Pubblicato il 08/05/2017

N. 02107/2017REG.PROV.COLL.

N. 01877/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1877 del 2017, proposto da:
Luigi Capone, Stefano Leonardo Vicenzo Cristaldi, Valeria Giacoletto e Giorgio Primerano, rappresentati e difesi dall’avvocato Elena Spina, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie, n. 9;

contro

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, non costituiti in giudizio;
Antonietta Ambrosino, Anna Borrozzino, Anna Fierro, Daniela Gatti, Lorenza Lombardi, Maria Rosaria Martucci, Marianna Migliore, Annamaria Ragusa, Antonietta Tamburrino, Nunzia Farina, Maria Renella, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sergio Como in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 49, i quali, nella loro qualità di docenti immessi in ruolo e assunti a tempo indeterminato nel 2015, hanno dichiarato di costituirsi in giudizio aderendo alla posizione difensiva delle parti appellanti;

nei confronti di

Perna Paola, Altieri Rosaria, ‘Comitato 8000esiliatifaseb Gae’, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III BIS, n. 12399/2016, resa tra le parti e concernente: procedura di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017, annullamento dell’ordinanza ministeriale n. 241/2016;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017, il consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato Elena Spina e l’avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;


PREMESSO che, giusta segnalazione alle parti all’odierna udienza cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata;

CONSIDERATO che il T.a.r. per il Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso n. 6780 del 2016 (integrato da motivi aggiunti), proposto dagli odierni appellanti (assieme ad altri) avverso l’ordinanza ministeriale n. 241 dell’8 aprile 2016 – adottata ai sensi dell’art. 462, comma 6, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (che testualmente recita: «Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi»), e recante la disciplina della mobilità del personale docente, educativo e a.t.a. per l’anno scolastico 2016/2017 attraverso la determinazione delle modalità di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) dell’8 aprile 2016 per la mobilità 2016/2017 del personale della scuola –, nella parte in cui il CCNI, applicato dalla gravata ordinanza, «determina un procedimento amministrativo che illegittimamente, anche in evidente violazione della Legge n.107/2015, prevede deroghe e posizioni di privilegio e precedenza con gravissima disparità di trattamento e violazione dei principi fondamentali dell’interesse al buon andamento e all’imparzialità della pubblica amministrazione tutelato dall’art. 97 della Costituzione» (v. così, testualmente il ricorso di primo grado), stabilendo in particolare l’art. 6 CCNI la preferenza, rispetto alla categoria di appartenenza dei ricorrenti contemplata dall’art. 1, comma 96, lettera b), l. n. 107/2015, di altre categorie di docenti (segnatamente, di quelli rientranti nelle fasi ‘0’ e ‘A’ del piano straordinario di assunzioni) in deroga al vincolo triennale di permanenza in ambito territoriale provinciale, in violazione della disciplina legislativa e dei principi affermati dalla Corte di giustizia UE in materia di precariato, nonché avverso «tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti, ivi compresi elenchi/o graduatorie nazionali eventualmente costituite in esito alle dette modalità di mobilità, nonché ove necessario [il] Ddg n. 767/2015» (id.);

RITENUTA, in reiezione dell’appello, la corretta esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia, rientrante nell’ambito di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto:

- secondo l’orientamento consolidato della Corte regolatrice, in tema di lavoro pubblico privatizzato ed in ipotesi di procedura di mobilità del personale della scuola adottata ai sensi degli artt. 462 ss. d.lgs. n. 297/1994 va esclusa la configurabilità di situazioni di interesse legittimo e della giurisdizione amministrativa, dovendo essere ricondotto al diritto soggettivo l’interesse pregiudicato da decisioni assunte in esito a procedimenti riconducibili all’esercizio dei poteri datoriali, le quali, non incidendo direttamente sui rapporti di lavoro dedotti in giudizio, determinano taluni assetti organizzativi del personale, né rilevando che la pretesa giudiziale venga prospettata come richiesta di annullamento di atto amministrativo, siccome l’individuazione della giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda, il quale va identificato, in base al criterio del petitum sostanziale, all’esito dell’indagine sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio (v. in tal senso, per tutte, Cass. Sez. Un. 25 marzo 2005, n. 6421, con ampi richiami giurisprudenziali; nonché Cass. Sez. Un. 27 dicembre 2011, n. 28800, sempre relativa ad una fattispecie in materia di mobilità del personale della scuola, secondo cui, risolvendosi le determinazioni assunte nelle procedure di mobilità in atti di gestione dei rapporti di lavori, posti in essere dagli organi a ciò preposti che agiscono con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, deve ritenersi la natura privata del procedimento di mobilità, in relazione al quale non è consentito configurare in astratto interessi legittimi, ossia situazioni giuridiche soggettive concepibili soltanto in correlazione con l’attività autoritativa dell’amministrazione, che costituisce il presupposto costituzionalmente obbligato perché una controversia sia attribuita, ai sensi dell'art. 103 Cost., alla speciale giurisdizione del giudice amministrativo);

- nel caso di specie, risultano censurati come illegittimi i criteri di mobilità stabiliti dal CCNI, asseritamente lesivi delle posizioni giuridiche soggettive dei ricorrenti nell’ambito della procedura di mobilità, mentre l’ordinanza ministeriale n. 241/2016, adottata ex art. 462 d.lgs. n. 297/1994, si limita a disciplinare i termini e le modalità di presentazione delle domande, di per sé non oggetto di specifiche censure;

- in applicazione del criterio del petitum sostanziale, devono pertanto ritenersi dedotte in giudizio le situazioni giuridiche soggettive dei ricorrenti inerenti ai rispettivi rapporti di lavoro ‘privatizzati’, asseritamente lese dagli atti di gestione dei rapporti medesimi posti in essere dagli organi investiti dello svolgimento della procedura di mobilità con la capacità e i poteri propri del privato datore di lavoro, in conseguenza dell’applicazione dei criteri di mobilità stabiliti dal CCNI 2016/2017 e censurati come illegittimi, sicché si verte, all’evidenza, in presenza di situazioni di diritto soggettivo di cui si assume la lesione, con conseguente corretta declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;

RILEVATO che, a fronte del carattere assolutamente pregiudiziale della statuizione declinatoria della giurisdizione, è impedito l’ingresso di ogni altra questione, anche di natura cautelare;

RITENUTI i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe (ricorso n. 1877 del 2017), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza nei sensi di cui in motivazione; dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017, con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Marco Buricelli, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Bernhard LagederSergio Santoro
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO