Pubblicato il 26/05/2017

N. 02513/2017REG.PROV.COLL.

N. 09045/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 9045 del 2016, proposto dai signori Marcello GENINATTI TOGLI, Valerie LAVIOLA, Gabriele CARRIERE e Irma BALBO, rappresentati e difesi dall’avv. Giorgio Strambi, domiciliato ex art. 25 cod. proc. Amm. Presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13,

contro

- il COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
- la III CIRCOSCRIZIONE DI TORINO, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti di

- i signori Francesca TROISE, Francesco DANIELE, Ludovica CIORIA, Katia BALLONE, Antonio CAPRÌ, Alberto PILLONI, Valentino MAGAZZÙ, Elisabetta DATA, Marco TITLI e Giuseppe Antonio GIOVE, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianluca Contaldi e Vittorio Barosio, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 63;
- il signor Marco Giovanni CASCIOLA, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Enrichens, con domicilio eletto presso l’avv. Paola Ramadori in Roma, via M. Prestinari, 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. del Piemonte, Sezione Prima, nr. 1283/2016, depositata in Segreteria in data 13 ottobre 2016 e notificata in data 24 ottobre 2016, che ha respinto il ricorso proposto dai signori Marcello Geninatti Togli, Valerie Laviola e Gabriele Carriere per l’annullamento del verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale del 9 giugno 2016 di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere della III Circoscrizione del Comune di Torino, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra cui: a) il verbale di ammissione della lista “PD - Fassino Sindaco” alla competizione elettorale per il rinnovo del III Consiglio Circoscrizionale della Città di Torino reso dalla 13° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Torino - C.E.C.IR. Torino domenica 8 maggio 2016, nr. 14; b) il verbale di ammissione della lista denominata “Progetto Torino - La Sinistra per la Città” reso dalla 13° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Torino - C.E.CIR.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati in epigrafe meglio indicati;

Viste le memorie prodotte dagli appellanti (in date 28 febbraio e 4 marzo 2017) e dagli appellati sig.ra Francesca Troise e altri (in date 28 febbraio e 3 marzo 2017) a sostegno delle proprie difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2017, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l’avv. Strambi per gli appellanti e l’avv. Barosio, anche per delega dell’avv. Enrichens, per gli appellati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I signori Marcello Geninatti Togli, Valerie Laviola, Gabriele Carriere e Irma Balbo hanno appellato la sentenza con la quale il T.A.R. del Piemonte ha respinto il ricorso proposto dai primi tre avverso il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale del 9 giugno 2016 di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere della III Circoscrizione del Comune di Torino, nonché avverso tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra cui:

a) il verbale di ammissione della lista “PD - Fassino Sindaco” alla competizione elettorale per il rinnovo del III Consiglio Circoscrizionale della Città di Torino reso dalla 13° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Torino - C.E.C.IR. Torino domenica 8 maggio 2016, nr. 14;

b) il verbale di ammissione della lista denominata “Progetto Torino - La Sinistra per la Città” reso dalla 13° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Torino - C.E.CIR.

L’impugnazione degli appellanti risulta affidata ai seguenti motivi di diritto:

1) erroneità della sentenza; difetto di motivazione; errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; violazione degli artt. 1, 2 e 3 cod. proc. amm., nonché degli artt. 24 e 97 Cost.; violazione degli artt. 32 e 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, nr. 570, dell’art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445; violazione dell’art. 56 dello Statuto comunale della Città di Torino, dell’art. 2 del Regolamento comunale della Città di Torino per le elezioni dei Consigli di Circoscrizione (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 febbraio 1997 [mecc. 9700997/18] e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 marzo 2001 [mecc. 2001 01417/02]); violazione del Manuale istruzione per ammissione candidature pubblicazione nr. 5 del 2016 del Ministero dell’Interno; eccesso di potere; disparità di trattamento; travisamento dei fatti; carenza di terzietà ed imparzialità; carente, erronea ed irrazionale motivazione del provvedimento amministrativo (con riguardo alla reiezione della censura con cui era stata denunciata l’assenza della sottoscrizione di autentica alla dichiarazione di accettazione della candidatura del candidato Presidente collegato alla lista “PD – Fassino Sindaco”);

2) erroneità e carenza/assenza assoluta di motivazione della sentenza nonché del provvedimento amministrativo e travisamento dei fatti anche in relazione alle dedotte censure di disparità di trattamento e carenza di imparzialità e terzietà (con riferimento all’erroneità della motivazione spesa dal T.A.R. a sostegno della non illegittimità della dichiarazione di accettazione suindicata);

3) erroneità della sentenza; difetto di motivazione; errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; violazione degli artt. 1, 2 e 3 cod. proc. amm., violazione dell’art. 14 della legge 21 marzo 1990, nr. 53; violazione del Manuale istruzione per ammissione candidature pubblicazione nr. 5 del 2016 del Ministero dell’Interno; contrasto e violazione con la circolare del Ministero dell’Interno 3 maggio 2016, nr. 10077; eccesso di potere; disparità di trattamento; travisamento dei fatti; carenza di terzietà ed imparzialità; carente, erronea ed irrazionale motivazione del provvedimento amministrativo (con riguardo alla reiezione della doglianza relativa all’essere state le accettazioni della lista “Progetto Torino – Sinistra per la Città” autenticate da pubblico ufficiale incompetente).

Si sono costituiti in giudizio gli appellati signori Francesca Troise, Francesco Daniele, Ludovica Cioria, Giuseppe Antonia Giove, Katia Ballone, Antonio Caprì, Alberto Pilloni, Valentino Magazzù, Elisabetta Data, Marco Titli e Marco Giovanni Casciola, i quali hanno eccepito l’inammissibilità sotto vari profili e, comunque, l’infondatezza dell’appello.

Di seguito, le parti costituite hanno ulteriormente sviluppato con memorie le rispettive tesi.

All’udienza del 16 marzo 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il 5 giugno 2016, nella città di Torino si sono svolte le elezioni comunali e circoscrizionali.

Nella III Circoscrizione è risultata prevalente la coalizione formata dalle liste “Partito Democratico” - “Moderati” - “Lista Civica per Fassino” - “Progetto Torino - Sinistra per la Città”, che ha riportato 24.126 voti corrispondenti al 43,12 %.

In base al Regolamento comunale della Città di Torino per le elezioni dei Consigli di Circoscrizione (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 febbraio 1997 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 marzo 2001), alla lista o all’insieme di liste apparentate che riportino il maggior numero di voti, e una percentuale complessiva superiore al 40 %, è attribuito il 60% dei seggi, per cui nel caso di specie alla coalizione di liste di cui sopra è stata attribuita tale percentuale.

Sulla scorta di tali dati elettorali, il 9 giugno 2016 l’Ufficio Elettorale Centrale ha redatto il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere della III Circoscrizione della Città di Torino.

2. Con ricorso al T.A.R. del Piemonte, i signori Marcello Geninatti Togli, Valerie Laviola e Gabriele Carriere, il primo in qualità di candidato alla presidenza della III Circoscrizione e gli altri in qualità di cittadini elettori ivi residenti, hanno impugnato il suddetto verbale, lamentando l’illegittima ammissione alla competizione elettorale di due liste: la lista “PD - Fassino Sindaco” e la lista “Progetto Torino - Sinistra per la Città”.

In particolare, in relazione alla lista “PD - Fassino Sindaco”, i ricorrenti hanno rilevato che la dichiarazione di accettazione della candidata a Presidente di Circoscrizione, signora Francesca Troise, risultava priva della sottoscrizione del pubblico ufficiale autenticatore e quindi inesistente o comunque nulla; gli istanti hanno inoltre sostenuto che l’ammissione della lista in questione fosse frutto di un atteggiamento particolarmente indulgente tenuto dalla Commissione elettorale.

Per quel che concerne poi la lista “Progetto Torino - Sinistra per la Città”, i ricorrenti hanno lamentato che le accettazioni di candidatura fossero state autenticate da un pubblico ufficiale incompetente in quanto Presidente di altra e diversa Circoscrizione della Città di Torino.

3. Con la sentenza in epigrafe, l’adito Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato.

3.1. Nello specifico, in relazione alle censure relative all’ammissione della lista “PD - Fassino Sindaco”, il T.A.R. ha affermato che non si può sostenere che mancasse, da parte della signora Troise, una dichiarazione di accettazione della candidatura sostenuta da tale lista.

Il giudice di prime cure ha difatti evidenziato che:

- nel caso di specie, la signora Troise aveva reso in un unico documento una dichiarazione di accettazione di candidatura “cumulativa” per le quattro liste che la presentavano e sostenevano (tra le quali la lista “PD - Fassino Sindaco”), dichiarazione idonea a instaurare il collegamento tra il candidato e ciascuna di queste liste;

- la detta dichiarazione di accettazione era stata redatta in quattro esemplari “originali” identici tra loro;

- nell’esemplare allegato all’atto di presentazione della lista “PD - Fassino Sindaco” il notaio autenticante aveva apposto il proprio timbro ma non la propria sottoscrizione;

- l’atto che instaurava il collegamento con la lista “PD - Fassino Sindaco”, in quanto contenuto nella dichiarazione cumulativa, era stato acquisito dall’Ufficio Elettorale quale allegato all’atto di presentazione delle altre liste.

Di conseguenza – ha rilevato il T.A.R. – risultando la dichiarazione di accettazione cumulativa acquisita dall’Ufficio Elettorale, la Commissione non poteva di certo ignorare il collegamento ivi instaurato tra la candidatura della signora Troise e la lista “PD - Fassino Sindaco” e l’aveva dunque correttamente valorizzato.

Inoltre, ha affermato il giudice di prime cure, essendo pienamente legittima l’ammissione di tale lista, anche l’accusa di indebito favoritismo risultava del tutto infondata.

3.2. In merito poi alle censure relative alla lista “Progetto Torino - Sinistra per la Città”, il T.A.R. ha richiamato il recente indirizzo di questa Sezione, in base al quale il principio di competenza territoriale dei funzionari abilitati ad autenticare le firme non equivale ad affermare il diverso principio della pertinenza della competenza elettorale, secondo cui i soggetti medesimi potrebbero autenticare, all’interno del territorio di pertinenza, solo le firme finalizzate alla partecipazione alle competizioni elettorali dell’ente al quale appartengono.

Di conseguenza, ha rilevato il giudice di prime cure, il fatto che le candidature alla carica di consigliere della III Circoscrizione fossero state autenticate dal signor Novelli, in qualità di Presidente della X Circoscrizione, non era idoneo a inficiare la legittimità delle autentiche delle firme apposte dai candidati della lista “Progetto Torino - Sinistra per la Città”, non essendo stato dedotto altro diverso vizio, ed in particolare non essendo stato dedotto né dimostrato che il predetto signor Novelli avesse proceduto alle autentiche fuori dal territorio della X Circoscrizione.

4. Con l’odierno appello, i signori Marcello Geninatti Togli, Valerie Laviola e Gabriele Carriere, ricorrenti in primo grado, e la signora Irma Balbo, anch’essa elettrice della III Circoscrizione, insorgono avverso la predetta pronuncia del T.A.R., lamentandone l’erroneità sotto differenti profili.

4.1. In primo luogo, gli appellanti contestano l’affermazione del giudice di prime cure secondo la quale la dichiarazione di accettazione della candidatura costituisce atto multiplo, il cui contenuto può essere desunto aliunde, grazie alla documentazione presentata da altre liste in differenti procedimenti.

Tale impostazione, rilevano, non potrebbe essere ammessa nella materia elettorale, nella quale non è ritenuto applicabile il criterio della strumentalità delle forme.

Accogliendo tale conclusione poi, il T.A.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sulla grave e insanabile violazione consistente nell’assenza di firma del notaio, che vizia irrimediabilmente l’autenticazione e quindi l’accettazione di candidatura; l’autenticazione infatti costituisce requisito indefettibile, prescritto ad substantiam, richiesto espressamente dall’art. 32, comma 9, nr. 2, del d.P.R. 16 maggio 1960, nr. 570, nelle forme di cui all’art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445, pena l’eliminazione dalla lista del nome del candidato per il quale manca.

In conseguenza di tale vizio, evidenziano gli appellanti, la candidatura a Presidente della signora Troise non poteva che risultare nulla, con conseguente esclusione della lista circoscrizionale “PD - Fassino Sindaco” dalle competizioni elettorali, essendo richiesto specificamente dal combinato disposto degli artt. 56 dello Statuto comunale e 2 del Regolamento comunale del Decentramento che ciascuna lista debba indicare il proprio candidato Presidente del Consiglio di Circoscrizione.

A sostegno di tale impostazione gli interessati richiamano la pronuncia di questa Sezione nr. 2128 del 23 maggio 2016.

Inoltre, secondo gli appellanti, la prescrizione per cui ciascuna lista deve essere dotata della propria dichiarazione di accettazione troverebbe una propria ratio nel fatto di garantire al candidato di potersi “smarcare” fino all’ultimo da liste di cui non ritiene vi siano più i presupposti per essere il rappresentante.

4.2. In secondo luogo, gli istanti contestano le motivazioni rese dal T.A.R. relativamente alle censure di disparità di trattamento sollevate in primo grado.

Rilevano infatti gli appellanti che il Tribunale di prime cure non avrebbe tenuto in debita considerazione le circostanze fattuali portate all’attenzione dai ricorrenti e avrebbe reso sul punto motivazioni sfuggevoli e apodittiche.

4.3. Infine gli istanti lamentano l’erroneità della pronuncia del T.A.R. relativamente alle censure avanzate nei confronti della lista “Progetto Torino - Sinistra per la Città”.

Sostengono infatti gli appellanti che il Tribunale di prime cure avrebbe giustificato la propria decisione sulla base di una giurisprudenza afferente a fattispecie diversa da quella per cui è causa, trattandosi nel caso di specie di autenticazione da parte di soggetto espressione di un organo politico per il quale varrebbe invece un differente indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, 13 febbraio 2014, nn. 715, 716, 717), recepito nella Circolare del Ministero dell’Interno nr. 10077 del 3 maggio 2016.

5. Si sono costituiti in giudizio i signori Francesca Troise, Francesco Daniele, Ludovica Cioria, Giuseppe Antonia Giove, Katia Ballone, Antonio Caprì, Alberto Pilloni, Valentino Magazzù, Elisabetta Data e Marco Titli, eccependo l’inammissibilità, per estrema genericità, del secondo motivo di impugnazione e comunque l’infondatezza, nel merito, dell’appello.

6. Si è altresì costituito in giudizio il signor Marco Giovanni Casciola, il quale ha riproposto l’eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse del signor Marcello Geninatti Togli, del ricorso di primo grado, non esaminata dal T.A.R.

7. Tutto ciò premesso, vanno innanzitutto esaminate alcune preliminari questioni processuali.

7.1. In primo luogo, occorre ribadire la piena ammissibilità della proposizione dell’appello da parte della signora Irma Balbo, nella qualità di cittadina elettrice, ancorché la stessa non sia stata ricorrente né parte del giudizio di primo grado.

Al riguardo, giova ribadire che nel regime anteriore all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo l’art. 83, comma 12, del d.P.R. nr. 570/1960 stabiliva che contro le decisioni emesse in primo grado in materia di elezioni amministrative fosse ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato, entro il termine di 20 giorni decorrenti alla notifica della decisione, per coloro nei confronti dei quali era necessaria la notificazione, ed entro 20 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione della parte dispositiva della decisione nell’albo pretorio del Comune, “per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato”.

La norma attribuiva dunque la legittimazione all’appello non solo alle parti del giudizio di primo grado, ma anche al cittadino elettore rimasto estraneo al processo davanti al T.A.R.

La disposizione è oggi riprodotta nel comma 1 dell’art. 131 cod. proc. amm., che recita: “…L’appello avverso le sentenze di cui all’articolo 130 è proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall’ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell’albo pretorio del comune”.

Pertanto, essendo stata confermata tale speciale legittimazione all’appello, risulta pienamente ammissibile l’impugnazione della signora Balbo.

7.2. In merito poi alle eccezioni sollevate, deve respingersi quella di inammissibilità, per estrema genericità, del secondo motivo di impugnazione, come proposta dagli appellati signora Troise e altri, in quanto risultano sufficientemente specificate le ragioni a fondamento della seconda censura di appello (con la quale si denuncia la pretesa apoditticità delle motivazioni addotte a sostegno della reiezione delle doglianze di disparità di trattamento formulate in prime cure).

7.3. È parimenti da respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado riproposta dall’appellato signor Casciola, la quale è incentrata sul richiamo alla disposizione del Regolamento per le elezioni dei consigli circoscrizionali della Città di Torino, laddove si prevede l’assegnazione del 60% dei seggi (15 su 25) alle liste apparentate che riportino il maggior numero di voti e una percentuale superiore al 40%.

Nel caso di specie, sostiene l’appellato, poiché la coalizione di liste a sostegno della signora Troise aveva riportato il 43,12% dei voti, anche sottraendo da tale cifra il 2,33% riportato dalla lista “Progetto Torino - La Sinistra per la Città” si otterrebbe comunque un valore superiore al 40%, e quindi non muterebbe l’assegnazione dei seggi alla lista medesima.

Tuttavia, l’appellato trascura di considerare che i ricorrenti in primo grado hanno contestato l’ammissione non solo della lista “Progetto Torino - La Sinistra per la Città”, ma anche della lista “PD - Fassino Sindaco”, che ha riportato ben il 27,02%: pertanto, l’argomento a sostegno dell’eccezione in questione non può rilevare nel caso de quo.

A conclusioni parzialmente diverse, come meglio appresso si dirà, potrebbe giungersi soltanto laddove, all’esito dello scrutinio delle censure afferenti alla lista “PD – Fassino Sindaco”, si concludesse per l’infondatezza di queste, risultando in tale ipotesi effettivamente ridimensionato l’impatto sugli esiti elettorali degli eventuali vizi inficianti l’ammissione dell’altra lista.

8. Passando al merito dell’appello, lo stesso è infondato e va conseguentemente respinto.

9. Il primo motivo di impugnazione, incentrato sulla questione della mancanza di sottoscrizione del notaio autenticante in calce alla dichiarazione di accettazione della candidatura per una delle quattro liste apparentate – la lista “PD – Fassino Sindaco” – deve essere respinto.

9.1. Al riguardo, deve innanzi tutto rilevarsi che la sentenza di questa Sezione nr. 2128 del 23 maggio 2016, richiamata a sostegno delle conclusioni degli appellanti, afferisce a fattispecie non sovrapponibile a quella in esame.

E difatti:

- in quel caso, mancava del tutto la dichiarazione di accettazione per una delle liste, e la tesi sostenuta dalla parte privata (e disattesa in sentenza) era che la stessa, in ossequio al principio di strumentalità delle forme, potesse desumersi per implicito da altri documenti tempestivamente e ritualmente depositati (segnatamente, dalle dichiarazioni di accettazione relative ad altre liste apparentate);

- nel caso che qui occupa, invece, la dichiarazione di accettazione per la lista “PD – Fassino Sindaco” esisteva ed era stata depositata, anche se priva della sottoscrizione del notaio autenticante, carenza che il T.A.R. ha ritenuto di poter superare attraverso il riferimento alla sottoscrizione posta in calce ad identica dichiarazione allegata ad altra lista collegata.

9.2. Ciò premesso, la Sezione reputa condivisibile la conclusione cui è giunto il Tribunale di prime cure.

Al riguardo, va evidenziato che l’impostazione del T.A.R. risulta avvalorata dal disposto di cui all’art. 2 del già citato Regolamento per le elezioni dei Consigli Circoscrizionali, laddove alla lettera c), distinguendo tra “lista unica” e “insieme di liste apparentate”, sembra ritenere sufficiente per entrambe le ipotesi una sola “dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura a Presidente da parte del soggetto interessato”, ponendo la sola condizione che questa sia convergente col contenuto delle dichiarazioni rese dai delegati di ciascuna lista.

In base dunque al dato testuale testé richiamato, si sarebbe potuto ben sostenere che la candidata Presidente potesse rendere un’unica dichiarazione riferita a tutte le liste apparentate, cosa de facto avvenuta nel caso di specie; e, difatti, è verosimile che solo cautelativamente e ad abundantiam la candidata abbia ritenuto di produrre quattro originali sottoscritti della medesima dichiarazione di accettazione, uno per ciascuna delle liste in questione.

Ciò premesso, se è vero che dalla citata sentenza nr. 2128 del 2016 sembra ricavarsi il principio per cui ciascuna lista deve seguire un autonomo procedimento, e quindi necessita di separate dichiarazioni a corredo, nel caso di specie non può non essere valorizzato il contenuto della citata disposizione regolamentare – non impugnata in parte qua e non manifestamente illegittima, in quanto improntata a criteri di semplificazione degli adempimenti formali – la quale riveste carattere di specialità rispetto alle disposizioni generali del d.P.R. nr. 570 del 1960, così come espressamente precisato dall’art. 9 del Regolamento stesso.

9.3. A fronte di tali piani rilievi, che inducono a concordare con le conclusioni del primo giudice, non risponde al vero l’argomento di parte appellante secondo cui, accogliendo tale impostazione, sarebbe precluso al candidato di dissociarsi in un momento successivo da una delle liste collegate.

Infatti, non si comprende il perché la presentazione di un’unica dichiarazione di accettazione riferita a tutte le liste collegate, in luogo di dichiarazioni autonome e distinte, debba impedire al candidato Presidente di revocare l’accettazione stessa solo limitatamente a una delle liste in questione.

10. Dai rilievi svolti al punto precedente discende anche la reiezione del secondo motivo d’appello, essendo comunque corretto, al di là della maggiore o minore sovrabbondanza o pertinenza della motivazione impiegata, l’operato della Commissione elettorale che ha ammesso la lista “PD – Fassino Sindaco”.

11. Quanto al terzo motivo, lo stesso può ritenersi assorbito, quanto alla posizione dell’appellante signor Geninatti Togli, per effetto dell’infondatezza dei primi due mezzi.

Difatti, l’insussistenza dei vizi denunciati in relazione all’ammissione della lista “PD - Fassino Sindaco” rende del tutto irrilevante la questione relativa all’ammissibilità della lista “Progetto Torino - Sinistra per la Città”, in quanto, anche in assenza della stessa, la coalizione di liste risultata vincitrice avrebbe ottenuto più del 40 % dei voti e quindi il 60% dei seggi (così come anticipato in sede di esame di eccezione di analogo tenore, svolta però in via del tutto preliminare da uno degli odierni appellati).

Quanto alla posizione degli altri istanti, i quali agiscono nella qualità di cittadini elettori, anche a voler seguire la tesi che costoro siano portatori di una situazione giuridica di mero fatto, connessa al regolare svolgimento della competizione elettorale e soggetta a speciale protezione dell’ordinamento, in ogni caso non si ravvisa ragione per discostarsi dal più recente indirizzo della Sezione – puntualmente richiamato dal giudice di primo grado – in ordine alla differenza tra il limite territoriale della competenza del funzionario autenticante ex art. 14 della legge 21 marzo 1990, nr. 53, e il preteso (e in realtà non esistente) limite “funzionale” rispetto all’Ente di appartenenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 maggio 2016, nr. 2070; id., 16 maggio 2016, nr. 1989).

Al riguardo, a nulla rileva la circostanza, su cui insiste parte appellante, che nel caso de quo il soggetto autenticante era un Presidente di Circoscrizione, e quindi un soggetto politico, dal momento che il citato art. 14 della legge nr. 53/1990 non pone alcuna differenza tra i diversi soggetti che elenca quali titolari del potere di autentica, per cui analoghi principi valgono per tutti i detti soggetti.

Pertanto, non si ravvisano i presupposti per una rimessione della questione all’Adunanza plenaria (come pure chiesto dagli appellanti), atteso che non emerge sul punto alcun contrasto di giurisprudenza, neanche potenziale, sibbene - molto più semplicemente – il superamento del più risalente orientamento invocato dagli appellanti per effetto del più recente indirizzo testé richiamato.

12. In conclusione, alla stregua dei rilievi fin qui svolti, s’impone una decisione di reiezione dell’appello e di conferma della sentenza impugnata.

13. In considerazione della peculiarità in fatto della vicenda esaminata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Francesco Bellomo, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Giulio Veltri, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Raffaele GrecoLanfranco Balucani
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO