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CAMCOM NETWORK NEWS

 

Gazzetta CAMCOM News del 18 Novembre 2011

Gazzetta CAMCOM News del 18 Novembre 2011
 

ARRIVANO LE SANZIONI SULLE FATTURE ERRATE

Cosa succede se si riceve una fattura con IVA errata (esempio fattura con l’aliquota del 20% e non del 21%)? E’ necessario procedere alla regolarizzazione, in quanto, il mancato adeguamento comporta per il cessionario o il committente una sanzione amministrativa del 100% della maggiore imposta non esposta nella fattura ricevuta, con un minimo di 258,23 euro. L’operazione si regolarizza versando la maggiore imposta e presentando all’Agenzia delle Entrate un’autofattura, contenente le stesse indicazioni che avrebbero avuto la fattura integrativa, in duplice copia entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione. (Agenzia delle Entrate, circolare n. 45/E del 12.10.2011)
 

LA FATTURA INTRACOMUNITARIA MAI ARRIVATA

L’articolo 46, co 5 del D.L. n. 331/93 prevede che il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, autofattura con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il mese seguente alla registrazione della fattura originaria. (D.L. n. 331/1993 art. 46 co. 5)
 

PRIME INDICAZIONI MINISTERIALI SULLA COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI ED ELEZIONI DELE GIUNTE CAMERALI

(Ministero sviluppo economico, circolare 4.10.2011 n. 0183847)
 

RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO: PUBBLICATI DUE REGOLAMENTI ATTUATIVI

(DM 155/2011 e DM 156/2011 - G.U. N. 222 del 23.9.2011)
 


IN EVIDENZA

 
mercoledì 8 febbraio 2012
 
Al fine di incentivare le forme di imprenditoria giovanile, per le persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età è consentita la costituzione di società a capitale sociale minimo, nella misura simbolica di 1 euro, a fronte dei 10.000 euro richiesti per la costituzione della SRL ordinaria. I soci della Ssrl, come detto, possono essere solo persone fisiche con un'età inferiore a 35 anni. Non possono prendervi parte persone giuridiche. E' previsto lo scioglimento del rapporto sociale qualora si perda il requisito dell'età e non sia deliberata la trasformazione della società. La costituzione può farsi con contratto sociale o con atto unilaterale (nel caso di socio unico) tramite una semplice scrittura privata, senza l’assistenza di un notaio. Sarà sufficiente una scrittura privata anche in tutti in casi di trasferimento delle partecipazioni sociali, modifiche all'atto costitutivo e delibere di scioglimento della società da parte dell'assemblea. La denominazione di società semplificata a responsabilità limitata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. L’atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l’ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro 4);i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell’articolo 2463; 5) luogo e data di sottoscrizione. L’atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2329. L’iscrizione è effettuata con unica comunicazione su cui non si pagano i diritti di bollo e di segreteria. L’ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all’iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. La costituzione della Ssrl sarà tuttavia possibile solo al termine della promulgazione di un Decreto Ministeriale da effettuarsi entro 60 giorni dalla conversione del Decreto Legge sulle liberalizzazioni. Ai sensi dell'art 3, comma 2, del D.l. n.1/2012 è infatti necessario che il dm indichi al Conservatore dei Registri le modalità di accertamento dei requisiti soggettivi dei soci e tipizzi lo statuto standard della Ssrl.
(Decreto legge 24 gennaio 2012 n.1- G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012)
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close icon I decreti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012– firmati il 26 ottobre 2011 ed efficaci a far data dal 12 maggio 2012, regolamentano le nuove procedure di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA delle attività di agenzia e rappresentanza di commercio, di mediazione, di mediazione marittima e di spedizione. I medesimi decreti disciplinano, altresì, le modalità di passaggio dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nei rispettivi Ruoli e nell’Elenco che ora sono stati soppressi dagli articoli 73, 74, 75, 76 del citato D. Lgs. n. 59/2010, ma che in realtà sono in qualche modo rimasti in vigore in attesa dell’entrata in vigore dei decreti attuativi. Il Ministero delle Sviluppo Economico, ha emanato la Circolare n. 3648/C del 10 gennaio 2012, nella quale viene richiamata l’attenzione sulle seguenti particolarità introdotte dalla nuova disciplina: • la data di efficacia dei decreti, che sarà quella del 12 maggio 2012; • il termine perentorio del 12 maggio 2013 previsto per gli adempimenti a carico delle imprese attive e delle persone fisiche iscritte nei rispettivi Ruoli ed Elenco e non più attive; • l’utilizzo dello strumento della SCIA; • la portata esclusivamente procedurale dei decreti; • l’utilizzo esclusivo dei mezzi telematici; • la istituzione dell’apposita sezione del REA.
(Ministero delle Sviluppo Economico - Circolare n. 3648/C del 10 gennaio 2012)
 
 
(Ministero delle Sviluppo Economico - Circolare n. 3648/C del 10 gennaio 2012)
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close icon Dal primo gennaio 2012, per effetto dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (G. U. n. 265 del 14 novembre 2011), i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. A tal fine sui certificati deve essere riportata, a pena di nullità, la seguente dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Pertanto da tale data i soggetti privati non possono più presentare certificati del Registro delle Imprese ad organi della pubblica amministrazione, o gestori di pubblici servizi, ma devono predisporre una dichiarazione sostitutiva di tale certificato, firmata dal titolare o dal legale rappresentate dell’impresa e corredata da copia del suo documento di identità. Coloro che temano di riportare nella dichiarazione in modo incompleto o non corretto alcune informazioni, anche con riguardo alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false, possono comunque richiedere alla Camera di commercio un “modello di dichiarazione sostitutiva”, contenente queste informazioni, soggetto al solo pagamento di 5,00 euro per diritti di segreteria ed esente dall’imposta di bollo. Tale dichiarazione non deve essere sottoscritta in presenza dell’addetto allo sportello, quindi può essere richiesta da chiunque e non necessariamente dal soggetto che la firmerà. È sufficiente che il richiedente precisi allo sportello il nominativo del firmatario, in modo che il suo nominativo sia inserito nell’intestazione della dichiarazione. A tal fine è possibile avvalersi anche del servizio telematico www.registroimprese.it
(Legge n. 183 del 12 novembre 2011 - G. U. n. 265 del 14 novembre 2011)
 
 
(Legge n. 183 del 12 novembre 2011 - G. U. n. 265 del 14 novembre 2011)
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venerdì 9 dicembre 2011
 
close icon Il rilascio di certificazione antimafia da parte della locale Camera di Commercio ha natura, finalità e contenuto di valenza ben diversa dall’interdittiva antimafia. Invero, quest'ultima non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull’esistenza della contiguità con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici ed indiziari da cui emergano gli elementi di pericolo di dette infiltrazioni mafiose. Pertanto, il Consiglio di Stato ha inteso ribadire l’orientamento consolidato, secondo cui, l’efficacia interdittiva proviene direttamente dalla valutazione del Prefetto, per cui alla stazione appaltante non sono riconosciuti né il potere discrezionale né l’onere di verificare la portata e i presupposti dell’informativa, posto che i citati provvedimenti derivano direttamente dall’atto prefettizio e sono vincolati al giudizio circa il pericolo di infiltrazione maturato dal Prefetto.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 7.12.2011, n. 6427)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 7.12.2011, n. 6427)
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venerdì 18 novembre 2011
 
close icon I soggetti che esercitano attività d'impresa devono comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati anagrafici dei soci o dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa.
(Agenzia delle Entrate, provvedimento prot. 166485 del 16.11.2011)
 
 
(Agenzia delle Entrate, provvedimento prot. 166485 del 16.11.2011)
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