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CERCA

giovedì 22 dicembre 2011
 
Ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione occorre avere riguardo al giorno di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica in virtù del noto principio della scissione del momento perfezionativo della notifica, sancito dalla Corte costituzionale (n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002) e poi recepito dal legislatore (art. 2 della legge n. 263/2005, che ha modificato l’art. 149 c.p.c.).
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 21.12.2011, n. 6775)
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Il trasferimento per incompatibilità ambientale del dipendente della Polizia di Stato, in quanto specificamente finalizzato a tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento dei pubblici uffici costituisce un limite alla previsione contenuta nell’art.88 della legge n.121/1981 relativa all’ordinamento della Polizia di Stato e, pertanto, non richiede il rilascio del previo nulla osta da parte della organizzazione sindacale della quale il soggetto trasferito è rappresentante.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.12.2011, n. 6672)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.12.2011, n. 6672)
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Il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all'art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha come presupposto legittimante la mera insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti fisici e psichici prescritti o della sua idoneità tecnica, senza che assurga a relativo presupposto l'accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo, senza che la revisione stessa assuma alcuna caratterizzazione sanzionatoria.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza breve 17.12.2011, n. 6635)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza breve 17.12.2011, n. 6635)
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mercoledì 21 dicembre 2011
 
Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia giuslavoristica e previdenziale, la sentenza, con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del lavoratore o dell’assicurato a ottenere spettanze retributive o pensionistiche e abbia condannato il datore di lavoro o l’ente previdenziale al pagamento dei relativi arretrati “nei modi e nella misura di legge” oppure “con la decorrenza di legge”, senza precisare in termini monetari l’ammontare del credito complessivo già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo (per difetto del requisito di liquidità del diritto portato dal titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.), qualora la misura della prestazione spettante all’interessato, non suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, debba essere effettuata per mezzo di ulteriori accertamenti giudiziali previa acquisizione dei dati istruttori all’uopo necessari, non potendo il creditore in tal caso agire in executivis, ma dovendo esso richiedere la liquidazione in un distinto successivo giudizio dinnanzi al giudice munito di giurisdizione in quanto il giudizio di ottemperanza in relazione ai giudicati del giudice ordinario secondo la testuale previsione dell’art. 112, comma 2 lett. c), Cod. proc. amm. è attivabile unicamente “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”, e cioè per dare esecuzione a specifiche statuizioni rimaste ineseguite, e non anche per introdurre nuove questioni di cognizione, per di più riservate alla giurisdizione del giudice ordinario.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 21.12.2011, n. 6773)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 21.12.2011, n. 6773)
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In applicazione al giudizio amministrativo dell'art. 345 comma 2 c.p.c. (nonché, oggi, dell'art. 104, d.lg. n. 104 del 2010), in appello non possono essere proposte eccezioni non rilevabili d'ufficio, per cui non può essere proposta per la prima volta in tale grado di giudizio l'eccezione di prescrizione, in quanto non rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 2938 c.c.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6607)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6607)
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martedì 20 dicembre 2011
 
L’informativa antimafia, emessa ai sensi dell’art. 10, co. 7, lett. c), del d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, prescinde completamente da ogni provvedimento penale a carico degli appartenenti all’impresa (sia pure di carattere preventivo o anche assolutorio) e si giustifica considerando il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, che non deve essere immaginifico né immaginario, ma neppure provato, purché sia fondato su elementi presuntivi e indiziari la cui valutazione è rimessa alla lata discrezionalità del prefetto, sindacabile in sede di legittimità per illogicità, incoerenza o inattendibilità. Ciò in quanto l’informativa in parola non risponde a finalità di accertamento di responsabilità, ma ha carattere accentuatamente preventivo-cautelare, con la conseguenza che elementi, i quali in sede penale non siano valsi ad accertare la sussistenza di un reato, ben possono essere suscettibili di diversa valutazione in sede amministrativa al fine di fondare un giudizio di possibilità che l’attività considerata possa subire condizionamenti da soggetti legati alla criminalità organizzata. In altri termini il prefetto, nel rendere le informazioni antimafia richieste ai sensi del cit. art. 10, co. 7, lett. c), del d.P.R. n. 252 del 1998, deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni. Ne consegue che, come accennato, il sindacato del giudice amministrativo non può impingere nel merito ma deve restare circoscritto alla verifica, sotto il profilo della logicità, del significato attribuito agli elementi di fatto e dell’iter seguito per pervenire a certe conclusioni, tenuto appunto conto che le informative prefettizie in questione costituiscono esplicazione di lata discrezionalità, insindacabile se non nei limiti suaccennati.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.12.2011, n. 6643)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.12.2011, n. 6643)
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Dispone l’art. 94 c.p.a. che “nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’ articolo 45 …”. Il dimezzamento di detto termine, previsto per i giudizi di ottemperanza dall’art. 87, comma 3, c.p.a., comporta che in tali giudizi (così come per tutti gli altri procedimenti da trattarsi in camera di consiglio, con esclusione di quelli cautelari) il termine, entro il quale, ai sensi dell’art. 94 cit., dev’essere effettuato il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice adìto, è di quindici giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario e il tardivo deposito dà luogo alla non valida instaurazione del rapporto processuale e pertanto alla irricevibilità del ricorso (art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. ).Va osservato, infine, che l’irricevibilità prevista dall’art. 35 cit. può essere rilevata anche d’ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto ("a pena di decadenza”: art. 94 c.p.a.).
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 14.12.2011, n. 6572)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 14.12.2011, n. 6572)
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lunedì 19 dicembre 2011
 
Nel “sistema” dell’art. 112 c.p.c. la mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza stessa, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede, pertanto, una pronuncia espressa di accoglimento o di rigetto. Tale vizio va dedotto in sede di impugnazione e determina, in tal caso, la cassazione della sentenza stessa con rinvio affinché il giudice che ha omesso la statuizione sulle spese la deliberi e la formuli mediante altra sentenza.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.12.2011, n. 6626)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.12.2011, n. 6626)
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venerdì 16 dicembre 2011
 
Sulla questione se i due presupposti di ammissibilità delle prove nuove in appello, - vale a dire la dimostrazione che la parte non ha potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile, e la valutazione di indispensabilità da parte del collegio -, siano cumulativi o alternativi e' intervenuto il Consiglio di Stato che ha fatto proprio l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione. Il Collegio, infatti, ha affermato che in base al dato letterale, i due presupposti appaiono alternativi come rilevato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni unite, che ha ritenuto i due presupposti alternativi (Cass., SS.UU., 20 aprile 2005 n. 8203, laddove ha affermato che “(…) il giudice, oltre a quelle prove che le parti dimostrino di non avere potuto proporre prima per causa ad esse non imputabili, è abilitato ad ammettere, nonostante le già verificatesi preclusioni, solo quelle prove che ritenga - nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite - "indispensabili", perché suscettibili di una influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come "rilevanti" (cfr. art. 184, comma 1; art. 420, comma 5), hanno sulla decisione finale della controversia; prove che, proprio perché "indispensabili", sono capaci , in altri termini, di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado”). Ad avviso del Collegio la tesi dell’alternatività dei due presupposti è da condividere perché si fonda su un dato letterale chiaro e perché meglio risponde al principio dispositivo con metodo acquisitivo che connota il processo amministrativo, nel quale, a differenza che nel processo civile, nel processo di primo grado non vi sono limiti temporali alla produzione delle prove. Si deve pertanto ritenere che la valutazione di indispensabilità possa essere compiuta dal giudice di ufficio, senza la prova di impossibilità di produzione in primo grado, sia nel caso, individuato dalle sezioni unite, in cui le nuove prove possano determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado, salva la valutazione ad altri fini delle eventuali colpe istruttorie della parte in primo grado.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.12.2011, n. 6497)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.12.2011, n. 6497)
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giovedì 15 dicembre 2011
 
Le Sezioni unite penali hanno ribadito (sulla scia di Cass., sez. un., 27 ottobre 2004, n. 1327/05, Li Calzi) che "non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che ha omesso di versare al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore e da questo ceduta al terzo". Si è, in particolare, osservato che "la regola della acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di altruità accolta nell'art. 646 cod. pen.", e che "può essere ritenuto responsabile di appropriazione indebita colui che, avendo ricevuto una somma di denaro o altro bene fungibile per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato, se l'appropri dandogli destinazione diversa e incompatibile con quella dovuta", laddove "non potrà invece ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo".
(Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 37954/2011)
 
 
(Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 37954/2011)
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Quanto al caso dell’errore della pubblica amministrazione, che nei provvedimenti amministrativi, ometta di indicare, in violazione dell'art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l'impugnazione, se è vero che in tal caso si è ammessa la possibilità di riconoscere l'errore scusabile ai fini della tempestività del ricorso [Cons. Stato, IV, 30 marzo 2000, n. 1814], tuttavia non si tratta di un esito scontato, come la plenaria ha chiarito, osservando che la mancanza, nella comunicazione del provvedimento, delle indicazioni richieste dall’art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990, concernenti il termine per l’impugnazione e l’autorità cui ricorrere, non giustifica, di per sé, la concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile [Cons. Stato, Ad. plen., 14 febbraio 2001, n. 1]. Occorre, piuttosto, verificare, caso per caso, che l’omissione determini una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto giacché, in caso contrario, tale inadempimento formale si risolverebbe in un’assoluzione indiscriminata dal termine di decadenza.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 13.12.2011, n. 6531)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 13.12.2011, n. 6531)
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Il ricorso per l'esecuzione del giudicato - strumento processuale previsto dall'ordinamento per l'esecuzione coattiva delle pronunce passate in giudicato- non è utilizzabile per l'esecuzione delle pronunce di rigetto, anche in mancanza di una espressa regola che circoscrivi l'ottemperanza alle sole decisioni di accoglimento. Si è chiarito, a tale riguardo, che "relativamente alle decisioni del giudice amministrativo, sono le statuizioni preordinate ad una pronunzia di accoglimento del ricorso (e quindi, in sede di giurisdizione di legittimità, a quella di annullamento) a far nascere per l'amministrazione destinataria un obbligo di ottemperanza, che può dirsi assolto solo se vengano posti in essere atti completamente satisfattivi rispetto a quelle statuizioni. Le pronunce di rigetto, invece, lasciano invariato l'assetto giuridico dei rapporti quale determinato dall'atto amministrativo impugnato con il ricorso non accolto: poiché il ricorso per l’ottemperanza può essere proposto da chi abbia vittoriosamente proposto una domanda in sede di cognizione, è inammissibile l’azione per l’esecuzione, proposta dal soggetto pubblico o privato intimato in un giudizio, pur se ne sia risultato vittorioso. Si tratta di un principio certo destinato a trovare applicazione anche nel caso in cui la sentenza di rigetto sia stata pronunciata in appello, con una decisione di riforma della pronuncia di accoglimento.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 13.12.2011, n. 6532)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 13.12.2011, n. 6532)
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mercoledì 14 dicembre 2011
 
Il principio secondo il quale i ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non si sia compiuto alcun atto di procedura, è applicabile tutte le volte in cui, esauriti gli effetti della domanda di fissazione (per rinvio della udienza a data da destinarsi, per cancellazione della causa dal ruolo), l'onere di impulso processuale torni alle parti, le quali, per evitare la perenzione, devono attivarsi mediante nuovi atti di procedura.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.12.2011, n. 6503)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.12.2011, n. 6503)
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venerdì 9 dicembre 2011
 
Frequentazione con pregiudicati, ritorno arbitrario ed in giustificato nella località di origine, violazione della misura della sorveglianza speciale, liti con il personale delle strutture di alloggio delle località protette sono questi ed altri i motivi che, a distanza di due anni, hanno fatto scattare la revoca del piano provvisorio di protezione per un collaboratore di giustizia ed il rigetto della proposta di una sua ammissione al programma speciale di protezione avanzata dalla Procura della Repubblica, distrettuale antimafia. Di tutta risposta il collaboratore ha sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 13 della L. n. 241/1990 in quanto, a dire del malavitoso, il provvedimento di revoca doveva essere proceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. n. 241/1990. Il Consiglio di Stato ha osservato come detta questione di legittimità sia prima ancora che infondata, inammissibile per difetto di rilevanza in quanto essa mira a rendere applicabile alla fattispecie in esame l’istituto della comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art. 7, sul presupposto che la sua violazione comporterebbe per ciò solo l’illegittimità ed il conseguente annullamento del provvedimento di revoca. Tale presupposto secondo il Collegio, e' tuttavia, erroneo, in quanto comunque potrebbe farsi applicazione dell’art. 21 octies, co. 2, della l. 241/1990, avendo in questo caso l’Amministrazione dimostrato che, con ragionevole probabilità, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, neppure se il suo destinatario fosse stato messo nella condizione di partecipare al procedimento. Passando al merito, poi, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del provvedimento di revoca rilevando come l'atteggiamento del malavitoso non si e' modificato neppure nella pendenza di questo giudizio, laddove addirittura veniva arrestato in flagranza di reato e tradotto in carcere per il reato di rapina aggravata, delitto che sarebbe stato commesso in danno del titolare di un distributore di benzina della località protetta, circostanza queste indicative del fatto che la parte non si è mai allontanata davvero dal circuito criminale.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 7.12.2011, n. 6436)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 7.12.2011, n. 6436)
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