giovedì 22 dicembre 2011
In ordine alla motivazione per relationem, il Consiglio di Stato rappresenta che sul piano generale, è bene chiarire come il giudizio di sufficienza, ovvero di adeguatezza, della motivazione – un tempo molto enfatizzato dalla dottrina e dalla giurisprudenza – non segua un criterio quantitativo ma qualitativo e debba essere formulato sulla base dell’intero procedimento, tenuto conto degli elementi di fatto in esso acquisiti. Di modo che se il giudice, dall’analisi degli atti del procedimento, utilizzando gli strumenti istruttori di cui dispone e i normali mezzi interpretativi, accerta che l’amministrazione ha comunque individuato e valutato correttamente i motivi, l’atto è valido, quantunque la sua motivazione possa essere perfettibile nella forma. In termini ancora più generali, si è osservato come questa evoluzione della motivazione sia un indice del progressivo passaggio dal sindacato formale al sindacato sostanziale del provvedimento, che caratterizza la vicenda storica della giurisdizione amministrativa.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 22.12.2011, n. 6784)
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Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce un principio generale dell’attività amministrativa, volto a favorire in modo ampio la partecipazione per assicurarne l’imparzialità e la trasparenza e allo scopo tutti i documenti amministrativi sono, in via generale, da ritenere accessibili, salvo le eccezioni fissate espressamente dall’art. 24 della legge n. 241/1990 e da norme di settore. L’ostensione dei documenti amministrativi è concessa a tutti coloro che abbiano un interesse effettivo ed attuale agli atti per i quali è chiesto l’accesso e simile interesse è palesemente presente nel proprietario di abitazione e azienda agricola poste in immediata prossimità all’impianto fotovoltaico da realizzare in relazione al quale viene formulata istanza di accesso ai relativi documenti al fine di conoscere se esiste una preventiva zonizzazione del territorio per la localizzazione degli impianti fotovoltaici. Ad avviso il Consiglio di Stato il rapporto di “vicinitas” non va considerato solo ed esclusivamente come stretta contiguità dei fondi interessati, ma si sostanzia nel collegamento degli interessi esistenti all’interno di medesime zone territoriali che, pur coinvolgendo privati, trovano comunque corrispondenza nel superiore interesse pubblico del rispetto della normativa edilizia e urbanistica della zona e nell’interesse generale alla legittima Gestione del Territorio di guisa che l'istante ha in tal caso un interesse qualificato e differenziato da quello della generalità dei consociati, in quanto preordinato alla tutela di una posizione giuridicamente rilevante.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20.12.2011, n. 6682)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20.12.2011, n. 6682)
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Il Consiglio di Stato ribadisce nella sentenza in esame le quattro condizioni che rendono superflua la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ovvero quando: 1. l'adozione del provvedimento finale è doverosa (oltre che vincolata) per l'amministrazione; 2. i presupposti fattuali dell'atto risultano assolutamente incontestati dalle parti; 3. il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili; 4. l'eventuale annullamento del provvedimento finale, per accertata violazione dell'obbligo formale di comunicazione, non priverebbe l'amministrazione del potere (o addirittura del dovere) di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto (anche in relazione alla decorrenza dei suoi effetti giuridici).
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6618)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6618)
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mercoledì 21 dicembre 2011

Non v’è uniformità di vedute, in giurisprudenza, in ordine ai soggetti che devono essere destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, laddove l’amministrazione disponga la revoca, in autotutela, del bando di gara. Secondo la tesi tradizionale, maggioritaria in giurisprudenza, detto avviso è dovuto unicamente al soggetto aggiudicatario (Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 31 marzo 2006 , n. 129); secondo altra più recente opzione ermeneutica esso dovrebbe essere inoltrato a tutti i partecipanti (“Ciò perché, con la presentazione della domanda di partecipazione a gara pubblica e, ancor più, con la predisposizione e l'inoltro dell'offerta, i soggetti concorrenti assumono una posizione differenziata e qualificata che giustifica la posizione di contro interessati ai quali, ai sensi dell'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 sulla trasparenza amministrativa, è necessario comunicare l'avviso di avvio del procedimento finalizzato all'annullamento in autotutela del bando di gara, al fine di consentire la difesa del bene della vita dato dalla chance di aggiudicazione.”-Consiglio Stato , sez. V, 29 marzo 2011 , n. 1922-).In primo grado il giudice amministrativo ha aderito alla prima delle tesi esposte ed ha chiarito che, in considerazione della circostanza che l’odierna appellata non si era aggiudicata la gara, secondo le coordinate ermeneutiche in premessa indicate essa non avrebbe avuto diritto a ricevere l’avviso dell’avvio del procedimento di autotutela. Ad avviso del Consiglio di Stato, il Tribunale amministrativo ha però ritenuto che la circostanza che prima della revoca della procedura di gara era intervenuta una sentenza che accogliendo il gravame proposto dall' appellata avverso gli atti del procedimento relativo alla vecchia procedura di gara, aveva annullato il precedente bando nella parte in cui prevedeva un criterio di aggiudicazione penalizzante in assenza del quale la medesima si sarebbe aggiudicata, la gara cristallizzava una “particolare situazione di fatto, tale da produrre in capo all’appellata una posizione di particolare affidamento meritevole di tutela e che quindi la decisione di porre nel nulla la procedura di gara già attivata avrebbe richiesto la comunicazione alla stessa dell’ avviso di avvio del procedimento”. Il Consiglio di Stato non ha condiviso tale ragionamento e ciò sul presupposto che se anche si dovesse affermare che l’appellata aveva diritto, in virtù della propria “articolare posizione” a ricevere l’avviso ex art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, essa non avrebbe avuto alcun titolo ad interloquire in ordine alla formulazione delle clausole del “nuovo” bando di gara, ma unicamente in ordine alla scelta di revocare – o meno- quello parzialmente annullato. Da ciò discende che – al contrario di quanto affermato dal primo giudice- è proprio la particolare posizione dell’appellata che rendeva l’inoltro del prescritto avviso assolutamente superfluo.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6618)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6618)
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Secondo il costante e pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa la regola che è normalmente il provvedimento conclusivo del procedimento che reca in sé valore e forza di atto idoneo ad arrecare pregiudizi immediati e diretti sulle posizioni giuridiche dei destinatari del provvedimento stesso incontra eccezione nel caso di atti di natura vincolata, quali i pareri e le proposte idonei come tali ad imporre un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva ed in presenza di atti interlocutori idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l'aspirazione dell'istante ad un celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo prospettato, ovvero ancora allorché gli atti soprassessori, rinviando il soddisfacimento del suddetto interesse pretensivo ad un avvenimento futuro ed incerto nell'an e nel quando, determinano un arresto del procedimento che lo stesso privato ha attivato con la sua istanza.
Pertanto, qualora gli atti contestati, abbiano esclusiva valenza programmatoria ed endoprocedimentale essi sono incapaci di produrre lesioni immediate, dirette e concrete alla sfera giuridica dell'istante.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6609)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6609)
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martedì 20 dicembre 2011

L’acquisizione di un documento all’ufficio protocollo di un Ente non si esaurisce con l’apposizione di un timbro sulla documentazione pervenuta, ma implica il compimento di ulteriori operazioni consistenti nel riportare su apposito registro, cartaceo o informatico, la data di ricezione e gli estremi dell’atto pervenuto e nella conseguente attribuzione al relativo documento, oggetto di registrazione, di un numero progressivo. Conseguentemente, la mera apposizione di un bollo, privo della sottoscrizione del funzionario ricevente, che, come nel caso in esame, non trovi riscontro alcuno nei registri di protocollo, non è di per sé idonea a dar prova della avvenuta consegna presso una pubblica amministrazione di un determinato documento.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 20.12.2011, n. 6679)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 20.12.2011, n. 6679)
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La censura in ordine all'asserita violazione dell’art.10 bis L. n.241/1990, per la omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza deve essere considerata alla luce di quanto disposto dal successivo art. 21 octies, nel senso che l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta la annullabilità del provvedimento finale quante volte per la natura vincolata dello stesso sia palese che l’apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto in ogni caso incidere sul contenuto di detto provvedimento.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.12.2011, n. 6665)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.12.2011, n. 6665)
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lunedì 19 dicembre 2011

Il diritto di accesso a documenti della p.a. non può essere negato in considerazione della loro inidoneità ad influenzare la decisione in altro giudizio. La circostanza che la richiesta di accesso sia rivolta all’acquisizione di informazioni da far valere in altro processo costituisce un presupposto valido e sufficiente a prescindere dall’apprezzamento che il giudice dell’altro processo potrà fare circa la effettiva rilevanza di quelle informazioni. Nel giudizio di accesso, infatti, qualora la richiesta sia connessa all’esercizio del diritto di difesa in altra causa, non può la p.a. estendere la valutazione anche alla loro effettiva rilevanza ai fini degli esiti dell’altro giudizio, che spetta solo al giudice competente per la causa stessa.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 14.12.2011, n. 6567)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 14.12.2011, n. 6567)
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mercoledì 14 dicembre 2011

E' inammissibile il ricorso notificato alle Amministrazioni centrali dello Stato presso la loro sede istituzionale e non invece presso l’Avvocatura dello Stato, nei cui confronti va eseguita, in via esclusivae a pena di nullità, la notifica dei ricorsi amministrativi indirizzati alle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art.11 r.d. 16 novembre 1933, n. 1611. In base a tale ultima disposizione del testo unico sulle leggi in tema di rappresentanza e patrocinio delle amministrazioni dello Stato, le notifiche degli atti introduttivi devono essere effettuate nella sede dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa. Pertanto, nel caso caso di specie in cui sono intimate amministrazioni centrali dello Stato (Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell'Ambiente), la notifica andava effettuata in Roma presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato quale domiciliataria ex lege delle intimate Amministrazioni centrali.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.12.2011, n. 6502)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.12.2011, n. 6502)
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Nel giudizio di ottemperanza il vincolo che deriva al giudice dalla domanda di parte attiene solo al risultato e non al quomodo per raggiungere un tale risultato. Vale a dire, che a fronte di una fondata domanda di ottemperanza il giudice ha il dovere di adottare misure atte a garantire che l’ottemperanza avvenga effettivamente e in tempi rapidi.
Tuttavia la scelta delle modalità per raggiungere il risultato è riservata al giudice – nell’ambito dei confini segnati dal giudicato - e non è vincolata dai suggerimenti e dalle richieste di parte. Da un lato, il giudizio di ottemperanza rientra nella c.d. giurisdizione di merito, in cui il giudice ha il potere di sostituzione all’amministrazione (art. 7, comma 6, Cod. proc. amm.), e lo esercita secondo scelte non vincolate, quanto ai mezzi, alla domanda di parte, alla stessa stregua in cui la pubblica amministrazione individua, secondo proprie valutazioni, i migliori mezzi per conseguire il risultato richiesto. Dall’altro lato, l’art. 114, comma 4, lett. a), Cod. proc. amm., espressamente dispone che in caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice ordina l’ottemperanza “prescrivendo le relative modalità”, che dunque rientrano nei poteri di ufficio del giudice. Analogamente dispone l’art. 34, comma 1, lett. e), secondo cui il giudice “dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato”, così demandando al giudice la scelta di tali misure.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.12.2011, n. 6501)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.12.2011, n. 6501)
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mercoledì 7 dicembre 2011

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle ipotesi di sopravvenuta revoca dell’alloggio pubblico a causa dei requisiti fiscali e reddituali in quanto la posizione dell’assegnatario rispetto al provvedimento di decadenza/revoca dell’assegnazione per il superamento dei limiti reddituali è di diritto soggettivo, riguardando tale provvedimento un momento della fase dello svolgimento del rapporto nel quale la p.a. non è chiamata ad effettuare valutazioni di natura discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza o meno della causa di decadenza sulla base della normativa di settore.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza breve 7.12.2011, n. 6428)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza breve 7.12.2011, n. 6428)
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Inutili i ricorsi degli aspiranti avvocati bocciati nella prova scritta che puntano ad inficiare il giudizio negativo sostenendo la necessita' di una motivazione della commissione che giustifichi il non superamento della prova. Per giurisprudenza ormai consolidata, infatti, l'unico atto attraverso il quale la Commissione esterna le valutazioni compiute sulle prove d’esame è costituito dal voto numerico, senza che possa ritenersi doverosa alcuna preliminare operazione di verbalizzazione o di documentazione idonea a chiarirne il significato.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 6.12.2011, n. 6402)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 6.12.2011, n. 6402)
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Ogni contenzioso conseguente alla decurtazione dei punti attribuiti all’atto del rilascio della patente di guida, siccome costituente sanzione amministrativa accessoria ad accertate infrazioni delle norme del Codice della Strada, deve ricondursi alla giurisdizione del Giudice di Pace.
(Consiglio di Stato, Sez.IV, sentenza 6.12.2011, n. 6406)
(Consiglio di Stato, Sez.IV, sentenza 6.12.2011, n. 6406)
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La domanda di accesso ad una relazione medica può trovare accoglimento laddove sussistano i requisiti sanciti dall'art. 22 l. 241/1990 ovvero l’interesse diretto, concreto e attuale della richiedente rivolto alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante, qual è il diritto alla salute, correlato ai documenti ai quali è stato chiesto l’accesso.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza breve 6.12.2011, n 6413)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza breve 6.12.2011, n 6413)
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Il conferimento di incarichi di struttura complessa, a differenza delle selezioni indette per il conferimento di incarichi di direttore del distretto socio-sanitario, esula dalla giurisdizione del G.A., poiché la scelta del sanitario cui conferire l’incarico viene effettuata all’interno di una rosa individuata dalla Commissione, ma questa non opera una valutazione comparativa dei candidati e non redige una graduatoria di merito, come avviene nel caso della nomina del direttore del distretto socio-sanitario, bensì esprime esclusivamente un giudizio di idoneità; dopo di che l’incarico viene conferito sulla base di una scelta di carattere fiduciario, volta alla ricerca non del migliore in senso assoluto ma del migliore anche in relazione alle attitudini necessarie per gestire, organizzare e dirigere il lavoro che afferisce all’incarico da ricoprire, senza che la legge indichi i criteri da seguire. Una scelta siffatta è riconducibile alla capacità di diritto privato dell’Amministrazione.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza breve 6.12.2011, n. 6412)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza breve 6.12.2011, n. 6412)
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martedì 6 dicembre 2011

Quando nelle more del giudizio sia emanato un nuovo provvedimento avente il medesimo o analogo contenuto di quello in origine impugnato ma non meramente confermativo e incidente sulla medesima pretesa del ricorrente, viene ad integrarsi l’ipotesi della sopravvenuta carenza di interesse, posto che il ricorrente non ha più interesse coltivare il giudizio, poiché anche se il primo provvedimento venisse annullato, nessun vantaggio ne deriverebbe al ricorrente medesimo, il quale risulterebbe impedito nel raggiungimento dello scopo, proprio dal permanere della vigenza del secondo provvedimento. Il ricorso risulta in effetti improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse, anche quando l’Amministrazione abbia provveduto al sostanziale azzeramento del procedimento con l’emanazione di un nuovo atto, a sua volta impugnabile in sede giurisdizionale, in quanto direttamente e concretamente pregiudizievole.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 5.12.2011, n. 6393)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 5.12.2011, n. 6393)
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Il Garante ha avviato un'istruttoria a seguito della notizia riportata dalla stampa di un software, scoperto da un programmatore americano, che traccerebbe milioni di telefonini e persino i messaggi di testo ricevuti dagli utenti. Obiettivo degli accertamenti dell’Autorità è quello di approfondire la tematica e di avviare verifiche sull’uso di questo software anche in Italia.
(Garante privacy, comunicato 1.12.2011)
(Garante privacy, comunicato 1.12.2011)
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lunedì 5 dicembre 2011

In materia di sanzioni amministrative l'applicazione dei principi generali di legalità ed irretroattività comporta l'assoggettamento della condotta alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi, restando irrilevante, in mancanza di un'espressa previsione di retroattività, il carattere più favorevole della disposizione sopravvenuta.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.12.2011, n. 6265)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.12.2011, n. 6265)
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La sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento del provvedimento originariamente impugnato può essere accertata anche d’ufficio dal giudice di appello e comporta, secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio, la dichiarazione di improcedibilità non soltanto dell'appello ma anche dell'originario ricorso proposto davanti al giudice di primo grado, con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 1.12.2011, n. 6353)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 1.12.2011, n. 6353)
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Ai fini dell’ammissibilità di una domanda risarcitoria conseguente all’annullamento di un provvedimento amministrativo non e' sufficiente la sola rimozione dell’atto, ma deve valutarsi la sussistenza dell’elemento psicologico quanto meno della colpa, dovendosi, invero la responsabilità patrimoniale della p.a. conseguente alla rimozione delle determinazioni amministrative dalla stessa assunte, inserirsi nel sistema delineato dall’art.2043 c.c. e sul punto va espletata un’apposita verifica.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 1.12.2011, n. 6345)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 1.12.2011, n. 6345)
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Per poter ottenere il risarcimento è necessario fornire la prova di aver subito un danno ingiusto a causa dell’azione illegittima dell’amministrazione. All'azione di risarcimento danni proposta dinanzi al giudice amministrativo si applica infatti il principio dell'onere della prova previsto nell'art. 2697 c.c., in virtù del quale spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi del danno di cui si invoca il ristoro per equivalente monetario, con la conseguenza che, laddove la domanda di risarcimento danni non sia corredata dalla prova del danno da risarcire, la stessa deve essere respinta. Anche l'art. 64, comma 1, del c.p.a. stabilisce che spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova riguardanti i fatti posti a fondamento delle loro domande.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 30.11.2011, n. 6342)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 30.11.2011, n. 6342)
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giovedì 1 dicembre 2011

La questione della pregiudizialità della domanda di annullamento dell’atto illegittimo rispetto all’azione di risarcimento del danno, già risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in favore della autonomia delle azioni e della proponibilità della domanda di risarcimento dinanzi al giudice amministrativo anche in difetto di previa domanda di annullamento dell’atto lesivo (Cass. SS.UU. ordd. 13659, 13660 e 13911 del 13.6.2006), è ora disciplinata dal codice del processo amministrativo, che all’art. 30 prevede che l’azione di condanna al risarcimento del danno può essere proposta in via autonoma entro il termine di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.
Pur non essendo detta disposizione applicabile direttamente ad una fattispecie risalente ad epoca anteriore alla sua entrata in vigore (16 settembre 2010), seguendo l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato espresso nella decisione 23.3.2011, n. 3, il Collegio reputa di estendere la disciplina da essa desumibile - ad eccezione del termine di decadenza, evidentemente inapplicabile ratione temporis - anche alla presente controversia, in quanto ricognitiva di principi appartenenti ad un quadro normativo precedente all’entrata in vigore del codice.
Ne discende che la domanda di ristoro di un danno patrimoniale derivante dalla lesione dell’interesse pretensivo diretto ad ottenere la concessione edilizia, proposta entro il termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell’art. 2947 cod. civ., è da considerarsi, pure in assenza della previa domanda di annullamento dell’atto lesivo, ammissibile.
(Consiglio di Stato, Sez. V, 29.11.2011, n. 6296)
(Consiglio di Stato, Sez. V, 29.11.2011, n. 6296)
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Non fa decorrere il termine breve per l'impugnazione in appello la notificazione della sentenza presso il domicilio reale della parte atteso che in tal caso la notificazione In forma esecutiva viene effettuata al fine precipuo di promuovere l’azione esecutiva medesima, mentre ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza dev’essere fatta al difensore costituito nel domicilio eletto (ovvero presso la Segreteria del T.A.R. qualora la parte resistente si sia costituita senza altra elezione di domicilio): cfr. Adunanza Plenaria n. 8/1984 e n. 17/1985.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 28.11.2011, n. 6276)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 28.11.2011, n. 6276)
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Il Consiglio di Stato con la sentenza in commento enuncia tre principi importanti ovvero:
a) il diritto all’accesso ove ne ricorrano i presupposti e non sussistano altre cause ostative (quale ad es. una previsione espressa nell’apposito regolamento dell’ente), può essere esercitato anche con riferimento ad atti endoprocedimentali in pendenza del relativo procedimento;
b) la disamina della rilevanza e dell’attualità dell’interesse dell’istante ad ottenere l’accesso si giustifica essenzialmente qualora l’istante chieda di accedere ad atti i cui destinatari primari siano terzi ovvero ad atti rivolti strutturalmente a soddisfare primariamente interessi non identificabili con quelli dell’istante; la questione si pone invece in termini diversi qualora l’istante chieda di accedere ad atti che appartengono ad un procedimento iniziato a sua domanda per ottenere dall’ente l’adempimento delle sue pretese (nella fattispecie: domanda presentata dall’interessato per ottenere il pagamento delle sue spettanze per attività professionali rese all’ente medesimo); in tale ipotesi invero l’interesse all’accesso – in costanza di inadempienza della p.a. – è in re ipsa e l’istante non ha l’onere di fornirne altra spiegazione o dimostrazione, né vi sono spazi perché l’ente possa sostenere il contrario;
c) non vi è preclusione a ricorrere al giudice amministrativo qualora l’istanza di accesso, già rigettata con un diniego non impugnato, sia stata riproposta e nuovamente rigettata con un diniego diversamente motivato (principio della impugnabilità dell’atto non meramente confermativo).
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 28.11.2011, n. 6276)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 28.11.2011, n. 6276)
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martedì 29 novembre 2011

Il MISE ha fornito indicazioni integrative rispetto alla circolare n. 3645/2011, invitando le Camere di Commercio a non applicare subito alle imprese la sanzione pecuniaria prevista in caso di omessa comunicazione della PEC al registro delle imprese entro il 29.11.2011 e ciò al fine di evitare contenziosi causati dalle oggettive difficoltà dei soggetti gestori del sistema di posta elettronica certificata di far fronte a tutte le richieste pervenute nell'approssimarsi della suddetta scadenza.
(MISE, Dipartimento per l'impresa e per l'internazionalizzazione, lettera circolare del 25.11.2011)
(MISE, Dipartimento per l'impresa e per l'internazionalizzazione, lettera circolare del 25.11.2011)
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venerdì 25 novembre 2011

L’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, anche se non coinvolgente l’intera collettività, è sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica mediante ordinanza sindacale ex art. 9, comma 1, l. 26 ottobre 1995 n. 447, non prevedendo la norma alcun parametro numerico o dimensionale.
(TAR Piemonte, Torino, II, n. 1127/2011)
(TAR Piemonte, Torino, II, n. 1127/2011)
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giovedì 24 novembre 2011

Confermato dal Consiglio di Stato il provvedimento del Questore della Provincia di Udine con il quale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989 s.m.i. e' stato vietato ad un tifoso dell'udinese l'accesso agli incontri calcistici nazionali ed internazionali, compresi gli incontri della nazionale italiana maggiore ed under 21, per il periodo di 5 anni. Si legge nella sentenza che le condotte sanzionabili comprendono comportamenti che possono avere indotto alla violenza e sono quelli realizzati “in occasione” di una manifestazione sportiva, ma anche quelli posti in essere “a causa” della manifestazione sportiva. Il Prefetto, secondo il Consiglio di Stato nel provvedimento descrive ampiamente e dimostra, anche attraverso i precedenti, la personalità e il ruolo dell’appellante in posizione di evidente e riconosciuta leadership nei confronti di persone coinvolte in ripetuti episodi di violenza, attestando altresì che egli era quel giorno presente “nel ristretto gruppo degli accesi sostenitori della tifoseria udinese”.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza breve 22.11.2011, n. 6138)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza breve 22.11.2011, n. 6138)
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Nel termine di 30 giorni dal tempo dell’ultima notificazione è necessario, pena l'inammissibilità del ricorso, che il ricorrente depositi l’originale del ricorso, unitamente alla prova dell’avvenuta consegna dell’atto stesso all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre la prova del perfezionamento del procedimento di notifica nei confronti del destinatario può poi esser data, in applicazione dell’art. 372 c.p.c., in un momento successivo, fino all’udienza di discussione. La costituzione della controparte non sana il vizio atteso che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentorii, per i quali siano state dettate apposite o separate disposizioni.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 22.11.2011, n. 6139)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 22.11.2011, n. 6139)
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sabato 19 novembre 2011

Il Comitato di Presidenza del C.S.M. ritenuta provata la redazione di ricorsi da parte di un Giudice Onorario nell’ambito di un’attività defensionale svolta innanzi al medesimo Ufficio cui apparteneva come magistrato onorario ha disposto la decadenza dall'incarico di magistrato onorario poiché diversamente, come affermato dal Consiglio di Stato, una siffatta compresenza di funzioni, di avvocato e magistrato, porrebbe in dubbio sia l’immagine che la sostanza stessa dell’imparzialità del giudice, nuocerebbe gravemente al prestigio della Magistratura e produrrebbe inevitabili effetti distorsivi nella distribuzione della clientela tra i professionisti operanti in quei luoghi.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 18.11.2011, n. 6098)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 18.11.2011, n. 6098)
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E' inammissibile la domanda di risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente proposta per la prima volta in appello, risultando altrimenti violati il principio del doppio grado di giudizio e le connesse esigenze di tutela del contraddittorio.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 18.11.2011, n. 6093)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 18.11.2011, n. 6093)
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Costituisce principio generale che l'Amministrazione obbligata all'esecuzione del giudicato deve adeguarsi alla pronuncia giurisdizionale anche in caso di sopravvenienza di una regolamentazione modificativa dell'obbligazione. Il giudicato non può essere, invero, rimesso in discussione da norme successivamente intervenute, giacché in caso contrario sarebbe consentito al legislatore di vanificare la funzione giurisdizionale, dando ai rapporti un assetto diverso e sostitutivo di quello determinato attraverso la pronuncia del Giudice divenuta definitiva. Solo qualora intervenga una disposizione di legge che esplicitamente modifichi il contenuto precettivo di un determinato giudicato, dovrà darsi applicazione a tale disposizione sopravvenuta.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 18.11.2011, n. 6092)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 18.11.2011, n. 6092)
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Il principio generale di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c., in base al quale la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, si applica anche alle violazioni delle formalità imposte dall'art. 11, L. n. 53/1994 (che sanziona con la nullità le notificazioni in caso di incertezza sulla data della notifica) quando il ricorso sia notificato per posta dall'avvocato del ricorrente con la conseguenza che pur in assenza di apposizione in calce alla copia dell'atto notificato del timbro di vidimazione da parte dell'ufficio postale deve ritenersi non sussistente detta nullità laddove la data di spedizione del plico risulta comunque dalla c.d. “striscetta meccanizzata” apposta di norma dall’Ufficio Postale sulla busta recante l’atto notificato, sicché non sussiste sostanziale incertezza sulla data della notifica.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 18.11.2011, n. 6091)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 18.11.2011, n. 6091)
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Il fatto di pagare un fornitore per un’attività che sicuramente lo stesso non aveva prestato è un comportamento distorto e gravemente violativo delle regole in ordine alla trasparenza della utilizzazione di fondi pubblici che incide, di conseguenza, pesantemente sull’utilizzazione del contributo a suo tempo concesso e, pertanto, correttamente la Regione può emanare un provvedimento di revoca integrale del contributo a prescindere dalla concreta realizzazione delle opere cui il contributo stesso era destinato.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 18.11.2011, n. 6088)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 18.11.2011, n. 6088)
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venerdì 18 novembre 2011

Ai sensi dell'art. 64 del d.P.R. n. 570/1960, nei Comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti la nullità del voto di preferenza a favore del candidato a consigliere comunale non comporta la nullità del voto di lista, che resta quindi valido. La scheda che riporta un valido crocesegno sul simbolo della lista e la indicazione della preferenza per un candidato inesistente ha quindi, comunque, validità, anche se, ovviamente, soltanto per la lista. L'inefficacia della preferenza espressa in favore del candidato e non costituente segno di riconoscimento non può mai ripercuotersi sul voto di lista stante l'autonomia della relativa manifestazione di volontà.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6070/2011)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6070/2011)
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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il dPCM recante la nuova disciplina delle comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche che introduce l'obbligo di utilizzare esclusivamente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A decorrere dal 1.7.2013, infatti, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica. Fino a tale data potrà essere utilizzata la posta elettronica certificata. In caso di inosservanza dell'obbligo scatta la responsabilità dirigenziale, mentre l'attuazione e l'osservanza sono rilevanti ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale dei dirigenti.
(DPCM 22.7.2011, Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16.11.2011)
(DPCM 22.7.2011, Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16.11.2011)
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mercoledì 16 novembre 2011

Gli atti comportanti la risoluzione del rapporto di lavoro devono qualificarsi come atti gestionali e non sono ascrivibili ai poteri di indirizzo spettanti agli organi politici.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5976/2011)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5976/2011)
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La Risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento per periodo di prova non costituisce atto vincolato rispetto al quale sarebbe priva di utilità la partecipazione dell’interessato ex art. 7 della L. n. 241/90. La valutazione del periodo di prova, infatti, è atto caratterizzato da ampia discrezionalità a cui va riconnesso l’apporto collaborativo del destinatario che deve ritenersi rilevante ai fini della decisione, permettendo un'efficace tutela delle sue ragioni attraverso la produzione di elementi di conoscenza utili per l'adozione di un atto che incide in modo lesivo sulla sfera giuridica dell'interessato.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5976/2011)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5976/2011)
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L'errore di fatto del giudice che può dar luogo alla revocazione della sentenza consiste in una falsa percezione da parte del Giudice della realtà risultante dagli atti di causa, mentre esorbita dall'ambito della revocazione, configurandosi come errore di diritto, quello che attiene alla attività valutativa del Giudice e che si estrinseca nell'asserita erronea applicazione di norme sostanziali e procedurali.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5972/2011)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5972/2011)
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E' sufficiente, ai fini del decorso del termine d’ impugnazione, la conoscenza della portata dispositiva dell’atto, nella specie attestata dall’istanza di accesso corredata dagli estremi dell’atto autorizzatorio successivamente gravato.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5960/2011)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5960/2011)
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L'attività di indirizzo e di programmazione riservata agli organi politici e quindi alla competenza della Giunta regionale, si esaurisce al momento dell'approvazione del bando di concorso, spettando la successiva approvazione della graduatoria e la concreta assegnazione dei fondi all'organo dirigenziale, al quale non può essere sottratta l'emanazione di provvedimenti amministrativi, che riguardano i soggetti nei cui confronti il finanziamento viene ammesso.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5957/2011)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5957/2011)
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lunedì 14 novembre 2011

Condannato per ben 9 volte il MEF per ulteriori ritardi, questo il dictum del Consiglio di Stato che nelle sentenze aventi numero da 5944/2011 a 5952 ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di conformarsi ai giudicati della Corte di Appello che lo hanno condannato al risarcimento dei danni a titolo di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89/01 (legge Pinto), per violazione del termine di ragionevole durata del processo. Il Mef non ha provveduto al pagamento del dovuto neppure a seguito di precipua diffida di guisa che il Consiglio di Stato ha dichiarato non solo l'obbligo di adozione delle iniziative necessarie al pagamento di quanto dovuto, ma ha altresì disposto da subito la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 5944/2011)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 5944/2011)
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Il Consiglio di Stato vuole assicurarsi che nel processo prevalga la verità sostanziale e, pertanto ha ritenuto che l'art. 345, comma 3 c.p.c., vada interpretato nel senso che, ferma restando, sul piano generale, l'inammissibilità dei nuovi mezzi di prova e, quindi, anche di produzioni documentali nel grado d’appello, il giudice dell’impugnazione è abilitato ad ammettere, oltre a quelle prove che le parti dimostrino di non aver potuto proporre per causa ad esse non imputabile, quelle prove che ritenga, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili, in quanto suscettibili di un'influenza causale che non può essere definita soltanto rilevante, ma che è anche determinante nella decisione finale della controversia.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 5943/2011)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 5943/2011)
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domenica 13 novembre 2011

Quando il provvedimento amministrativo incida in modo diretto, immediato e concreto sulla posizione giuridica di un soggetto, comprimendogli o disconoscendogli diritti o altre utilità di cui questi è titolare, il termine per chiederne l'annullamento decorre dalla sua conoscenza, che, in difetto di formale comunicazione, si concretizza nel momento della piena percezione dei suoi contenuti essenziali (autorità emanante, contenuto del dispositivo ed effetto lesivo), senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione, che è rilevante solo ai fini della successiva proposizione dei motivi aggiunti.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5940/2011)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5940/2011)
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Il presupposto dell'urgenza, in base al quale la Giunta esercita i poteri ordinariamente spettanti al Consiglio Comunale, può essere sindacato solo da quest'ultimo, in sede di ratifica, in quanto la sua rilevanza costituisce valutazione di merito, non sindacabile dal giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5849/2011)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5849/2011)
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Il provvedimento di revoca dell’amministrazione tendente alla rimozione di un precedente atto esistente ed efficace, deve essere adottato con le medesime formalità procedimentali seguite per l’adozione dell’atto rimosso e ad opera dello stesso organo, in coerenza con il principio di competenza intesa come misura dei poteri attribuiti ad un dato organo.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5382/2011)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5382/2011)
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venerdì 11 novembre 2011

Gli abbonati, i cui nominativi e numeri siano in elenco e che non desiderino ricevere telefonate pubblicitarie devono iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni. Il Registro è stato istituito con il d.P.R. 178/2010 e la sua gestione è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).L’iscrizione è gratuita, ha durata indefinita e può essere revocata in qualsiasi momento. Il Garante si e' premurato, nella nota in esame, di indicare le 5 modalità per opporsi alle telefonate commerciali.
(Garante per la protezione dei dati personali, scheda informativa 2011)
(Garante per la protezione dei dati personali, scheda informativa 2011)
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Entro il 29.11.2011 le imprese costituite in forma societaria, qualora non vi abbiano già provveduto, dovranno procedere alla comunicazione del proprio indirizzo PEC al registro delle imprese. L'omissione determina l'applicazione in capo al legale rappresentante di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 206 ad euro 2.065 (art. 2630 c.c.). Sul sito www.registroimprese.it e' prevista una procedura semplificata on line che consente di adempiere in modo rapido.
(Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n. 3645/C/2011)
(Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n. 3645/C/2011)
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giovedì 10 novembre 2011

Se lo stabile è stato dichiarato di “pregio” e' inapplicabile l'abbattimento del prezzo di cui all'art. 3, co. 8, d.-l. n. 351 del 2001 con obbligo dei conduttori esercenti la facoltà d’opzione per la cessione in proprietà di pagare il prezzo pieno.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5786/2011)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5786/2011)
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mercoledì 9 novembre 2011

Entro il 2012 il Governo procederà con appositi decreti legislativi alla codificazione in materia di pubblica amministrazione. E' quanto stabilito nella legge n. 174/2011 diretta al riordino delle disposizioni in materia di: 1) procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. n. 241/90); 2) documentazione amministrativa (d.P.R. n. 445/2000); 3) pubblico Impiego (D.lgs n. 165/2001); 4) ottimizzazione della produttività, efficienza e trasparenza delle P.A. (D.lgs n. 150/2009). A tal fine si procederà con un'opera di ricognizione ed abrogazione espressa di disposizioni obsolete e superate, organizzazione delle disposizioni vigenti per settori e materie con risoluzione di incongruenze tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.
(Legge n. 174/2011, G.U. n. 255 del 2.11.2011)
(Legge n. 174/2011, G.U. n. 255 del 2.11.2011)
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lunedì 7 novembre 2011

La Corte Costituzionale e' intervenuta sulla lacuna legislativa che consentiva il cumulo della carica di Sindaco con quella di parlamentare a coloro che gia' parlamentari intendevano candidarsi alla carica locale. Tale possibilita' si pone in contrasto con la causa di ineleggibilita legislativamente prevista per l'ipotesi speculare dei titolari di un ufficio pubblico locale che intendono partecipare alla competizione elettorale per uno dei due rami del parlamento sui quali grava, per contro, l'obbligo di dimettersi previamente. La Consulta ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti
(Corte Costituzionale, sentenza n. 277/2011)
(Corte Costituzionale, sentenza n. 277/2011)
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