Pubblicato il 26/05/2017

N. 02510/2017REG.PROV.COLL.

N. 08385/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8385 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Gentile, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Carbone in Roma, via del Pozzetto, 122;

contro

Ministero dell'Interno – UTG di Caserta, AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE I, n. 01184/2016, resa tra le parti, concernente decadenza e sospensione dell'erogazione del premio a sostegno della qualità di tabacco - informazione interdittiva antimafia;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - UTG di Caserta ed AGEA -Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2017 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Umberto Gentile e l'avvocato dello Stato Tito Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La controversia origina dalle informazioni antimafia interdittive adottate dalla Prefettura di Caserta, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 252/1998, in data 9 febbraio 2010 nei confronti della ditta -OMISSIS- del titolare (in pendenza di un procedimento penale ed alla luce del rinvio a giudizio del titolare per i reati di cui agli artt. 629 e 644 c.p. - usura ed estorsione) e in data 18 dicembre 2012 nei confronti della -OMISSIS-. e dello stesso socio accomandatario (alla luce della condanna ad anni sei di reclusione, successivamente comminata per detti delitti al medesimo con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1100/11 in data 12 luglio 2011).

2. Le interdittive sono state impugnate dinanzi al TAR Campania dalla predetta S.a.s., odierna appellante, unitamente al provvedimento dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) prot. n. UCCU 2013.5668 adottato in data 8 ottobre 2013, con cui nei confronti della società è stata conseguentemente disposta la decadenza e la sospensione dell’erogazione del premio a sostegno della qualità del tabacco di cui all’art. 68 del Reg. CE 73/2009.

3. Nel ricorso di primo grado, la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. 490/1994, dell’art. 10 del d.P.R. 252/1998, degli artt. 3 e 6 della legge 241/1990, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando in sintesi l’insussistenza dei presupposti per l’adozione dell’interdittiva antimafia, in mancanza di circostanze oggettivamente sintomatiche di collegamenti dell’impresa con associazioni di stampo mafioso, i quali non potrebbero essere desunti in via automatica dalla condanna penale.

4. Il TAR Campania, con la sentenza appellata (I, n. 1184/2016), ha respinto il ricorso, sottolineando che la condanna è direttamente inquadrabile nell'ambito applicativo dell’art. 10, settimo comma, del d.P.R. 252/1998, come fonte informativa comportante l'emanazione dell'interdittiva, e che il quadro indiziario da essa derivante è recente e non sono stati allegati fatti nuovi che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo di infiltrazione.

5. Nell’appello, la società ribadisce in sostanza la propria tesi, prospettando tre ordini di censura:

(a) - il tentativo di infiltrazione mafiosa deve essere dimostrato in base a concreti elementi e non discende automaticamente dalla condanna per uno dei reati c.d. spia (che è soltanto una delle situazioni tipizzate dalla norma, da cui poter desumere l’esistenza del tentativo di infiltrazione); è pertanto necessario che alla condanna si accompagni un quadro indiziario complessivo dal quale emerga un pericolo di permeabilità mafiosa, da valutarsi in concreto e non in astratto;

(b) – seguendo la tesi contraria, fatta propria dal TAR, ogni dirigente di istituto di credito e l’istituto stesso a carico del quale sia stata accertata la violazione della normativa anti-usura di cui alla legge 108/1996, ovvero la commissione di reati di “estorsione bancaria” (a fronte della richiesta ai clienti di somme spropositate e della minaccia di azioni giudiziarie per la riscossione), dovrebbe essere colpito da interdittiva antimafia, a prescindere dalla sussistenza di elementi tali da far ritenere, anche in via probabilistica, il collegamento con la criminalità organizzata;

(c) - è erroneo anche aver affermato l’attualità degli elementi a carico della società, in ragione della mancanza di nuovi elementi di segno contrario e del limitato periodo di tempo trascorso, posto che i fatti risalgono al 2006-2008 e che comunque avverso la sentenza è pendente appello.

Ribadisce anche l’invalidità derivata del provvedimento AGEA di decadenza e sospensione dell’erogazione del premio a sostegno della qualità del tabacco ex art. 68 Reg. CE 73/2009.

6. Per il Ministero dell’interno e l’AGEA si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato e controdeduce puntualmente.

7. Con memoria di replica, la società appellante ha puntualizzato, con riferimento giurisprudenziali ulteriori, la propria tesi.

8. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.

8.1. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa, tipizzate dal legislatore, comprendono una serie di elementi del più vario genere e, spesso, anche di segno opposto, frutto e cristallizzazione normativa di una lunga e vasta esperienza in questa materia, situazioni che spaziano dalla condanna, anche non definitiva, per taluni delitti da considerare sicuri indicatori della presenza mafiosa (art. 84, comma 4, lett. a), del d. lgs. 159/2011) alla mancata denuncia di delitti di concussione e di estorsione, da parte dell'imprenditore, dalle condanne per reati strumentali alle organizzazioni criminali (art. 91, comma 6, d.lgs. cit.), alla sussistenza di vicende organizzative, gestionali o anche solo operative che, per le loro modalità, evidenzino l'intento elusivo della legislazione antimafia. Esistono poi, come insegna l'esperienza applicativa della legislazione in materia e la vasta giurisprudenza formatasi sul punto nel corso di oltre venti anni, numerose altre situazioni, non tipizzate dal legislatore, che sono altrettante 'spie' dell'infiltrazione, nella duplice forma del condizionamento o del favoreggiamento dell'impresa (cfr. Cons. Stato, III, n. 1743/2016).

8.2. L’art. 84, comma 4, lettera a), cit., comprende la fattispecie di cui all’art. 10, comma 7, lettera a), del d.P.R. 252/1998, di cui le interdittive impugnate mostrano di far applicazione.

8.3. Questa Sezione ha, del tutto condivisibilmente, affermato che :

- la valenza astrattamente sintomatica delle vicende penali contemplate dall’art. 84, comma 4, lett. a), cit., non necessita, a differenza di quanto può dirsi per la fattispecie di cui all’art. 91, comma 6, cit., di ulteriori e concreti elementi che dimostrino l’effettività del rischio infiltrativo; trattasi nel primo caso di un catalogo di reati che, nella valutazione ex ante fattane dal legislatore, integra una ‘spia’ di per sè sola sufficiente ad imporre, nella logica anticipata e preventiva che permea la materia delle informative antimafia, l’effetto interdittivo nei rapporti con la pubblica amministrazione;

- la diversità refluisce ragionevolmente sul criterio valutativo, talchè laddove la condotta delittuosa è specificatamente enucleata dal legislatore, la sua contestazione in sede penale sfocia in un’attestazione del rischio infiltrativo in sede amministrativa; laddove la condotta non è sussumibile in un delitto spia, ma è comunque potenzialmente strumentale agli obiettivi del crimine organizzato, essa costituisce indizio che abbisogna di essere corroborato da elementi ulteriori circa i rapporti di effettivo condizionamento tra impresa e associazioni criminali;

- pertanto, ove il Prefetto abbia contezza della commissione di taluni dei delitti menzionati nell’art. 84, comma 4, lett a), e sino quando non intervenga una sentenza assolutoria, deve (o quanto meno, può) limitarsi ad ‘attestare’ la sussistenza del rischio infiltrativo siccome desunto dalla mera ricognizione della vicenda penale nei termini e nei limiti in cui contemplata dalla disposizione più volte richiamata (cfr. Cons. Stato, III, n. 4555/2016; vedi anche, nello stesso senso, a proposito dei delitti di estorsione e usura, III, n. 3885/2016; associazione a delinquere, III, n. 1315/2017; turbata libertà degli incanti, III, n. 3323/2016; traffico illecito di rifiuti ex art. 260 d.lgs. 152/2006 III, n. 1632/2016, n. 4555/2016 e n. 4556/2016; truffa aggravata e riciclaggio, III, n. 691/2016).

8.4. Deve altresì condividersi l’orientamento che sottolinea come la presenza di legami con la criminalità organizzata, a fronte di tale grave condotta, è data per presupposta dal legislatore, con una praesumptio iuris tantum che certamente deve ammettere la prova contraria, non potendosi postulare un automatismo tra l’emissione dell’ordinanza e l’emissione dell’informativa (cfr. Cons. Stato, III, n. 2157/2017).

8.5. Né può ritenersi che la rilevanza di una condanna per reati c.d. spia venga meno per effetto del trascorrere del tempo, dovendo ribadirsi che:

- il “venir meno delle circostanze rilevanti” di cui all’art. 91, comma 5, del d. lgs. 159/2011, non dipende dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica, o perché ne controbilanciano, smentiscono e in ogni caso superano la valenza sintomatica o perché ne rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo (e pertanto, pur dopo il decorso del termine di un anno dall’emanazione di un precedente atto ad effetto interdittivo, il Prefetto ben potrà e, anzi, dovrà emettere una ulteriore interdittiva, ove non siano venute meno le circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento del tentativo di infiltrazione mafiosa, salvo sempre il potere/dovere di riesaminare i fatti nuovi, in sede di aggiornamento, anche su documentata richiesta dal soggetto interessato, come prevede l’art. 91, comma 5, cit. – cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, n. 739/2017);

- l’attualità degli elementi indizianti, da cui trarre la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, permane tuttavia inalterata fino al sopraggiungere di fatti nuovi ed ulteriori rispetto ad una precedente valutazione di presenza di tentativi siffatti, che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo; il superamento del rischio di inquinamento mafioso è da ricondursi non tanto al trascorrere del tempo dall’ultima verifica effettuata senza che sia emersa alcuna evenienza negativa, bensì al sopraggiungere di fatti positivi che persuasivamente e fattivamente introducano elementi di inattendibilità della situazione rilevata in precedenza (cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, n. 1084/2017).

8.6. Nel caso in esame, non è dubbio che i delitti di usura ed estorsione, per i quali è stato condannato -OMISSIS-, siano contemplati agli artt. 10, comma 7, lettera a), del d.P.R. 258/1998 e 84, comma 4, lettera a), del d.lgs. 159/2011.

L’adozione dell’ultima interdittiva segue di un anno e mezzo la condanna, e non vi è soluzione di continuità rispetto alla prima interdittiva, adottata nel corso del procedimento penale.

I fatti costituenti reato risalgono, secondo quanto precisato dalla difesa erariale, al 2006/2008, vale a dire a non più di tre-cinque anni dalla conclusione del processo penale.

Pertanto, non è neanche astrattamente ipotizzabile che il trascorrere del tempo possa assumere rilevanza.

8.7. D’altro canto, la società appellante contesta la rilevanza indiziante della condanna, attraverso paragoni suggestivi (tratti dalla giurisprudenza relativa ai funzionari degli istituti di credito, e quindi non pertinente alla situazione di -OMISSIS-), ma non ha fornito elementi specifici e documentati a supporto della propria tesi secondo la quale in realtà la condotta sanzionata sarebbe priva di qualsiasi connotazione di collegamento, contiguità o permeabilità nei confronti dell’attività delle organizzazioni di stampo mafioso.

In altri termini, non ha fornito gli elementi necessari per mettere in discussione, e se del caso superare, la presunzione derivante dalla condanna in relazione alla previsione dell’art. 84, cit.

Né ha proposto istanza di aggiornamento, ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. 159/2011, per addurre elementi di novità all’originario impianto motivazionale dell’interdittiva, ovvero non ha allegato, e tanto meno documentato fatti nuovi che possano portare il Prefetto a determinarsi in senso contrario rispetto al passato.

9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società appellante al pagamento in favore del Ministero dell’interno e di AGEA della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge, ciascuno, per spese del grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società appellante ed il suo socio accomandatario.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Pierfrancesco UngariFranco Frattini
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.