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giovedì 10 maggio 2012
 
Per consentire agli enti locali di avere un riferimento quantitativo sul quale avviare la costruzione ed approvazione del bilancio 2012, pur in assenza dei decreti di ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio, il Ministero ha divulgato una proiezione dei dati di attribuzione delle risorse finanziarie per l'anno 2012. Poiché l'iter istruttorio dei decreti non si è ancora completato i dati sono da considerare provvisori ed oggetto di possibili modifiche. In ogni caso ne va effettuata una valutazione coordinata con le stime relative al gettito IMU divulgate dal MEF-Dipartimento delle finanze sul proprio sito.
(Ministero dell'Interno, Dip. Affari Interni e territoriali, aggiornamento 9.5.2012)
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mercoledì 9 maggio 2012
 
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato l'elenco sopra linkato delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale, per l’anno 2012, a favore delle Regioni individuate ai sensi dell’intesa n. 41 del 15 marzo 2012 sancita in sede di Conferenza Unificata.
(Ministero dell'Interno, Dip. per gli Affari Interni e Territoriali, comunicato 8.5.2012)
 
 
(Ministero dell'Interno, Dip. per gli Affari Interni e Territoriali, comunicato 8.5.2012)
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martedì 8 maggio 2012
 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze mette a disposizione circa 2,2, miliardi di euro, per pagare i rimborsi di crediti Iva. in particolare 400 milioni di euro saranno erogati già nei prossimi giorni, mentre 1,8 miliardi verranno pagati a partire dalla seconda metà del mese di maggio.
(Agenzia delle entrate, comunicato stampa 4.5.2012)
 
 
(Agenzia delle entrate, comunicato stampa 4.5.2012)
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lunedì 30 aprile 2012
 
Ad avviso dell'Anci i limiti nell’assunzione di personale a tempo indeterminato, previsti dal Dl n. 78/2010 non riguardano gli enti non sottoposti al Patto di stabilità nonostante l'avverso parere n. 11/2012 delle sezioni riunite della Corte dei Conti.
(Anci, nota del 27.4.2012)
 
 
(Anci, nota del 27.4.2012)
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giovedì 19 aprile 2012
 
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. recante il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le Pubbliche Amministrazioni Statali.Da ieri, pertanto, sono in vigore le nuove disposizioni che limitano non solo il trattamento retributivo percepito annualmente ma anche le indennità e le voci accessorie nonché le remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferite da Amministrazioni Pubbliche diverse da quella di appartenenza.
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.3.2012, G.U. n. 89 del 16.4.2012)
 
 
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.3.2012, G.U. n. 89 del 16.4.2012)
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mercoledì 18 aprile 2012
 
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in una nota della Direzione Federalismo Fiscale, ha comunicato l'avvio della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti l'imposta municipale propria (IMU).
(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, comunicato 14.4.2012)
 
 
(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, comunicato 14.4.2012)
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Il Ministero dell'Interno rende noto che con la circolare F.L. 29 dell’11 dicembre 2007 sono state diramate le  disposizioni in merito alla comunicazione dei dati relativi al conto corrente postale dedicato agli introiti dell’addizionale comunale all’IRPEF necessari per consentirne il versamento diretto ai comuni. Sono interessati alla nuova modalità di trasmissione esclusivamente gli enti che non hanno ancora prodotto il modello " A " o che devono indicare un nuovo codice IBAN diverso da quello originariamente trasmesso.
(Ministero dell'Interno, Dip. Affari interni e territoriali, comunicato del 16.4.2012)
 
 
(Ministero dell'Interno, Dip. Affari interni e territoriali, comunicato del 16.4.2012)
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mercoledì 11 aprile 2012
 
Pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato le istruzioni per l'attuazione dell'articolo 12 del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, che attribuisce all'Agenzia del demanio, quale "manutentore unico", le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare sugli immobili pubblici in uso alle Amministrazioni. 
(Ragioneria Generale dello Stato, circolare 5.4.2012, n. 13)
 
 
(Ragioneria Generale dello Stato, circolare 5.4.2012, n. 13)
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venerdì 6 aprile 2012
 
Il Ministero dell'Interno ha emanato le prime indicazioni atte ad uniformare le procedure applicative su tutto il territorio nazionale in materia di istituzione elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziaria.
(Ministero dell'Interno, Dip. Affari Interni e Territoriali, circolare 5.4.2012, n. F)
 
 
(Ministero dell'Interno, Dip. Affari Interni e Territoriali, circolare 5.4.2012, n. F)
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Ecco i Comuni inadempienti: Numero 6 Comuni Piemontesi, n. 3 Abruzzesi, n. 2 Laziali, e n. 1 Toscano. Il Ministero dell'Interno ha pubblicato l'elenco degli enti inadempienti all’obbligo di restituire alla Sose-spa i questionari debitamente compilati affinchè gli stessi possano regolarizzare la propria posizione direttamente con Sose-spa entro 60 giorni dall’invio della comunicazione da parte del medesimo Dicastero. Il Ministero, inoltre, ribadisce che la mancata regolarizzazione tramite la Sose-spa entro il predetto termine comporterà la sospensione, con il primo pagamento utile, del Fondo Sperimentale di Riequilibrio.
(Ministero dell'Interno, Dip. Affari Interni e Territoriali, Comunicato del 4.4.2012)
 
 
(Ministero dell'Interno, Dip. Affari Interni e Territoriali, Comunicato del 4.4.2012)
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martedì 3 aprile 2012
 
Il Giudice amministrativo ha respinto il ricorso presentato dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e dall’Unione delle Province Italiane (UPI) con il quale hanno impugnato l’Elenco ISTAT, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2010 n. 171, recante l’indicazione delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009 n. 196.
(TAR Lazio, Sez. III quater, sentenza 30.3.2012, n. 3048)
 
 
(TAR Lazio, Sez. III quater, sentenza 30.3.2012, n. 3048)
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giovedì 29 marzo 2012
 
Con la circolare n. 11/2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rende noto che i pagamenti alla Tesoreria Unica Statale dovranno pervenire entro il 16.4.2012. In particolare il MEF precisa che gli Enti interessati dalla tesoreria unica tradizionale sono gli stessi previsti dalla tesoreria unica mista ovvero per esempio: 1) comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali; 2) autorità d'ambito; 3) autorità portuali; 4) aziende sanitarie e aziende ospedaliere; 5) policlinici universitari; 6) università statali e istituti di istruzione universitaria; 7) comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti; 8) consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, nonché altri enti pubblici; 9) Province; 10) Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; 11) Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti. A tal fine sono stati attivati i sottoconti fruttiferi delle contabilità speciali di tesoreria unica intestate ai singoli enti. Per quanto attiene ai versamenti delle disponibilità depositate presso i tesorieri o i cassieri degli enti interessati devono pervenire alla tesoreria statale entro il 16 aprile precisando pero' che in considerazione dei tempi di regolazione previsti dal protocollo d'Intesa stipulato tra la Banca d'Italia e l'Abi è necessario che l'operazione sia disposta entro il giorno lavorativo precedente, ovvero il 13 aprile. Questi ed altri i chiarimenti contenuti nella circolare del MEF sopra linkata.
(MEF, Dipartimento della RGS, circolare n. 11/2012)
 
 
(MEF, Dipartimento della RGS, circolare n. 11/2012)
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mercoledì 28 marzo 2012
 
E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 26.3.2012 il decreto del Ministero dell'Interno 22.3.2012 recante "Determinazione delle riduzioni di risorse per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a decorrere dall'anno 2012". A decorrere dall'anno 2012 sarà pertanto applicata la riduzione di 2.500 milioni di euro annui per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, con criterio di proporzionalità rispetto alle risorse finanziarie attribuite per l'anno 2011. La base di calcolo della riduzione è costituita: a) dal totale delle somme attribuite per l'anno 2011 a titolo di federalismo fiscale ed a titolo di trasferimenti erariali, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario; b) dal totale delle attribuzioni per l'anno 2011 a titolo di trasferimenti erariali, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Sicilia e Sardegna. A tale base si somma poi l'importo della riduzione di risorse già operata per l'anno 2011. Sono escluse dalla base di calcolo della riduzione le somme attribuite a titolo di 5 per mille dell'Irpef, anno d'imposta 2008, destinate ai comuni per il sostegno delle attività sociali, nonché le quote di addizionale all'Irpef attribuite ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4-ter, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, in quanto si tratta di somme che non costituiscono trasferimenti erariali. L'importo della riduzione per ciascun comune è determinato rapportando la riduzione complessiva dei 2.500 milioni di euro al totale della base di calcolo di cui ai commi precedenti e, quindi, con una percentuale di riduzione del 19,492 per cento. Per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, l'importo delle riduzioni è portato in diminuzione, a decorrere dall'anno 2012, delle risorse finanziarie attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di federalismo fiscale municipale ed a titolo di trasferimenti erariali. Per i comuni ricadenti nei territori della Sicilia e della Sardegna, gli importi delle riduzioni, sono applicati, a decorrere dall'anno 2012, in sede di determinazione dei trasferimenti erariali. 
(Decreto Ministero dell'Interno 22.3.2012, G.U. n. 72 del 26.3.2012)
 
 
(Decreto Ministero dell'Interno 22.3.2012, G.U. n. 72 del 26.3.2012)
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Più tempo per pagare a rate le cartelle, importo variabile a seconda delle necessità, meno documenti da presentare allo sportello per debiti fino a 20 mila euro. Sono solo alcune delle novità recentemente introdotte dal Parlamento e direttamente da Equitalia per consentire a cittadini e imprese di mettersi in regola con il fisco in modo più agevole. con il presente comunicato, quindi, Equitalia rileva come la serie di interventi normativi (decreto Salva Italia e decreto sulla semplificazione fiscale) e regolamentari (direttiva 7/2012 di Equitalia) consentono oggi di accedere con più facilità alla rateizzazione delle cartelle. In particolare il decreto Salva Italia (decreto legge n. 201 del 2011) ha prorogato i termini per beneficiare della rateizzazione: i contribuenti che dimostrino un peggioramento della loro situazione economica potranno richiedere la proroga della rateizzazione già concessa, per un periodo ulteriore e fino a settantadue mesi (sei anni), purché non sia intervenuta decadenza. Con la proroga della rateizzazione il contribuente può chiedere rate di importo variabile e crescente per ciascun anno. Con la direttiva n. 7 del 1° marzo 2012 Equitalia ha portato da 5 a 20 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione soltanto con una semplice richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà economica. Pertanto, non occorrono più documenti per dimostrare la situazione economico-finanziaria del contribuente, che restano necessari solo se il debito supera la nuova soglia.
(Comunicato stampa, 27.3.2012)
 
 
(Comunicato stampa, 27.3.2012)
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giovedì 22 marzo 2012
 
E' stato pubblicato l'accordo siglato nella Conferenza Stato-stato città ed autonomie locali per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni per l’anno 2012 sopra linkato.
(Ministero dell'Interno, Dip. degli Affari Interni e Territoriali, comunicato del 21.3.2012)
 
 
(Ministero dell'Interno, Dip. degli Affari Interni e Territoriali, comunicato del 21.3.2012)
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lunedì 19 marzo 2012
 
Il Ministero dell'Interno rende noto che e’ in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana il decreto del Ministro dell’interno del 15 febbraio 2012 adottato in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 16, comma 25 del d.l. n. 138 del 2011 che istituisce l'elenco dei revisori dei conti e determina altresì le modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario. Dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale verranno diramate istruzioni di dettaglio sul contenuto delle disposizioni del predetto decreto.
(Ministero dell'interno, comunicato del 16 marzo 2012)
 
 
(Ministero dell'interno, comunicato del 16 marzo 2012)
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giovedì 15 marzo 2012
 
Il Ministero dell'Interno rende noto che e' in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale il decreto del Ministro dell’interno del 13 marzo 2012 di riduzione di risorse (per totali € 200 milioni) a decorrere dal 2012 ex decreto legge n. 78 del 2010 per le province e segnala altresì che sul sito delle Conferenza Stato-stato città ed autonomie locali è stato divulgato l’accordo siglato nella stessa Conferenza circa la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio delle province per l’anno 2012.
(Ministero dell'Interno, Dip. Affari interni e territoriali, comunicato 15.3.2012)
 
 
(Ministero dell'Interno, Dip. Affari interni e territoriali, comunicato 15.3.2012)
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L'Agenzia dell'Entrate con la circolare in commento fornisce chiarimenti in merito agli effetti della modifica normativa introdotta dall'art. 29, comma 16-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che ha apportato alcune modifiche all'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 981, ridisegnando in parte il perimetro applicativo della definizione delle liti minori. Nella circolare in parola, tra l'altro, si precisa l'ampliamento delle liti definibili, gli effetti sulla sospensione delle liti e dei termini, la proroga dei versamenti ecc.
(Agenzia delle Entrate, circolare 15.3.2012, n. 7/E)
 
 
(Agenzia delle Entrate, circolare 15.3.2012, n. 7/E)
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mercoledì 14 marzo 2012
 
Il Direttore dell'Agenzia dell'Entrate ha disposto la proroga del termine del 31 marzo 2012 al 15 ottobre 2012 per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell'articolo 2, comma 36-sexiesdecies , del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il termine più ampio per la prima comunicazione dei dati e' stato disposto in considerazione delle particolari difficoltà di attuazione e della assoluta novità dell'obbligo in parola.
(Agenzia delle Entrate, comunicato 13.3.2012)
 
 
(Agenzia delle Entrate, comunicato 13.3.2012)
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L'Agenzia delle Entrate rende nota l'esclusione dai pagamenti in contante anche sopra i mille euro per i trasferimenti di denaro effettuati da cittadini stranieri precisando che la deroga, prevista dal nuovo decreto fiscale, interessa cessioni di beni e prestazioni di servizi legate al turismo effettuate da commercianti al minuto e assimilati, agenzie di viaggio e turismo nei confronti di persone fisiche che non hanno cittadinanza italiana, o di uno dei Paesi della Unione europea, e che sono residenti al di fuori del territorio dello Stato. Per quanto riguarda le condizioni - Gli operatori interessati devono inviare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini che saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, e rispettare i seguenti adempimenti: 1) all'atto dell'operazione, acquisire fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente e un'autocertificazione di quest'ultimo, attestante che non è cittadino italiano né di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, e che è residente al di fuori del territorio dello Stato; 2) nel primo giorno feriale successivo all'operazione, versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di identità del cliente, della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso. Nella fase transitoria, gli adempimenti devono essere rispettati anche dagli operatori che effettuano operazioni tra il 2 marzo e la pubblicazione del modello di comunicazione (che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia). Una volta disponibile il modello, gli operatori avranno 15 giorni di tempo per inviare (ex post) la comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
(Agenzia delle Entrate, comunicato 13.3.2012)
 
 
(Agenzia delle Entrate, comunicato 13.3.2012)
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venerdì 9 marzo 2012
 
Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa che Il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 30 giugno 2012.
(Ministero dell'Interno, Dip. per gli Affari Interni e Territoriali, comunicato 6.3.2012)
 
 
(Ministero dell'Interno, Dip. per gli Affari Interni e Territoriali, comunicato 6.3.2012)
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Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali rende noto che si e' proceduto all'erogazione degli acconti che per i comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario è commisurato al 70 per cento dell’importo pagato in data 1 marzo 2011 ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 45, del l decreto legge 29.122010, n. 225, convertito dalla legge 26.2.2011, n. 10, mentre l’acconto dei comuni appartenenti alla regione Sicilia e Sardegna è commisurato al 70 per cento dell’importo pagato nel primo trimestre dell’anno 2011 a titolo di contributo ordinario,  contributo perequativo, contributo consolidato e contributo a valere sui fondi per il federalismo amministrativo di parte corrente e di parte capitale. Infine, viene segnalato che ai sensi del successivo comma 8, del citato articolo 4, del decreto legge n. 16 del 2012,  nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell’anno 2012 risultino insufficienti a recuperare l’anticipazione corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero è effettuato da parte dell’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune come comunicati dal Ministero dell’interno, all’atto del riversamento agli stessi comuni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214.
(Ministero dell'Interno, Dip. per gli Affari Interni e Territoriali, comunicato 6.3.2012)
 
 
(Ministero dell'Interno, Dip. per gli Affari Interni e Territoriali, comunicato 6.3.2012)
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mercoledì 7 marzo 2012
 
Utile guida redatta dall'Agenzia delle Entrate che intende fornire le indicazioni necessarie per richiedere correttamente il beneficio fiscale, illustrando modalità e adempimenti. in particolare l'Agenzia informa che dal 1.1.2012, la detrazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza. L'art. 4 del Decreto legge n. 201/2011 ha previsto l'inserimento dell'agevolazione tra gli oneri detraibili ai fini Irpef. Inoltre e' a regime anche la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono, entro sei mesi dalla data di termine dei lavori, alla successi-va alienazione o assegnazione dell'immobile. In questi casi, spiega l'Agenzia, l'acquirente o l'assegnatario della singola unità immobiliare potrà fruire del 36% del valore degli interventi eseguiti. Questo valore si assume in misura pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro. Negli ultimi anni la normativa che disciplina la materia è stata più volte modificata. Tra le più recenti novità vengono segnalate: 1) l'abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara; 2) la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare; 3) l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori; 4) la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile; 5) l'obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali; 6) l'estensione dell'agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
(Agenzia delle Entrate, Ristrutturazione edilizie: agevolazioni fiscali, Guida febbraio 2012, pubblicata 2.3.2012)
 
 
(Agenzia delle Entrate, Ristrutturazione edilizie: agevolazioni fiscali, Guida febbraio 2012, pubblicata 2.3.2012)
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martedì 6 marzo 2012
 
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" che consente ai contribuenti di ottenere rateizzazioni con importo variabile ed il blocco dell'ipoteca per debiti fino a 20 mila euro.
(Decreto legge n. 16/2012, G.U n. 52 del 2.3.2012)
 
 
(Decreto legge n. 16/2012, G.U n. 52 del 2.3.2012)
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Equitalia aumenta da 5 a 20 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione con una semplice istanza di parte. Le istanza di rateizzazione per gli importi fino a 20 mila euro, inoltre, verranno accettate senza la necessita' per il richiedente di allegare la documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica. Fino alla soglia di 20 mila euro i contribuenti potranno ottenere una rateizzazione fino a n. 48 rate di importo pari ad almeno 100 euro, salvo particolari situazione di grave difficoltà. Diventa più semplice anche per le società ottenere la rateazione: l’indice alfa, parametro prima utilizzato per ottenere il rateizzo, servirà ora solo per determinare il numero massimo di rate concedibili. Si amplia così la platea delle aziende che possono beneficiare del pagamento dilazionato dei tributi non pagati. 
(Equitalia, Direttiva di gruppo 1.3.2012, n. 7)
 
 
(Equitalia, Direttiva di gruppo 1.3.2012, n. 7)
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martedì 28 febbraio 2012
 
La Ragioneria Generale dello Stato rende noto che e' stato firmato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno per l’anno 2011, ai sensi del comma 122 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. In attesa della pubblicazione in G.U., la Ragioneria Generale dello Stato ha ritenuto utile diffondere il testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, del 24 febbraio 2012 concernente la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno per l’anno 2011, ai sensi del comma 122 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Al fine di acquisire il nuovo obiettivo, rideterminato ai sensi del presente decreto, l’ente deve accedere al sistema web, appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it, richiamare (dal menù “Rilevazione modello”) il modello obiettivi in “variazione” e dare conferma.
(MEF, Ragioneria Generale dello Stato, comunicato del 27.2.2012)
 
 
(MEF, Ragioneria Generale dello Stato, comunicato del 27.2.2012)
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L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento in esame ha individuato le modalità tecniche di accesso alle banche dati, di trasmissione di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti e di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni. Più precisamente, tra l'altro, viene prevista la stipulazione di apposite Convenzione di cooperazione informatica con le quali verranno definiti e regolati servizi di fornitura e/o accesso alle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate ovvero dell'INPS nonché la trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti residenti nei Comuni. Nelle more della stipulazione delle convenzioni anzidette restano valide le convenzioni in corso. La partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo viene poi attuata fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali e dei contributi previdenziali e assistenziali attraverso segnalazioni qualificate con trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia del Territorio ovvero alla Guardia di Finanza mentre quelle rilevanti ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali e assistenziali all'Inps. Sulle maggiori entrate riscosse grazie alle segnalazioni trasmesse dai Comuni a questi e' destinata la quota dei tributi statali stabilita dall'articolo 2, comma 10 lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2011.
(Agenzia delle Entrate, provvedimento del 27.2.2012 n. 24114)
 
 
(Agenzia delle Entrate, provvedimento del 27.2.2012 n. 24114)
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giovedì 23 febbraio 2012
 
La Suprema Corte di Cassazione afferma che la Tia non rappresenta il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma costituisce una forma di finanziamento del servizio pubblico che si realizza attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava un beneficio. In tal senso, la T.I.A., quale una mera variante della T.A.R.S.U., conserva la qualifica di tributo propria di quest'ultima. Pertanto, posto che la T.I.A. è un tributo vero e proprio, il relativo credito deve essere ammesso al fallimento tra quelli privilegiati. In sostanza il privilegio previsto dall'art. 2752, c.3, c.c. deve essere riconosciuto anche ai crediti relativi a tributi locali, non compresi tra quelli contemplati da R.D. n. 1175 del 1931, concernente il T.U. sulla finanza locale, atteso che la norma citata, riferendosi alla "legge per la finanza locale", ha fatto riferimento genericamente all'atto astrattamente generatore dell'imposizione non già ad una legge specifica istitutiva della singola imposta.
(Corte di Cassazione, sez. I, 17/2/2012 n. 2320)
 
 
(Corte di Cassazione, sez. I, 17/2/2012 n. 2320)
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mercoledì 22 febbraio 2012
 
Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha emanato una circolare concernente il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, per i comuni con popolazione compresa tra a 1.001 e 5.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183). La Circolare n. 5/2012 contiene i criteri interpretativi per l’applicazione delle nuove regole da parte degli enti locali ivi inclusi il metodo di calcolo degli obiettivi programmatici ed il nuovo meccanismo premiale basato sulla virtuosità. E’, inoltre, disponibile un modello di calcolo, in formato excel, per individuare, nelle more della pubblicazione del relativo decreto, gli obiettivi programmatici 2012-2014.
(Ragioneria generale dello Stato, circolare 18.2.2012, n. 5)
 
 
(Ragioneria generale dello Stato, circolare 18.2.2012, n. 5)
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venerdì 3 febbraio 2012
 
Nella controversia in esame numerosi ricorrenti chiedono l’annullamento delle delibere del Consiglio comunale recante “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - Istituzione – Approvazione del Piano Finanziario”, nonché il “Regolamento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani " eccependo l'incompetenza della Giunta comunale del Comune a determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti, ivi comprese le agevolazioni e le deduzioni. Sul punto il Supremo Consesso ha osservato che il D. Lgs. 17 agosto 2000, n. 267, all’articolo 42, comma 2, lett. f), riserva espressamente all’organo consiliare l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. Nel caso in esame, l’istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti (alla quale è stata riconosciuta natura tributaria, Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238) è avvenuta con deliberazione consiliare mentre con la coeva deliberazione consiliare è stato approvato il relativo regolamento: del tutto legittimamente pertanto la concreta determinazione della tariffa è stata operata dall’organo esecutivo dell’amministrazione comunale, dotato di competenza generale e residuale (C.d.S., sez. V, 2 marzo 2010, n. 1208; 13 dicembre 2005, n. 7058), trattandosi di materia non espressamente riservata al consiglio, consistente del resto in un’attività meramente attuativa ed esecutiva delle precedenti determinazioni consiliari.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00539)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00539)
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Ad avviso del Consiglio di Stato e' lo stesso articolo 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (recante “Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”) che, nel prevedere l’istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti stessi (di cui alla sez. II del Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituto dall’art. 21 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 537), dispone espressamente al comma 8 che “essa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio”.Tale attribuzione trova conferma in ulteriori disposizioni dello stesso articolo 49, che nei commi 2 (secondo cui “i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa”) e 3 ( secondo cui “la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi ovvero conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”) contiene inequivoci ed esclusivi riferimenti al territorio comunale e postula quindi il potere/dovere del Comune di provvedere alla gestione dei rifiuti (ed il potere di determinarne il costo): del resto il successivo comma 4 dispone che la tariffa è composta “da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di servizio”, così riferendosi proprio agli elementi fattuali di cui ai precedenti commi 2 e 3. Anche le disposizioni del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (“Regolamento recente norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del sevizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”) supportano le precedenti conclusioni, giacché indicano ripetutamente, quali titolari del potere impositivo, esclusivamente gli enti locali; infatti a) il primo comma dell’art. 2 (“Tariffa di riferimento”) precisa che “la tariffa di riferimento rappresenta l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”; b) il primo comma dell’art. 3 (“Determinazione della tariffa”) dispone che “sulla base della tariffa di riferimento di cui all’art. 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato”; c) l’articolo 4 (“Articolazione della tariffa”), dopo aver previsto al comma 1, l’articolazione della tariffa in fasce di utenza domestica e non domestica, affida all’ente locale il compito di ripartire tra le predette categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa (comma 2), precisando altresì significativamente al comma 3, per quanto qui interessa, che “A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dai comuni”; d) l’art.8, infine, attribuisce espressamente al soggetto gestore del ciclo dei rifiuti ovvero ai singoli comuni l’approvazione del piano finanziario. Alla luce di tali elemento il Collegio ha escluso che, come sostenuto dagli appellanti, il potere di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti spettasse all’autorità di ambito territoriale ottimale. inoltrecon riferimento alla normativa regionale si e' rilevato altresi che nessun potere impositivo nella materia de qua poteva essere peraltro attribuito agli A.T.O. dalla legge regionale, essendo stato tra l’altro affermato (Cass. SS.UU. 8 aprile 2010, n. 8313) che spetta esclusivamente agli enti locali il potere di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti ex art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 5, potendo invece essere lasciata ai soggetti gestori la sua applicazione e dovendo escludersi che tale assetto istituzionale possa subire deroghe neppure per ragioni di emergenza.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00539)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00539)
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lunedì 30 gennaio 2012
 
La Corte di Cassazione ha stabilito (Cass. SS.UU., 8.2.2008 n.2001; Id., 5.6.2008 n.14831) che in caso di impugnazione di cartelle esattoriali, la competenza giurisdizionale appartiene al Giudice al quale sarebbe devoluta la cognizione della questione relativa alla validità, efficacia e/o rilevanza del titolo presupposto (id est: la cognizione del c.d. rapporto sottostante e della situazione dalla quale nasce il potere di riscuotere le somme indicate nella cartella). Sulla base dei suesposti principi il Giudice amministrativo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione considerato che nella fattispecie dedotta in giudizio la cartella esattoriale si riferisce ad un credito per un’imposta in ordine alla quale la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario (Tribunale), di guisa che anche la giurisdizione in merito alla domanda giudiziale in esame (volta all’annullamento della cartella in questione) va devoluta a quest’ultimo Giudice.
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza breve 28.1.2012, n. 00934)
 
 
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza breve 28.1.2012, n. 00934)
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La c.d. "autorizzazione" all'occupazione di una porzione di suolo pubblico costituisce una concessione d'uso mediante la quale l'Amministrazione, facendo uso di un potere discrezionale, sottrae il predetto bene all'uso comune e lo mette a disposizione di soggetti particolari (c.d. uso particolare). La concessione presuppone, quindi, il previo accertamento dell’idoneità dell’uso particolare alla realizzazione della funzione primaria o comprimaria del bene pubblico. La posizione dei privati, aspiranti alla concessione e al rinnovo della stessa necessita, per essere soddisfatta, dell’intermediazione del potere discrezionale finalizzato alla comparazione degli interessi in rilievo.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00340)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00340)
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martedì 17 gennaio 2012
 
La dichiarazione di dissesto finanziario costituisce un evento di carattere eccezionale e patologico della vita dell’ente locale, con la conseguenza che alla relativa dichiarazione può farsi luogo solo all’esito dell’accertamento della specifica incapacità di assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero dell’esistenza nei confronti dell’ente di crediti liquidi ed esigibili di terzi, cui non possa validamente farsi fronte con le modalità di cui all’art. 193 (e per i debiti fuori bilancio, con le modalità di cui all’art. 194). La decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è pertanto frutto di una scelta discrezionale dell’ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge. Tali osservazioni trovano del resto conferma nelle peculiari e gravi conseguenze che il legislatore riconnette alla dichiarazione di dissesto: infatti i pregiudizievoli effetti economici negativi che si ripercuotono immediatamente sui terzi creditori dell’ente (quali, tra l’altro, l’impossibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive ed il blocco della produzione di interessi e rivalutazione monetaria dei debiti insoluti e delle somme già erogate per anticipazioni di cassa) e la stessa procedura di mobilità, che può interessare i dipendenti dell’ente eventualmente eccedenti il nuovo fabbisogno organico, escludono che la dichiarazione di dissesto possa essere il frutto di una valutazione discrezionale degli organi dell’ente, avendo il legislatore fissato direttamente, ed in modo vincolato, i presupposti di fatto che la giustificano, così che essa in realtà, sotto altro angolo visuale, rappresenta il giusto contemperamento degli opposti interessi in gioco, pubblici – dell’ente e della sua funzionalità - e privati – degli operatori economici e dei dipendenti. Da ciò discende poi che il sindacato giurisdizionale sulla delibera di dichiarazione di dissesto dell’ente locale è necessariamente incentrato sulla verifica del corretto esercizio del potere (di azione) in ordine all’accertamento dei presupposti di fatto previsti dalla legge, non potendo consentirsi al giudice amministrativo alcun valutazione delle scelte operate (ovvero non operate) per eliminare o ridurre i servizi non essenziali per evitare o limitare lo stato di deficit finanziario.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.1.2012, n. 00143)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.1.2012, n. 00143)
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venerdì 13 gennaio 2012
 
Fino a quando non sarà pienamente operativo e applicabile il meccanismo di nomina dei revisori previsto dall’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, che implica la previa definizione dei criteri e dei principi cui attenersi nella predisposizione degli elenchi da cui trarre i nominativi ai quali conferire l’incarico, resta immutato e vigente il sistema regolato dall’art.234 del TUEL.
(Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Basilicata Potenza DEL.125/2011/PAR)
 
 
(Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Basilicata Potenza DEL.125/2011/PAR)
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Il Dipartimento del Tesoro presenta per il 2012 le Linee Guida della Gestione del Debito Pubblico al fine di fornire agli investitori in titoli di Stato italiani indicazioni generali sulla strategia che verrà perseguita nei prossimi 12 mesi. In considerazione delle rilevanti turbolenze che stanno investendo i mercati dei titoli di Stato di buona parte dell'area euro, il Dipartimento del Tesoro rileva come le scelte di emissione e gestione del debito non potranno non tenere conto del contesto di mercato e quindi, ove necessario, subire delle revisioni, pur rimanendo all'interno dell'impostazione strategica illustrata con questo documento.
(MEF, Dipartimento del Tesoro, Linee guida della gestione del debito pubblico 2012)
 
 
(MEF, Dipartimento del Tesoro, Linee guida della gestione del debito pubblico 2012)
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lunedì 9 gennaio 2012
 
Con la legge 14.9.2011, n. 148 (di conversione del D.l. n. 138/2011) e' stato previsto a decorrere dal 1.1.2011 al 31.12.2013 a carico di coloro che hanno un reddito complessivo superiore ad euro 300.000,00 lordi annui un contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il predetto importo. L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione in esame ha istituito il codice tributo che consente al sostituto d'imposta il versamento tramite modello F24 e F24EP del contributo di solidarietà per redditi di lavoro dipendente e assimilati.
(Agenzia delle Entrate, risoluzione 9.1.2012, n. 4/E)
 
 
(Agenzia delle Entrate, risoluzione 9.1.2012, n. 4/E)
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