso di rilevare che, in un caso del tutto analogo (risalente al 2006), la stessa Università degli Studi di Cagliari aveva ammesso una studentessa iscritta a una scuola di specializzazione di completare tale corso di studi, sospendendo per il tempo a tal fine necessario l’iscrizione al corso di dottorato di ricerca per quale la medesima studentessa aveva medio tempore superato le relative selezioni.

Alla Camera di consiglio del 3 dicembre 2013 il Collegio avvertiva le parti circa la possibilità che la causa fosse definita con sentenza in forma semplificata e il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio l’appello proposto dall’Università degli Studi di Cagliari avverso la sentenza del T.A.R. della Sardegna con cui è stato accolto il ricorso proposto da una studentessa frequentante il secondo anno del corso della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (S.S.P.L.) e, per effetto, è stato annullato il provvedimento con cui quell’Ateneo aveva respinto l’istanza da lei formulata al fine di ottenere la sospensione dell’iscrizione al corso di dottorato per il quale era risultata vincitrice (e al quale non era ancora iscritta) al fine di completare nel frattempo la frequenza della S.S.P.L.

2. Il ricorso in questione, che può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 del cod. proc. amm. sussistendone i presupposti in fatto e in diritto, è fondato.

3. Il Collegio ritiene non necessario ai fini del decidere esaminare il motivo di appello con cui è stata qui riproposta l’eccezione di inammissibilità del primo ricorso atteso che, per le ragioni che qui di seguito si esporranno, quel ricorso avrebbe comunque dovuto essere dichiarato infondato.

4. Come si è anticipato in narrativa, il fulcro del thema decidendum consiste nello stabilire se il pertinente quadro legislativo e regolamentare consenta allo studente iscritto e frequentante un corso di specializzazione universitario (il quale abbia anche superato le prove per l’ammissione a un corso dottorale) di sospendere l’iscrizione al corso dottorale – non ancora iniziato – al fine di poter completare il corso di specializzazione; ovvero se – come ritenuto dall’Ateneo appellante – in siffatte ipotesi il richiamato quadro normativo imponga quale unica possibile soluzione la sospensione del corso di specializzazione nelle more del completamento del corso dottorale.

4.1. Si ritiene in primo luogo necessario richiamare le disposizioni rilevanti ai fini del decidere:

L’articolo 142 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (recante il Testo unico sull’istruzione superiore) stabilisce che “ (…) è vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola”.

Il comma 1 dell’articolo 8 della l. 398 del 1989 (recante ‘Norme in materia di borse di studio universitarie’) stabilisce che “agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. L’iscrizione all'anno di corso spettante in base al precedente curriculum può avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola”.

Il comma ottavo dell’articolo 19 del regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari stabilisce che “non è consentita l’iscrizione contemporanea a più di un corso di studio in università italiane. La violazione della norma comporta l’annullamento di ogni immatricolazione successiva alla prima.

Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio per l’iscrizione a una scuola di specializzazione o a un dottorato di ricerca o a un master.

Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. L'iscrizione all'anno di corso spettante in base al precedente curriculum può

avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola”.

L’ultima disposizione di interesse ai fini della risoluzione della presente vicenda contenziosa è l’articolo 8 del bando per l’ammissione al corso di dottorato all’origine dei fatti di causa, secondo cui “ [il candidato deve dichiarare] di non essere iscritto/a a una scuola di specializzazione e, qualora iscritto/a a una scuola di specializzazione dell’area non medica, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima dell’immatricolazione al corso di dottorato”.

4.2. Ebbene, tale essendo il quadro legislativo e regolamentare rilevante ai fini del decidere, il Collegio ritiene che al quesito dinanzi richiamato sub 4 debba essere fornita risposta nel senso che allo studente iscritto e frequentante un corso di specializzazione universitario (il quale abbia anche superato le prove per l’ammissione a un corso dottorale) non sia consentito di sospendere l’iscrizione al corso dottorale – non ancora iniziato – al fine di poter completare il corso di specializzazione. Al contrario, in siffatte ipotesi, l’unica possibilità rimessa allo studente è quella di chiedere la sospensione del corso di specializzazione sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

4.2.1. Si osserva in primo luogo al riguardo che la (invero restrittiva) previsione di cui all’articolo 8 del bando per l’ammissione al corso dottorale, laddove impone allo studente iscritto a un corso di specializzazione di sospendere o interrompere la frequenza al corso in parola prima di poter ottenere l’immatricolazione al corso di dottorato per il quale sia risultato medio tempore vincitore (non ammettendo, invece, l’opzione contraria), risulta pienamente conforme sia alle pertinenti prescrizioni del regolamento didattico di Ateneo, sia al paradigma primario di riferimento (rappresentato, come si è detto, dal comma 1 dell’articolo 8 della l. 389 del 1989).

Ed infatti, la disposizione – di rango legislativo – da ultimo richiamata stabilisce con formulazione tassativa (in quanto tale, non suscettibile di interpretazione estensiva) che agli iscritti alle scuole di specializzazione i quali siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applichi in via necessaria la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

Nell’ambito della disposizione primaria testé richiamata non vi è invero alcun richiamo all’inversa opzione interpretativa invocata dall’odierna appellata e fatta propria dai primi Giudici (ossia, all’interpretazione secondo cui in siffatte ipotesi potrebbe essere consentito allo studente di ottenere la sospensione del corso di studio dottorale, in concreto non ancora iniziato).

4.2.2. Né può ritenersi – contrariamente a quanto ritenuto dai primi Giudici – che l’opzione interpretativa da ultimo richiamata possa rinvenire un fondamento positivo nell’ambito dell’articolo 19, comma ottavo, secondo periodo (o alinea) del Regolamento didattico di Ateneo (si tratta della disposizione secondo cui “lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio per l’iscrizione a una scuola di specializzazione o a un dottorato di ricerca o a un master”).

Ed infatti, la disposizione da ultimo richiamata, nonostante la sua portata apparentemente ampia e onnicomprensiva, non appare idonea a suffragare la tesi offerta dai primi Giudici, e ciò per almeno due ragioni.

4.2.2.1. In primo luogo, in quanto tale opzione interpretativa risulta preclusa dall’evidente rapporto di ‘genus ad speciem’ che collega la disposizione da ultimo richiamata (i.e.: l’articolo 19, comma ottavo, secondo periodo) con il successivo terzo periodo, a tenore del quale “agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. L'iscrizione all'anno di corso spettante in base al precedente curriculum può avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola”.

E’ evidente al riguardo che l’opzione seguita dai primi Giudici comporta – e in modo non ammissibile – la prevalenza sistematica della disposizione generale su quella speciale, rendendo a ben vedere inutiliter datala seconda di esse.

4.2.2.2. In secondo luogo si osserva che, laddove si accedesse alla richiamata opzione interpretativa, si finirebbe per annettere alla disposizione del regolamento didattico di Ateneo più volte richiamata (i.e.: all’articolo 19, comma ottavo, secondo periodo) un significato non solo integrativo, ma addirittura derogatorio e contrastante con il limite legale (coincidente con un sostanziale divieto) rinveniente dal comma 1 dell’articolo 8 della l. 398 del 1989 (disposizione che, lo si ripete, consente unicamente la sospensione del corso di specializzazione nelle more del completamento del corso dottorale e non anche la soluzione inversa invocata dall’appellante e fatta propria dai primi Giudici).

4.3. E’ innegabile che il costrutto normativo delineato dalla disposizione legislativa da ultimo richiamata risulti oggettivamente rigoroso e in parte limitativo dell’incondizionata espansione delle possibilità di scelta per gli studenti che aspirino a frequentare più corsi post lauream.

D’altra parte, deve riconoscersi che tale costrutto normativo non sia privo di una propria intrinseca ratioispiratrice e che, pertanto, non possa neppure ipotizzarsi la sua illegittimità costituzionale per violazione del generale canone di ragionevolezza (al riguardo, l’evidente ratio del vincolo imposto dal comma 1 dell’articolo 8, cit. è quella di conferire priorità temporale e – per così dire – ‘gerarchica’ al corso di studi caratterizzato da un maggiore impegno e rilievo nell’ambito del cursus di studi, imponendo allo studente di orientare le proprie scelte sulla base di tale priorità, sia pure senza perdere la possibilità di completare comunque – ma in un secondo momento – il corso dottorale).

Si tratta, lo si ripete, di un orientamento legislativo certamente di estremo rigore, probabilmente opinabile nella sua ispirazione di fondo, ma nondimeno esente da quei profili di palese irragionevolezza che, soli, potrebbero giustificare la remissione della questione alla Consulta per violazione del generale principio di ragionevolezza (tradizionalmente ricondotto all’ambito applicativo dell’articolo 3 della Carta costituzionale).

4.4. Per le ragioni sin qui esposte l’appello principale deve essere accolto in parte e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado, quanto meno con riguardo all’inammissibile apposizione, da parte della ricorrente in primo grado, di una condizione alla propria domanda di iscrizione (condizione che, per le ragioni sin qui esposte, non rinveniva alcun effettivo fondamento normativo).

5. Invece, i motivi di appello incidentale proposti dalla dottoressa Duni (e il cui contenuto meglio è stato descritto in narrativa) non possono trovare accoglimento.

5.1. Quanto al primo di tali motivi (‘Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Violazione dell’articolo 10-bis della l. 241 del 1990’), per le ragioni dinanzi esposte sub 4, non può che confermarsi che la motivazione offerta dall’Ateneo a supporto della propria determinazione negativa, pur se succintamente motivato, dava compiutamente e correttamente conto delle ragioni in fatto e in diritto che supportavano l’adozione di tale tipologia di provvedimento.

Per quanto riguarda, poi, la censura relativa all’omessa comunicazione del c.d. ‘preavviso di rigetto’ (articolo 10-bis della l. 241 del 1990), si osserva che – a tutto concedere – potrebbe nel caso in esame ravvisarsi un’ipotesi di c.d. ‘illegittimità non invalidante’ ai sensi dell’articolo 21-octies della medesima l. 241, in considerazione del fatto che il provvedimento negativo aveva contenuto del tutto vincolato e che, comunque, l’amministrazione ha dimostrato in giudizio che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere in concreto diverso da quello adottato.

5.2. Per quanto riguarda il secondo dei motivi dell’appello incidentale (‘Eccesso di potere per irrazionalità manifesta’), esso non può trovare accoglimento.

Al riguardo ci si limita ad osservare che le discusse conseguenze che derivano dall’applicazione delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari in relazione alla vicenda di causa non potrebbero comunque ridondare in vizi del provvedimento impugnato in primo grado (avendo comunque l’Ateneo cagliaritano operato in conformità rispetto a tali disposizioni).

Inoltre, per le ragioni dinanzi esaminate sub 4.3, deve escludersi che le disposizioni correttamente interpretate e coerentemente applicate dall’Università presentino profili di illegittimità costituzionale.

5.3. Per quanto riguarda, infine, il terzo motivo di appello incidentale (‘Eccesso di potere per disparità di trattamento’), anche in questo caso l’infondatezza del motivo discende dal contenuto sostanzialmente vincolato della soluzione cui ha aderito l’Università degli Studi di Cagliari e – conseguentemente – dalla non conformità al pertinente paradigma normativo del precedente richiamato quale tertiumcomparationis.

Pertanto, la questione deve essere risolta facendo applicazione del consolidato – e qui condiviso – orientamento secondo cui l’eccesso di potere per disparità di trattamento non è configurabile quando il termine di raffronto consiste in precedenti atti non conformi a legge, essendo evidente che colui che sia stato illegittimamente escluso da un determinato beneficio non può invocare l'eventuale illegittimità commessa a favore di altri al fine di ottenere che essa venga compiuta anche in proprio favore, specialmente in presenza di attività vincolata dell'Amministrazione (in tal senso –ex plurimis -: Cons. Stato, IV, 16 maggio 2013, n. 2678; id., VI, 10 maggio 2013, n. 2548; id., VI, 5 marzo 2013, n. 1298).

6. Per le ragioni dinanzi esposte l’appello in epigrafe deve essere accolto in parte e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado, quanto meno con riguardo all’inammissibile apposizione, da parte della ricorrente in primo grado, di una condizione alla propria domanda di iscrizione (condizione che, per le ragioni dinanzi esposte, non rinveniva alcun effettivo fondamento normativo).

Resta fermo che alla ricorrente in primo grado dovrà comunque essere consentito (e in senso conforme al più volte richiamato quadro normativo) di frequentare fino alla sua conclusione il corso di dottorato , con sospensione – nelle more - del corso di studi della scuola di specializzazione per le professioni legali.

L’appello incidentale, invece, deve essere respinto.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’intergrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello principale e per l’effetto, in riforma della sentenza in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado nei sensi richiamati dinanzi, sub 6.

Respinge l’appello incidentale.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Stefano Baccarini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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