Pubblicato il 04/05/2017

N. 02040/2017REG.PROV.COLL.

N. 05343/2016 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 5343 del 2016, proposto da:
Provincia di Cagliari, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simonetta Garbati, con domicilio eletto presso l’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

contro

Alberto Piludu, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Caboni e Enrico Palmas, con domicilio eletto presso l’avvocato Carlo Celani in Roma, via dei Condotti, n. 9;

nei confronti di

Zoncheddu Maria Grazia, quale erede di Fabio Balestrino, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Francesco Passanisi, con domicilio eletto presso lo studio Elvira Melfi in Roma, piazza della Cancelleria, n. 85;
Michele Velari e Roberto Zanda rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Tack, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104;
Antonio Brundu, Gabriele Corona e Mariano Scionis, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Sardegna, Sez. II n. 103/2016, resa tra le parti, concernente la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno a n.3 posti di istruttore direttivo tecnico - area ambiente - cat.D1;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. Alberto Piludu e gli appelli incidentali proposti dal sig. Fabio Balestrino, cui è succeduta l’erede Maria Grazia Zoncheddu, e dai signori Michele Velari e Roberto Zanda;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2017 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Andrea Reggio D'Aci, in sostituzione dell'avv. Garbati, Riccardo Caboni, Giovanni F. Passanisi e Carlo Tack;


FATTO E DIRITTO

1, Con la sentenza segnata in epigrafe il T.A.R. della Sardegna ha accolto il ricorso proposto da Alberto Piludu avverso la mancata ammissione alla prova orale del concorso interno per la copertura di 3 posti di “istruttore direttivo tecnico – area ambiente – cat. D1”, ritenendo fondata la censura (secondo motivo) concernente la violazione dell’art. 30, comma 1, del regolamento dei concorsi della Provincia: ciò in quanto il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta era stato inferiore a quello minimo di tre ore fissato dalla predetta norma regolamentare,

2, La Provincia di Cagliari – ora Città Metropolitana di Cagliari – ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendo per una verso una carenza sopravvenuta di interesse (atteso che la normativa sopravvenuta vieterebbe lo svolgimento di concorsi interni e renderebbe impossibile la riedizione del concorso, così che non vi era alcuna utilità per l’interessato, e , per altro verso, l’erroneo accoglimento del ricorso di primo grado, giacché proprio l’oscurità e l’ambiguità della norma, ne consentiva un’interpretazione ragionevole secondo cui il termine di tre ore rappresentava il tempo massimo (e non minimo) concedibile, tanto più che si tratta di una procedura scritta a risposta sintetica.

3. Hanno proposto appello incidentale: a) i signori Zanda e Velari, svolgendo sostanzialmente le stesse censure della Provincia di Cagliari (puntualizzando peraltro, per un verso, che l’art. 30 del regolamento provinciale sarebbe da ritenere abrogato per incompatibilità con il DPR 487 del 1994 e, per altro verso, che, nulla avendo previsto il bando in ordine ai poteri della commissione, quest’ultima sarebbe titolare di una certa discrezionalità anche nel definire il tempo della prova; b) il signor Balestrino Fabio, il quale ha eccepito l’improcedibilità/inammissibilità del ricorso di primo grado innanzitutto per mancata impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale e della nomina dei vincitori ed anche perché non sarebbe stata chiesta la rinnovazione del concorso, ma solo l’annullamento degli atti asseritamente viziati; ha rilevato poi l’irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività ed ancora l’inammissibilità/improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, analogamente a quanto sostenuto dalla Provincia di Cagliari) ovvero per la mancata impugnazione del verbale della commissione nella parte in cui era stato stabilito il tempo assegnato per la prova, comunicandolo ai concorrente ed in ogni caso anche la tardività dell’impugnazione di detto verbale, se compresa nella formula di stile dell’impugnazione di tutti gli atti connessi.

4. Ha resistito ai gravami, principali ed incidentali, il signor Piludu.

5. Nel corso del giudizio è deceduto il sig. Balestrino, cui è subentrata l’erede Zoncheddu, che ha fatto proprie tutte le richieste e difese.

6. All’udienza pubblica del 23 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Ragioni logico – sistematiche inducono ad esaminare prioritariamente l’appello incidentale spiegato dal sig. Balestrino, cui è subentrata l’ere Zoncheddu, che ha innanzitutto eccepito l’improcedibilità/inammissibilità del ricorso di primo grado, non vagliata dai primi giudici, per la (pacifica) mancata impugnazione da parte del Piludu degli atti conclusivi del procedimento concorsuale.

Il motivo è fondato.

Il sig. Piludu, infatti, si è limitato all’impugnazione delle graduatorie scritte ed orali, ma non ha successivamente esteso la sua impugnazione alla graduatoria definitiva del concorso ed alla nomina dei vincitori, obliterando così il principio generale dell’irrilevanza dell’impugnazione dei soli atti endoprocedimentali lesivi non accompagnata all’impugnazione anche successiva dei provvedimenti conclusivi del concorso, viziati, ma non caducati dall’annullamento di parte degli atti intermedi, la cui mancata censura elimina in radice alcuna utilità in favore del soggetto insorto avverso atti di arresto procedimentale limitati ai suoi confronti (in termini, giurisprudenza consolidata, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2014, n. 5463).

E’ appena il caso di rilevare che il motivo di gravame esaminato non integra, come sostenuto dall’appellato, la violazione del divieto dei motivi nuovi in appello, divieto che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, riguarda esclusivamente la parte ricorrente in primo grado (da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 980).

8. A ciò consegue che il ricorso introduttivo doveva essere dichiarato improcedibile; anche l’appello principale e quello incidentale dei signori Zanda e Velari deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, anche in considerazione del lungo tempo trascorso dagli eventi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, accoglie l’appello incidentale proposto da Fabio Balestrino e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.

Dichiara altresì improcedibile l’appello principale della Provincia (Città Metropolitana) di Cagliari e quello incidentale dei signori Zanda e Velari.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

Valerio Perotti, Consigliere

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Raffaele ProsperiCarlo Saltelli
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO