Pubblicato il 23/05/2017

N. 02400/2017REG.PROV.COLL.

N. 08148/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8148 del 2016, proposto da:
Bruno De Felice, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo, Stefano Corsi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Daniele Vagnozzi in Roma, via Giunio Bazzoni, n. 3;

contro

Comune di Lanciano, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Antonio Di Naccio, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, n. 7;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00311/2016, resa tra le parti, concernente la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere del Comune di Lanciano a seguito delle elezioni svoltesi il 5 giugno 2016 ed il 19 giugno 2016


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Antonio Di Naccio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2017 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati Daniele Vagnozzi su delega di Giulio Cerceo e di Stefano Corsi e Massimo Di Nezza su delega dichiarata di Vincenzo Colalillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con il presente ricorso l’appellante ha impugnato la sentenza n. 311/2016 resa dal T.A.R. Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, con la quale è stato respinto il ricorso ex art. 130 C.P.A., da lui proposto per ottenere l'annullamento del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale per il turno di ballottaggio 16/23.06.2016, relativo alla proclamazione degli eletti alle cariche di Sindaco e di Consiglieri Comunali, effettuata il 22/23.06.2016, concernenti le elezioni comunali del Comune di Lanciano (CH) svoltesi il 05.06.2016 e, per il turno di ballottaggio, il 19.06.2016, nella parte in cui ha proclamato l'elezione a Consigliere Comunale del sig. Di Naccio Antonio, della lista n. 14 "S'IGNORA LANCIANO", anziché disporre la sua elezione alla carica di Consigliere Comunale, della lista n. 2 "FORZA ITALIA".

L'appellante, sig. De Felice Bruno, si è candidato alla carica di Consigliere Comunale nella lista n. 2 "FORZA ITALIA", alle elezioni comunali del Comune di Lanciano (CH), con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, svoltesi, per il primo turno, in data 05.06.2016 e, per il turno di ballottaggio, il successivo 19.06.2016.

Al primo turno relativo a tali elezioni hanno partecipato tre candidati Sindaci, sostenuti da altrettanti raggruppamenti di liste, ovvero:

- il candidato Sindaco sig. Mario Pupillo, sostenuto dalle liste n. 9 "INSIEME @ SINISTRA", n. 10 "LANCIANO VALE", n. 11 "LANCIANO IN COMUNE", n. 12 "PROGETTO LANCIANO", n. 13 "PARTITO DEMOCRATICO";

- il candidato Sindaco sig. Errico D'Amico, sostenuto dalla liste n. 1 "LANCIANO AL CENTRO", n. 2 "FORZA ITALIA", n. 3 "NUOVA LANCIANO", n. 4 "NOI CON SALVINI” , n. 5 "LANCIANO UNICA", n. 6 "LANCIANO POPOLARE UDC', n. 7 "FRATELLI D'ITALIA", n. 8 "PER LANCIANO";

- il candidato Sindaco sig.ra Tonia Paolucci, sostenuta dalle liste n. 14 "S'IGNORA LANCIANO", n. 15 "LIBERTAZIONE", n. 16 "CASAPOUND ITALIA", n. 17 "TONIA PAOLUCCI SINDACO".

All'esito del primo turno il raggruppamento di liste a sostegno del candidato Sindaco sig. Mario Pupillo ha conseguito 8.372 voti, pari al 39,46%; quello a sostegno del candidato Sindaco sig. Errico D'Amico ha ottenuto 8.033 voti, pari al 37,86%; infine, quello a sostegno del candidato Sindaco sig.ra Tonia Paolucci ha conseguito 4.808 voti, pari al 22,66%.

Ciò ha reso necessario il turno di ballottaggio tra i candidati Sindaci sig. Pupillo e sig. Errico D'Amico.

Al turno di ballottaggio, tenutosi il 19.06.2016, il candidato Sindaco sig. Pupillo ha continuato ad essere sostenuto dalle medesime liste del primo turno.

Diversamente, al candidato Sindaco sig. Errico D'Amico, per il ballottaggio, si sono collegate non soltanto le liste che già lo appoggiavano al primo turno, ma anche quelle che, inizialmente (ovvero sempre al primo turno), avevano sostenuto il candidato Sindaco sig.ra Tonia Paolucci (per un unico e nuovo raggruppamento così formato: liste n. 1 "LANCIANO AL CENTRO", n. 2 "FORZA ITALIA", n. 3 "NUOVA LANCIANO", n. 4 "NOI CON SALVINI”, n. 5 "LANCIANO UNICA", n. 6 "LANCIANO POPOLARE UDC', n. 7 "FRATELLI D'ITALIA", n. 8 "PER LANCIANO", n. 14 "S'IGNORA LANCIANO", n. 15 "LIBERTAZIONE", n. 16 "CASAPOUND ITALIA", n. 17 "TONIA PAOLUCCI SINDACO").

Il candidato Sindaco sig. Mario Pupillo ha conseguito, al turno di ballottaggio, 10.089 voti, pari al 54,75%, mentre il candidato Sindaco sig. Errico D'Amico ha ottenuto 8.337 voti, per una percentuale pari al 45,25%.

Pertanto, il 22.06.2016, come da verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale per il turno di ballottaggio, alla carica di Sindaco è stato proclamato eletto il sig. Mario Pupillo.

Alla coalizione che ha appoggiato il candidato Sindaco sig. Pupillo, risultato pertanto vincitore, sono stati attribuiti n. 15 seggi di Consigliere Comunale.

I residui 9 seggi, vale a dire quelli relativi alle liste collegate col candidato Sindaco partecipante al ballottaggio e risultato non eletto (sig. Errico D'Amico), sono stati così attribuiti:

- n. 1 seggio al sig. Errico D'Amico, quale candidato Sindaco ammesso al turno di ballottaggio e risultato non eletto a tale carica;

- n. 1 seggio alla lista n. 1 "LANCIANO AL CENTRO";

- n. 1 seggio alla lista n. 2 "FORZA ITALIA";

- n. 2 seggi alla lista n. 3 "NUOVA LANCIANO";

- n. 1 seggio alla lista n. 6 "LANCIANO POPOLARE UDC';

- n. 1 seggio alla sig.ra Tonia Paolucci, quale candidato Sindaco non partecipante al ballottaggio e sostenuto, nel primo turno di votazione, dalle liste n. 14 "S'IGNORA LANCIANO", n. 15 "LIBERTAZIONE", n. 16 "CASAPOUND ITALIA", n. 17 "TONIA PAOLUCCI SINDACO", aventi conseguito almeno un seggio;

- n. 1 seggio alla lista n. 14 "S'IGNORA LANCIANO";

- n. 1 seggio alla lista n. 17 "TONIA PAOLUCCI SINDACO".

In pratica, sono stati proclamati eletti cinque candidati compresi nelle liste che avevano appoggiato al primo turno D’Amico e due candidati compresi nelle liste che avevano appoggiato al primo turno Paolucci; per cui, in definitiva, i 9 seggi assegnati alla minoranza avevano visto proclamati eletti sei candidati compresi nelle liste che avevano appoggiato al primo turno D’Amico e tre candidati compresi nelle liste che avevano appoggiato al primo turno Paolucci.

2. - Con il ricorso di primo grado il sig. De Felice, primo dei non eletti tra le liste che avevano appoggiato al primo turno il candidato sindaco D’Amico, ha quindi censurato l’atto di proclamazione degli eletti, sostenendo che la prededuzione sia del candidato sindaco non eletto al ballottaggio, che del candidato sindaco non concorrente al ballottaggio, avrebbe dovuto essere effettuata con riferimento al complessivo gruppo delle liste collegate in sede di ballottaggio e non alle liste collegate al primo turno; per cui, in definitiva, egli – presentatosi con la lista “Forza Italia”, che aveva ottenuto il quoziente 993 -, avrebbe dovuto essere proclamato eletto al posto del sig. Di Naccio della lista “S’Ignora Lanciano” (che aveva appoggiato al primo turno il candidato sindaco Paolucci), dato che tale lista aveva ottenuto un quoziente deteriore (di 955).

3. - Il TAR ha respinto il ricorso rilevando che:

- la problematica del ricorso concerneva nello stabilire se la prededuzione sancita dall’art. 73, comma 11, d.lgs. n. 267-2000 dovesse essere operata con riferimento alle liste o gruppi di liste così come presentatisi nel primo turno a sostegno degli originari candidati alla carica di Sindaco, ovvero con riferimento agli apparentamenti formatisi in vista del ballottaggio;

- la questione della c.d. “prededuzione” era stata più volte esaminata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo Cons. St. sez. V, 8 giugno 2015, n. 2799, e 22 settembre 2015, n. 4419);

- tale meccanismo, operando a valle del riparto dei seggi fra le liste, prende a base i gruppi originari presentatisi al primo turno in modo che ciascun candidato Sindaco non eletto riceva il seggio di consigliere a carico della propria lista (o gruppo di liste) a lui collegate nel primo turno elettorale;

- l’art. 73 distingue nettamente la fase di proclamazione incentrata sulla ripartizione dei seggi fra le liste apparentate in vista del ballottaggio che vengono a costituire un unico nuovo gruppo, senza distinzione tra quelle originarie e quelle aggiunte successivamente (commi 8, 9 e 10), e la fase di individuazione delle persone fisiche chiamate a ricoprire l’ufficio di consigliere comunale che tiene conto delle liste o gruppi di liste presentati a sostegno del candidato sindaco al primo turno (comma 11);

- in questo modo non si intacca il principio della proporzionale attribuzione dei seggi alla minoranza, mentre seguendo la tesi del ricorrente, le liste che si erano apparentate avrebbero perso un seggio;

- tale ricostruzione ha ottenuto anche l’avallo della Corte Costituzionale (sentenza 29 aprile 1996 n. 135).

4. - Con il ricorso in appello l’appellante censura tale decisione reiterando la propria ricostruzione della c.d. “prededuzione” e chiedendo, anche, la rimessione della questione all’Adunanza Plenaria.

4.1 - Si è costituito in giudizio l’appellato Di Naccio che ha eccepito, preliminarmente, la tardività dell’impugnazione e ne ha comunque chiesto il rigetto per infondatezza.

4.2 - In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato scritti difensivi nei quali hanno insistito nella proprie prospettazioni.

5. - All’udienza pubblica del 6 aprile 2017 l’appello è stato trattenuto in decisione.

6. - L’appello è infondato e va dunque respinto.

6.1 - Può prescindersi dall’esaminare l’eccezione di tardività sollevata dalla parte appellata in considerazione dell’infondatezza, nel merito, dell’appello.

Ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per discostarsi dall’orientamento, sul quale si fonda la decisione del TAR, che è andato stabilizzandosi nel tempo nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, con riferimento alla individuazione della portata applicativa della c.d. prededuzione (cfr. non soltanto le sentenze richiamate dal TAR, e cioè Sez. V 8 giugno 2015 n. 2799; 22 settembre 2015 n. 4419, ma anche le precedenti sez. V, 5 marzo 2012, n. 1255; 9 settembre 2011, n. 5065; 28 febbraio 2011, n. 1269; 9 dicembre 2008, n. 6123).

Come ha correttamente rilevato la difesa dell’appellato, nell’ipotesi di aggregazione successiva di una lista al candidato sindaco ammesso al ballottaggio (ma poi non eletto) non può trovare applicazione la regola della prededuzione del seggio all’intero schieramento.

Infatti, la norma del comma 11 dispone che “In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate”: il termine “medesimo” candidato presuppone la perfetta coincidenza tra i collegamenti operati da ciascuna lista con il candidato sindaco: tale completa corrispondenza non si verifica nel caso di aggregazione successiva.

L’interpretazione seguita dal primo giudice, che riprende quella di questo Consiglio di Stato recepita nelle istruzioni fornite dal Ministero dell’Interno, garantisce che ciascuno dei candidati a sindaco risultati non eletti abbia ricevuto il seggio di consigliere comunale a carico della propria lista: nel caso di specie, impedisce che il candidato D’Amico vada ad occupare il posto di consigliere democraticamente eletto nel raggruppamento delle liste del candidato Paolucci (cfr. Cons. Stato, Sez. V 27/9/1996 n. 1170)

In altre parole, in questo modo si assicura la proclamazione a consigliere comunale di tutti i candidati sindaci non eletti con riferimento alle candidature alla carica di sindaco e ai rispettivi collegamenti secondo lo schieramento del primo turno elettorale, evitando che possano verificarsi penalizzazioni per le liste aggregate in sede di ballottaggio per effetto del collegamento.

6.2 - Né possono sussistere perplessità di ordine costituzionale, tenuto conto di quanto statuito dalla stessa Corte Costituzionale.

Con la sentenza n. 135 del 29 aprile 1996, la Consulta ha specificato che la c.d. prededuzione deve operare nell'ambito dei seggi da attribuire alla lista collegata con ogni candidato al primo turno compreso quello ammesso al ballottaggio, dato che il trascinamento dei voti riguarda solo le liste, ma non anche il candidato sindaco non ammesso al ballottaggio per il quale le altre liste del raggruppamento non hanno espresso, ne potrebbero esprimere alcuna dichiarazione di collegamento.

La Sezione Quinta, nella citata decisione n. 2799/2015 ha anche precisato che risulta ormai superato il diverso indirizzo della sezione (sez. V, 2 marzo 2009, n. 1159; sez. V, 3 aprile 2007, n. 1509), atteso che lo stesso fonda il proprio non condivisibile presupposto applicativo sulla dichiarata riferibilità del meccanismo della prededuzione alle liste (o coalizioni di liste) ammesse al ballottaggio, sicchè non sussistono i presupposti per investire della problematica l’Adunanza Plenaria.

7. - In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo grado.

8. - Le spese del grado di appello possono compensarsi tra le parti ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo grado.

Spese del grado di appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Stefania SantoleriMarco Lipari
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO