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martedì 15 maggio 2012
 
Alla luce del dettato normativo di cui alla legge 69/2009, che ha modificato la disciplina di cui all’articolo 2 –bis della legge 241/1990 “Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”. La giurisprudenza prevalente riconosce oramai al ritardo amministrativo una autonoma risarcibilità, a prescindere dalla fondatezza della pretesa sottostante all’istanza formulata all’amministrazione (fatta eccezione per quelle palesemente infondate o meramente pretestuose). Il tempo è considerato un bene della vita per il cittadino e da esso deriva il suo diritto ad ottenere una risposta alla sua istanza in tempi certi e definiti. La giurisprudenza ha riconosciuto che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica. In questa prospettiva, ogni incertezza sui tempi di realizzazione di un investimento si traduce nell'aumento del c.d. "rischio amministrativo" e, quindi, spetta il risarcimento del danno da ritardo a condizione, ovviamente, che tale danno sussista e venga provato e sia escluso che vi sia stato il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c. (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., n. 684 del 24 ottobre 2011). La circostanza per cui l’ordinamento dà rilevanza diretta al tempo, a prescindere dalla fondatezza dell’istanza del privato, non significa che l’inutile decorso del tempo viene risarcito sempre e comunque, appunto per il suo solo trascorrere. L’articolo 2 –bis della legge 241/1990, con l’utilizzo di locuzioni quali “ danno ingiusto” e inosservanza “dolosa o colposa” del termine, che richiamano l’articolo 2043 c.c., richiede, infatti, che il danno da ritardo risarcibile vada comunque ricondotto agli elementi costitutivi di cui alla disciplina dell’illecito civile. Il “ritardo risarcibile”, quindi, deve innanzitutto “produrre” un danno considerato ingiusto, e cioè, come pure è stato affermato in dottrina, sostanziare ” la lesione di un interesse giuridicamente protetto nella vita di relazione”. Il danno non iure, deve, poi, conseguire all’inosservanza dolosa o colposa dei termini a provvedere. Per aversi risarcibilità del ritardo amministrativo, quindi, è necessario, secondo quanto disposto dal Legislatore che si verifichino i due aspetti del danno ingiusto e cioè il danno evento e il danno conseguenza: la lesione illegittima della sfera giuridica e le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione possono derivare. La lesione dell’interesse legittimo teso ad ottenere che il procedimento si concluda nel termine di legge o ad ottenere un provvedimento espresso è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. perché occorre che “risulti leso, per effetto dell’attività illegittima (e colpevole) della pubblica amministrazione l’interesse al bene della vita al quale l’interesse legittimo si correla e che detto interesse risulti meritevole di tutela alla luce dell’ordinamento positivo” ( cfr Corte di Cassazione, SS.UU., n. 500/1999). E’ stato più di recente anche affermato che “l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell'adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, ossia oltre al danno , l'elemento soggettivo del dolo o della colpa e il nesso di causalità tra danno ed evento . Pertanto, l'accertamento della responsabilità della P.A. per il tardivo esercizio della funzione amministrativa non può ricollegarsi, quale effetto automatico, alla mera constatazione della violazione dei termini del procedimento, Si richiede un quid pluris, ossia che l'inosservanza dei termini procedimentali sia imputabile a colpa o dolo dell'Amministrazione medesima e che il danno sia conseguenza diretta ed immediata del ritardo dell'Amministrazione ( cfr. T.A.R. Campania – Napoli - sez. VIII, n. 4942 del 26 ottobre 2011). Il risarcimento del danno da ritardo, dunque, presuppone, al pari di ogni pregiudizio di cui si rivendichi il ristoro in sede aquiliana, che la lesione del bene della vita “tempo”, integrante danno-evento, sia seguita dalla produzione di conseguenze pregiudizievoli nella sfera patrimoniale e non, ossia il c.d. danno conseguenza, di cui compete al soggetto che agisce in giudizio fornire adeguata dimostrazione sul duplice versante dell’ an e del quantum. Il danno risarcibile, in una prospettiva ermeneutica fedele alle coordinate della Cassazione che escludono la funzione sanzionatoria del sistema della responsabilità aquiliana e che richiedono la dimostrazione di un pregiudizio conseguito, ex art. 1223 c.c., alla lesione dell’interesse giuridicamente tutelato, non è il "tempo perso" in sé ma la conseguenza dannosa che la lesione del bene tempo abbia sortito nella sfera del danneggiato. Nel rapporto “procedimentale” con la P.A. i beni della vita da tutelare sono quindi due: da una parte l’interesse ad ottenere una delibazione tempestiva della propria istanza e dall’altra quello che si intende conseguire con il favorevole provvedimento richiesto. In caso di inerzia tenuta dall’amministrazione rispetto all’istanza del cittadino, questi può adire il giudice amministrativo sia per chiedere che venga condannata l’amministrazione a pronunciarsi ricorrendo al rito sul silenzio sia per chiedere direttamente il risarcimento del danno che assume gli sia derivato dall’inerzia stessa.
(TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 14.5.2012, n. 450)
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Da tempo la giurisprudenza (cfr. Tar Sicilia, Palermo, sent. n. 1062 del 4 agosto 2008 ), nel ricostruire il quadro dei rapporti istituzionali ed ordinamentali tra gli Organi comunali ha avuto modo di precisare che il ruolo del presidente del Consiglio comunale è strumentale non già all'attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell'organo stesso e, come tale, non solo è neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, di guisa che la revoca di detta carica non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello statuto o dei regolamenti comunali (v. anche, Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2006 n. 114). Principi che, nel caso attenzionato, imponevano al Consiglio di valutare, in concreto, se vi fosse o meno carenza di neutralità della funzione e della scorrettezza dei comportamenti presidenziali assunti dall'odierno ricorrente tali da implicare la compromissione del buon andamento dei lavori consiliari.
(TAR Campania, Napoli, Sez. I, sentenza 3.5.2012, n. 2013)
 
 
(TAR Campania, Napoli, Sez. I, sentenza 3.5.2012, n. 2013)
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La disposizione di cui all'art.22, comma 1, della legge n.241 del 1990, pur riconoscendo il diritto di accesso a "chiunque vi abbia interesse" non ha tuttavia introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sulla Amministrazione, tant'è che ha contestualmente definito siffatto interesse come finalizzato alla “tutela” di "situazioni giuridicamente rilevanti". Anche sulla scorta dell’art. 2 del primo regolamento attuativo della legge, con riferimento all’accesso, approvato con d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, fu chiarito che l'interesse che legittima la richiesta di accesso, oltre ad essere serio e non emulativo, deve essere “personale e concreto”, ossia ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico nesso: in sostanza occorre che il richiedente intenda difendere una situazione di cui è portatore, qualificata dall'ordinamento come meritevole di tutela, non essendo sufficiente il generico e indistinto interesse di ogni cittadino alla legalità o al buon andamento della attività amministrativa. Da questo indirizzo interpretativo la giurisprudenza del Consiglio di Stato non si è mai discostata (Sez. VI, 23 novembre 2000, n. 5930; Sez. IV, 6 ottobre 2001 n. 5291; Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5818; Sez.. V, 16 gennaio 2005 n. 127; Sez. IV, 24 febbraio 2005, n. 658; Sez. VI, 10 febbraio 2006 n. 555; Sez. VI, 1 febbraio 2007 n. 416). Il detto orientamento, del resto, ha ricevuto ulteriore supporto dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, cit. con la quale sono state apportate modifiche alla legge n. 241 del 1990. Con la novella, non solo è stato introdotto nell’art. 24, il comma 3, secondo cui sono inammissibili istanze di accesso “preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”, ma anche e, soprattutto, si è meglio definita la figura del soggetto “interessato” all’accesso, come quello che - come era già prescritto - abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, ma anche che - ed è questa l’innovazione - tale situazione sia “collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. Per stabilire se sussiste il diritto all’accesso, occorre avere riguardo al documento cui si intende accedere, per verificarne l’incidenza, anche potenziale, sull’interesse di cui il soggetto è portatore. In altri termini, essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è condizione sufficiente perché l’interesse rivendicato possa considerarsi “diretto, concreto e attuale”, essendo anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento. L'Amministrazione, pertanto, secondo lo schema logico imposto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990, deve verificare se gli atti, cui si chiede di accedere, siano in qualche modo collegati con la suddetta situazione giuridica, vale a dire se la conoscenza degli atti stessi, e le iniziative eventualmente conseguenti, siano in grado di concorrere alla tutela della medesima situazione giuridica
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 24.4.2012, n. 7)
 
 
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 24.4.2012, n. 7)
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lunedì 14 maggio 2012
 
Entra in vigore il 9 luglio 2012 il Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Tali modifiche sono volte ad adeguare la disciplina contenuta nel d.P.R. n. 396/2000 a criteri di semplificazione e snellimento.
(d.P.R. n. 54 del 13.3.2012, G.U. n. 105 del 10.5.2012)
 
 
(d.P.R. n. 54 del 13.3.2012, G.U. n. 105 del 10.5.2012)
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venerdì 11 maggio 2012
 
L’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio deve rispondere ai requisiti di legittimità codificati nell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii., consistenti nell’illegittimità originaria del titolo e nell’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione diverso dal mero ripristino della legalità, comparato con i contrapposti interessi dei privati.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 9.5.2012, n. 2683)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 9.5.2012, n. 2683)
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giovedì 10 maggio 2012
 
E' in vigore il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" con molte novità che nella giornata verranno singolarmente pubblicate.
(Decreto legge 7.5.2012, n. 52, Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8.5.2012)
 
 
(Decreto legge 7.5.2012, n. 52, Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8.5.2012)
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mercoledì 9 maggio 2012
 
Per pacifica giurisprudenza per i soggetti non destinatari di notifica individuale, la decorrenza del termine per impugnare un atto decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione all' Albo Pretorio del comune di riferimento. E’ altresì pacifico, però (ex multis si veda Consiglio Stato , sez. VI, 14 gennaio 2002 , n. 151) che le persone direttamente contemplate nell'atto amministrativo a cui, a norma dell'art. 2 r.d. n. 17 agosto 1907 n. 642, deve essere notificato o comunicato l'atto stesso, non sono soltanto i soggetti menzionati nell'atto, ma anche chi, pur non essendo menzionato, sia in qualche modo da ritenersi destinatario del medesimo. Pertanto, nei confronti di tali soggetti, la pubblicazione dell'atto nelle forme di rito non fa decorrere il termine per l'impugnazione occorrendo, a tal fine, la notificazione o comunicazione individuale, ovvero la prova dell'effettiva conoscenza. Posto che nel caso di specie l’ordinanza si dirigeva ad una platea non indeterminata di destinatari, in carenza di prova della notifica della stessa ovvero di piena conoscenza antecedente a quest’ultima, il termine di impugnazione non può farsi decorrere dalla data della (mera) pubblicazione nell’albo pretorio.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 4.5.2012, n. 2591)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 4.5.2012, n. 2591)
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La comunicazione dell'avvio del procedimento prevista dall'art. 7, L. 7 agosto 1990 n. 241, non è necessaria nel caso di approvazione del progetto preliminare di un'opera pubblica, atteso che tale comunicazione occorre solo nel caso in cui sia stato approvato il progetto definitivo dell’opera, al quale è riconnessa per implicito anche la dichiarazione di pubblica utilità, come previsto dall'art. 14, comma 13, L. 11 febbraio 1994 n. 109 (C.d.S., IV, 29 maggio 2009, n. 3364; 11 aprile 2007, n. 1668; 14 dicembre 2002, n. 6917; 26 settembre 2001 , n. 5070). Non sussiste, quindi, alcun obbligo dell'Amministrazione di comunicare l'avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990 relativamente all'approvazione del progetto preliminare (IV, 3 agosto 2010, n. 5155), il quale non è nemmeno di per sé un atto autonomamente impugnabile, in quanto solo endoprocedimentale, diversamente dai progetti definitivo ed esecutivo, impugnabili poiché in grado di ledere la posizione giuridica soggettiva del singolo (IV, 22 giugno 2006, n. 3949). Peraltro nella vicenda in esame il Collegio ha altresi rilevato che quando l’interessato ha ricevuto poi, in vista dell’approvazione del progetto definitivo dell’opera, la comunicazione di avvio del procedimento, egli non risulta avere fatto pervenire alcuna osservazione, controdeduzione o memoria con la conseguente possibilità di ritenere che nella specie sarebbe comunque applicabile la previsione dell’art. 21 octies, cpv., secondo periodo, della legge n. 241/1990: possibilità che verrà di qui a poco confermata dal fatto che nessuna delle ragioni addotte dall’appellante risulterà suscettibile di potenziale influenza sul contenuto del provvedimento (cfr. sul tema C.d.S., VI, 29 luglio 2008, n. 3786).
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3.5.2012, n. 2535)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3.5.2012, n. 2535)
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martedì 8 maggio 2012
 
Sarà possibile inviare la dichiarazione anagrafica per fax, posta ordinaria e posta elettronica, questo chiarisce il Ministero dell'interno che richiama la circolare del dipartimento Affari interni e territoriali n.9 del 27 aprile 2012 sulle modalità di applicazione della nuova normativa, con il facsimile delle dichiarazioni. Dal 9 maggio i cittadini potranno, infatti, presentare le dichiarazioni anagrafiche - di residenza e di trasferimento all'estero - senza necessariamente recarsi allo sportello del comune, ma spedendole per posta oppure inviandole via fax o e-mail. In quest'ultimo caso, bisogna sottoscrivere la dichiarazione con la firma digitale, essere identificati dal sistema informatico, ad esempio tramite la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, inviare la dichiarazione dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante e trasmettere per posta elettronica 'semplice' copia della dichiarazione con firma autografa e del documento d'identità del dichiarante. Queste e altre le informazioni visualizzabili cliccando nel titolo sopra linkato.
(Ministero dell'interno, Stato civile comunicato 3.5.2012)
 
 
(Ministero dell'interno, Stato civile comunicato 3.5.2012)
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venerdì 4 maggio 2012
 
L’art. 21-nonies della legge. n. 241 del 1990 ha disciplinato i presupposti e le forme dell’annullamento d’ufficio, ma non ha modificato la natura del potere, e non lo ha trasformato da discrezionale in obbligatorio, né ha previsto un interesse legittimo dei privati all’autotutela amministrativa. Il potere di autotutela resta un potere di merito, che si esercita previa valutazione delle ragioni di pubblico interesse, valutazione riservata alla p.a. e insindacabile da parte del giudice. Si deve anzitutto osservare che, di regola, il diniego di autotutela è privo di autonoma portata lesiva, e pertanto difetta, in relazione ad esso, un interesse concreto e attuale a contestarlo. Infatti la lesione discende già dal provvedimento originario, in relazione al quale viene invocata l’autotutela, ed è tale atto che deve (avrebbe dovuto) essere tempestivamente impugnato. Ordinariamente, il diniego espresso di autotutela è un atto meramente confermativo dell’originario provvedimento, che non compie una nuova valutazione degli interessi in gioco, e che pertanto non può essere un mezzo per una sostanziale rimessione in termini quanto alla contestazione dell’originario provvedimento. In secondo luogo il diniego di autotutela si fonda su ragioni di merito amministrativo, che esulano dalla giurisdizione di qualsivoglia giudice. Il giudice non può valutare se il diniego di autotutela è stato bene o male esercitato, perché se ciò facesse la conseguenza sarebbe un ordine, rivolto all’amministrazione, di riesercizio del potere di autotutela secondo parametri fissati dal giudice, ma è evidente che questo sarebbe uno sconfinamento in un potere di merito riservato esclusivamente all’amministrazione e incoercibile; il diniego espresso di autotutela non è impugnabile per l’assorbente ragione che si tratta di atto espressione di un potere di merito, su cui il giudice amministrativo non ha giurisdizione. Solo nel caso – che nella specie non ricorre – in cui l’amministrazione, sollecitata ad esercitare l’autotutela – riesamina l’originario provvedimento e a seguito di appropriato procedimento amministrativo conferma – con una nuova valutazione degli interessi in gioco e con una motivazione nuova – l’originario provvedimento, si ha un atto di conferma in senso proprio, autonomamente lesivo e pertanto impugnabile.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3.5.2012, n. 2549)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3.5.2012, n. 2549)
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Nella sentenza in esame il Collegio relativamente alla eccepita violazione dell’obbligo di preavviso di rigetto sancito dall’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, ha evidenziato, in una con la giurisprudenza consolidata (cfr., ex plurimis, Cons. giust. amm., 4 luglio 2011, n. 472; 3 marzo 2011, n. 161; Cons. Stato, sez. III, 11 gennaio 2011, n. 1638/2010; com. spec., 26 febbraio 2008, n. 2518/2007, cui si rinvia a mente dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), che: a) non ha carattere tassativo l’elenco delle ipotesi, di cui all’ultimo periodo dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, per le quali non è necessaria la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda; b) la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l’illegittimità del provvedimento finale in quanto la norma sancita dall’art. 10 bis cit., và interpretata alla luce del successivo art. 21 octies, co. 2, l. n. 241 del 1990, il quale, nell’imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell’atto allorché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; c) la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda non è necessaria in relazione alle decisioni di ricorsi gerarchici per le seguenti ragioni: I) il preavviso di rigetto si applica ai procedimenti ad «istanza di parte»; invece il ricorso amministrativo non è assimilabile a un’istanza di provvedimento perché costituisce la contestazione di un provvedimento già emanato; II) la previsione del preavviso di rigetto è diretta a promuovere il contraddittorio prima dell’adozione di un provvedimento di amministrazione attiva; invece nel caso del ricorso amministrativo il provvedimento di amministrazione attiva è già stato emanato e impugnato; III) prima del provvedimento impugnato il privato, di regola, ha già potuto interloquire con l’amministrazione; pertanto un ulteriore preavviso di rigetto introdurrebbe una ulteriore fase di contraddittorio, sostanzialmente inutile e in contrasto con le esigenze di buon andamento, economicità e celerità dell’azione amministrativa; IV) la comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini per l’emanazione del provvedimento finale; questo effetto è però incompatibile con la disciplina del ricorso amministrativo perché comporterebbe il raddoppio dei termini di decisione del ricorso; V) il procedimento avviato col ricorso gerarchico può concludersi col «silenzio», con l’effetto di consentire al ricorrente di impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento già impugnato in sede amministrativa; tale disciplina è incompatibile con la necessità del preavviso di rigetto; VI) la decisione dell’amministrazione sul ricorso gerarchico ha carattere di segretezza fino alla sua emanazione, e pertanto non ammette un preavviso di rigetto. Le conclusioni cui è pervenuto questo Consiglio, circa l’inapplicabilità dell’art. 10 bis cit. ai ricorsi amministrativi nonché ai procedimenti di carattere vincolato, si attagliano al caso di specie, caratterizzato dalla presenza di un procedimento attivato in sede di autotutela (che presenta, nella sostanza, alcune delle sopra evidenziate caratteristiche del procedimento giustiziale), il quale interviene su un assetto di interessi pubblici e privati interamente definito da un contesto provvedimentale ormai intangibile.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3.5.2012, n. 2550)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3.5.2012, n. 2550)
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Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha richiamato i consolidati principi forgiati dalla giurisprudenza in relazione all’individuazione dei presupposti per la proposizione dell’azione di accertamento dell’illegittimità del silenzio – inadempimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2010, n. 1469; sez. IV, 16 settembre 2008 n. 4362; sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4227; sez. VI, 4 febbraio 2002, n. 4453; sez. VI, 1 aprile 1992, n. 201, cui si rinvia a mente dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.), in forza dei quali: a) i provvedimenti di autotutela sono manifestazione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale dell’amministrazione che non ha alcun obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell’atto, valutazione della quale essa sola è titolare e che non può ritenersi dovuta nel caso di una situazione già definita con provvedimento inoppugnabile; pertanto, una volta che il privato, o per aver esaurito i mezzi di impugnazione che l’ordinamento gli garantisce, o per aver lasciato trascorrere senza attivarsi il termine previsto a pena di decadenza, si trovi di fronte ad un provvedimento inoppugnabile a fronte del quale può solo sollecitare l’esercizio del potere da parte dell’amministrazione, quest’ultima, a fronte della domanda di riesame non ha alcun obbligo di rispondere; b) è esclusa la possibilità di fare ricorso alla procedura del silenzio rifiuto allo scopo di provocare il ricorso dell’amministrazione all’autotutela; tale divieto trova il proprio fondamento nell’esigenza di evitare il superamento della regola della necessaria impugnazione dell’atto amministrativo nel termine di decadenza; siffatto escamotage presuppone in definitiva una sequenza procedimentale in cui sussista un provvedimento non impugnato, e l’intrapresa della procedura del silenzio rifiuto allo scopo di provocare l’adozione di un secondo provvedimento, volto a mettere nel nulla quello non tempestivamente impugnato; c) la richiesta dei privati, rivolta all’amministrazione, di esercizio dell’autotutela, è una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, ma non fa sorgere in capo all’amministrazione alcun obbligo di provvedere.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3.5.2012, n. 2550)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3.5.2012, n. 2550)
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Il Ministero dell'Interno, Dip. affari interni e territoriali, con la Pubblicazione n. 14 della serie «Elezioni comunali, provinciali e regionali» dal titolo "Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione" intende agevolare il delicato compito dei presidenti e dei componenti degli uffici elettorali di sezione nello svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio.
(Ministero dell'Interno, Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, pubblicazione n. 14/2012)
 
 
(Ministero dell'Interno, Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, pubblicazione n. 14/2012)
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giovedì 3 maggio 2012
 
Rileva il Consiglio di Stato che i verbali sezionali sono atti pubblici facenti fede di tutto quanto è stato acclarato direttamente dal pubblico ufficiale che li ha formati. Ad avviso della giurisprudenza della Corte di cassazione, sussiste l’onere di proporre querela di falso contro l’atto pubblico anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale - a meno che dallo stesso contesto dell’atto non risulti in modo evidente l’esistenza di un mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento (Cass., 22 aprile 2005, n. 8500).
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3.5.2012, n. 2541)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3.5.2012, n. 2541)
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lunedì 30 aprile 2012
 
La Legge 7 agosto 1990 n. 241 assoggetta i procedimenti al canone della tempestiva acquisizione di tutti gli apporti, collaborativi o difensivi, utili per garantire una compiuta ponderazione e valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti. Il proprietario espropriando ha quindi titolo ad essere informato prima che siano assunte definitive decisioni comportanti lo spossessamento del bene. Tuttavia le norme sulla partecipazione non possono essere applicate meccanicamente e formalisticamente e si deve escludere il relativo vizio, nei casi in cui la stessa partecipazione si riveli inutile, non avendo l'interessato dimostrato, neppure ex post, gli eventuali esiti diversi cui sarebbe potuta giungere l'azione amministrativa sulla base degli ulteriori notizie ed osservazioni che avrebbe potuto fornire quale il destinatario del futuro provvedimento (cfr. arg. Consiglio Stato , sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 609). Al riguardo neanche in questa sede l’appellante evidenzia peculiari elementi che, se fossero stati tempestivamente introdotti nell’istruttoria, avrebbero potuto forse determinato un diverso orientamento dell’amministrazione.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27.4.2012, n. 2481)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27.4.2012, n. 2481)
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La giurisprudenza amministrativa ha più volte rilevato che, in base all’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni. Inoltre, l’art. 75, comma 1, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante. In altre parole, la disposizione in esame non richieda alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, poiché, se così fosse, verrebbe meno la ratio della disciplina che è volta a semplificare l’azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante: il corollario che deve trarsi da tale constatazione è che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l’autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, perché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in giuoco, ma solo le necessità di spedita esecuzione della legge sottese al sistema della semplificazione. L’accertamento dell’elemento soggettivo, peraltro, può essere rilevante sotto altri profili, ad es. per verificare la sussistenza di un eventuale reato di truffa (art. 640 del c.p.), ma non per applicare le conseguenze decadenziali legate alla non veridicità obiettiva della dichiarazione.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27.4.2012, n. 2447)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27.4.2012, n. 2447)
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Come si vota, la data per l'eventuale ballottaggio e le altre utili informazioni diramate dal Ministero dell'Interno sulle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012.
(Ministero dell'Interno, comunicato 28.04.2012)
 
 
(Ministero dell'Interno, comunicato 28.04.2012)
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sabato 28 aprile 2012
 
Entra in vigore l'8.5.2012 il pareggio di bilancio. Con legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1 (pubblicata sulla G.U. n. 95 del 23 aprile 2012) è stato introdotto nella Costituzione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, il principio dell'equilibrio delle entrate e delle spese, il cosiddetto "pareggio di bilancio". Avendo raggiunto il quorum dei due terzi dei componenti nella seconda votazione, sia alla Camera, sia al Senato, la modifica costituzionale non potrà essere sottoposta a referendum popolare.
(Legge costituzionale n. 1/2012, G.U. n. 95 del 24.4.2012)
 
 
(Legge costituzionale n. 1/2012, G.U. n. 95 del 24.4.2012)
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Nel giudizio in esame il ricorrente proponeva ricorso per sentir dichiarare la illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune nei riguardi di una sua istanza relativa a un asserito abuso edilizio compiuto dalla vicina che avrebbe realizzato lavori in difformità da quanto indicato nella D.I.A. Il giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso per mancanza dell’interesse ad agire, sull’argomento che il ricorrente non sarebbe riuscito a dimostrare un pregiudizio a proprie prerogative dominicali. La sentenza impugnata collega l’interesse a ricorrere contro il silenzio dell’Amministrazione ad una lesione del diritto del privato. Nel caso di specie, non vi sarebbe la prova che l’area su cui si controverte presenti natura pubblica; neppure vi sarebbe la prova – e, ancor prima, nemmeno l’allegazione – dell’uso pubblico; al più l’area potrebbe essere oggetto di contestazioni di carattere privatistico (come in effetti è avvenuto, avendo il ricorrente proposto giudizio possessorio innanzi al Giudice civile); mancherebbe perciò la legittimazione ad agire in questa sede. Il Consiglio di Stato, per contro, alla luce della giurisprudenza non ha condiviso tale impostazione restrittiva affermando che in linea di massima, infatti, l'obbligo giuridico di provvedere - ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487). In particolare, poi, il proprietario confinante con l’immobile, nel quale si assuma essere stato realizzato un abuso edilizio, ha comunque un interesse alla definizione dei procedimenti relativi all’immobile medesimo entro il termine previsto dalla legge, tenendo conto dell’interesse sostanziale che, in relazione alla vicinanza, egli può nutrire in ordine all’esercizio dei poteri repressivi e ripristinatori da parte dell’organo competente (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4609; Id., IV Sez., 7 luglio 2008, n. 3384).
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 27.4.2012, n. 2468)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 27.4.2012, n. 2468)
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Con l’odierno appello viene censurata la gravata sentenza del T.A.R. per la Lombardia, laddove ha ritenuto che l’autenticazione delle firme dei delegati di lista non possa essere effettuata da un pubblico ufficiale che esercita la propria funzione in ambito territoriale rispetto a quello in cui detta consultazione elettorale si svolge. Al riguardo il Collegio ha osservato come la giurisprudenza della Sezione abbia già avuto modo di chiarire che la legittimazione ad autenticare le sottoscrizioni è limitata ad un determinato territorio di riferimento (cfr. Sez. V 20.03.2012, n. 1889) ed il principio vale anche per i consiglieri di comuni e province. Deve infatti essere sottolineato come, sul piano normativo-ordinamentale, il territorio costituisce elemento costitutivo di ogni ente territoriale, per cui necessariamente i suoi organi esercitano le proprie funzioni nei limiti di questo. Sulla base di tale osservazione afferma il Collegio che il consigliere comunale, o di altro ente locale, esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell’ente (cfr. anche C.S. V, 31.045.2007, n. 2817). Di conseguenza, il consigliere di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale al quale l’ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo, come in quelle per il rinnovo del consiglio di altro comune per il consigliere comunale o di altra provincia per il consigliere provinciale.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.4.2012, n. 2180)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.4.2012, n. 2180)
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L'art. 33, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 570/1960 prevede che “la Commissione elettorale… ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproduce simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore”. E’ ormai principio consolidato che “Il divieto di presentare contrassegni di lista uguali o facilmente confondibili con quelli presentati da altre liste elettorali risponde alla duplice funzione di tutela della libertà del voto (in attuazione dell’art. 48, comma 2 della Costituzione) sotto il profilo della formazione del libero convincimento di cui il voto vuole essere manifestazione e di garanzia della correttezza e della lealtà della competizione tra le formazioni politiche di fronte al cittadino elettore. Finalità del divieto è perciò la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali nel loro insieme e non l’interesse di uno solo dei partecipanti alla competizione (Cons. Stato, sez. V, 7.11.2005, n. 6192). La giurisprudenza è quindi orientata a garantire al massimo la libertà del voto sul piano della formazione della volontà, ma perché ciò si realizzi in termini sostanziali e non solo formali, al di fuori di condizionamenti di alcuna natura, occorre che i messaggi rivolti all’elettore siano chiari e la non confondibilità dei contrassegni tra di loro non può allora che riferirsi all’intero loro contenuto espressivo, con particolare attenzione anche all’aspetto testuale.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.4.2012, n. 2145)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.4.2012, n. 2145)
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lunedì 23 aprile 2012
 
Nel caso di specie risulta che la determinazione della Commissione di ricusazione di una lista elettorale trova motivazione nel fatto che i sottoscrittori, nel modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale, hanno presentato n. 15 candidati alla carica di consigliere, ma hanno omesso di indicare il candidato alla carica di sindaco. Al riguardo il Consiglio di Stato ha richiamato il dettato dell’art. 28 comma 1 del D.P.R. n. 570/1960, relativo alla presentazione delle candidature nei comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti, qual è il Comune in esame, che tassativamente dispone che “ I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome,data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53…”. L’articolo 71, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000 precisa, inoltre, che “con la lista dei candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio”. Alla luce del chiaro dettato normativo, l’assenza di indicazione del nome e del cognome del candidato sindaco, nel modello di dichiarazione di presentazione delle candidature, non può essere assunta a pura irregolarità formale e quindi farsi applicazione del principio di “strumentalità delle forme” ma tale fondamentale indicazione è condizione essenziale per la completezza e legittimità della lista ed è elemento di prova del fatto che sia i sottoscrittori, come anche gli altri candidati, abbiano piena consapevolezza non solo di chi siano i singoli candidati a consigliere comunale, ma anche della persona candidata a sindaco.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.4.2012, n. 2144)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.4.2012, n. 2144)
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Si pubblica nel titolo sopra linkato il TUEL aggiornato fino alle modifiche apportate dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”.
(TUEL con le modifiche apportate dal D.L. n. 16/2012 - G.U. n. 52 del 2.3.2012)
 
 
(TUEL con le modifiche apportate dal D.L. n. 16/2012 - G.U. n. 52 del 2.3.2012)
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giovedì 19 aprile 2012
 
In vista dell'appuntamento elettorale del 6 e 7 maggio 2012 il Ministero dell'Interno si e' premurato di fornire tutte le informazioni sull’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali precisando che l'eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci, invece, avrà luogo nei giorni 20 e 21 maggio. Sono poi indicati gli oltre 700 i comuni, appartenenti a regioni a statuto ordinario, interessati al voto e indicate le agevolazioni previste per gli elettori per i viaggi aerei, ferroviari, via mare e autostradali.
(Ministero dell'Interno, speciale elezioni amministrative 2012)
 
 
(Ministero dell'Interno, speciale elezioni amministrative 2012)
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mercoledì 18 aprile 2012
 
Nel giudizio in esame si controverte in ordine ad una lista che è stata ricusata principalmente perché l’autenticazione delle firme di alcuni dei presentatori non recano la data dell’autentica, per cui non sarebbe stato raggiunto il numero minimo previsto. Il Collegio ha ritenuto che le firme degli atti relativi alla partecipazione al procedimento elettorale devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, delle formalità stabilite dall'art. 21 del Testo unico 28 dicembre 2000, n. 445, (C. di S., V, 1 marzo 2011, n. 1272) e di queste la data costituisce elemento essenziale (C. di S., V, 23 settembre 2005, n. 5011).
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.4.2012, n. 2126)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.4.2012, n. 2126)
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venerdì 13 aprile 2012
 
La commissione di studio sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione istituita dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi che ha il compito di elaborare, in tempi brevi, proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella Pubblica amministrazione, ha integrato il Rapporto anticorruzione con l' "Individuazione dei settori di indagine e valorizzazione della rete delle Prefetture nell'attuazione degli strumenti di prevenzione della corruzione. Il ruolo del Segretario comunale".
(Commissione di studio su trasparenza e corruzione nella P.A., integrazione del rapporto anticorruzione)
 
 
(Commissione di studio su trasparenza e corruzione nella P.A., integrazione del rapporto anticorruzione)
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giovedì 5 aprile 2012
 
L’art. 22, co. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che “l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. Aggiunge il co. 3 che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.”. L’art. 24, dopo aver elencato i documenti per i quali il diritto di accesso è escluso (co. 1) e posto a carico delle singole P.A. l’onere di individuare le categorie relative, nell’ambito dei documenti da esse formate o comunque nella loro disponibilità (co. 2), aggiunge che “l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento (co. 4). Non vi sono ragioni per escludere che un tale potere sussista anche con riguardo ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, per i quali il co. 7 garantisce comunque l’accesso ai richiedenti. Depongono in questo senso considerazioni sistematiche: il termine “comunque” deve intendersi nel senso che la tutela di tali interessi va comunque garantita anche nell’ambito di quei regolamenti mediante i quali il Governo, ai sensi del precedente co. 6, può prevedere determinate fattispecie di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi. In altri termini, anche per i documenti richiamati dal co. 7 vale quel potere di differimento che con tutta evidenza serve a contemperare le ragioni dell’interesse pubblico con quelle del privato.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 4.4.2012, n. 2005)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 4.4.2012, n. 2005)
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lunedì 2 aprile 2012
 
E’ noto, infatti, che il provvedimento amministrativo preceduto da atti istruttori o da pareri può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo ad essi, giacché tale richiamo sottintende l'intenzione dell'autorità emanante di farli propri, assumendoli a causa giustificativa della determinazione adottata.Ciò, ovviamente, a condizione che dal complesso degli atti del procedimento siano evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione onde consentire al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall'ordinamento e al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza (cfr., explurimis, Consiglio Stato , sez. VI, 24 febbraio 2011 , n. 1156).
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza 26.3.2012, n. 2867)
 
 
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza 26.3.2012, n. 2867)
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Secondo la giurisprudenza (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. III, 9 febbraio 2006, n. 339), è illegittimo il rigetto della domanda di autorizzazione ad installare cartelloni pubblicitari stradali che sia basato sul “regolamento comunale dei mezzi pubblicitari” interpretato ed applicato dall’amministrazione nel senso di un generalizzato divieto di collocazione per i detti cartelli all’interno dei centri abitati, posto che tale divieto è privo di un individuabile fondamento normativo e, comunque, di sufficiente giustificazione. Sul presupposto che l’ampiezza di un siffatto divieto, esteso ad ogni suolo pubblico dell’intero territorio comunale, e della natura regolamentare della disposizione recante tale divieto, come tale non giustificata da contingenti esigenze (connesse, ad esempio, all’imminente adozione del piano generale degli impianti di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993), per il giudice amministrativo risulta evidente che l’impugnata delibera si pone in radicale ed insanabile contrasto con la libertà d’iniziativa economica privata, tutelata dall’art. 41 Cost., e con discipline di settore come quella posta dal codice della strada (invocata nel primo motivo di ricorso) che - nel prevedere la possibilità ed i limiti entro i quali è consentito installare cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse - mira piuttosto a contemperare l’esigenza di garantire la libertà d’iniziativa economica privata con quella di garantire la sicurezza della circolazione sulle strade.
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza 26.3.2012, n. 2868)
 
 
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza 26.3.2012, n. 2868)
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A differenza degli atti politici (i quali, pur se formalmente e sostanzialmente amministrativi, sono sottratti al sindacato giurisdizionale in quanto espressione della fondamentale funzione di direzione e di indirizzo politico del Paese), gli atti di alta amministrazione sono soggetti all’obbligo di motivazione previsto in generale dalla l. n. 241 del 1990. La natura di atto di alta amministrazione, a forte valenza fiduciaria, non comporta l’esclusione dell’obbligo di motivazione, essendo chiuso nel sistema, dopo l’entrata in vigore della l. n. 241 del 1990, ogni spazio per la categoria dei provvedimenti amministrativi c.d. a motivo libero. Dunque anche gli atti de quibus, nonostante l'ampia discrezionalità che li caratterizza, non sono esclusi dal sindacato giurisdizionale sull'esercizio di detto potere discrezionale: sindacato che è solo limitato al riscontro dell'esistenza dei presupposti e alla congruità della motivazione nonché all'esistenza del nesso logico di consequenzialità fra presupposti e conclusioni.
(TAR Lazio, Sez. I ter, sentenza 21.3.2012, n. 2697)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I ter, sentenza 21.3.2012, n. 2697)
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L’annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo impone la precisa individuazione delle ragioni di pubblico interesse che giustificano l’adozione del provvedimento di secondo grado. Per quanto attiene precipuamente alle gare pubbliche, la potestà di annullamento in autotutela degli atti è espressamente ricondotta al principio costituzionale di buon andamento che impegna l’Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, ma con l’obbligo di fornire una adeguata motivazione in ordine ai motivi che, alla luce della comparazione dell’interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano il provvedimento di autotutela (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 4 gennaio 2011, n. 11; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 18 marzo 2011, n. 1500). Sussiste, pertanto, la inequivoca necessità di ragioni di interesse pubblico sottese all’adozione del provvedimento di autoannullamento – le quali non possono comunque prescindere dalla considerazione del tempo eventualmente trascorso e delle posizioni giuridiche consolidatesi per effetto del provvedimento da annullare - con l’ulteriore precisazione che tali ragioni devono trovare espresso riscontro nel provvedimento di secondo grado attraverso una motivazione tanto più approfondita e stringente quanto più gli interessi privati sacrificati risultino consolidati per il decorso del tempo: l’esercizio del potere di autotutela è sì espressione di rilevante discrezionalità ma comunque non esime l’Amministrazione dal dare conto della sussistenza, tra l’altro, dell’interesse pubblico - presupposto di detto potere, al pari dell’illegittimità originaria del provvedimento - in termini esaustivi e chiaramente comprensibili (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 25 ottobre 2010, n. 32960; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 14 settembre 2010, n. 3456). E’ pur vero che esistono casi in cui l’interesse pubblico all’esercizio dell’autotutela è “in re ipsa”, ma detti casi presuppongono provvedimenti atti ad esplicare effetti giuridici protratti nel tempo e, dunque, perseguono il precipuo scopo di evitare il protrarsi nel tempo di ulteriori effetti “contra legem” o, anche, richiedono la soddisfazione di un interesse pubblico “non ponderabile” perché conseguente ad una pronuncia giudiziale già emessa (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 17 settembre 2010, n. 6980; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 15 novembre 2010, n. 2692; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 ottobre 2010, n. 18004). In sintesi, appare evidente che: 1) l’esercizio del potere di annullare un provvedimento in autotutela necessita della presenza di un interesse pubblico che non si identica con il mero ripristino della legalità violata, bensì richiede ragioni diverse, desunte dall’adeguata ponderazione comparativa degli interessi coinvolti, con obbligo di tener conto delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento tenuto dall’Amministrazione (cfr. C.d.S., Sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2178); 2) l’annullamento d’ufficio presuppone una congrua motivazione sull’interesse pubblico attuale e concreto a sostegno dell’esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, idonea ad esternare anche le valutazioni effettuate in relazione alle posizioni dei destinatari dell’atto (cfr. C.d.S., Sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2178; C.d.S., Sez. IV, 21 dicembre 2009, n. 8529).
(TAR Lazio, Sez. I ter, sentenza 20.3.2012, n. 2683)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I ter, sentenza 20.3.2012, n. 2683)
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Il Collegio nella sentenza in esame ha richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale a tenore del quale in materia di silenzio rifiuto della P.A., l'adozione di un qualsivoglia provvedimento (anche non satisfattivo dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato), in risposta all'interessato, fa venir meno i presupposti per la condanna dell'Amministrazione a provvedere" (cfr. Cons. St. n.910/2009, 5311/2007, 1193/2006, 7969/2003). E', quindi improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso contro il silenzio-rifiuto nel caso in cui sopraggiunga un provvedimento discrezionale di reiezione dell'istanza e ciò in quanto il decorso del termine stabilito dalla legge per la formazione del silenzio-rifiuto non comporta la perdita della potestà di decidere dell'amministrazione. Dunque, un eventuale ricorso contro l'inerzia dell'amministrazione deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, nel caso in cui il provvedimento esplicito venga adottato successivamente, in quanto il privato ha ottenuto il risultato al quale mira il giudizio, ossia l'intervento di un provvedimento (giurisprudenza pacifica).
(TAR Lazio, Sez. I ter, sentenza 21.3.2012, n. 2694)
 
 
(TAR Lazio, Sez. I ter, sentenza 21.3.2012, n. 2694)
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mercoledì 28 marzo 2012
 
Il preavviso di provvedimento negativo di cui all’art. 10-bis l. n. 241 del 1990 non si applica a questo procedimento, che è volto all’annullamento, in tempi stretti e perentori, dell’autorizzazione paesaggistica (o, in questo specifico caso, del parere sull’istanza di sanatoria) sub specie di riesame di quell’atto da parte dell’Autorità statale, e che si configura come una fase di riscontro della già ritenuta possibilità giuridica di mutare lo stato dei luoghi (Cons. Stato, Ad. plen. 14 dicembre 2001, n. 9; VI, 27 agosto 2010, n. 5980). Il preavviso di diniego – che è finalizzato ad aprire una fase, anche non breve, di confronto endoprocedimentale - è di suo incompatibile con la stretta tempistica del vaglio delle condizioni di legittimità di un atto legittimante già rilasciato e produttivo di taluni effetti. Si tratta di uno strumento partecipativo che la legge prevede solo “nei procedimenti ad istanza di parte” e che non trova applicazione per questa sequenza di secondo grado, che è avviata d’ufficio e che, pur configurando un secondo tratto di un'unica vicenda amministrativa di cogestione del vincolo, segue la cesura procedimentale del già avvenuto rilascio del provvedimento di base che conclude la fase ad istanza di parte (la fase soprintendentizia concreta una sequenza officiosa, avviata con la trasmissione degli atti da parte del Comune). Quanto ai contenuti e alla funzione pratica, si deve poi considerare che, data la struttura e l’ambito di vaglio consentito all’amministrazione statale, siffatto preavviso non potrebbe consistere in un’autonoma comunicazione dei “motivi che ostano all’accoglimento della domanda”, ma diverrebbe senz’altro la comunicazione delle motivazioni in diritto per le quali l’autorità statale ritiene che quella locale abbia agito illegittimamente. Dunque, senza avere un’utilità particolare ai fini della miglior cura dell’interesse pubblico, coinciderebbe di fatto con i contenuti propri dell’annullamento stesso, che anticiperebbe improduttivamente e solo ne rallenterebbe gli effetti, ostacolando la sua funzione di estrema difesa del vincolo (di cui a Corte cost, 27 giugno 1986, n. 151; 18 ottobre 1996, n. 341; 25 ottobre 2000, n. 437; Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9). Si tratterebbe dunque solo di un’inutile e anzi dannosa duplicazione di atti.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.3.2012, n. 1803)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.3.2012, n. 1803)
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Il fatto legittimante l’accesso alla documentazione amministrativa, ossia il possesso di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”, giusta la nozione di cui all’art. 22 della legge n. 241 del 1990, non presuppone una predeterminazione rigida delle situazioni giuridicamente tutelate, in quanto la loro individuazione è data dal raccordo con il documento per il quale è chiesto l'accesso. In questo senso, la valutazione sulla fondatezza o meno della domanda di ostensione si fonda sulla sussumibilità della pretesa concreta in una fattispecie normativa, secondo una valutazione prognostica e secondo un rapporto di chiara percepibilità (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5625). Ciò implica che l’accesso possa essere riconosciuto facendo perno sulla situazione sostanziale vantata dal richiedente e sul fatto lesivo da questi vantato. In tal senso vanno le pronunce che hanno riconosciuto tale interesse non solo, secondo una proposizione più generale, ai soggetti territorialmente vicini (come nel caso tipico dei rilasci di titoli abilitativi in edilizia, da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, 14 maggio 2010, n. 2966), ma anche a singoli o enti in relazione a fatti amministrativi che potevano incidere sull’attività da questi svolta (si veda, in relazione ad una associazione privata che per statuto svolge attività per la diffusione e lo sviluppo delle discipline sportive d’acqua, la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, 7 aprile 2010, n. 1962).
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.3.2012, n. 1768)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.3.2012, n. 1768)
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L’azione, nel giudizio in materia di accesso alla documentazione amministrativa, è ancorata “a termini di decadenza”, il giudizio ha “struttura impugnatoria” e che l’ “istanza di accesso non è reiterabile” ad libitum, ma può essere riproposta solo a seguito di nuovi fatti ed elementi, o fornendo una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante che legittima al diritto di accesso. (Cons Stato, ad plen., 18.4.2006, n. 7).
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.3.2012, n. 1724)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.3.2012, n. 1724)
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martedì 27 marzo 2012
 
La revoca della concessione, in quanto revoca di un precedente atto espressione di potere amministrativo (la concessione, appunto), non può mai ritenersi automatica, alla stregua di una risoluzione civilistica, poiché il potere amministrativo è un potere necessariamente ad esercizio procedimentalizzato (cd. principio di articolazione), e deve sottostare, per esigenze legate alla tutela del principio di legalità, ai requisiti della tipicità, oltre che della nominatività. Ciò significa che, per espungere dall’ordinamento un atto amministrativo, occorre un preciso atto amministrativo che abbia una sua specifica funzione, descritta dalla legge, e segua un ordine procedimentale, descritto dalla l. n. 241 del 1990.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.3.2012, n. 1713)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.3.2012, n. 1713)
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lunedì 26 marzo 2012
 
Nel giudizio in esame il Comune ha impugnato innanzi al Consiglio di Stato la sentenza con la quale il TAR, in accoglimento del ricorso, aveva annullato il provvedimento del sindaco di nomina dei componenti della giunta comunale, per violazione del principio delle pari opportunità di cui agli artt. 3 e 51 della Costituzione, perché costituita da soli uomini. In particolare il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso, ritenendo che sarebbe mancata la necessaria attività istruttoria volta ad acquisire la disponibilità alla nomina di persone di sesso femminile e perché non sarebbe stata esternata adeguata motivazione in ordine alle ragioni della mancata applicazione dell’art. 51 della Costituzione, disponendo in conseguenza l’annullamento del decreto di nomina, con compensazione delle spese di giudizio. L'eccezione del Comune appellante di l’irricevibilità del ricorso di primo grado perché notificato oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della giunta sull’Albo Pretorio e' ritenuta fondata dal Collegio, atteso che a mezzo apposita istruttoria si è constatato che il decreto sindacale in questione era stato pubblicato ai sensi dell’art. 32 della l. 18 giugno 2009, n. 69, sul sito informatico del Comune di guisa che tale modalità di pubblicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, della citata legge n. 69 del 2009, ha effetto di pubblicità legale. Ritenuto in conseguenza, per il combinato disposto dell’art. 41 del d. lgv. n. 104 del 2010 e dell’art. 32 della l. n. 69 del 2009, che il ricorso è irricevibile perché notificato oltre il termine ordinario di 60 giorni dalla conoscenza legale dell’atto impugnato. Il giudice di primo grado, ad avviso del Collegio, non ha valutato l’eccezione sollevata dalla difesa del Comune, rilevabile anche d’ufficio, e non ha autorizzato la produzione in giudizio della documentazione probatoria per violazione del termine ordinatorio del deposito, malgrado la natura della eccezione ne imponesse la verifica anche a mezzo istruttoria.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20.3.2012, n. 1580)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20.3.2012, n. 1580)
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venerdì 23 marzo 2012
 
Per consolidato orientamento ermeneutico nel giudizio elettorale il principio della specificità dei motivi di censura e dell'onere della prova è da considerarsi attenuato in considerazione della situazione di obiettiva difficoltà in cui si trova il soggetto che ha interesse a contestare le operazioni elettorali illegittime sulla base di dati informativi di carattere indiziario e della correlata esigenza di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale sancita dagli artt. 24 e 113 Cost.. E’, quindi, necessario e sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l'atto introduttivo indichi, non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono mentre si appalesano inammissibili azioni esplorative volte al mero riesame delle operazioni svolte.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 22.3.2012, n. 1630)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 22.3.2012, n. 1630)
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giovedì 22 marzo 2012
 
Nel caso di specie due consiglieri comunali hanno impugnato innanzi al Consiglio di Stato la sentenza del giudice di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dai medesimi proposto avverso alcune deliberazioni del Consiglio Comunale con le quali per esempio erano stati riconosciuti ed approvati debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, primo comma, lett. a ed e, d.lgs. n. 267/2000. ll Consiglio di Stato ha rigettato l'appello sulla base del pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale i consiglieri di ente locale sono legittimati all’impugnazione degli atti del consiglio nel quale siedono esclusivamente quando questi incidano sulla possibilità di esercitare adeguatamente il mandato (C. di S., VI, 19 maggio 2010, n. 3130; V, 19 febbraio 2007, n. 826; 15 dicembre 2005, n. 7122; 31 gennaio 2001, n. 358). Inoltre si precisa nella sentenza che l’omissione o il ritardo nel fornire ai consiglieri dell’ente locale gli atti presupposti ad una proposta di delibera non costituisce lesione del diritto allo “jus ad officium” e quindi non legittima il consigliere alla proposizione del ricorso, restando la sua tutela affidata all’espressione a verbale del proprio dissenso in quanto corollario del più generale principio sopra affermato.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 21.3.2012, n. 1610)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 21.3.2012, n. 1610)
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L’attività amministrativa, cui gli artt. 22 e 23 della legge n. 241 del 1990 correlano il diritto d’accesso, ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica (Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2006 n. 229; id., 30 dicembre 2005 n. 7624; id., 7 agosto 2002 n. 4152; id., 8 gennaio 2002 n. 67).
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.3.2012, n. 1403)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.3.2012, n. 1403)
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Nel caso del c.d. ‘rito dell’accesso’ di cui all’articolo 116 del c.p.a. opera la dimidiazione di tutti i termini processuali stabilita per la generalità dei riti camerali dal comma 3 dell’articolo 87 del c.p.a. (con la sola eccezione – che qui non rileva – del termine per la notificazione del ricorso di primo grado). La dimidiazione in questione concerne anche il termine per il deposito del ricorso, il quale resta fissato in soli 15 giorni dall’avvenuta notifica (i.e.: nella metà del termine previsto in via generale per il deposito ai sensi dell’art. 45 del c.p.a.).
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.3.2012, n. 1403)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.3.2012, n. 1403)
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L’istituto della concessione amministrativa (pacificamente ricorrente nel caso di specie di concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici del Comune), vale a dire la presenza di un provvedimento amministrativo a monte, con il quale sono esternate le ragioni di interesse pubblico sottostanti all’attribuzione ad uso esclusivo ad un soggetto privato di un bene pubblico, doppiato a valle dal regolamento convenzionale del rapporto concessorio, sorto per effetto dell’atto autoritativo, a mezzo di un contratto. Ne consegue che la pubblica amministrazione concedente conserva per tutta la durata del rapporto il potere di incidere unilateralmente sulla posizione giuridica del privato concessionario attraverso l’atto di ritiro del provvedimento concessorio, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, come del resto stabilito in via generale dall’art. 21-quinquies l. n. 241/90, ancorché introdotto successivamente ai fatti di causa, ed in particolare dal comma 1-bis di tale disposizione, riferito specificamente agli effetti della revoca “su rapporti negoziali”.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.3.2012, n. 1381)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.3.2012, n. 1381)
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mercoledì 21 marzo 2012
 
Quando l’interessato presenti una istanza ad una Amministrazione e poi chieda al giudice amministrativo una sentenza che dichiari l’obbligo di provvedere perché l’istanza non è stata esaminata, la sentenza di accoglimento di tale domanda non determina anche la sussistenza della competenza dell’autorità inerte, che si pronuncia sull’istanza anche declinando la propria competenza.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 19.3.2012, n. 1539)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 19.3.2012, n. 1539)
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martedì 20 marzo 2012
 
Per invocare la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 della legge n, 241/1990 va dimostrato, oltre al decorso del tempo, il possesso di tutte le condizioni di carattere oggettivo e dei requisiti soggettivi necessari per lo svolgimento dell’attività per la quale vi è richiesta di autorizzazione amministrativa (vedi C.d.S., sez. V, 11 febbraio 1999, n. 145).
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 19.3.2012, n. 1545)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 19.3.2012, n. 1545)
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venerdì 16 marzo 2012
 
Il riconoscimento è previsto in favore della lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In vista delle prossime elezioni comunali del 6 e 7 maggio, una circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale dei servizi elettorali - la n.8 del 2012, richiama l’attenzione su alcune pronunce giurisdizionali intervenute in relazione a contenziosi insorti in merito all’esatta attribuzione del cosiddetto premio di maggioranza in favore della lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In particolare, in base a quanto sancito da una sentenza del Consiglio di Stato, è stato evidenziato che il criterio di arrotondamento deve, per analogia, trovare applicazione anche alla disposizione contenuta nell’art. 71, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, relativa al numero minimo di candidati (non inferiore ai tre quarti), da comprendere nelle liste per le elezioni dei consigli comunali dei comuni sino a 15.000 abitanti, dovendosi ritenere tassativa, in assenza di espressa disposizione relativa all’arrotondamento, la soglia indicata dalla legge. Pertanto, in applicazione del principio di arrotondamento fissato dall’Alto Consesso, è stato precisato che, nei comuni sino a 15.000 abitanti, ciascuna lista deve comprendere il seguente numero di candidati: a) almeno 5 e non più di 6, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; b) almeno 6 e non più di 7, nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti; c) almeno 8 e non più di 10, nei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti; d) almeno 12 e non più di 16, nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000.
(Ministero dell'Interno, comunicato 12.3.2012)
 
 
(Ministero dell'Interno, comunicato 12.3.2012)
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lunedì 12 marzo 2012
 
La Funzione Pubblica rende noto che nel corso dell'iter di conversione del decreto "Semplifica Italia", in Commissione, il provvedimento è stato arricchito da ulteriori semplificazioni, alcune delle quali provengono da proposte pervenute dai cittadini. Tra le novità più significative più importanti vengono, tra le atre, segnalate le seguenti: 1) Permesso auto per persone con disabilità. Con un apposito decreto sono definite le modalità per riconoscere la validità del permesso su tutto il territorio nazionale. 2) Multe, mensa scolastica, tassa sui rifiuti, ticket direttamente da casa: le amministrazioni sono tenute a pubblicare sui siti istituzionali e sulle richieste di pagamento (bollettini, ecc.) i codici IBAN e le causali di versamento per effettuare pagamenti elettronici tramite bonifico. In questo modo, chi lo desidera, potrà effettuare i pagamenti telematici senza muoversi di casa. La disposizione sarà operativa dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della Legge. 3) Pagamento del bollo on-line. Per agevolare l'invio delle domande per via telematica è prevista la possibilità di pagare il bollo online, anche attraverso l'uso della carta di credito o prepagata. 4) La certificazione antimafia e il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) saranno acquisiti d'ufficio dalle amministrazioni: le certezze pubbliche saranno garantite senza complicazioni per le imprese. Ed ancora al via un programma di riduzione degli oneri per le amministrazioni pubbliche: attraverso una ampia consultazione, anche on-line, verranno individuate le procedure più critiche ed onerose per le amministrazioni statali, regionali e locali, che verranno semplificate con appositi regolamenti. Previsto anche un nuovo programma triennale 2012-2015 per ridurre ulteriormente gli oneri per i cittadini e le imprese. Saranno potenziati i compiti della cabina di regia per l'Agenda Digitale. Questi i principali obiettivi: a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche per servizi digitali in settori chiave quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura; b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico; c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese; d) promozione della diffusione di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle Pubbliche Amministrazioni; e) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere. A partire dal 1° gennaio 2014 tutte le procedure per i cittadini e le imprese saranno on line. Le comunicazioni tra gli uffici dovranno avvenire esclusivamente attraverso i canali e servizi telematici e la posta certificata. Per la gestione dei servizi ICT i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti saranno obbligati a organizzarsi in forma associativa. Le funzioni ICT comprendono infrastrutture di rete, acquisto di licenze software, banche dati, applicativi software ecc. Queste ed altre le novità che possono essere approfondite cliccando sul link.
(Funzione Pubblica, comunicato 8.3.2012)
 
 
(Funzione Pubblica, comunicato 8.3.2012)
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venerdì 9 marzo 2012
 
La ratifica è un istituto predisposto esclusivamente nell'interesse dell'organo ordinariamente competente e ha lo scopo di consentirgli di valutare l'operato dell'organo che ha agito in via di urgenza, appropriandosi o meno degli effetti prodotti dall'atto d'urgenza; peraltro, il provvedimento di ratifica si sostituisce all'atto viziato da incompetenza con effetto “ex tunc”, e, come per altrettanto acquisito in giurisprudenza, l'esercizio del potere di convalida (o ratifica) del vizio di incompetenza da parte dell'organo competente sana il vizio medesimo con effetto retroattivo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2010 , n. 3121; Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 2009, nr. 3371; Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2009, nr. 2840; Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, nr. 2894).
(TAR Lazio, Sez. III ter, sentenza 9.3.2012, n. 1298)
 
 
(TAR Lazio, Sez. III ter, sentenza 9.3.2012, n. 1298)
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giovedì 8 marzo 2012
 
La natura del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, di cui agli art. 143 e ss. d.lgs. n. 267 del 2000, di carattere straordinario, non è di tipo sanzionatorio, ma preventivo (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 10.3.2008, n. 321); ciò comporta che quale presupposto si richiede solo la presenza di “elementi” su “collegamenti” o “forme di condizionamento” che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata, ma che non devono necessariamente concretarsi in situazioni di accertata volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, né in forme di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori. Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non esige né la prova della commissione di reati da parte degli amministratori, né che i collegamenti tra l'amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili; sono sufficienti, invece, semplici "elementi" (e quindi circostanze di fatto anche non assurgenti al rango di prova piena) di un collegamento e/o influenza tra l'amministrazione e i sodalizi criminali (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 6.2.2006, n. 1622), ovvero è sufficiente che gli elementi raccolti e valutati siano “indicativi” di un condizionamento dell’attività degli organi amministrativi e che tale condizionamento sia riconducibile all’influenza ed all’ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata. È da affermarsi, dunque, l’autonomia del provvedimento di scioglimento rispetto all’esito di procedimenti penali aventi ad oggetto fatti e comportamenti degli amministratori. (Consiglio Stato, sez. VI, 26.11.2007, n. 6040). Inoltre, trattandosi di atto di alta amministrazione, connotato anche da una significativa valenza politica, così come la relazione ministeriale che viene presa a fondamento per l'esercizio del potere di scioglimento, il sindacato del giudice amministrativo non può essere che estrinseco, secondo le regole proprie del giudizio di legittimità, senza possibilità di apprezzamenti che ne concernino il merito (Consiglio Stato, sez. VI, 04 agosto 2006, n. 4765). “Gli elementi addotti a riprova di collusioni, collegamenti e condizionamenti vanno considerati nel loro insieme, giacché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza dell'addebito mosso al consiglio comunale in un determinato contesto e a prescindere da responsabilità dei singoli” (così Consiglio Stato, sez. IV, 24.4.2009, n. 2615; 6.4.2005, n. 1573). L'applicazione dell'istituto di cui all'art. 143, d.lg. 18.8.2000 n. 267 ricorre nelle ipotesi in cui l'andamento generale della vita amministrativa di un ente locale subisce influenze da un ipotizzato condizionamento mafioso, potendo di conseguenza l'indagine riguardare, oltre che scelte strettamente di governo - soprattutto quelle in materia di programmazione e pianificazione - anche specifiche attività di gestione, le quali sostanzialmente finiscono per essere quelle di maggior interesse per le consorterie criminali, in considerazione della maggiore e più repentina disponibilità che viene offerta di risorse pubbliche.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 6.3.2012, n. 1266)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 6.3.2012, n. 1266)
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martedì 6 marzo 2012
 
Il Commissario è un ausiliare del giudice (artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), del codice del processo amministrativo), titolare di un potere che trova diretto fondamento nella pronuncia giurisdizionale da portare ad esecuzione. Ne deriva che detto organo è legittimato, anche al di fuori delle norme che governano l’azione ordinaria degli organi amministrativi sostituiti, ad adottare ogni misura conforme al giudicato che si appalesi in concreto idonea a garantire alla parte ricorrente il conseguimento effettivo del bene della vita di cui sia stato riconosciuto titolare nella sentenza da portare ad attuazione. L’esigenza di svincolare l’azione del Commissario dal rispetto dei vincoli procedurali ordinari dell’azione amministrativa, anche con riguardo alla disciplina procedimentale che regola l’emissione dei mandati di pagamento, trova conferma decisiva nel principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela di cui al’art. 24 della Carta Fondamentale oltre che nei principi, in tema di equità del processo ed effettività della tutela, di cui agli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU. La corretta attuazione di detti principi suggerisce, infatti, l’approdo ad una soluzione esegetica che consenta la piena attuazione del precetto giudiziario con il ricorso ad ogni determinazione idonea al concreto conseguimento dello scopo, anche in deroga ai canoni ordinari dell’azione amministrativa.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 1.3.2012, n. 1194)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 1.3.2012, n. 1194)
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Ad avviso del Consiglio di Stato non sarebbe comprensibile – e apparirebbe anzi contrario alla esigenza di cura dell’interesse pubblico – ritenere che l’Amministrazione, una volta concesso o autorizzato un determinato uso del suolo pubblico, rimanga rigidamente vincolata al proprio provvedimento senza poter poi procedere ad una nuova valutazione degli interessi in gioco, tale da convincerla a modificare o revocare il provvedimento già adottato (salva la possibilità di una eventuale compensazione per il destinatario degli atti). Sotto tale profilo l’art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 – di per sé non applicabile alla vicenda in esame in quanto introdotto nel 2005 – nella misura in cui consente la revoca anche a seguito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, non innova la disciplina precedente, ma si limita a esplicitare una regola che doveva supporsi già esistente sulla scorta di una interpretazione razionale della normativa in vigore. E’ ovvio, peraltro, che la legittimità della revoca in ragione di un diverso apprezzamento dell’interesse pubblico preesistente è condizionata alla congruenza della motivazione addotta dall’Amministrazione a base del nuovo provvedimento.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 28.2.2012, n.1137)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 28.2.2012, n.1137)
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