N. 03933/2016 REG.RIC.

N. 02104/2016REG.PROV.COLL.

N. 03933/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 129 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello numero di registro generale 3933 del 2016, proposto da:
Francesco Bruno, Antonio Fodaro, Carlo Nanci, Domenico Serrao e Mario Lacava, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Gullì, con domicilio eletto presso Arnaldo Miglino in Roma, via della Giuliana n. 44;

contro

Seconda Commissione Elettorale Circondariale di Catanzaro, U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati;
Comune di Borgia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II, n. 01045/2016, resa tra le parti, concernente esclusione candidati dalla lista "condividere e partecipare" del comune di Borgia - elezioni amministrative del 5 giugno 2016


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 19 maggio 2016 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Gullì e l’avvocato dello Stato Attilio Barbieri;


Considerato che la controversia riguarda l’ammissione alla competizione elettorale di cui si tratta di tre candidati, e in particolare la regolarità dell’autenticazione delle firme dell’accettazione della candidatura;

Rilevato che due delle suddette autenticazioni non indicano in alcun modo come sia stato identificato il firmatario;

Ritenuto che, pertanto, tali atti non risultano idonei a comprovare il corretto svolgimento della procedura di identificazione dei soggetti sottoscrittori;

Rilevato che la terza autenticazione indica genericamente che il firmatario è stato identificato mediante la presentazione di carta di identità, della quale, peraltro, non vengono chiariti il comune che l’ha rilasciata, gli estremi e la data di scadenza;

Ritenuto che l’atto, per avere la necessaria fede privilegiata, deve contenere tutti gli elementi necessari, per cui non è ammissibile una sua integrazione mediante richiamo ad altri documenti;

Ritenuto che il suddetto principio si attaglia con particolare evidenza al caso che ora occupa, nel quale l’integrazione dei documenti di cui si tratta consiste in una dichiarazione redatta dal funzionario che ha provveduto all’autentica delle firme in data successiva alla chiusura del procedimento di presentazione delle liste, in tal modo confermando l’incompletezza della stessa autenticazione;

Rilevato, inoltre, che il contenuto della suddetta dichiarazione è contraddittorio con quanto attestato nella terza autenticazione, in quanto si afferma che l’identificazione del firmatario è avvenuta per conoscenza personale anziché mediante l’esibizione di carta di identità;

Ritenuto, in conclusione, di dover respingere l’appello;

Ritenuto che le spese del grado devono essere integralmente compensate

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 3933/2016, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese e onorari del grado fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)