AREE D'INTERESSE

NOVITA' GIURISPRUDENZIALI

Sanità e Sicurezza Sociale

giovedì 9 febbraio 2012
 
Inutile per l'alunno far valere la sproporzione della sanzione, in violazione dell’art. 1, comma 5 del d.P.R. n. 235 del 2007 e la mancata offerta al ricorrente di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica, dal momento che la norma prevede che la sanzione debba essere proporzionata alla gravità del comportamento dello studente e che nel caso di specie è consistito nel reato di lesioni personali (il compagno di scuola, infatti,“sanguinava copiosamente, perché la parte superiore del padiglione di un orecchio pendeva quasi recisa da un morso del ricorrente); ma anche l’adozione della sanzione ai sensi dell’art. 1, comma 9 bis non pare destituita di fondamento, poichè tale disposizione fa riferimento a comportamenti dello studente connotati da particolare gravità tali da ingenerare un elevato allarme sociale e tali da non rendere “esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunita' durante l'anno scolastico”, interventi che peraltro, sono stati ugualmente esperiti (mediante la proposta di reinserimento dell’interessato in altro ITAS, proposta rifiutata per la lontananza dal luogo di svolgimento delle attività sportive pomeridiane effettuate dal ricorrente) e che avrebbero consentito, seppure con un piccolo sacrificio a causa della dislocazione della attività dell’interessato, un recupero dello stesso all’istruzione superiore ed il conseguimento del titolo senza ritardo, laddove detto reinserimento è stato rifiutato.
(TAR Lazio, Sez. III bis, sentenza 3.2.2012, n. 1200)
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martedì 31 gennaio 2012
 
La verifica regionale di compatibilità del progetto di realizzazione od ampliamento di strutture sanitarie, introduce un subprocedimento nell'ambito del complesso procedimento per il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione o l'ampliamento di una struttura sanitaria, che si caratterizza per il fatto che la Regione è tenuta ad esprimersi non sulla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento (spettando tale esame al Comune), bensì sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Pertanto, la verifica di compatibilità viene espressa dalla Regione per profili distinti dalla conformità urbanistico-edilizia valutata dal Comune, sostanziandosi in una valutazione che tiene conto del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale. Essa si inserisce dunque nel procedimento di autorizzazione comunale di rilascio del titolo edilizio, il che fa sì che si verifichi nello stesso atto comunale la sintesi della qualità di titolo edilizio in senso proprio e di autorizzazione alla realizzazione (autorizzazione che presuppone la verifica di compatibilità da parte della Regione). Ovviamente, poi, la circostanza che il procedimento in questione sia unico non implica certo che il provvedimento terminale sia anch'esso espressione di un unico potere amministrativo, in quanto il legislatore (statale e regionale) ha previsto un subprocedimento, finalizzato all'acquisizione del parere di compatibilità regionale; infatti, tenuto conto che la realizzazione di una struttura sanitaria o sociosanitaria investe, come già detto, perlomeno due aspetti diversi (ossia, quello edilizio-urbanistico e quello di politica sanitaria, per tacere delle questioni relative al rispetto di eventuali normative speciali), è evidente che il provvedimento autorizzatorio deve riguardare tutti gli aspetti coinvolti, in base a quanto stabilisce la legislazione di riferimento. L’emissione del titolo edilizio pertinente alla costruzione equivale peraltro a contestuale rilascio (laddove necessario) dell’autorizzazione alla realizzazione, non potendosi desumere dalle predette disposizioni nazionali e regionali regolanti la materia la necessità di un documento diverso e specifico, che valga come autorizzazione alla realizzazione. Ne consegue che, ove il titolo edilizio di cui si tratta sia una D.I.A., il titolo, che vale anche come autorizzazione alla realizzazione, consisterà in quello, che, formatosi e consolidatosi per effetto del decorso del termine per l’esercizio del potere inibitorio, si configura, in definitiva, come fattispecie provvedimentale a formazione implicita.
(Consiglio di Stato, Sez.III, sentenza 30.1.2012, n. 00445)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez.III, sentenza 30.1.2012, n. 00445)
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venerdì 27 gennaio 2012
 
Il procedimento per l’attribuzione dell'equo indennizzo e quello per la concessione del trattamento pensionistico privilegiato, pur avendo autonomia funzionale, hanno a presupposto l’unicità dell'accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del dipendente; di conseguenza è illegittimo il provvedimento che neghi l'equo indennizzo, in forza di una valutazione dell'infermità diversa da quella posta a base del provvedimento di liquidazione di pensione privilegiata.
(Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 27.1.2012, n. 00378)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 27.1.2012, n. 00378)
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martedì 24 gennaio 2012
 
Secondo i principi ricavabili dall’articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in nessun caso è consentito alle Regioni far gravare sulle nuove Aziende sanitarie, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. Da ciò consegue che non e' fondato citare la giurisprudenza che riconosce la legittimazione passiva delle Aziende Sanitarie in relazione alle controversie riguardanti rapporti di lavoro “in corso”, affermando che la pretesa ha per oggetto il trattamento retributivo spettantegli. Il richiamo non è pertinente, perché si tratta di un indirizzo giurisprudenziale riferito alle diverse ipotesi in cui vicende verificatasi prima della soppressione delle vecchia USL sono destinate, potenzialmente, a riverberarsi anche sulla fisionomia del rapporto di impiego proseguito con le nuove aziende, come avviene, per esempio, nei casi in cui si contesti un inquadramento disposto da una USL soppressa. Nella presente controversia, invece, l’interessato rivendica, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento delle differenze retributive riferite al periodo antecedente l’istituzione delle nuove Aziende Sanitarie. Tale domanda, quindi, avrebbe dovuto essere proposta nei soli confronti della Gestione Liquidatoria della disciolta USL, perché non riguarda in alcun modo il trattamento economico dovuto dalla nuova Azienda Sanitaria.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 24.1.2012, n. 00290)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 24.1.2012, n. 00290)
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lunedì 23 gennaio 2012
 
Come ha affermato la consolidata giurisprudenza amministrativa (nel solco della A.P. n. 2/1991), nel caso del personale medico lo svolgimento delle funzioni primariali da parte dell’Aiuto, oltre il periodo di giorni 60 per anno solare, dà diritto al sanitario a percepire le differenze retributive tra il trattamento goduto e quello tabellare iniziale spettante alla posizione funzionale superiore, nonché alla variazione del trattamento previdenziale, a prescindere dall’adozione di un formale atto di incarico. Infatti il diritto al migliore trattamento economico è stato collegato all’art. 36 Costituzione, all’art. 2126 Codice civile ed all’art. 7 DPR n. 128/1969. In tali sensi si sono espressi prima la Corte Costituzionale con sentenza n. 296/1990 e poi con A.P. n. 2/1991 e la consolidata giurisprudenza amministrativa di entrambi i gradi (vedi ex multis CdS n. 633/2009, n. 3257/2008, n. 2579/2005).
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00248)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00248)
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mercoledì 4 gennaio 2012
 
Il trattamento retributivo corrispondente alle superiori mansioni primariali spetta all'aiuto ospedaliero anche quando l'incarico di sostituzione del primario si protragga oltre il termine massimo di sei mesi previsto dall'art. 121, comma 7, del D.P.R. n. 384 del 28.11.1990, dal momento che tale previsione normativa si limita a vietare il rinnovo dell’incarico alla scadenza del periodo massimo di sei mesi ma non preclude il riconoscimento della spettanza delle relative differenze retributive quando l'Amministrazione, contravvenendo a tale divieto, rinnovi invece l'incarico, o comunque permetta la prosecuzione dell'espletamento delle mansioni superiori anche oltre il tempo massimo previsto. Non è infatti configurabile l'ipotesi di una struttura sanitaria che rimanga priva dell'organo di vertice responsabile dell'attività esercitata nel suo ambito.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 23.12.2011, n. 6803)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 23.12.2011, n. 6803)
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mercoledì 21 dicembre 2011
 
L'art. 1, comma 51, della legge 220/2010 (Legge di stabilità per il 2011), prescrive che: “Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.” Il termine del 31 dicembre 2011 è stato poi prorogato al 31 dicembre 2012 con l’art. 17 della legge 111 del 2011. Tali disposizioni non consentono di avviare “azioni esecutive” nei confronti delle amministrazioni contemplate nella norma, ovvero di proseguirle, fino al 31 dicembre 2011 (ed ora fino al 31 dicembre 2012). E tali disposizioni impediscono quindi anche la possibile proposizione di un giudizio davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo passato in giudicato.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 20.12.2011, n. 6681)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 20.12.2011, n. 6681)
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venerdì 9 dicembre 2011
 
In tema di riconoscimento delle mansioni superiori in ambito sanitario l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale richiede che ricorrano tre condizioni: l’incarico formale ricevuto, la carenza del posto in organico, l’effettivo svolgimento delle mansioni
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 7.12.2011, n. 6443)
 
 
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 7.12.2011, n. 6443)
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