AREE D'INTERESSE

NOVITA' GIURISPRUDENZIALI

Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

mercoledì 22 febbraio 2012
 
Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha emanato una circolare concernente il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, per i comuni con popolazione compresa tra a 1.001 e 5.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183). La Circolare n. 5/2012 contiene i criteri interpretativi per l’applicazione delle nuove regole da parte degli enti locali ivi inclusi il metodo di calcolo degli obiettivi programmatici ed il nuovo meccanismo premiale basato sulla virtuosità. E’, inoltre, disponibile un modello di calcolo, in formato excel, per individuare, nelle more della pubblicazione del relativo decreto, gli obiettivi programmatici 2012-2014.
(Ragioneria generale dello Stato, circolare 18.2.2012, n. 5)
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venerdì 3 febbraio 2012
 
Nella controversia in esame numerosi ricorrenti chiedono l’annullamento delle delibere del Consiglio comunale recante “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - Istituzione – Approvazione del Piano Finanziario”, nonché il “Regolamento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani " eccependo l'incompetenza della Giunta comunale del Comune a determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti, ivi comprese le agevolazioni e le deduzioni. Sul punto il Supremo Consesso ha osservato che il D. Lgs. 17 agosto 2000, n. 267, all’articolo 42, comma 2, lett. f), riserva espressamente all’organo consiliare l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. Nel caso in esame, l’istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti (alla quale è stata riconosciuta natura tributaria, Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238) è avvenuta con deliberazione consiliare mentre con la coeva deliberazione consiliare è stato approvato il relativo regolamento: del tutto legittimamente pertanto la concreta determinazione della tariffa è stata operata dall’organo esecutivo dell’amministrazione comunale, dotato di competenza generale e residuale (C.d.S., sez. V, 2 marzo 2010, n. 1208; 13 dicembre 2005, n. 7058), trattandosi di materia non espressamente riservata al consiglio, consistente del resto in un’attività meramente attuativa ed esecutiva delle precedenti determinazioni consiliari.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00539)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00539)
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Ad avviso del Consiglio di Stato e' lo stesso articolo 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (recante “Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”) che, nel prevedere l’istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti stessi (di cui alla sez. II del Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituto dall’art. 21 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 537), dispone espressamente al comma 8 che “essa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio”.Tale attribuzione trova conferma in ulteriori disposizioni dello stesso articolo 49, che nei commi 2 (secondo cui “i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa”) e 3 ( secondo cui “la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi ovvero conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”) contiene inequivoci ed esclusivi riferimenti al territorio comunale e postula quindi il potere/dovere del Comune di provvedere alla gestione dei rifiuti (ed il potere di determinarne il costo): del resto il successivo comma 4 dispone che la tariffa è composta “da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di servizio”, così riferendosi proprio agli elementi fattuali di cui ai precedenti commi 2 e 3. Anche le disposizioni del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (“Regolamento recente norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del sevizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”) supportano le precedenti conclusioni, giacché indicano ripetutamente, quali titolari del potere impositivo, esclusivamente gli enti locali; infatti a) il primo comma dell’art. 2 (“Tariffa di riferimento”) precisa che “la tariffa di riferimento rappresenta l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”; b) il primo comma dell’art. 3 (“Determinazione della tariffa”) dispone che “sulla base della tariffa di riferimento di cui all’art. 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato”; c) l’articolo 4 (“Articolazione della tariffa”), dopo aver previsto al comma 1, l’articolazione della tariffa in fasce di utenza domestica e non domestica, affida all’ente locale il compito di ripartire tra le predette categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa (comma 2), precisando altresì significativamente al comma 3, per quanto qui interessa, che “A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dai comuni”; d) l’art.8, infine, attribuisce espressamente al soggetto gestore del ciclo dei rifiuti ovvero ai singoli comuni l’approvazione del piano finanziario. Alla luce di tali elemento il Collegio ha escluso che, come sostenuto dagli appellanti, il potere di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti spettasse all’autorità di ambito territoriale ottimale. inoltrecon riferimento alla normativa regionale si e' rilevato altresi che nessun potere impositivo nella materia de qua poteva essere peraltro attribuito agli A.T.O. dalla legge regionale, essendo stato tra l’altro affermato (Cass. SS.UU. 8 aprile 2010, n. 8313) che spetta esclusivamente agli enti locali il potere di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti ex art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 5, potendo invece essere lasciata ai soggetti gestori la sua applicazione e dovendo escludersi che tale assetto istituzionale possa subire deroghe neppure per ragioni di emergenza.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00539)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00539)
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lunedì 30 gennaio 2012
 
La Corte di Cassazione ha stabilito (Cass. SS.UU., 8.2.2008 n.2001; Id., 5.6.2008 n.14831) che in caso di impugnazione di cartelle esattoriali, la competenza giurisdizionale appartiene al Giudice al quale sarebbe devoluta la cognizione della questione relativa alla validità, efficacia e/o rilevanza del titolo presupposto (id est: la cognizione del c.d. rapporto sottostante e della situazione dalla quale nasce il potere di riscuotere le somme indicate nella cartella). Sulla base dei suesposti principi il Giudice amministrativo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione considerato che nella fattispecie dedotta in giudizio la cartella esattoriale si riferisce ad un credito per un’imposta in ordine alla quale la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario (Tribunale), di guisa che anche la giurisdizione in merito alla domanda giudiziale in esame (volta all’annullamento della cartella in questione) va devoluta a quest’ultimo Giudice.
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza breve 28.1.2012, n. 00934)
 
 
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza breve 28.1.2012, n. 00934)
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La c.d. "autorizzazione" all'occupazione di una porzione di suolo pubblico costituisce una concessione d'uso mediante la quale l'Amministrazione, facendo uso di un potere discrezionale, sottrae il predetto bene all'uso comune e lo mette a disposizione di soggetti particolari (c.d. uso particolare). La concessione presuppone, quindi, il previo accertamento dell’idoneità dell’uso particolare alla realizzazione della funzione primaria o comprimaria del bene pubblico. La posizione dei privati, aspiranti alla concessione e al rinnovo della stessa necessita, per essere soddisfatta, dell’intermediazione del potere discrezionale finalizzato alla comparazione degli interessi in rilievo.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00340)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00340)
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martedì 17 gennaio 2012
 
La dichiarazione di dissesto finanziario costituisce un evento di carattere eccezionale e patologico della vita dell’ente locale, con la conseguenza che alla relativa dichiarazione può farsi luogo solo all’esito dell’accertamento della specifica incapacità di assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero dell’esistenza nei confronti dell’ente di crediti liquidi ed esigibili di terzi, cui non possa validamente farsi fronte con le modalità di cui all’art. 193 (e per i debiti fuori bilancio, con le modalità di cui all’art. 194). La decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è pertanto frutto di una scelta discrezionale dell’ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge. Tali osservazioni trovano del resto conferma nelle peculiari e gravi conseguenze che il legislatore riconnette alla dichiarazione di dissesto: infatti i pregiudizievoli effetti economici negativi che si ripercuotono immediatamente sui terzi creditori dell’ente (quali, tra l’altro, l’impossibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive ed il blocco della produzione di interessi e rivalutazione monetaria dei debiti insoluti e delle somme già erogate per anticipazioni di cassa) e la stessa procedura di mobilità, che può interessare i dipendenti dell’ente eventualmente eccedenti il nuovo fabbisogno organico, escludono che la dichiarazione di dissesto possa essere il frutto di una valutazione discrezionale degli organi dell’ente, avendo il legislatore fissato direttamente, ed in modo vincolato, i presupposti di fatto che la giustificano, così che essa in realtà, sotto altro angolo visuale, rappresenta il giusto contemperamento degli opposti interessi in gioco, pubblici – dell’ente e della sua funzionalità - e privati – degli operatori economici e dei dipendenti. Da ciò discende poi che il sindacato giurisdizionale sulla delibera di dichiarazione di dissesto dell’ente locale è necessariamente incentrato sulla verifica del corretto esercizio del potere (di azione) in ordine all’accertamento dei presupposti di fatto previsti dalla legge, non potendo consentirsi al giudice amministrativo alcun valutazione delle scelte operate (ovvero non operate) per eliminare o ridurre i servizi non essenziali per evitare o limitare lo stato di deficit finanziario.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.1.2012, n. 00143)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.1.2012, n. 00143)
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venerdì 13 gennaio 2012
 
Fino a quando non sarà pienamente operativo e applicabile il meccanismo di nomina dei revisori previsto dall’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, che implica la previa definizione dei criteri e dei principi cui attenersi nella predisposizione degli elenchi da cui trarre i nominativi ai quali conferire l’incarico, resta immutato e vigente il sistema regolato dall’art.234 del TUEL.
(Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Basilicata Potenza DEL.125/2011/PAR)
 
 
(Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Basilicata Potenza DEL.125/2011/PAR)
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Il Dipartimento del Tesoro presenta per il 2012 le Linee Guida della Gestione del Debito Pubblico al fine di fornire agli investitori in titoli di Stato italiani indicazioni generali sulla strategia che verrà perseguita nei prossimi 12 mesi. In considerazione delle rilevanti turbolenze che stanno investendo i mercati dei titoli di Stato di buona parte dell'area euro, il Dipartimento del Tesoro rileva come le scelte di emissione e gestione del debito non potranno non tenere conto del contesto di mercato e quindi, ove necessario, subire delle revisioni, pur rimanendo all'interno dell'impostazione strategica illustrata con questo documento.
(MEF, Dipartimento del Tesoro, Linee guida della gestione del debito pubblico 2012)
 
 
(MEF, Dipartimento del Tesoro, Linee guida della gestione del debito pubblico 2012)
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lunedì 9 gennaio 2012
 
Con la legge 14.9.2011, n. 148 (di conversione del D.l. n. 138/2011) e' stato previsto a decorrere dal 1.1.2011 al 31.12.2013 a carico di coloro che hanno un reddito complessivo superiore ad euro 300.000,00 lordi annui un contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il predetto importo. L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione in esame ha istituito il codice tributo che consente al sostituto d'imposta il versamento tramite modello F24 e F24EP del contributo di solidarietà per redditi di lavoro dipendente e assimilati.
(Agenzia delle Entrate, risoluzione 9.1.2012, n. 4/E)
 
 
(Agenzia delle Entrate, risoluzione 9.1.2012, n. 4/E)
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venerdì 30 dicembre 2011
 
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giovedì 22 dicembre 2011
 
257 voti favorevoli a fronte di 41 contrari hanno consentito al Senato l'approvazione definitiva dell'articolo unico del disegno di legge n. 3066, di conversione in legge del decreto-legge n. 201 del 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
(Testo del decreto legge 6.12.2011, n. 201 coordinato con le modifiche introdotte dal disegno di legge di conversione definitivamente approvato dal Parlamento il 22.12.2011)
 
 
(Testo del decreto legge 6.12.2011, n. 201 coordinato con le modifiche introdotte dal disegno di legge di conversione definitivamente approvato dal Parlamento il 22.12.2011)
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mercoledì 21 dicembre 2011
 
L'art. 1, comma 2, lett. a), punto 4), d.lgs n. 153/2009 ha previsto, tra i nuovi compiti delle farmacie, “la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta”. Dall'analisi della disciplina di riferimento si evince che le prestazioni professionali in questione, purché oggettivamente riconducibili alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione della persona e in quanto materialmente rese da soggetti (infermieri, fisioterapisti, operatori socio-sanitari) sottoposti a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie ovvero individuati dal decreto interministeriale del 17 maggio 2002, presentano i requisiti per ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 10, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, sia le prestazioni effettuate dai professionisti sanitari nei confronti della farmacia sia le prestazioni effettuate dalla farmacia nei confronti del cliente/paziente saranno esenti dall'Iva. Stante il carattere oggettivo delle norme richiamate, le medesime conclusioni devono ritenersi valide anche nel caso in cui la farmacia si avvalga, per la prestazione dei servizi sanitari nei confronti del cliente-paziente, di una struttura societaria, eventualmente organizzata in forma di società cooperativa, che effettua le prestazioni tramite propri professionisti sanitari.
(Agenzia delle Entrate, risoluzione 20.12.2011, n. 128/E)
 
 
(Agenzia delle Entrate, risoluzione 20.12.2011, n. 128/E)
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mercoledì 7 dicembre 2011
 
(D.L. 6.12.2011, n. 201 - GU n.284 del 6.12.2011 - Suppl. Ordinario n. 251)
 
 
(D.L. 6.12.2011, n. 201 - GU n.284 del 6.12.2011 - Suppl. Ordinario n. 251)
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lunedì 5 dicembre 2011
 
L'articolo 6, co. 8, del d.lgs 18 n. 471/1997, ha introdotto, a partire dal 1° aprile 1998, una nuova disciplina delle sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto per le ipotesi di acquisto di beni o servizi senza emissione di fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, qualora il cessionario o committente non abbiano provveduto alla regolarizzazione dell'operazione. L'applicazione di tale disciplina sanzionatoria nel rispetto del principio del favor rei, di cui all'art. 3 del d.lgs n. 4721/1997, ha dato origine ad un diffuso contenzioso in considerazione del quale, alla luce della giurisprudenza formatesi in materia, l'Agenzia delle Entrate fornisce con la presente circolare le istruzioni per la gestione delle controversie pendenti in materia invitando gli Uffici a riesaminare le controversie e ad abbandonare – con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio – quelle in cui la pretesa tributaria non appare sostenibile alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale.
(Agenzia delle Entrate, circolare 2.12.2011 n. 52/E)
 
 
(Agenzia delle Entrate, circolare 2.12.2011 n. 52/E)
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L’art. 30 del d.P.R. n. 602/73 dispone l’applicazione degli interessi di  mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 7.9.2010, con effetto dal 01/10/2010 detta misura era  stata fissata al 5,7567 % in ragione annuale.Considerato che il citato art. 30 prevede che il tasso degli  interessi di mora venga fissato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, con provvedimento n. prot. 2011/95314 del 22/06/2011 ha disposto la riduzione dell’attuale misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,0243 % in ragione annuale. La variazione decorre dal 1° ottobre 2011.
(INPS, circolare 2.12.2011, n. 151)
 
 
(INPS, circolare 2.12.2011, n. 151)
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Sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale devono riconoscersi gli interessi maturati e la rivalutazione monetaria da computarsi alla data del verificarsi dell’illecito, in funzione compensativa in relazione alla mancata tempestiva disponibilità in capo al debitore della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 2.12.2011, n. 6369)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 2.12.2011, n. 6369)
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L'Agenzia del Territorio presenta le Note territoriali che analizzano l'andamento del mercato residenziale nelle principali città italiane e nelle rispettive province, nel primo semestre 2011. Si legge nel numero di dicembre che oltre alla dinamica delle compravendite, vengono rilevate anche le principali tendenze relative ai prezzi. Così per esempio "analizzando il numero delle transazioni nei capoluoghi della Lombardia si rileva che a fronte di un segno negativo a livello nazionale (-2,9%), qui l'andamento medio (+0,2%) è sostanzialmente costante. A Milano, le transazioni nel primo semestre dell'anno sono state 9.855, con un aumento dell'1,2% rispetto al 2010 e una quotazione media di tremila euro al metro quadro (+1% congiunturale). Nelle città di Brescia (-10,5%), Lecco (-16,9%), Mantova (-20,2%) e Sondrio (-25,2%) si sono verificate, invece, le contrazioni maggiori in termini di transazioni, vice-versa Varese (+13,1%) e Bergamo (+9,7%) sono i capoluoghi con gli incrementi più significativi. Per quanto riguarda la provincia milanese, le compravendite sono state 21.688 (-1,7%), mentre i prezzi sono saliti dell'1,1% sul semestre precedente a 2.238 euro al metro quadrato; nella provincia Monza Brianza, le transazioni sono state poco più di cinquemila, in calo dello 0,4%, con prezzi stabili a 1.593 euro. I cali nelle pro-vince lombarde risultano generalizzati. A Roma le transazioni residenziali sono state 16.599, in discesa del 3,5% su anno, in un panorama laziale generalmente negativo, tranne che per Latina (+19,2%); i prezzi della case della Capitale, però, risultano ancora in aumento, dello 0,8% a 3.340 euro medi per metro quadro, un valore oltre due volte il minimo riscontrato a Rieti. Per quanto riguarda la provincia, sono state 25.724 le transazioni nella periferia romana, in calo del 4%, con prezzi saliti dello 0,7% a 2.897 euro.".
(Agenzia del territorio, Osservatorio trimestrale Immobiliare, 2.12.2011 n. 4)
 
 
(Agenzia del territorio, Osservatorio trimestrale Immobiliare, 2.12.2011 n. 4)
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La riserva di competenza al Consiglio comunale sancita dall’art. 42 d. lgs. n. 267/2000 concerne la sola fissazione, a mezzo di regolamento, da adottarsi ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 63 del d. lgs. n. 446/1997, dei criteri essenziali sulla base dei quali la tariffa deve essere in concreto determinata. Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, non appare censurabile la scelta dell’organo consiliare del Comune che, nel richiamare le norme sancite nel regolamento, affidi alla giunta comunale la determinazione della tariffa del canone di concessione sulla base degli elementi quali la classificazione delle strade, l'entità dell’occupazione, la durata dell’occupazione ed il valore economico dell’area. Detti parametri appaiono conformi all’art. 145, comma 55 della l. 388/2000 che, nel modificare l’ultimo comma dell’art. 9 del d. lgs. n. 507/1993, ha precisato che i canoni di locazione o concessione devono essere commisurati alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 30.11.2011, n. 6336)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 30.11.2011, n. 6336)
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domenica 4 dicembre 2011
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 11 novembre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.144". Tale decreto, ritenuta l'opportunità' di modificare le condizioni di cui al decreto ministeriale del 20.9.2011, fissa nuovi livelli massimi più' rappresentativi dei livelli di mercato.
(Decreto MEF 11.11.2011, G.U. n. 273 del 23.11.2011)
 
 
(Decreto MEF 11.11.2011, G.U. n. 273 del 23.11.2011)
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giovedì 1 dicembre 2011
 
In tema di ICI, l’esenzione dall’imposta prevista dal DLgs n. 504/92, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo – che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare – non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino “a priori” il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un’attività commerciale”. Secondo la Corte di Cassazione l'esenzione spetta a condizione che gli immobili appartenenti ai soggetti di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività contemplate nella norma medesima, tra le quali, nel caso degli enti ecclesiastici, anche quelle indicate nella richiamata L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a), (attività di religione o di culto, cioè dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana). Ne consegue che il beneficio dell’esenzione dall’imposta non spetta in relazione agli immobili, appartenenti ad un ente ecclesiastico – come pure agli enti di istruzione e beneficenza, ai quali quelli ecclesiastici aventi fine di religione o di culto sono, ai fini tributari, equiparati L. 25 marzo 1985, n. 121, ex art. 7, -, che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali, e che non siano utilizzati direttamente in coerenza ai fini statutari.
(Corte di Cassazione, ordinanza n. 23314/2011)
 
 
(Corte di Cassazione, ordinanza n. 23314/2011)
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mercoledì 30 novembre 2011
 
Secondo il Giudice contabile il vigente quadro normativo ex art. 14, co 32 del d.l. n. 78/2010 può essere ricostruito nei seguenti termini: fermo quanto previsto dall’articolo 3, commi 27, 28 e 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni, a meno che le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. Le disposizioni di cui al comma 32 non si applicano alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2013 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.
(Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, parere n. 602/2011)
 
 
(Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, parere n. 602/2011)
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L'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello formulato dal proprietario di un veicolo immatricolato nel 1986 fornisce chiarimenti in ordine all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli ultraventennali e trentennali.
(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 112/E del 29.11.2011)
 
 
(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 112/E del 29.11.2011)
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L'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani incide sul patrimonio dell'utente del servizio, il quale, come titolare del diritto a disporre del suo patrimonio, ha interesse al puntuale rispetto delle norme, che disciplinano l'approvazione della tariffa, con riguardo non solo alla misura, in cui il suo patrimonio sarà colpito, ma anche al momento in cui ciò avverrà, con la conseguenza che vanno ritenuti illegittimi i provvedimenti adottati in materia, ai quali venga attribuita efficacia retroattiva.
(TAR Sicilia, Sez. I, sentenza n. 1669/2011)
 
 
(TAR Sicilia, Sez. I, sentenza n. 1669/2011)
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La fissazione dei coefficienti quali-quantitativi di produzione dei rifiuti deve essere adeguata, in base ai dati inerenti la capacità di produrre rifiuti da parte delle diverse categorie produttive ed alla propensione in base all’attività imprenditoriale svolta, alla effettiva e specifica produttività delle attività considerate in virtù della situazione del territorio. Tale attività valutativa va ricondotta alla fissazione di modalità di applicazione dei parametri di cui all’art. 65, d. lgs. n. 507/93 rientrante, ai sensi dell’art. 68, nella competenza del Consiglio comunale e non già della Giunta, cui è riservato un mero potere applicativo in conformità alle modalità prestabilite.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza breve n. 5917/2011)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza breve n. 5917/2011)
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mercoledì 23 novembre 2011
 
L'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture ha elaborato un utile vademecum contenente le risposte alle domande frequenti sulla tracciabilita' dei flussi finanziari. Nel documento oltre ad essere delineato il quadro normativo e fornite informazioni di carattere generale, vengono esaminate sia le casistiche contrattuali che rientrano nella tracciabilità, sia le particolari fattispecie che esulano dalla normativa, nonché gli aspetti sulla disciplina del periodo transitorio.
(AVCP, Faq 23.11.2011)
 
 
(AVCP, Faq 23.11.2011)
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sabato 19 novembre 2011
 
La potestà regolamentare degli Enti Locali, pur in assenza di espressi divieti, non può essere esercitata per integrare il fondo per la produttività ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 Comparto Regioni ed Autonomie locali con risorse derivanti dal recupero dell'evasione TARSU e di altre entrate dell'ente (es. acquedotto, fognatura, depurazione, imposta pubblicità, TOSAP), diversamente da quanto espressamente previsto dal legislatore per il tributo dell’ICI. L’introduzione, mediante l’esercizio della potestà regolamentare, di compensi incentivanti per il personale addetto con la finalità di potenziare gli uffici tributari del comune, nell’attuale contesto normativo trova, infatti, un vincolo di finanza pubblica di carattere generale laddove il tetto di spesa cui fa riferimento l'art. 9 comma 2 bis della L. n. 122/90 (ovvero non si può superare il corrispondente importo dell’anno 2010, e comunque viene automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio) preclude all’ente locale di valutare a priori la possibilità o meno di stabilire se destinare al trattamento accessorio del personale risorse derivanti dal recupero della Tarsu o di altre entrate.
(Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 577/2011/PAR)
 
 
(Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 577/2011/PAR)
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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha elaborato un utile documento nel quale vengono delineate le possibili soluzioni operative per gli Enti Locali per richiedere all'Agenzia delle Entrate il rimborso della Tassa di concessione governativa per l'utilizzo di telefoni cellulari ai fini istituzionali.
(CNDCEC, pubblicazione novembre 2011 Commissione di Studio, Area Enti Pubblici)
 
 
(CNDCEC, pubblicazione novembre 2011 Commissione di Studio, Area Enti Pubblici)
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venerdì 18 novembre 2011
 
I soggetti che esercitano attività d'impresa devono comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati anagrafici dei soci o dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa.
(Agenzia delle Entrate, provvedimento prot. 166485 del 16.11.2011)
 
 
(Agenzia delle Entrate, provvedimento prot. 166485 del 16.11.2011)
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mercoledì 16 novembre 2011
 
Il riconoscimento di debito di provenienza dell’amministrazione e la conseguente iscrizione della relativa posta quale debito fuori bilancio, con conseguente transazione sul punto (peraltro non perfezionatasi) che contrasti con le risultanze di una sentenza passata in giudicato fa emergere inequivocabilmente un danno erariale dell’Amministrazione.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5984/2011)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5984/2011)
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martedì 15 novembre 2011
 
Per le convenzioni miste tra Comuni con popolazione inferiore e superiore a 1.000 abitanti e comunque con non più di 5000 abitanti e' previsto il limite minimo demografico di 10.000 abitanti
(Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, Parere n. 553/2011)
 
 
(Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, Parere n. 553/2011)
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Autorizzato il pagamento delle somme attribuite alle regioni a statuto ordinario a titolo di acconto per il mese di ottobre 2011 per la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione
(MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, decreto n. 0102691/2011)
 
 
(MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, decreto n. 0102691/2011)
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domenica 13 novembre 2011
 
L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in risposta all'interpello presentato da un contribuente in merito alla possibilità di rinuncia spontanea alle agevolazioni "prima casa" qualora sia consapevole di non riuscire a trasferire la residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile entro il termine di 18 mesi dall'acquisto. Secondo l'Agenzia la dichiarazione d'intenti formulata in sede di acquisto "prima casa" può essere revocata dal contribuente solo qualora sia ancora pendente il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza attraverso apposita istanza di riliquidazione della maggiore imposta dovuta da presentarsi all'ufficio presso il quale e' stato registrato l'atto. Seguirà, quindi, la notificazione da parte dell'Ufficio di un avviso di liquidazione contenente la maggior imposta dovuta e gli interessi a far data dalla stipula dell'atto di compravendita, mentre non verra' applicata la sanzione del 30% prevista in caso di decadenza dall'agevolazione.
(Agenzia delle Entrare, risoluzione n. 105/E/2011)
 
 
(Agenzia delle Entrare, risoluzione n. 105/E/2011)
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mercoledì 9 novembre 2011
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa la misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute e documentate dagli amministratori degli enti locali nelle seguenti misure: 1) euro 184,00 per giorno di missione con pernottamento; 2) euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedono un pernottamento; 3) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore; 4) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede di appartenenza che passano ad euro 58,00 se l'Ente locale attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. La liquidazione e' di competenza del dirigente e gli enti locali possono rideterminare in riduzione le misure dei rimborso. Per gli enti in dissesto e in condizione deficitaria strutturale la riduzione e' fissata al 5%.
(Ministero dell'Interno e del MEF 4.8.2011, G.U. n. 256 del 3.11.2011)
 
 
(Ministero dell'Interno e del MEF 4.8.2011, G.U. n. 256 del 3.11.2011)
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martedì 8 novembre 2011
 
L'Agenzia delle Entrate ha già messo a disposizione dei contribuenti il modello di comunicazione nel quale deve essere indicato l'indirizzo per le notifiche presso una persona o un ufficio, purché si trovi nello stesso comune in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata in via cartacea o telematica ed e' altresì previsto l'utilizzo facoltativo da subito del modello di comunicazione, mentre l'obbligo scatterà il 2 gennaio 2012.
(Agenzia delle Entrate, scheda informativa del 7.11.2011)
 
 
(Agenzia delle Entrate, scheda informativa del 7.11.2011)
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Le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente di importo superiore ad euro 2.500 non concretizzano automaticamente una violazione dell'articolo 49 D.lgs n. 231/07 e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 51. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora vi siano concreti elementi che inducano a ritenere violata la disposizione normativa.
(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Circolare del 4/11/2011)
 
 
(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Circolare del 4/11/2011)
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Il Mef ha pubblicato il decreto, contenente la determinazione dei tassi usurai per il trimestre ottobre-dicembre 2011
(Ministero dell'economia e delle finanze decreto 26.9.2011)
 
 
(Ministero dell'economia e delle finanze decreto 26.9.2011)
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lunedì 7 novembre 2011
 
Gli Enti Locali non possono contrarre mutui per far fronte a debiti di società partecipate in quanto non rientra nelle "spese di investimento" la copertura di perdite di società non produttive o riconducibili ad una cattiva gestione ed ai conseguenti risultati economici negativi
(Corte dei Conti, Piemonte, delibera n. 119/2011/SRCPIE/PAR)
 
 
(Corte dei Conti, Piemonte, delibera n. 119/2011/SRCPIE/PAR)
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martedì 1 novembre 2011
 
Con circolare n. 48 del 24.10.2011 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una utile guida delle fattispecie definibili con la sanatoria delle liti minori precisando l'ambito di applicazione, le modalità procedurali ed il perfezionamento, l'efficacia e la validità delle definizioni.
(Agenzia delle Entrate, circolare n. 48/2011)
 
 
(Agenzia delle Entrate, circolare n. 48/2011)
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Il Consiglio dei Ministri il 24.10.2011 ha approvato il primo decreto legislativo correttivo in materia di federalismo municipale e provinciale e di armonizzazione dei bilanci pubblici. L'art. 14 bis dello schema di d.lgs istituisce il nuovo tributo comunale Rifiuti e Servizi (RES) che si articola in due componenti. La prima e' istituita a fronte del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dai comuni, la seconda a fronte dei servizi indivisibili dei comuni. Entro il 2015, inoltre, i Comuni potranno, previa ricognizione dei gettiti conseguenti all'applicazione della RES, deliberare il progressivo incremento dell'aliquota massima del tributo con contestuale riduzione, fino all'azzeramento, dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche.
(Schema di d.lgs recante disposizioni integrative e correttive dei d.lgs di attuazione della Legge n. 42/2009 e s.m.i., Consiglio dei Ministri del 24.10.2011)
 
 
(Schema di d.lgs recante disposizioni integrative e correttive dei d.lgs di attuazione della Legge n. 42/2009 e s.m.i., Consiglio dei Ministri del 24.10.2011)
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L'emissione dell'ordinanza sindacale volta alla realizzazione di segnaletica stradale relativa al posizionamento di una zona interdetta alla sosta antistante il passo carrabile del garage di persona invalida, non e' subordinata alla presentazione dell'istanza di occupazione del suolo pubblico. La P.A. locale può, tuttavia, individuare discrezionalmente detto spazio, pur sempre in prossimità del garage del richiedente, ma in un punto diverso da quello prospettato da quest'ultimo.
(TAR Puglia, Lecce sentenza n. 1590/2011)
 
 
(TAR Puglia, Lecce sentenza n. 1590/2011)
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venerdì 28 ottobre 2011
 
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Interno in materia di riduzione dei trasferimenti per l'anno 2011 nei confronti degli enti locali nei quali ha avuto luogo il rinnovo dei consigli. Per le Province che hanno rinnovato i consigli provinciali nel 2011 la riduzione del contributo ordinario e' pari ad euro 1,274298 per abitante, mentre per comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna per i quali ha avuto luogo nel 2011 il rinnovo del consiglio comunale e' determinata per il medesimo anno una riduzione del contributo ordinario pari ad euro 6,470876 per abitante.
(Ministero dell'Interno decreto 28.9.2011, G.U. n. 240 del 14 ottobre 2011)
 
 
(Ministero dell'Interno decreto 28.9.2011, G.U. n. 240 del 14 ottobre 2011)
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DOTTRINA

BILANCIO, TRIBUTI, FISCALITÀ DEGLI ENTI LOCALI, FINANZIAMENTI COMUNITARI L’OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE COME ATTO PROPEDEUTICO AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO


del Dott. Stefano Renzini
La manovra economica presentata dal governo è contenuta nella L. 15 luglio 2011, n.
111 prevede numerose novità riguardanti il
contenzioso tributario e le attività propedeutiche all’instaurazione dello stesso.
In ques...    Leggi tutto 


BILANCIO, TRIBUTI, FISCALITÀ DEGLI ENTI LOCALI, FINANZIAMENTI COMUNITARI EFFETTI SUGLI ENTI LOCALI DELL’AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 20% AL 21% EX LEGE 14/09/2011, N. 148 (G.U. 16/09/2011, N. 216)


del Dr.Michele Scognamiglio e Dr.Claudio Miglio

Una spesa che interesserà anche il comparto enti locali - L'aumento dell’aliquota di 1 punto
percentuale riguarda una serie di acquisti e prestazioni che incidono in maniera importante
sui bilan...    Leggi tutto 


BILANCIO, TRIBUTI, FISCALITÀ DEGLI ENTI LOCALI, FINANZIAMENTI COMUNITARI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17.6.2011 ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DELLA COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER L'ANNO 2011


del Dott. Michele Scognamiglio
Compartecipazione iva 2,58%
Con d.P.C.M. 17.6.2011 pubblicato in
gazzetta ufficiale n. 204 del 2.9.2011 sono
state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, in materia di attribuzione ...    Leggi tutto 


IL FEDERALISMO DEMANIALE DECLINATO IN


GESTIONE ATTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E
CONSEGUENTI RICADUTE FINANZIARIE E SOCIALI
del Dott. Stefano Olivieri Pennesi
Lettura comparata della l. 42/2009 con il d. lgs 85/2010 con particolare riguardo al d.l. 78/2010
convertito in l. 12...    Leggi tutto 


FOCUS SUL DECRETO MILLEPROROGHE


del Dott. Michele Scognamiglio
Il d.l. 29.12.2010 , n. 225 convertito nella l. 10/2011 detta disposizioni in ordine alla proroga di
alcuni termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria
e di s...    Leggi tutto 


REDAZIONALI RUOLO E FUNZIONI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO


del Prof. Avv. Enrico Michetti
Il Consiglio Tributario nel nuovo sistema di fiscalità
L’art. 18 del d.l. n. 78/2010, in vigore dal
31.5.2010, convertito nella l. 30.7.2010 n.
122 ha previsto ai fini dell’attuazione dell’art.
44 del d.P.R. 29.9...    Leggi tutto 


PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2011-2013. ART. 1 COMMA 87 E SS. DELLA LEGGE 220/2010 – LEGGE DI STABILITÀ ANNO 2011 - MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI OBIETTIVI INERENTI IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2011-2013 – MEF – PRECISAZIONI IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI CALCOLO DEI SALDI.


del Dott. Michele Scognamiglio
Agli effetti dell’art. 1 commi 87 e ss. della legge 220/2010, nel triennio 2011-2013, ogni ente
dovrà, conseguire un saldo di competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente
media registrat...    Leggi tutto 


APPLICABILITÀ DELLA RIDUZIONE DEL 10% ANCHE AI COMPENSI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI. CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA - DELIBERA N. 13/2011/PAR.


del Dott. Michele Scognamiglio
La sezione regionale della Corte dei Conti di controllo per la Lombardia si è espressa in ordine
all’applicabilità della riduzione del 10% anche ai compensi dei componenti del Collegio dei revisori
ovvero all’es...    Leggi tutto 


RIMBORSO IVA SERVIZI NON COMMERCIALI ANNO 2011. MINISTERO DELL’INTERNO CIRCOLARE F.L. 3/2011 - (QUADRIENNIO 2007/2010) SCADENZA 31.3.2011.


del Dott. Michele Scognamiglio
L’articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede, ai fini del contenimento delle
tariffe, l’istituzione presso il Ministero dell’interno di un fondo alimentato con le risorse finanziarie
costitu...    Leggi tutto 


RIMBORSO DELL’IVA SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. MINISTERO DELL’INTERNO: CIRCOLARE F.L. 1/2011 SCADENZA 28.2.2011


del Dott. Michele Scognamiglio
L’articolo 9, comma 4 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, prevede il rimborso agli enti locali, da
parte dello Stato, dell’IVA per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. In applicazione di
tale disp...    Leggi tutto