venerdì 3 febbraio 2012
In sede di liquidazione del risarcimento del danno per mancata aggiudicazione non è, infatti, ravvisabile una responsabilità delle parti per spese legali e danni processuali atteso che, per quanto riguarda in particolare le spese legali si tratta di danni successivi all’aggiudicazione, come tali non riconoscibili. In materia di spese processuali trova inoltre applicazione non la disciplina dell’illecito aquiliano dettata dall’art. 2043 cod. civ. , ma la disciplina di cui agli articoli 90 e seguenti c. p. c., applicabili anche nei giudizi amministrativi.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00541)
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Nella controversia in esame numerosi ricorrenti chiedono l’annullamento delle delibere del Consiglio comunale recante “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - Istituzione – Approvazione del Piano Finanziario”, nonché il “Regolamento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani " eccependo l'incompetenza della Giunta comunale del Comune a determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti, ivi comprese le agevolazioni e le deduzioni. Sul punto il Supremo Consesso ha osservato che il D. Lgs. 17 agosto 2000, n. 267, all’articolo 42, comma 2, lett. f), riserva espressamente all’organo consiliare l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
Nel caso in esame, l’istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti (alla quale è stata riconosciuta natura tributaria, Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238) è avvenuta con deliberazione consiliare mentre con la coeva deliberazione consiliare è stato approvato il relativo regolamento: del tutto legittimamente pertanto la concreta determinazione della tariffa è stata operata dall’organo esecutivo dell’amministrazione comunale, dotato di competenza generale e residuale (C.d.S., sez. V, 2 marzo 2010, n. 1208; 13 dicembre 2005, n. 7058), trattandosi di materia non espressamente riservata al consiglio, consistente del resto in un’attività meramente attuativa ed esecutiva delle precedenti determinazioni consiliari.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00539)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00539)
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Ad avviso del Consiglio di Stato e' lo stesso articolo 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (recante “Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”) che, nel prevedere l’istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti stessi (di cui alla sez. II del Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituto dall’art. 21 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 537), dispone espressamente al comma 8 che “essa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio”.Tale attribuzione trova conferma in ulteriori disposizioni dello stesso articolo 49, che nei commi 2 (secondo cui “i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa”) e 3 ( secondo cui “la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi ovvero conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”) contiene inequivoci ed esclusivi riferimenti al territorio comunale e postula quindi il potere/dovere del Comune di provvedere alla gestione dei rifiuti (ed il potere di determinarne il costo): del resto il successivo comma 4 dispone che la tariffa è composta “da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di servizio”, così riferendosi proprio agli elementi fattuali di cui ai precedenti commi 2 e 3. Anche le disposizioni del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (“Regolamento recente norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del sevizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”) supportano le precedenti conclusioni, giacché indicano ripetutamente, quali titolari del potere impositivo, esclusivamente gli enti locali; infatti a) il primo comma dell’art. 2 (“Tariffa di riferimento”) precisa che “la tariffa di riferimento rappresenta l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”; b) il primo comma dell’art. 3 (“Determinazione della tariffa”) dispone che “sulla base della tariffa di riferimento di cui all’art. 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato”; c) l’articolo 4 (“Articolazione della tariffa”), dopo aver previsto al comma 1, l’articolazione della tariffa in fasce di utenza domestica e non domestica, affida all’ente locale il compito di ripartire tra le predette categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa (comma 2), precisando altresì significativamente al comma 3, per quanto qui interessa, che “A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dai comuni”; d) l’art.8, infine, attribuisce espressamente al soggetto gestore del ciclo dei rifiuti ovvero ai singoli comuni l’approvazione del piano finanziario. Alla luce di tali elemento il Collegio ha escluso che, come sostenuto dagli appellanti, il potere di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti spettasse all’autorità di ambito territoriale ottimale. inoltrecon riferimento alla normativa regionale si e' rilevato altresi che nessun potere impositivo nella materia de qua poteva essere peraltro attribuito agli A.T.O. dalla legge regionale, essendo stato tra l’altro affermato (Cass. SS.UU. 8 aprile 2010, n. 8313) che spetta esclusivamente agli enti locali il potere di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti ex art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 5, potendo invece essere lasciata ai soggetti gestori la sua applicazione e dovendo escludersi che tale assetto istituzionale possa subire deroghe neppure per ragioni di emergenza.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00539)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00539)
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Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o diritto del tutto nuova (o sostituiva) rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per il ricorrente, anche sotto il profilo meramente morale e strumentale: la relativa indagine deve essere condotta dal giudice con il massimo rigore per evitare che la declaratoria di improcedibilità si risolva in una sostanziale elusione dell’obbligo di pronunciare sulla domanda (ex multis, C.d.S., sez. VI, 17 dicembre 2008, n. 6257; sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549; 11 maggio 2010, n. 2833).
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00538)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00538)
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Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame rileva come la questione sulle modalità di rinnovazione della valutazione dei candidati ad un pubblico concorso a seguito di annullamento giurisdizionale del procedimento annullato non è caratterizzato da univocità di orientamento giurisprudenziale, determinato dalla varietà delle situazioni di fatto.
Parte della giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3882; IV, 18 ottobre 2006, n. 6196; VI, 9 settembre 2008, n. 4305) ha affermato che “anche se la regola generale è che in ipotesi di annullamento in sede giurisdizionale di una procedura concorsuale, l’amministrazione debba procedere alla sola rinnovazione delle sequenze procedimentali annullate, tuttavia nel caso di ripetizione delle prove di un concorso pubblico con un numero estremamente limitato di candidati, in cui la commissione ha già proceduto alla correzione degli elaborati scritti – ancorché questi ultimi siano stati annullati per un mero motivo procedimentale – è necessario per assicurare l’imparzialità delle operazioni e in ossequio al principio di anonimato rigidamente, ma sostanzialmente inteso, la nomina di una nuova commissione giudicatrice in sostituzione della precedente”. Altra e più recente giurisprudenza ha sostenuto che fanno legittimamente parte della commissione esaminatrice di un concorso pubblico reiterato a seguito di annullamento giurisdizionale, gli stessi componenti della commissione del procedimento annullato, qualora non sia stata mossa alcuna censura nei confronti della composizione della medesima (Cons. Stato, VI, 19 agosto 2008, n. 3954; 15 marzo 2007, n. 1265).
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00537)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00537)
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Il dolo processuale come motivo di revocazione della sentenza, consiste in un raggiro soggettivamente diretto ed oggettivamente idoneo a paralizzare la difesa dell’avversario e ad impedire al giudice l’accertamento della verità, ed è rilevante solo se la sentenza sia l’effetto necessario di esso.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00528)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.2.2012, n. 00528)
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giovedì 2 febbraio 2012

Nel giudizio in esame la parte ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto serbato dalla società che gestisce la discarica pubblica in Roma, località Malagrotta in ordine all’istanza volta ad accedere alle informazioni ambientali ed agli atti relativi alla concretizzazione, o meno, degli adempimenti alla stessa società prescritti dalla Regione Lazio, con Ordinanza presidenziale n.2 del 30.6.2011. Il giudice considerato che, ex art. 23 della legge n.241 del 1990, il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge citata si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, mentre, con riguardo all’informazione ambientale, il d.lgs. n.195 del 2005 all’art.3 prevede che “L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”. Ad avviso del giudice sulla base delle disposizioni legislative sopra estese, il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile in quanto la società in questione non è un ente pubblico e non risulta concessionaria di un pubblico servizio, ed in ogni caso tale eventuale natura di concessionaria di un pubblico servizio non è stata né dichiarata né documentata dalla parte ricorrente.
(TAR Lazio, Sez. I ter, sentenza 30.1.2012, n. 00966)
(TAR Lazio, Sez. I ter, sentenza 30.1.2012, n. 00966)
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Il Giudice Amministrativo ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale non può essere inquadrata in ambito pubblicistico l'attività di selezione di giovani artisti, funzionale alla scelta di nuove proposte canore aventi diritto ad accedere al Festival di Sanremo nella Sezione Giovani, né tale attività può ragionevolmente dirsi rivolta in via diretta ed immediata a realizzare un pubblico servizio, indirizzato alla generalità dei cittadini, in quanto è noto che le manifestazione canore si svolgono ordinariamente in ambito privatistico e non trovano alcuna regolamentazione normativa di natura pubblicistica. Sulla base di tale premessa il giudice ha ritenuto applicabile tale principio anche alla fattispecie in esame, in cui è controversa la selezione degli artisti per la realizzazione di Festival canoro, la cui organizzazione è stata affidata dal Comune di Sanremo alla Rai a seguito di rapporto convenzionale avente natura privatistica, e che, dunque, sfugge alla cognizione del giudice amministrativo.
(TAR Lazio, Sez. III ter, sentenza 30.1.2012, n. 00955)
(TAR Lazio, Sez. III ter, sentenza 30.1.2012, n. 00955)
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mercoledì 1 febbraio 2012

Il TAR Lazio nella sentenza in esame ha preso atto dell'orientamento giurisprudenziale delle S.U. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 22805/2010 dal quale emerge che i Decreti Ministeriali disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti “.. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato …….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione”. Sulla base di tale orientamento il TAR ha, pertanto, declinato la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario con rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 che “fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione”.
(TAR Lazio, Sez. III, sentenza 1.2.2012, n. 1097)
(TAR Lazio, Sez. III, sentenza 1.2.2012, n. 1097)
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L’onere della prova circa la data di realizzazione di un immobile abusivo spetti a chi ha commesso l’abuso ( cfr Cons Stato Sez. VI 6 maggio 2008 n.2010; idem Sez. V 112ottobre 1999 n.1440) e nel caso all'esame il Collegio rileva che la parte appellante offre sì alcuni elementi di giudizio che (a suo avviso) indurrebbero a far ritenere come ultimati i lavori edilizi entro la data del 31 dicembre 1993, ma le circostanze dedotte (tra cui quella della testimonianza di un eremita) appaiono insufficienti e comunque non hanno consistenza tale da provare l’asserita esecuzione delle opere nel periodo utile alla sanatoria e comunque sono recessive rispetto alle risultanze emergenti dagli accertamenti degli organi preposti alla vigilanza e alla tutela dell’assetto del territorio che, al contrario forniscono elementi e dati indicativi di una diversa data di esecuzione del prefabbricato per cui è causa.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 31.1.2012, n. 00478)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 31.1.2012, n. 00478)
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E' da valutare improcedibile il ricorso avverso l'aggiudicazione provvisoria qualora non sia stata impugnata l'aggiudicazione definitiva, con conseguente consolidarsi degli effetti di quest’ultima, ma purché della stessa la parte ricorrente abbia avuta cognizione, sussistendo un onere per le stazioni appaltanti di portare gli esiti delle procedure di gara a conoscenza dei concorrenti per mezzo di apposite comunicazioni. L’obbligo di effettuazione di detta comunicazione è prevista dall'art. 79, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, senza però che sia specificato cosa debba intendersi per piena conoscenza.
Ai fini della definizione della sollevata eccezione occorre dunque precisare il concetto di "piena conoscenza" rilevante ai fini del decorso del termine di decadenza, e successivamente valutare se nella fattispecie concreta lo stesso si sia configurato in occasione della avvenuta comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 31.1.2012, n. 00467)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 31.1.2012, n. 00467)
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Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame afferma che L’orientamento richiamato dal Giudice di primo grado per declinare la giurisdizione pare far riferimento alla nota distinzione tra “carenza di potere in astratto” e “carenza di potere in concreto”, in base alla quale il diritto soggettivo (e quindi la giurisdizione ordinaria) si configura non solo quando il potere che l’Amministrazione pretende di esercitare è totalmente assente perché manca la relativa norma attributiva (carenza in astratto), ma anche quando l’Amministrazione esercita un potere di cui è titolare, in mancanza, però, di quelli che si configurano come presupposti di esistenza del potere stesso (carenza in concreto). Da qui l’ulteriore distinzione, alquanto problematica, tra presupposti di esistenza del potere (la cui mancanza dà luogo a carenza di potere in concreto, con giurisdizione del giudice ordinario) e requisiti di legittimità (la cui mancanza dà luogo a cattivo uso del potere e giurisdizione amministrativa). Tale indirizzo interpretativo, tuttavia - sebbene in passato recepito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - è ormai superato alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato l’ordinamento amministrativo, e in particolare circa il tema del riparto di giurisdizione, nel corso degli ultimi anni. A favore del superamento di tale indirizzo viene, in primo luogo, in rilievo l’art. 21-septies, l. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 14 l. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha codificato la categoria della nullità del provvedimento amministrativo. E’ evidente il rapporto tra nullità del provvedimento e riparto della giurisdizione: secondo la tradizionale teoria della degradazione, evocata circa il riparto della giurisdizione, il provvedimento nullo non produce l’effetto degradatorio e lascia sopravvivere intatto il diritto soggettivo, con conseguente attribuzione della controversia alla giurisdizione ordinaria. L’art. 21-septies l. n. 241 del 1990, nell’individuare come causa di nullità il “difetto assoluto di attribuzione”, evoca la cosiddetta carenza di potere in astratto, vale a dire l’ipotesi in cui l’Amministrazione assume di esercitare un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce. Nel caso però in cui l’Amministrazione è resa dalla legge effettiva titolare del potere, ma questo viene esercitato in assenza dei suoi concreti presupposti, non si è in presenza di un difetto assoluto di attribuzione. In tal caso, dove è l’esercizio del potere ad essere viziato, ma non si pone questione di sua esistenza, il provvedimento sarà annullabile, non già nullo, quindi in grado di “degradare” la posizione del privato, dal che consegue la sussistenza della giurisdizione amministrativa. Del resto, equiparare, ai fini del riparto della giurisdizione, la carenza di potere in astratto e la carenza di potere in concreto, genera notevoli incertezze proprio per la difficoltà - a fronte di un potere male esercitato - di stabilire se quel vizio integri una carenza in concreto o una normale ipotesi di cattivo uso di un esistente potere. Inoltre, collegare il riparto della giurisdizione allo spessore del vizio che affligge il provvedimento conduce, da un lato, a legare la questione di giurisdizione all’esito di una valutazione di merito (la quale per sua natura deve seguire, non precedere, la verifica della giurisdizione) e, dall’altro, per dar luogo a rilevanti complicazioni e contraddizioni quando il ricorrente intende al tempo stesso lamentare la mancanza sia dei presupposti di esercizio del potere (e quindi la cosiddetta carenza in concreto), sia dei requisiti di legittimità (e quindi il cattivo esercizio del potere).
È per siffatte considerazioni che orami la giurisprudenza (cfr. Cass., SS.UU., 6 febbraio 2008, n. 2765) ritiene sussistere la giurisdizione amministrativa se il provvedimento è comunque espressione di un potere di cui l’Amministrazione è per legge titolare (e manifesta quindi un’attribuzione sua propria), senza che la gravità del concreto vizio del provvedimento possa ritornare a incidere sull’individuazione della giurisdizione competente. Sulla base delle soprariportate argomentazioni il Collegio ha ritenuto che nel caso di specie la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa, atteso che il Comune ha esercitato un potere (quello di prelazione) di cui per legge è certamente titolare. Non è qui invero in discussione l’esistenza del potere; la contestazione ricade semplicemente sulla correttezza dell’esercizio di questo potere, di cui appunto i ricorrenti lamentano l’illegittimità per mancanza di un presupposto (l’esistenza del vincolo) e per violazione dei termini. Si tratta allora di una controversia in cui vengono in rilievo interessi legittimi, come quello dei ricorrenti a conservare il bene opponendosi all’esercizio del potere ablatorio dell’Amministrazione, qui manifestato dall’impugnato provvedimento di prelazione. L’effettiva verifica circa la legittimità di questo provvedimento (circa, quindi, l’esistenza dei presupposti di esercizio del potere o dei requisiti di legittimità) spetta al giudice amministrativo.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.1.2012, n. 00372)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.1.2012, n. 00372)
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Nella controversia in esame il Consiglio di Stato ha rilevato che i canoni di concessione d'uso esclusivo condiviso delle stazioni comunali taxi e pontili pubblici richiesti dal Comune di Venezia per il servizio di noleggio conducente hanno natura di corrispettivo in quanto il Comune si è assunto l’onere della manutenzione dei pontili di attracco con la conseguenza che l’eventuale cattiva gestione della manutenzione ordinaria non può assurgere a elemento di illegittimità dei canoni in parola, spettando infatti agli utenti la possibilità di far valere i propri diritti in ordine ad una corretta manutenzione.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza breve 31.1.2012, n. 00455)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza breve 31.1.2012, n. 00455)
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Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato ha fatto proprio l'orientamento secondo cui “la previsione urbanistica del p.r.g. secondo cui nella zona destinata alla costruzione di case a schiera non sono stabiliti limiti di distanza tra edifici, non trova applicazione ove nel fondo finitimo preesista un edificio non posizionato sul confine, non essendo ipotizzabile, in tale evenienza, l'edificazione in aderenza, secondo la tipologia delle costruzioni a schiera , senza alcun titolo pattizio.”(Consiglio Stato , sez. V, 08 febbraio 1991 , n. 114).
D’altro canto, la giurisprudenza civilistica è attenta nel contenere l’applicabilità del principio della “prevenzione” in termini analoghi a quelli applicati (reiettivamente) dall’amministrazione comunale, essendosi in proposito rilevato che “In tema di distanze nelle costruzioni, qualora gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine e nulla aggiungano sulla possibilità di costruire « in aderenza » od « in appoggio », la preclusione di dette facoltà non consente l'operatività del principio della prevenzione; nel caso in cui, invece, tali facoltà siano previste, si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata dagli art. 873 e ss. c.c., con la conseguenza che è consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo il vicino, che intenda a sua volta edificare, nell'alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza -eventualmente esercitando le opzioni previste dagli art. 875 e 877, comma 2, c.c.- , ovvero di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dallo strumento urbanistico.” (Cassazione civile , sez. II, 09 aprile 2010 , n. 8465).
La giurisprudenza della Sezione ha affermato costantemente analoghi principi (ex multis:
“il principio della prevenzione ex art. 873 e ss. c.c. trova applicazione non soltanto nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, ma altresì in quelli nei quali gli strumenti urbanistici non vietino l'edificazione sul confine: in questo caso, dunque, essendo ammessa la costruzione in aderenza, a chi edifica per primo sul fondo contiguo ad altro spettano tre diverse facoltà: in primo luogo, quella di costruire sul confine; in secondo luogo, quella di costruire con distacco dal confine, osservando la distanza minima imposta dal codice civile ovvero quella maggiore distanza stabilita dai regolamenti edilizi locali; ed infine quella di costruire con distacco dal confine a distanza inferiore alla metà di quella prescritta per le costruzioni su fondi finitimi, facendo salvo in questa evenienza la facoltà per il vicino, il quale edifichi successivamente, di avanzare il proprio manufatto fino a quella preesistente, previa corresponsione della metà del valore del muro del vicino e del valore del suolo occupato per effetto dell'avanzamento della fabbrica.” (Consiglio Stato, sez. IV, 04 febbraio 2011, n. 802).
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 27.1.2012, n. 00414)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 27.1.2012, n. 00414)
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La disciplina dettata dalla legge n.241 del 1990 assegna all’Amministrazione che detiene i documenti l’obbligo di verifica della sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di accesso in relazione all’esistenza di un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata che sorregga l’istanza proposta, nonché l’obbligo di verifica di condizioni ostative (quali quelle previste dall’art. 24) all’esercizio di tale diritto. Cio posto nel caso all'esame il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistere la legittimazione della ricorrente a richiedere l’accesso agli atti ed il nesso logico-funzionale fra le finalità che la medesima intende perseguire e la documentazione richiesta, ma altresi che non vi fossero dubbi in ordine al suo interesse concreto e attuale alla ostensione dei documenti richiesti essendo questi posti alla base dell’avvio di un procedimento di revoca di un finanziamento. Né può valere, al fine di sostenere la legittimità della scelta di negare l’ostensione dei documenti, il fatto che l’odierna appellante sia in possesso di altri documenti da cui poter trarre gli elementi necessari per partecipare al procedimento amministrativo di revoca del finanziamento. Essere in possesso dei documenti presi a base dalla pubblica Amministrazione in sede di emanazione degli atti ad essi consequenziali è cosa diversa dalla loro indiretta conoscenza in quanto siano stati richiamati negli atti successivi: la completa conoscenza dell’atto – posto a base di quelli successivi - costituisce la base primaria su cui impostare la difesa delle proprie diritti posizioni giuridiche soggettive. D’altronde, per la pacifica giurisprudenza con la tutela del diritto di accesso il legislatore ha voluto consentire all’amministrato l’esercizio del rimedio volto ad ottenere la effettiva trasparenza dell’attività della pubblica Amministrazione, indipendentemente dall’effettiva lesione di una determinata situazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.1.2012, n 00399)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.1.2012, n 00399)
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martedì 31 gennaio 2012

Nel sistema del lavoro pubblico antecedente alla contrattualizzazione l’approvazione della graduatoria si configura invero come mero provvedimento terminale del procedimento concorsuale e non come atto negoziale del futuro contraente, sì che è da escludersi che da essa discenda, com’è stato affermato con riferimento al regime successivo, il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l'obbligo di adempimento dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art 1218 c.c. (vedi Cass., S.U. 16 aprile 2007, n. 8951 e, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 20 gennaio 2009, n. 1399). Ad avviso del Collegio l’applicazione alla fattispecie in esame dell’enunciato principio di diritto rende inammissibile il ricorso di primo grado, laddove vòlto ad ottenere la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere assunti in ruolo dall’Azienda U.S.L. quali vincitori del concorso. Tale azione di accertamento, tipica del diritto soggettivo perfetto, è incompatibile con la mera posizione di interesse legittimo all’assunzione che, pacificamente, nel sistema anzidetto, il vincitore di un concorso nel pubblico impiego può vantare. L’assunzione è infatti rimessa a puntuali atti formali degli organi competenti ed è espressione della potestà organizzatoria della pubblica amministrazione datrice di lavoro, di talché, qualora nelle more del completamento del procedimento amministrativo concorsuale (nel quale, come s’è visto, deve intendersi ricompreso anche l’atto di nomina) sopravvengano circostanze preclusive di natura normativa (per esempio, un blocco generalizzato delle assunzioni), organizzativa (per esempio, riordino delle dotazioni organiche) o anche solo finanziaria (per esempio, per difetto di copertura), la Pubblica amministrazione può paralizzare o, se del caso, anche annullare la procedura stessa, salvo l'ovvio controllo giurisdizionale sulla congruità e la correttezza delle scelte in concreto operate.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 30.1.2012, n. 00446)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 30.1.2012, n. 00446)
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La verifica regionale di compatibilità del progetto di realizzazione od ampliamento di strutture sanitarie, introduce un subprocedimento nell'ambito del complesso procedimento per il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione o l'ampliamento di una struttura sanitaria, che si caratterizza per il fatto che la Regione è tenuta ad esprimersi non sulla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento (spettando tale esame al Comune), bensì sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Pertanto, la verifica di compatibilità viene espressa dalla Regione per profili distinti dalla conformità urbanistico-edilizia valutata dal Comune, sostanziandosi in una valutazione che tiene conto del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale. Essa si inserisce dunque nel procedimento di autorizzazione comunale di rilascio del titolo edilizio, il che fa sì che si verifichi nello stesso atto comunale la sintesi della qualità di titolo edilizio in senso proprio e di autorizzazione alla realizzazione (autorizzazione che presuppone la verifica di compatibilità da parte della Regione).
Ovviamente, poi, la circostanza che il procedimento in questione sia unico non implica certo che il provvedimento terminale sia anch'esso espressione di un unico potere amministrativo, in quanto il legislatore (statale e regionale) ha previsto un subprocedimento, finalizzato all'acquisizione del parere di compatibilità regionale; infatti, tenuto conto che la realizzazione di una struttura sanitaria o sociosanitaria investe, come già detto, perlomeno due aspetti diversi (ossia, quello edilizio-urbanistico e quello di politica sanitaria, per tacere delle questioni relative al rispetto di eventuali normative speciali), è evidente che il provvedimento autorizzatorio deve riguardare tutti gli aspetti coinvolti, in base a quanto stabilisce la legislazione di riferimento. L’emissione del titolo edilizio pertinente alla costruzione equivale peraltro a contestuale rilascio (laddove necessario) dell’autorizzazione alla realizzazione, non potendosi desumere dalle predette disposizioni nazionali e regionali regolanti la materia la necessità di un documento diverso e specifico, che valga come autorizzazione alla realizzazione. Ne consegue che, ove il titolo edilizio di cui si tratta sia una D.I.A., il titolo, che vale anche come autorizzazione alla realizzazione, consisterà in quello, che, formatosi e consolidatosi per effetto del decorso del termine per l’esercizio del potere inibitorio, si configura, in definitiva, come fattispecie provvedimentale a formazione implicita.
(Consiglio di Stato, Sez.III, sentenza 30.1.2012, n. 00445)
(Consiglio di Stato, Sez.III, sentenza 30.1.2012, n. 00445)
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Nel sistema di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in materia di pubblico impiego, delineato dall’art. 68 del D. Lgs. n. 29 del 1993 (v., oggi, l’art. 69 del D. Lgs. n. 165/2001), l’incardinamento della giurisdizione presso il giudice amministrativo presuppone che la controversia riguardi il periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 1° luglio 1998, che, pacificamente, rappresenta il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento non all'arco temporale di riferimento degli effetti di un atto giuridico od al momento di instaurazione della controversia, ma al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata come fatti costituitivi del diritto azionato in giudizio - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Orbene, nel caso di domanda di adempimento dell’obbligazione retributiva asseritamente gravante sul datore di lavoro a séguito dello svolgimento di attività lavorativa eccedente l’ordinario orario di lavoro del dipendente, ai fini dell'applicazione della veduta regola del discrimine temporale tra giurisdizioni, si deve far riferimento al momento della prestazione dell’attività stessa (che costituisce il presupposto del vantato diritto alla retribuzione corrispettiva). Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 1 luglio 1998 restano peraltro attribuite, ai sensi del comma 7 del citato art. 69, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 30.1.2012, n. 00443)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 30.1.2012, n. 00443)
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Per consolidato insegnamento giurisprudenziale in ordine all’istituto del c.d. dovere di soccorso codificato dall’art. 46 d.lgs. n. 163/2006, l'omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non può considerarsi alla stregua di un'irregolarità sanabile, e, quindi, non ne è permessa l'integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali: e ciò tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall'ambiguità di clausole della legge di gara. In presenza di una prescrizione chiara un’ammissione alla regolarizzazione costituirebbe una violazione della par condicio fra i concorrenti. La richiesta di regolarizzazione, pertanto, non può essere formulata per permettere l’integrazione di documenti che, in base a previsioni univoche del bando o della lettera di invito, avrebbero dovuto essere prodotti a pena di esclusione (C.G.A., n. 802 del 2006; C.d.S., IV, n. 4560 del 2005 e n. 2254 del 2007). Quanto all’elaborazione giurisprudenziale in tema di c.d. “falso innocuo”, infine, la stessa ha riguardo all’ipotesi in cui il partecipante sia in possesso di tutti i requisiti sostanziali richiesti, e nel contempo, però, la lex specialis non preveda espressamente la pena dell’esclusione in relazione alla mancata osservanza delle prescrizioni da essa recate sulle modalità e sull’oggetto delle dichiarazioni da fornire, ma faccia solo un generico richiamo all’assenza delle cause impeditive di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163/2006. E’ solo a queste condizioni, quindi, che l’omissione non produrrebbe alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma ma ricorrerebbe un’ipotesi di mero "falso innocuo", in quanto tale insuscettibile di fondare l’esclusione.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00334)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00334)
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Sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo sulla richiesta diretta all'impugnazione degli atti di indizione di una procedura ad evidenza pubblica e aggiudicazione a terzi di un bene immobile pubblico. La domanda è infatti principalmente rivolta all'accertamento della nullità degli atti della procedura, che sono espressione di attività pubblicistica provvedimentale rispetto ai quali la posizione del privato riveste carattere di interesse legittimo, e soltanto in via consequenziale all'annullamento del contratto di compravendita.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00338)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00338)
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lunedì 30 gennaio 2012

Le Direzioni centrali dell'Inail e dell'Inps hanno congiuntamente diramato una nota confermando la non autocertificabilita' del DURC già rilevata con nota del 16.1.2012 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Inoltre vengono fornite ulteriori precisazioni sulla "possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni". Tale ipotesi deve intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati e, specificatamente, all'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 secondo cui questo deve essere trasmesso "all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività". In tale caso, l'Amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento l'autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento. Resta confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti e le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste dal legislatore. Dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell'articolo 71, del D.P.R. n. 445/2000, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione che le riceve. Da ciò consegue che la richiesta di DURC dal 13 febbraio p.v. potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti per le seguenti tipologie:
- appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;
- agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni.
Le imprese interessate, attraverso l'apposita funzione di consultazione disponibile sull'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it, potranno verificare la richiesta di DURC da parte della Stazione Appaltante pubblica o dell'Amministrazione procedente ed il suo iter.
(INAIL e INPS, istruzioni operative 26.1.2012)
(INAIL e INPS, istruzioni operative 26.1.2012)
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La Corte di Cassazione ha stabilito (Cass. SS.UU., 8.2.2008 n.2001; Id., 5.6.2008 n.14831) che in caso di impugnazione di cartelle esattoriali, la competenza giurisdizionale appartiene al Giudice al quale sarebbe devoluta la cognizione della questione relativa alla validità, efficacia e/o rilevanza del titolo presupposto (id est: la cognizione del c.d. rapporto sottostante e della situazione dalla quale nasce il potere di riscuotere le somme indicate nella cartella). Sulla base dei suesposti principi il Giudice amministrativo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione considerato che nella fattispecie dedotta in giudizio la cartella esattoriale si riferisce ad un credito per un’imposta in ordine alla quale la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario (Tribunale), di guisa che anche la giurisdizione in merito alla domanda giudiziale in esame (volta all’annullamento della cartella in questione) va devoluta a quest’ultimo Giudice.
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza breve 28.1.2012, n. 00934)
(TAR Lazio, Sez. II, sentenza breve 28.1.2012, n. 00934)
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Il d.P.R. n. 627 del 1996, nell’art. 2, comma 1, lettere a) e b), individua “i consumatori” tra i soggetti che possono richiedere l’intervento dell’Autorità riguardo ad atti di pubblicità ingannevole e dispone che la relativa domanda di inibizione di tali atti deve contenere “a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente; b) elementi idonei a consentire l’identificazione del messaggio pubblicitario…”; nell’art. 5, comma 1, dispone che ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 1992 “Il responsabile del procedimento, verificate la regolarità e la completezza della richiesta, comunica l’avvio del procedimento” al richiedente, oltre che al committente del messaggio pubblicitario e al suo autore se conosciuto, e, nel comma 4, che l’Autorità provvede all’archiviazione della richiesta di cui all’articolo 2 se risulti manifestamente infondata o “inammissibile per difetto di legittimazione del richiedente”. Nella specie il Consiglio di Stato ha ritenuto questa normativa osservata, poiché nella richiesta ricevuta dall’Autorità, a seguito della quale è stato attivato il procedimento di cui si tratta, sono stati indicati il nome, cognome e domicilio del consumatore, ciò che ha consentito di inviargli la comunicazione di avvio del procedimento, e sono stati specificati gli elementi di identificazione del messaggio pubblicitario, non potendo perciò la richiesta dirsi irregolare o incompleta, ovvero contenente elementi idonei a giustificare la sua inammissibilità, essendo stata proposta da un consumatore, e risultando perciò sufficienti gli elementi istruttori all’atto offerti all’apprezzamento dell’Autorità. In questo quadro normativo, risulta corretta la valutazione del primo giudice in quanto relativa, anzitutto, alla funzione oggettiva comunque propria del procedimento regolarmente avviato, nonché alla insufficienza della documentazione dedotta in giudizio per giungere ad asserire la falsità della richiesta del consumatore e della sua firma, poiché una siffatta qualificazione della richiesta, in quanto idonea a determinarne la radicale irrilevanza sul piano procedimentale, può scaturire soltanto da provvedimenti o attestazioni atti a produrre un così dirimente effetto. Del resto, la normativa applicabile ha previsto che la denuncia possa essere presentata da qualunque consumatore (senza escludere neanche gli interdetti e gli inabilitati), sicché è da considerare del tutto irrilevante ogni deduzione della società appellante, sulla incapacità naturale del denunziante: ciò che conta è la sua sottoscrizione (nella specie non disconosciuta formalmente da parte di chi ne avrebbe avuto titolo), la cui veridicità non è contestabile in questa sede, anche perché nessuna prova è stata fornita per rilevarne la falsità.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.1.2012, n. 00383)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.1.2012, n. 00383)
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Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame precisa che sebbene l’appellante avesse impropriamente chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, che ricorre solo qualora intervenga un provvedimento successivo dell’Amministrazione integralmente satisfativo dell’interesse di parte ricorrente, la dichiarazione resa dall’appellante, tramite il procuratore costituito in giudizio, che “deve oggi considerarsi cessata la materia del contendere”, determina l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio. Infatti, premesso che il venir meno dell’interesse può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva della stessa parte ricorrente in relazione a sopravvenienze incidenti sulla persistenza dell’interesse alla coltivazione del ricorso, la sopra citata dichiarazione costituisce evidente espressione di siffatta valutazione.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.1.2012, n. 00382)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.1.2012, n. 00382)
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La c.d. "autorizzazione" all'occupazione di una porzione di suolo pubblico costituisce una concessione d'uso mediante la quale l'Amministrazione, facendo uso di un potere discrezionale, sottrae il predetto bene all'uso comune e lo mette a disposizione di soggetti particolari (c.d. uso particolare). La concessione presuppone, quindi, il previo accertamento dell’idoneità dell’uso particolare alla realizzazione della funzione primaria o comprimaria del bene pubblico. La posizione dei privati, aspiranti alla concessione e al rinnovo della stessa necessita, per essere soddisfatta, dell’intermediazione del potere discrezionale finalizzato alla comparazione degli interessi in rilievo.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00340)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00340)
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L’esclusione dalla gara può essere disposta laddove sia constatata la reale esistenza di condanne penali, piuttosto che per la mancata allegazione di autocertificazione sulla esistenza delle predette condanne. Ciò in quanto il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 38 d.lgs n. 163/2006 deve essere inteso nel senso che anche in caso di radicale omissione della dichiarazione di cui al comma 1, solo ove sussistano in concreto le ragioni ostative alla partecipazione l’impresa non va ammessa a gara.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 26.1.2012, n. 00349)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 26.1.2012, n. 00349)
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La localizzazione di opera pubblica costituisce oggetto di una scelta ampiamente discrezionale che può soggiacere soltanto ad un tipo di sindacato giurisdizionale cd. debole, e cioè ad una verifica che concerna esclusivamente gli eventuali profili di irragionevolezza palese della scelta ovvero di scelta fondata su un presupposto di fatto erroneo.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.1.2012, n. 00351)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.1.2012, n. 00351)
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Nel giudizio in esame un'impresa dopo aver partecipato ad una licitazione privata indetta da una P.A. per la fornitura biennale di articoli di cancelleria ed essere risultata aggiudicataria si duole del provvedimento con il quale l’ente, prima della stipulazione del contratto, revocava la gara e ne disponeva la rinnovazione avendo appurato che vi era stata l’erronea ed illegittima pretermissione di alcune ditte che pure avevano ritualmente chiesto di essere invitate alla licitazione privata. il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado che rigettava le doglianze dell'impresa aggiudicataria evidenziando, tra l'altro, come una volta appurato dall'ente il suddetto errore nell'invito, a quel punto l’annullamento della gara era un atto dovuto. A tacer d’altro, non vi erano ancora aspettative consolidate di cui si dovesse tener conto con la conseguenza che avviso del Collegio non risulta integrata alcuna violazione delle regole del procedimento di autotutela, con particolare riferimento all’avviso di procedimento (art. 7, legge n. 241/1990) ed appare realizzata l’ipotesi prevista dall’art. 21-octies della legge 241/1990: ossia quella dell’atto che non poteva essere diverso da quello concretamente emanato, e che pertanto non può essere annullato per vizi di ordine meramente formale, inclusi quelli relativi alle regole sulla partecipazione.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 16.1.2012, n. 00148)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 16.1.2012, n. 00148)
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venerdì 27 gennaio 2012

Il procedimento per l’attribuzione dell'equo indennizzo e quello per la concessione del trattamento pensionistico privilegiato, pur avendo autonomia funzionale, hanno a presupposto l’unicità dell'accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del dipendente; di conseguenza è illegittimo il provvedimento che neghi l'equo indennizzo, in forza di una valutazione dell'infermità diversa da quella posta a base del provvedimento di liquidazione di pensione privilegiata.
(Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 27.1.2012, n. 00378)
(Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 27.1.2012, n. 00378)
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L'art. 7 della l. n. 241/1990 prevede l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento non solo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è diretto a produrre effetti diretti, ma anche ai diversi soggetti, individuati o facilmente individuabili, che, pur non essendo destinatari del provvedimento, possano ricevere da esso un pregiudizio. La seconda parte della disposizione del comma 1 del citato art. 7 intende invero tutelare quelle persone che, essendo estranee al rapporto che si instaura con l'avvio del procedimento tra P.A. e destinatario, potrebbero essere pregiudicate dalla conclusione del procedimento senza avere avuto la possibilità di parteciparvi né di essere a conoscenza dell'attività amministrativa in corso. Non sussiste, tuttavia, per consolidata giurisprudenza, alcun obbligo di dare comunicazione ai proprietari di immobili vicini dell'avvio del procedimento con cui si consente la trasformazione del territorio, in quanto gli interessi coinvolti dal provvedimento con cui si consente la trasformazione sono di tale varietà ed ampiezza da rendere difficilmente individuabili tutti i soggetti che dall'emanazione dell'atto potrebbero ricevere nocumento. In particolare deve ritenersi che i vicini non siano annoverabili tra i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento per la compravendita di un terreno, salvo il caso in cui detti soggetti abbiano preventivamente manifestato il loro interesse all’acquisto, in tal modo radicando una posizione differenziata, qualificata e conosciuta dall'Amministrazione, poiché l'invocata estensione ad essi della predetta comunicazione comporterebbe un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività amministrativa.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00338)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00338)
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Devono considerarsi anormalmente basse le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle dette tabelle, predisposte dal Ministero del Lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva, costi medi che costituiscono non parametri inderogabili, ma indici del giudizio di adeguatezza dell'offerta, con la conseguenza che è ammissibile l'offerta che da essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori così come stabilito in sede di contrattazione collettiva. Invero, neppure la tabella ministeriale assume valore di parametro assoluto ed inderogabile, ma è suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali svolte dall'offerente, che evidenzino una particolare organizzazione aziendale; cosicchè è rimessa alla stazione appaltante la valutazione della congruità e dell'affidabilità dell'offerta, in caso di sensibile scostamento, mediante il procedimento di verifica delle anomalie, in linea con il principio codificato dall'art. 55 della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE — secondo cui i concorrenti devono avere la possibilità di dimostrare in concreto qualunque circostanza (di diritto e di fatto) che permetta la riduzione dei costi.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 26.1.2012, n. 00343)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 26.1.2012, n. 00343)
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La giurisprudenza ha da tempo chiarito come una delibera è legittima anche senza la previa acquisizione del parere del responsabile del servizio interessato.
L'art. 49 t.u. 18 agosto 2000 n. 267 e' una prescrizione che rileva sul solo piano interno ed ha lo scopo di individuare il responsabile in via amministrativa della deliberazione, con la conseguenza che la sua omissione non incide sulla validità della deliberazione stessa, rappresentando al più una mera irregolarità.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.1.2012, n. 00351)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.1.2012, n. 00351)
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La precedente indicazione, nell'avviso dell'avvio del procedimento, di un altro soggetto quale responsabile non inficia l’atto in relazione al fatto che ai sensi dell'art. 5, l. 7 agosto 1990, n. 241, tale nomina si pone sul piano funzionale come facoltà gestionale del dirigente di ciascuna unità organizzativa che assegna “a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria relativa al singolo procedimento”. L’art. 8 della L. n. 241 del prescrivere che nella comunicazione debba essere specificato il nominativo del responsabile non solo non dispone nulla in ordine ai mutamenti del medesimo, ma soprattutto non pone alcuna preclusione a tale proposito e quindi il mutamento del nominativo del responsabile del procedimento e dell'unità organizzativa competente né ha di per sé alcun rilievo sintomatico, e neppure incide sulla legittimità del provvedimento; e comunque non determina alcuna illegittimità del provvedimento conclusivo. In definitiva sul punto, la persona del responsabile del procedimento di norma (e fatti salvi particolari ipotesi) è irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento in quanto come esattamente rilevato dal TAR i cittadini non hanno un peculiare interesse, giuridicamente tutelato, a trattare con uno piuttosto che un altro funzionario.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.1.2012, n. 00351)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.1.2012, n. 00351)
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La previsione di una strada che attraversa un'ampia area di proprietà privata dividendola in due parti, riflette delle scelte di merito dell'amministrazione comunale funzionali al nuovo sistema viario programmato che, in quanto tale, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo in presenza di macroscopici vizi di logicità.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.1.2012, n. 00351)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26.1.2012, n. 00351)
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Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero (come nel caso in esame) attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto. Infatti, selezioni del genere di quella in esame devono necessariamente prevedere l’accertamento del possesso dell’attitudine all’espletamento degli specifici compiti connessi all’inserimento nelle stesse degli aspiranti, anche sotto il profilo psico-attitudinale: precisandosi che le relative indagini, pure tipica espressione di discrezionalità tecnica, attengono al merito dell’azione amministrativa (rimanendo riservato solo agli organi tecnici, come individuati dalle norme applicabili alle stesse procedure selettive, il potere di valutare la sussistenza o meno dell’idoneità indicata dalla legge quale presupposto per l’arruolamento, alla stregua delle cognizioni, pure tecniche, di settore). L’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione all’idoneità psico-attitudinale dei candidati all’arruolamento nelle Forze Armate va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite.
(TAR Lazio, Sez. I ter, sentenza 23.1.2012, n. 00691)
(TAR Lazio, Sez. I ter, sentenza 23.1.2012, n. 00691)
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Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, il riconoscimento da parte del giudice amministrativo dell’assenza di motivi ostativi addotti dalla PA – nella fattispecie, appartenenza ad organizzazione terroristica - non comporta, per converso, il “diritto” dell’istante ad ottenere la cittadinanza italiana nemmeno nel caso in cui questo dimostri l’eventuale sussistenza in capo allo straniero di favorevoli elementi che renderebbero “opportuna” la concessione allo stesso dello status richiesto. I presupposti prescritti dall’art.9 della legge n.91 del 1992 consentono solo di avanzare l’istanza di naturalizzazione, ma non sono di per sé sufficienti per conseguire il beneficio, né costituiscono una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status, in quanto al conferimento dello status civitatis italiano è collegata una capacità giuridica speciale propria del cittadino cui è riconosciuta la pienezza dei diritti civili e politici: una capacità alla quale si ricollegano anche doveri che non è territorialmente limitata e cui sono speculari determinati obblighi di facere gravanti sullo Stato comunità. Sicchè la concessione della cittadinanza italiana – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di “diritto” che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri. La discrezionalità di cui gode l'amministrazione in sede di naturalizzazione ha pertanto un carattere particolarmente lato molto più accentuato rispetto agli altri provvedimenti concessori, che porta a configurare, per converso, come ulteriormente rafforzato il principio di precauzione operante in tutti i settori di attività in cui siano in gioco interessi attinenti alla sicurezza dello Stato. Ne consegue che la motivazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana è da ritenersi adeguata quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessaria una dettagliata esternazione dei fatti e delle circostanze inerenti la valutazione del grado di pericolosità del soggetto né che vangano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo.
(TAR Lazio, Sez. II Quater, sentenza 24.1.2012, n. 00772)
(TAR Lazio, Sez. II Quater, sentenza 24.1.2012, n. 00772)
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giovedì 26 gennaio 2012

Ai fini dell'individuazione del responsabile dell'abbandono dei rifiuti pericolosi, relativamente al presupposto individuato nella detenzione dell’area, il Consiglio di Stato ha evidenziato come siffatto titolo di disponibilità, pur essendo sufficiente in astratto a radicare in capo alla ricorrente l’onere di rimozione dei rifiuti (cfr. Consiglio di Stato, IV, 13 gennaio 2010, n. 84), va coordinato con i principi affermati dalla costante giurisprudenza che ha ritenuto “illegittimi gli ordini di smaltimento di rifiuti abbandonati in un fondo che siano indiscriminatamente rivolti al proprietario [o detentore] del fondo stesso in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione (quand’anche fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d’esperienza), dell’imputabilità soggettiva della condotta”.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00333)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00333)
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La controversia relativa alla ricostruzione del rapporto di servizio con effetti, oltre che sul rapporto pensionistico, anche sull’indennità premio di servizio posta a carico dell’amministrazione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo
La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica è limitata a quanto concerne con immediatezza, anche nella misura, il sorgere, il modificarsi o l'estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, restandone esclusa ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo anche laddove la definizione di dette questioni produca ripercussioni sul rapporto pensionistico (cfr., ex multis, Consiglio Stato , sez. VI, 22 settembre 2008 , n. 4554). Pertanto, in applicazione di dette coordinate ermeneutiche, deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo al presente ricorso, presentato da un dipendente in servizio al fine di contestare la legittimità della determinazione amministrativa che aveva negato il riconoscimento di un servizio prestato presso altra amministrazione, in quanto il petitum sostanziale riguarda in via diretta la ricostruzione del rapporto di servizio con effetti, oltre che sul rapporto pensionistico, anche sull’indennità premio di servizio posta a carico dell’amministrazione.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25.1.2012, n. 00330)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25.1.2012, n. 00330)
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E’ pacifico in giurisprudenza che la dizione generica di stile apposta nei ricorsi giurisdizionali, secondo cui sono impugnati pure gli atti presupposti, connessi e conseguenti al provvedimento gravato in via principale, non può ritenersi sufficiente a far ricomprendere nell'oggetto dell'impugnazione atti non nominati e dei quali non è possibile l'individuazione nel testo del ricorso, nemmeno esaminando le censure proposte.
atti connessi e consequenziali al provvedimento impugnato. L'onere della specifica menzione in ricorso degli atti connessi e consequenziali a quello impugnato - oltre che nella puntuale previsione di cui all’ art. 6, n. 2, del previgente r.d. 17 agosto 1907, n. 642, sugli elementi contenutistici del ricorso - trova la sua ragion d’essere sia nella necessità di individuare i vizi da cui si assumono affetti gli atti che si pongono in rapporto di derivazione rispetto a quello inizialmente gravato, sia di porre in condizione i soggetti che versano in posizione di controinteresse di potere adeguatamente contraddire, se non di essere chiamati in giudizio, ove la qualità di controinteressato emerga solo in presenza di provvedimenti successivamente adottati dall’amministrazione.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24.1.2012, n. 00291)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24.1.2012, n. 00291)
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Costituisce principio generale regolatore delle gare pubbliche il divieto di commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione. Tuttavia si deve aver presente che spesso il filo che separa il canone oggettivo di valutazione dell'offerta ed il requisito soggettivo del competitore è particolarmente sottile, stante la potenziale idoneità dei profili di organizzazione soggettiva a riverberarsi sull'affidabilità e sull'efficienza dell'offerta e, quindi, della prestazione. Tale commistione inestricabile, che rende in concreto non pertinente il principio astratto fin qui enucleato, viene tuttavia in rilievo quante volte la lex specialis valorizzi non già i requisiti soggettivi in sé intesi bensì quei profili soggettivi diretti a riverberarsi in modo specifico sull'espletamento dell'attività appaltata (cfr.Consiglio di Stato, Sez. V, 28 agosto 2009 n. 5105; Sez.VI, 15 dicembre 2010, n. 8933). Allo stato degli atti la censura viene dunque a coincidere con quella di difetto di criteri motivazionali, potendo, allo stato degli atti, la Commissione individuare criteri distintivi nell’ambito del generico richiamo quale parametro valutativo alle certificazioni di qualità aziendale possedute dalle concorrenti.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00266)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00266)
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Secondo un consolidato orientamento nella materia, dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il rilascio del parere favorevole della commissione edilizia comunale e la sua comunicazione non possono più essere considerati equivalenti al rilascio della concessione edilizia comunale. Detto parere, infatti, va considerato alla stregua di un atto informativo di una fase non ancora conclusa del procedimento; detto parere costituisce, infatti, un atto preparatorio ed interno al procedimento amministrativo di rilascio della concessione edilizia e non equivale, né formalmente né sostanzialmente, all'adozione di quest'ultima. Secondo altro orientamento, poi, soltanto allorquando il competente responsabile del servizio tecnico non si sia limitato a comunicare all'interessato il parere favorevole della commissione edilizia comunale, ma ne abbia fatto proprie le determinazioni e abbia formulato la nota come comunicazione di accoglimento dell'istanza e del rilascio della concessione secondo specifiche condizioni e prescrizioni, deve ritenersi che in tal modo egli abbia espresso la sua autonoma e conclusiva valutazione in ordine all'assentibilità dell'intervento edilizio, con ciò consumando il relativo potere, con la conseguenza che il rilascio del documento formale di concessione edilizia, pur necessario, diventa atto esecutivo e dovuto, a contenuto ricognitivo.
(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00765)
(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00765)
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Anche se la normativa edilizia non prevede l’istituto della concessione edilizia a termine, tuttavia, secondo un consolidato orientamento nella materia, il rilascio di tale titolo può essere vincolato a specifiche prescrizioni e condizioni; si tratta, pertanto, di verificare, da un lato, se sia possibile che la condizione riguardi il termine finale di efficacia del provvedimento, e, dall’altro, se, in caso contrario, dalla violazione dell’eventuale divieto consegua la nullità della detta clausola temporale, ma con salvezza per il residuo del provvedimento concessorio da ritenersi a validità ed efficacia a tempo indeterminato.
Il Collegio ritiene che quando la condizione della temporaneità sia apposta alla concessione edilizia riguardi in realtà opere precarie che, per varie e diversificate ragioni, possano essere erette soltanto in alcuni periodi dell’anno o soltanto per un arco temporale limitato, allora si è in presenza di un provvedimento atipico di per sé non illegittimo; si tratta, nella sostanza, di concessione avente ad oggetto opere per loro natura e destinazione di carattere precario e quindi durata limitata e predeterminata.
In passato vi sono state aperture al riguardo (T.A.R. Puglia – Bari, sez. II, sent. n. 1281 del 28 settembre 1994) essendosi affermato che la “concessione edilizia in precario” costituisce provvedimento atipico utilizzato dalle amministrazioni comunali per assentire opere per loro natura e destinazione di durata limitata e predeterminata, non conformi alla destinazione urbanistica della zona, giustificabile solo proprio in relazione al carattere di precarietà dell’opera ed alla sua modesta consistenza, sì da non assurgere a vera e propria modificazione del territorio; peraltro, l’istituto della concessione in precario andrebbe ritenuto ammissibile solo se previsto dalle norme di piano regolatore, nei limiti, con i presupposti e nei termini che tali norme pongono, salvo i casi che la precarietà stessa costituisca giudizio di non rilevanza urbanistica dell’opera.
Nel caso di specie nulla è detto al riguardo della compatibilità (o, al contrario, dlel’eventuale contrasto) con le prescrizioni di piano e deve, pertanto, ritenersi che non vi fossero ostacoli in tal senso; l’amministrazione comunale, nel caso in esame, ha autorizzato la realizzazione di una scala per un arco temporale puntualmente limitato al solo fine di venire incontro alle esigenze manifestate dall’interessato ma con la riserva di potere effettuare un ripensamento al riguardo, avendo espressamente previsto modalità costruttive tali da consentire l’agevole ed immediata rimozione della stessa.
Peraltro, anche a seguire la tesi che esclude la configurabilità di concessione edilizie temporanee deve, comunque, concludersi che la eventuale prescrizione nello specifico apposta non sarebbe nulla ai sensi degli invocati articoli 1354 e 1355 c.c. per contrarietà con norme imperative - e, in quanto tale, ab origine improduttiva di effetti e da considerarsi come mai apposta alla concessione stessa -, in quanto la stessa giurisprudenza in materia, richiamata dalla difesa della ricorrente, riconosce come, in tal caso, si tratti di condizioni appunto illegittime, e non nulle; con la conseguenza che, nella specie, una tale condizione illegittima e direttamente lesiva avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata da parte dell’interessata.
(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00765)
(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00765)
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In 78 sentenze di uguale tenore pubblicate il medesimo giorno il giudice amministrativo ha affermato che l'impugnazione del D.M. 42/09 recante l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011 nella parte relativa alla disciplina e modalità procedimentali delle predette graduatorie risulta inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Sulla questione, infatti, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alle luce dei dubbi evidenziati al riguardo dal giudice Costituzionale con decisione 9 febbraio 2011 n. 41 uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite Civili n. 22805 del 12 ottobre 2010. In base a tale orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i provvedimenti concernenti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi (e nel caso di specie le conseguenze per la mancata domanda di permanenza nella graduatoria) non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti “… che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato … di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione”. Viene, quindi, declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
(TAR Lazio, Sez. III bis, sentenze brevi 24.1.2021, da n. 00726 a 00804)
(TAR Lazio, Sez. III bis, sentenze brevi 24.1.2021, da n. 00726 a 00804)
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mercoledì 25 gennaio 2012

La possibilità di integrazione della documentazione incompleta trova il proprio limite nel solo caso in cui la detta documentazione fosse prevista in maniera univoca dal bando a pena di esclusione dal procedimento. In particolare, il predetto potere di integrazione documentale deve essere esercitato da parte dell’amministrazione proprio nei casi in cui l’insufficienza della documentazione originariamente prodotta da parte dell’interessato non consenta di avere piena ed esatta contezza del possesso di un certo requisito da parte dello stesso.
(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00766)
(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00766)
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Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 10 del 1977, “La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla…Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene. …”. Ad avviso del giudicante la norma, pertanto, dispone che la legittimazione a richiedere il rilascio della concessione edilizia spetti, non solo al proprietario dell'area o al titolare di un diritto reale sulla stessa, ma anche a chiunque abbia un qualsiasi altro titolo idoneo a richiederla; può ritenersi che, in definitiva, sono legittimati a richiedere la concessione edilizia anche i soggetti che si trovano rispetto al bene immobile da edificare in relazione qualificata, come appunto anche i titolari di un diritto personale, quali, ad esempio, il conduttore. Peraltro il rilascio della concessione edilizia impone all'amministrazione comunale soltanto una preliminare verifica circa la legittimazione sostanziale del soggetto che chiede di esercitare lo "ius edificandi". Nel caso di specie attesa la vantata qualificazione in termini di conduttore dell’immobile del ricorrente, alla luce della normativa nella materia, per il giudicante non vi è questione sulla sua legittimazione in astratto a richiedere, nella predetta veste, il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria.
(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00765)
(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00765)
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L’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/98 prevede che in occasione dell’esame della prima richiesta o di rinnovo del permesso di soggiorno debbano essere valutati nuovi elementi, nel frattempo sopraggiunti, che ne consentano il rilascio. Inoltre, lo stesso articolo 5, a seguito delle modifiche introdotte col d.,lgs. n. 5 del 2007, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera d), della legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede che, qualora si tratti di uno straniero che è entrato in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, debba anche tenersi conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. In sostanza, la norma impone alla amministrazione di effettuare una approfondita valutazione circa l’inserimento dello straniero nel nostro Paese e la effettività dei suoi vincoli familiari, qualora egli sia entrato in Italia a seguito di ricongiungimento familiare. Inoltre la discontinuità nella attività lavorativa in Italia e la circostanza del ritorno in Patria durante per alcuni periodi non può di per sé essere indicativa del venir meno dei vincoli familiari in Italia in assenza di altri elementi indiziari a supporto di tale ipotesi e soprattutto in presenza di un dato che dimostra proprio il contrario intendimento del ricorrente di mantenere i legami con l’Italia, ovvero la sua recente nuova assunzione.
(TAR Lazio, Sez. II Quater, sentenza 17.1.2012, n. 00531)
(TAR Lazio, Sez. II Quater, sentenza 17.1.2012, n. 00531)
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martedì 24 gennaio 2012

Secondo i principi ricavabili dall’articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in nessun caso è consentito alle Regioni far gravare sulle nuove Aziende sanitarie, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. Da ciò consegue che non e' fondato citare la giurisprudenza che riconosce la legittimazione passiva delle Aziende Sanitarie in relazione alle controversie riguardanti rapporti di lavoro “in corso”, affermando che la pretesa ha per oggetto il trattamento retributivo spettantegli. Il richiamo non è pertinente, perché si tratta di un indirizzo giurisprudenziale riferito alle diverse ipotesi in cui vicende verificatasi prima della soppressione delle vecchia USL sono destinate, potenzialmente, a riverberarsi anche sulla fisionomia del rapporto di impiego proseguito con le nuove aziende, come avviene, per esempio, nei casi in cui si contesti un inquadramento disposto da una USL soppressa. Nella presente controversia, invece, l’interessato rivendica, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento delle differenze retributive riferite al periodo antecedente l’istituzione delle nuove Aziende Sanitarie. Tale domanda, quindi, avrebbe dovuto essere proposta nei soli confronti della Gestione Liquidatoria della disciolta USL, perché non riguarda in alcun modo il trattamento economico dovuto dalla nuova Azienda Sanitaria.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 24.1.2012, n. 00290)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 24.1.2012, n. 00290)
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Qualora nella vicenda sottoposta al giudice, quest'ultimo ravvisi in modo del tutto evidente superficialità, approssimatività, imperizia e scarsa competenza tecnica dell’Amministrazione, è applicabile, l'art. 26, comma 2, cpa, in base al quale “Il giudice, nel pronunciare sulle spese, può altresì condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati”. Come è noto, tale norma non riguarda le spese di lite, quantificate con la condanna alle spese secondo la logica propria delle disposizioni sancite dagli art. 91 e 92 c.p.c.; non riguarda la responsabilità da lite temeraria, tipizzata dai commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c.; non riguarda la pretesa sostanziale (sulla quale statuisce il contenuto dispositivo della sentenza); non è configurabile, infine, quale sanzione pubblica.
La liquidazione della somma è affidata all'equità, qui intesa nel tradizionale significato di criterio di valutazione giudiziario correttivo o integrativo, teso al contemperamento, nella logica del caso concreto, dei contrapposti interessi rilevanti secondo la coscienza sociale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 maggio 2011, n. 3083). Nell’attuale silenzio della legge sul punto concernente l'individuazione dei parametri cui agganciare la determinazione equitativa, possono considerarsi ammissibili una molteplicità di criteri alcuni dei quali ispirati alla logica dei danni punitivi di matrice anglosassone che ben si prestano ad assicurare, pur nell'alveo della responsabilità civile, l’indiretta funzione di deterrenza sanzionatoria del proliferare dei processi, sganciati come sono dalla dimostrazione anche presuntiva di un pregiudizio da compensare (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353). Pertanto, ben può costituire parametro di riferimento, una percentuale delle spese di lite sostenute dalla parte vincitrice (in tal senso è la prassi forense civile formatasi in sede di prima applicazione dell'art. 96, co. 3, c.pc.; in termini Cons. St., sez. V, 24 gennaio 2011, n. 241/ord.).
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00265)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00265)
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La tutela risarcitoria degli interessi oppositivi è sempre ammessa in presenza di un atto amministrativo illegittimo che abbia compresso la posizione di vantaggio del privato, non essendo necessaria una prognosi sull'esito favorevole delle aspettative dell'interessato, in quanto il collegamento con il bene della vita si è già consolidato in virtù di un precedente provvedimento, e tanto basta a pretendere la riparazione delle conseguenze patrimoniali sfavorevoli dell'illegittimità dell'azione amministrativa, anche in ipotesi di successivo (legittimo) riesercizio del potere amministrativo sempre in senso sfavorevole al privato (Consiglio di Stato, sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7586), riesercizio sfavorevole che, nella specie, non è neppure avvenuto. Peraltro, deve ulteriormente rimarcarsi che ancor più, “in caso di acclarata illegittimità dell’atto amministrativo asseritamente foriero di danno, al privato non è richiesto un particolare sforzo probatorio, per ciò che attiene al profilo dell’elemento soggettivo della fattispecie, al contrario, egli potrà invocare l’illegittimità del provvedimento quale presunzione (semplice) della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che non si è trattato di un errore scusabile. Spetterà, a quel punto, all’Amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una fonte normativa, di formulazione incerta. di previsioni da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00265)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00265)
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Quando si vuole ottenere l’assenso per la realizzazione di una opera edilizia occorre dimostrare innanzitutto di avere la disponibilità del suolo sul quale l’opera sarà realizzata (che costituisce quindi un presupposto della domanda di edificazione), allo stesso modo se si vuole realizzare un’opera (pubblica o di interesse pubblico) su un suolo gravato da usi civici occorre prima acquisire la disponibilità dell’area per potervi realizzare l’opera.
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00255)
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00255)
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