Thursday 27 December 2012 08:57:03
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
Consiglio di Stato
La sentenza in esame viene attenzionata in quanto contiene un'elencazione di principi applicabile alle censure che ritualmente vengono sollevate nei ricorsi proposti avverso il verbale di proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco di un Comune. In particolare nella sentenza si legge: - per le ipotesi in cui la scheda indicata dai ricorrenti non è stata rinvenuta in sede di istruttoria disposta dal TAR, il rilievo è da ritenersi infondato, perché privo di riscontro; - per le ipotesi in cui siano emersi ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure i relativi motivi aggiunti sono, per giurisprudenza di questo Consiglio, inammissibili (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2011, n. 5345); - per le ipotesi in cui si rinviene, nello spazio destinato all’espressione del voto di preferenza, la scritta del candidato sindaco, è noto che, per giurisprudenza di questo Consiglio, la trascrizione del candidato sindaco nello spazio destinato all’indicazione della preferenza può e deve essere interpretata come conferma, benché superflua, del voto espresso per l’elezione del sindaco (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 28 settembre 2005, n. 5187; Consiglio di Stato, sez. V, 18 novembre 2004, n. 7561); tale principio si applica anche nell’ipotesi precedente, ove si volessero ritenere ammissibili le suddette censure, nonché per la Sezione 6, ove è stata rinvenuta una scheda sulla quale, oltre a risultare barrato il simbolo di lista, si rinviene, nello spazio destinato all’espressione del voto di preferenza, la scritta “Paolo” (che è il nome del candidato sindaco); - per le ipotesi in cui l’espressione del voto è accompagnata dal titolo di studio professionale, è ragionevole ritenere che essa non costituisca con certezza un segno di riconoscimento del voto, in quanto tale titolo è elemento distintivo del candidato, soprattutto in contesti di piccole dimensioni e di basso livello di alfabetizzazione; - per le ipotesi di riscontrato segno di riconoscimento, deve essere premesso che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7512), l'art. 64 del d.P.R. n. 570 del 1960, che contiene il relativo divieto deve interpretarsi nel senso che la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto, deve essere inteso in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso; - per le ipotesi in cui non è barrato alcun simbolo di lista ed è presente l’indicazione del cognome nella lista corretta questo Consiglio ha già statuito circa l’estensione del voto alla lista cui appartiene il candidato indicato (Consiglio di Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 817); - per le ipotesi in cui risulti scritto il nominativo del candidato Sindaco e, nello stesso tempo, risulti barrato il simbolo della lista n. 2, senza l’apposizione di alcun voto di preferenza, effettivamente non è dato sapere se tale voto sia stato attribuito alla lista n. 1 ovvero alla lista n. 2.
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