Pubblicato il 22/02/2017

N. 00827/2017REG.PROV.COLL.

N. 09805/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9805 del 2016, proposto dai Signori Giovanni Marchioni, Rita Maria Marchioni, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Palatucci C.F. PLTLCU74C16A509K, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Amilcare Ponchielli 6;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati, costituitisi in giudizio;

nei confronti di

Carpineto Nicola - Costruzioni Generali Srl, Allianz Spa - Ras Spa non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza collegiale del T.A.R. per il Lazio –Sede di ROMA- SEZIONE II n. 12397/2016, resa tra le parti, concernente esecuzione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 5095/2008 - ripristino dell'immobile di Piazza della Rotonda allo stato quo ante lavori - ordinanza istruttoria - abbreviazione termini.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia del Demanio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 il consigliere Fabio Taormina e udito per la parte appellante l’avvocato Palatucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Con la ordinanza collegiale in epigrafe appellata il T.a.r. per il Lazio –Sede di Roma – alla camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 ha disposto incombenti istruttori riposanti nella acquisizione di copia dei provvedimenti adottati dal Giudice dell’esecuzione civile e di una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti dell’Agenzia del Demanio sullo stato di avanzamento dei lavori di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Roma da eseguire, sulla loro eventuale ultimazione e, nell’ipotesi negativa, sulla previsione dei tempi di completa esecuzione degli stessi.

1.1. Ha in proposito dato atto di avere già in precedenza invano disposto analoghi approfondimenti (ordinanza 11 gennaio 2016, n. 225) ed ha fissato per il prosieguo della trattazione del ricorso in ottemperanza proposto dalla odierna parte appellante la camera di consiglio del 24 maggio 2017.

2.La ordinanza è stata appellata dalla parte originaria ricorrente in ottemperanza che ne ha sostenuto la erroneità deducendo che:

l’impugnata ordinanza aveva in realtà un contenuto decisorio, in quanto rendeva nella sostanza priva di riscontro l’iniziativa giudiziaria da essa intrapresa;

gli incombenti istruttori erano superflui, ed avevano l’unico effetto di differire la decisione di merito sulla domanda di ottemperanza proposta dalla odierna appellante;

ciò avrebbe implicato quale conseguenza la prosecuzione dell’azione esecutiva civile intrapresa dalla stessa parte odierna appellante e da ciò sarebbe disceso il grave pregiudizio discendente dalla circostanza che la parte odierna appellante sarebbe stata tenuta ad anticipare le assai consistenti spese della detta fase esecutiva.

In data 14.1.2017 l’amministrazione appellata ha depositato una articolata memoria chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque la reiezione dell’appello.

In data 16.1.2017 parte appellante ha depositato documentazione relativa ai fatti di causa.

Alla odierna camerale di consiglio del 19 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

L’appello è infondato e va respinto.

Quanto alla ricostruzione fattuale e cronologica della vicenda impugnata il Collegio ne rileva l’assenza di contestazione, e pertanto si farà integrale riferimento alla esposizione del T.a.r..

Il Collegio non intende decampare dal consolidato principio secondo il quale (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 agosto 2016, n. 3737) “è inammissibile l'appello proposto contro l'ordinanza collegiale con la quale il T.a.r. ha disposto incombenti istruttori, lasciando dichiaratamente e provvisoriamente impregiudicata ogni questione decisoria in rito e nel merito.”.

Tutte le censure di parte appellante si incentrano in realtà o sull’ “effetto finale” della non immediata decisione del merito (la progressione del parallelo giudizio civile di esecuzione) ovvero su considerazioni apodittiche mercè le quali, nella sostanza, si prospetta la tesi secondo cui la ordinanza costituirebbe un escamotage del T.a.r. per non decidere la causa, che non trovano rispondenza nel carteggio processuale.

Semmai, può dirsi che - anche a volere ammettere il contemporaneo e parallelo esperimento su iniziativa della medesima parte processuale sia dell’azione esecutiva civile che di quella di ottemperanza innanzi a questo Plesso giurisdizionale- costituisce lodevole manifestazione di prudenza quella mediante la quale nel giudizio incardinato temporalmente in un momento successivo vengano acquisiti tutti gli elementi utili per l’accertamento dei fatti di causa, tantopiù laddove la fase esecutiva civile sia già in uno stato assai avanzato (e per altro verso si rileva che la anticipazione delle spese dell’esecuzione in capo alla parte istante costituisce prescrizione discendente dalla legge, certamente nota alla parte odierna appellante allorchè propose la domanda esecutiva innanzi al Giudice civile).

Conclusivamente, l’appello deve essere dichiarato inammissibile.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). 6.1. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese processuali della presente fase possono essere compensate stante la particolarità e relativa novità della questione esaminata.





P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,lo dichiara inammissibile.

Spese processuali del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Oberdan Forlenza, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Fabio TaorminaFilippo Patroni Griffi
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO