Sunday 22 November 2015 10:40:05

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Il vincolo di inedificabilità assoluta gravante sulla fascia di rispetto del cimitero non si applica agli impianti di telefonia mobile

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 17.11.2015 n. 5257

L’art. 388 comma 1 del R.D. n. 27/7/1934 n. 1265 stabilisce “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E’ vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza sussiste – in base a detta disposizione – il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di rispetto del cimitero: il vincolo ex lege può essere rimosso solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quarto comma; ma non per interessi privati, come ad esempio per legittimare ex post realizzazioni edilizie abusive di privati, o comunque interventi edilizi futuri, su un'area a tal fine indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la sacralità dei luoghi di sepoltura, salve ulteriori esigenze di mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (cfr., tra le tante, Cons. Stato sez. VI 27 luglio 2015 n. 3667) E’ stato quindi precisato in giurisprudenza che il vincolo cimiteriale, che comporta l’inedificabilità assoluta, non consente in alcun modo l’allocazione di edifici, anche non aventi natura residenziale, in ragione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare, e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità dei luoghi destinati alla sepoltura e nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (T.A.R. Puglia, Lecce sez. III 04/07/2015 n. 2245; T.A.R. Sicilia, Palermo Sez. I 3/03/2015 n. 575). Facendo applicazione di detti principi la sentenza appellata ha annullato le autorizzazioni impugnate. Secondo il primo giudice, infatti, il vincolo di inedificabilità assoluta gravante sulla fascia di rispetto del cimitero per espressa previsione normativa, impedisce la realizzazione di qualunque manufatto, anche ad uso diverso da quello abitativo, e trattandosi di vincolo imposto ex lege in via astratta, prescinde da qualunque valutazione in merito alla specifica conformazione della costruzione che si intende realizzare in prossimità del cimitero: sulla base di detti presupposti ha ritenuto che non potesse costruirsi neppure un traliccio di telecomunicazioni – struttura impattante – “non più rispettoso della pietas nei confronti dei defunti di quanto non lo sia una abitazione di residenza”. Il Consiglio di Stato Sez. III nella sentenza del 17.11.2015 n. 5257 non ha condiviso le affermazioni del primo giudice. La giurisprudenza più recente ha chiarito che l'art. 338 R.D. cit. vieta l'edificazione, nella fascia di duecento metri dal muro di cinta dei cimiteri, di manufatti che possono essere qualificati come costruzioni edilizie (Cons. Stato Sez. V 14 settembre 2010 n. 6671): ha quindi ritenuto che l'installazione di un impianto di telefonia mobile che - per le proprie caratteristiche - non può in alcun modo essere classificato come un manufatto edilizio non è incompatibile con il vincolo cimiteriale (nella specie si trattava di un'antenna staffata sul muro del cimitero e non di una costruzione edificata sul terreno ricadente nella fascia di rispetto). (Cons. Stato sez. III 25/11/2014 n. 5837). Detta decisione – pur non essendo riferibile ad una fattispecie concreta identica, perché nel caso di specie si controverte sulla realizzazione di una stazione radio base sulla fascia di rispetto cimiteriale e non sulla semplice collocazione dell’antenna sul muro perimetrale del cimitero – nondimeno contiene una precisazione importante: sussiste il vincolo di inedificabilità solo in presenza di “edifici” e cioè solo quando vengono realizzate delle vere e proprie costruzioni. Gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura (T.A.R. Puglia Sez. I Lecce 8/4/2015 n. 1120). Il concetto di edificio, come ha correttamente rilevato la difesa delle appellanti, è nettamente caratterizzato sia in architettura che nel diritto urbanistico: un palo di sostegno e le attrezzature installate su di esso non presentano – evidentemente – la stessa natura (cfr. Cons. Stato Sez. VI 17/10/08 n. 5044). Inoltre, come ha correttamente rilevato la giurisprudenza più recente di primo grado, le stazioni radio base, sono opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, e dunque possono essere installate anche in zona di rispetto cimiteriale (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro Se. I 21/2/2014 n. 311; T.A.R. Campania, Napoli Sez. VII 25/10/2012 n. 4223; T.A.R. Lazio Sez. II Bis 14/5/07 n. 4367), tenuto anche conto che non ledono gli interessi dei quali il vincolo di inedificabilità persegue la tutela. Gli impianti di telefonia mobile, infatti, – assimilabili ai tralicci dell’energia elettrica – non arrecano alcun danno al decoro e alla tranquillità dei defunti; non creano problemi di ordine sanitario e, nel caso di specie, nel quale l’impianto è collocato oltre la strada che costeggia il muro perimetrale del cimitero, non incidono neppure sulla possibilità di ampliamento del cimitero. Correttamente, quindi, la legislazione regionale richiamata dalle appellanti (L.R. Lombardia n. 11/2001 art. 7, regolamento regionale 6/2004 e la circolare regionale 12 marzo 2007 n. 9) partendo dalla qualifica contenuta nell’art. 86 del codice delle comunicazioni elettroniche, secondo cui detti impianti costituiscono opere di urbanizzazione primaria, specificano che è possibile realizzarli nella fascia di rispetto cimiteriale. Non convince la tesi dell’appellato secondo cui anche per la realizzazione di detti impianti sarebbe necessario ricorrere al procedimento previsto dall’art. 388 c. 5 del R.D. 27/7/34 n. 1265, in quanto – come già precisato – non si tratta di “edifici”, ma di semplici opere di urbanizzazione primaria riconducibili a tralicci per l’energia elettrica. Infine, la natura di opere di urbanizzazione primaria consente di prescindere dalla zonizzazione recata dal P.R.G., potendo gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile essere realizzati in qualunque zona del territorio comunale. La giurisprudenza è univoca: “A norma dell’art. 86 c. 3 del D.Lgs. n. 259 del 2003 relativa alla localizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni, è possibile prescindere dalla destinazione urbanistica del sito individuato per la loro installazione in quanto le infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazioni, di cui agli art. 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16 comma 7 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Ne deriva anche alla luce dell’art. 4 comma 7 della L.R. n. 11 del 2001 che gli impianti radiobase di telefonia mobile di potenza totale non superiore a 300 watt non richiedono specifica regolamentazione urbanistica ( cfr., tra le tante, T.A.R. Lombardia Sez. II 2/3/2012 n. 351).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

N. 05257/2015REG.PROV.COLL.

N. 00678/2010 REG.RIC.

N. 00681/2010 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 678 del 2010, proposto da: 
Telecom Italia S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso Giuseppe Franco Ferrari in Roma, Via di Ripetta, 142; 

contro

Agostino Guizzetti, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Andrea Gemignani, Alessandro Del Dotto, Nicola Laurito, con domicilio eletto presso Luca Pardini in Roma, Via Giuseppe Gioacchino Belli 7; 

nei confronti di

Comune di Costa Volpino, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso Paolo Rolfo in Roma, Via Appia Nuova 96; Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Arpa) Lombardia, Vodafone Omnitel N V; 



sul ricorso numero di registro generale 681 del 2010, proposto da: 
Vodafone Omnitel N.V., rappresentato e difeso dagli avv. Mariano Protto, Marco Sica, Paolo Giovanni Borghi, con domicilio eletto presso Mariano Protto in Roma, Via Maria Cristina, 2; 

contro

Agostino Guizzetti, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Laurito, Carlo Andrea Gemignani, Alessandro Del Dotto, con domicilio eletto presso Luca Pardini in Roma, Via Giuseppe Gioacchino Belli 7; 

nei confronti di

Comune di Costa Volpino, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso Paolo Rolfo in Roma, Via Appia Nuova 96; Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Arpa) della Lombardia, Telecom Italia S.p.A.; 

per la riforma

quanto al ricorso n. 678 del 2010 e al ricorso n. 681 del 2010:

della sentenza del T.A.R. Lombardia - Sez. Staccata di Brescia: Sezione I n. 02381/2009, resa tra le parti, concernente la REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI PER IMPIANTI RADIOELETTRICI PER NUOVE STAZIONI RADIO BASE.

 

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agostino Guizzetti e di Comune di Costa Volpino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2015 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati Reggio d'Aci su delega di Ferrari, Santarelli su delega di Protto, Gemignani e Rolfo su delega di Bezzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

Il Sig. Guizzetti ha impugnato dinanzi al T.A.R. Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, i provvedimenti del 5. 9. 2006 e del 9. 8. 2006 con cui il Comune di Costa Volpino ha autorizzato -rispettivamente - la Vodafone Omnitel e la Telecom Italia alla posa in opera di una infrastruttura per impianti radioelettrici sul terreno di proprietà comunale posto tra via Donatori di Sangue e via Aria libera, sito a circa 30 metri dalla sua abitazione e ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale.

Nel giudizio di primo grado, entrambe le società hanno eccepito la tardività dell’impugnazione e la società Vodafone ha eccepito, altresì, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente in primo grado; hanno poi controdedotto in merito alle censure proposte chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con la sentenza appellata, il T.A.R. di Brescia ha respinto l’eccezione di tardività ed ha accolto il ricorso disponendo l’annullamento delle autorizzazioni impugnate.

Con ordinanza della Sez. VI n. 877/10 l’efficacia della suddetta sentenza è stata sospesa.

Detta sentenza è stata impugnata con separati ricorsi in appello da entrambi i gestori di telefonia mobile, nei quali sono stati sollevati – sostanzialmente – gli stessi motivi di impugnazione.

Si sono costituiti nel giudizio di appello sia il Comune di Costa Volpino che il ricorrente in primo grado che hanno depositato scritti difensivi a sostegno delle proprie tesi.

Anche le appellanti hanno depositato memorie e memorie di replica.

All’udienza pubblica del 29 ottobre 2015 i due ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

In via preliminare deve essere disposta la riunione dei giudizi, ai sensi dell’art. 96 c.1 c.p.a., trattandosi di due appelli avverso la medesima sentenza del T.A.R. Lombardia, Sez. Staccata di Brescia n. 2381 dell’1/12/09.

Con detta sentenza il primo giudice ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado rilevando che la piena conoscenza del titolo edilizio, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di una concessione, si verifica con la consapevolezza del suo contenuto specifico o del progetto edilizio, salvo che la costruzione realizzata riveli in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e la sua eventuale non conformità alla disciplina urbanistica. Ha quindi rilevato che, nel caso di specie, la piena conoscenza è intervenuta solo a seguito dell’accesso agli atti, la cui istanza è stata presentata dal ricorrente a distanza di soli quattro giorni dalla data di completamento dell’opera, precisando che il ritardo nella proposizione del ricorso – intervenuto dopo circa cinque mesi – è derivato dalla condotta del Comune che ha rilasciato la copia dei documenti solo dopo molteplici richieste integrative.

Ha poi accolto il ricorso nel merito rilevando che:

-- l’opera ricade nella fascia di rispetto di 200 m. dal perimetro del cimitero, essendo il manufatto posizionato a circa 20 metri dal muro del cimitero;

-- il vincolo cimiteriale impone un divieto assoluto di edificazione e persegue la triplice finalità di assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una "cintura sanitaria" intorno allo stesso cimitero, di garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura, di consentire futuri ampliamenti del cimitero, che vengono incisi da una struttura impattante quale un traliccio di telecomunicazioni che non è più rispettoso della pietas nei confronti dei defunti di quanto non lo sia una abitazione di residenza;

-- le valutazioni in fatto sulla concreta compatibilità dell’opera con l’area cimiteriale (quali quelle sulla non lesione delle esigenze sanitarie, e sull’impossibilità di espansione in fatto dell’area cimiteriale) sono estranee alla disciplina del vincolo di inedificabilità, che si fonda su valutazioni astratte prese in considerazione una volta per tutte dal legislatore;

-- il vincolo di inedificabilità riguarda qualunque manufatto edilizio, e dunque si estende anche al traliccio di telecomunicazioni: l’art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie non limita, infatti, il vincolo di inedificabilità alle sole abitazioni dove è prevista la stabile residenza di persone; 

-- non potrebbe applicarsi neppure il regime derogatorio previsto dall’art. 338, co. 5, t.u. per la realizzazione di opere pubbliche, essendo comunque necessario il provvedimento del Consiglio Comunale, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria, che nel caso di specie non sarebbe mai stato adottato.

Con separati atti di appello le società Vodafone e Telecom hanno censurato detta sentenza rilevando:

-- l’erroneità della statuizione relativa alla ritenuta tempestività dell’impugnazione di primo grado;

-- Vodafone ha ribadito l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del Sig. Guizzetti sulla quale il primo giudice non si è pronunciato;

-- l’inapplicabilità della disposizione recata dall’art. 338 del R.D. n. 1265/34 agli impianti di telecomunicazione, non potendo essere considerati “edifici” a nessun titolo e sotto alcun profilo;

-- l’inconfigurabilità di un possibile nocumento alla tranquillità e al decoro dei luoghi di sepoltura a seguito della costruzione di una stazione radio base in prossimità del cimitero, trattandosi di impianti assimilabili a tralicci per l’illuminazione pubblica;

-- l’applicabilità a detti impianti della previsione contenuta nella norma dell’art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie, che fa salve le “deroghe ed eccezioni previste dalla legge”, deroga che nel caso di specie sarebbe rinvenibile nell’art. 86 del codice delle comunicazioni elettroniche, secondo cui detti impianti costituiscono opere di urbanizzazione primaria, e nella previsione contenuta nell’art. 4 c. 7 della L.R. 11/2001, oltre che nell’art. 8 del Regolamento Regionale n. 6/2004, che espressamente consente la realizzazione nella fascia minima di 50 metri delle opere di urbanizzazione primaria,

tra le quali sono ricomprese anche le antenne radiobase.

Con memoria del 25 settembre 2015 l’appellato ha controdedotto sulle censure proposte rilevando che:

-- la propria legittimazione attiva si fonderebbe sul criterio della “vicinitas”, atteso che egli risiede a circa 30 metri dall’impianto;

-- il ricorso sarebbe tempestivo poiché i lavori per la realizzazione della struttura sono iniziati il 4.10.2006 e sono terminati il 20.11.2006 e la sua istanza di accesso è stata presentata il 24.11.2006; non è stato apposto alcun cartello sul cantiere e dunque, non essendovi neppure la consapevolezza dell’esistenza di un titolo edilizio, prima di poter agire in giudizio era necessario verificare l’esistenza dell’autorizzazione ed accedere agli atti istruttori per verificare la compatibilità dell’intervento con le disposizioni urbanistiche, accertando anche se non vi fosse stato un provvedimento di deroga ex art. 338 commi 4, 5 e 6 del R.D. 27.7.1934 n. 1265, non potendo proporsi - in queste condizioni - un ricorso “al buio”;

-- le stazioni radio base, essendo opere edilizie, sarebbero soggette alle preclusioni derivanti dalle zone di rispetto e dall’imposizione di vincoli di inedificabilità;

-- il vincolo cimiteriale sarebbe assoluto e l’unico modo per superarlo sarebbe previsto al comma 4 dello stesso art. 338 del T.U. che consente al Consiglio Comunale di assentire costruzioni/ampliamenti a distanza inferiore ai 200 metri – ma comunque non oltre il limite di 50 metri – per la realizzazione di opere pubbliche o per l’attuazione di un intervento urbanistico previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale;

-- il regolamento regionale n. 1/07 consentirebbe la realizzazione delle stazioni radio base – rientranti nel novero delle opere di urbanizzazione primaria – solo seguendo il procedimento delineato dallo stesso art. 338 c. 5 del T.U., e cioè a seguito di delibera del Consiglio Comunale che dispone la riduzione della fascia di rispetto;

-- secondo le NTA della variante al P.R.G. del Comune di Costa Volpino, le stazioni radio base possono collocarsi solo in zone S9 – destinate ad attrezzature tecnologiche – prevedendo che la collocazione in zone diverse dovrà essere concordata con l’Amministrazione comunale, e che nelle zone E (sulle quali insiste il vincolo di inedificabilità assoluta), quale quella in questione classificata come E6, la loro realizzazione dovrà essere limitata all’indispensabile, attuando tutti i provvedimenti necessari ad un corretto inserimento nel contesto: da ciò conseguirebbe l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione.

Ritiene la Sezione di dover preventivamente esaminare le eccezioni di rito.

L’eccezione di tardività del ricorso di primo grado non può essere accolta.

Come è noto, la giurisprudenza ritiene che per l'impugnazione da parte del terzo occorre la conoscenza cartolare del titolo edilizio e dei suoi allegati progettuali o, in alternativa, il completamento dei lavori, che disveli in modo certo e univoco le caratteristiche essenziali dell'opera, l'eventuale non conformità della stessa rispetto alla disciplina urbanistica, l'incidenza effettiva sulla posizione giuridica del terzo (cfr. T.A.R. Lazio Sez. II 7/7/2015 n. 9046; Consiglio di Stato, Ad.Pen. 29 luglio 2011, n. 15; sez. VI, 16 settembre 2011, n. 5170; V n. 3777 del 27-6-2012). In ogni caso, nel dubbio, deve comunque farsi applicazione degli artt. 24 e 113 Cost., per i quali la tutela in giudizio dei diritti e interessi legittimi è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ( Consiglio di Stato n. 2781 del 2014).

E’ stato però ritenuto in giurisprudenza che, nel caso in cui si contesti l'edificabilità stessa del terreno non si possa attendere il completamento dell'opera, né possa riconoscersi al terzo la libertà di decidere, se e quando accedere agli atti, e ciò a tutela del principio di certezza dei rapporti giuridici, non potendo lasciarsi il soggetto titolare di un permesso edilizio nella perpetua incertezza circa la sorte del proprio titolo, perché, nelle more, il ritardo nell'impugnazione si risolverebbe in un danno aggiuntivo connesso all'ulteriore avanzamento dei lavori che ex post potrebbero essere dichiarati illegittimi. Il principio della certezza delle situazioni giuridiche è infatti posto a tutela di tutte le parti direttamente o indirettamente interessate al provvedimento, compreso il soggetto titolare del permesso di costruire ( Consiglio di Stato n. 2959 del 2014) .

Il diritto del terzo alla piena conoscenza della documentazione amministrativa, è uno strumento che il terzo ha l'onere di attivare non appena abbia contezza od anche il ragionevole sospetto che l'attività materiale pregiudizievole, che si compie sotto i suoi occhi, sia sorretta da un titolo amministrativo abilitante, non conosciuto o non conosciuto sufficientemente. 

E’ stato quindi ritenuto in giurisprudenza che nel sistema delle tutele, il diritto di accesso e le modalità del suo esercizio, in mancanza di una completa ed esaustiva conoscenza del provvedimento, costituiscono fattori che, così come il completamento dei lavori ed il tipo dei vizi deducibili in relazione a tale completamento, concorrono ad individuare, con riferimento al caso concreto, il punto di equilibrio tra i principi di effettività e satisfattività da una parte, e quelli di certezza delle situazioni giuridiche e legittimo affidamento dall'altra ( Consiglio di Stato IV n. 322 del 21-1-2013).

Nel caso di specie, i lavori sono iniziati il 4.10.2006 e sono terminati il 20.11.2006; nel cantiere non è stato apposto il cartello dal quale desumere gli estremi dell’autorizzazione e della data di inizio/fine lavori; l’istanza di accesso è stata inoltrata al Comune di Costa Volpino il 24.11.2006, a distanza di soli 4 giorni dalla data del completamento dei lavori ed il Comune ha rilasciato la copia degli atti a distanza di mesi, dopo reiterate richieste da parte dell’interessato; la mancata indicazione dell’esistenza di un titolo autorizzatorio sul cantiere non consentivano al ricorrente neppure di valutare se l’intervento fosse stato previamente autorizzato o se fosse abusivo, né di conoscere se pur realizzato in prossimità delle mura perimetrali del cimitero, ricadesse nella fascia di rispetto del cimitero, e se fosse stato autorizzato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 388 c. 5 del T.U. delle sanitarie, né se fosse compatibile con la destinazione urbanistica dell’area.

In sostanza, prima dell’esercizio del diritto di accesso il ricorrente non disponeva di alcun elemento certo sul quale fondare la propria pretesa in sede giurisdizionale, con la conseguenza che imporgli la proposizione di un ricorso “veramente al buio” tenuto conto dei connessi oneri che comporta, appare oggettivamente sproporzionato e lesivo dei suoi diritti ed interessi legittimi. 

Appare quindi corretta la decisione del primo giudice che ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado, tenuto anche conto del principio espresso in precedenza secondo cui, in ogni caso, nel dubbio, deve farsi applicazione degli artt. 24 e 113 Cost., per i quali la tutela in giudizio dei diritti e interessi legittimi è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

L’eccezione deve essere pertanto respinta.

Anche l’eccezione di difetto di legittimazione attiva è destituita di fondamento.

Nell'ordinamento vigente la c.d. "vicinitas", cioè la situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento edilizio assentito, è sufficiente a radicare la legittimazione a ricorrere dei confinanti, non essendo necessario che la parte ricorrente alleghi e provi anche di subire uno specifico pregiudizio per effetto dell'attività edificatoria intrapresa sul suolo limitrofo, atteso che la realizzazione di interventi edificatori, che comportino contra legem l'alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio, deve ritenersi pregiudizievole in re ipsa (cfr., tra le tante, Cons. Stato sez. IV 12 marzo 2015 n. 1315; Cons. Stato sez. IV 09 settembre 2014 n. 4547): non è pertanto necessaria la prova di un danno specifico, in quanto il danno a tutti i membri di quella collettività è insito nella violazione edilizia (cfr. Cons. Stato sez. VI 11/09/2013 n. 4493; Cons. Stato Sez. IV 4/6/2013 n. 3055).

Nel caso di specie, l’appellato, ricorrente in primo grado, ha dimostrato di risiedere a pochissima distanza dalla stazione radio base, circostanza che consente di riconoscergli la legittimazione attiva all’impugnativa.

L’eccezione deve essere pertanto respinta.

Passando all’esame del merito, è necessario richiamare innanzitutto la norma dell’art. 388 comma 1 del R.D. n. 27/7/1934 n. 1265 secondo cui “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E’ vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza sussiste – in base a detta disposizione – il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di rispetto del cimitero: il vincolo ex lege può essere rimosso solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quarto comma; ma non per interessi privati, come ad esempio per legittimare ex post realizzazioni edilizie abusive di privati, o comunque interventi edilizi futuri, su un'area a tal fine indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la sacralità dei luoghi di sepoltura, salve ulteriori esigenze di mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (cfr., tra le tante, Cons. Stato sez. VI 27 luglio 2015 n. 3667) 

E’ stato quindi precisato in giurisprudenza che il vincolo cimiteriale, che comporta l’inedificabilità assoluta, non consente in alcun modo l’allocazione di edifici, anche non aventi natura residenziale, in ragione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare, e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità dei luoghi destinati alla sepoltura e nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (T.A.R. Puglia, Lecce sez. III 04/07/2015 n. 2245; T.A.R. Sicilia, Palermo Sez. I 

3/03/2015 n. 575).

Facendo applicazione di detti principi la sentenza appellata ha annullato le autorizzazioni impugnate.

Secondo il primo giudice, infatti, il vincolo di inedificabilità assoluta gravante sulla fascia di rispetto del cimitero per espressa previsione normativa, impedisce la realizzazione di qualunque manufatto, anche ad uso diverso da quello abitativo, e trattandosi di vincolo imposto ex lege in via astratta, prescinde da qualunque valutazione in merito alla specifica conformazione della costruzione che si intende realizzare in prossimità del cimitero: sulla base di detti presupposti ha ritenuto che non potesse costruirsi neppure un traliccio di telecomunicazioni – struttura impattante – “non più rispettoso della pietas nei confronti dei defunti di quanto non lo sia una abitazione di residenza”.

Le affermazioni del primo giudice non possono essere condivise. 

La giurisprudenza più recente ha chiarito che l'art. 338 R.D. cit. vieta l'edificazione, nella fascia di duecento metri dal muro di cinta dei cimiteri, di manufatti che possono essere qualificati come costruzioni edilizie (Cons. Stato Sez. V 14 settembre 2010 n. 6671): ha quindi ritenuto che l'installazione di un impianto di telefonia mobile che - per le proprie caratteristiche - non può in alcun modo essere classificato come un manufatto edilizio non è incompatibile con il vincolo cimiteriale (nella specie si trattava di un'antenna staffata sul muro del cimitero e non di una costruzione edificata sul terreno ricadente nella fascia di rispetto). (Cons. Stato sez. III 25/11/2014 n. 5837).

Detta decisione – pur non essendo riferibile ad una fattispecie concreta identica, perché nel caso di specie si controverte sulla realizzazione di una stazione radio base sulla fascia di rispetto cimiteriale e non sulla semplice collocazione dell’antenna sul muro perimetrale del cimitero – nondimeno contiene una precisazione importante: sussiste il vincolo di inedificabilità solo in presenza di “edifici” e cioè solo quando vengono realizzate delle vere e proprie costruzioni.

Gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura (T.A.R. Puglia Sez. I Lecce 8/4/2015 n. 1120).

Il concetto di edificio, come ha correttamente rilevato la difesa delle appellanti, è nettamente caratterizzato sia in architettura che nel diritto urbanistico: un palo di sostegno e le attrezzature installate su di esso non presentano – evidentemente – la stessa natura (cfr. Cons. Stato Sez. VI 17/10/08 n. 5044).

Inoltre, come ha correttamente rilevato la giurisprudenza più recente di primo grado, le stazioni radio base, sono opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, e dunque possono essere installate anche in zona di rispetto cimiteriale (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro Se. I 21/2/2014 n. 311; T.A.R. Campania, Napoli Sez. VII 25/10/2012 n. 4223; T.A.R. Lazio Sez. II Bis 14/5/07 n. 4367), tenuto anche conto che non ledono gli interessi dei quali il vincolo di inedificabilità persegue la tutela.

Gli impianti di telefonia mobile, infatti, – assimilabili ai tralicci dell’energia elettrica – non arrecano alcun danno al decoro e alla tranquillità dei defunti; non creano problemi di ordine sanitario e, nel caso di specie, nel quale l’impianto è collocato oltre la strada che costeggia il muro perimetrale del cimitero, non incidono neppure sulla possibilità di ampliamento del cimitero.

Correttamente, quindi, la legislazione regionale richiamata dalle appellanti (L.R. Lombardia n. 11/2001 art. 7, regolamento regionale 6/2004 e la circolare regionale 12 marzo 2007 n. 9) partendo dalla qualifica contenuta nell’art. 86 del codice delle comunicazioni elettroniche, secondo cui detti impianti costituiscono opere di urbanizzazione primaria, specificano che è possibile realizzarli nella fascia di rispetto cimiteriale.

Non convince la tesi dell’appellato secondo cui anche per la realizzazione di detti impianti sarebbe necessario ricorrere al procedimento previsto dall’art. 388 c. 5 del R.D. 27/7/34 n. 1265, in quanto – come già precisato – non si tratta di “edifici”, ma di semplici opere di urbanizzazione primaria riconducibili a tralicci per l’energia elettrica.

Infine, la natura di opere di urbanizzazione primaria consente di prescindere dalla zonizzazione recata dal P.R.G., potendo gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile essere realizzati in qualunque zona del territorio comunale.

La giurisprudenza è univoca: “A norma dell’art. 86 c. 3 del D.Lgs. n. 259 del 2003 relativa alla localizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni, è possibile prescindere dalla destinazione urbanistica del sito individuato per la loro installazione in quanto le infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazioni, di cui agli art. 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16 comma 7 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Ne deriva anche alla luce dell’art. 4 comma 7 della L.R. n. 11 del 2001 che gli impianti radiobase di telefonia mobile di potenza totale non superiore a 300 watt non richiedono specifica regolamentazione urbanistica ( cfr., tra le tante, T.A.R. Lombardia Sez. II 2/3/2012 n. 351).

Alla stregua delle suesposte considerazioni, gli appelli devono essere accolti con riforma della sentenza di primo grado.

Tenuto conto della particolarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio relativamente ad entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti,

così dispone:

-- riunisce i ricorsi in appello R.G. 678/2010 e 681/2010;

-- accoglie i suddetti appelli e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado;

-- compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giuseppe Romeo, Presidente

Dante D'Alessio, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 12 April 2024 10:23:54

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - Quesito su conteggio dei giorni retribuiti di congedo parentale spettanti a entrambi i genitori

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 12 April 2024 10:21:12

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:47:19

Esposizione ai campi elettromagnetici: divieto di collocare antenne su ospedali, case di cure ecc..

In linea di diritto, come ancora di recente ribadito dalla sezione, la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 («Legge quadro sulla protezione dalle...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 6.2.2024, n. 1200

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:23:59

Reti di comunicazione elettronica: illegittimo il regolamento comunale che subordinare il rilascio dell’autorizzazione al preventivo deposito di una cauzione

Il Consiglio di Stato con la sentenza in trattazione ha affermato che “Le doglianze dell’appellante sono già state valutate posi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 16.2.2024, n. 1574

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:10:58

Impianti di telefonia mobile: per l’installazione la situazione di fatto può far superare il vincolo paesaggistico

“l’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qual...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21.3.2024, n. 2747

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:08:35

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del periodo di congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:07:30

COMPARTO ISTUZIONE E RICERCA - Quesito su diritto alle ferie e modalità di fruizione delle stesse

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:52:49

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- Quesito su fruizione ferie e assenze per malattia

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:51:39

COMPARTO SANITA’ 2019-2021 - Quesito su prestazioni di lavoro straordinario in caso di adesione alla “banca delle ore”. Modalità di fruizione del riposo compensativo e/o pagamento delle ore accantonate.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:50:24

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibili cause di sospensione delle ferie

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top