Pubblicato il 19/05/2017

N. 02363/2017REG.PROV.COLL.

N. 02502/2010 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2502 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Treglia, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Ciabattini in Roma, Piazzale Clodio, n.32;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Capo Pro Tempore della Polizia di Stato - Direttore Generale della P.S. non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 00020/2009, resa tra le parti, concernente l’accertamento diritto al riconoscimento dei danni subiti dall’appellante a seguito di demansionamento e mobbing - risarcimento.danni


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2017 il Cons. Sergio Fina e uditi per le parti gli avvocati Sabrina D'Alleva su delega di Giorgio Treglia e l'avvocato dello Stato Attilio Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

E’impugnata la sentenza del Tar Lombardia – Milano n. 20/2009 con la quale è stato respinto il ricorso proposto per ottenere l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto del demansionamento e della situazione di “mobbing” di cui sarebbe stato vittima il ricorrente.

Deduce l’appellante:

- erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto legittimo il comportamento dell’Amministrazione, esclusivamente sulla base della relazione della Questura di Milano del 13.05.2005; violazione dell’art 115cpc e degli art. 24 e 111 Cost.;

- erroneità della sentenza per aver ritenuto legittimo il demansionamento subito dal ricorrente ed aver respinto la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni; difetto di motivazione della sentenza; violazione dell’art 2103c.c..

Questa Sezione, nella precedente pubblica udienza del 19.01.2017 aveva ritenuto di disporre con ordinanza istruttoria l’acquisizione di una dettagliata e documentata relazione della Questura di Milano sui tratti essenziali della vicenda, oggetto della controversia; ma al predetto incombente non è stato dato adempimento.

Tuttavia il Collegio, dopo attento riesame della questione, considerata la collocazione temporale, alquanto risalente, dei fatti (2005) e quindi la scarsa utilità di un’ulteriore ricostruzione, da parte dell’Amministrazione, di situazioni così lontane nel tempo , ritiene che la causa, sulla base degli elementi disponibili, sia matura per la decisione.

Venendo, pertanto, al merito delle questioni evidenziate nell’appello, occorre, anzitutto rilevare che le relazioni delle Amministrazioni pubbliche, valgono, essenzialmente, per gli elementi di fatto (quindi non per le valutazioni) in esse riportate, elementi di fatto che devono ritenersi attendibili, fino a prova contraria.

Nella specie non vi sono ragioni per considerare, oggettivamente, inattendibili le situazioni emerse ed evidenziate dalla Questura di Milano nella relazione del 15.03.2005.

Va premesso che il ricorrente, ispettore della Polizia di Stato, è stato coinvolto, nell’anno 1999, in una vicenda giudiziaria per reati di una certa gravità (violenza privata, violenza sessuale aggravata e sequestro di persona), in danno di tre Agenti-donne della Polizia di Stato, reati per i quali è stata disposta dall’Autorità giudiziaria l’archiviazione del procedimento e sulla base dei quali è stata, poi, avviata un’azione disciplinare, anch’essa conclusasi favorevolmente per il dipendente, per effetto di una sentenza di annullamento del provvedimento sanzionatorio, emessa dal Tar.

Ora, indipendentemente, dalla rilevanza penale e/o disciplinare dei fatti addebitati al ricorrente, non è dubbio che le condotte assunte dall’ispettore -OMISSIS- negli episodi riferiti dalla Questura(atteggiamenti quanto meno molesti nei confronti di agenti, all’epoca dei fatti, in posizione di subordinazione, rispetto al ricorrente), si siano poste in aperto contrasto con il ruolo e le funzioni di un dipendente della Polizia di Stato, Corpo militarmente organizzato e soggetto, come tale, ad un ordinamento speciale, per quanto concerne, sia lo “status” del personale che le relative norme comportamentali e disciplinari.

Pure con riguardo ai trasferimenti dell’ispettore, riferisce la Questura e non vi è ragione di dubitarne, che le situazioni d’incompatibilità ambientale, determinatesi a seguito degli episodi sopra richiamati, avevano comportato gli spostamenti di tutti i soggetti coinvolti e quindi, anche del ricorrente, ad altri uffici e per quanto attiene la posizione di quest’ultimo, gli spostamenti erano stati effettuati alla D.I.G.O.S. e al Commissariato di PS “Centro”, cioè presso reparti caratterizzati da elevata professionalità ed impegno e quindi adeguati al ruolo e alla qualifica ricoperta dal dipendente.

Gli altri trasferimenti del ricorrente, espone la Questura, erano stati disposti a domanda del medesimo ed in incarichi adeguati al ruolo e alla qualifica, posseduti, mentre i procedimenti disciplinari erano stati tutti doverosamente promossi dall’Amministrazione, come risulta dalla documentazione versata nel giudizio di primo grado, ma senza esito negativo per l’interessato.

Il Collegio ritiene che in ordine ai fatti suindicati, debba richiamarsi l’indirizzo giurisprudenziale prevalente di questo Consiglio ( ved. ex plurimis CdS sez. VI n. 1945/2015) secondo il quale anche uno o più atti illegittimi di gestione del rapporto in danno del lavoratore non sono, di per sé, sintomatici della presenza di un comportamento “mobbizzante”, occorrendo, invece, per la sua realizzazione, un complessivo disegno persecutorio e discriminatorio, qualificato da comportamenti materiali ovvero da provvedimenti caratterizzati da finalità di volontaria ed organica vessazione con connotazione emulativa e pretestuosa.

Di tale attività discriminatoria posta in essere attraverso comportamenti sistematici e mirati dell’Amministrazione, non vi è traccia nel susseguirsi degli episodi che hanno caratterizzato la vicenda lavorativa in esame, né alcuna prova concreta è stata fornita al riguardo, di talché le argomentazioni sviluppate nell’impugnativa devono ritenersi tutte inconsistenti e dunque l’appello, siccome infondato, deve essere respinto e conseguentemente confermata la sentenza impugnata.

Le spese vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante alle spese che si liquidano in complessivi € 2000,00 (euro duemila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Sergio FinaLanfranco Balucani
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO