giovedì 22 dicembre 2011
Il principio del divieto della reformatio in peius e del correlato diritto del pubblico dipendente al mantenimento del trattamento più favorevole in godimento nell’amministrazione di provenienza, mediante assegno ad personam compensativo, riguarda gli emolumenti retributivi di carattere fisso e accessori aventi carattere di stabilità ed entrati a far parte della retribuzione fissa per disposizione normativa. Ad avviso del Consiglio di Stato di tale principio ha fatto corretta applicazione il giudice di primo grado che ha evidenziato che l’indennità di funzione dirigenziale è connessa all’effettivo esercizio delle funzioni e non può in nessun caso essere mantenuta e corrisposta ad un dirigente che attraverso un provvedimento di mobilità (quale, nel caso il comando presso altra amministrazione) venga a perdere l’effettivo esercizio della funzione stessa.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20.12.2011, n. 6686)
«:::::::::GA:::::::::»
mercoledì 21 dicembre 2011

Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame fa proprio il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità civile (Cassazione civile, sez. lav., 17.9.2010, n. 19785) secondo cui “il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Inoltre mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni. Ne discende che il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, deve fornire la prova dell’esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l’inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all’art. 2697 c.c.".
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6608)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6608)
«:::::::::GA:::::::::»
martedì 20 dicembre 2011

L’attribuzione di mansioni superiori ai dipendenti pubblici è disciplinata, a termini della legge delega n. 421/1992, dall’art. 57 del d.lgs n. 29/1993, riprodotto in seguito nell’art. 52 del dlgs. n. 165/2001, che costituisce attualmente un elemento unitario di riferimento. L’art. 52 del decreto n. 165/1991 prevede la possibilità di assegnazione formale di un lavoratore a mansioni “prevalenti” della qualifica immediatamente superiore, esclusivamente per coprire un posto vacante, ovvero per sostituire un altro lavoratore in caso di sua lunga assenza dal servizio, per il periodo massimo di sei mesi prorogabili a dodici. Con l’assegnazione delle funzioni superiori viene a lui contestualmente riconosciuto il trattamento economico della qualifica temporaneamente rivestita, per la durata dell’effettiva prestazione. La disciplina legislativa dell’istituto è integrata, in ogni comparto, dalla contrattazione collettiva e per gli enti locali rileva l’articolo 8 del C.C.N.L. dell’anno 2000, che prevede che il conferimento di mansioni superiori deve essere inserito nella programmazione dei fabbisogni di organico, con conseguente assegnazione delle risorse finanziarie necessarie. Il quadro tracciato afferisce il conferimento delle mansioni superiori “legittime”. La normativa vigente prende poi in considerazione la casistica attinente le mansioni svolte al di fuori delle regole (art. 52 comma 5) e cioè le mansioni superiori esercitate senza incarico ovvero svolte sulla base di atto nullo o invalido, quelle riguardanti una qualifica ulteriormente eccedente la qualifica superiore e quelle del ruolo dirigenziale, svolte dal personale inquadrato nei livelli.
In questi casi, l’attribuzione o l’esercizio illegittimo delle funzioni sono colpiti da nullità, ma tuttavia comportano la “corresponsione della differenza di trattamento economico” al pubblico dipendente interessato. La disciplina suddetta è entrata in vigore il 21 febbraio 1993, anteriormente all’emanazione del decreto n. 29/1993, la disciplina relativa al conferimento delle mansioni superiori ai dipendenti degli enti locali, era rimessa alla regolamentazione dell’ente stesso.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20.12.2011, n. 6678)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20.12.2011, n. 6678)
«:::::::::GA:::::::::»

Per la pacifica giurisprudenza amministrativa “l'illiceità penale e quella disciplinare operano su piani differenti, ben potendo un determinato comportamento del dipendente rilevare sotto il profilo disciplinare, anche se lo stesso non è punito dalla legge penale; pertanto, il riconoscimento di attenuanti o l'applicazione della prescrizione in sede penale non impediscono la sanzionabilità del fatto sotto l'aspetto disciplinare, che può trovare preclusione soltanto nell'identità materiale tra fatto penale e fatto disciplinare sanzionato, quando il proscioglimento è pieno perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.” Analoghi principi vigono perfino in ipotesi di intervenuta archiviazione (allorché quindi neppure è stata esercitata l’azione penale) giacche' in tema di procedimento disciplinare è legittimo dare rilevanza a fatti che siano stati oggetto di precedenti procedimenti penali, in seguito archiviati, dal momento che il decreto di archiviazione racchiude valutazioni che afferiscono specificatamente al profilo penale, il che non può precludere un loro apprezzamento in sede disciplinare.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6605)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6605)
«:::::::::GA:::::::::»
lunedì 19 dicembre 2011

Per la pacifica giurisprudenza amministrativa perché possa affermarsi che ci si trovi innanzi ad un danno risarcibile occorre che si pervenga al positivo riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo all’amministrazione, intesa come apparato.
Quanto a tale profilo, in passato, si è avuto modo di evidenziare il ridotto onere dimostrativo che grava in subiecta materia sul privato, atteso che “fermo restando l'inquadramento della maggior parte delle fattispecie di responsabilità della p.a., tra cui quella in esame, all'interno della responsabilità extracontrattuale, non è comunque richiesto al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo un particolare sforzo probatorio sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Infatti, pur non essendo configurabile, in mancanza di un'espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione (relativa) di colpa dell'amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o comunque ad una violazione delle regole, possono invece operare regole di comune esperienza e la presunzione semplice, di cui all'art. 2727 c.c., desunta dalla singola fattispecie. Il privato danneggiato può, quindi, invocare l'illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile. Spetterà, di contro, all'amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile, ad esempio, in caso di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6598)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6598)
«:::::::::GA:::::::::»

Per consolidata giurisprudenza da quando il trattamento economico del personale dipendente dei Comuni deve essere determinato con il sistema della contrattazione collettiva, con il recepimento del contenuto dei relativi accordi nazionali da parte delle Amministrazioni e, quindi, con il contestuale divieto di corrispondere trattamenti superiori a quelli risultanti dagli accordi stessi, il principio dell'equa proporzione con il trattamento del segretario comunale, di cui all'art. 228 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383, non è più applicabile.
Si è rilevato, invero, che detto principio è riconducibile ad un diverso sistema normativo, nel quale gli enti locali potevano determinare, con atto autoritativo ed unilaterale, il trattamento economico dei propri dipendenti. Facoltà che, tuttavia, è venuta meno per il carattere immediatamente precettivo ed inderogabile conferito, ad opera dell'art. 6 del D.L. 29 dicembre 1977 n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978 n. 43, alla disciplina del rapporto di impiego del personale in questione contenuta nel D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191.
La determinazione del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali in conformità degli accordi nazionali, per altro, risponde alla volontà legislativa di individuare una nuova fonte esclusiva di regolamentazione a garanzia dell'omogeneità del regime applicabile ed in vista del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto dei principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Si tratta, quindi, di una disciplina che, rafforzata dal principio di onnicomprensività della retribuzione fissato dagli accordi, disancora il trattamento economico del dipendente dal potere discrezionale dell'ente, risultando in tal modo radicalmente incompatibile con la menzionata facoltà di riequilibrio previsto dall'art. 228 citato.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 15.12.2011, n. 6589)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 15.12.2011, n. 6589)
«:::::::::GA:::::::::»

Non è ammissibile un'azione del dipendente volta all'ottenimento di un diverso inquadramento, se non tempestivamente proposta come azione di annullamento avverso il provvedimento di attribuzione della qualifica; né, tantomeno, può trovare ingresso un'azione di accertamento di qualifica superiore per superiori mansioni di fatto svolte, in quanto il dipendente è titolare, a fronte della potestà organizzatoria della p.a., di una mera posizione di interesse legittimo.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 15.12.2011, n. 6576)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 15.12.2011, n. 6576)
«:::::::::GA:::::::::»

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale nel settore sanitario (nel quale, diversamente da quanto accade in generale nel pubblico impiego, il fenomeno dello svolgimento di mansioni superiori è tradizionalmente disciplinato da un'apposita normativa di rango primario: art. 29, dP.R. n. 761/1979) il trattamento economico per lo svolgimento di funzioni superiori è, in via generale, condizionato, oltre che alla vacanza del posto in pianta organica (cui si riferiscono le funzioni svolte) e, ovviamente, all'effettiva prestazione delle stesse mansioni superiori, anche al previo formale atto di incarico delle anzidette funzioni. Si richiede cioè un’apposita decisione, adottata dagli organi competenti dell'ente, di assegnazione temporanea al posto di qualifica superiore.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 14.12.2011, n. 6573)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 14.12.2011, n. 6573)
«:::::::::GA:::::::::»
venerdì 16 dicembre 2011

L’art. 4 della L. n. 417/1987 nel prevedere l’obbligo del dipendente inviato in missione di rientrare giornalmente nella sede di servizio, ne consente l’eccezione ove la località della missione disti dalla sede di servizio più di novanta minuti di viaggio, in tal caso consentendo il pernottamento nella sede di missione con conseguente diritto alla indennità di trasferta per intero. Ne consegue che ciò che rileva non è l’oggettiva impossibilità di raggiungere puntualmente e quotidianamente la sede di missione dalla propria dimora, ma il tempo del viaggio necessario per raggiungere la sede di missione dalla sede di servizio, a nulla rilevando la maggiore distanza, rispetto al luogo di dimora, di quest’ultima dalla sede di missione: non è, infatti, la distanza il parametro sul quale valutare il riconoscimento del diritto in esame, ma il tempo di percorrenza – desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea - del tragitto di collegamento (con la connessa diversa frequenza e celerità dei mezzi pubblici di trasporto) tra sede di servizio e sede di missione.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.12.2011, n. 6510)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.12.2011, n. 6510)
«:::::::::GA:::::::::»

Il rinvio a giudizio non è di per sé solo causa di esclusione dalla procedura concorsuale, dovendo esso avvenire per un titolo di reato che impedisca la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. E' quindi necessario fornire la prova che i titoli di reato in questione sono impeditivi della costituzione del rapporto di lavoro con la p.a. dimostrando che da una condanna per tali reati deriverebbe senz’altro l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con la p.a., o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. pen., artt. 3,4, 5, l. 27 marzo 2001, n. 97). Invero, la regola generale per la partecipazione ai concorsi pubblici è quella secondo cui non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione (art. 2 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 2 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487), non essendo di per sé rilevante la mera pendenza di un processo penale, salve regole specifiche di singoli ordinamenti.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.12.2011, n. 6494)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.12.2011, n. 6494)
«:::::::::GA:::::::::»
giovedì 15 dicembre 2011

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 11/2011, nel condividere l’orientamento della Corte di Cassazione, ha rilevato che sussiste la giurisdizione del giudice civile in materia di accertamento della giusta posizione degli insegnanti nelle graduatorie che li riguardano.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 13.12.2011, n. 6533)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 13.12.2011, n. 6533)
«:::::::::GA:::::::::»
mercoledì 14 dicembre 2011

Sul tema dello “scorrimento della graduatoria” vigono in giurisprudenza due orientamenti di massima che contrappongono il giudice amministrativo a quello civile. L’uno che afferma che si tratterebbe di una facoltà dell’amministrazione, che potrebbe anche decidere di bandire un nuovo concorso, cui è correlato un interesse legittimo dell’idoneo, (v. ad esempio, Cons. St., VI, n. 5637/2005); l’altro, seguito dalla giurisprudenza civile, che riconosce agli idonei di una graduatoria in corso di validità un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione nel caso in cui l’amministrazione decida di coprire i posti vacanti, la cui discrezionalità verrebbe meno una volta che tale decisione sia stata presa (Cass. s.u., n. 14529/2003; v. altresì Cass. sez. lav., n. 5588/2009). E’ utile rilevare che tale ultima decisione distingue tra la pretesa allo scorrimento e diritto all’assunzione, affermando che il secondo sorge con il completamento di una fattispecie complessa: la perdurante efficacia di una graduatoria e la decisione di avvalersene per coprire i posti vacanti.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 12.12.2011, n. 6507)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 12.12.2011, n. 6507)
«:::::::::GA:::::::::»

Non possono essere chiesti per la prima volta in sede di ottemperanza interessi e rivalutazione monetaria, atteso che si tratta di domanda accessoria di cognizione, che va articolata nel giudizio di cognizione. Nel giudizio di ottemperanza possono essere chiesti solo gli accessori maturati dopo la sentenza di cui si chiede l’esecuzione.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.12.2011, n. 6504)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.12.2011, n. 6504)
«:::::::::GA:::::::::»
venerdì 9 dicembre 2011

L’art. 16 del D.Lgs n. 503/1992 nel testo attualmente vigente prevede che “la disponibilita' al trattenimento (in servizio) va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento”. La comunicazione assolve ad una finalità di carattere organizzativo, rendendo possibile all’Amministrazione l’esercizio della facoltà, riconosciuta espressamente dalla norma nella nuova disciplina, di decidere il prolungamento del servizio, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e in funzione dell'efficiente andamento dei servizi, per una migliore allocazione delle proprie risorse umane. Relativamente alla prova di avvenuta presentazione della domanda qualora la domanda sia stata inoltrata a mezzo fax deve essere fornita prova certa della sua ricezione da parte dell’Azienda, ovvero dell’acquisizione ad un protocollo, od ancora se inviata deve essere dimostrata la spedizione a mezzo posta. In presenza di contestazione da parte dell’Azienda, non vale a dimostrare l’efficacia della trasmissione per fax, in via presuntiva, la circostanza che le altre istanze, che l’Azienda dichiara di aver ricevuto, siano state trasmesse con lo stesso mezzo. Le presunzioni che costituiscono prova devono presentare, infatti, precisi caratteri: essere gravi, precise e concordanti ( art. 2729 c.c.).
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 7.12.2011, n. 6442)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 7.12.2011, n. 6442)
«:::::::::GA:::::::::»
martedì 6 dicembre 2011

Piatti natalizi e medaglie d'oro per un valore di Euro 17.942,40 regalati dalla Regione ai propri dipendenti e ai loro familiari e' l'oggetto del giudizio che ha visto condannato in appello il Presidente del Consiglio di una Regione a restituire il denaro pubblico speso in occasione del natale 2005. Secondo il Giudice d'appello si tratta di "finalità estranee a quelle di legge e non corrispondenti all'interesse pubblico e alle regole della finanza regionale" in quanto le spese in questione non "possano ricondursi a esigenze di rappresentanza e di funzionalità all'esercizio della carica e all'immagine del Consiglio Regionale". E' stata, quindi, riformata la sentenza di primo grado che non aveva ritenuto sussistente l'elemento della colpa grave necessario ai fini della condanna, di guisa che quei soldi, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, oggi sono stati posti interamente a carico del Presidente del Consiglio a cui è, secondo la Corte, riconducibile la volontà della disposizione delle spese stesse.
(Corte dei Conti, Sez. Giur. Centr. Appello, sentenza n. 417/2011/A)
(Corte dei Conti, Sez. Giur. Centr. Appello, sentenza n. 417/2011/A)
«:::::::::GA:::::::::»

In considerazione della mole di richieste pervenute alle sedi provinciali Inpdap dagli enti datori di lavoro di chiarimenti in relazione sia al rilascio da parte dell'Inps del codice P.I.N. necessario per la visualizzazione dei certificati medici on line sia per richiedere all'Istituto medesimo l'invio di tali attestati tramite PEC, l'Inpdap ha rinviato all'informativa n.5696 del 28.11.2011 nella quale si forniscono ulteriori indicazioni sul tema.
(INPDAP, Informativa n. 5696/2011, comunicato del 5.12.2011)
(INPDAP, Informativa n. 5696/2011, comunicato del 5.12.2011)
«:::::::::GA:::::::::»

"Dipendente di un comune che cessa per dimissioni successivamente al 12 agosto 2011, ma a quella data aveva già maturato il requisito pensionistico (ad esempio pensione di anzianità con quota 96): il termine per la liquidazione della prestazione TFS/TFR non è di 24 mesi ma il previgente di 6 mesi".
"Dipendente di un ministero che cessa dal servizio per limiti di età successivamente al 12 agosto 2011 ma a tale data aveva già maturato il diritto alla pensione (di vecchiaia): il termine per la liquidazione del TFS/TFR non è sei mesi ma quello previgente di 105 giorni". Questi ed altri gli esempi forniti dall'Inpdap nelle istruzioni operative sui nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto ai sensi dell’art. 1, co 22 e 23, d.l. n. 138/2011 convertito in legge dall'art. 1, co 1, legge 14 settembre 2011, n. 148.
(INPDAP, nota operativa 30.11.2011, n. 41)
(INPDAP, nota operativa 30.11.2011, n. 41)
«:::::::::GA:::::::::»
lunedì 5 dicembre 2011

L'art. 5 comma 5 della l. n. 122/2010 stabilisce che “ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 Euro a seduta”. La disposizione trova applicazione al titolare di cariche elettive che svolga “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni” di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge n. 196/2009, inclusa la partecipazione ad organi collegiali “di qualsiasi tipo”. Il divieto di corrispondere emolumenti ex art. 5 co 5 d.l. n. 78/2010 (a parte il rimborso spese e l’eventuale gettone di presenza di 30 Euro) secondo il giudice contabile non pare ex se applicabile nel caso in cui gli amministratori, titolari di cariche elettive, di una società a totale capitale pubblico locale non rientrante nell’elenco ISTAT ex art. 1 comma 3 l. n. 196/2009 siano investiti del mandato dall’assemblea (invece di essere direttamente nominati o comunque designati dagli enti locali soci). D’altro canto, però, tale divieto può operare nella differente ipotesi in cui la nomina assembleare riguardi una società pluripartecipata pubblica “in house”, attesa la presenza del “controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi” da parte degli enti locali soci (acclarato in concreto ed alla luce di una complessiva valutazione degli indici sviluppati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale), idoneo ad imputare alle Amministrazioni territoriali il conferimento dell’incarico de quo.
(Corte dei Conti, Sez. Controllo Lombardia, deliberazione 29.11.2011, n. 631/2011/PAR)
(Corte dei Conti, Sez. Controllo Lombardia, deliberazione 29.11.2011, n. 631/2011/PAR)
«:::::::::GA:::::::::»

Il giudice contabile nel parere in commento ha distinto due diverse ipotesi: quella del dipendente sin dall’origine assunto come part time e quella del dipendente che era stato assunto a tempo pieno, poi era passato a part time e, infine, chiede di tornare al regime del tempo pieno. Nella prima ipotesi, la legge finanziaria per il 2008 ha confermato che “per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni” (art. 3, co. 101, della l. n. 244/2007). Dunque, in questi casi, l’ente locale istante può attivare la trasformazione solo se sussistono i presupposti - fissati dalla legge per gli enti locali con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti - per procedere ad una nuova assunzione (il livello di spesa non deve superare quello dell’anno 2004, la spesa del personale deve incidere in misura inferiore al 40% della spesa corrente e ci deve essere stata una cessazione nell’anno precedente). Nella seconda ipotesi, invece, non trova applicazione l’art. 3, co. 101, della L. n. 244/2007 in quanto la norma citata non ha innovato alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva che disciplinano la trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente assunto a tempo pieno in uno a tempo parziale, prevedendo, altresì, che, con l’accordo sia del dipendente che dell’ente locale, le parti possano tornare al tempo pieno, originariamente previsto. In questo caso particolare, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non è assimilabile ad una nuova assunzione poiché il dipendente era stato assunto a tempo pieno e, pertanto, il Comune può procedere alla modifica del rapporto in questione, a condizione che venga rispettato il parametro di spesa previsto dall’art. 1, co. 562 della L. n. 296/2006, che non è stato oggetto di modifica da parte del co. 10 dell’art. 14 del d.l. n. 78, conv. in L. n. 122/2010.
(Corte dei Conti, Sez. Controllo Lombardia, deliberazione 23.11.2011, n. 613/2011/PAR)
(Corte dei Conti, Sez. Controllo Lombardia, deliberazione 23.11.2011, n. 613/2011/PAR)
«:::::::::GA:::::::::»

Un’Amministrazione comunale soggetta al patto di stabilità interno, la quale superi nell’esercizio 2011 il limite di spesa di personale dell’esercizio 2010, non potrà procedere ad assunzioni con contratto part time a tempo determinato ex art. 110 TUEL nella successiva annualità 2012.
(Corte dei Conti, Sez. Regionale Controllo Lombardia, deliberazione 23.11.2011, n. 617/2011/PAR)
(Corte dei Conti, Sez. Regionale Controllo Lombardia, deliberazione 23.11.2011, n. 617/2011/PAR)
«:::::::::GA:::::::::»
domenica 4 dicembre 2011

Il Garante ha precisato che i datori di lavoro che si avvalgano di sistemi di localizzazione sui veicoli utilizzati per l'esecuzione di prestazioni lavorative dovranno anche collocare all'interno dei veicoli vetrofanie recanti la dizione "VEICOLO SOTTOPOSTO A LOCALIZZAZIONE" o comunque avvisi ben visibili che segnalino la circostanza della geolocalizzazione del veicolo.
(Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 360/2011)
(Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 360/2011)
«:::::::::GA:::::::::»

L'Inps rende note le nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali redatti a seguito delle visite mediche domiciliari precisando che al termine della visita, i medici di controllo, attraverso l'utilizzo di personal computer portatili, di cui saranno dotati dall'INPS, redigeranno presso il domicilio del lavoratore l'apposito “verbale informatico” che sarà trasmesso in tempo reale ai sistemi informatici dell'Istituto. In tal modo, l'esito della visita risulterà immediatamente disponibile per le attività di competenza dell'INPS e reso contestualmente accessibile dal datore di lavoro che l'abbia eventualmente richiesta. I medici saranno dotati anche di un'apposita stampante portatile per fornire al lavoratore le previste copie del verbale.
(INPS, circolare 28.11.2011, n. 150)
(INPS, circolare 28.11.2011, n. 150)
«:::::::::GA:::::::::»

L’incarico ricoperto dal presidente e dai rappresentanti del consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale che si configura quale ente strumentale con personalità giuridica, ricadente nell’alveo applicativo dell’art. 6 comma 2 del D. L. 31 maggio 2010, n.78) deve essere qualificato come onorifico, da intendersi senza diritto ad emolumenti di qualsiasi genere e con il solo ristoro delle spese e del gettone di presenza, ove previsto, sino ad un massimo di 30 euro.
(Corte dei Conti, Sez. Controllo Lombardia, deliberazione 23.11.2011, n. 616/2011/PAR)
(Corte dei Conti, Sez. Controllo Lombardia, deliberazione 23.11.2011, n. 616/2011/PAR)
«:::::::::GA:::::::::»

La giurisprudenza ha da tempo rilevato che nell'ipotesi di successione di contratti collettivi di diverso livello (nazionale, provinciale, aziendale) l'eventuale contrasto tra le relative previsioni non segue i principi di gerarchia e di specialità, propri delle fonti legislative, ma è sorretto dalla primaria esigenza di individuazione della effettiva volontà delle parti desumibile dal coordinamento e dalla successione delle varie disposizioni; queste ultime da configurarsi come aventi pari dignità, con l’effetto che un nuovo contratto collettivo, sia esso nazionale o aziendale, può anche modificare "in pejus" la disciplina collettiva precedente di qualsiasi livello essa sia. Pertanto non sussiste alcun rapporto gerarchico tra il CCNL e quello aziendale avendo entrambi natura privatistica e convenzionale e distinguendosi tra di loro solo da un punto di vista funzionale.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 29.11.2011, n. 6301)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 29.11.2011, n. 6301)
«:::::::::GA:::::::::»
giovedì 1 dicembre 2011

L’interesse pubblico, connotato da specificità, concretezza ed attualità, all’annullamento d’ufficio dell’illegittimo inquadramento del dipendente pubblico è in re ipsa e non richiede particolare motivazione, dal momento che l’atto oggetto di autotutela produce un danno permanente per l’amministrazione, consistente nell’esborso di denaro pubblico senza titolo con ingiustificato vantaggio per il dipendente; né in tal caso rileva il tempo trascorso dall’emanazione del provvedimento illegittimo, considerato che l’interesse pubblico predetto prevale sulle posizioni – per quanto consolidate – del dipendente.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 28.11.2011, n. 6278)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 28.11.2011, n. 6278)
«:::::::::GA:::::::::»
venerdì 25 novembre 2011

In materia di espropriazione di terreni privati per la realizzazione di opere pubbliche, il Sindaco è responsabile dell’efficace e tempestivo perfezionamento dei relativi procedimenti. In caso di illegittima acquisizione o occupazione di terreni da parte del Comune, il Sindaco risponde del danno erariale causato, ben potendosi configurare il nesso di causalità tra la condotta omissiva del sindaco e il pregiudizio subito dall’ente.
(C. Conti, Calabria, n. 531/2011)
(C. Conti, Calabria, n. 531/2011)
«:::::::::GA:::::::::»

L’utilizzo del fax di ufficio per fini privati integra il reato di peculato d’uso, a prescindere da un danno economicamente quantificabile che, comunque, è ravvisabile nella distrazione dello strumento dai fini di istituto e dalla sua temporanea inutilizzabilità per quelle stesse finalità.
(Cass. Pen., SS. UU., n. 37971/2011)
(Cass. Pen., SS. UU., n. 37971/2011)
«:::::::::GA:::::::::»
mercoledì 23 novembre 2011

Sentenza interessante nella quale il giudice amministrativo evidenzia come non tutti i tatuaggi costituiscono, in astratto, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale bensì soltanto quelli che, secondo la valutazione dell’amministrazione, assumono una rilevanza tale da incidere negativamente sugli aspetti di idoneità indicati nel bando e nella direttiva tecnica nonché incidenti sui profili sanitari, anche alla luce del Regolamento di disciplina militare. In particolare secondo la Comunità scientifica per realizzare un tatuaggio si usano, tra l'altro, diversi tipi di sostanze chimiche, (fra cui l'O-toluina e la SNitroanilina ed in genere composti compresi fra le amine aromatiche di natura cancerogena) che penetrando nel derma, non hanno solo una potenziale azione cancerogenetica, ma possono stimolare l'attività dei linfociti del derma contro i melanociti della cute, e quindi portare alla eventualità di chiazze bianche permanenti quali quelle della vitiligine; inoltre, in soggetti predisposti, pur in assenza di precedenti manifestazioni cliniche evidenti, tali sostante introdotte nel derma possono provocare la comparsa di malattie dermatologiche quali la psoriasi e dermatiti eczematose; la stessa esposizione di un tatuaggio alla luce solare, può in taluni casi, alterare la pigmentazione del tatuaggio con la formazione di macchie e chiazze cutanee permanenti. Qualora poi la strumentazione utilizzata non sia stata adeguatamente sterilizzata, sussiste il rischio di contrarre gravi patologie infettive ad evoluzione cronica quali, ad esempio, I'epatite C e la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). Infine il tatuaggio è stato contemplato quale causa di non idoneità al servizio militare quando costituisce una alterazione acquisita e permanente della cute e degli annessi, estesa o grave, o che per sede determina rilevanti alterazioni fisiognomiche. Forme di eccentricità o di ricercatezza nei tatuaggi stridano infine con l’immagine di sobrietà dell’Arma con la conseguenza inidoneità del soggetto al reclutamento.
(TAR Lazio, Sez. I Bis, sentenza breve, 23.11.2011, n. 9181)
(TAR Lazio, Sez. I Bis, sentenza breve, 23.11.2011, n. 9181)
«:::::::::GA:::::::::»

Il TAR Lazio, applicando un indirizzo giurisprudenziale consolidato, ha annullato il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale indetta dalla Guardia di Finanza per il reclutamento di allievi finanzieri, di un candidato appunto escluso dal concorso per mancanza delle richieste qualità morali e di condotta e ciò in quanto da una informativa della Stazione dei Carabinieri era risultato che nel 2007 quando ancora era minorenne venne fermato in compagnia di altre tre persone con un quantitativo di hashish pari a 12,39 grammi. A dire del TAR la valutazione dei soggetti aspiranti all’arruolamento nei corpi armati dello Stato deve essere effettuata in modo tale da verificare l’effettivo comportamento e, la presenza di un episodio isolato di assunzione di “hascisc”, non può costituire elemento rilevante al fine di escludere la sussistenza del necessario requisito di buona condotta e moralità e ciò in quanto tale circostanza non può essere assimilata ad uno stato deviante permanente.
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza breve 22.11.2011, n. 9154)
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza breve 22.11.2011, n. 9154)
«:::::::::GA:::::::::»

Se la domanda è priva di sottoscrizione l'istante va escluso dal concorso atteso che la sottoscrizione in una domanda costituisce regola di carattere generale (a prescindere dalle previsioni del bando) comunque non derogabile, che trova la sua “ratio” nell’esigenza di individuare il soggetto autore della stessa dando certezza giuridica e serietà all’iniziativa medesima.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 21.11.2011, n. 9144)
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 21.11.2011, n. 9144)
«:::::::::GA:::::::::»
giovedì 17 novembre 2011

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'interpello formulato dall'Anci, ha chiarito che gli ex dipendenti collocati a riposo possono svolgere attività di natura occasionale ed accessoria (giardinaggio, manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti) in favore degli Enti Locali nei limiti di compenso stabiliti dal legislatore.
(Ministero del Lavoro, interpello n. 44/2011)
(Ministero del Lavoro, interpello n. 44/2011)
«:::::::::GA:::::::::»
mercoledì 16 novembre 2011

Nel caso in cui si sia stato costituito in via di fatto un rapporto, che sia munito degli indici sintomatici del rapporto di pubblico impiego può essere accolta la domanda volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive fra quanto effettivamente percepito nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze della p.a. e quanto sarebbe spettato in forza della disciplina normativa e collettiva del settore, e alla conseguente regolarizzazione della posizione previdenziale, ma resta comunque nullo e improduttivo di effetti il rapporto di lavoro instaurato al di fuori dei parametri legislativi che, nel rispetto dell'art. 97, comma 3 della Costituzione, regolano l’accesso al pubblico impiego tramite concorso.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6021/2011)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6021/2011)
«:::::::::GA:::::::::»

L'art. 22 della Legge n.183 del 12.11.2011 (cd Legge di stabilità 2012), ha introdotto nuovi istituti lavorativi volti a promuovere l'occupazione quali, in particolare, il nuovo contratto di apprendistato, il contratto di inserimento (con particolare riferimento all'inserimento delle donne), il contratto part-time ed il telelavoro. Per quanto riguarda l’apprendistato la legge riconosce alle imprese che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove una decontribuzione totale (contributi previdenziali ed assistenziali Inps ed Inail) per tre anni per tutti i contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013. Sono, inoltre, previsti incentivi per il contratto di inserimento, con particolare riferimento ai contratti stipulati in favore delle donne che risiedono nelle aree dove il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno 20 punti percentuali rispetto a quello maschile o il cui tasso di disoccupazione femminile superi di almeno 10 punti percentuali quello maschile. L’incentivo è rivolto alle donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Infine, sono state introdotte alcune misure finalizzate all’incentivazione del part-time e del telelavoro, queste ultime dedicate soprattutto a donne, disabili e lavoratori in mobilità.
(Legge 12.11.2011 n. 183, Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14.11.2011)
(Legge 12.11.2011 n. 183, Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14.11.2011)
«:::::::::GA:::::::::»
domenica 13 novembre 2011

La circostanza che il giudizio innanzi alla Corte dei Conti si sia concluso senza il riconosciuto responsabilità in capo al dipendente non rileva ai fini disciplinari atteso che mentre nel giudizio di responsabilità, affidato alla Corte dei Conti entrano in discussione questioni di danno erariale, per le quali il pubblico dipendente è chiamato a rispondere solo per omissioni o fatti commessi con dolo o colpa grave, sul piano disciplinare rilevano, invece, anche profili di grave negligenza, o irregolarità nell’ordine di trattazione degli affari, o ancora di inosservanza dei doveri di ufficio, il cui apprezzamento è rimesso alla discrezionale valutazione dell’organo amministrativo competente.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5914/2011)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5914/2011)
«:::::::::GA:::::::::»
venerdì 11 novembre 2011

L'INPDAP fornisce indicazioni sulle novità introdotte dalla Legge 14.9.2011 n. 148 precisando che l'allungamento dei termini di pagamento della buona uscita ai lavoratori del comparto pubblico si applica a coloro che sono cessati o che cesseranno dal servizio successivamente al 12 agosto 2011. Vengono previsti tre termini di erogazione che variano in base alla causa di cessazione del rapporto di lavoro: 1) 105 giorni (termine breve) dalla cessazione del rapporto in caso di cessazione del servizio per inabilita' o decesso; 2) 6 mesi dalla cessazione del rapporto in caso di raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio, estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Decorso il termine l'Inpdap deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi e decorsi i due periodi per un totale di 270 giorni sono dovuti gli interessi; 3) 24 mesi dalla cessazione del rapporto in tutti gli altri casi (per es. dimissioni, licenziamento). Scaduto il termine l'istituto deve mettere in pagamento entro 3 mesi e decorso il periodo complessivo di 27 mesi sono dovuti gli interessi.
(INPDAP circolare n. 16/2011)
(INPDAP circolare n. 16/2011)
«:::::::::GA:::::::::»

Il provvedimento di inquadramento di pubblici dipendenti è atto autoritativo e, come tale, soggetto a termine decadenziale di impugnazione, con la conseguenza che non è ammissibile un'azione volta all'ottenimento di un diverso inquadramento, se non tempestivamente proposta avverso il provvedimento di attribuzione della qualifica; né è ammesso un autonomo giudizio di accertamento in funzione di disapplicazione di provvedimenti dell'Amministrazione, atteso che l'azione di accertamento è esperibile a tutela di un diritto soggettivo, laddove la posizione del pubblico dipendente a fronte della potestà organizzatoria della Pubblica amministrazione è quella di titolare di un mero interesse legittimo.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5845/2011)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5845/2011)
«:::::::::GA:::::::::»
martedì 8 novembre 2011

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni sulle novità introdotte dal D.lgs n. 150 del 1 settembre 2011 che, nell’ambito della riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, ha ricondotto i giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione al rito del lavoro, riscrivendo le norme speciali contenute negli artt. 22 e 23 della Legge n. 689/1981. Le indicazioni fornite riguardano in particolare la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, le modalità di costituzione in giudizio dell’Amministrazione, il regime delle decadenze, le particolarità legate alla fase istruttoria e decisoria ed i mezzi di impugnazione.
(Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, circolare n. 28 del 2.11.2011)
(Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, circolare n. 28 del 2.11.2011)
«:::::::::GA:::::::::»
martedì 1 novembre 2011

Dal 1.11.2011 le richieste per il godimento degli incentivi per l'assunzione di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi e iscritti nelle liste di mobilita' dovranno essere inviate solo per via telematica attraverso nuovo procedimento con autorizzazione automatizzata indicato dall'Inps nella circolare n. 140 del 28.10.2011.
(INPS, circolare n. 140/2011)
(INPS, circolare n. 140/2011)
«:::::::::GA:::::::::»
lunedì 31 ottobre 2011

Con circolare del 7.10.2011 il Ministro Brunetta precisa la portata ed i limiti delle agevolazioni riconosciute ai pubblici dipendenti per garantirne il diritto allo studio.
(Funzione Pubblica, circolare n. 12/2011)
(Funzione Pubblica, circolare n. 12/2011)
«:::::::::GA:::::::::»

Con deliberazione n. 211 del 18.10.2011 la Corte dei Conti ha dato attuazione all'art. 6 del D.lgs n. 149 del 26.9.2011 entrato in vigore il 5 ottobre 2011 che legittima la stessa ad avviare la procedura di dissesto degli enti locali qualora, emergendo comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazione degli obiettivi di finanza, irregolarità contabili o squilibri strutturali, il Comune non abbia adottato nel termine assegnato dalla Corte le necessarie misure correttive.
(Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Toscana, del. n. 211/2011/IADC)
(Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Toscana, del. n. 211/2011/IADC)
«:::::::::GA:::::::::»
lunedì 24 ottobre 2011

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.p.r. N. 171/2011 recante il regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'art. 55 octies del D.lgs n. 165/2001
(D.p.r. n. 171/2011 - G.U. n. 245 del 20.10.2011)
(D.p.r. n. 171/2011 - G.U. n. 245 del 20.10.2011)
«:::::::::GA:::::::::»
venerdì 21 ottobre 2011

Sui reiterati, gravi ed ingiustificati ritardi del magistrato nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali le Sezioni Unite della Suprema Corte intervengono precisando che la durata di un anno nel ritardo nel deposito di sentenze rende ingiustificabile la condotta del giudice incolpato, salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze assolutamente eccezionali che giustifichino il superamento di detto limite.
(Cass. S.U., sentenza 13.9.2011, n. 18697)
(Cass. S.U., sentenza 13.9.2011, n. 18697)
«:::::::::GA:::::::::»
mercoledì 19 ottobre 2011

I riposi giornalieri, previsti dall’art.40 lett. b) del dlgs n. 151/01, possono essere fruiti dal padre lavoratore in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga.
(Inpdap, nota del 13.10.2011)
(Inpdap, nota del 13.10.2011)
«:::::::::GA:::::::::»