N. 06971/2013 REG.RIC.

N. 01944/2016REG.PROV.COLL.

N. 06971/2013 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6971 del 2013, proposto da:
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro

Andrea Giudici, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Santarelli e Gianluca Borghi, con domicilio eletto presso l’avvocato Stefano Santarelli in Roma, via Asiago, 8;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 514/2013, resa tra le parti, concernente mancata ammissione esame di stato


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Andrea Giudici;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2016 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Santarelli e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria 22 marzo 2013 n. 514 che ha accolto il ricorso dallo stesso proposto avverso il provvedimento 11 giugno 2012 ( nonché avverso tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali) col quale il dirigente del Liceo Scientifico Orazio Grassi di Savona ha comunicato la non ammissione del ricorrente all’esame di Stato. Il ricorso di primo grado era stato integrato da motivi aggiunti avverso il mancato superamento dell’esame di Stato, cui la candidata era stata ammessa con ordinanza cautelare del T.a.r..

L’appellante amministrazione si duole della erroneità della gravata sentenza rilevando in particolare che le gravi insufficienze dell’allieva in matematica e fisica non avrebbero potuto condurre all’ammissione della candidata all’esame di Stato e che le prove d’esame ( sostenute a seguito del provvedimento cautelare di ammissione con riserva del T.a.r.) avevano in ogni caso avuto esito negativo, a conferma della sua non sufficiente preparazione.

Di qui i motivi di appello e la richiesta di integrale reiezione, in accoglimento dell’appello ed in riforma della impugnata sentenza, del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado.

Si è costituita in giudizio l’appellata amministrazione per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.

Le parti hanno prodotto memorie illustrative in vista dell’udienza di discussione.

All’udienza pubblica del 28 aprile 2016 il ricorso è stato trattenuto per la sentenza.

2.- L’appello è fondato e va accolto.

3.- Si assume da parte della originaria ricorrente, con argomento fatto proprio dal giudicante di primo grado, che le insufficienze dalla stessa riportate in matematica e fisica sarebbero ascrivibili non a scarso profitto dell’allieva, ma piuttosto ad atteggiamenti sbagliati dell’insegnante ( unica per le due materie), improntati a vessatorietà ed a scarsa empatia verso l’alunna.

Il Consiglio di classe, sempre secondo la prospettazione della originaria ricorrente, si sarebbe meccanicamente appiattito alla valutazione di insufficienza dell’insegnante nelle materie di matematica e fisica, senza affatto valutare le capacità di discernimento palesate dalla allieva nel corso di tutti gli anni di studio.

Anche il giudice di primo grado ha ritenuto che il giudizio di non ammissione all’esame di Stato formulato all’indirizzo della alunna fosse viziato da difetto di motivazione, sotto il profilo che non sarebbe stata sufficientemente esplorata la possibilità di operare una sorta di compensazione tra le discipline in cui la candidata ha riportato votazioni negative e quelle ampiamente positive, da valutare unitamente al brillante profilo curriculare della alunna desumibile dal processo d’apprendimento e dal comportamento e rendimento scolastico complessivo; specie laddove, osserva il Tar, sussistano seri ed oggettivi indici per dubitare della attendibilità e serenità del giudizio rassegnato dall’insegnante di matematica e fisica. Anche in relazione al negativo esito dell’esame di Stato ( cui la candidata era stata ammessa con ordinanza cautelare di primo grado) la impugnata sentenza perviene a conclusioni non dissimili, giungendo a sostenere che, anche il tal caso, l’esito negativo dell’esame sarebbe da ricollegare alla presenza in Commissione della stessa professoressa di matematica e fisica.

4.- Ritiene il Collegio che le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado non siano condivisibili e che le stesse non resistano alle censure dedotte dalla Amministrazione appellante.

Ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 122 del 2009 ( recante il Regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni) gli alunni che non ottengono nello scrutinio finale almeno sei decimi in ciascuna disciplina non possono essere ammessi all’esame di Stato.

L’alunna Giudici Andrea non è stata ammessa all’esame di Stato in ragione delle gravi insufficienze in matematica e fisica ( in tali discipline la candidata ha riportato rispettivamente le votazioni tre e quattro).

La verificazione disposta in primo grado ha consentito di acclarare che il giudizio molto negativo nelle due materie è conseguente a numerose verifiche ( tutte negative) riguardo alla preparazione della candidata, che ha riportato fin dal primo quadrimestre una serie di voti negativi sia negli elaborati scritti che nelle prove orali.

A fronte di tali obiettive emergenze, il Collegio è del parere che il giudizio tecnico discrezionale espresso dapprima dall’insegnante e poi dal Consiglio di classe non esibiscano profili di irragionevolezza o di illogicità suscettibili di rilevare nel presente giudizio di legittimità.

In particolare, ad inficiare la legittimità di quei giudizi non appare sufficiente evocare il tema ( non nuovo in simili circostanze) del pregiudizio o comunque della mancanza di serenità dell’insegnante nel valutare l’alunna..

A parte l’insussistenza di prove significative al riguardo, non si comprendono le ragioni per le quali:

- di tale ipotizzato sviamento dal corretto approccio valutativo sia stata vittima la sola ricorrente Andrea Giudici;

- anche l’intero Consiglio di classe sarebbe stato coinvolto nell’elaborazione di un giudizio gravemente inficiato da mancanza di serenità;

- non sarebbero state svolti durante l’anno scolastico, da parte degli stessi genitori dell’alunna, di costei o di altri soggetti interessati, rilievi o rimostranze presso la dirigenza scolastica riguardo al comportamento dell’insegnante di matematica e fisica, capaci di rimediare in tempo utile all’ipotizzato inconveniente.

Da ultimo, il Collegio non condivide il rilievo dell’originaria ricorrente secondo cui si sarebbe dovuto tener conto, in sede di giudizio espresso dal Consiglio di classe, del profilo curriculare della candidata dimostrato nell’intero percorso scolastico, e tanto tenuto conto del carattere in ogni caso ostativo dalla citata disposizione regolamentare, nella parte in cui la stessa intende ragionevolmente assicurare l’ammissione all’esame di Stato soltanto dei candidati che abbiano raggiunto una preparazione minima in ciascuna delle materie curriculari ( senza possibilità, pertanto, di operare sommarie e non previste “compensazioni” tra distinte materie).

Peraltro, la certificazione medica di parte riguardo alle condizioni di debolezza psichica dell’alunna ( conseguente alle pretese vessazioni dell’insegnante) è stata prodotta soltanto in sede giudiziale, a riprova del fatto che è mancata tempestiva reazione alla ipotizzata situazione di non empatia tra la detta insegnante e la discente Andrea Giudici, capace ab origine di risolvere il problema; il che è dato ulteriore che porta ad escludere che via stato un condizionamento o un pregiudizio che abbia potuto incidere sulla valutazione dell’allieva .

Per le suddette ragioni, deve essere accolto l’appello e, in riforma della impugnata sentenza va respinto il ricorso di primo grado, risultando non inficiato dai vizi dedotti nell’originario ricorso il giudizio di non ammissione della ricorrente Giudici all’esame di Stato; le censure di primo grado rivolte avverso l’esito negativo del successivo esame di Stato diventano a questo punto improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, essendosi qui accertato che la ricorrente non aveva titolo a parteciparvi, stante la legittimità dell’ impugnato provvedimento di non ammissione.

7.- Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, ricorrono giusti motivi per la loro compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe ( RG n. 6971/13) lo accoglie e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge integralmente il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016, con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)