Pubblicato il 03/03/2017 N. 01005/2017REG.PROV.COLL. N. 04952/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4952 del 2016, proposto da: contro Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Maranca Massimo, Domilici Franco, Corsi Piero, Costagliola Enrico, Liquiplast Srl, Amaddio Paolo, Biagini Stefano, Catarzi Daniele, Papini Luca, Lorenzi Daniele, Tei Roberto, Orescovich Massimo, Odini Alessio non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00278/2016, della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00275/2016, della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00277/2016, della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00273/2016, della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00274/2016, della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00276/2016, resa tra le parti, concernente statuizione sulle spese dei giudizi relativi all'ottemperanza decreti corte di appello di genova emessi su procedimenti n. 438/2012 - 507/2012 -1145/2011 - 599/2012 - 237/2012 - 442/2012 corresponsione somme equa riparazione (legge pinto) Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2017 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati S. Di Meo, Avv.to dello Stato V. Fedeli; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Considerato che con un unico atto di appello la parte appellante ha impugnato molteplici sentenze di primo grado; Considerato che pertanto l’appello è inammissibile; Considerato infatti che nel processo amministrativo d'appello è inammissibile l'impugnativa da parte del privato, con un unico atto, di più sentenze emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché pronunciate tra le stesse parti, atteso che l'art. 70 c.p.a. conferisce al giudice amministrativo il generale potere discrezionale di disporre la riunione di ricorsi connessi con la conseguenza che, ove si tratti di cause connesse in senso oggettivo o soggettivo, è al giudice amministrativo di secondo grado che compete il potere di riunire appelli contro più sentenze in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi, nonché al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati; è quindi una riunione a posteriori adottata in vista di un'uniforme decisione definitiva delle cause e quando le parti hanno ormai definito le loro posizioni; è invece inammissibile l'iniziativa posta in essere a priori dall'appellante, intesa a riunire cause diverse mediante unico appello contro più sentenze, in violazione dell'art. 101 c.p.a., che qualifica l'appello come ricorso proposto avverso la sola sentenza che definisce il giudizio, atteso che essa sottrarrebbe al giudice il governo dei giudizi e porrebbe le premesse per la creazione di situazioni processuali confuse o inestricabili. ( cfr. ad es. IV Sez. n. 1906/2016); P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna Valenti Giorgio al pagamento in favore del Ministero della Giustizia di euro 1000,00 oltre spese generali IVA e CPA per le spese del grado. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore Fabio Taormina, Consigliere Oberdan Forlenza, Consigliere Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere Giuseppe Castiglia, Consigliere
IL SEGRETARIO |