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NOVITA' GIURISPRUDENZIALI

Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

giovedì 9 maggio 2013
 
Passa da 20 a 50 mila euro la soglia massima che permette di chiedere la rateizzazione con una semplice richiesta motivata. Sarà possibile ottenere fino a 72 rate (6 anni), fermo restando che l'importo di ciascuna rata dovrà essere pari almeno a 100 euro. Per gli importi superiori resta invece necessaria la presentazione di alcuni documenti aggiuntivi per dimostrare la situazione di temporanea difficoltà economica.
(Equitalia, comunicato del 8.5.2013)
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close icon 1500 richieste pervenute dalle Amministrazioni Comunali, per un importo complessivo pari a circa 5,8 miliardi di euro; 15 domande presentate dalle Amministrazioni provinciali, per un controvalore di circa 110 milioni di euro ed infine 25 sono le richieste degli altri Enti locali, per circa 53 milioni di euro: questi i dati forniti da Cassa Depositi e Prestiti. Considerando che le cifre richieste superano l’importo delle somme del Fondo dedicato agli Enti locali da 4 miliardi di euro (2 miliardi per il 2013 e 2 miliardi per il 2014), su cui Cassa opera per conto del Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), si procederà ad un riparto delle somme richieste. Le anticipazioni di liquidità, come previsto dal DL n. 35/2013, saranno concesse entro il prossimo 15 maggio e le erogazioni delle stesse saranno effettuate a seguito del perfezionamento dei relativi contratti.
(Cassa Depositi e Prestiti, comunicato congiunto MEF n. 8 del 8.5.2013)
 
 
(Cassa Depositi e Prestiti, comunicato congiunto MEF n. 8 del 8.5.2013)
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sabato 4 maggio 2013
 
close icon Il decreto legislativo n. 504 del 1992 (“Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 192, n. 421”), istituendo all’art. 1 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dopo averne individuato il presupposto, ha previsto al successivo art. 6 (nel testo originario) che “l’aliquota, in misura unica, è stabilita con deliberazione della giunta comunale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo” (comma 1), aggiungendo che “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio. Se la delibera non è adottata nel termine di cui al comma 1, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 25, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito on modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni” (comma 2). A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato dall’art. 10, comma 12 del 23 dicembre 1996, n. 669, il ricordato art. 6 stabilisce che “L’aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dall’anno successivo, Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336” (comma 1) e che “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro” (comma 2). Quanto all’articolo 18 del D. Lgs. n. 504 del 1992, rubricato “Norme transitorie”, esso dispone testualmente (comma 1): “Per l’anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene stabilita l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili ai sensi del comma 1 dell’articolo 6, deve essere adottata entro il 28 febbraio 1993, Il versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’anno 1993 deve essere effettuato dal 1° al 15 dicembre di tale anno”. Da tali disposizioni si evince che il legislatore non ha attribuito un vero e proprio potere impositivo all’ente locale in relazione alla nuova imposta comunale sugli immobili, avendo piuttosto riconosciuto all’ente la più limitata facoltà di determinare l’aliquota del tributo I.C.I. tra un minimo (4 per mille) ed un massimo (6 o 7 per mille): peraltro il mancato esercizio di tale facoltà, lungi dal costituire una atipica modalità di esonero dal tributo in parola per dei cittadini proprietari di immobili in quel determinato comune, assoggetta automaticamente gli stessi all’aliquota minima fissata ex lege, nella misura del 4 per mille. Proprio tale particolare meccanismo di determinazione dell’imposizione che, per un verso, esclude la natura strictu sensu impositiva della facoltà del comune di fissare le aliquote I.C.I., per altro verso ricollega il tributo alle stringenti ed indilazionabili esigenze della finanza pubblica, in relazione alle quali il legislatore ha ritenuto indispensabile fissare, in linea generale, un prelievo non inferiore nel minimo al 4 per mille, lasciando poi ad ogni singolo comune la scelta discrezionale, in ragione delle proprie singole e peculiari esigenze, di aumentare la misura di tale tributo (tra il 4 ed il 7 per mille), per garantirsi i mezzi finanziari necessari per l’approntamento ed il funzionamento dei propri servizi e comunque per l’effettivo conseguimento degli obiettivi, non solo economico - finanziari, indicati nel bilancio annuale di previsione. Tale ricostruzione trova conferma conforto, dal punto di vista sistematico, nel fatto che la scelta delle aliquote (tra il 4 ed il 7 per mille) doveva avvenire annualmente ed aveva effetto per l’anno successivo, costituendo una (rilevante) posta delle voci di entrata del bilancio annuale di previsione. In tale ottica la disposizione contenuta nel ricordato art. 18 del D. Lgs. n. 504 del 1992, piuttosto che individuare un limite temporale all’esercizio della facoltà in questione per l’anno 1993, rappresenta una misura di coordinamento per rendere applicabile il tributo anche per l’anno 1993, in tal modo derogando, solo per quell’anno, alla previsione generale secondo cui le deliberazioni concernenti la fissazione delle aliquote hanno effetto per l’anno successivo (in ciò consistendo la predicata natura transitoria della disposizione). Così sommariamente ricostruite la natura della potestà di individuazione dell’aliquota del tributo e le sue peculiari finalità di carattere finanziarie, deve escludersi che l’annullamento giurisdizionale della originaria delibera di fissazione dell’aliquota stessa potesse impedirne la riadozione in mancanza di un espresso divieto, tanto più che nel caso di specie l’annullamento era stato determinato soltanto da meri vizi formali e non dall’avvenuto superamento del termine stabilito dalla legge per l’esercizio di tale facoltà. Infatti proprio le particolari finalità del tributo e la necessità di salvaguardare l’equilibrio finanziario dell’ente (che sulla relativa entrata aveva fatto affidamento) sono elementi del tutto sufficienti ad ammettere il riesercizio del potere, essendo pacifico che esso era stato originariamente tempestivamente esercitato, secondo la previsione della disposizione transitoria di cui al ricordato art. 18. Tali conclusioni trovano conforto nello specifico precedente di questa stessa Sezione (16 ottobre 1997, n. 1145, relativo alla legittimità del provvedimento comunale di riadozione, ora per allora, della misura dell’ICIAP per l’anno 1989, a seguito dell’annullamento giurisdizionale della originaria deliberazione), nel quale è stato affermato che “…il potere del Comune di riadattare l’atto determinativo della misura dell’Iciap per l’anno 1989, pur nel caso di annullamento della sua delibera n. 1255 del 1989, discende dai principi generali che riguardano gli effetti (retroattivi) dell’annullamento in sede giurisdizionale di un atto amministrativo…) ed in particolare dalla “…portata generale dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 (riproduttivo dell’art. 45 del T.U. 26 giugno 1924 n. 1054, a sua volta formulato sulla base dell’art. 38 del T.U. 2 giugno 1889, n. 6166..”, con la conseguenza che “salvo che la legge disponga altrimenti, l’Amministrazione può pertanto sempre riesercitare i propri poteri istituzionali, anche quando l’emanazione del provvedimento, poi annullato in sede giurisdizionale, poteva aver luogo entro un termine perentorio fissato dalla legge (salvo il caso in cui il giudice amministrativo abbia annullato il provvedimento proprio a causa del suo superamento)”, così che “Se è adottato il tempestivo provvedimento, determinativo dell’imposta nella misura superiore a quella prevista in via sussidiaria dalla legge, i rapporti tributari vanno determinati sulla sola base dell’atto nonché delle vicende che lo riguardano in sede giurisdizionale: nel caso di annullamento da parte del giudice amministrativo dell’atto impositivo l’Ente locale (che aveva adeguato i propri bilanci e la propria attività alle somme di cui prevedeva la riscossione) può motivatamente rimuovere il vizio riscontrato in sede giurisdizionale e può riemanare, ora per allora, un ulteriore provvedimento, i cui destinatari sono i medesimi soggetti destinatari dell’atto già emanato”. Non può peraltro sottacersi che la questione dell’ammissibilità della rinnovazione della determinazione dell’aliquota I.C.I. per l’anno 1993, proprio relativamente alla stessa deliberazione oggetto del presente gravame, è stata già affrontata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22569 del 1° dicembre 2004, ad avviso della quale “…l’Amministrazione ha sempre il potere di emanare, ora per allora, un nuovo atto in sostituzione di un altro annullato in sede giurisdizionale (Cons. Stato 27/3/2001, n. 1801, 30/3/1998, n. 502, 16/11/1997, n. 1145, in tema di aliquote ICIAP…)” e che “non sussistendo alcun valido motivo per dubitare dell’esattezza di tale interpretazione, deve ritenersi che una volta annullata la precedente delibera per difetto di motivazione e d’istruttoria, il ricorrente [id est, il Comune di Perugia] aveva la possibilità di rinnovare l’atto con effetto retroattivo, ribadendo l’applicabilità dell’aliquota del 6 per mille per l’anno 1993”.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 24.4.2013, n. 2278)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 24.4.2013, n. 2278)
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giovedì 2 maggio 2013
 
close icon La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 22/2013 che innova le disposizioni relative alla certificazione di crediti relativi ai residui passivi perenti contenute nella circolare n. 35 del 27/11/2012, semplificando le modalità operative delle procedure di rilascio delle certificazioni stesse e le relative richieste di reiscrizione. Le ragioni di tali modifiche: in primo luogo alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto-legge 8 aprile 2013, n.35 che, all’art. 7 in tema di certificazione, ha disposto per tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo di accreditamento nonché l’esclusivo rilascio delle certificazione dei crediti sulla piattaforma elettronica; in secondo luogo in relazione alle nuove funzionalità appositamente rilasciate dall’applicativo SIPATR – Sistema del Conto del patrimonio. Per accedere al testo della circolare cliccare sul titolo sopra linkato.
(Ragioneria Generale dello Stato, circolare n. 22 del 30.4.2013)
 
 
(Ragioneria Generale dello Stato, circolare n. 22 del 30.4.2013)
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close icon E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n. 97 del 27.4.2013 il decreto del MEF del 18.4.2013 contenente l'aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2013.
(MEF decreto 18.4.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26.4.2013)
 
 
(MEF decreto 18.4.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26.4.2013)
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venerdì 26 aprile 2013
 
close icon Centottanta giorni per applicare l’iva nei servizi postali liberalizzati e cessare l’abuso di posizione dominante con il quale sono stati discriminati i concorrenti. Questo quanto emerge dal comunicato dell'Antitrust che ha stabilito che Poste, non applicando l’imposta sul valore aggiunto su quei servizi quali la posta massiva, la posta raccomandata, la posta assicurata, la pubblicità diretta per corrispondenza (posta target) che, pur rientrando nel servizio universale, vengono negoziati individualmente, ha abusato della propria posizione dominate in violazione della normativa comunitaria. Tale condotta ha consentito a Poste di formulare offerte idonee a escludere i concorrenti dai mercati interessati che non hanno potuto replicare offerte competitive visto che l’aliquota applicabile è quella attualmente al 21 per cento. In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea l’Autorità non ha tuttavia imposto sanzioni a Poste poiché l’esenzione iva è prevista da una normativa nazionale, contrastante con la normativa comunitaria. L’Antitrust ha quindi disapplicato la legge italiana per accertare l’abuso e imporre a Poste la sua cessazione. Per accedere al testo integrale del provvedimento cliccare sul titolo sopra linkato.
(AGCM, comunicato del 23.4.2013)
 
 
(AGCM, comunicato del 23.4.2013)
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close icon Equitalia ha stabilito di non procedere al pignoramento sui conti correnti di banche e poste dove affluiscono i redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati di importo inferiore a 5 mila euro. Per maggiori informazioni cliccare sul titolo sopra linkato.
(Equitalia, comunicato del 23.4.2013)
 
 
(Equitalia, comunicato del 23.4.2013)
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venerdì 19 aprile 2013
 
close icon Il Sindaco del Comune di Calderara di Reno (Bo) ha inoltrato alla Corte dei Conti una richiesta di parere avente ad oggetto il rimborso delle spese di viaggio e, specificamente, quelle di parcheggio. La richiesta di parere si articola in alcuni quesiti. Il primo afferisce alla possibilità di rimborsare le spese di parcheggio al dipendente recatosi in missione nella circoscrizione provinciale con mezzo comunale e, nel caso, se sia anche possibile rimborsare le spese suddette al dipendente autorizzato all’uso della propria autovettura per una missione nella circoscrizione provinciale. Viene richiesto, altresì, se l’ente debba predisporre, sul punto, preventiva disciplina regolamentare, prescrivendo anche il limite entro cui il rimborso sia ammesso. Si domanda, infine, se agli amministratori vadano applicate le medesime prescrizioni previste per i dipendenti per i rimborsi spese per parcheggi, con ulteriore richiesta circa la rimborsabilità o meno del quinto della benzina per gli amministratori autorizzati all’uso del mezzo proprio per missioni nell’ambito della circoscrizione provinciale.Alla luce di quanto risulta dal ricordato quadro ermeneutico, pur nel doveroso rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nel caso di utilizzo del mezzo comunale non vigono vincoli di finanza pubblica che escludano il rimborso delle spese di parcheggio (cfr. in termini Sezione Lombardia/496/2011/PAR). Va, al contrario, tendenzialmente escluso il rimborso dei costi di parcheggio per l’uso autorizzato del mezzo proprio, salvo, in conformità al dettato delle Sezioni Riunite, regolamentazioni interne all’ente che prevedano “forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti” esclusivamente “per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione”, sulla base del parametro degli “oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto”. Nell’ambito di questo quadro previsionale va data risposta al successivo quesito, circa la preventiva predisposizione di adeguata regolamentazione (come richiamata dalle Sezioni Riunite con deliberazioni n.21/CONTR/2011), necessaria nell’ an, al fine di emettere atti gestionali sulla base di predeterminati criteri generali cristallizzati in un atto normativo a monte; il quomodo va articolato sulla base delle statuizioni delle richiamate deliberazioni delle Sezioni Riunite. Circa, infine, il quesito se gli amministratori siano destinatari delle medesime prescrizioni e se sia, eventualmente, dovuto il rimborso del quinto della benzina nel caso di uso del mezzo proprio, si precisa che la normativa generale, in riferimento al rimborso delle spese di viaggio, all’art.84, comma 1, del T.U.E.L. prevede che “Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali”. Risulta, inoltre, abrogato, ogni riferimento ad ulteriori rimborsi forfettari. Il D.M. di attuazione del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2011 (previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali) all’art.2, recante “Rimborso delle spese di viaggio”, ha previsto che “In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni - autonomie locali”. Sul punto, il comma 12 dell’art.6 del D.L. n.78 del 2010 ha escluso, dalla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2010), l’applicazione, al personale contrattualizzato ex D.Lgs.165 del 2001, dell’art.15 della Legge n.836/1973 e 8 della Legge n.417/1978, nonché di eventuali analoghe disposizioni dei contratti collettivi. Tale esclusione, in ragione dell’esplicito rinvio di cui all’art.2 del D.M. richiamato, trova, quindi, applicazione anche per gli amministratori degli enti locali (c.f.r. in termini, da ultimo, Sezione regionale di controllo per la Campania - Parere n.21/2013). E’ precluso, pertanto, anche per gli amministratori degli enti locali, nel caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, il rimborso di un’indennità chilometrica, prevista dal succitato art. 15 e commisurato, nell’entità, dall’art.8 della L. n.417/1978, nella misura di 1/5 del prezzo di un litro di benzina (limite ribadito per i consiglieri comunali e provinciali dall’art.77 bis comma 13 del D.L.112/2008, convertito dalla L.133/2008). Analogamente a quanto indicato per i dipendenti dell’ente locale, resta salva la possibilità, richiamata dalle Sezioni Riunite con deliberazione n.21/CONTR/2011, della previsione di forme di ristoro dei costi sostenuti “per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione”, sulla base del parametro degli “oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto”.
(Corte dei Conti, Sez. Contr. Emilia Romagna, Deliberazione n. 208/2013/PAR del 16.4.2013)
 
 
(Corte dei Conti, Sez. Contr. Emilia Romagna, Deliberazione n. 208/2013/PAR del 16.4.2013)
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close icon Il Comune di Barile - premesso che “…l’art. 6 comma 12 della legge 122/2010 … prevede che nei confronti del personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 non trova più applicazione la normativa che dava diritto al personale che si reca in missione con l’utilizzo del mezzo proprio alla corresponsione di un’indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo oltre il rimborso dei pedaggi autostradali (art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417)”. • che “ … sussistono tuttora difficoltà per individuare l’ambito applicativo della surriferita disposizione ed, in particolare, se la disapplicazione recata dal comma 12, coinvolga anche il rimborso delle spese di accesso agli uffici dell’Ente titolare dalla ordinaria sede di servizio, nel caso di personale utilizzato a tempo parziale di altra amministrazione e dei servizi in convenzione, secondo la disciplina dell’art. 14 del CCNL di comparto 22/01/2004 e del comma 557 dell’art. 1 della legge 311/04” - ha chiesto alla Corte dei Conti di conoscere l’avviso di questa Sezione regionale di controllo in ordine alla possibilità di prevedere “una forma di ristoro delle spese sostenute dal personale regolarmente autorizzato all’uso del mezzo proprio per raggiungere la sede dell’ente utilizzatore mediante “una indennità chilometrica” pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro, in analogia ad un’altra fattispecie relativa al segretario comunale titolare di sede convenzionata già esaminata dalla Corte dei Conti”. La risposta: Dopo aver ricostruito il quadro normativo che disciplina l’istituto dell’autorizzazione all’uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti pubblici, la Corte ha rilevato come la formulazione letterale dell’art 6, comma 12, del decreto legge 78/2010 ha comportato da subito l’emersione di problemi interpretativi, in particolare per ciò che attiene all’estensione della norma alle Regioni e agli Enti locali, dando luogo a letture talvolta contrastanti che solo di recente hanno trovato una composizione grazie all’intervento ermeneutico del Giudice delle leggi (da ultimo con sentenza n. 139 del 23 maggio 2012). Secondo la sentenza n. 139/2012 della Corte Costituzionale, “si deve … verificare se da ciascuna previsione dell’art. 6 si possano desumere «principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011)” e, in tal senso, anche il comma 12, ultimo periodo, va ricondotto al principio generale di coordinamento della spesa di cui l’art. 6 nel suo complesso è espressione. In base a tale canone interpretativo, l’ultimo periodo del comma 12 vincola le Regioni, ma anche gli Enti locali, solo in quanto concorre a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che essi devono conseguire. Qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, le Regioni e le autonomie locali sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come delle altre voci di spesa contemplate nell’art. 6. (Cfr. deliberazione 39/2013/PAR di questa Sezione). Questa Sezione di controllo si è già espressa con deliberazioni 74/2012/PAR e 89/2012/PAR su quali possono essere le particolari modalità applicative mediante le quali l’ente locale può adeguare il proprio ordinamento ai principi di riduzione della spesa previsti dalla normativa nazionale, assicurando nel contempo il raggiungimento delle finalità perseguite dalle norme. A tal fine, in quella sede (che riguardava in particolare l’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2012), si è ritenuto, rinviando alla deliberazione n. 11/CONTR/2012 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte, di riconoscere agli enti locali uno spazio di autonomia nell’adeguamento tale da consentire il soddisfacimento delle esigenze particolari senza stravolgere l’obiettivo perseguito dal legislatore. In sostanza si è ritenuta necessaria l’intermediazione di un atto regolamentare, espressione della potestà normativa dell’ente, per disciplinare la materia in coerenza con i principi stabiliti dalla norma di coordinamento finanziario. Il Collegio ritiene che tale ricostruzione possa essere confermata anche in questa sede consentendo agli enti locali, con un atto espressione della potestà regolamentare, di adattare il vincolo imposto dall’art. 6, comma 12, ultimo periodo, considerato che lo stesso concorre a determinare il tetto dei risparmi di spesa che essi devono conseguire ai sensi del comma 12, primo periodo. Qualora, dunque, esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, gli enti locali potrebbero rimodulare con atto regolamentare il disposto dell’art. 6, comma 12, ultimo periodo, purché nel rispetto del tetto di spesa previsto dal primo periodo del comma 12. Peraltro, il tetto alle spese per missioni pari al 50 per cento di quelle sostenute nell’anno 2009 non costituisce un vincolo incondizionato neppure per le amministrazioni statali, considerata la possibilità del suo superamento previa adozione di un motivato provvedimento da parte dell’organo di vertice dell’amministrazione, seppure in casi eccezionali.
(Corte de Conti, Sez. Reg. Cont. Basilicata-Potenza, deliberazione n. 31/213/PAR del 28.3.2013)
 
 
(Corte de Conti, Sez. Reg. Cont. Basilicata-Potenza, deliberazione n. 31/213/PAR del 28.3.2013)
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close icon La questione sottoposta alla Corte dei Conti nel parere in esame concerne la rimborsabilità delle spese che il Segretario comunale sostiene per recarsi, con utilizzo del mezzo di trasporto proprio, presso gli uffici dell’agenzia delle Entrate per la registrazione degli atti ricevuti e rogati nella qualità di ufficiale rogante dei contratti di cui è parte l’Ente. In particolare il Sindaco del Comune di Rivello (Potenza) ha chiesto alla Corte di esprimere il proprio motivato avviso circa l’applicazione dell’art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 – nella parte in cui dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto, cessano di avere applicazione nei confronti del personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 le disposizioni che disciplinano l’uso del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni connesse a mansioni di ufficio (articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836) e quelle che misurano il rimborso chilometrico (articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione), e cessano altresì di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi – al caso del Segretario comunale, Ufficiale rogante per l’Ente, che debba recarsi presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la registrazione dei contratti da lui ricevuti. In risposta al quesito la Corte ha rilevato come la registrazione dell’atto (nonché con la sua trascrizione e voltura, se ne ricorre il caso) l’ufficiale rogante adempie un suo obbligo, che nasce dall’incarico svolto. Atteso che l’incarico svolto dal Segretario comunale non è un incarico professionale conferitogli intuitu personae dalla parte privata del contratto (C. Cost. n. 156/1990), e i diritti riscossi (parte dei quali sono a lui destinati) hanno natura tributaria e non già di corrispettivo per l’opera professionale svolta, la questione del rimborso delle spese sostenute per gli adempimenti tributari non può che porsi, eventualmente, nei soli riguardi della parte (contrattuale) pubblica, dal momento che nessun altro corrispettivo potrebbe essere imposto alla parte privata (o da questa riscosso), che tale incarico non ha conferito. Ciò posto, la Corte dei Conti rileva come la questione del rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario comunale per gli adempimenti tributari (registro, ipotecari e catastali), conseguenti all’atto da lui rogato, può porsi solo nei riguardi della parte pubblica (ente comunale), compatibilmente con i limiti posti dall’art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2012. Per accedere al testo del parere cliccare sul titolo sopra linkato.
(Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata-Potenza, deliberazione n. 39/2013/PAR del 3.4.2013)
 
 
(Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata-Potenza, deliberazione n. 39/2013/PAR del 3.4.2013)
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mercoledì 17 aprile 2013
 
close icon In Gazzetta Ufficiale le linee guida della Sezione delle autonomie che offrono indicazioni sulla corretta applicazione della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis 243-quinquies del TUEL come introdotti dall'art. 3, comma 1, lettera r) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213. al fine di superare possibili difficolta' nell'esegesi delle norme e per renderne l'interpretazione tendenzialmente uniforme. In particolare tra le questioni attenzionate si segnalano: 1) se sia possibile ipotizzare un margine di tolleranza, fino all'effettiva acquisizione della delibera che approva il piano, del termine di 60 giorni per la presentazione del piano di riequilibrio. Deve essere, preliminarmente, chiarito che l'adempimento soggetto al termine perentorio, e' quello concernente la deliberazione del piano di riequilibrio di cui all'art. 243-bis, comma 5, che decade il 60° giorno successivo a quello di esecutivita' della delibera di cui all'art. 243-bis comma 1. Diverso da questo termine e' quello indicato nell'art. 243-quater, comma 1, dove e' stabilito che entro dieci giorni dalla data della delibera, di cui all'art. 243-bis comma 5, il piano di riequilibrio e' trasmesso alla Sezione regionale di controllo, nonche' alla commissione di cui all'art. 155 TUEL. Il comma 7 dell'art. 243-quater (nel quale tra le ipotesi che comportano l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, annovera «la mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'art. 243-bis, comma 5») usa impropriamente il termine presentazione. Infatti il riferimento espresso alla disposizione normativa: «Art. 243-bis, comma 5» rende chiara l'intenzione che solo a quel termine si correla l'effetto dell'applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011...; 2) se la prima anticipazione erogata ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 174/2012 sia sottoposta o meno alla finalizzazione richiesta dall'art. 4, comma 5, stesso decreto-legge, considerato che per tale anticipazione non e' espressamente previsto il vincolo di destinazione. L'art. 5 del decreto-legge n. 174/2012, introduce, - solo in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni di cui all'art. 243-bis, - una particolare procedura accelerata per l'erogazione dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione, qualora ricorrano eccezionali motivi di urgenza che non consentono di attendere i normali tempi procedimentali per la definizione ed approvazione del piano di riequilibrio. Nulla cambia, invece, per quel che concerne tutti gli altri aspetti oggetto della disciplina della materia; ragion per cui anche per le somme anticipate ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 174/2012, deve ritenersi sussistente il vincolo di destinazione ex art. 4, comma 5, che trova la sua ragion d'essere nella particolare rilevanza delle spese indicate, essenziali per le esigenze di funzionamento dell'ente. L'esclusione dei debiti fuori bilancio dal novero delle spese pagabili con le somme a destinazione vincolata, trova giustificazione nei rimedi specifici per il finanziamento di tali spese previste per i piani di riequilibrio dall'art. 243-bis, comma 7 del TUEL.
(Corte dei Conti, Sez. Autonomie delibera 6.3.2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17.4.2013)
 
 
(Corte dei Conti, Sez. Autonomie delibera 6.3.2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17.4.2013)
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close icon E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 16.4.2013 concernente l'aggiornamento delle sanzioni per violazione del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e 2011. Per consultare il decreto ministeriale cliccare sul titolo sopra linkato.
(Ministero dell'Interno, Dip. Affari Interni e Territoriali, comunicato del 17.4.2013)
 
 
(Ministero dell'Interno, Dip. Affari Interni e Territoriali, comunicato del 17.4.2013)
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close icon Si avvicina la prima scadenza prevista per il 29 aprile 2013, data in cui le P.A. sono obbligate a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine é rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare; i dirigenti responsabili sono altresì assoggettati ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione. La Camera dei Deputati ha pubblicato un utile prospetto riepilogativo di tutte le scadenze e gli adempimenti per il pagamento dei debiti della P.A. visualizzabile cliccando sul titolo sopra linkato.
(Camera dei Deputati, aggiornamento del 17.4.2013)
 
 
(Camera dei Deputati, aggiornamento del 17.4.2013)
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domenica 14 aprile 2013
 
close icon L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il documento contenente le regole tecniche per lo scambio dei dati catastali tra l'Agenzia e i Comuni. In particolare il documento descrive, tra l'altro: 1) i formati utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per fornire ai Comuni le superfici calcolate, ai sensi del DPR 138/1998, comprensive o meno delle aree scoperte; 2) i formati utilizzati dai Comuni per segnalare all’Agenzia le unità immobiliari con scostamenti significativi tra le superfici calcolate ai sensi del DPR 138/1998 e i dati in loro possesso. Il tracciato per lo scambio dei dati di superficie ai fini dell’accertamento del tributo Tares è stato predisposto sulla base di quello già in uso per l’applicazione della Tarsu, che continuerà ad essere fornito. Per approfondire l'argomento cliccare sul titolo sopra linkato.
(Agenzia delle Entrate, comunicato del 12.4.2013)
 
 
(Agenzia delle Entrate, comunicato del 12.4.2013)
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sabato 13 aprile 2013
 
close icon A seguito dell’emanazione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e in particolare dell’articolo 7 recante misure per le amministrazioni tenute a certificare i crediti certi, liquidi ed esigibili fornitori maturati alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti, la Ragioneia Generale dello Stato fornisce con la circolare attenzionata le prime indicazioni operative alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Il decreto interviene in materia di accreditamento alla piattaforma elettronica per la certificazione predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e introduce, per le amministrazioni, l’obbligo di provvedere ad una ricognizione dei debiti, da effettuarsi entro il 15 settembre 2013.
(Ragioneria Generale dello Stato, circolare n. 17 del 10.4.2013)
 
 
(Ragioneria Generale dello Stato, circolare n. 17 del 10.4.2013)
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mercoledì 10 aprile 2013
 
close icon È entrato in vigore il 9.4.2013 il decreto legge contenete le "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali" con il quale per quanto attiene ai DEBITI DEGLI ENTI LOCALI si prevede che sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i "pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali". A tal fine i Comuni e le Province entro il termine del 30.4.2013 devono comunicare attraverso il sistema web della RGS gli spazi finanziari necessari affinché vengano individuati con decreto del MEF, per ciascun ente locale. Il comma 4 dell'art. 1 del decreto prevede espressamente che "Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino, su segnalazione del collegio dei revisori, che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al comma 2, ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati." Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.
(Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 8.4.2013)
 
 
(Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 8.4.2013)
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sabato 6 aprile 2013
 
close icon Per determinare il canone in base alla quantità, ai valori di mercato, alla qualità e tipologia d'uso dell'acqua imbottigliata e utilizzata, nonché in misura proporzionale all'impatto che il prelievo dell'acqua ha sugli interessi pubblici della comunità locale, il risultato cui addiviene il Comune è del tutto legittimo, poiché è ovvio che tanto maggiore è l'impatto del prelievo dell'acqua sugli interessi pubblici della comunità locale, tanto più elevati sono sia gli oneri diretti e indiretti sia il canone di concessione, non sussistendo alcun obbligo di rispettare un rapporto di proporzionalità inversa tra oneri diretti e indiretti (da un lato) e canone (dall'altro). Questo e' quanto stabilito dal Consiglio di Stato. La vicenda prende le mosse dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. I, con la sentenza n. 542 del 15 marzo 2012, che ha respinto il ricorso proposto dalla Societa, titolare della concessione per la coltivazione del giacimento di acqua termo minerale denominata Uliveto, per l’annullamento della delibera della Giunta Comunale di Vicopisano n. 71 del 17 giugno 2011, con la quale ha provveduto a determinare il canone di imbottigliamento relativo alla suddetta concessione mineraria ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge regionale Toscana n. 38 del 2004. Il Consiglio di Stato investito della vicenda ha rilevato preliminarmente che, con l’entrata in vigore (in data 31 marzo 2009, con la pubblicazione del relativo regolamento) della L.R. Toscana n. 38-2004 sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di acque minerali, di sorgente e termali. L’art. 22 di detta legge ha previsto gli oneri economici a carico dei concessionari: - il canone annuo di concessione proporzionale alla quantità di acqua utilizzata per l'imbottigliamento da versare al Comune interessato, quale nuovo ente concedente, che deve essere determinato da ciascun Comune in misura compresa tra Euro 0,50 e Euro 2,00 per ogni metro cubo di acqua imbottigliata, tenuto conto delle quantità, dei valori di mercato, delle qualità e delle tipologie d'uso delle acque stesse; - la stipula di una convenzione tra il Comune e il concessionario con cui individuare gli oneri diretti e indiretti. In via transitoria, l’art. 48 della legge regionale citata ha stabilito che le concessioni in corso al 31 marzo 2009 sono suscettibili di conferma previa stipulazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della convenzione con il comune competente: tale obbligo deve essere assolto entro ventiquattro (oggi trentasei) mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 49 pena la decadenza dalla concessione di cui si tratta; entro lo stesso termine si provvede all'adeguamento delle convenzioni eventualmente già in essere indicando l'importo dovuto dal concessionario ai sensi dell'articolo 22. Ritiene il Collegio che già dall’esame di tali norme si evidenzi in maniera lampante la correttezza della decisione del TAR impugnata, poiché gli atti convenzionali in essere tra il Comune e l’appellante non hanno specifico riguardo al profilo del canone di concessione, che invece è stato determinato con la delibera impugnata in modo conforme ai parametri indicati dal legislatore regionale e previa specifica ed approfondita istruttoria, ma stabiliscono corrispettivi che si collegano o al diverso istituto degli oneri diretti e indiretti derivanti dallo sfruttamento delle acque pubbliche o a più ampi rapporti tra le parti. In particolare il Collegio evidenzia che l’Amministrazione appellata ha accertato che l'acqua Uliveto, per quantità, valori di mercato, qualità e tipologie (cioè per le caratteristiche indicate dall'art. 22 della L.R. n. 38-2004), si colloca ai vertici delle acque minerali emunte in Toscana, cosicché in sede tecnica (in base alla relazione allegata alla deliberazione n. 71-2011) è stato ritenuto possibile determinare il canone di imbottigliamento di fascia medio-alta, anche fino al massimo consentito dalla normativa regionale. Peraltro rileva il Collegio che, con lettera del 21 marzo 2012 (doc. 1 appellato), la società appellante ha chiesto al Comune di Vicopisano di procedere comunque alla sottoscrizione della convenzione di adeguamento prevista dalla L.R. n. 38-2004, con le riserve del caso, e dichiarando la propria disponibilità a versare il saldo per il pregresso periodo: la convenzione, con le modifiche del caso a tutela della posizione di ciascuna parte è stata sottoscritta in data 30 marzo 2012, determinando in € 482.825,84 il canone dovuto dalla società per l'acqua imbottigliata nel corso del 2011. Con riferimento alle contestazioni circa il nuovo ammontare del canone, sostanzialmente riproposte con le censure formulate nell’atto di appello, il Collegio deve precisare che la previsione di un canone proporzionale all'acqua imbottigliata o emunta (invece che all'estensione della superficie della concessione) è stata introdotta per la prima volta dalla Regione Lombardia, con L.R. n. 1-1998 ed ha superato l’esame di costituzionalità (Corte Costituzionale, sentenza 16 marzo 2001, n. 65), avendo la Consulta dichiarato non fondate le questioni sollevate, riconoscendo alle Regioni la possibilità di prevedere un canone commisurato all'effettivo beneficio ricavabile dal concessionario e, quindi, proporzionale all'acqua imbottigliata. In tale sentenza la Corte Costituzionale ha confutato le tesi circa la violazione del principio di uguaglianza e dei principi di libera concorrenza, affermando espressamente che il principio del libero scambio è, infatti, mal invocato di fronte a linee di indirizzo, di cui anche le Regioni possono essere interpreti nelle materie di loro competenza, intese a non deprimere il valore delle risorse naturali che costituiscono patrimonio pubblico. Infatti, il canone per cui è causa afferisce ad un rapporto concessorio avente ad oggetto lo sfruttamento economico di un bene pubblico; un rapporto che assume caratteristiche ibride: autoritative e pubblicistiche, quanto alla previsione e fissazione di un adeguato canone; pattizie e privatistiche, quanto alla possibile esistenza di regole negoziali accessive al provvedimento concessorio. In relazione a tale duplice valenza del rapporto, il relativo canone è un corrispettivo che il concessionario ha l’obbligo di corrispondere secondo un tipico schema negoziale privatistico, ma è anche, quanto alla sua quantificazione, il risultato di una determinazione autoritativa dell’ente concedente (nella specie, addirittura, di un specifica disposizione di legge), connessa direttamente all’aspetto pubblicistico del sottostante rapporto, concernente il potere della stessa Amministrazione di esigere quel dato corrispettivo per l’uso speciale (o, come nella specie, per lo sfruttamento commerciale) del bene pubblico. Oltre a tale canone, avente la natura giuridica suindicata, le leggi regionali in materia (come l'art. 22, comma 5, in esame) stabiliscono che la concessione di coltivazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione che deve prevedere, oltre al suddetto canone, anche l'individuazione degli oneri diretti ed indiretti, determinati dalle opere correlate alle attività di estrazione e di utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali, a conferma della precedente previsione contenuta nell'art. 24, comma 6, della L.R. n. 86-1994. Infatti il cit. art. 22 della L.R. n. 38-2004 già nella rubrica individua i due diversi obblighi a carico del concessionario: "Pagamento del canone per la concessione. Convenzione per gli oneri sostenuti dal Comune"; obblighi del tutto indipendenti tra di loro, perché la determinazione del canone è rimessa ad una decisione unilaterale ed autoritativa del Comune, entro i limiti fissati dal legislatore regionale e tenuto conto di alcuni elementi, mentre gli oneri a carico del concessionario, compensativi di quelli diretti e indiretti, devono essere individuati tramite un accordo tra comune e concessionario; pertanto, l'adeguamento della convenzione tra il Comune e la società appellante deve riguardare esclusivamente la determinazione del canone proporzionale alla quantità dell'acqua imbottigliata e non gli altri aspetti (oneri diretti ed indiretti) già definiti in precedenza con le convenzioni. Infatti, nel caso di specie, le pattuizioni contenute nella convenzione del 1989 sono del tutto indipendenti dal rinnovo della concessione mineraria (la concessione sarebbe scaduta infatti nel 2005), ma sono connesse esclusivamente a quella variante urbanistica ed agli interventi resi possibili da tale variante che hanno giustificato la corresponsione degli oneri indicati nella convenzione medesima. Pertanto le obbligazioni previste nella convenzione del 1997, poi modificate nel 2000, riguardavano interventi edilizi ancora da realizzare, poiché a quel momento la società non aveva dato attuazione alle previsioni della variante urbanistica del 1989. Successivamente, nella convenzione del 5 agosto 2000, al punto 11, la società appellante ha confermato l'impegno ad erogare annualmente al Comune la somma di lire 300.000.000 in relazione al contributo previsto a carico del concessionario nei confronti del Comune dalla norma dell'art. 24, comma 6, della Legge Regionale n. 86/94, e quindi a tale esclusivo titolo (e non "anche" a tale titolo), come invece previsto nella convenzione del 1997. La tesi della società appellante (e a prescindere dagli aspetti relativi all’ammissibilità per la prima volta in appello di tale censura), secondo cui il Comune, nella determinazione del canone avrebbe dovuto considerare anche gli oneri già da essa sostenuti, non trova alcun riscontro nel testo legislativo poiché i criteri individuati per la determinazione del canone sono totalmente indipendenti dagli oneri diretti e indiretti sostenuti dai Comuni per l'attività svolta dal concessionario. Come indicato al punto 4.8 della relazione allegata alla deliberazione n. 60-2010 per determinare il canone (tra 0,50 e 2,00 € al mc) in base alla quantità, ai valori di mercato, alla qualità e tipologia d'uso dell'acqua imbottigliata e utilizzata, nonché in misura proporzionale all'impatto che il prelievo dell'acqua ha sugli interessi pubblici della comunità locale, il risultato cui addiviene il Comune è del tutto legittimo, poiché è ovvio che tanto maggiore è l'impatto del prelievo dell'acqua sugli interessi pubblici della comunità locale, tanto più elevati sono sia gli oneri diretti e indiretti sia il canone di concessione, non sussistendo alcun obbligo di rispettare un rapporto di proporzionalità inversa tra oneri diretti e indiretti (da un lato) e canone (dall'altro). Né può contestarsi la mancata valutazione della comparazione tra varie acque minerali, atteso che gli atti istruttori espletati dal Comune evidenziano la serietà e l’approfondimento dell’accertamento in ordine ai tre parametri previsti dalla legge regionale per determinare il canone, all'interno dell'intervallo fissato (“quantità”, “valori di mercato” e “qualità e tipo-logie d’uso”), come risulta dai cit. allegati alle deliberazione di Giunta n. 71 del 2011. Infine, l'eccezione di illegittimità costituzionale della L.R. Toscana n. 38-2004 deve ritenersi infondata, atteso che pacificamente il legislatore può incidere sui rapporti concessori in corso relativamente alle parti ella concessione che sfuggono da una regolamentazione pattizia, atteso che la determinazione del canone di concessione si pone su un piano diverso dagli obblighi pattizi esistenti tra le parti, poiché attiene al profilo pubblicistico del rapporto, come già puntualizzato. Quanto ai criteri per la determinazione del canone di concessione, la stessa Corte Costituzionale, con la cit. sentenza n. 65-2001, ha già avvalorato il principio dell'onerosità della concessione e quello della proporzionalità del canone all'effettiva entità dello sfruttamento delle risorse pubbliche. Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello e' stato respinto, in quanto infondato.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27.3.2013, n. 1823)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27.3.2013, n. 1823)
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domenica 24 marzo 2013
 
close icon Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. I, n. 14590 del 15.9.2005 è stato accolto il ricorso proposto dal Comune di Boscotrecase avverso il decreto n. 15281/740704/02 del 18.3.1995, concernente la perdita di quote del fondo perequativo relative agli anni 1989 - 1993, per violazione, da parte del citato Comune, delle norme in materia di copertura minima dei costi di alcuni servizi. Nella citata sentenza si rilevava come al medesimo Comune fosse stato addebitato di avere presentato le certificazioni dimostrative della percentuale di copertura dei costi di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani – per gli anni compresi fra il 1989 e il 1993 – facendo rientrare fra le entrate importi relativi ad accertamenti, effettuati in via successiva rispetto all’anno di riferimento, in quanto i ruoli di riscossione della tassa non sarebbero stati approvati entro la fine del relativo esercizio finanziario. Al riguardo l’Amministrazione comunale aveva dedotto che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di copertura, si sarebbero dovute considerare le risultanze contabili di competenza e non di cassa, con irrilevanza del momento dell’effettiva riscossione. L’adeguamento delle tariffe e la compilazione dei ruoli entro ciascun anno si sarebbero dovuti considerare come adempimenti sufficienti per evitare la decadenza, prevista dall’art. 290 del Testo Unico n. 1175/1931. In via subordinata, le norme richiamate a sostegno della sanzione (art. 9 del d.l. n. 66/1989, art. 14 d.l. n. 415/1989, art. 3 del d.l. n. 8/1993) sarebbero state applicabili soltanto per gli anni 1989 e 1990, mentre l’art. 33 del d.lgs. n. 504/1992 avrebbe comunque escluso l’irrogazione della sanzione stessa, avendo il Comune ottemperato ai propri obblighi sostanziali, con successiva regolare riscossione dei tributi. Nella medesima sentenza si osservava come l’accesso al fondo perequativo fosse configurato come ‘premio’ (e il diniego di accesso come sanzione), al fine di indurre gli enti locali a comportamenti virtuosi, ai fini di risanamento della finanza locale. Con l’iscrizione a ruolo della tassa sarebbero stati formalizzati la ragione e l’ammontare del credito, nonché l’individuazione del soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, senza che potesse ricavarsi dal testo e dallo spirito della normativa sopra citata un termine perentorio, diverso da quello sancito per la presentazione della certificazione. Avverso la predetta sentenza è stato proposto l’atto di appello in esame (n. 9499/06, notificato il 2.11.2006), nel quale il Ministero dell’Interno sottolineava che – proprio in considerazione della natura premiale o sanzionatoria del fondo perequativo - entro il 31 marzo si sarebbe dovuta non solo accertrea, ma anche eseguire l’imposizione tributaria nei confronti degli utenti Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che le argomentazioni difensive della parte appellante non siano condivisibili. Risulta infatti che – a partire dall’art. 9 del d.l. n. 66/1989 (convertito in legge n. 144/1989), con disposizioni reiterate fino al 1993 (dd.ll. nn. 415/1989, 6/1991, 8/1993) – sia stata prevista la corresponsione di un finanziamento pubblico perequativo, a copertura dei costi per servizi erogati dai Comuni, purchè questi ultimi assicurassero la copertura di almeno il 50% del costo dei servizi stessi, con certificazione al riguardo trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo degli anni di riferimento. L’art. 14 del d.l. 28.12.1989, n. 415 (convertito in legge n. 38/1990 ed abrogato solo nel 1997), prevedeva inoltre che – ai fini della copertura dei costi di gestione – si facesse riferimento “ai dati della competenza, comprovati da documentazione ufficiale”. Nella situazione in esame, non è contestato che il Comune abbia approvato tariffe idonee ad assicurare la prevista quota di copertura dei costi, né che abbia predisposto i ruoli per la relativa riscossione, con approvazione degli stessi da parte della Giunta, tuttavia, quando l’esercizio di riferimento era ormai decorso. Ad avviso del Collegio appaiono corrette, al riguardo, le controdeduzioni comunali, secondo cui le sanzioni non sarebbero state applicabili quando l’ente locale avesse dimostrato, in sede di autocertificazione, “di avere attivato tutte le procedure, per assicurare la copertura minima prevista dalla legge”. Il Ministero appellante, in realtà, non contesta che dovessero essere considerate le risultanze contabili di competenza e non di cassa, ma ritiene che il calcolo della percentuale di copertura dei costi di gestione, attraverso l’imposizione tributaria agli utenti, dovesse essere eseguito rapportando le entrate accertate in ciascun anno di competenza al totale degli impegni effettuati, sempre in ciascun anno di competenza, con conclusione della fase di accertamento tramite approvazione dei ruoli di riscossione. Il Comune appellato sarebbe risultato inadempiente, in quanto le certificazioni dimostrative della percentuale di copertura dei costi, per gli anni compresi fra il 1989 e il 1993, avrebbero contenuto anche accertamenti successivi, appunto per tardiva approvazione dei ruoli di riscossione, rispetto alla fine del rispettivo esercizio finanziario. Il Collegio concorda, viceversa, sulla lettura del dettato normativo operato dal giudice di primo grado, secondo cui l’erogazione del contributo pubblico sarebbe stata connessa al dato sostanziale dell’adeguamento delle tariffe ed alla predisposizione della relativa riscossione nella misura minima prevista, tramite individuazione della ragione e dell’ammontare del credito, nonché del soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, risultando così assicurato quell’equilibrio economico, nella gestione dei servizi pubblici locali, cui doveva ritenersi connessa, sostanzialmente, l’erogazione di cui trattasi. Il termine perentorio, a sua volta, sarebbe stato rispettato in ragione della presentazione di apposita certificazione firmata, non rinvenendosi nella normativa di riferimento disposizioni diverse, idonee a giustificare la perdita, in via sanzionatoria, dei contributi erogati – anche in presenza del raggiungimento degli equilibri finanziari prescritti – per mero effetto della non tempestiva approvazione del ruolo da parte dell’organo esecutivo. Secondo l’Amministrazione appellante il dato formale appena indicato – corrispondente alla prima fase di acquisizione delle entrate – sarebbe stato giustificato dall’esigenza di “disincentivare ritardi e lassismi”. Tale ratio, tuttavia, non poteva non essere bilanciata con le esigenze di sostegno della finanza pubblica locale, recepite dalla normativa vigente: le medesime esigenze collegavano l’erogazione dei contributi di cui trattasi a dati sostanziali più che formali, al fine di consentire l’efficace svolgimento di servizi che – come quello di raccolta dei rifiuti solidi urbani – debbono ritenersi di rilevante interesse per la collettività. In base alle argomentazioni svolte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto; quanto alle spese giudiziali del secondo grado, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della complessità della normativa di riferimento.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 19.3.2013, n. 1586)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 19.3.2013, n. 1586)
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close icon Sul sito dell'Enea e' possibile acquisire tutte le informazioni utili in materia di efficienza energetica degli immobili e, in particolare, agli incentivi del 55%.
(Enea, comunicato del 22.3.2013)
 
 
(Enea, comunicato del 22.3.2013)
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close icon Il CNEL ha approvato il Ddl di delega al Governo per razionalizzare e codificare l'attuazione e l'accertamento dei tributi e per la revisione delle sanzioni amministrative e del processo tributario. Il Ddl è stato predisposto dal CNEL in ottemperanza all'art. 99 della Costituzione della Repubblica Italiana e all'art. 10 della legge n. 936/1986 recante "Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro". Per visualizzare il disegno di legge cliccare sul titolo sopra linkato.
(CNEL, comunicato del 20.3.2013)
 
 
(CNEL, comunicato del 20.3.2013)
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close icon Il Presidente del Consiglio ha tracciato il quadro della lunga e complessa azione svolta dal Governo in sede di Consiglio europeo e in dialogo con la Commissione europea a partire dal novembre 2011. Tale azione, strettamente connessa con l’intenso processo di risanamento finanziario in Italia, ha consentito una graduale e difficile opera di persuasione sull’opportunità di rendere meno angusti e più razionali, in sede di completa applicazione, i principi in tema di disciplina di bilancio. Il Ministro dell’economia, sentito il Ministro degli affari europei, ha illustrato la relazione con cui il Governo intende informare il Parlamento sulle misure per favorire l’accelerazione del pagamento dei debiti della PA verso i propri fornitori e dell’impatto sulla crescita dell’economia e sull’andamento dei conti pubblici per gli anni 2013 e 2014. Per approfondire l'argomento cliccare sul titolo sopra linkato.
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicato del 21.3.2013)
 
 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicato del 21.3.2013)
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close icon È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto con il quale sono stabiliti i criteri e modalita' per la concessione del contributo previsto dall'art. 3-bis, del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da concedere a ciascun ente richiedente. Tale contributo e' definito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.
(Ministero dell'Interno, Decreto 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18.3.2013)
 
 
(Ministero dell'Interno, Decreto 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18.3.2013)
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close icon Con la circolare in esame vengono fornite dall'Agenzia delle Entrate le istruzioni per l’utilizzo del modello F24 enti pubblici, utilizzando le causali VMCF e VMCS, per il versamento delle somme a titolo di rimborso delle visite mediche di controllo e dei relativi solleciti, di spettanza dell’INPS.
(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 18/E del 22.3.2013)
 
 
(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 18/E del 22.3.2013)
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close icon Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato i fogli avvertenze della cartella di pagamento relativa ai ruoli del settore Territorio in materia di imposta ipotecaria, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, oneri e sanzioni amministrative in materia tributaria. Chiarisce l'Agenzia che l’art. 23-quater, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’Agenzia del Territorio sia incorporata nell’Agenzia delle Entrate, dalla predetta data del 1° dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate esercita le funzioni e i compiti già svolti dall’Agenzia del Territorio, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali. Fino al perfezionamento del processo di integrazione conseguente all’incorporazione, l’attività già esercitata dagli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio continua ad essere esercitata dalle strutture periferiche competenti, che hanno assunto la denominazione di Uffici Provinciali-Territorio. Chi intende proporre ricorso avverso i ruoli emessi dagli Uffici Provinciali- Territorio dell’Agenzia delle Entrate, successivamente al 1° dicembre 2012, è tenuto preliminarmente a presentare istanza di reclamo-mediazione, ai sensi dell’art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Il procedimento di reclamo-mediazione non si applica, invece, alle controversie concernenti i ruoli emessi dagli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio fino al 30 novembre 2012, anche se la cartella di pagamento è stata notificata dopo il 1° dicembre 2012. Per visualizzare le avvertenze cliccare sul titolo sopra linkato.
(Agenzia delle Entrate, provvedimento del Direttore del 20.3.2013)
 
 
(Agenzia delle Entrate, provvedimento del Direttore del 20.3.2013)
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close icon L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E del 21 marzo 2013 ha illustrato le modalità e i termini degli adempimenti necessari per accedere al beneficio per l’esercizio finanziario 2013 relativamente ai seguenti soggetti: 1. enti del “volontariato”, per i quali l’Agenzia delle entrate provvede ad acquisire sia la domanda di iscrizione che la dichiarazione sostitutiva e ad effettuare i controlli ai fini dell’ammissione al beneficio; 2. associazioni sportive dilettantistiche, per le quali l’Agenzia delle entrate riceve le domande di iscrizione. La circolare fornisce una guida alla corretta effettuazione degli adempimenti degli enti sopra indicati, richiamando in particolare l’attenzione, anche attraverso l’inserimento di appositi riquadri, sugli aspetti per i quali sono state rilevate maggiori criticità e che sono stati più frequentemente causa di esclusione dal contributo. Relativamente alle istruzioni sulle modalità di effettuazione degli adempimenti degli enti della ricerca scientifica e dell’Università, degli enti della ricerca sanitaria e degli enti che effettuano attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici l'Agenzia precisa che sono fornite dalle Amministrazioni di rispettiva competenza.
(Agenzia delle Entrate, circolare n. 6/E del 21 marzo 2013)
 
 
(Agenzia delle Entrate, circolare n. 6/E del 21 marzo 2013)
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close icon In data 27 febbraio 2013 è stato emanato il decreto interministeriale (Interno – Mef) concernente “La nomina dei componenti la sottocommissione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali”. Per accedere al decreto contenenti i nominativi dei componenti cliccare sul titolo sopra linkato.
(Ministero dell'Interno, Dip. Affari Interni e Terr., comunicato del 22.3.2013)
 
 
(Ministero dell'Interno, Dip. Affari Interni e Terr., comunicato del 22.3.2013)
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martedì 19 marzo 2013
 
close icon E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto con il quale si statuisce che in attuazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il recupero delle somme corrisposte ai comuni in via provvisoria, e successivamente rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo, e' effettuato a valere sulle somme spettanti ai comuni stessi negli anni successivi per il contributo dato all'attivita' di accertamento dei tributi statali individuati all'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 1° aprile 2011. Il Dipartimento delle finanze, sulla scorta delle comunicazioni delle somme da recuperare trasmesse dall'Agenzia delle entrate in sede di comunicazione di cui al terzo periodo del comma 3, del predetto decreto ministeriale del 23 marzo 2011, indica l'ammontare da versare a ciascun comune al netto dell'importo da recuperare, di cui evidenzia la relativa somma. Per l'anno 2012, la comunicazione di cui al secondo periodo del comma 3 del decreto ministeriale 23 marzo 2011 e' effettuata entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 8.3.2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18.3.2013)
 
 
(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 8.3.2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18.3.2013)
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domenica 17 marzo 2013
 
close icon E' stata pubblicata da Equitalia una guida che chiarisce al cittadino le modalità per richiedere la sospensione della riscossione degli importi contenuti in una cartella o in ogni altro documento notificato da Equitalia. La sospensione, che può essere richiesta in presenza di qualsiasi causa che rende non esigibile il credito da parte dell’ente pubblico creditore, deve essere presentata entro 90 giorni da quando Equitalia ha notificato la cartella o il primo atto di riscossione. Per visualizzare la guida cliccare sul titolo sopra linkato.
(Equitalia, Guida alla sospensione dei pagamenti marzo 2013)
 
 
(Equitalia, Guida alla sospensione dei pagamenti marzo 2013)
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close icon Con la circolare attenzionata l'Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Dipartimento delle finanze, fornisce alcuni chiarimenti sugli effetti sull’IRPEF e sulle relative addizionali derivanti dall’applicazione dell’IMU sperimentale per gli anni 2012- 2014. In particolare si affrontano e si approfondiscono i seguenti argomenti: gli effetti sulla base imponibile, l'indeducibilità dell’IMU, l'effetto sostitutivo su singoli redditi e l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
(Agenzia delle Entrate, circolare n. 5/E del 11.3.2013)
 
 
(Agenzia delle Entrate, circolare n. 5/E del 11.3.2013)
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close icon È on line la Guida alle agevolazioni Fiscali per i disabili nella quale sono chiarite le regole e le modalità da seguire per richiedere le seguenti agevolazioni: A) FIGLI A CARICO: Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef: 1. se ha un’età inferiore a tre anni 1.120 euro (1.620 euro dal 1° gennaio 2013); 2. per gli altri figli 1.020 euro (1.350 euro dal 1° gennaio 2013) Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro. B) VEICOLI: 1. detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto; 2. Iva agevolata al 4% sull’acquisto; 3. esenzione dal bollo auto; 4. esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. C) ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI: 1. detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici; 2. Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici; 3. detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti; 4. detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi. D) ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: 1. detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche. E) SPESE SANITARIE: 1. deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica; F) ASSISTENZA PERSONALE: 1. deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare; 2. detrazione del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.
(Agenzia delle Entrate, Guida alle agevolazioni Fiscali per i disabili, marzo 2013)
 
 
(Agenzia delle Entrate, Guida alle agevolazioni Fiscali per i disabili, marzo 2013)
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sabato 9 marzo 2013
 
close icon L’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, è sottoposto al controllo della Corte dei conti a norma dell’art. 12 della legge n. 259 del 1958. Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 di quella legge sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Istituto, relativamente agli esercizi 2010 e 2011 rilevando che: 1) la gestione finanziaria di competenza 2010 presenta un disavanzo di 23,848 milioni di euro, mentre la gestione finanziaria 2011 chiude con un disavanzo di 11,408 milioni di euro. In ragione di tali disavanzi l’Istituto dovrà attenersi alle indicazioni formulate dal MEF che, richiamando l’attenzione sul disposto dell’art. 15, comma 1- bis del D.L. 98/2011 convertito in legge n.111/2011 - che prevede che nel caso in cui il bilancio di un Ente “presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario”, - rappresenta “... la necessità che l’Ente consegua il pareggio di bilancio utilizzando quote di avanzo di amministrazione già effettivamente realizzato” e segnala “l’esigenza che l’Ente venga invitato ad assumere ogni utile iniziativa tesa a ricondurre la gestione, in particolare quella corrente, su un piano di equilibrio economico-finanziario duraturo”. Ancorché tale situazione debba essere letta anche alla luce della Circ. della Ragioneria Generale dello Stato n. 33/2011 nella parte in cui chiarisce che “la presenza di un disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi non è sintomodi per sé di squilibrio finanziario della gestione e non comporta l’automatica applicazione della norma in esame, qualora l’ente abbia raggiunto il pareggio di bilancio utilizzando quote di avanzo di amministrazione già effettivamente realizzato e disponibile”. A tali raccomandazioni non può che unirsi la Corte sollecitando l’Istituto a porre in essere tutti gli interventi utili a ricondurre in equilibrio la gestione; 2) le componenti del conto economico evidenziano un risultato economico negativo di 8,046 milioni di euro nel 2010 ed un risultato positivo di 4,888 milioni di euro nel 2011, che derivano essenzialmente dai maggiori trasferimenti statali e dal saldo positivo della gestione straordinaria; 3) la situazione patrimoniale chiude al 31 dicembre 2010 con un netto patrimoniale negativo pari a 49,731 milioni di euro che rappresenta un peggioramento di 8,046 milioni di euro rispetto alla situazione rilevata all'inizio dell'esercizio; alla fine del 2011 il saldo era parimenti negativo (44,842 milioni di euro); 4) le risultanze complessive della gestione patrimoniale, anche nei due esercizi in esame, sono illustrate seguendo un'impostazione parzialmente diversa da quella prevista, in linea con esigenze di consolidamento e trasparenza dei conti a livello nazionale, dall’allegato n.13 (stato patrimoniale) al D.P.R. n. 97/2003; 5) le articolazioni periferiche dell’Istituto e la diffusione del sistema nel territorio nazionale, la rilevazione sulla sbilanciata distribuzione territoriale dei Comuni dotati di un Ufficio di statistica, segnalano la sostanziale mancata osservanza della previsione del d.lgs. n. 322/1989 il quale, all’art. 3, dispone che “entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli enti locali, (...) istituiscono l’ufficio di statistica anche in forma associata e consortile”; 6) le difficoltà registrate sulle procedure per la ricognizione delle amministrazioni pubbliche (compito assegnato all’ISTAT ex art. 1, comma 2, della legge 196/2009 e succ. mod.) è causa di un diffuso contenzioso. La disposizione normativa andrebbe rivisitata, con l’indicazione di parametri più certi per l’inclusione o meno nell’elenco, e per l’impostazione di un sistema che assicuri, già nella fase istruttoria, un contraddittorio che garantisca, assieme all’oggettività della rilevazione, le ragioni pubbliche collegate all’identità dei soggetti che debbono essere rappresentati nel conto economico consolidato della P.A.; 7) Per la completa attuazione delle funzioni assorbite dal soppresso ISAE, l’Istituto dovrà curare anche le analisi sulle politiche di spesa al fine di fornire al legislatore nazionale e regionale strumenti di lettura (in termini di produttività, moltiplicatori economici e incremento dell’occupazione) sull’esito di tali politiche;8) il nuovo modello organizzativo, nato in esito al riordino avviato con l’emanazione del DPR n. 166 del 7 settembre 2010, pur se corrispondente al dettato legislativo, presenta una eccessiva frammentazione dei singoli segmenti di attività rappresentanti i centri di responsabilità; 9) l’Istituto dovrà accelerare i tempi per la riconfermata scelta di concentrare in unica sede i vari servizi attualmente allocati in edifici diversi. Tale riconosciuta necessità si rende ancora più urgente in considerazione del fatto che, per tale specifica finalità, l’Istituto risulta proprietario, fin dal 2007 di un terreno, acquisito con la spesa di circa 14 milioni di euro, inutilizzato e che produce ulteriori oneri; ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell’articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci di esercizio – corredati dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante.
(Corte dei Conti, Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria ISTAT per gli esercizi 2010 e 2011 del 12.2.2013)
 
 
(Corte dei Conti, Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria ISTAT per gli esercizi 2010 e 2011 del 12.2.2013)
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close icon La Funzione Pubblica ha diramato alcuni chiarimenti sulle nuove modalità di scelta dei revisori degli enti locali precisando in primis che i nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad assumere l’incarico da parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell’organo di revisione da parte del consiglio dell’ente. La graduatoria, quindi, che si viene a determinare ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non successivamente con la conseguenza che per le sostituzioni di componenti dello stesso organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell’incarico, si provvederà a nuovo procedimento di estrazione. Inoltre, le nuove modalità di scelta si applicano anche nel caso debba procedersi alla sostituzione di un singolo componente del collegio nominato con le previgenti disposizioni, mediante estrazione del nominativo riferito al componente da sostituire. In tali casi, ai fini dell’individuazione del Presidente del collegio, occorre distinguere se il componente dimissionario o cessante dalla carica rivestiva o meno le funzioni di presidente. Qualora il componente dimissionario o cessante dalla carica non rivestiva le funzioni di presidente, le stesse continuano ad essere svolte dal presidente come precedentemente individuato. Nel caso in cui il componente dimissionario o cessante dalla carica sia il Presidente, ai fini dell’individuazione del nuovo presidente del collegio, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’interno n. 23 del 2012, con riferimento agli incarichi svolti dai tre componenti dell’organo ricostituito. A tal fine va fatto riferimento al numero di incarichi già svolti della durata di tre anni, in analogia al criterio utilizzato per il requisito richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco (articolo 3 del predetto decreto) e restando, quindi, esclusa la possibilità di considerare incarichi in corso di svolgimento.
(Funzione Pubblica, comunicato del 8.3.2013)
 
 
(Funzione Pubblica, comunicato del 8.3.2013)
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close icon Con comunicato stampa congiunto l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia rendono noto che e' in corso una denuncia alle Autorità competenti perché sta circolando una mail contenente minacce nei confronti dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia con un falso indirizzo associato in modo fraudolento al Movimento 5 Stelle.
(Equitalia e Agenzia delle Entrate, comunicato del 5.3.2013)
 
 
(Equitalia e Agenzia delle Entrate, comunicato del 5.3.2013)
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close icon L'agenzia delle Entrate con il provvedimento attenzionato ha provveduto ad adeguare il testo della relata di notifica della cartella di pagamento nella parte concernente l’irreperibilità relativa del destinatario specificando che - in caso di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario - si procede alla notifica mediante deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati. Tale modifica e' stata disposta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 19.11.2012, n. 258 che ha uniformato a livello sistematico le modalità di notificazione degli atti di accertamento (art. 60 d.P.R. n. 600/1973) e delle cartelle di pagamento (art. 26 d.P.R. n. 602/1973) in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ovvero nel caso di mera assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario.
(Agenzia delle Entrate, provvedimento del Direttore del 6.3.2013)
 
 
(Agenzia delle Entrate, provvedimento del Direttore del 6.3.2013)
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close icon Dal 1°maggio 2013 la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo e' fissata al 5,2233% per cento in ragione annuale. L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. In attuazione della richiamata disposizione, con provvedimento del 17 luglio 2012, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 4,5504 per cento in ragione annuale. la Banca d’Italia con nota dell’8 Febbraio 2013, ha stimato al 5,2233% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2012-31.12.2012.
(Agenzia delle Entrate, provvedimento del Direttore del 4.3.2013)
 
 
(Agenzia delle Entrate, provvedimento del Direttore del 4.3.2013)
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close icon Aliquota IVA al 10% per la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi. L’agevolazione non è applicabile ai contratti aventi ad oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori (ad esempio, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi) per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto. Questa la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello formulato da una società che eroga servizi di assistenza e manutenzione di impianti di riscaldamento e, in particolare, di caldaie a gas. Per il rimborso dell’IVA addebitata agli utenti in misura eccedente il 10 per cento il termine e' due anni decorrenti dalla data del versamento dell’imposta applicata nella misura ordinaria e tale richiesta potrà essere soddisfatta solo a condizione che il prestatore di servizi dimostri l’effettiva restituzione del tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita a questi ultimi.
(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 15/E del 4.3.2013)
 
 
(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 15/E del 4.3.2013)
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domenica 3 marzo 2013
 
close icon Il Comune di Torremaggiore ha formulato una richiesta di parere in materia di diritti di segreteria e di rogito spettanti al segretario ed al vice segretario comunale e pertanto, in via preliminare, rileva che la materia è disciplinata dall’art. 41, comma 4, della L. 11/07/1980 n. 312 che attribuisce una quota dei diritti di segreteria spettanti al Comune o alla Provincia al segretario comunale o provinciale rogante nella misura del 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento. L’Ente osserva, quindi, che il CCNL dei segretari comunali, sottoscritto in data 16/05/2001, all’art. 37, ha incluso tra le componenti della retribuzione del segretario anche i diritti di segreteria e poiché nulla è stato specificato in ordine al calcolo ed alla ripartizione degli stessi deve ritenersi che le parti contrattuali abbiano rinviato per la disciplina di dettaglio al predetto art. 41 della L. n. 312/1980. Si aggiunge anche che la disciplina del CCNL del 16/05/2001 dei segretari e del CCNL del 22/02/2006 dei dirigenti è stata una scelta discrezionale delle parti contraenti diversa da quella del CCNL del 9/05/2006 del personale non dirigente ove si è preferito introdurre una disciplina specifica per il riparto dei diritti di segreteria al vice segretario non dirigente. L’Ente rileva che il problema interpretativo di tale materia afferisce alla individuazione dello “stipendio in godimento” al fine di calcolare il tetto su cui calcolare le somme da corrispondere per i diritti di rogito e che sono state elaborate due distinte ipotesi: la prima ritiene che per “stipendio in godimento” debba intendersi la retribuzione annua spettante al segretario a prescindere dal periodo di servizio alle dipendenze dell’ente locale; la seconda valorizza l’effettiva retribuzione percepita e ragguagliata al periodo di servizio prestato sulla base, ad avviso dell’Ente, di una distorta applicazione dell’art. 11 del CCNL del 9/05/2006 del personale non dirigente che dovrebbe trovare applicazione soltanto per la categoria di soggetti che hanno sottoscritto il contratto collettivo. Peraltro, secondo l’Ente potrebbe aver fatto chiarezza la Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Sicilia che, con la sentenza dell’8/03/2012 n. 786, chiamata a giudicare della responsabilità patrimoniale di un vice segretario comunale che aveva percepito diritti di rogito in modo tale da superare, cumulativamente a quanto percepito dal segretario comunale, il terzo della retribuzione annua periodica spettante al segretario, ha affermato il divieto di applicazione analogica ai CCNL e dell’art. 11 del CCNL del 9/05/2006 relativo al personale non dirigenziale al personale dirigenziale nonchè l’inefficacia e nullità del comma 2 del predetto art. 11 e la nullità del comma 3 di tale norma del CCNL. Alla luce della sentenza su richiamata, l’Ente conclude che i vice segretari comunali e provinciali possono percepire i diritti di segreteria anche oltre il tetto di un terzo dello stipendio annuale dei segretari comunali e comunque entro il tetto del terzo individuale dello stipendio teorico annuale dei vice segretari. Il Comune specifica, inoltre, che la voce “diritti di segreteria” fa parte della struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali come previsto dall’art. 37 del CCNL del 16/05/2001 e di conseguenza gli oneri riflessi e l’Irap sono posti a carico dell’Ente datore di lavoro secondo la tesi sostenuta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Sardegna con la deliberazione n. 27/PAR/2012 del 26/03/2012 che afferma l’impossibilità di applicare analogicamente ai segretari comunali la disciplina prevista dal legislatore solo per gli onorari dei legali pubblici e per gli incentivi del personale tecnico dipendente delle pubbliche amministrazioni la quale pone interamente a carico di questi ultimi gli oneri riflessi o accessori sui loro compensi. Per quanto riguarda, invece, l’Irap, l’Ente sottolinea, sempre sulla base della predetta deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Sardegna, che le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con deliberazione n. 33/2010, hanno chiarito che nell’espressione “oneri riflessi” delle competenze legali non debba essere ricompreso l’Irap che costituisce un onere fiscale a carico esclusivo dell’amministrazione e per i dipendenti comunali dell’Avvocatura e per il personale tecnico non si realizzano i presupposti per l’applicazione dell’Irap dato che tali soggetti sono privi di autonoma organizzazione; tale ragionamento non può che valere anche per i diritti di rogito attesa la loro natura indubbiamente retributiva desumibile dal fatto che essi sono conglobati nel trattamento complessivo dei segretari ai sensi dell’art. 37 del citato CCNL. Pertanto, si sottopongono alla Sezione i seguenti quesiti: a) se per stipendio in godimento di cui all’art. 41, comma 4, della L. n. 312/1980 debba intendersi la retribuzione annua del segretario comunale a prescindere dal periodo di servizio o l’effettiva retribuzione percepita e ragguagliata al periodo di servizio; b) se i vice segretari comunali e provinciali possono percepire i diritti di segreteria anche oltre il tetto di un terzo dello stipendio annuale dei segretari comunali e comunque entro il tetto del terzo individuale dello stipendio teorico annuale dei vice segretari; c) se la quota del 75% in favore del segretario comunale per i diritti di rogito sia da liquidare al lordo o al netto degli oneri riflessi e dell’Irap. Sebbene in relazione ai profili di ricevibilità, la Corte abbia osservato che la richiesta di parere non è sottoscritta dal Sindaco, ma da un soggetto non identificato e pertanto ne consegue il difetto di legittimazione soggettiva, e vi sia anche una inammissibilità oggettiva ad ogni buon fine, la Corte ha segnalato che, la Sezione delle Autonomie, chiamata a risolvere la questione di massima attinente all’interpretazione della locuzione “stipendio in godimento”, con deliberazione n. 15/AUT/2008 del 28/10/2008, ha precisato che nella determinazione del quantum spettante per l’attività di ufficiale rogante, non possa prescindersi dal periodo di effettivo servizio svolto dal soggetto interessato alla percezione dei compensi in parola e che allorché il tema della corresponsione dei diritti di rogito ha formato oggetto di disciplina contrattuale, seppure riferita ai vice segretari incaricati, è stato esplicitato che tali diritti competono con riferimento al “periodo di effettiva sostituzione e non con riferimento allo stipendio teorico annuale del vice segretario” (cfr. art. 11, C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il biennio economico 2004-2005). Inoltre, questa Sezione, già con deliberazione n. 29/PAR/2008 del 29/10/2008 ha evidenziato che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 123/E del 2 aprile 2008, il presupposto impositivo dell’IRAP si realizza in capo all’Ente che eroga il compenso di lavoratore dipendente.
(Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Puglia, Delib. n.24/PAR/2013 del 1.2.2013)
 
 
(Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Puglia, Delib. n.24/PAR/2013 del 1.2.2013)
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close icon Il Presidente della Provincia di Parma ha inoltrato alla Corte dei Conti una richiesta di parere avente ad oggetto gli incentivi alla progettazione e, in particolare, il rapporto tra la disciplina regolamentare adottata dalla singola amministrazione e la misura massima liquidabile. Il Presidente della Provincia preliminarmente ricorda come il tetto all’incentivo, disciplinato dall’art. 92, comma 5, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, fosse stato precedentemente ridotto allo 0,5% e, successivamente, riportato dal legislatore statale al 2%, mediante il disposto di cui all’art. 35, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il quesito è finalizzato a conoscere se il compenso possa essere erogato nella misura massima del 2%, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ultimo intervento normativo richiamato, nonostante il regolamento interno all’ente locale non sia stato adeguato e, pertanto, preveda tuttora come limite massimo lo 0,5%. La Corte dei Conti ritiene che non vi siano dubbi sull’impossibilità, da parte dell’ente locale, di liquidare l’incentivo alla progettazione nella misura massima del 2%, qualora non sia stato adeguato il regolamento interno, il quale continui a prevedere, quale misura massima del premio, lo 0,5%. La preclusione, per l’ente locale, di procedere in tal senso, deriva sia da una ragione di carattere formale, che da una considerazione sostanziale. Mediante l’articolo 92, comma 5, d.lgs. cit., il legislatore statale ha stabilito il limite massimo dei compensi aggiuntivi che possono essere riconosciuti ai dipendenti che partecipano allo svolgimento di attività connesse con la realizzazione di lavori pubblici (2% dell’importo dei lavori posti a base di gara), demandandone la specifica individuazione alla potestà regolamentare di ciascuna amministrazione. Se ne ricava non solo l’indispensabilità della disciplina regolamentare, ma anche la discrezionalità riconosciuta ai singoli enti locali, i quali possono stabilire l’entità effettiva del premio, purché lo stesso risulti inferiore al 2%; i comuni e le province non sono quindi tenuti ad adeguare la propria normativa al limite, più alto, reintrodotto con l’ultimo intervento legislativo. Pertanto, l’ente locale non potrà liquidare l’incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l’attività progettuale è stata attuata. Occorre altresì evidenziare, come il riconoscimento dell’incentivo in argomento, qualora stabilito in misura superiore a quella prevista dalle norme regolamentari, finirebbe per porsi anche in palese contrasto con la stessa ragione dell’introduzione di tale compenso. Gli incentivi alla progettazione, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sezione regionale di controllo per il Veneto, n.280/2012), hanno una finalità di incentivazione e, in particolare, di incoraggiare i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ad eseguire attività di progettazione internamente agli uffici, anche allo scopo di diminuire i costi delle attività collegate alla progettazione delle opere pubbliche. E’ evidente che, se l’ente locale, a posteriori, decidesse di erogare incentivi maggiori rispetto a quelli previsti dal regolamento interno, nel momento in cui sono state svolte le attività oggetto di premio, sarebbero corrisposti dei compensi che non troverebbero giustificazione in una finalità d’incentivazione. Ciò, in deroga al generale principio di onnicomprensività della retribuzione, e con il rischio che possano essere attuati comportamenti illeciti, dai quali potrebbe derivare un danno all’erario.
(Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Emilia Romagna, delib. SRCERO/62/2013/PAR del 15.2.2013)
 
 
(Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Emilia Romagna, delib. SRCERO/62/2013/PAR del 15.2.2013)
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close icon ​Il Sindaco del Comune di Isca sullo Jonio, dovendo provvedere ad un’assunzione, ex art. 110 del D.lgs. 267/2000, di una figura professionale esterna cui affidare la responsabilità dell’area amministrativa, chiede di conoscere se ed entro quali limiti procedere in relazione a quanto disposto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010. La Corte dei Conti precisa che l’art.110, comma 2, prevede che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente locale, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. Tali contratti, inoltre, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della Provincia in carica. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. Nel merito, si osserva che in tema di assunzioni a tempo determinato, l’art.9, c.28, del D.L. 78/2010 stabilisce che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del D.Lgs. 300/1999, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all’art.70, c.4, del D.Lgs. 165/2001, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dall’art.7, c.6 e dall’art.36 del D.Lgs. 165/2001, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’art.70, c.1, lett. D, del D.Lgs. 276/2003 non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le suddette disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Il riferimento agli enti locali è stato aggiunto dall’art.4, c.102, lett. B, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012). Per effetto di tale modifica le disposizioni contenute nell’art.9, c.28, del D.L. 78/2010, volte ad arginare il ricorso, tra l’altro, ad assunzioni di personale a tempo determinato costituiscono principi generali ai quali gli enti locali devono adeguarsi. In sede consultiva, la Corte dei conti si è occupata più volte della questione della applicabilità dei limiti di spesa indicati dall’art.9, co.28, del D.L. 78/2010 ai contratti previsti dall’art.110 del TUEL, e questa Sezione, con le deliberazioni n. 26, 117 e 169 del 2012, ha già affermato che i contratti di cui all’art.110 del D.Lgs. 267/2000, espressamente qualificati dal legislatore come “contratti a tempo determinato”, sono tutti soggetti ai limiti previsti dall’art.9, co.28, del D.L. 78/2010. L’applicabilità dell’art.9, co.28, del D.L. 78/2010 alla fattispecie in argomento appare altresì giustificata dalla circostanza che la normativa in esame, rivolta a promuovere il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, non prevede eccezioni di sorta, soprattutto con riferimento ad ipotesi assunzionali, quale quella prevista dall’art. 110 TUEL, rivolta a conseguire assunzioni al di fuori della dotazione organica, e già ab origine sottoposta a rigidi vincoli e limiti, ancor prima che il legislatore adottasse le recenti ben note misure di contenimento della spesa del personale. Da ultimo, e sempre con riferimento ai contratti disciplinati dall’art.110, del Tuel, appare opportuno sottolineare che la limitazione quantitativa prevista dall’art.9, c.28, del D.L. 78/2010, come modificato dalla legge 183/2011, non sostituisce ma si aggiunge ai vincoli di spesa e alle limitazioni assunzionali già previste in materia, quali il rispetto del patto di stabilità (ove tenuti); il contenimento della spesa del personale rispetto a quella sostenuta nell’anno precedente (per gli enti sottoposti al patto di stabilità:art. 1, co. 557 della legge n. 296/2006) ovvero rispetto a quella relativa all’anno 2008 (per gli enti non sottoposti al patto di stabilità: art. 1, co. 562, L. 296/2006); il contenimento nella percentuale normativamente prevista del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (attualmente 50% articolo 76, comma 7, primo periodo, prima parte, d.l. 112/2008) (cfr. Sezione Autonomie n. 12/2012).
(Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Calabria, deliberazione n. 2 del 30.1.2013)
 
 
(Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Calabria, deliberazione n. 2 del 30.1.2013)
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close icon Il Sindaco del Comune di Lioni (AV), ha formulato una richiesta di parere in merito alla possibilità e alle norme di utilizzo, esclusivamente per adempimenti istituzionali, del mezzo proprio per il raggiungimento di luoghi diversi dal Comune ove ha sede l’ente, nonché in relazione al diritto al rimborso delle spese di viaggio. La Corte dei Conti dopo aver ricostruito il quadro giuridico di riferimento ha precisato che le Sezioni Riunite in sede di Controllo della Corte dei conti con le delibere n. 8/2011 e n.9/2011, hanno interpretato la vigente normativa e fornito importanti indicazioni sull’applicazione dell’art. 6, comma 12, del decreto L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. con la L. 30 luglio 2010, n. 122, con particolare riferimento al rimborso delle spese per l’uso del mezzo proprio autorizzato dagli enti locali. Le Sezioni Riunite in entrambe le deliberazioni hanno aderito all’interpretazione resa dalla Sezione regionale della Toscana, con deliberazione del 17 novembre 2010, n. 170, in linea con la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 ottobre 2010 n. 36, secondo cui: “ ... “ le disposizioni in esame non si applicano al personale adibito a funzioni ispettive... nonché, avuto riguardo alla natura dell’attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controlli”, viceversa per il personale impegnato in funzioni diverse “l’autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall’amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio”. Ne consegue che non è più possibile ritenere che l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio legittimi il dipendente a conseguire il rimborso di una parte delle spese sostenute per l’acquisto del carburante. Tali considerazioni, in virtù del rinvio di cui al citato art. 2 del D.M. 4 agosto 2011, valgono anche per gli amministratori pubblici, che per il rimborso delle spese di viaggio sono destinatari dei medesimi limiti previsti per i dirigenti degli enti locali. L’amministratore che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, sarà abilitato a farlo, previa autorizzazione del Sindaco o del Presidente del consiglio comunale, ma con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. E’ evidente che il legislatore ha inteso favorire l’esigenza di contenimento della spesa per le missioni applicando limiti stringenti, tuttavia, non si può non evidenziare che, in sede interpretativa, le Sezioni Riunite della Corte dei conti con la recente Delibera n. 21 del 16 febbraio 2011 depositata in data 5 aprile 2011, hanno riconosciuto: “ ... possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto ... “ (Cfr. in tal senso: Corte dei conti, SS. RR. in sede di Controllo delibere n. 8/2011 e n.9/2011, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, delibera n. 20 del 7 – 10 maggio 2012, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, Delibera n. 4 del 30 gennaio – 2 febbraio 2012). Pertanto, osserva il Collegio che sussiste, nei limiti suindicati, un alveo operativo entro il quale riconoscere il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali che fanno uso del mezzo proprio nell’espletamento del mandato istituzionale.
(Corte dei Conti, Sez. Reg. Campania, Parere n. 21/2013 del 14.2.2013)
 
 
(Corte dei Conti, Sez. Reg. Campania, Parere n. 21/2013 del 14.2.2013)
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close icon Viene chiesto alla Corte dei Conti se “sia possibile o no procedere al pagamento delle somme scaturenti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. lgs. 267/00 con provvedimento del Dirigente anche prima dell’adozione della deliberazione consiliare di presa d’atto”. Ad avviso del Sindaco, essendo tale procedura sottratta alla discrezionalità dell’ente locale, si potrebbe effettuare il pagamento con un provvedimento dirigenziale prima dell’adozione della delibera consiliare, anche al fine di evitare ulteriori aggravi di spese. Il procedimento, di conseguenza, sarebbe così scandito “a.1 adozione di Determinazione dirigenziale da parte del Dirigente competente di riconoscimento del debito, previa verifica della sussistenza del titolo esecutivo; a.2 emissione dell'ordinativo di pagamento al Tesoriere comunale da parte del Dirigente dell'Ufficio Economo — Finanziario; a.3 proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale per la presa d'atto della sentenza liquidata al creditore che preveda, ai sensi dell'art.23, comma 5 della legge 27.12.2002 n°289, la trasmissione alla Corte dei Conti”. In risposta, la Corte dei Conti ha precisato che non e' consentito all’ente locale discostarsi dalle prescrizioni letterali dell’art. 194 TUEL. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le sentenze esecutive, analogamente a quanto dettato per le amministrazioni statali, ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, se del caso con ulteriori accorgimenti predisposti dal legislatore per salvaguardare gli equilibri finanziari dell’ente locale, la Sezione ritiene di non poter accogliere, allo stato attuale, un’interpretazione estensiva dell’art. 14, comma 2, cit. che consenta anche agli enti locali di procedere al pagamento prima della delibera consiliare.
(Corte dei Conti, Sez. Reg. Campania, Parere n. 15 /2013 del 31.1.2013)
 
 
(Corte dei Conti, Sez. Reg. Campania, Parere n. 15 /2013 del 31.1.2013)
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close icon Il quesito sottoposto alla Corte dei Conti verte sull’interpretazione dell’articolo 13 della l. 27/12/2002 n. 289, (legge finanziaria per l’anno 2003), che prevede, relativamente agli enti territoriali, quanto segue: “Con riferimento ai tributi propri, le Regioni, le Province ed i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun Ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto od in parte non adempiuti. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1° possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale…”. Il Collegio richiama l’orientamento espresso dalle Sezioni riunite per la regione siciliana, (deliberazioni n. 6/2007 e n. 28/2008) e dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia (deliberazione n. 4/2010) ed intende ad esso conformarsi, condividendo l’avviso che la norma su citata “….deve essere oggetto di stretta interpretazione, considerato che l’istituzione di meccanismi di definizione agevolata relativamente ad obblighi tributari rimasti totalmente o parzialmente inadempiuti da parte dei contribuenti ha indubbiamente natura di evento eccezionale nell’ambito dell’ordinamento giuridico che non consente alcuna interpretazione estensiva”, potendo essere utilizzata con riferimento esclusivamente a periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2003 (data di entrata in vigore della l. n. 289/2002), non essendo consentito introdurre una fattispecie di condono riferito ad un arco temporale indefinito. Le Sezioni riunite per la regione siciliana hanno peraltro specificato anche che l’ente locale, sempre nell’ambito di tale limite temporale invalicabile, ove si sia già avvalso della facoltà di disciplinare la definizione agevolata di tributi propri in relazione ad alcuni specifici periodi d’imposta, può disporre, con le modalità prescritte dalla legge, che tale procedura sia estesa ad altri pregressi periodi; ciò in quanto, in base ad un’analisi letterale, teleologica e sistematica dell’art. 13 della L. 27.12.2002, n. 289, non risulta prescritto che la facoltà attribuita all’ente locale interessato debba essere esercitata necessariamente “una tantum”, ferma restando, comunque, la sua applicabilità soltanto con riferimento a periodi d’imposta anteriori all’anno 2003. Né, d’altra parte, le disposizioni in oggetto sembrano poter essere suscettibili di diversa interpretazione, tenuto conto che la legge n. 289/2002, recante una serie di condoni fiscali di natura erariale, per i quali il termine perentorio di presentazione delle domande era improrogabilmente fissato al 1 giugno 2004, solo per i tributi locali non aveva previsto il termine ultimo di presentazione delle domande di condono, lasciando agli enti territoriali la possibilità di stabilirne di diversi, successivi al 1 giugno 2004, ma sempre riferiti ad obblighi tributari “precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”, cioè riferiti al periodo chiusosi al 31 dicembre 2002, in quanto la legge 289/2002 entrava in vigore il 1 gennaio 2003. Ad avviso della Sezione è chiaro il preciso riferimento normativo, da intendersi nel senso che l’avverbio “precedentemente” deve essere logicamente riferito ai periodi di imposta oggetto della definizione agevolata tramite condono, e non alla data di pubblicazione dell’atto comunale di disciplina dei tributi, in quanto l’indicazione “del termine appositamente fissato da ciascun ente” è idoneo solo a precisare che la scadenza per la presentazione delle domande di condono non doveva essere assolutamente inferiore ai sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione. Ogni altra interpretazione avrebbe, in definitiva, consentito un condono senza termini, aperto anche ad annualità successive, costituzionalmente illegittimo. I principi sopra espressi sono stati, da ultimo, confermati dalla Corte suprema di Cassazione – Sezione tributaria civile - con le sentenze nn. 12675, 12677, 12678, 12679 e 12688, tutte dell’anno 2012. In particolare, la sentenza n. 12679 del 30 maggio 2012 - relativa alla legittimità di una delibera consiliare in tema d’imposta sulla pubblicità, con la quale era stato approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle liti pendenti relative ai tributi comunali aboliti - ha chiarito che “… la possibilità per il contribuente di conseguire la sospensione del giudizio in corso… è ancorata, dall’art. 13 della L. 289/2002, alla concomitante presenza di due specifici presupposti: a) che si tratti di obblighi tributari precedenti l’entrata in vigore della legge in questione; b) che alla data di entrata in vigore della predetta legge, la procedura di accertamento o i procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale fossero già stati instaurati. … Se ne deve necessariamente inferire l’illegittimità del condono poiché adottato in violazione dell’art. 13 della l. 289/2002, che delimitava temporalmente – mediante il visto riferimento agli obblighi non adempiuti dal contribuente prima dell’entrata in vigore di detta legge – il potere dei Comuni di stabilire condoni sui tributi propri, potere non esercitabile, dunque, sine die dall’amministrazione comunale.” ...Con riferimento ai principi costituzionali sopra evidenziati, i giudici specificano che “….l’esercizio di un potere in materia tributaria, da parte dell’ente locale, una volta che sia spirato il termine, previsto dalla legge statale autorizzativa, entro il quale tale potestà poteva essere esercitata, comporta la carenza del potere medesimo e la conseguente disapplicazione, da parte del giudice ordinario, dell’atto assunto in violazione della norma attributiva della potestà esercitata nonostante il decorso del termine suindicato (Cass. S.U. 2097/75). Nel caso concreto, poiché l’art. 13 della l. 289/2002 concedeva all’amministrazione comunale la potestà di adottare il solo, specifico, condono ivi previsto, temporalmente delimitato attraverso i riferimenti suesposti, l’adozione di un ulteriore condono a distanza di ben sette anni dalla normativa primaria succitata, determina l’illegittimità del condono medesimo per carenza di potere, che va dichiarata da questa Corte, anche ai sensi dell’art. 363 c.p.c..” In tutte le pronunce citate è stato, dunque, riaffermato che l’art. 13 cit. attribuiva agli enti locali una “potestà oggettivamente limitata” all’attuazione dello specifico condono ivi previsto, rendendo quindi illegittimi i condoni “a catena” dei comuni.
(Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Campania, Parere n. 10/2013 del 17.1.2013)
 
 
(Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Campania, Parere n. 10/2013 del 17.1.2013)
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sabato 2 marzo 2013
 
close icon È' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto in virtù del quale nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 16-bis, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, entro il 30 giugno di ciascun anno, per l'anno 2013 e' concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione del 60 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 del predetto art. 16-bis, per un importo complessivamente pari a € 2.957.552.681,40. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' all'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 in favore delle Regioni a statuto ordinario secondo gli importi di cui alla Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. La relativa erogazione a favore delle Regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza mensile, dal 12 febbraio 2013 al 12 agosto 2013, fino alla concorrenza dell'importo di € 2.957.552.681,40.
(MEF, Decreto 25.2.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1.3.2013)
 
 
(MEF, Decreto 25.2.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1.3.2013)
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close icon La Ragioneria Generale dello Stato, in attesa della pubblicazione in G.U., ha ritenuto utile diffondere il testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 0015162, concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno del 2012 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (art. 31, comma 20, legge n. 183 del 2011). In particolare si prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono, entro il 31 marzo 2013, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre 97, 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, relativa al rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità interno per l’anno 2012, secondo il prospetto e le modalità contenute nell’allegato al decreto n. 0015162. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante. Le province e i comuni di cui al comma 1 dell’articolo 31 della legge 183 del 2011 che non provvedono ad inviare la certificazione nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno 2012, ai sensi dell’articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183. L’applicazione web per la stampa delle certificazioni sarà disponibile, all’indirizzo "http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/", entro il 15 marzo.
(Ragioneria Generale dello Stato, comunicato del 28.2.2013)
 
 
(Ragioneria Generale dello Stato, comunicato del 28.2.2013)
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mercoledì 27 febbraio 2013
 
close icon Dal 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP. Con la lettera sopra visualizzabile cliccando sul titolo linkato l'IVASS precisa che il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con la Consap SpA, ha dato avvio ad una procedura per il rimborso delle somme relative alle c.d. “polizze dormienti” affluite al Fondo “Rapporti dormienti”, affidando a Consap la gestione delle domande di rimborso. Il Ministero e la Consap hanno pubblicato sui propri siti internet le modalità e i termini per la presentazione delle domande di rimborso che possono essere presentate dai consumatori dal 13 febbraio 2013 sino al 15 aprile 2013 per quelle polizze vita prescritte che soddisfano le seguenti condizioni: 1. evento (morte dell’assicurato o scadenza della polizza) che determina il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1°gennaio 2006; 2. prescrizione del diritto intervenuta anteriormente al 29 ottobre 2008; 3. rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’impresa di assicurazione, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo “Rapporti dormienti”.Per ottenere il rimborso delle somme è, tra l’altro, richiesta l’attestazione del rifiuto ad erogare l’importo rilasciata dall’impresa di assicurazione, conformemente al modello pubblicato sui siti del Ministero dello Sviluppo Economico e della Consap SpA. Le imprese di assicurazione sono chiamate a fornire la massima collaborazione ai consumatori nella procedura per il rimborso delle polizze dormienti. La richiesta è contenuta nella lettera inviata dall’IVASS alle imprese stesse al fine di favorire una positiva chiusura della vicenda.
(IVASS, comunicato 20.2.2013)
 
 
(IVASS, comunicato 20.2.2013)
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close icon Per la Cassazione il disposto dell’art. 284 del R.D. 03/03/1934, n. 383 - essendo finalizzato ad evitare che gli amministratori degli enti assumano obbligazioni senza rendersi conto della loro incidenza economica e senza valutare la reale capacità comunale di assolverle - era prescritto a pena di nullità, alla luce della generale previsione dell'art. 288 dello stesso Testo Unico, per cui "sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali, o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni degli organi deliberanti, o che contengano violazioni di legge" (per tutte: Cass., Sez. Un., 10 giugno 2005, n. 12195). La nullità -- come tale rilevabile d’ufficio -- della delibera e del correlato rapporto di prestazione professionale in convenzione, conseguente alla mancata previsione della spesa, concerne proprio i casi nei quali (come quello in esame) non siano nemmeno indicati gli importi e le specifiche opere, rinviandosi genericamente la relativa individuazione a future determinazioni. L’indirizzo maggioritario della Cassazione civile (cfr. ad esempio: SS.UU. n. 12195/2005 cit.; Sez. II 03 dicembre 1994 n. 10393) ha, dunque, costantemente concluso, in tali evenienze, per la nullità: -- dell'atto deliberativo con cui un ente locale, nell'esercizio della facoltà prevista dal R.D. n. 383 del 1934, art. 285, comma 2, affidi ad un professionista privato l'incarico della progettazione di un'opera pubblica, in carenza dell'indicazione della relativa copertura finanziaria prescritta dall'art. 284, comma 1, del medesimo decreto; ed in conseguenza: -- della successiva convenzione tra l'ente e il professionista con il quale il rapporto è costituito. In tali casi si è, infatti, ritenuto che il contratto sia oggettivamente carente di uno dei suoi elementi essenziali. Del resto è sempre nullo, per indeterminabilità dell'oggetto, il contratto mancata nel quale manchi la descrizione dei beni, la durata del rapporto e la specificazione del corrispettivo per il relativo godimento (arg. ex Cassazione civile Sez. III 11 ottobre 2012 n. 17324). Nella fattispecie in esame non vi sono dubbi circa la nullità della deliberazione e della convenzione con il professionista (allegati dalla Regione ai documenti versati in primo grado), in quanto, come è evidente dalla stessa elencazione riportata dall’Amministrazione comunale ricorrente: -- in primo luogo mancava il requisito del termine finale di scadenza (che è sempre necessario ad substanziam per la validità di un contratto normativo, come è quello in esame); -- non era a priori consentito di comprendere esattamente, per molte voci, la natura stessa dell’incarico (e cioè se concernesse la redazione di strumenti urbanistici, ovvero quella di progettazione di lavori o entrambi gli obblighi); -- mancava, in convenzione, ogni circostanziata definizione dei contenuti esatti dei singoli interventi, non risultando in alcun modo utile a tal fine i generici riferimenti previsti contrattualmente, come ad esempio quello relativo a “… tutte le opere di urbanizzazione previste dallo studio particolareggiato…”; -- non sussisteva alcuna indicazione degli importi massimi delle relative opere; -- non vi era alcun riferimento ai livelli di progettazione contrattualmente richiesti (studio di fattibilità; progetto di massima, generale o esecutivo). In ogni caso, pertanto, una convenzione, peraltro del tutto generica, stipulata quasi vent’anni prima, non poteva certo costituire quell’ “obbligazione giuridicamente perfezionata”, che sola, come tale, avrebbe potuto consentire la salvezza dei rapporti già costituiti.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 20.2.2013, n. 1056)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 20.2.2013, n. 1056)
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martedì 26 febbraio 2013
 
close icon Nel giudizio in esame il ricorrente fa valere posizioni giuridiche inerenti il diritto del consigliere comunale al voto informato ed a presentare emendamenti al bilancio, che si assumono compromesse dalla mancata trasmissione, nel termine di quindici giorni antecedenti alla convocazione del Consiglio comunale, di alcuni allegati necessari al bilancio. Il TAR ha ritenuto sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione del ricorso originario per effetto del consolidarsi delle risultanze contabili alla data del 31.12.2010 e della mancata impugnazione della delibera di Consiglio comunale recante approvazione del bilancio preventivo anno 2012 e pluriennale 2012-2014, alla stregua delle acquisizioni giurisprudenziali in materia, così come rappresentate da Cons. di Stato V n. 2457/2010, che di seguito si riportano in quanto condivise dal TAR nella sentenza in esame. Nell'ordinamento contabile degli enti locali la delibera consiliare di approvazione del bilancio rappresenta l'atto attraverso cui il Consiglio comunale autorizza preventivamente, all'inizio dell'anno, le spese e le entrate previste in termini valoristici nel bilancio, ovvero nel documento contabile, predisposto dall'esecutivo, con funzione programmatoria, in cui sono elencate tutte le spese che saranno sostenute nel corso dell'esercizio di riferimento e tutte le entrate che serviranno per finanziarle, ovvero sono programmate tutte le attività e sono destinate le risorse ai servizi che il comune eroga. L’approvazione del bilancio consente, dunque, il preventivo controllo democratico sulla gestione finanziaria, indirizzandola verso il miglior utilizzo delle risorse, al fine del soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento. Ai sensi dell'art. 162 del D.lgs. n. 267 del 2000 “gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.” Da tali principi, che sostanzialmente rispecchiano quelli involgenti il bilancio dello Stato, si ricava, come precisato dal Consiglio di Stato in una recente sentenza (sez. V n. 2457/2010) che "Le previsioni dei bilanci che si susseguono anno dopo anno e le poste dei bilanci annuali e di quelli pluriennali devono, per il principio di unitarietà del bilancio trovare corrispondenza fra loro. Ciò comporta che ogni atto di bilancio debba trovare il suo fondamento in un atto anteriore e presupposto, in modo che sia assicurata al contempo l’unitarietà della finanza pubblica e la continuità e coerenza delle scritturazioni". La funzione autorizzatoria del Consiglio comunale non si esaurisce con la delibera di approvazione del bilancio, atteso che, ai sensi dell'art.175 del Testo unico sugli enti locali, il bilancio comunale può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza, sia nella parte relativa alle entrate che nella parte relativa alle spese, e ciò fino al 30 novembre di ciascun anno. Entro tale data viene approvato dal Consiglio comunale l’assestamento di bilancio ossia viene fatta una variazione che allinea il bilancio di previsione con le entrate realmente incassate e con le spese realmente sostenute. Il risultato di gestione che si evince dalla delibera di variazione di assestamento generale del bilancio di previsione costituisce poi, insieme ai consuntivi degli anni immediatamente precedenti all'ultimo esercizio, il parametro di riferimento per la programmazione finanziaria relativa alle ulteriori fasi in cui si articola il ciclo della gestione finanziaria degli enti locali, ovvero fondamentale base di calcolo per l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale dell' esercizio immediatamente successivo. E' vero che dopo il 31 dicembre di ciascun anno, ovvero ad esercizio terminato, viene approvato dal Consiglio comunale un ulteriore documento contabile, il Rendiconto della gestione (entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ai sensi dell'art.227 del D.lgs. 267/2000), ma è pur vero che tale atto si limita a fotografare e dimostrare i dati relativi ai risultati di una gestione finanziaria oramai conclusa ed immodificabile, che, pertanto, ha già potuto produrre effetti sul bilancio relativo al successivo esercizio finanziario. Dunque non rileva il fatto che alla data dell'approvazione del nuovo bilancio non sia ancora stato redatto il conto consuntivo dell'anno precedente, come pur sostenuto dalla difesa del ricorrente. Infatti, le risultanze contabili dell'esercizio precedente, già evincibili dalla variazione di assestamento generale del bilancio di previsione, per il principio di continuità ed universalità dei bilanci, si saldano a quelle dell'anno immediatamente successivo, rappresentandone la premessa imprescindibile delle nuove previsioni di entrata e di spesa. Ne deriva che, in ragione del nesso di conseguenzialità tra gli atti, allorquando i vizi fatti valere avverso il bilancio di previsione non siano stati tempestivamente dedotti avverso i documenti di bilancio successivi, ciò rileva sul piano del giudizio amministrativo, comportando una pronuncia in termini di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Né tantomeno può affermarsi che dalla sentenza di annullamento derivi l'effetto caducatorio dei successivi atti contabili, ostandovi esigenze di certezza, continuità e veridicità del bilancio, che informano anche la disciplina del trattamento processuale delle impugnative che coinvolgono tali atti dell’ordinamento contabile (Cons. di Stato V n. 2457/2010).
(TAR Campania, Salerno, Sez. II, sentenza 22.2.2013, n. 490)
 
 
(TAR Campania, Salerno, Sez. II, sentenza 22.2.2013, n. 490)
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mercoledì 20 febbraio 2013
 
close icon Anomalie telematiche relative al periodo d’imposta 2010, inviti e comunicazioni di anomalie da studi di settore inviate dall’Agenzia nel 2012, oltre alle risposte fornite dai contribuenti interessati e predisposte utilizzando lo specifico software sono visualizzabili dai titolari di partita IVA nella nuova sezione del Cassetto fiscale, accessibile dall’area dedicata ai servizi online sul sito internet www.agenziaentrate.it. Come visualizzare le informazioni sugli studi di settore – Per consultare il Cassetto fiscale, e conoscere così la propria posizione ai fini degli studi di settore, basta richiedere il pin e la password di accesso ai servizi online dell’Agenzia. Una volta entrati nel Cassetto è sufficiente selezionare dal menu a sinistra la voce “Studi di settore”.
(Agenzia delle Entrate, comunicato del 20.2.2013)
 
 
(Agenzia delle Entrate, comunicato del 20.2.2013)
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sabato 16 febbraio 2013
 
close icon È on line l'Annuario del Contribuente nel quale vengono analizzate: 1. LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI - a) Classificazione e rendite catastali degli immobili; b) L’Irpef dovuta sugli immobili; c) La tassazione degli immobili all’estero; d) L’IMU. 2. LE IMPOSTE SULLE COMPRAVENDITE - e) L’acquisto di fabbricati ad uso abitativo; f) L’acquisto della prima casa; g) Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa Quando si vende un immobile. 3. LE LOCAZIONI -H) Il regime ordinario di tassazione; i) Il sistema della “cedolare secca”; l) Registrazione dei contratti e pagamento dell’imposta di registro. 4. LA SUCCESSIONE E LA DONAZIONE DI IMMOBILI - l) Le imposte sugli immobili ereditati La dichiarazione di successione; m) Le donazioni di immobili. 5. AGEVOLAZIONI SU RISTRUTTURAZIONI E CONSEGUIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO - n) La detrazione del 36% per l’acquisto e la ristrutturazione; o) La detrazione del 55% per interventi di risparmio di energia.
(Agenzia delle Entrate, Annuario del contribuente del 15.2.2013)
 
 
(Agenzia delle Entrate, Annuario del contribuente del 15.2.2013)
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close icon Nello scorso mese di dicembre sono state aperte 23.954 nuove partite Iva. In confronto al corrispondente mese dell’anno precedente si registra una moderata flessione (-6,6%). La distribuzione per natura giuridica mostra una decisa flessione della quota relativa alle persone fisiche nelle aperture di partita Iva (pari al 58,2%); le società di capitali raggiungono il 30%. Anche in questo mese si registra un sensibile calo di aperture, rispetto al dicembre 2011, relativo alle società di persone (-19,9%), mentre le società di capitali sono le uniche che mostrano segni di vitalità (+1,4%): ciò sembra dovuto alla possibilità, introdotta dalla recente normativa, di avviare società a responsabilità limitata semplificata (Srls) tra under 35 che possono avere anche un solo euro come capitale sociale e società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Riguardo alla ripartizione territoriale delle aperture, circa il 45% di esse è avvenuto al Nord, il 23% al Centro ed il 32% al Sud ed Isole; il confronto con dicembre 2011 mostra che solo pochi territori hanno resistito al calo generalizzato delle aperture: Valle d’Aosta, prov. di Trento e Molise. Di contro, le flessioni più sensibili (oltre il 20% in meno) si registrano in Liguria, prov. di Bolzano e Basilicata. La classificazione per settore produttivo evidenzia che il commercio continua a registrare il maggior numero di aperture di partite Iva: quasi il 28% del totale, seguito dalle attività legate ad alloggio e ristorazione ed agricoltura, ambedue intorno al 10%. Rispetto al corrispondente mese del 2011, solo il settore dell’istruzione e quello finanziario mostrano incrementi di aperture; agricoltura, costruzioni, energetico ed immobiliare scontano, invece, consistenti flessioni. Relativamente alle persone fisiche, la ripartizione per sesso è sostanzialmente stabile, con i maschi cui appartiene il 63,5% di aperture di partite Iva. Il 46% delle aperture è dovuta a giovani fino a 35 anni ed il 35% alla classe 36-50 anni. Rispetto al corrispondente mese del 2011, tutte le classi mostrano un calo di aperture, ad iniziare dalla più anziana (-25,4%).
(Dipartimento delle Finanze, statistiche fiscali 2013)
 
 
(Dipartimento delle Finanze, statistiche fiscali 2013)
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DOTTRINA

LA SPENDING REVIEW NEL REGNO UNITO: UN CASO DA APPROFONDIRE. IL TAGLIO DEI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI E LA RISPOSTA DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI


dell’Avv. Anna Mariagrazia Crescenzi
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IL NUOVO TRIBUTO “RES”. EVOLUZIONE E TRASFORMAZIONE DELLA TASSAZIONE LOCALE SUI RIFIUTI E RELATIVA IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI.


del Prof. Dr. Stefano Olivieri Pennesi
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L’OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE COME ATTO PROPEDEUTICO AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO


del Dott. Stefano Renzini
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EFFETTI SUGLI ENTI LOCALI DELL’AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 20% AL 21% EX LEGE 14/09/2011, N. 148 (G.U. 16/09/2011, N. 216)


del Dr.Michele Scognamiglio e Dr.Claudio Miglio
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17.6.2011 ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DELLA COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER L'ANNO 2011


del Dott. Michele Scognamiglio
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FOCUS SUL DECRETO MILLEPROROGHE


del Dott. Michele Scognamiglio
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IL FEDERALISMO DEMANIALE DECLINATO IN GESTIONE ATTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E CONSEGUENTI RICADUTE FINANZIARIE E SOCIALI


del Dott. Stefano Olivieri Pennesi
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RUOLO E FUNZIONI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO


del Prof. Avv. Enrico Michetti
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PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2011-2013. ART. 1 COMMA 87 E SS. DELLA LEGGE 220/2010 – LEGGE DI STABILITÀ ANNO 2011 - MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI OBIETTIVI INERENTI IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2011-2013 – MEF – PRECISAZIONI IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI CALCOLO DEI SALDI.


del Dott. Michele Scognamiglio
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APPLICABILITÀ DELLA RIDUZIONE DEL 10% ANCHE AI COMPENSI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI. CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA - DELIBERA N. 13/2011/PAR.


del Dott. Michele Scognamiglio
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