lunedì 20 febbraio 2012
In considerazione delle prossime consultazioni amministrative il Ministero dell'Interno ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione sul disposto normativo ai sensi del quale, a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, si applica la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. A tal fine viene precisato che "l'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore", non computando, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia e viene allegata alla nota anche una tabella esemplificativa. Inoltre per gli enti che vanno a rinnovo dal 2011, e per gli anni a seguire, va rideterminato il numero massimo degli assessori comunali e provinciali, sulla base della nuova composizione consiliare e con efficacia dalla data del rinnovo, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune e della provincia, computando, in tal caso, rispettivamente il sindaco o il presidente della provincia, con arrotondamento all'unità superiore. In ogni caso, tale numero, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del T.U.O.E.L. n 267/2000, non può superare comunque le 12 unità. Il Ministero, anche su tale punto, ha allegato alla sua nota una tabella esplicativa.
(Ministero dell'Interno, Dip. affari interni e territoriali, nota 18.2.2012, n. 2915)
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Il coinvolgimento nella procedura espropriativa di un rilevante numero di proprietari consente all'Amministrazione espropriante di sostituire la comunicazione personale di avvio del procedimento con le forme di pubblicità alternative consentite dall'art. 8 comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, purché i destinatari di tale comunicazione siano effettivamente messi in grado di percepire la portata per essi lesiva del provvedimento, con la puntuale indicazione delle particelle espropriate (Consiglio Stato , sez. IV, 15 gennaio 2009 , n. 151). L'amministrazione, trovandosi in presenza di un procedimento che non riguardava più soltanto pochi destinatari, ma oltre cinquanta soggetti intestatari di particelle interessate dai lavori, ha utilizzato il modello di pubblicità alternativa del procedimento di massa previsto dalla legge ("allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50"): il che è rispettoso dell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'atto con il quale viene dichiarata, anche implicitamente, la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza di un'opera deve necessariamente essere preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, indirizzato individualmente ai proprietari delle aree incise dall'opera, ma è fatta salva la pubblicità "di massa" ove il numero dei destinatari sia tale da non rendere possibile la comunicazione "ad personam" (Consiglio Stato , sez. IV, 22 giugno 2006 , n. 3885).
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.2.2012, n. 00819)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.2.2012, n. 00819)
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venerdì 17 febbraio 2012

La questione di diritto sottesa al gravame in trattazione consiste nello stabilire la natura, l’ambito ed i confini del potere di revoca degli assessori da parte dei vertici delle amministrazioni territoriali, le garanzie esigibili dai revocandi, ed i limiti del sindacato esercitabile su tali atti da parte del giudice amministrativo. Su tutti questi punti il Consiglio di Stato nella sentenza in esame non si e' discostata dal consolidato compendio dei principi elaborati dalla giurisprudenza (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2011, n. 4905; sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502; sez. V, 27 aprile 2010, n. 2357; sez. V, 12 ottobre 2009, n. 6253; sez. V, 27 agosto 2009, n. 4378/ord.; sez. V, 15 luglio 2009, n. 3646/ord.; sez. V, n. 21 gennaio 2009, n. 280), secondo cui:
a) gli atti di nomina e revoca degli assessori degli enti territoriali non hanno natura politica in quanto non sono liberi nella scelta dei fini essendo sostanzialmente rivolti al miglioramento della compagine di ausilio al vertice dell’ente e sottoposti alle eventuali specifiche prescrizioni dettate dalle fonti primarie e secondarie (in particolare gli statuti degli enti medesimi);
b) la valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al titolare politico dell’amministrazione, cui competono in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l’amministrazione dell’ente nell’interesse della comunità locale;
c) il merito delle opzioni politiche sottese alla scelta operata dal vertice istituzionale sono rimesse unicamente alla valutazione dell’organo consiliare di controllo;
d) attesa la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revoca dell’incarico di assessore, la relativa motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico - amministrativa rimesse in via esclusiva al vertice dell’ente, in quanto aventi ad oggetto un incarico fiduciario; pertanto la motivazione dell’atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica;
e) il sindaco ha l’onere formale di comunicare al consiglio comunale la decisione di revocare un assessore ex art. 46 cit., visto che è soltanto quest’ultimo organo che potrebbe opporsi (tramite una mozione di sfiducia) all’atto di revoca;
f) il procedimento di revoca dell’incarico assessorile deve essere semplificato al massimo per consentire una immediata soluzione della crisi politica nell’ambito del governo dell’ente territoriale, pertanto l’inizio di tale procedimento non deve essere comunicato all’interessato, ai sensi dell’art. 7, l. n. 241 del 1990, restando del tutto indifferente acquisire la sua opinione;
h) nella materia in questione il giudice amministrativo è sfornito del sindacato di merito tassativamente previsto dalla legge per altre ipotesi (cfr. art. 134 cod. proc. amm.) ed il suo controllo sull’esercizio della funzione pubblica è condizionato dal connotato latamente politico della scelta che, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità se non per profili puramente formali concernenti:
I) la violazione di specifiche disposizione normative dettate per la nomina e la revoca degli assessori;
II) la manifesta abnormità e discriminatorietà del provvedimento oggetto di impugnativa.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie il Consiglio di Stato ha ritenuto che il riferimento del sindaco alle mutate esigenze programmatiche, ovvero a fattori squisitamente politici, integra adeguata motivazione della revoca e che il ricorrente non ha provato, pur essendone onerato ai sensi dell’art. 2697, co. 1, c.c. (ora art. 64 co. 1, cod. proc. amm.), il carattere discriminatorio della revoca.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.2.2012, n. 00803)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.2.2012, n. 00803)
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Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha rilevato come i poteri dell’Amministrazione volti alla cura di interessi di rilievo pubblico non vengono meno col decorso del tempo. La giurisprudenza ha affermato l’obbligo di corredare di specifica motivazione l’atto che incide a notevole distanza di tempo su una situazione di legittimo affidamento del privato.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 15.2.2012, n. 00755)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 15.2.2012, n. 00755)
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giovedì 16 febbraio 2012

La vicenda attenzionata dal Consiglio di Stato riguarda l'appello proposto da una concessionaria per la riscossione contro la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da una società volto a far dichiarare il suo diritto all’accesso mediante rilascio di copia, tra l'altro, dell’originale del ruolo che aveva dato luogo all’emissione di una cartella di pagamento. Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello affermando che il contribuente vanta un interesse concreto ed attuale all’ostensione di tutti gli atti relativi alle fasi di accertamento, riscossione e versamento, dalla cui conoscenza possano emergere vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l’illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva (in tal senso, l’art. 22, comma 1, lett. b) l. n. 241 del 1990). La giurisprudenza ha chiarito che il divieto di accesso agli atti del procedimento tributario, sancito dall'art. 24 l. 7 agosto 1990 n. 241, va inteso secondo una lettura costituzionalmente orientata, alla stregua della quale l'inaccessibilità agli atti in questione è temporalmente limitata alla sola fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento di adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo (in tal senso: Cons. Stato, IV, 11 febbraio 2011, n. 925; id., 13 gennaio 2010, n. 53). Ciò posto nella vicenda in esame il Collegio ha ritenuto che in via di principio un tale interesse sussisteva in capo alla ricorrente in ordine agli atti all’origine dei fatti di causa. Per quanto concerne, in particolare, la richiesta di copia del ruolo integrale, il Collegio ha ritenuto che non si può affermare che un siffatto interesse viene meno per essere stato notificato al contribuente un estratto del ruolo. Al contrario, è dal carattere di ‘estratto’ del documento posto a disposizione del contribuente che emerge l’interesse in capo a questi a disporre del documento integrale, al fine di verificare l’effettiva coincidenza fra le risultanze del ruolo integrale e quelle trasfuse nell’estratto. Affermare il contrario (ossia, basare il diniego di accesso sull’asserita continenza del meno – l’estratto del ruolo – nel più – il ruolo integrale -) vale a consentire all’Amministrazione finanziaria e all’agente della riscossione di opporre un generalizzato quanto apodittico divieto di accesso, non consentendo in alcun modo al contribuente di fornire la prova contraria, la quale resterebbe comunque nell’esclusiva disponibilità dell’Amministrazione.
Infine, il Consiglio di Stato ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del concessionario della riscossione nell’ambito delle domande per l’accesso, il quale sarebbe consentito unicamente nei confronti del soggetto che ha formato il ruolo (l’Agenzia delle entrate). Al contrario, non si può negare che verso l’agente della riscossione la domanda di accesso possa certamente essere formulata, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, l. n. 241 del 1990, secondo cui la domanda di accesso deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento ovvero (come nel caso in esame) nei confronti di quella che “lo detiene stabilmente”.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 15.2.2012, n. 00766)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 15.2.2012, n. 00766)
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La violazione del diritto comunitario implica solo un vizio di legittimità, con conseguente annullabilità dell'atto amministrativo. L’art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, ha posto un numero chiuso di ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e non vi rientra la violazione del diritto comunitario (Cons. Stato, VI, 31 marzo 2011, n. 1983; 22 novembre 2006, n. 6831; 31 maggio 2008, n. 2623).
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 15.2.2012, n. 00750)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 15.2.2012, n. 00750)
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mercoledì 15 febbraio 2012

L’Amministrazione pubblica gode, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, di un ampio margine di auto-organizzazione degli uffici e del personale, il che è stato ulteriormente ribadito dalla legge n. 127 del 1997 che , nel modificare l’art. 51 della legge n. 142 del 1990, ha modificato la competenza ad adottare il regolamento degli uffici e dei servizi, attribuendolo (unico fra tutti i regolamenti) alla Giunta, proprio per porre in evidenza che la organizzazione degli uffici degli enti locali è vicenda operativa intrinsecamente collegata con il potere operativo e non può sottostare alle discussioni di un’approvazione assembleare. Ma se ciò è vero, come è indubitabile, è anche vero che l’esercizio in concreto di tale discrezionalità non è senza limiti, altrimenti essa si tramuterebbe in una incondizionata licenza, senza alcun limite e senza alcuna possibilità di controllo.
Pertanto, pur nella notevole discrezionalità che caratterizza la materia, essa incontra due limiti: uno è quello della ragionevolezza, nel senso che, qualora si dovessero riscontrare patenti violazione dell’ordine logico e si dovesse individuare una organizzazione che non si presenta rispettosa dei principi di cui all’art. 97 Cost., allora l’esame del provvedimento di macro-organizzazione diventa non solo necessario, ma addirittura indispensabile; l’altro limite, si potrebbe dire, naturalmente, è quello del rispetto delle statuizioni esistenti e, in particolare, nel caso che interessa in questa sede, delle guarentigie attribuite a determinate categorie di soggetti operanti nell’ambito della pubblica amministrazione.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha rilevato come la normativa attualmente vigente (con particolare riferimento, oltre alla natura dell’attività tipica di un ufficio legale, ricavabile dal principi generali dell’ordinamento giuridico, dall’art. 3 del r.d. n. 1578 del 1933 e dall’art. 15, comma 2, della legge n. 70 del 1975) prevede che gli uffici legali degli enti pubblici devono godere di autonomia e di indipendenza, per cui, al di là delle scelte politiche, la parte squisitamente tecnica non può essere sottoposta né a condizionamenti, né a valutazioni che possano in qualche modo svilirne il modo di essere.
Indubbiamente, l’Ufficio legale è sempre un ufficio dell’Amministrazione e non può sottrarsi alle indicazioni degli organi di vertice, nel senso di agire al di fuori di quelle indicazioni, ma tali indicazioni non possono mai intaccare la visione autonoma delle vicende che sono sottoposte alla sua cognizione. Mentre nella vicenda che interessa la presente fattispecie, il Consiglio di Stato ha rilevato come si sia assistito, non tanto all’allontanamento, del dirigente dell’Avvocatura, per il quale non vi è giurisdizione del giudice amministrativo, ma soprattutto allo smembramento dell’Ufficio, che finisce di essere un vero e proprio ufficio legale, sia per la sottoposizione al coordinamento e alla sovrintendenza del direttore generale, sia per la sottrazione dei pareri legali (affidati addirittura ad un ufficio archivio e protocollo), sia per la sottrazione del contenzioso in materia di controversie di lavoro, affidato al settore risorse umane, e sia, ancora, per l’affidamento all’ufficio legale in materia di costituzione in giudizio, di un mero parere amministrativo, mentre la tecnicità dell’ufficio prevederebbe invece un parere di natura tecnico-giuridica. Da ciò consegue a dire del Collegio che il provvedimento di macro-organizzazione posto in essere nel caso di specie dalla Provincia di Salerno, oltre a violare le guarentigie dell’Ufficio legale, si prospetta anche particolarmente perplesso, in ordine al raggiungimento degli interessi pubblici che sono collegati con un’attività di tipo giuridico e non può, conseguentemente, essere considerato legittimo.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14.2.2012, n. 00730)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14.2.2012, n. 00730)
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martedì 14 febbraio 2012

Nuovi compiti alla Corte dei Conti alla quale verranno trasmesse in via telematica tutte le sentenze non più impugnabili con le quali il giudice ha accolto il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione. E' questo quanto emerge dall'art. 1 del decreto in materia di semplificazione e di sviluppo che sostituisce i commi 8 e 9 dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e ciò al fine di procedere alla valutazione delle performance individuale e della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario in caso di mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini stabiliti dalla legge. Inoltre entro il 30 gennaio di ogni anno il responsabile con potere sostitutivo in caso di inerzia dovrà comunicare all'organo di governo tutti procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti.
(Art. 1, decreto legge 9.2.2012, n. 5 - G.U. n. 33 del 9.2.2012, Suppl. Ord. N. 27)
(Art. 1, decreto legge 9.2.2012, n. 5 - G.U. n. 33 del 9.2.2012, Suppl. Ord. N. 27)
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Dal 10.2.2012 e' entrato in vigore il decreto legge in materia di semplificazione e sviluppo che già all'art. 1 interviene nei confronti degli ingiustificati ritardi della p.a. nella conclusioni dei procedimenti amministrativi introducendo un nuovo iter volto da un lato a supplire alle carenze/inadempienze della P.A. in materia di conclusione dei procedimenti amministrativi e dall'altro, a sanzionare i dirigenti e funzionari inadempienti. I cittadini, infatti, qualora il procedimento amministrativo che li riguarda non venga concluso nei termini previsti dalla legge possono ricorrere alla nuova figura sostitutiva prevista in caso di inerzia ed individuata dall'organo di governo ovvero in mancanza, al dirigente generale o al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più alto livello presente nell'amministrazione che dovrà concludere il procedimento in un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto.
(Art. 1, decreto legge 9.2.2012, n. 5 - G.U. n. 33 del 9.2.2012, Suppl. Ord. N. 27)
(Art. 1, decreto legge 9.2.2012, n. 5 - G.U. n. 33 del 9.2.2012, Suppl. Ord. N. 27)
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Negli enti locali, nella vigenza della legge n. 142/1990, il potere di autorizzazione a stare in giudizio era di competenza della Giunta Comunale e il potere di conferire la procura del Sindaco (Cass. civ., sez. I, 21 dicembre 2002 n. 18224 e 10 settembre 2003 n.13218).
Dopo l’entrata in vigore del Testo Unico Enti Locali (d. lgs. n. 267/2000), la giurisprudenza ha affermato che la rappresentanza in giudizio dell’ente locale spetta al Sindaco o al Presidente della Provincia, senza necessità di preventiva autorizzazione a stare in giudizio, e ciò salvo diversa previsione dello Statuto, il quale può sia prevedere la necessità della persistenza dell’autorizzazione, attribuendone il relativo potere, sia affidare la rappresentanza dell’ente ad un dirigente, o anche al dirigente dell’ufficio legale, con riferimento all’intero contenzioso (Cass. Sez. Un., 27 giugno 2005 n. 13710; Cons. St., sez. V, 7 settembre 2007 n. 4721; Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2010 n. 387; sez. III, 5 agosto 2010 n. 18158).
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.2.2012, n. 00701)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.2.2012, n. 00701)
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Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 22 e ss della legge n. 241 del 1990 la richiesta di esercizio dell’accesso può avere ad oggetto i documenti amministrativi formati e detenuti da un soggetto della pubblica amministrazione e presuppone nel richiedente un situazione giuridicamente rilevante ad ottenere l’ostensione di detti documenti. Secondo un più che consolidato indirizzo giurisprudenziale, la situazione sottesa alla domanda di accesso si configura come un vero e proprio diritto soggettivo meritevole di tutela le quante volte la conoscenza degli atti oggetto della formulata richiesta, fatta eccezione per gli atti normativamente sottratti all’accesso, è strumentale all’esercizio di difesa dei propri interessi in sede giurisdizionale e/o in altra sede e comunque si rivela rilevante ai fini del conseguimento da parte dell’interessato di un bene della vita ( ex plurimis, Cons. Stato Sez. VI 27 ottobre 2006 n.6440 ). Sotto l’aspetto testè illustrato il Consiglio d Stato ha ritenuto la richiesta di accesso del ricorrente ammissibile, insorgendo la legittimazione del medesimo dall’essere proprietario dell’unità immobiliare sovrastante quella in cui è stato autorizzato il cambio di destinazione d’uso da garage ad ufficio, lì dove dai titoli di assentimento potrebbe derivare una lesione alle posizioni giuridiche soggettive vantate dall’originario ricorrente. Quanto poi alla questione qui specificatamente sollevata, quella relativa ad una pretesa inesistenza del certificato di agibilità, la richiesta di accesso in via amministrativa del ricorrente e la successiva actio ad exibendum da lui attivata si appalesano ammissibili oltreché fondate nel merito. Invero, relativamente all’oggetto della domanda di accesso, occorre far presente che lo scopo della richiesta presuppone in colui che la produce un situazione di ignoranza nel senso che è normale che il richiedente non sa se detto documento esista o meno. D’altra parte una richiesta fatta in condizioni di ignoranza non può qualificarsi come “impossibile” dal momento che essa è ancorata comunque a dati normativi certi ed inequivocabili che a monte contemplano la presenza di un siffatto documento abilitativo. In particolare, avuto riguardo alla fattispecie all’esame, l’istanza del ricorrente muove dal presupposto che il documento richiesto è espressamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative recate dal Testo Unico sull’edilizia di cui al DPR. n.380 del 6 giugno 2001 (ma anche dalla normativa previgente al t.u.) che assoggetta a tale certificazione ogni organismo edilizio destinato ad un utilizzo che comporta la permanenza dell’uomo nelle strutture edilizie autorizzate, al fine di attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico ( art.24 , 1 comma del citato DPR ). Trattasi, allora, di una certificazione assolutamente necessaria ai fini dell’uso legittimo e conforme dei locali per i quali viene assentito la realizzazione e la trasformazione e della stessa è lecito e doveroso presumerne la esistenza. Se così è non può parte appellante al fine di inficiare la fondatezza e prima ancora l’ammissibilità della richiesta avanzata dalla parte controinteressata invocare la inesistenza di tale documento, giacché una tale evenienza (peraltro del tutto eventuale) è irrilevante, nel senso che la legittimità dell’esercizio del diritto di accesso va collegata ad un momento precedente alle vicende amministrative con cui soggetto pubblico ha definito o non definito il rapporto giuridico relativo all’agibilità dell’immobile per il quale sono stati rilasciati pure gli altri i titoli ad aedificandum ( anche ai soli fini di cambio di destinazione d’uso ) e fermo restando che una tale situazione può benissimo non essere conosciuta dall’interessato richiedente l’accesso. Ovviamente, nell’ipotesi che effettivamente il certificato de quo non sia stato rilasciato, l’Amministrazione comunale avrà cura di attestare in favore dell’appellato la circostanza relativa al mancato rilascio.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 9.2.2012, n. 00690)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 9.2.2012, n. 00690)
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giovedì 9 febbraio 2012

Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato rileva l'inammissibilità per difetto di interesse della censura relativa all'inammissibilità della delibera di conferimento dell’incarico difensivo per non essere stato scelto il difensore con un’apposita procedura ad evidenza pubblica. Sul punto il Collegio osserva che l’eventuale illegittimità della delibera di conferimento dell’incarico defensionale, come prospettato dall’appellante, non incide affatto sulla regolarità e validità della costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale, essendo tutt’al più causa di responsabilità (amministrativa o penale) dell’organo che l’ha adottata, senza perciò spiegare nessun effetto favorevole, diretto ed immediato, sulla posizione giuridica dell’appellata; legittimati a dolersi di tale pretesa illegittimità sarebbero stati soltanto altri avvocati, eventualmente interessati a partecipare alla procedura di evidenza pubblica, della cui necessità tuttavia può ragionevolmente dubitarsi, sia perché l’affidamento (in mancanza di ulteriori elemento di giudizio) riguarda sola la controversia in esame (e non già i servizi legali da prestare in favore dell’amministrazione comunale), sia in ragione del modestissimo ammontare della spesa impegnata (€. 2.000,00).
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 7.2.2012, n. 00650)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 7.2.2012, n. 00650)
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Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato e' chiamato, tra l'altro, ad esaminare l'eccezione formulata dall'appellante di asserita incompetenza dell’organo giuntale a decidere di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, trattandosi, secondo la tesi dell’appellante, di atto rientrante nella competenza propria dei dirigenti. Sul punto il Collegio osserva che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, dall’esame degli articoli 35 e 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, poi trasfusi negli articoli 48, comma 2, e 50, commi 2 e 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si ricava il principio secondo cui competente a conferire al difensore del Comune la procura alle lite è il sindaco, non essendo più necessaria l’autorizzazione della Giunta Municipale, atteso che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell’ente (Cass. SS.UU. 10 maggio 2001, n. 186; 10 dicembre 2002, n. 17550), con la conseguenza che la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell’ente, senza bisogno di autorizzazione della giunta o dei dirigente competente ratione materiae (C.d.S., sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. civ. sez. I, 17 maggio 2007, n. 11516), ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio) di prevedere l’autorizzazione della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione del dirigente ovvero ancora di postulare l’uno e l’altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005, n. 12868).
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 7.2.2012, n. 00650)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 7.2.2012, n. 00650)
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Ad avviso del giudice amministrativo il ricorrente - avendo partecipato ad una procedura concorsuale - è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura che, come tale, concretizza quell'"interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" che l'art. 2 del DPR n. 352/1992, in puntuale applicazione dell'art. 22 della L. n. 241/1990, richiede quale presupposto necessario per il riconoscimento del diritto di accesso (ex plurimis CS, sez VI, n. 6246/2000). Tale interesse è stato puntualmente evidenziato nell'istanza di accesso nella quale il ricorrente ha manifestato l'intenzione di valutare la legittimità degli atti della procedura concorsuale e, se del caso, di tutelare in sede giurisdizionale le proprie ragioni. E' consolidato l’orientamento giurisprudenziale (CS, sez. VI, n. 260/1997; Tar Campania n. 7538/1997; Tar Emilia Romagna, Parma, n. 274/2001) per cui le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio.
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 30.1.2012, n. 1032)
(TAR Lazio, Sez. I Quater, sentenza 30.1.2012, n. 1032)
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L’art. 22 della legge n. 241 del 1990 per l’esercizio del diritto di accesso richiede l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Nel caso di specie, pertanto, il giudice ha ritenuto che i ricorrenti hanno un interesse concreto ad attuale alla conoscenza degli atti in quanto riguardano l’esproprio di una area di loro proprietà. Invero, ai sensi del comma 2 dell’art. 22 l’accesso ai documenti costituisce principio generale dell’azione amministrativa e l'art. 24 della legge n.241, che attribuisce alle amministrazioni il potere di limitare o differire il diritto di accesso, prevede che debba essere comunque garantito l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
(TAR Lazio, Sez. III, sentenza 30.1.2012, n. 00995)
(TAR Lazio, Sez. III, sentenza 30.1.2012, n. 00995)
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mercoledì 8 febbraio 2012

Il parere di regolarita' tecnica non costituisce un requisito di legittimità della delibera cui accede e pertanto non può inficiarla, avendo esso solo lo scopo di individuare il soggetto che formalmente assume la responsabilità sul riscontro della regolarità tecnica dell’atto: in altri termini il contenuto della delibera o del provvedimento, cui accede il parere, non è costituito anche da quest’ultimo, atteso che diversamente opinando la funzione latamente consultiva di tali atti e dei relativi autori (funzionari) finirebbe per sfociare inammissibilmente con l’attività di amministrazione attiva, confondendosi con quest’ultima.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 7.2.2012, n. 00650)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 7.2.2012, n. 00650)
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Al fine di disattendere le risultanze di un atto pubblico non è necessaria la proposizione della querela di falso qualora, dal contesto del documento, risulti in modo palese ed inequivoco la ricorrenza di elementi tali da lasciar ragionevolmente presumere la mancanza di un preordinato intento di immutazione del vero, potendo la divergenza dei dati ricondursi ad un mero errore materiale (sul punto, cfr. Cass. Civ. , I, n. 913/1995, “recte”, 9313 del 1995).
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00583)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00583)
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martedì 7 febbraio 2012

Ad avviso del Consiglio di Stato alla fattispecie in esame afferente la revoca del ricorrente dalla carica di Consigliere di amministrazione di una Fondazione composta da vari enti locali e dalla Provincia che a suo tempo aveva provveduto alla relativa nomina non risulta applicabile l’art. 50, co 8, del T.U. degli enti locali, in forza del quale sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il presidente della provincia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni. In particolare a seguito di elezioni, con conseguente avvicendamento della maggioranza politica, il Presidente della Provincia, sul presupposto del carattere fiduciario di tale nomina disponeva con decreto la revoca dell'incarico. L’interessato proponeva, quindi, ricorso avverso tale provvedimento che veniva respinto dal Tar sul presupposto della competenza della Provincia a provvedere sulla base del rapporto fiduciario di cui all'art. 50 del T.U.E.L.. Il Consiglio di Stato investito della vicenda, ha accolto l'appello ritenendo inapplicabile il c.d. spoil system alla revoca di amministratori di un ente che in base allo statuto dell'ente stesso non siano espressamente individuati come rappresentanti dell’Amministrazione, né da esso risulti un rapporto di esponenzialità politica con l'amministrazione in carica.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00566)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00566)
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Il diritto di accesso non è meramente strumentale alla proposizione di una azione giudiziale, ma ha carattere autonomo rispetto a essa, cosicché il giudice dell’accesso deve accertare solo l’esistenza dei presupposti che legittimano la richiesta di accesso e non anche la necessità di utilizzare gli atti richiesti in un altro giudizio, ad es. dinanzi al giudice civile, fermo restando però che la disciplina sull’accesso non può essere rivolta a tutelare l’interesse a eseguire un controllo generico e generalizzato sull’attività della P. A. . Detto altrimenti, la necessaria sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento a cui è chiesto l’accesso, alla quale fa riferimento l’art. 22/B) della l. n. 241/90 non significa che l’accesso sia stato configurato dal legislatore con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante; esso assume invece una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale e dalla stessa possibilità di instaurazione di tale processo. In questa prospettiva, il collegamento tra l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza, sancito dall’art. 22/B) della l. n. 241/90, non può che essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (Cons. St. , V, 3309/10 e ivi rif.). La giurisprudenza (Cons. St. , V, nn. 5226 e 3309 del 2010) ha aggiunto che la domanda di accesso ai documenti amministrativi non può essere palesemente sproporzionata rispetto all'effettivo interesse conoscitivo del soggetto richiedente, il quale deve specificare il nesso che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela; detta domanda deve, inoltre, indicare i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento “de quo”.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00554)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00554)
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giovedì 2 febbraio 2012

Nel giudizio in esame la parte ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto serbato dalla società che gestisce la discarica pubblica in Roma, località Malagrotta in ordine all’istanza volta ad accedere alle informazioni ambientali ed agli atti relativi alla concretizzazione, o meno, degli adempimenti alla stessa società prescritti dalla Regione Lazio, con Ordinanza presidenziale n.2 del 30.6.2011. Il giudice considerato che, ex art. 23 della legge n.241 del 1990, il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge citata si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, mentre, con riguardo all’informazione ambientale, il d.lgs. n.195 del 2005 all’art.3 prevede che “L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”. Ad avviso del giudice sulla base delle disposizioni legislative sopra estese, il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile in quanto la società in questione non è un ente pubblico e non risulta concessionaria di un pubblico servizio, ed in ogni caso tale eventuale natura di concessionaria di un pubblico servizio non è stata né dichiarata né documentata dalla parte ricorrente.
(TAR Lazio, Sez. I ter, sentenza 30.1.2012, n. 00966)
(TAR Lazio, Sez. I ter, sentenza 30.1.2012, n. 00966)
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mercoledì 1 febbraio 2012

Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame afferma che L’orientamento richiamato dal Giudice di primo grado per declinare la giurisdizione pare far riferimento alla nota distinzione tra “carenza di potere in astratto” e “carenza di potere in concreto”, in base alla quale il diritto soggettivo (e quindi la giurisdizione ordinaria) si configura non solo quando il potere che l’Amministrazione pretende di esercitare è totalmente assente perché manca la relativa norma attributiva (carenza in astratto), ma anche quando l’Amministrazione esercita un potere di cui è titolare, in mancanza, però, di quelli che si configurano come presupposti di esistenza del potere stesso (carenza in concreto). Da qui l’ulteriore distinzione, alquanto problematica, tra presupposti di esistenza del potere (la cui mancanza dà luogo a carenza di potere in concreto, con giurisdizione del giudice ordinario) e requisiti di legittimità (la cui mancanza dà luogo a cattivo uso del potere e giurisdizione amministrativa). Tale indirizzo interpretativo, tuttavia - sebbene in passato recepito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - è ormai superato alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato l’ordinamento amministrativo, e in particolare circa il tema del riparto di giurisdizione, nel corso degli ultimi anni. A favore del superamento di tale indirizzo viene, in primo luogo, in rilievo l’art. 21-septies, l. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 14 l. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha codificato la categoria della nullità del provvedimento amministrativo. E’ evidente il rapporto tra nullità del provvedimento e riparto della giurisdizione: secondo la tradizionale teoria della degradazione, evocata circa il riparto della giurisdizione, il provvedimento nullo non produce l’effetto degradatorio e lascia sopravvivere intatto il diritto soggettivo, con conseguente attribuzione della controversia alla giurisdizione ordinaria. L’art. 21-septies l. n. 241 del 1990, nell’individuare come causa di nullità il “difetto assoluto di attribuzione”, evoca la cosiddetta carenza di potere in astratto, vale a dire l’ipotesi in cui l’Amministrazione assume di esercitare un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce. Nel caso però in cui l’Amministrazione è resa dalla legge effettiva titolare del potere, ma questo viene esercitato in assenza dei suoi concreti presupposti, non si è in presenza di un difetto assoluto di attribuzione. In tal caso, dove è l’esercizio del potere ad essere viziato, ma non si pone questione di sua esistenza, il provvedimento sarà annullabile, non già nullo, quindi in grado di “degradare” la posizione del privato, dal che consegue la sussistenza della giurisdizione amministrativa. Del resto, equiparare, ai fini del riparto della giurisdizione, la carenza di potere in astratto e la carenza di potere in concreto, genera notevoli incertezze proprio per la difficoltà - a fronte di un potere male esercitato - di stabilire se quel vizio integri una carenza in concreto o una normale ipotesi di cattivo uso di un esistente potere. Inoltre, collegare il riparto della giurisdizione allo spessore del vizio che affligge il provvedimento conduce, da un lato, a legare la questione di giurisdizione all’esito di una valutazione di merito (la quale per sua natura deve seguire, non precedere, la verifica della giurisdizione) e, dall’altro, per dar luogo a rilevanti complicazioni e contraddizioni quando il ricorrente intende al tempo stesso lamentare la mancanza sia dei presupposti di esercizio del potere (e quindi la cosiddetta carenza in concreto), sia dei requisiti di legittimità (e quindi il cattivo esercizio del potere).
È per siffatte considerazioni che orami la giurisprudenza (cfr. Cass., SS.UU., 6 febbraio 2008, n. 2765) ritiene sussistere la giurisdizione amministrativa se il provvedimento è comunque espressione di un potere di cui l’Amministrazione è per legge titolare (e manifesta quindi un’attribuzione sua propria), senza che la gravità del concreto vizio del provvedimento possa ritornare a incidere sull’individuazione della giurisdizione competente. Sulla base delle soprariportate argomentazioni il Collegio ha ritenuto che nel caso di specie la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa, atteso che il Comune ha esercitato un potere (quello di prelazione) di cui per legge è certamente titolare. Non è qui invero in discussione l’esistenza del potere; la contestazione ricade semplicemente sulla correttezza dell’esercizio di questo potere, di cui appunto i ricorrenti lamentano l’illegittimità per mancanza di un presupposto (l’esistenza del vincolo) e per violazione dei termini. Si tratta allora di una controversia in cui vengono in rilievo interessi legittimi, come quello dei ricorrenti a conservare il bene opponendosi all’esercizio del potere ablatorio dell’Amministrazione, qui manifestato dall’impugnato provvedimento di prelazione. L’effettiva verifica circa la legittimità di questo provvedimento (circa, quindi, l’esistenza dei presupposti di esercizio del potere o dei requisiti di legittimità) spetta al giudice amministrativo.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.1.2012, n. 00372)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.1.2012, n. 00372)
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La disciplina dettata dalla legge n.241 del 1990 assegna all’Amministrazione che detiene i documenti l’obbligo di verifica della sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di accesso in relazione all’esistenza di un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata che sorregga l’istanza proposta, nonché l’obbligo di verifica di condizioni ostative (quali quelle previste dall’art. 24) all’esercizio di tale diritto. Cio posto nel caso all'esame il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistere la legittimazione della ricorrente a richiedere l’accesso agli atti ed il nesso logico-funzionale fra le finalità che la medesima intende perseguire e la documentazione richiesta, ma altresi che non vi fossero dubbi in ordine al suo interesse concreto e attuale alla ostensione dei documenti richiesti essendo questi posti alla base dell’avvio di un procedimento di revoca di un finanziamento. Né può valere, al fine di sostenere la legittimità della scelta di negare l’ostensione dei documenti, il fatto che l’odierna appellante sia in possesso di altri documenti da cui poter trarre gli elementi necessari per partecipare al procedimento amministrativo di revoca del finanziamento. Essere in possesso dei documenti presi a base dalla pubblica Amministrazione in sede di emanazione degli atti ad essi consequenziali è cosa diversa dalla loro indiretta conoscenza in quanto siano stati richiamati negli atti successivi: la completa conoscenza dell’atto – posto a base di quelli successivi - costituisce la base primaria su cui impostare la difesa delle proprie diritti posizioni giuridiche soggettive. D’altronde, per la pacifica giurisprudenza con la tutela del diritto di accesso il legislatore ha voluto consentire all’amministrato l’esercizio del rimedio volto ad ottenere la effettiva trasparenza dell’attività della pubblica Amministrazione, indipendentemente dall’effettiva lesione di una determinata situazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.1.2012, n 00399)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.1.2012, n 00399)
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venerdì 27 gennaio 2012

L'art. 7 della l. n. 241/1990 prevede l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento non solo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è diretto a produrre effetti diretti, ma anche ai diversi soggetti, individuati o facilmente individuabili, che, pur non essendo destinatari del provvedimento, possano ricevere da esso un pregiudizio. La seconda parte della disposizione del comma 1 del citato art. 7 intende invero tutelare quelle persone che, essendo estranee al rapporto che si instaura con l'avvio del procedimento tra P.A. e destinatario, potrebbero essere pregiudicate dalla conclusione del procedimento senza avere avuto la possibilità di parteciparvi né di essere a conoscenza dell'attività amministrativa in corso. Non sussiste, tuttavia, per consolidata giurisprudenza, alcun obbligo di dare comunicazione ai proprietari di immobili vicini dell'avvio del procedimento con cui si consente la trasformazione del territorio, in quanto gli interessi coinvolti dal provvedimento con cui si consente la trasformazione sono di tale varietà ed ampiezza da rendere difficilmente individuabili tutti i soggetti che dall'emanazione dell'atto potrebbero ricevere nocumento. In particolare deve ritenersi che i vicini non siano annoverabili tra i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento per la compravendita di un terreno, salvo il caso in cui detti soggetti abbiano preventivamente manifestato il loro interesse all’acquisto, in tal modo radicando una posizione differenziata, qualificata e conosciuta dall'Amministrazione, poiché l'invocata estensione ad essi della predetta comunicazione comporterebbe un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività amministrativa.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00338)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00338)
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La giurisprudenza ha da tempo chiarito come una delibera è legittima anche senza la previa acquisizione del parere del responsabile del servizio interessato.
L'art. 49 t.u. 18 agosto 2000 n. 267 e' una prescrizione che rileva sul solo piano interno ed ha lo scopo di individuare il responsabile in via amministrativa della deliberazione, con la conseguenza che la sua omissione non incide sulla validità della deliberazione stessa, rappresentando al più una mera irregolarità.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.1.2012, n. 00351)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.1.2012, n. 00351)
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La precedente indicazione, nell'avviso dell'avvio del procedimento, di un altro soggetto quale responsabile non inficia l’atto in relazione al fatto che ai sensi dell'art. 5, l. 7 agosto 1990, n. 241, tale nomina si pone sul piano funzionale come facoltà gestionale del dirigente di ciascuna unità organizzativa che assegna “a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria relativa al singolo procedimento”. L’art. 8 della L. n. 241 del prescrivere che nella comunicazione debba essere specificato il nominativo del responsabile non solo non dispone nulla in ordine ai mutamenti del medesimo, ma soprattutto non pone alcuna preclusione a tale proposito e quindi il mutamento del nominativo del responsabile del procedimento e dell'unità organizzativa competente né ha di per sé alcun rilievo sintomatico, e neppure incide sulla legittimità del provvedimento; e comunque non determina alcuna illegittimità del provvedimento conclusivo. In definitiva sul punto, la persona del responsabile del procedimento di norma (e fatti salvi particolari ipotesi) è irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento in quanto come esattamente rilevato dal TAR i cittadini non hanno un peculiare interesse, giuridicamente tutelato, a trattare con uno piuttosto che un altro funzionario.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.1.2012, n. 00351)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.1.2012, n. 00351)
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lunedì 23 gennaio 2012

E' principio generale che, anche in caso di procedimenti amministrativi ad istanza di parte, l’amministrazione debba sempre applicare la disciplina sostanziale dell’atto, vigente al momento dell’adozione del provvedimento e non quella, eventualmente diversa, esistente all’epoca della formulazione dell’istanza, salve espresse diverse regole di diritto transitorio.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00252)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00252)
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Secondo il Consiglio di Stato è principio ben noto che l’amministrazione resistente in giudizio non possa utilizzare le proprie produzioni e deduzioni difensive per integrare la motivazione (in ipotesi carente) dell’atto impugnato. Qualora tenti di farlo, quelle deduzioni sono inammissibili e comunque il giudice non deve tenerne conto. Ma ciò non impedisce certo all’amministrazione, dopo che l’atto impugnato sia stato annullato per difetto di motivazione, di utilizzare nuovamente quegli elementi, questa volta in modo appropriato, inserendoli nella motivazione del nuovo provvedimento che viene emesso in sostituzione di quello annullato.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00250)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00250)
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mercoledì 18 gennaio 2012

Il Giudice Amministrativo rileva come appaia del tutto coerente con la ratio acceleratoria della legge n. 205/2000 ritenere che, quando il ricorrente ne faccia esplicita richiesta, in sede di impugnazione del silenzio, si debba provvedere, in caso di accoglimento di detto ricorso, anche alla contestuale nomina del Commissario, al fine di evitare all’interessato l’inutile aggravio di una ulteriore autonoma istanza giurisdizionale.
(Tar Lazio, Roma, Sez. II Quater, sentenza 17.1.2012, n. 00536)
(Tar Lazio, Roma, Sez. II Quater, sentenza 17.1.2012, n. 00536)
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Secondo principi pacificamente accolti dalla giurisprudenza amministrativa, la necessaria sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto di accedere, non significa che l’accesso sia stato configurato dal legislatore con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante; esso assume invece una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale, ma anche dall’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre. Ed invero, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, introdotto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, a norma dell’art. 22, co. 2 della stessa legge (come sostituito dall’art. 15 della legge 11 febbraio 2005 n. 15) costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico, il quale si colloca in un sistema ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell’amministrato, basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi. In quest’ottica, il “collegamento” tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza, di cui al cit. art. 22, co. 1, lett. b), non può che essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 13.1.2012, n. 00116)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 13.1.2012, n. 00116)
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lunedì 16 gennaio 2012

Per il Consiglio di Stato non può sussistere alcun valido e qualificato interesse all’ostensione di atti e documenti che non hanno avuto alcuna rilevanza esterna, restando meri interna corporis dell’Amministrazione privi di ogni seguito.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.1.2012, n. 00025)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.1.2012, n. 00025)
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In base ai principi generali riguardanti gli effetti delle sentenze del giudice amministrativo, v’è l’obbligo dell'amministrazione soccombente, nascente dal giudicato di annullamento di un provvedimento di carattere discrezionale di adottare gli atti consequenziali, colmando i vuoti prodotti dagli effetti demolitivi del giudicato ed adeguandosi ai vincoli derivanti dai suoi effetti conformativi; tuttavia ciò non esclude che, nell’esercizio della propria residua facoltà appunto discrezionale, essa possa esercitare nuovamente il suo potere, determinandosi nello stesso senso mediante provvedimento emendato ai vizi che hanno causato l’annullamento. 6, Come si è visto, nel caso in esame la pronuncia della cui esecuzione si tratta si è limitata a riscontrare il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, rilevando l’apoditticità del diniego per la mancata esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lasciassero dedurre l’iter logico seguito.
Il nuovo provvedimento, invece, indica compiutamente i motivi per cui non è stato ritenuto opportuno ripristinare la licenza di porto d’armi, ed espone puntualmente i detti presupposti di fatto, emersi dai nuovi atti acquisiti al procedimento, e la loro avvenuta valutazione alla stregua della norma di legge regolante la fattispecie (art. 39 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773), sfociata in un giudizio prognostico di non affidabilità.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 4.1.2012, n. 0007)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 4.1.2012, n. 0007)
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giovedì 22 dicembre 2011

In ordine alla motivazione per relationem, il Consiglio di Stato rappresenta che sul piano generale, è bene chiarire come il giudizio di sufficienza, ovvero di adeguatezza, della motivazione – un tempo molto enfatizzato dalla dottrina e dalla giurisprudenza – non segua un criterio quantitativo ma qualitativo e debba essere formulato sulla base dell’intero procedimento, tenuto conto degli elementi di fatto in esso acquisiti. Di modo che se il giudice, dall’analisi degli atti del procedimento, utilizzando gli strumenti istruttori di cui dispone e i normali mezzi interpretativi, accerta che l’amministrazione ha comunque individuato e valutato correttamente i motivi, l’atto è valido, quantunque la sua motivazione possa essere perfettibile nella forma. In termini ancora più generali, si è osservato come questa evoluzione della motivazione sia un indice del progressivo passaggio dal sindacato formale al sindacato sostanziale del provvedimento, che caratterizza la vicenda storica della giurisdizione amministrativa.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 22.12.2011, n. 6784)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 22.12.2011, n. 6784)
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Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce un principio generale dell’attività amministrativa, volto a favorire in modo ampio la partecipazione per assicurarne l’imparzialità e la trasparenza e allo scopo tutti i documenti amministrativi sono, in via generale, da ritenere accessibili, salvo le eccezioni fissate espressamente dall’art. 24 della legge n. 241/1990 e da norme di settore. L’ostensione dei documenti amministrativi è concessa a tutti coloro che abbiano un interesse effettivo ed attuale agli atti per i quali è chiesto l’accesso e simile interesse è palesemente presente nel proprietario di abitazione e azienda agricola poste in immediata prossimità all’impianto fotovoltaico da realizzare in relazione al quale viene formulata istanza di accesso ai relativi documenti al fine di conoscere se esiste una preventiva zonizzazione del territorio per la localizzazione degli impianti fotovoltaici. Ad avviso il Consiglio di Stato il rapporto di “vicinitas” non va considerato solo ed esclusivamente come stretta contiguità dei fondi interessati, ma si sostanzia nel collegamento degli interessi esistenti all’interno di medesime zone territoriali che, pur coinvolgendo privati, trovano comunque corrispondenza nel superiore interesse pubblico del rispetto della normativa edilizia e urbanistica della zona e nell’interesse generale alla legittima Gestione del Territorio di guisa che l'istante ha in tal caso un interesse qualificato e differenziato da quello della generalità dei consociati, in quanto preordinato alla tutela di una posizione giuridicamente rilevante.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20.12.2011, n. 6682)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20.12.2011, n. 6682)
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Il Consiglio di Stato ribadisce nella sentenza in esame le quattro condizioni che rendono superflua la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ovvero quando: 1. l'adozione del provvedimento finale è doverosa (oltre che vincolata) per l'amministrazione; 2. i presupposti fattuali dell'atto risultano assolutamente incontestati dalle parti; 3. il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili; 4. l'eventuale annullamento del provvedimento finale, per accertata violazione dell'obbligo formale di comunicazione, non priverebbe l'amministrazione del potere (o addirittura del dovere) di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto (anche in relazione alla decorrenza dei suoi effetti giuridici).
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6618)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6618)
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mercoledì 21 dicembre 2011

Non v’è uniformità di vedute, in giurisprudenza, in ordine ai soggetti che devono essere destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, laddove l’amministrazione disponga la revoca, in autotutela, del bando di gara. Secondo la tesi tradizionale, maggioritaria in giurisprudenza, detto avviso è dovuto unicamente al soggetto aggiudicatario (Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 31 marzo 2006 , n. 129); secondo altra più recente opzione ermeneutica esso dovrebbe essere inoltrato a tutti i partecipanti (“Ciò perché, con la presentazione della domanda di partecipazione a gara pubblica e, ancor più, con la predisposizione e l'inoltro dell'offerta, i soggetti concorrenti assumono una posizione differenziata e qualificata che giustifica la posizione di contro interessati ai quali, ai sensi dell'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 sulla trasparenza amministrativa, è necessario comunicare l'avviso di avvio del procedimento finalizzato all'annullamento in autotutela del bando di gara, al fine di consentire la difesa del bene della vita dato dalla chance di aggiudicazione.”-Consiglio Stato , sez. V, 29 marzo 2011 , n. 1922-).In primo grado il giudice amministrativo ha aderito alla prima delle tesi esposte ed ha chiarito che, in considerazione della circostanza che l’odierna appellata non si era aggiudicata la gara, secondo le coordinate ermeneutiche in premessa indicate essa non avrebbe avuto diritto a ricevere l’avviso dell’avvio del procedimento di autotutela. Ad avviso del Consiglio di Stato, il Tribunale amministrativo ha però ritenuto che la circostanza che prima della revoca della procedura di gara era intervenuta una sentenza che accogliendo il gravame proposto dall' appellata avverso gli atti del procedimento relativo alla vecchia procedura di gara, aveva annullato il precedente bando nella parte in cui prevedeva un criterio di aggiudicazione penalizzante in assenza del quale la medesima si sarebbe aggiudicata, la gara cristallizzava una “particolare situazione di fatto, tale da produrre in capo all’appellata una posizione di particolare affidamento meritevole di tutela e che quindi la decisione di porre nel nulla la procedura di gara già attivata avrebbe richiesto la comunicazione alla stessa dell’ avviso di avvio del procedimento”. Il Consiglio di Stato non ha condiviso tale ragionamento e ciò sul presupposto che se anche si dovesse affermare che l’appellata aveva diritto, in virtù della propria “articolare posizione” a ricevere l’avviso ex art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, essa non avrebbe avuto alcun titolo ad interloquire in ordine alla formulazione delle clausole del “nuovo” bando di gara, ma unicamente in ordine alla scelta di revocare – o meno- quello parzialmente annullato. Da ciò discende che – al contrario di quanto affermato dal primo giudice- è proprio la particolare posizione dell’appellata che rendeva l’inoltro del prescritto avviso assolutamente superfluo.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6618)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6618)
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Secondo il costante e pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa la regola che è normalmente il provvedimento conclusivo del procedimento che reca in sé valore e forza di atto idoneo ad arrecare pregiudizi immediati e diretti sulle posizioni giuridiche dei destinatari del provvedimento stesso incontra eccezione nel caso di atti di natura vincolata, quali i pareri e le proposte idonei come tali ad imporre un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva ed in presenza di atti interlocutori idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l'aspirazione dell'istante ad un celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo prospettato, ovvero ancora allorché gli atti soprassessori, rinviando il soddisfacimento del suddetto interesse pretensivo ad un avvenimento futuro ed incerto nell'an e nel quando, determinano un arresto del procedimento che lo stesso privato ha attivato con la sua istanza.
Pertanto, qualora gli atti contestati, abbiano esclusiva valenza programmatoria ed endoprocedimentale essi sono incapaci di produrre lesioni immediate, dirette e concrete alla sfera giuridica dell'istante.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6609)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6609)
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martedì 20 dicembre 2011

L’acquisizione di un documento all’ufficio protocollo di un Ente non si esaurisce con l’apposizione di un timbro sulla documentazione pervenuta, ma implica il compimento di ulteriori operazioni consistenti nel riportare su apposito registro, cartaceo o informatico, la data di ricezione e gli estremi dell’atto pervenuto e nella conseguente attribuzione al relativo documento, oggetto di registrazione, di un numero progressivo. Conseguentemente, la mera apposizione di un bollo, privo della sottoscrizione del funzionario ricevente, che, come nel caso in esame, non trovi riscontro alcuno nei registri di protocollo, non è di per sé idonea a dar prova della avvenuta consegna presso una pubblica amministrazione di un determinato documento.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 20.12.2011, n. 6679)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 20.12.2011, n. 6679)
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La censura in ordine all'asserita violazione dell’art.10 bis L. n.241/1990, per la omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza deve essere considerata alla luce di quanto disposto dal successivo art. 21 octies, nel senso che l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta la annullabilità del provvedimento finale quante volte per la natura vincolata dello stesso sia palese che l’apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto in ogni caso incidere sul contenuto di detto provvedimento.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.12.2011, n. 6665)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.12.2011, n. 6665)
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lunedì 19 dicembre 2011

Il diritto di accesso a documenti della p.a. non può essere negato in considerazione della loro inidoneità ad influenzare la decisione in altro giudizio. La circostanza che la richiesta di accesso sia rivolta all’acquisizione di informazioni da far valere in altro processo costituisce un presupposto valido e sufficiente a prescindere dall’apprezzamento che il giudice dell’altro processo potrà fare circa la effettiva rilevanza di quelle informazioni. Nel giudizio di accesso, infatti, qualora la richiesta sia connessa all’esercizio del diritto di difesa in altra causa, non può la p.a. estendere la valutazione anche alla loro effettiva rilevanza ai fini degli esiti dell’altro giudizio, che spetta solo al giudice competente per la causa stessa.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 14.12.2011, n. 6567)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 14.12.2011, n. 6567)
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mercoledì 14 dicembre 2011

E' inammissibile il ricorso notificato alle Amministrazioni centrali dello Stato presso la loro sede istituzionale e non invece presso l’Avvocatura dello Stato, nei cui confronti va eseguita, in via esclusivae a pena di nullità, la notifica dei ricorsi amministrativi indirizzati alle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art.11 r.d. 16 novembre 1933, n. 1611. In base a tale ultima disposizione del testo unico sulle leggi in tema di rappresentanza e patrocinio delle amministrazioni dello Stato, le notifiche degli atti introduttivi devono essere effettuate nella sede dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa. Pertanto, nel caso caso di specie in cui sono intimate amministrazioni centrali dello Stato (Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell'Ambiente), la notifica andava effettuata in Roma presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato quale domiciliataria ex lege delle intimate Amministrazioni centrali.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.12.2011, n. 6502)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.12.2011, n. 6502)
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Nel giudizio di ottemperanza il vincolo che deriva al giudice dalla domanda di parte attiene solo al risultato e non al quomodo per raggiungere un tale risultato. Vale a dire, che a fronte di una fondata domanda di ottemperanza il giudice ha il dovere di adottare misure atte a garantire che l’ottemperanza avvenga effettivamente e in tempi rapidi.
Tuttavia la scelta delle modalità per raggiungere il risultato è riservata al giudice – nell’ambito dei confini segnati dal giudicato - e non è vincolata dai suggerimenti e dalle richieste di parte. Da un lato, il giudizio di ottemperanza rientra nella c.d. giurisdizione di merito, in cui il giudice ha il potere di sostituzione all’amministrazione (art. 7, comma 6, Cod. proc. amm.), e lo esercita secondo scelte non vincolate, quanto ai mezzi, alla domanda di parte, alla stessa stregua in cui la pubblica amministrazione individua, secondo proprie valutazioni, i migliori mezzi per conseguire il risultato richiesto. Dall’altro lato, l’art. 114, comma 4, lett. a), Cod. proc. amm., espressamente dispone che in caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice ordina l’ottemperanza “prescrivendo le relative modalità”, che dunque rientrano nei poteri di ufficio del giudice. Analogamente dispone l’art. 34, comma 1, lett. e), secondo cui il giudice “dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato”, così demandando al giudice la scelta di tali misure.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.12.2011, n. 6501)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.12.2011, n. 6501)
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mercoledì 7 dicembre 2011

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle ipotesi di sopravvenuta revoca dell’alloggio pubblico a causa dei requisiti fiscali e reddituali in quanto la posizione dell’assegnatario rispetto al provvedimento di decadenza/revoca dell’assegnazione per il superamento dei limiti reddituali è di diritto soggettivo, riguardando tale provvedimento un momento della fase dello svolgimento del rapporto nel quale la p.a. non è chiamata ad effettuare valutazioni di natura discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza o meno della causa di decadenza sulla base della normativa di settore.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza breve 7.12.2011, n. 6428)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza breve 7.12.2011, n. 6428)
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Inutili i ricorsi degli aspiranti avvocati bocciati nella prova scritta che puntano ad inficiare il giudizio negativo sostenendo la necessita' di una motivazione della commissione che giustifichi il non superamento della prova. Per giurisprudenza ormai consolidata, infatti, l'unico atto attraverso il quale la Commissione esterna le valutazioni compiute sulle prove d’esame è costituito dal voto numerico, senza che possa ritenersi doverosa alcuna preliminare operazione di verbalizzazione o di documentazione idonea a chiarirne il significato.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 6.12.2011, n. 6402)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 6.12.2011, n. 6402)
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Ogni contenzioso conseguente alla decurtazione dei punti attribuiti all’atto del rilascio della patente di guida, siccome costituente sanzione amministrativa accessoria ad accertate infrazioni delle norme del Codice della Strada, deve ricondursi alla giurisdizione del Giudice di Pace.
(Consiglio di Stato, Sez.IV, sentenza 6.12.2011, n. 6406)
(Consiglio di Stato, Sez.IV, sentenza 6.12.2011, n. 6406)
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La domanda di accesso ad una relazione medica può trovare accoglimento laddove sussistano i requisiti sanciti dall'art. 22 l. 241/1990 ovvero l’interesse diretto, concreto e attuale della richiedente rivolto alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante, qual è il diritto alla salute, correlato ai documenti ai quali è stato chiesto l’accesso.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza breve 6.12.2011, n 6413)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza breve 6.12.2011, n 6413)
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Il conferimento di incarichi di struttura complessa, a differenza delle selezioni indette per il conferimento di incarichi di direttore del distretto socio-sanitario, esula dalla giurisdizione del G.A., poiché la scelta del sanitario cui conferire l’incarico viene effettuata all’interno di una rosa individuata dalla Commissione, ma questa non opera una valutazione comparativa dei candidati e non redige una graduatoria di merito, come avviene nel caso della nomina del direttore del distretto socio-sanitario, bensì esprime esclusivamente un giudizio di idoneità; dopo di che l’incarico viene conferito sulla base di una scelta di carattere fiduciario, volta alla ricerca non del migliore in senso assoluto ma del migliore anche in relazione alle attitudini necessarie per gestire, organizzare e dirigere il lavoro che afferisce all’incarico da ricoprire, senza che la legge indichi i criteri da seguire. Una scelta siffatta è riconducibile alla capacità di diritto privato dell’Amministrazione.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza breve 6.12.2011, n. 6412)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza breve 6.12.2011, n. 6412)
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martedì 6 dicembre 2011

Quando nelle more del giudizio sia emanato un nuovo provvedimento avente il medesimo o analogo contenuto di quello in origine impugnato ma non meramente confermativo e incidente sulla medesima pretesa del ricorrente, viene ad integrarsi l’ipotesi della sopravvenuta carenza di interesse, posto che il ricorrente non ha più interesse coltivare il giudizio, poiché anche se il primo provvedimento venisse annullato, nessun vantaggio ne deriverebbe al ricorrente medesimo, il quale risulterebbe impedito nel raggiungimento dello scopo, proprio dal permanere della vigenza del secondo provvedimento. Il ricorso risulta in effetti improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse, anche quando l’Amministrazione abbia provveduto al sostanziale azzeramento del procedimento con l’emanazione di un nuovo atto, a sua volta impugnabile in sede giurisdizionale, in quanto direttamente e concretamente pregiudizievole.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 5.12.2011, n. 6393)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 5.12.2011, n. 6393)
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Il Garante ha avviato un'istruttoria a seguito della notizia riportata dalla stampa di un software, scoperto da un programmatore americano, che traccerebbe milioni di telefonini e persino i messaggi di testo ricevuti dagli utenti. Obiettivo degli accertamenti dell’Autorità è quello di approfondire la tematica e di avviare verifiche sull’uso di questo software anche in Italia.
(Garante privacy, comunicato 1.12.2011)
(Garante privacy, comunicato 1.12.2011)
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lunedì 5 dicembre 2011

In materia di sanzioni amministrative l'applicazione dei principi generali di legalità ed irretroattività comporta l'assoggettamento della condotta alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi, restando irrilevante, in mancanza di un'espressa previsione di retroattività, il carattere più favorevole della disposizione sopravvenuta.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.12.2011, n. 6265)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.12.2011, n. 6265)
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La sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento del provvedimento originariamente impugnato può essere accertata anche d’ufficio dal giudice di appello e comporta, secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio, la dichiarazione di improcedibilità non soltanto dell'appello ma anche dell'originario ricorso proposto davanti al giudice di primo grado, con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 1.12.2011, n. 6353)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 1.12.2011, n. 6353)
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La V sezione del Consiglio di Stato ha affermato che, a decorrere dal primo gennaio 2008 la speciale disposizione contenuta nella lett. c), del co. 2, dell’art. 234 del d. lgs. 18.8.2000, n. 267, secondo cui uno d...
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