mercoledì 22 febbraio 2012
Nel giudizio in esame un Comune presentava domanda di concessione alla regione di una piccola derivazione dal fiume, per uso idroelettrico. La regione respingeva la richiesta con provvedimento che veniva impugnato dal Comune innanzi al giudice amministrativo che dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Avverso tale decisione ha proposto appello il comune che con la sentenza in esame e' stato rigettato sul presupposto che gli atti che regolano la materia delle “Acque pubbliche” non vanno considerati in astratto, ma con riferimento alla possibilità di influire, comunque, sulla loro regolamentazione (C.S. V n. 6942/10). Le Sezioni Unite hanno riaffermato che la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche", sussiste quando i provvedimenti amministrativi impugnati incidano direttamente sul regime delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 27528/08 e 10848/09). Ed inoltre, hanno osservato che "l'incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche, che radica la giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, è configurabile non solo quando l'atto provenga da organo amministrativo preposto alla cura di pubblici interessi in tale materia e costituisca manifestazione dei poteri attributi a tale organo per vigilare o disporre in ordine agli usi delle acque, ma anche quando l'atto, ancorché proveniente da organi dell'amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore, finisca, tuttavia, con l'incidere immediatamente sull'uso delle acque pubbliche, in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi”. (Cassazione civile , sez. un., 26 luglio 2002 , n. 11126).
Da quanto sopra consegue che ha incidenza diretta sul regime delle acque il provvedimento con il quale l'organismo competente si pronuncia con proprio decreto sull'assoggettamento di un progetto di opera idrica (nella specie un progetto per il quale si chiede una concessione di derivazione) alla relativa procedura, in quanto tale provvedimento postula l'esame nel merito dell'opera o dell'intervento, chiaramente incidente sulla consistenza dell'opera e sulle modalità di gestione della stessa, e ne può condizionare la effettiva realizzazione o le modalità di gestione. Pertanto, ove l'oggetto del progetto esaminato nella procedura di screening sia un'opera idraulica, l'impugnazione del decreto emesso dal Responsabile della struttura competente, per la sua ricaduta immediata sul regime delle acque pubbliche, va ricondotta alla giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche”( cfr. C.S. V n. 3678/09).
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 21.2.2012, n. 00928)
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venerdì 17 febbraio 2012

Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame e' chiamato a valutare la legittimità del provvedimento del prefetto di divieto di detenzioni armi e munizioni adottato nei confronti di soggetto perché a seguito del furto di due pistole subito presso l'abitazione di questo, il Prefetto ha ritenuto che il medesimo non avesse predisposto idonee misure antintrusione e di custodia delle stesse. Sul punto il Collegio ha affermato che seppur non ignora che la facoltà di vietare la detenzione di armi e munizioni alle persone ritenute capaci di abusarne, come previsto dall’art.39 T.U. n.773/1931, costituisce espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, e che è del tutto logico pretendere, da parte del soggetto che ha in detenzione armi o munizioni, non solo un livello generico di protezione, ma l’impiego di specifici sistemi di custodia e di speciali cautele onde rendere particolarmente difficoltoso il loro impossessamento. Senonchè nella fattispecie in esame per il Collegio è incontestabile che il ricorrente abbia usato il massimo grado di diligenza nel predisporre le misure necessarie per la custodia delle armi in quanto il furto delle due pistole subito dal ricorrente, che ha dato luogo al provvedimento impugnato, è avvenuto all’interno di una abitazione che, secondo quanto emerge dalla sentenza penale di assoluzione, “era protetta, oltre che da un impianto di allarme regolarmente funzionante e che era stato posto fuori uso dai ladri, da una recinzione molto alta e da porte e saracinesche blindate”. La circostanza che i ladri siano riusciti a penetrare all’interno della abitazione attraverso una finestra scorrevole priva di serratura, ed abbiano potuto così asportare due pistole conservate nel comodino della camera da letto, non può essere considerata mancanza delle dovute cautele, come ha riconosciuto il giudice penale assolvendolo dal reato di omessa custodia delle armi. Ha ritenuto dunque il Collegio che non possa addebitarsi all’appellante un comportamento negligente, trattandosi di un furto commesso all’interno di una abitazione “congruamente munita di sistemi di allarme”, secondo quanto ammesso dallo stesso giudice di primo grado in sede cautelare con l’ordinanza che sospendeva l’impugnato divieto di detenzione delle armi (ord. n.544/2008). Conseguentemente il Consiglio di Stato non ha condiviso la motivazione addotta nel provvedimento impugnato laddove ha considerato l’odierno appellante “capace di abusare delle armi”.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 15.2.2012, n. 00788)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 15.2.2012, n. 00788)
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Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha sottolineato, in primo luogo, non solo la pacifica impugnabilità delle sentenze emesse in sede di ottemperanza, quando il gravame non investa mere questioni esecutive, ma anche l’effetto devolutivo pieno che – ad avviso del Collegio stesso – deve riconoscersi quando, in sede di appello, debbano risolversi questioni giuridiche in rito e in merito, in relazione alla regolarità del rito instaurato, alle condizioni soggettive ed oggettive dell’azione ed alla fondatezza della pretesa azionata (cfr. in tal senso per il principio, qui inteso estensivamente, Cons. St., sez. V, 8.7.2002, n. 3789). D’altra parte, in applicazione dell’art. 125 della Costituzione, il Codice del processo amministrativo prevede l’appellabilità di ogni sentenza di primo grado, anche ove resa in sede di ottemperanza.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 15.2.2012, n. 00759)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 15.2.2012, n. 00759)
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martedì 14 febbraio 2012

Affinché vi sia legittimazione a proporre ricorso in ottemperanza ai sensi dell’art.90 R.D. n.642/1907 (ora art.112 e segg. C.P.A.) occorre che il giudicato formatosi in sede civile o amministrativa non sia stato eseguito dalla Amministrazione soccombente, e che dunque il soggetto ricorrente non abbia visto soddisfatte le pretese che aveva dedotto in giudizio e sulle quali era intervenuta una pronuncia favorevole.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 9.2.2011, n. 00680)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 9.2.2011, n. 00680)
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L'omessa pronuncia su una censura sollevata dalla parte è riconducibile all'errore di fatto idoneo a fondare il giudizio revocatorio ogni qualvolta essa risulti evidente dalla lettura della sentenza e sia chiaro che in nessun modo il giudice abbia preso in esame la censura medesima (fra le tante, Consiglio Stato, sez. VI, 04 settembre 2007, n. 4629).
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 2.2.2012, n. 00587)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 2.2.2012, n. 00587)
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lunedì 13 febbraio 2012

Per la pacifica giurisprudenza amministrativa “il giudizio di ottemperanza deve ritenersi ammissibile per l'esecuzione della parte della pronuncia contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio”(Consiglio Stato, sez. IV, 12 ottobre 2010, n. 7441 ma anche Consiglio Stato , sez. IV, 28 dicembre 2005 , n. 7389).
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 9.2.2012, n. 682)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 9.2.2012, n. 682)
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mercoledì 8 febbraio 2012

Il Consiglio di Stato ribadisce nella sentenza in esame l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la qualità di socio di una società non risulta idonea ad individuare in capo al singolo un interesse legittimo distinto da quello proprio della società e non legittima, pertanto, la proposizione di autonomo ricorso contro il provvedimento lesivo di interessi della società; riguardo ai provvedimenti amministrativi lesivi degli interessi della società è la società stessa che deve eventualmente insorgere (attraverso i suoi organi ordinari, tuttora esistenti e legittimati); nelle persone dei soci possono individuarsi soltanto interessi di mero fatto all’accoglimento dei ricorsi proposti dalle società incise, che consentono loro la proposizione di atti di intervento ad adiuvandum, ma non di impugnazioni in via autonoma.” (C.G.A.R.S., 22 ottobre 2009, n. 980; 22 novembre 2007, n. 1053).
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 8.2.2012, n. 00676)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 8.2.2012, n. 00676)
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venerdì 3 febbraio 2012

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o diritto del tutto nuova (o sostituiva) rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per il ricorrente, anche sotto il profilo meramente morale e strumentale: la relativa indagine deve essere condotta dal giudice con il massimo rigore per evitare che la declaratoria di improcedibilità si risolva in una sostanziale elusione dell’obbligo di pronunciare sulla domanda (ex multis, C.d.S., sez. VI, 17 dicembre 2008, n. 6257; sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549; 11 maggio 2010, n. 2833).
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00538)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00538)
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Il dolo processuale come motivo di revocazione della sentenza, consiste in un raggiro soggettivamente diretto ed oggettivamente idoneo a paralizzare la difesa dell’avversario e ad impedire al giudice l’accertamento della verità, ed è rilevante solo se la sentenza sia l’effetto necessario di esso.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00528)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00528)
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giovedì 2 febbraio 2012

Il Giudice Amministrativo ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale non può essere inquadrata in ambito pubblicistico l'attività di selezione di giovani artisti, funzionale alla scelta di nuove proposte canore aventi diritto ad accedere al Festival di Sanremo nella Sezione Giovani, né tale attività può ragionevolmente dirsi rivolta in via diretta ed immediata a realizzare un pubblico servizio, indirizzato alla generalità dei cittadini, in quanto è noto che le manifestazione canore si svolgono ordinariamente in ambito privatistico e non trovano alcuna regolamentazione normativa di natura pubblicistica. Sulla base di tale premessa il giudice ha ritenuto applicabile tale principio anche alla fattispecie in esame, in cui è controversa la selezione degli artisti per la realizzazione di Festival canoro, la cui organizzazione è stata affidata dal Comune di Sanremo alla Rai a seguito di rapporto convenzionale avente natura privatistica, e che, dunque, sfugge alla cognizione del giudice amministrativo.
(TAR Lazio, Sez. III ter, sentenza 30.1.2012, n. 00955)
(TAR Lazio, Sez. III ter, sentenza 30.1.2012, n. 00955)
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lunedì 30 gennaio 2012

Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame precisa che sebbene l’appellante avesse impropriamente chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, che ricorre solo qualora intervenga un provvedimento successivo dell’Amministrazione integralmente satisfativo dell’interesse di parte ricorrente, la dichiarazione resa dall’appellante, tramite il procuratore costituito in giudizio, che “deve oggi considerarsi cessata la materia del contendere”, determina l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio. Infatti, premesso che il venir meno dell’interesse può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva della stessa parte ricorrente in relazione a sopravvenienze incidenti sulla persistenza dell’interesse alla coltivazione del ricorso, la sopra citata dichiarazione costituisce evidente espressione di siffatta valutazione.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.1.2012, n. 00382)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.1.2012, n. 00382)
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venerdì 27 gennaio 2012

Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, il riconoscimento da parte del giudice amministrativo dell’assenza di motivi ostativi addotti dalla PA – nella fattispecie, appartenenza ad organizzazione terroristica - non comporta, per converso, il “diritto” dell’istante ad ottenere la cittadinanza italiana nemmeno nel caso in cui questo dimostri l’eventuale sussistenza in capo allo straniero di favorevoli elementi che renderebbero “opportuna” la concessione allo stesso dello status richiesto. I presupposti prescritti dall’art.9 della legge n.91 del 1992 consentono solo di avanzare l’istanza di naturalizzazione, ma non sono di per sé sufficienti per conseguire il beneficio, né costituiscono una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status, in quanto al conferimento dello status civitatis italiano è collegata una capacità giuridica speciale propria del cittadino cui è riconosciuta la pienezza dei diritti civili e politici: una capacità alla quale si ricollegano anche doveri che non è territorialmente limitata e cui sono speculari determinati obblighi di facere gravanti sullo Stato comunità. Sicchè la concessione della cittadinanza italiana – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di “diritto” che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri. La discrezionalità di cui gode l'amministrazione in sede di naturalizzazione ha pertanto un carattere particolarmente lato molto più accentuato rispetto agli altri provvedimenti concessori, che porta a configurare, per converso, come ulteriormente rafforzato il principio di precauzione operante in tutti i settori di attività in cui siano in gioco interessi attinenti alla sicurezza dello Stato. Ne consegue che la motivazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana è da ritenersi adeguata quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessaria una dettagliata esternazione dei fatti e delle circostanze inerenti la valutazione del grado di pericolosità del soggetto né che vangano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo.
(TAR Lazio, Sez. II Quater, sentenza 24.1.2012, n. 00772)
(TAR Lazio, Sez. II Quater, sentenza 24.1.2012, n. 00772)
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giovedì 26 gennaio 2012

La controversia relativa alla ricostruzione del rapporto di servizio con effetti, oltre che sul rapporto pensionistico, anche sull’indennità premio di servizio posta a carico dell’amministrazione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo
La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica è limitata a quanto concerne con immediatezza, anche nella misura, il sorgere, il modificarsi o l'estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, restandone esclusa ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo anche laddove la definizione di dette questioni produca ripercussioni sul rapporto pensionistico (cfr., ex multis, Consiglio Stato , sez. VI, 22 settembre 2008 , n. 4554). Pertanto, in applicazione di dette coordinate ermeneutiche, deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo al presente ricorso, presentato da un dipendente in servizio al fine di contestare la legittimità della determinazione amministrativa che aveva negato il riconoscimento di un servizio prestato presso altra amministrazione, in quanto il petitum sostanziale riguarda in via diretta la ricostruzione del rapporto di servizio con effetti, oltre che sul rapporto pensionistico, anche sull’indennità premio di servizio posta a carico dell’amministrazione.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25.1.2012, n. 00330)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25.1.2012, n. 00330)
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E’ pacifico in giurisprudenza che la dizione generica di stile apposta nei ricorsi giurisdizionali, secondo cui sono impugnati pure gli atti presupposti, connessi e conseguenti al provvedimento gravato in via principale, non può ritenersi sufficiente a far ricomprendere nell'oggetto dell'impugnazione atti non nominati e dei quali non è possibile l'individuazione nel testo del ricorso, nemmeno esaminando le censure proposte.
atti connessi e consequenziali al provvedimento impugnato. L'onere della specifica menzione in ricorso degli atti connessi e consequenziali a quello impugnato - oltre che nella puntuale previsione di cui all’ art. 6, n. 2, del previgente r.d. 17 agosto 1907, n. 642, sugli elementi contenutistici del ricorso - trova la sua ragion d’essere sia nella necessità di individuare i vizi da cui si assumono affetti gli atti che si pongono in rapporto di derivazione rispetto a quello inizialmente gravato, sia di porre in condizione i soggetti che versano in posizione di controinteresse di potere adeguatamente contraddire, se non di essere chiamati in giudizio, ove la qualità di controinteressato emerga solo in presenza di provvedimenti successivamente adottati dall’amministrazione.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24.1.2012, n. 00291)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24.1.2012, n. 00291)
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mercoledì 25 gennaio 2012

L’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/98 prevede che in occasione dell’esame della prima richiesta o di rinnovo del permesso di soggiorno debbano essere valutati nuovi elementi, nel frattempo sopraggiunti, che ne consentano il rilascio. Inoltre, lo stesso articolo 5, a seguito delle modifiche introdotte col d.,lgs. n. 5 del 2007, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera d), della legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede che, qualora si tratti di uno straniero che è entrato in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, debba anche tenersi conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. In sostanza, la norma impone alla amministrazione di effettuare una approfondita valutazione circa l’inserimento dello straniero nel nostro Paese e la effettività dei suoi vincoli familiari, qualora egli sia entrato in Italia a seguito di ricongiungimento familiare. Inoltre la discontinuità nella attività lavorativa in Italia e la circostanza del ritorno in Patria durante per alcuni periodi non può di per sé essere indicativa del venir meno dei vincoli familiari in Italia in assenza di altri elementi indiziari a supporto di tale ipotesi e soprattutto in presenza di un dato che dimostra proprio il contrario intendimento del ricorrente di mantenere i legami con l’Italia, ovvero la sua recente nuova assunzione.
(TAR Lazio, Sez. II Quater, sentenza 17.1.2012, n. 00531)
(TAR Lazio, Sez. II Quater, sentenza 17.1.2012, n. 00531)
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martedì 24 gennaio 2012

Qualora nella vicenda sottoposta al giudice, quest'ultimo ravvisi in modo del tutto evidente superficialità, approssimatività, imperizia e scarsa competenza tecnica dell’Amministrazione, è applicabile, l'art. 26, comma 2, cpa, in base al quale “Il giudice, nel pronunciare sulle spese, può altresì condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati”. Come è noto, tale norma non riguarda le spese di lite, quantificate con la condanna alle spese secondo la logica propria delle disposizioni sancite dagli art. 91 e 92 c.p.c.; non riguarda la responsabilità da lite temeraria, tipizzata dai commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c.; non riguarda la pretesa sostanziale (sulla quale statuisce il contenuto dispositivo della sentenza); non è configurabile, infine, quale sanzione pubblica.
La liquidazione della somma è affidata all'equità, qui intesa nel tradizionale significato di criterio di valutazione giudiziario correttivo o integrativo, teso al contemperamento, nella logica del caso concreto, dei contrapposti interessi rilevanti secondo la coscienza sociale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 maggio 2011, n. 3083). Nell’attuale silenzio della legge sul punto concernente l'individuazione dei parametri cui agganciare la determinazione equitativa, possono considerarsi ammissibili una molteplicità di criteri alcuni dei quali ispirati alla logica dei danni punitivi di matrice anglosassone che ben si prestano ad assicurare, pur nell'alveo della responsabilità civile, l’indiretta funzione di deterrenza sanzionatoria del proliferare dei processi, sganciati come sono dalla dimostrazione anche presuntiva di un pregiudizio da compensare (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353). Pertanto, ben può costituire parametro di riferimento, una percentuale delle spese di lite sostenute dalla parte vincitrice (in tal senso è la prassi forense civile formatasi in sede di prima applicazione dell'art. 96, co. 3, c.pc.; in termini Cons. St., sez. V, 24 gennaio 2011, n. 241/ord.).
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00265)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00265)
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La tutela risarcitoria degli interessi oppositivi è sempre ammessa in presenza di un atto amministrativo illegittimo che abbia compresso la posizione di vantaggio del privato, non essendo necessaria una prognosi sull'esito favorevole delle aspettative dell'interessato, in quanto il collegamento con il bene della vita si è già consolidato in virtù di un precedente provvedimento, e tanto basta a pretendere la riparazione delle conseguenze patrimoniali sfavorevoli dell'illegittimità dell'azione amministrativa, anche in ipotesi di successivo (legittimo) riesercizio del potere amministrativo sempre in senso sfavorevole al privato (Consiglio di Stato, sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7586), riesercizio sfavorevole che, nella specie, non è neppure avvenuto. Peraltro, deve ulteriormente rimarcarsi che ancor più, “in caso di acclarata illegittimità dell’atto amministrativo asseritamente foriero di danno, al privato non è richiesto un particolare sforzo probatorio, per ciò che attiene al profilo dell’elemento soggettivo della fattispecie, al contrario, egli potrà invocare l’illegittimità del provvedimento quale presunzione (semplice) della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che non si è trattato di un errore scusabile. Spetterà, a quel punto, all’Amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una fonte normativa, di formulazione incerta. di previsioni da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00265)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00265)
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giovedì 19 gennaio 2012

Sulla fattispecie in esame avente ad oggetto la controversia per l’individuazione del criterio per la determinazione del prezzo degli immobili trasferiti in proprietà ai Comuni, ai sensi della legge n. 449 del 1997, il Giudice amministrativo ha evidenziato che, trattandosi di vertenza che non concerne la fase della assegnazione dell’alloggio, bensì attiene alla tutela di un diritto soggettivo come tale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. In particolare il Giudice ha ritenuto di far proprio in proposito l’insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (2 aprile 2003 n. 5107), che afferma: “… in materia di edilizia residenziale pubblica, la controversia, concernente la quantificazione del prezzo della vendita, insorta fra l'acquirente e la pubblica amministrazione, investe posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto contrattuale, ancorché insorga in via di contestazione della legittimità degli atti amministrativi che siano stati adottati in proposito e, pertanto, spetta alla cognizione del giudice ordinario, nei cui poteri rientra il sindacato su detti atti, ai fini della loro eventuale disapplicazione in quanto lesivi di quei diritti (v. Sez. Un. 22.10.2002, n. 14911; 23.1.1998, n. 652; 18.11.1988, n. 6253).
(TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, sentenza 2.1.2012, n. 00026)
(TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, sentenza 2.1.2012, n. 00026)
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mercoledì 18 gennaio 2012

Il termine ordinario per la notificazione delle impugnazioni, compresa la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., è di 60 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza e di sei mesi dalla pubblicazione della stessa (art. 92, commi 1 e 3, c.p.a.).
Nei giudizi, quale quello di specie in materia di appalti, assoggettati al rito abbreviato, tutti i termini processuali sono dimezzati, salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti (art. 119, comma 2, c.p.a.); tale previsione è espressamente applicabile ai giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo ai sensi dell’art. 119, comma 7, c.p.a..
Il termine c.d. lungo per proporre la revocazione in assenza della notificazione della sentenza è, quindi, di tre mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, essendo la deroga al dimezzamento limitata ai soli giudizi di primo grado.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10.1.2012, n. 00028)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10.1.2012, n. 00028)
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martedì 17 gennaio 2012

In via di principio i proprietari di fabbricati vicini possono chiedere il rispetto delle norme che prescrivono distanze tra le costruzioni innanzi al giudice ordinario, allorquando la controversia sia instaurata nei soli confronti di altri soggetti privati, vertendosi in tal caso su questioni di diritto soggettivo, ovvero innanzi al giudice amministrativo quando sia contestata la legittimità del titolo abilitativo rilasciato in violazione delle norme sulle distanze, vertendosi in tal caso in tema di interessi legittimi.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6955)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6955)
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lunedì 16 gennaio 2012

A seguito della sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 l'inosservanza da parte della p.a., nella sistemazione e manutenzione di una strada (così come di ogni suolo pubblico), delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al g.o., sia quando tenda a conseguire la condanna ad un "facere", sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, bensì un'attività materiale soggetta al rispetto del principio generale del "neminem laedere": nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, le S.U., risolvendo un conflitto reale negativo di giurisdizione, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del g.o. in relazione alla cognizione di una domanda di risarcimento danni proposta da privati in ordine agli effetti materiali negativi di cui aveva risentito la loro proprietà in dipendenza di una frana originantesi da un terrapieno posto a confine e realizzato, su suolo pubblico, per il deposito di rifiuti e materiali di riporto, così incentrando il loro "petitum" unicamente sulla condotta dell'ente pubblico, di cui si contestava la liceità, proprio in quanto si assumeva che il danno al loro patrimonio costituiva conseguenza del comportamento omissivo e colposamente inerte del Comune convenuto, che non aveva provveduto al risanamento statico di detto terrapieno (Cassazione civile , sez. un., 20 ottobre 2006 , n. 22521).
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.1.2012, n. 00016)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.1.2012, n. 00016)
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Ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., il titolare del diritto può interrompere la prescrizione con la notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio o con la domanda proposta nel corso di un giudizio, oppure con “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”, ossia con un atto di cui, sotto il profilo soggettivo, ne sia elemento essenziale l’individuazione del soggetto obbligato; il quale atto, avendo natura recettizia, dev’essere portato a conoscenza del debitore affinché assuma valore di costituzione in mora nei confronti di questi. In altri termini, il connotato fondamentale dell’atto interruttivo della prescrizione consiste nella sua idoneità a rendere nota al destinatario la volontà del suo autore di far valere un diritto nei suoi confronti. Non diversamente opera la domanda giudiziale, non potendo ipotizzarsi una sua efficacia nei riguardi del debitore se notificata non ad esso, ma a soggetti terzi (cfr. sul punto, Cass., sez. lav., 11 giugno 2009 n. 13588, 6 marzo 2003 n. 3373 e 17 gennaio 1992 n. 543, secondo cui l’effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza - legale, non necessariamente effettiva – dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore).
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 4.01.2012, n. 00005)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 4.01.2012, n. 00005)
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venerdì 13 gennaio 2012

E' del tutto pacifico in giurisprudenza che la mera riproposizione dei motivi proposti davanti al T.A.R., senza alcuna censura relativamente alle statuizioni della sentenza impugnata, ma mediante un mero rinvio, comporti la non ritualità processuale dell’atto di appello e la sua inammissibili.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 29.12.011, n. 6988)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 29.12.011, n. 6988)
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La giurisprudenza che sostiene che il Commissario ad acta non può essere considerato organo dotato di propria autonoma soggettività fa discendere da tale premessa l'impossibilità di riconoscere al Comune la legittimazione al ricorso avverso un provvedimento che, essendo stato assunto in sua sostituzione e a causa della sua inerzia, deve ritenersi a lui imputabile (Cons.Stato, Sez. IV, 8 giugno 2000 n.3280; T.A.R. Napoli, 21 aprile 1997 n.1023). La tesi che invece riconosce al Comune la possibilità di insorgere contro gli atti del sostituto e che è assolutamente prevalente nella giurisprudenza del Giudice di appello (Consiglio Stato, Sez. IV, 6 aprile 2000 n.1982; Sez. V, 6 ottobre 1999 n.1332, Sez. IV, 8 luglio 1995 n.1034) parte da una premessa di più ampio respiro, e cioè dalla necessità di distinguere il caso in cui il commissario viene nominato per sostituirsi nell'esercizio di una competenza generale (in luogo di un organo di cui difetti radicalmente il funzionamento), dal caso in cui egli viene incaricato di provvedere all'adozione di uno specifico atto (su impulso di un organo avente funzione di vigilanza). Nella prima ipotesi, quando cioè il commissario è nominato per consentire lo svolgimento delle funzioni dell'Ente locale, senza l'indicazione degli specifici atti che deve emanare, il provvedimento da lui adottato va qualificato come atto di un organo comunale, sia pure straordinario, che può anche essere rimosso dallo stesso Ente locale nella via dell'autotutela; quando invece (come nel caso all'esame della Sezione) egli è nominato per l'adozione di un atto specifico, le determinazioni del commissario possono essere impugnate dall'Ente locale innanzi al Giudice amministrativo, atteso che la relazione che si stabilisce fra il commissario ed il Comune sostituito è di natura intersoggettiva, e non interorganica.
Pertanto nei confronti dei terzi l'atto del commissario può essere considerato alla stessa stregua di un atto comunale, ma nei confronti del Comune "l'atto rimane espressione di un potere esercitato da un centro di competenze autonomo ed il Comune è legittimato ad impugnarlo, contestandone la legittimità" (Consiglio Stato, Sez. V, 6 ottobre 1999, n.1332).
In caso contrario sussisterebbe una vera e propria compressione del principio costituzionale di libera determinazione delle autonomie locali, che potrebbe determinarsi se si negasse al Comune la possibilità di ricorrere giurisdizionalmente avverso il provvedimento adottato dal suo sostituto (Cons.Stato, IV Sez., 6 aprile 2000 n.1982): così "si aprirebbe una lacuna, in violazione del principio di legalità e del buon andamento, e verrebbe indebolita l'eventualità di un sindacato di legittimità su quelle scelte e su quelle particolari modalità dell'intervento commissariale che attengono ai limiti legislativi della sua azione e che incidono sulle permanenti competenze comunali" (Consiglio Stato, Sez. V, n.1332 del 1999, cit.). Il Collegio, pur nella consapevolezza che ciascuna delle due tesi principali proposte in giurisprudenza è sorretta da valide argomentazioni logico giuridiche, è dell'avviso che debba essere preferita quella che riconosce al Comune la possibilità di insorgere avverso il provvedimento adottato, in sua vece, dal commissario. E ciò non solo per la necessità, responsabilmente evidenziata dal giudice di appello, di assicurare all'Ente locale la difesa delle proprie competenze istituzionali e la tutela degli interessi generali che ad esso fanno capo, ma anche perché in effetti manca sia nella legislazione statale che in quella regionale un'espressa previsione normativa che autorizza a concludere per la totale identificazione delle competenze commissariali con quelle comunali (Consiglio Stato, Sez. V, n.1332 del 1999, cit.). Il Comune come ente titolare delle potestà amministrative di competenza sul proprio territorio, è comunque portatore dell'interesse giuridicamente qualificato al corretto esercizio di detta potestà e a contrastare i provvedimenti ritenuti illegittimi quando, come nella specie, ne fosse stato in concreto spogliato con provvisorio trasferimento, per il singolo caso, al commissario ad acta. Ciò in quanto la relazione che si è instaurata tra il Comune ed il commissario ad acta, nominato per l'adozione di uno specifico atto, deve ritenersi di natura intersoggettiva, perché il Commissario esercita poteri autonomi, aventi gli stessi effetti verso i terzi di quelli dell'ente sostituito, per provvedere in vece di questo e per superare la paralisi dell'azione amministrativa, e non interoganica (Consiglio Stato, Sez. V, n. 1034 del 1995 e n. 1332 del 1999, cit.), sicché il Comune se non può rimuoverli in autotutela, come tenuto nell’ipotesi in cui avesse esso stesso esercitato il potere e che ne ravvisasse la necessità del ritiro, quanto meno deve ritenersi che debba essere legittimato ad impugnare con incidente di esecuzione i provvedimenti commissariali ritenuti illegittimi.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6953)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6953)
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giovedì 12 gennaio 2012

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 218/2011 recante "Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo" nella quale con due articoli si stabilisce espressamente che: "Art. 1: Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile. Al secondo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a meta'» sono soppresse. Art. 2: Disposizione transitoria. 1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice".
(Legge 29.12.2011, n. 218 - Gazzetta Ufficiale del 5.1.2012, n. 4)
(Legge 29.12.2011, n. 218 - Gazzetta Ufficiale del 5.1.2012, n. 4)
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martedì 10 gennaio 2012

Gli atti adottati dal commissario "ad acta " nominato per l'esecuzione di un giudicato sono impugnabili in via funzionale dinanzi al Giudice che ne ha disposto l'investitura, al quale, pertanto, va riconosciuta una specifica competenza funzionale (Consiglio Stato, sez. VI, 29 aprile 2003, n. 2174), ed attualmente ai sensi dell’art. 114 e 117 del c.p.a. il Giudice che ha nominato il Commissario ad acta conosce di tutte le questioni relative alla esatta adozione del provvedimento richiesto, compresi i provvedimenti adottati da detto Organo nominato dal Giudice.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6953)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6953)
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lunedì 9 gennaio 2012

Il principio generale per il quale, in sede di ottemperanza, il giudice dell'esecuzione non può prendere in considerazione domande nuove, che non siano state già riconosciute con il dictum della sentenza passata in cosa giudicata, non è applicabile nel caso in cui nella suddetta sede il ricorrente chieda che l'Amministrazione sia condannata anche al pagamento degli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato, atteso che, in questa evenienza, non è avanzata in sede di ottemperanza una nuova domanda giudiziale, estranea alla decisione intervenuta, ma una richiesta accessoria, intimamente e necessariamente collegata con la domanda principale.
(Consiglio Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6944)
(Consiglio Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6944)
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Nella materia degli appalti pubblici tutti i termini sono dimidiati, con l’unica eccezione della proposizione del ricorso e la giurisprudenza, dopo un primo momento in cui sono emerse incertezze in ordine al termine “proposizione” del ricorso, si è poi decisamente orientata nel considerare come proposizione soltanto la notificazione dello stesso, mentre il deposito del ricorso nella segreteria del Tribunale adito è stato considerato ricadere nella dimidiazione dei termini.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6925)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6925)
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mercoledì 4 gennaio 2012

La decadenza degli organi commissariali, ai sensi dell’art. 1, comma 498, l. n. 296 del 2006, segue ad un’organica revisione del numero complessivo dei funzionari adibiti a detti compiti, alla riconosciuta possibilità di gestione unificata di più procedure liquidatorie e all’abbattimento degli oneri di spesa per i compensi professionali, sicché l’innovazione legislativa ridefinisce, in via primaria, il complessivo assetto organizzativo delle procedure di amministrazione straordinaria in atto, mentre incide solo in via mediata sugli incarichi conferiti, la cui prosecuzione resta condizionata all’esito della disposta ristrutturazione di dette procedure. In tale quadro, la comminatoria di decadenza ex lege di tutti i rapporti commissariali in atto, se non confermati entro novanta giorni dall’entrata in vigore della nuova disciplina, si configura necessariamente prodromica e dovuta, onde poter procedere al generale riassetto prefigurato dall’art. 1, commi 498-501, l. n. 296 del 2006, e costituisce necessario presupposto per poter procedere a nuove nomine o ad eventuali conferme. La natura essenzialmente fiduciaria e intuitu personae che caratterizza il conferimento dell’incarico in questione – da qualificarsi come onorario, implicante il conferimento di un munus straordinario che comprende specifici poteri gestori dell’impresa e dei beni dell’imprenditore insolvente, per il fine di interesse pubblico inerente alla conservazione del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali –, esclude in capo al commissario decaduto ex lege ogni diritto di insistenza nella prosecuzione dell’ufficio e nei compiti commissariali (nel caso di specie assorbiti per accorpamento in una gestione unitaria comprensiva di altre imprese in stato di insolvenza). Al contempo, la scelta del professionista cui affidare la nuova gestione commissariale implica una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell’Autorità a ciò competente – salvo i limiti di legge e di regolamento sui requisiti di professionalità e di onorabilità di volta in volta in volta stabiliti – e non soggiace alla regola del concorso, che è peculiare all’opposta fattispecie della costituzione impersonale, e non intuitu personae, del rapporto di pubblico impiego.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.12.2011, n. 6825)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.12.2011, n. 6825)
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In tema di sovvenzioni e finanziamenti erogati dalla p.a. a privati già l'inserimento nella graduatoria degli aventi diritto, qualificata "provvisoria" dal regolamento crea un credito dell'impresa al contributo, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dalla amministrazione erogante, sussistendo, per effetto di tale concessione, un diritto dell'impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione la sola autorità giudiziaria ordinaria, anche se può aversi revoca dello stesso, entro i limiti fissati dal regolamento o riduzione, che si esprimono in atti nei quali la pubblica amministrazione non esercita discrezionalità alcuna, dovendosi soltanto uniformare ai principi vincolanti della normativa vigente.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6918)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6918)
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La misura del divieto di accesso agli impianti sportivi può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come accade nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo. Ne consegue che il divieto di accesso negli stadi non richiede un oggettivo ed accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto, anche sulla base dei suoi precedenti, non dia affidamento di tenere una condotta scevra dalla partecipazione ad ulteriori episodi di violenza. Tale misura si connota di un'ampia discrezionalità, in considerazione della sua finalità di tutela dell'ordine pubblico, e non può essere censurata se congruamente motivata con riferimento a specifiche circostanze di fatto che l’hanno determinata.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza breve 23.12.2011, n. 6808)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza breve 23.12.2011, n. 6808)
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giovedì 22 dicembre 2011

Ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione occorre avere riguardo al giorno di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica in virtù del noto principio della scissione del momento perfezionativo della notifica, sancito dalla Corte costituzionale (n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002) e poi recepito dal legislatore (art. 2 della legge n. 263/2005, che ha modificato l’art. 149 c.p.c.).
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 21.12.2011, n. 6775)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 21.12.2011, n. 6775)
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Il trasferimento per incompatibilità ambientale del dipendente della Polizia di Stato, in quanto specificamente finalizzato a tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento dei pubblici uffici costituisce un limite alla previsione contenuta nell’art.88 della legge n.121/1981 relativa all’ordinamento della Polizia di Stato e, pertanto, non richiede il rilascio del previo nulla osta da parte della organizzazione sindacale della quale il soggetto trasferito è rappresentante.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.12.2011, n. 6672)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.12.2011, n. 6672)
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Il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all'art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha come presupposto legittimante la mera insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti fisici e psichici prescritti o della sua idoneità tecnica, senza che assurga a relativo presupposto l'accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo, senza che la revisione stessa assuma alcuna caratterizzazione sanzionatoria.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza breve 17.12.2011, n. 6635)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza breve 17.12.2011, n. 6635)
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mercoledì 21 dicembre 2011

Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia giuslavoristica e previdenziale, la sentenza, con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del lavoratore o dell’assicurato a ottenere spettanze retributive o pensionistiche e abbia condannato il datore di lavoro o l’ente previdenziale al pagamento dei relativi arretrati “nei modi e nella misura di legge” oppure “con la decorrenza di legge”, senza precisare in termini monetari l’ammontare del credito complessivo già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo (per difetto del requisito di liquidità del diritto portato dal titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.), qualora la misura della prestazione spettante all’interessato, non suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, debba essere effettuata per mezzo di ulteriori accertamenti giudiziali previa acquisizione dei dati istruttori all’uopo necessari, non potendo il creditore in tal caso agire in executivis, ma dovendo esso richiedere la liquidazione in un distinto successivo giudizio dinnanzi al giudice munito di giurisdizione in quanto il giudizio di ottemperanza in relazione ai giudicati del giudice ordinario secondo la testuale previsione dell’art. 112, comma 2 lett. c), Cod. proc. amm. è attivabile unicamente “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”, e cioè per dare esecuzione a specifiche statuizioni rimaste ineseguite, e non anche per introdurre nuove questioni di cognizione, per di più riservate alla giurisdizione del giudice ordinario.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 21.12.2011, n. 6773)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 21.12.2011, n. 6773)
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In applicazione al giudizio amministrativo dell'art. 345 comma 2 c.p.c. (nonché, oggi, dell'art. 104, d.lg. n. 104 del 2010), in appello non possono essere proposte eccezioni non rilevabili d'ufficio, per cui non può essere proposta per la prima volta in tale grado di giudizio l'eccezione di prescrizione, in quanto non rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 2938 c.c.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6607)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011, n. 6607)
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martedì 20 dicembre 2011

L’informativa antimafia, emessa ai sensi dell’art. 10, co. 7, lett. c), del d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, prescinde completamente da ogni provvedimento penale a carico degli appartenenti all’impresa (sia pure di carattere preventivo o anche assolutorio) e si giustifica considerando il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, che non deve essere immaginifico né immaginario, ma neppure provato, purché sia fondato su elementi presuntivi e indiziari la cui valutazione è rimessa alla lata discrezionalità del prefetto, sindacabile in sede di legittimità per illogicità, incoerenza o inattendibilità. Ciò in quanto l’informativa in parola non risponde a finalità di accertamento di responsabilità, ma ha carattere accentuatamente preventivo-cautelare, con la conseguenza che elementi, i quali in sede penale non siano valsi ad accertare la sussistenza di un reato, ben possono essere suscettibili di diversa valutazione in sede amministrativa al fine di fondare un giudizio di possibilità che l’attività considerata possa subire condizionamenti da soggetti legati alla criminalità organizzata. In altri termini il prefetto, nel rendere le informazioni antimafia richieste ai sensi del cit. art. 10, co. 7, lett. c), del d.P.R. n. 252 del 1998, deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni. Ne consegue che, come accennato, il sindacato del giudice amministrativo non può impingere nel merito ma deve restare circoscritto alla verifica, sotto il profilo della logicità, del significato attribuito agli elementi di fatto e dell’iter seguito per pervenire a certe conclusioni, tenuto appunto conto che le informative prefettizie in questione costituiscono esplicazione di lata discrezionalità, insindacabile se non nei limiti suaccennati.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.12.2011, n. 6643)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.12.2011, n. 6643)
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Dispone l’art. 94 c.p.a. che “nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’ articolo 45 …”. Il dimezzamento di detto termine, previsto per i giudizi di ottemperanza dall’art. 87, comma 3, c.p.a., comporta che in tali giudizi (così come per tutti gli altri procedimenti da trattarsi in camera di consiglio, con esclusione di quelli cautelari) il termine, entro il quale, ai sensi dell’art. 94 cit., dev’essere effettuato il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice adìto, è di quindici giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario e il tardivo deposito dà luogo alla non valida instaurazione del rapporto processuale e pertanto alla irricevibilità del ricorso (art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. ).Va osservato, infine, che l’irricevibilità prevista dall’art. 35 cit. può essere rilevata anche d’ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto ("a pena di decadenza”: art. 94 c.p.a.).
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 14.12.2011, n. 6572)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 14.12.2011, n. 6572)
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lunedì 19 dicembre 2011

Nel “sistema” dell’art. 112 c.p.c. la mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza stessa, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede, pertanto, una pronuncia espressa di accoglimento o di rigetto. Tale vizio va dedotto in sede di impugnazione e determina, in tal caso, la cassazione della sentenza stessa con rinvio affinché il giudice che ha omesso la statuizione sulle spese la deliberi e la formuli mediante altra sentenza.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.12.2011, n. 6626)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.12.2011, n. 6626)
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venerdì 16 dicembre 2011

Sulla questione se i due presupposti di ammissibilità delle prove nuove in appello, - vale a dire la dimostrazione che la parte non ha potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile, e la valutazione di indispensabilità da parte del collegio -, siano cumulativi o alternativi e' intervenuto il Consiglio di Stato che ha fatto proprio l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione. Il Collegio, infatti, ha affermato che in base al dato letterale, i due presupposti appaiono alternativi come rilevato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni unite, che ha ritenuto i due presupposti alternativi (Cass., SS.UU., 20 aprile 2005 n. 8203, laddove ha affermato che “(…) il giudice, oltre a quelle prove che le parti dimostrino di non avere potuto proporre prima per causa ad esse non imputabili, è abilitato ad ammettere, nonostante le già verificatesi preclusioni, solo quelle prove che ritenga - nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite - "indispensabili", perché suscettibili di una influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come "rilevanti" (cfr. art. 184, comma 1; art. 420, comma 5), hanno sulla decisione finale della controversia; prove che, proprio perché "indispensabili", sono capaci , in altri termini, di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado”). Ad avviso del Collegio la tesi dell’alternatività dei due presupposti è da condividere perché si fonda su un dato letterale chiaro e perché meglio risponde al principio dispositivo con metodo acquisitivo che connota il processo amministrativo, nel quale, a differenza che nel processo civile, nel processo di primo grado non vi sono limiti temporali alla produzione delle prove. Si deve pertanto ritenere che la valutazione di indispensabilità possa essere compiuta dal giudice di ufficio, senza la prova di impossibilità di produzione in primo grado, sia nel caso, individuato dalle sezioni unite, in cui le nuove prove possano determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado, salva la valutazione ad altri fini delle eventuali colpe istruttorie della parte in primo grado.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.12.2011, n. 6497)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.12.2011, n. 6497)
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giovedì 15 dicembre 2011

Le Sezioni unite penali hanno ribadito (sulla scia di Cass., sez. un., 27 ottobre 2004, n. 1327/05, Li Calzi) che "non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che ha omesso di versare al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore e da questo ceduta al terzo". Si è, in particolare, osservato che "la regola della acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di altruità accolta nell'art. 646 cod. pen.", e che "può essere ritenuto responsabile di appropriazione indebita colui che, avendo ricevuto una somma di denaro o altro bene fungibile per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato, se l'appropri dandogli destinazione diversa e incompatibile con quella dovuta", laddove "non potrà invece ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo".
(Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 37954/2011)
(Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 37954/2011)
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Quanto al caso dell’errore della pubblica amministrazione, che nei provvedimenti amministrativi, ometta di indicare, in violazione dell'art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l'impugnazione, se è vero che in tal caso si è ammessa la possibilità di riconoscere l'errore scusabile ai fini della tempestività del ricorso [Cons. Stato, IV, 30 marzo 2000, n. 1814], tuttavia non si tratta di un esito scontato, come la plenaria ha chiarito, osservando che la mancanza, nella comunicazione del provvedimento, delle indicazioni richieste dall’art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990, concernenti il termine per l’impugnazione e l’autorità cui ricorrere, non giustifica, di per sé, la concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile [Cons. Stato, Ad. plen., 14 febbraio 2001, n. 1]. Occorre, piuttosto, verificare, caso per caso, che l’omissione determini una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto giacché, in caso contrario, tale inadempimento formale si risolverebbe in un’assoluzione indiscriminata dal termine di decadenza.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 13.12.2011, n. 6531)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 13.12.2011, n. 6531)
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Il ricorso per l'esecuzione del giudicato - strumento processuale previsto dall'ordinamento per l'esecuzione coattiva delle pronunce passate in giudicato- non è utilizzabile per l'esecuzione delle pronunce di rigetto, anche in mancanza di una espressa regola che circoscrivi l'ottemperanza alle sole decisioni di accoglimento.
Si è chiarito, a tale riguardo, che "relativamente alle decisioni del giudice amministrativo, sono le statuizioni preordinate ad una pronunzia di accoglimento del ricorso (e quindi, in sede di giurisdizione di legittimità, a quella di annullamento) a far nascere per l'amministrazione destinataria un obbligo di ottemperanza, che può dirsi assolto solo se vengano posti in essere atti completamente satisfattivi rispetto a quelle statuizioni.
Le pronunce di rigetto, invece, lasciano invariato l'assetto giuridico dei rapporti quale determinato dall'atto amministrativo impugnato con il ricorso non accolto: poiché il ricorso per l’ottemperanza può essere proposto da chi abbia vittoriosamente proposto una domanda in sede di cognizione, è inammissibile l’azione per l’esecuzione, proposta dal soggetto pubblico o privato intimato in un giudizio, pur se ne sia risultato vittorioso.
Si tratta di un principio certo destinato a trovare applicazione anche nel caso in cui la sentenza di rigetto sia stata pronunciata in appello, con una decisione di riforma della pronuncia di accoglimento.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 13.12.2011, n. 6532)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 13.12.2011, n. 6532)
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mercoledì 14 dicembre 2011

Il principio secondo il quale i ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non si sia compiuto alcun atto di procedura, è applicabile tutte le volte in cui, esauriti gli effetti della domanda di fissazione (per rinvio della udienza a data da destinarsi, per cancellazione della causa dal ruolo), l'onere di impulso processuale torni alle parti, le quali, per evitare la perenzione, devono attivarsi mediante nuovi atti di procedura.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.12.2011, n. 6503)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.12.2011, n. 6503)
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venerdì 9 dicembre 2011

Frequentazione con pregiudicati, ritorno arbitrario ed in giustificato nella località di origine, violazione della misura della sorveglianza speciale, liti con il personale delle strutture di alloggio delle località protette sono questi ed altri i motivi che, a distanza di due anni, hanno fatto scattare la revoca del piano provvisorio di protezione per un collaboratore di giustizia ed il rigetto della proposta di una sua ammissione al programma speciale di protezione avanzata dalla Procura della Repubblica, distrettuale antimafia. Di tutta risposta il collaboratore ha sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 13 della L. n. 241/1990 in quanto, a dire del malavitoso, il provvedimento di revoca doveva essere proceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. n. 241/1990. Il Consiglio di Stato ha osservato come detta questione di legittimità sia prima ancora che infondata, inammissibile per difetto di rilevanza in quanto essa mira a rendere applicabile alla fattispecie in esame l’istituto della comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art. 7, sul presupposto che la sua violazione comporterebbe per ciò solo l’illegittimità ed il conseguente annullamento del provvedimento di revoca. Tale presupposto secondo il Collegio, e' tuttavia, erroneo, in quanto comunque potrebbe farsi applicazione dell’art. 21 octies, co. 2, della l. 241/1990, avendo in questo caso l’Amministrazione dimostrato che, con ragionevole probabilità, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, neppure se il suo destinatario fosse stato messo nella condizione di partecipare al procedimento. Passando al merito, poi, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del provvedimento di revoca rilevando come l'atteggiamento del malavitoso non si e' modificato neppure nella pendenza di questo giudizio, laddove addirittura veniva arrestato in flagranza di reato e tradotto in carcere per il reato di rapina aggravata, delitto che sarebbe stato commesso in danno del titolare di un distributore di benzina della località protetta, circostanza queste indicative del fatto che la parte non si è mai allontanata davvero dal circuito criminale.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 7.12.2011, n. 6436)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 7.12.2011, n. 6436)
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