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Gazzetta CAMCOM News del 18 Novembre 2011
Gazzetta CAMCOM News del 18 Novembre 2011
ARRIVANO LE SANZIONI SULLE FATTURE ERRATE
Cosa succede se si riceve una fattura con IVA errata (esempio fattura con l’aliquota del 20% e non del 21%)? E’ necessario procedere alla regolarizzazione, in quanto, il mancato adeguamento comporta per il cessionario o il committente una sanzione amministrativa del 100% della maggiore imposta non esposta nella fattura ricevuta, con un minimo di 258,23 euro. L’operazione si regolarizza versando la maggiore imposta e presentando all’Agenzia delle Entrate un’autofattura, contenente le stesse indicazioni che avrebbero avuto la fattura integrativa, in duplice copia entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione. (Agenzia delle Entrate, circolare n. 45/E del 12.10.2011)
LA FATTURA INTRACOMUNITARIA MAI ARRIVATA
L’articolo 46, co 5 del D.L. n. 331/93 prevede che il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, autofattura con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il mese seguente alla registrazione della fattura originaria. (D.L. n. 331/1993 art. 46 co. 5)
PRIME INDICAZIONI MINISTERIALI SULLA COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI ED ELEZIONI DELE GIUNTE CAMERALI
(Ministero sviluppo economico, circolare 4.10.2011 n. 0183847)
RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO: PUBBLICATI DUE REGOLAMENTI ATTUATIVI
(DM 155/2011 e DM 156/2011 - G.U. N. 222 del 23.9.2011)
IN EVIDENZA
mercoledì 8 febbraio 2012
Al fine di incentivare le forme di imprenditoria giovanile, per le persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età è consentita la costituzione di società a capitale sociale minimo, nella misura simbolica di 1 euro, a fronte dei 10.000 euro richiesti per la costituzione della SRL ordinaria.
I soci della Ssrl, come detto, possono essere solo persone fisiche con un'età inferiore a 35 anni. Non possono prendervi parte persone giuridiche. E' previsto lo scioglimento del rapporto sociale qualora si perda il requisito dell'età e non sia deliberata la trasformazione della società.
La costituzione può farsi con contratto sociale o con atto unilaterale (nel caso di socio unico) tramite una semplice scrittura privata, senza l’assistenza di un notaio. Sarà sufficiente una scrittura privata anche in tutti in casi di trasferimento delle partecipazioni sociali, modifiche all'atto costitutivo e delibere di scioglimento della società da parte dell'assemblea.
La denominazione di società semplificata a responsabilità limitata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
L’atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l’ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro
4);i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell’articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione. L’atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2329. L’iscrizione è effettuata con unica comunicazione su cui non si pagano i diritti di bollo e di segreteria. L’ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all’iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni.
La costituzione della Ssrl sarà tuttavia possibile solo al termine della promulgazione di un Decreto Ministeriale da effettuarsi entro 60 giorni dalla conversione del Decreto Legge sulle liberalizzazioni. Ai sensi dell'art 3, comma 2, del D.l. n.1/2012 è infatti necessario che il dm indichi al Conservatore dei Registri le modalità di accertamento dei requisiti soggettivi dei soci e tipizzi lo statuto standard della Ssrl.
(Decreto legge 24 gennaio 2012 n.1- G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012)
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(Ministero delle Sviluppo Economico - Circolare n. 3648/C del 10 gennaio 2012)
(Ministero delle Sviluppo Economico - Circolare n. 3648/C del 10 gennaio 2012)
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(Legge n. 183 del 12 novembre 2011 - G. U. n. 265 del 14 novembre 2011)
(Legge n. 183 del 12 novembre 2011 - G. U. n. 265 del 14 novembre 2011)
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venerdì 9 dicembre 2011
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 7.12.2011, n. 6427)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 7.12.2011, n. 6427)
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venerdì 18 novembre 2011
(Agenzia delle Entrate, provvedimento prot. 166485 del 16.11.2011)
(Agenzia delle Entrate, provvedimento prot. 166485 del 16.11.2011)
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