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mercoledì 21 dicembre 2011
 
Ogni controversia avente ad oggetto il corretto e tempestivo esercizio del potere amministrativo di controllo circa la conformità dell'attività dichiarata al paradigma normativo, con conseguente adozione della misura inibitoria in caso di esito negativo del riscontro, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. L’art. 133 del codice del processo amministrativo, comma 1 lett. a n. 3 e lett. f dispone che le controversie in materia di “Dia” devono essere affidate alla giurisdizione esclusiva del plesso giurisdizionale amministrativo. Muovendo dall’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2011 (“SCIA e DIA sono dichiarazioni imputabili a manifestazione di volontà privata dalla quale scaturisce, ai sensi degli artt. 19, comma 3, legge n. 241/1990 un procedimento doveroso di verifica che, in assenza di requisiti alla continuazione o all'avvio dell'attività, si conclude con un diniego espresso o con un "diniego tacito" di adozione del provvedimento inibitorio. Il silenzio che segue allo scadere del termine perentorio per la verifica e l'inibizione dell'attività denunciata, va equiparato, in assenza dei previsti requisiti, all'"atto tacito di diniego di provvedimento inibitorio" che rappresenta l'esito negativo del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento restrittivo dell'attività esercitata. La formazione dell'"atto tacito di diniego" alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della potestà di verifica è direttamente connessa alla perentorietà del termine stabilito negli artt. 19, comma 3, legge n. 241/1990 -per la SCIA- e 23 comma 6, D.P.R. n. 380/2001 - per la DIA - , decorso il quale la competente amministrazione perde la potestà inibitoria dell'attività esercitata salva la residua potestà di autotutela. Nei confronti dell'atto tacito di diniego di provvedimento inibitorio -espresso o tacito-, il terzo pregiudicato dispone dell'azione di annullamento a tutela dell'interesse pretensivo al corretto esercizio della potestà di verifica e controllo. Al terzo pregiudicato dall'attività proseguita o iniziata illegittimamente è altresì attribuita, congiuntamente o separatamente da quella di annullamento dell'"atto tacito di diniego", l'azione di adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di adottare i provvedimenti interdittivi o restrittivi, da esercitare comunque nel termine di un anno previsto dall'art. 31, co. 3, cod. proc. amm. - D.Lgs. n. 104/2010 - per l'azione avverso il silenzio.”) deve affermarsi che, quale che sia la tecnica di tutela prescelta dal controinteressato asseritamente leso, ciò non incide sul riparto della giurisdizione in subiecta materia.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6614)
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Il vicino, sebbene abbia provocato interventi repressivi o in via di autotutela, non assume la veste di controinteressato nei ricorsi che il titolare della concessione edilizia promuove avverso provvedimenti di revoca e/o di annullamento di ufficio. Come in passato evidenziato da questo Consiglio di Stato, infatti, (Consiglio Stato, sez. VI, 18 aprile 2005 , n. 1773), l'invocata estensione ad esso delle comunicazioni comporterebbe un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività amministrativa.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6606)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6606)
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Per dottrina e giurisprudenza gli spazi da destinare a parcheggio ex art. 18 l. 6 agosto 1967 n. 765 sono qualificati dall'art. 26 l. 28 febbraio 1985 n. 47 "pertinenze"; come tali essi rientrano nel fenomeno dell'aggregazione funzionale e non strutturale di cosa a cosa, sicché non debbono, necessariamente essere in rapporto di congiunzione fisica o di stretta contiguità con l'edificio da costruire, essendo, invece sufficiente che essi siano collegati da un rapporto di strumentalità o complementarità funzionale (es., dislocati anche in aree esterne, circostanti o adiacenti all'edificio, e persino ad una certa distanza da questo).
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6606)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6606)
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martedì 20 dicembre 2011
 
L’istituto dell’accessione invertita, di creazione giurisprudenziale (Cass. Sez. Un., 26 febbraio 1983 n. 1264; 10 giugno 1988 n. 3940) presuppone una occupazione di un bene da parte della P.A. (quantomeno) in assenza di legittima conclusione del procedimento espropriativo entro i termini previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità. Proprio per questo, la giurisprudenza ha collegato l’effetto acquisitivo del diritto di proprietà alla irreversibile destinazione del suolo all’opera pubblica, con diritto al risarcimento del danno conseguente all’illecito commesso dalla pubblica amministrazione. Da ciò consegue l’incompatibilità, sul piano logico – giuridico, dell'istituto dell'accessione invertita e della retrocessione : ed infatti, se si ritiene configurarsi accessione invertita non vi è stata espropriazione e, quindi, non può esservi retrocessione (l’area non può non essere stata dichiarata come “irreversibilmente trasformata”); se invece si richiede la retrocessione, non si può che essere in presenza di un bene in precedenza espropriato e, in tutto o in parte, non utilizzato per le finalità di interesse pubblico legittimanti la precedente espropriazione. Occorre, infine, notare che il legislatore, anche quando ha inteso estendere l’istituto della retrocessione alla ben più semplice ipotesi di procedimenti espropriativi non conclusisi con il decreto di esproprio (ma per il tramite di cessione volontaria), lo ha espressamente affermato (v. art. 45, co. 4, DPR n. 327/2001).
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6619)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6619)
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In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il giudizio di opposizione alla stima, avendo ad oggetto la quantificazione del debito dell'espropriante e del corrispondente credito dell'espropriato, inerisce a posizioni di diritto soggettivo ed è, quindi, devoluto alla giurisdizione del g.o., ancorché proposto come impugnazione del provvedimento di stima volto a contestare la sua legittimità o la ritualità dell'"iter" procedimentale in esito al quale esso è stato reso, giacché la stima costituisce espressione di mera valutazione tecnica nell'applicazione di criteri liquidatori direttamente fissati dalla legge, e non è, pertanto, atto suscettibile di degradare o di affievolire le posizioni soggettive che vengono in discussione nel giudizio di opposizione. Sia la giurisprudenza amministrativa (Consiglio Stato , sez. IV, 05 ottobre 2005 , n. 5344-) che la giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione (ex multis, Cassazione civile , sez. un., 14 dicembre 2004 , n. 23235) ravvisano in tali ipotesi (e quale che siano i vizi dell’atto dedotti) la giurisdizione del giudice ordinario. E’ pacifico, infatti, che il decreto di determinazione provvisoria dell'indennità d'espropriazione, concerne materia spettante alla cognizione del giudice ordinario, in quanto coinvolge questioni di diritto soggettivo.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6604)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6604)
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lunedì 19 dicembre 2011
 
Il preavviso di accesso ai luoghi per i rilievi tecnici preordinati all’acquisizione delle opere abusive e dell’area al patrimonio del Comune e' un atto endoroprocedimentale del procedimento sanzionatorio culminante nell’acquisizione al patrimonio del Comune delle opere abusivamente realizzate e non demolite dal proprietario. Il ricorso avverso tale preavviso e', pertanto, inammissibile in quanto quale atto endoprocedimentale esso non produce un effetto lesivo.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 15.12.2011, n. 6588)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 15.12.2011, n. 6588)
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mercoledì 7 dicembre 2011
 
Per la pacifica giurisprudenza ai fini del rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 31, l. n. 47/1985 e dell'art. 39, l. n. 724/1994, risultano sanabili le opere abusive relativamente alle quali, alla data del 31 dicembre 1993, sia stato eseguito il rustico e completata la copertura; l'esecuzione del c.d. rustico, in particolare, è riferita al completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno annoverate le tamponature esterne, che determinano l'isolamento dell'immobile dalle intemperie e configurano l'opera nella sua fondamentale volumetria. In particolare, poi, non è ritenuta sufficiente, ai fini della configurabilità del "rustico", neppure la realizzazione parziale delle mura perimetrali, richiedendosi una necessaria continuità tra queste ultime e la copertura.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 6.12.2011, n. 6401)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 6.12.2011, n. 6401)
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martedì 6 dicembre 2011
 
Il profilo di colpevolezza del proprietario dell’area in cui sono stati smaltiti i rifiuti in ordine alla eventuale inidoneità delle misure di protezione, nonché lo stato di incuria e la carenza di manutenzione delle stesse misure, non può essere accertato dal Comune sulla base di un’attività istruttoria che è posteriore all’adozione del provvedimento stesso, in quanto in tal modo si avrebbe un’inammissibile integrazione postuma della motivazione e delle relative valutazioni provvedimentali.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza breve 5.12.2011, n. 6392)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza breve 5.12.2011, n. 6392)
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lunedì 5 dicembre 2011
 
La motivazione idonea a sorreggere la legittimità della reiterazione di un vincolo espropriativo non può rinvenirsi nelle indicazioni di carattere generale che giustificano le scelte urbanistiche, così come enunciate nella relazione illustrativa dello strumento urbanistico, in quanto le indicazioni medesime, ancorché sufficienti in relazione all’ampia discrezionalità di cui è titolare l’Amministrazione comunale nell’esercizio delle proprie funzioni di pianificazione urbanistica, sono per loro stessa natura necessariamente generali e sono, pertanto, deputate ad assicurare la ragionevolezza e la non arbitrarietà dell’esercizio della discrezionalità, ma non possono essere in alcun modo idonee a dare conto dell’esigenza attuale di vincolare nuovamente per la realizzazione di un interesse pubblico aree che, secondo precedenti strumenti regolatori, avevano già avuto – seppur senza esito – una destinazione di tipo espropriativo. Vale, quindi, il principio per cui l’obbligo di motivazione, costituendo al riguardo eccezione alla regola che sottrae ad un simile onere formale gli atti generali, richiede in particolare che si dia conto della persistenza dell’interesse pubblico e della sua attualità ed effettività, nonché dell’intervenuta adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, dell’ineluttabilità della scelta pianificatrice operata e della serietà ed affidabilità della realizzazione dell’intervento pubblico nel quinquennio.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 2.12.2011, n. 6373)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 2.12.2011, n. 6373)
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Il trasferimento della proprietà delle opere di urbanizzazione in capo al Comune nell’ambito del piano di lottizzazione, costituisce un’obbligazione ex lege che si sottrae alla disponibilità delle parti, in quanto prevista dall’art. 28, l. n. 1150/1942 e relativa ad opere strumentali allo svolgimento di pubblici servizi fisiologicamente rientranti nelle competenze dell’amministrazione locale. Ne consegue che, ove il Comune intenda affidare ad altri la gestione delle opere non può che operare previo atto di concessione di pubblico servizio, contenente le regole da osservare per garantire l’ottimale soddisfacimento del servizio offerto ai cittadini. In conclusione, poiché è un dato pacifico che gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria connessi alle opere di urbanizzazione ricadono interamente sull’ente locale una volta che esse siano acquisite al suo patrimonio per cessione (previo collaudo sulla loro regolare esecuzione) da parte del lottizzante, ciò comporta l’estraneità dei lottizzanti, iniziali proprietari delle aree e delle opere di cui trattasi a sopportare le relative spese di manutenzione e l’estraneità anche dei successivi acquirenti degli immobili, essendosi estinta l’originaria obbligazione di convenzione con il trasferimento delle opere al Comune.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.12.2011, n. 6368)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.12.2011, n. 6368)
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Il Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) previsto dall’art. 27 della legge n. 865/71 è uno strumento urbanistico di natura attuativa, dotato di efficacia decennale dalla data di approvazione ed avente valore di piano particolareggiato di esecuzione, la cui funzione è quella di incentivare le imprese, offrendo ad un prezzo politico le aree occorrenti per il loro impianto ed espansione: come tale, trascorsi i dieci anni, l’Amministrazione non può disporre alcuna proroga dello stesso, potendo invece unicamente valutare l’opportunità di predisporre un nuovo strumento con conseguente rinnovazione della scelta pianificatoria attuativa rimasta inattuata. Una volta scaduto il PIP non può valere, agli stessi fini la scelta pianificatori effettuata in sede di adozione del PRG. Sono infatti, completamente diversi i livelli di intervento e le finalità dei due strumenti urbanistici, l’uno di carattere generale e sovraordinato, l’altro avente, invece, natura di piano particolareggiato di esecuzione, con valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste. L’amministrazione, pertanto, scaduto l’originario PIP, può soltanto valutare l’opportunità di predisporne uno nuovo, esperendo ab initio tutte le relative attività procedimentali previste dalla legge.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.12.2011, n. 6363)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.12.2011, n. 6363)
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Il Piano regolatore generale comunale, così come qualsivoglia strumento urbanistico, discende dalla concorrente, ma autonoma valutazione di due diverse autorità, quali il Comune e la Regione, (e per essa, secondo la maggioranza degli ordinamenti regionali, la Giunta Regionale); e nell’ambito del relativo procedimento, il ruolo del Comune è, in linea di principio, preponderante, in quanto ad esso spetta l’iniziativa e la formulazione di una compiuta proposta, mediante l’adozione del progetto di piano; alla Regione, invece, spetta non solo di negare l’approvazione, ma anche di approvare il piano apportandogli, entro certi limiti e condizioni, modifiche non accettate dal Comune, così come prevede la disciplina di principio contenuta dall’art. 10 della L. n. 1150/1942 e s.m.i.. In particolare si distinguono modifiche cc.dd. “obbligatorie” dello strumento urbanistico (e, cioè, quelle indispensabili per la tutela del territorio), modifiche cc.dd. “concordate” (ossia conseguenti all’accoglimento di osservazioni da parte della Regione) e modifiche cc.dd. “facoltative”, le quali ultime non possono incidere sulle caratteristiche essenziali del piano stesso e sui suoi criteri di impostazione. Sempre ai sensi della disciplina di principio contenuta negli artt. 10 e 36 della L. 1150/1942, la Regione, in sede di approvazione del piano regolatore generale, è dunque autorizzata a introdurre direttamente le modifiche e prescrizioni di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso art. 10 (ossia inerenti alla razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, alla tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici; al rispetto delle ipotesi in cui è d’obbligo l’introduzione di una disciplina di pianificazione secondaria, ai limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché ai rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi), senza alcuna facoltà di controdeduzioni per il Comune e, quindi, senza necessità di porre in essere una procedura ad hoc di adeguamento.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 1.12.2011, n. 6349)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 1.12.2011, n. 6349)
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La sdemanializzazione tacita del bene deve risultare da comportamenti univoci e concludenti da cui emerga con certezza la rinuncia alla funzione pubblica del bene, che va accertata con rigore, e che siano incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene stesso all'uso pubblico; di conseguenza essa non può desumersi dalla pura e semplice circostanza che il bene non sia adibito, anche da lungo tempo, all'uso pubblico. Non costituiscono, quindi, elementi sufficienti a provare in maniera non equivoca la cessazione della destinazione del bene all'uso pubblico il prolungato disuso di un bene demaniale da parte dell'ente pubblico proprietario, ovvero la tolleranza osservata da quest'ultimo rispetto a un'occupazione da parte di privati, essendo ulteriormente necessario, al riguardo, che tali elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da non lasciare adito ad altre ipotesi se non a quella che l'amministrazione abbia definitivamente rinunciato al ripristino dell'uso pubblico.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 30.11.2011, n. 6338)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 30.11.2011, n. 6338)
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L’art. 3 della l. n. 10/1977 stabilisce che la concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione. La più accreditata dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che il costo di costruzione è una prestazione patrimoniale di natura impositiva e trova la sua ratio nell’incremento patrimoniale che il titolare del permesso di costruire consegue in dipendenza dell’intervento edilizio. Essa, pertanto, postula quale condizione di esigibilità la sussistenza di un titolo abilitativo valido ed efficace e la concreta fruizione del titolo da parte del concessionario, ovvero la effettiva attività di edificazione. La causa giuridica del pagamento è, dunque, nella fruizione dell’atto abilitativo all’edificazione a mezzo della effettiva realizzazione dell’intervento assentito. La suddetta natura trova conferma nella disposizione dell’art. 11 della l. n. 10/1977 e del vigente l’art. 16 del T.U. dell’edilizia, che stabiliscono che la quota di contributo per costo di costruzione, determinata al momento del rilascio della concessione, deve essere corrisposta in corso d’opera o comunque non oltre 60 giorni dall’ultimazione delle opere. Ne consegue che qualora il richiedente il titolo edilizio, non abbia mai usufruito della concessione edilizia (nel caso di specie non ha mai nemmeno ritirato il titolo, avendone chiesto la voltura) non è soggetto obbligato per legge a pagare il contributo commisurato al costo di costruzione.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 30.11.2011, n. 6333)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 30.11.2011, n. 6333)
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Il vincolo archeologico posto su un'area non ne comporta l’inedificabilità assoluta, ma l’obbligo di verificare, da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso, la compatibilità dell’intervento edilizio con le ragioni di tutela. Infatti, la valutazione di compatibilità non muta in relazione al fatto che l'opera sia stata realizzata o meno: l'autorità preposta alla tutela del vincolo deve in ogni caso verificare se quel determinato tipo di intervento sia o meno compatibile con il vincolo. Il giudizio circa tale compatibilità non è in alcun modo influenzato dal fatto che l'opera sia stata, o meno, realizzata: o l'intervento è compatibile con il vincolo ed allora lo era sia prima che dopo la realizzazione, o non lo è ed allora l'autorizzazione postuma non può essere rilasciata, non già perché non chiesta in precedenza, ma perché non poteva essere rilasciata anche se richiesta tempestivamente.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 30.11.2011, n. 6323)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 30.11.2011, n. 6323)
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domenica 4 dicembre 2011
 
Il Giudice Amministrativo nel caso trattato evidenzia come l’annullamento dei titoli edilizi e' stato disposto, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001, non già per vizi meramente formali bensì sostanziali, conseguiti, peraltro, ad una falsa rappresentazione dello stato di fatto preesistente al rilascio del permesso di costruire. Conformemente alla consolidata giurisprudenza la regola immanente all'art. 38 comma 1, d.P.R. n. 380/2001 è rappresentata dall'operatività della sanzione reale che, in quanto effetto primario e naturale derivante dall'annullamento del permesso di costruire (così come della sua mancanza ab origine) non richiede all'amministrazione un particolare impegno motivazionale, ma rinviene nella legalità violata la sua giustificazione in re ipsa. La sanzione alternativa pecuniaria, ex art. 38 comma 1, d.P.R. n. 380/2001 deve intendersi, infatti, riferita alle sole costruzioni assentite mediante titoli abilitativi edilizi annullati per vizi formali, e non anche sostanziali. Si evidenzia, inoltre, che, come affermato dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 4/2009, l'affidamento del privato a poter conservare l'opera realizzata sulla base di un titolo edilizio successivamente annullato non é tutelato in via generale ma é rimesso alla discrezionalità del legislatore, al quale compete emanare norme speciali di tutela come la potenziale commutabilità della sanzione demolitoria in quella pecuniaria (art. 38 D.P.R. n. 380 del 2001), ovvero un regime di favore in sede di condono edilizio, come avvenuto con l'art. 39, l. n. 724/1994; in difetto di una espressa previsione legislativa, la posizione di colui che abbia realizzato l'opera sulla base di un titolo annullato non si differenzia dagli altri soggetti che hanno invece realizzato l'opera abusiva senza titolo.
(TAR Veneto, Sez. II, 28.11.2011, n. 1772)
 
 
(TAR Veneto, Sez. II, 28.11.2011, n. 1772)
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Il Consiglio di Stato procede nell'excursus della normativa in materia di occupazione sine titolo evidenziando in primis come l'abrogato art. 43 del Testo Unico sugli espropri era stato emanato dal legislatore delegato per consentire una ‘legale via di uscita’ per i moltissimi casi in cui una P.A. avesse occupato senza titolo un’area di proprietà altrui, in assenza di un valido ed efficace decreto di esproprio. In precedenza, la prassi giudiziaria nazionale – innovando dal 1983 rispetto alla precedente ultrasecondare giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato che avevano costantemente ammesso la immanente titolarità di un potere di esproprio in sanatoria - si era consolidata nel senso dell’acquisto dell’area da parte dell’amministrazione nel caso di irreversibile destinazione di un’area, per la quale fosse stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera da realizzare. Poiché tale prassi era stata qualificata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo come ‘sistematica violazione’ delle disposizioni della Convenzione del 1950, sulla tutela del diritto di proprietà, l’art. 43 aveva dunque consentito che – in presenza di un effettivo interesse pubblico, rilevato nell’atto ablatorio – l’amministrazione avrebbe potuto adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, risarcendo integralmente il danno cagionato al proprietario ed esercitando il potere di acquisizione dell’area detenuta senza titolo. Con la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 del testo unico operato dalla Corte Costituzione (sentenza n. 293/2010) non era pero' divenuto applicabile l’istituto della accessione. Tale istituto era stato sempre escluso dalla pacifica giurisprudenza sin dalla seconda metà dell’Ottocento. Infatti, la realizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubblico, quando avvenga legittimamente, in esecuzione di atti di natura ablatoria solo successivamente annullati in sede di giustizia amministrativa, ha la propria peculiarità nella avvenuta realizzazione di opere nell’interesse della collettività(e in esecuzione di provvedimenti) e comporta il verificarsi di situazioni irriducibili a quelle disciplinate dal codice civile, le cui disposizioni dunque non si applicano. Secondo il Collegio, la sentenza della Corte n. 293 del 2010 aveva comportato il ritorno alla attualità del sistema normativo, risalente al 1865, sulla sussistenza del potere di esproprio in sanatoria, sistema sul quale si era consolidata la giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (superata a partire dal 1983 dalla prassi nazionale postasi in contrasto con la CEDU). Infatti, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di natura ablatoria, la richiamata plurisecolare giurisprudenza riconosceva il proprietario dell’area ancora come tale: ciò che il Supremo Consesso ribadisce, alla luce della pacifica giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Mentre però la giurisprudenza civile (allora avente giurisdizione) riteneva che la tutela restitutoria spettante al proprietario fosse preclusa da un atto tacito di destinazione dell’area al pubblico servizio e dunque dall’art. 4 dell’allegato E della legge del 1865 (sulla abolizione del contenzioso amministrativo), tale preclusione si è posta in contrasto con i principi dello Stato di diritto, in quanto “l’atto di destinazione” non era preso in considerazione dalla legge. In occasione della redazione del testo unico, il Consiglio di Stato aveva redatto l’art. 43, poi trasfuso nel testo unico sugli espropri, proprio per prevedere una legale via d’uscita, per dare una soluzione legislativa – con l’attribuzione di un potere discrezionale all’Amministrazione - ai casi che oramai stavano comportando la sistematica condanna della Repubblica Italiana innanzi alla CEDU, nei giudizi posti in essere dai proprietari che lamentavano di aver perso il loro diritto di proprietà, sulla base di sentenze pronunciate ex post e senza fondamento normativo, e non sulla base di atti amministrativi la cui emanazione fosse consentita dalla legge. La sentenza della Corte Costituzionale – nel rilevare un eccesso di delega e nel dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 43 – ha dunque fatto tornare l’ordinamento ad una peculiare situazione, in cui di certo da un lato non poteva disconoscersi il perdurante diritto di proprietà del titolare, malgrado la avvenuta costruzione dell’opera pubblica o di interesse pubblico, e dall’altro non poteva negarsi l’immanente potere di disporre l’esproprio in sanatoria, per evitare la demolizione di quanto costruito a spese della collettività e che, se del caso, ancora risultava conforme alle esigenze di questa. L’art. 42 bis del decreto legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 2011, ha reintrodotto il potere discrezionale già disciplinato dall’art. 43: l’amministrazione - valutate le circostanze e comparati gli interessi in conflitto – può decidere se demolire in tutto o in parte l’opera (affrontando le relative spese) e restituire l’area al proprietario, oppure se disporre l’acquisizione (evitando che sia demolito, paradossalmente, quanto altrimenti risulterebbe meritevole di essere ricostruito). L’art. 42 bis prevede, al comma 1, che l’Amministrazione, valutati gli interessi in conflitto, possa disporre, con formale provvedimento, l’acquisizione del bene, con la corresponsione al privato di un indennizzo per il pregiudizio subito, patrimoniale e non patrimoniale; al comma 8 prevede poi che le sue disposizioni “trovano altresì applicazione ai fatti anteriori”, sicché esso si applica senza alcun dubbio anche nella fattispecie in esame. Anche nell’attuale quadro normativo, l’Amministrazione ha dunque l’obbligo giuridico di far venir meno la occupazione sine titulo e cioè deve adeguare la situazione di fatto a quella di diritto. Essa o deve restituire i terreni ai titolari, demolendo quanto realizzato e disponendo la riduzione in pristino, oppure deve attivarsi perché vi sia un titolo di acquisto dell’area da parte del soggetto attuale possessore.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 1.12.2011, n. 6351)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 1.12.2011, n. 6351)
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giovedì 1 dicembre 2011
 
La realizzazione dei parcheggi obbligatori è esonerata dall'onere di pagamento del contributo di urbanizzazione, mentre di converso i parcheggi costruiti in aree private per libera scelta speculativa di un imprenditore, diversamente dai parcheggio pertinenziali, rappresentano una modificazione edilizia del territorio realizzata su domanda del soggetto interessato, assimilabile a tutte le altre forme di edificazione soggette a concessione e ai relativi oneri.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 6154/2011)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 6154/2011)
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martedì 29 novembre 2011
 
La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la Legge regionale della Lombardia n. 12/2005 nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione. Secondo la Consulta in base alla normativa statale di principio un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell’edificio preesistente – intesa quest’ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale – configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia e, quindi, la Regione non può discostarsi da tale definizione atteso che rientra nella competenza legislativa statale stabilire la linea di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi.
(Corte Costituzionale, sentenza 23.11.2011, n. 309)
 
 
(Corte Costituzionale, sentenza 23.11.2011, n. 309)
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mercoledì 23 novembre 2011
 
La modificazione del piano di campagna si sostanzia in una modificazione della sagoma del rialzato, rientrante negli interventi disciplinati dall’art. 10, co 1 lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 cui fa riferimento l’art. 22 del medesimo decreto presidenziale, che escludere l'applicabilità dello strumento della DIA a quelli che comportano una modifica della sagoma del bene con conseguente modificazione sostanziale dell’assetto preesistente del suolo.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 21.11.2011, n. 9132)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 21.11.2011, n. 9132)
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L'art. 27, co. 3, del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., statuisce che la sospensione dei lavori ha effetto fino all’adozione ed alla notifica dei provvedimenti definitivi sanzionatori, che deve avvenire “entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori”, ciò comporta che, una volta trascorsi 45 giorni dalla sua notificazione, il provvedimento di sospensione dei lavori non produce più effetti nei confronti dei soggetti destinatari. Da tale presupposto discende l'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'ordine di sospensione notificato oltre il suddetto termine in quanto i ricorrenti non potevano comunque subire alcun nocumento dall’ordine di sospensione dei lavori in parola e trarre alcun vantaggio dal suo eventuale accoglimento.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 21.11.2011, n. 9141)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza breve 21.11.2011, n. 9141)
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sabato 19 novembre 2011
 
L'autorizzazione comunale può consentire l’installazione di un cartello recante la sola dicitura di “strada privata” quando la strada, che pure non risulta acquisita al patrimonio comunale, né assoggettata ad uso pubblico, e' comunque usata come via di collegamento con altre proprietà. Qualora invece in detta via privata, non esistono oggettivamente gli elementi per la destinazione a pubblico transito in quanto lungo la strada non esistono altri accessi privati oltre a quelli del soggetto richiedente l'autorizzazione, allora il Comune può legittimamente rilasciare l'autorizzazione all'installazione del cartello "divieto di accesso esclusi i residenti".
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 18.11.2011, n. 6074)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 18.11.2011, n. 6074)
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venerdì 18 novembre 2011
 
Le osservazioni dei cittadini ai progetti di strumenti urbanistici sono un mero apporto collaborativo alla formazione di detti strumenti e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 6049/2011)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 6049/2011)
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mercoledì 16 novembre 2011
 
L'ordine di rimessione in pristino in quanto atto vincolato di repressione di illecito edilizio non abbisogna di particolare motivazione specie quando si possa escludere – in considerazione della particolare consistenza degli interventi abusivi sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto il profilo qualitativo, e tenuto conto del carattere recente dell’esecuzione delle opere abusive – la configurabilità di una situazione di consolidamento della posizione del privato per decorso del tempo e inerzia dell’amministrazione.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5997/2011)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5997/2011)
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La questione attenzionata dal Giudice Amministrativo riguarda l’emanazione di una concessione edilizia, il cui rilascio e' stato dal Comune subordinato per la porzione destinata ad uffici al versamento di contributi commisurati al costo di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione dovuti per le attività direzionali e calcolato gli stessi sulla superficie virtuali. Il Giudice ha ritenuto corretto tale modus operandi rilevando che dal punto di vista della determinazione degli oneri di urbanizzazione ciò che rileva non è l’immobile in sé considerato, ma la tipologia economica dell’attività che in esso viene svolta.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5974/2011)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5974/2011)
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domenica 13 novembre 2011
 
Il procedimento di VIA rappresenta solo una fase interna al procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica. L’autorizzazione unica è, infatti, prevista dall'art. 12 del d.lgs n. 387/2003, come epilogo procedimentale per le opere finalizzate alla costruzione ed esercizio degli impianti eolici di produzione di energia. Gli atti presupposti costituiscono atti interni di una Conferenza dei servizi decisoria, nei cui confronti non è ammissibile una impugnazione diretta con la conseguenza che il dies a quo per la proposizione dell’impugnazione avverso i provvedimenti adottati in Conferenza dei servizi per opere soggette a VIA è rappresentato dalla pubblicazione del provvedimento finale nella Gazzetta Ufficiale.
(Consiglio di Tato, Sez. V, sentenza n. 5921/2011)
 
 
(Consiglio di Tato, Sez. V, sentenza n. 5921/2011)
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venerdì 11 novembre 2011
 
Sul presupposto che la normativa primaria di rango statale (d. P.R. 380/2001, Legge n. 47/1985) non consente il rilascio del certificato di agibilità o di abitabilità con riferimento ad immobili non conformi alla normativa urbanistico edilizia, il Giudice Amministrativo ha dichiarato l'illegittimità della norma del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) di un Comune campano che, per contro, consentiva di certificare provvisoriamente l’abitabilità di immobili, pur non in regola con le disposizioni urbanistico-edilizie, qualora fosse stata presentata un’istanza condonistica, non ancora definita, e nel rispetto delle altre condizioni di legge. Il Tribunale, verificato che nella Regione Campania manca una specifica legislazione regionale che regoli il rilascio del certificato di agibilità, ha, quindi, affermato la piena applicabilità delle disposizioni statali, peraltro, espressamente richiamate anche dalla recente legislazione regionale di settore (L.R. n. 19/2009 cd. piano casa) con conseguente annullamento della norma del RUEC censurata.
(TAR Campania, Sez. VI, sentenza n. 4648/2011)
 
 
(TAR Campania, Sez. VI, sentenza n. 4648/2011)
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Arrivano le prime pronunce del Consiglio di Stato sul nuovo art. 42-bis del T.U. Espropriazione n. 327/2001, introdotto dall’art. 34 della cd. “Manovra economica 2011” (D.L. 6 luglio 2011, n. 98), il quale, reintroducendo l’istituto dell’acquisizione sanante, prevede, in ipotesi di espropriazioni illegittime, che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, anche con riferimento ai fatti antecedenti (co. 8 art. 42-bis). Il riferimento al danno non patrimoniale in tale disposizione costituisce disposizione innovativa, che impone la necessità di opportuna considerazione anche in sede di risarcimento del danno per illecita occupazione.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5844/2011)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5844/2011)
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giovedì 10 novembre 2011
 
La risalenza delle opere può avere rilievo poiché nell'ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e per il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, vi è a carico dell'Autorità edilizia l'obbligo di motivare congruamente, avuto riguardo anche all'entità ed alla tipologia dell'abuso, sull'interesse pubblico che giustifichi il sacrificio del contrapposto interesse privato. Ovviamente non basta affermare la risalenza di un manufatto realizzato sine titulo, ma è necessario provarla.
(TAR Lazio, Roma, Sez. I Quater n. 7858/2011)
 
 
(TAR Lazio, Roma, Sez. I Quater n. 7858/2011)
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Nella Commissione edilizia comunale, anche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Testo Unico in materia urbanistica (che ha reso facoltativa la Commissione Edilizia Comunale) non può più far parte il Sindaco in quanto organo politico. Essa deve essere composta soltanto da tecnici onde evitare “commistione” tra istanze politiche e competenze tecniche all’interno di un organo esclusivamente deputato allo svolgimento di una funzione tecnica
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 5695/2011)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 5695/2011)
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mercoledì 2 novembre 2011
 
La nozione di ultimazione delle opere, cui occorre far riferimento ai fini dell’applicabilità della disciplina sul condono edilizio, coincide con l’esecuzione del rustico (inteso come muratura priva di rifinitura e da non confondere con lo scheletro, le pareti esterne non potendo considerarsi mere rifiniture) e comprende anche il necessario completamento della copertura.
(Consiglio di Stato, V, sentenza n. 5625/2011)
 
 
(Consiglio di Stato, V, sentenza n. 5625/2011)
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La riserva di competenza degli architetti sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico artistico ai sensi della L. 1089/39 (oggi D.Lgs. 42/04), ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile per le quali l'art. 52 prevede la competenza anche degli ingegneri; la competenza degli architetti, poi, si estende anche agli interventi realizzati su immobili non assoggettati a vincolo storico artistico quando presentino “rilevante interesse artistico".
(TAR Lazio, sentenza n. 7997/2011)
 
 
(TAR Lazio, sentenza n. 7997/2011)
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Il posizionamento dei condizionatori climatici all’esterno dell’edificio, pur potendo comportare, in ipotesi, alterazione della sagoma e dell’aspetto esteriore può dirsi opera del tutto minore e sostanzialmente libera non idonea a ledere in modo apprezzabile né l’interesse paesaggistico né tantomeno quello urbanistico.
(TAR Puglia, Bari, ordinanza n. 847/2011)
 
 
(TAR Puglia, Bari, ordinanza n. 847/2011)
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venerdì 21 ottobre 2011
 
Solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri, risultando ininfluente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto. La competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione si estende anche a queste strutture purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone
(TAR Lazio, Sez. II bis, 3.10.2010, n. 7670)
 
 
(TAR Lazio, Sez. II bis, 3.10.2010, n. 7670)
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giovedì 20 ottobre 2011
 
Tra gli interventi al vaglio è previsto per le imprese edili il silenzio-assenso per costruire dopo novanta giorni dalla richiesta.
(testo provvisorio del Decreto Sviluppo 20.10.2011)
 
 
(testo provvisorio del Decreto Sviluppo 20.10.2011)
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I locali interrati adibiti a spogliatoio, bagno, lavanderia, stireria non vanno computati ai fini del calcolo della volumetria dell'edificio ed il loro carattere interrato non e' smentito dalla presenza di finestre cd "bocche di lupo" che non consentono un'affaccio orizzontale, ma solo un'areazione ed adeguata luminosità.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, 14.10.2011, n. 5536)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. IV, 14.10.2011, n. 5536)
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mercoledì 19 ottobre 2011
 
Pubblicato il Vademecum 'Meno carte più sicurezza' sulle nuove procedure semplificate di prevenzione incendi introdotte dal D.P.R. n. 151/2011 che chiarisce ai cittadini e alle imprese tutti gli adempimenti per essere in regola con la nuova normativa.
(Ministero dell'Interno nota del 18.10.2011)
 
 
(Ministero dell'Interno nota del 18.10.2011)
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Il “pergolato”, rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni. Sulla base di detti elementi si e' escluso che una struttura costituita da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni, tali da rendere la struttura solida e robusta e da farne presumere una permanenza prolungata nel tempo, possa essere ricondotta alla nozione di “pergolato.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, 29.9.2011, n. 5409)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. IV, 29.9.2011, n. 5409)
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