N. 03565/2015 REG.RIC.

N. 03104/2016REG.PROV.COLL.

N. 03565/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3565 del 2015, proposto da:
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Maria Auriemma non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 01606/2015, resa tra le parti, concernente esecuzione sentenza n. 11697/2008 emessa dalla corte di appello di roma - corresponsione somme (equa riparazione)


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il decreto della Corte d’Appello col quale era stato riconosciuto alla parte oggi appellata l’indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 ( c.d. legge Pinto) a causa della violazione dei termini di ragionevole durata del processo.

Con la medesima sentenza il Tribunale ha condannato l’Amministrazione al pagamento di penalità di mora ( c.d. astreinte).

La sentenza, nel capo appunto relativo a tali penalità, è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dall’Amministrazione la quale sostiene che il Tribunale ha errato nel condannare la P.A. al pagamento delle penalità.

In via gradata l’appellante sostiene che ha errato il Tribunale nell’individuare la misura e la decorrenza delle stesse.

L’appello è fondato nei limiti che si espongono.

Come evidenziato dalla Giurisprudenza, "Nell'ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria" ( cfr. Ap n. 15 del 2014).

Ferma restando l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità, in concreto le allegate difficoltà del bilancio pubblico non possono giustificare una totale esenzione dell’Amministrazione inadempiente dalle penalità di mora, vista anche l’attuale possibilità del ricorso al conto sospeso.

Quanto esposto induce a disattendere i rilievi mossi al riguardo dall’appellante.

E’ invece nel giusto l’ Amministrazione quando deduce, in sostanza e tenuto conto dell’insieme delle argomentazioni difensive, che la sentenza impugnata ha comunque errato nell’individuare la misura e decorrenza delle penalità.

Per quanto riguarda la misura delle penalità, la Giurisprudenza della Sezione reputa conforme a equità il parametro dell’interesse legale peraltro ora esplicitamente indicato dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come modificato dalla legge n. 208 del 2015.

Per quanto riguarda la decorrenza, si ricorda che la penalità di mora consiste in uno strumento per indurre l'Amministrazione ad eseguire tempestivamente l'ordine di pagamento formulato dal giudice dell’ottemperanza: la penalità non è quindi comminabile per gli inadempimenti pregressi alla sentenza che ordina l'esecuzione del giudicato, ma deve decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione della stessa, in quanto recante l'ordine di pagamento. ( cfr. IV Sez. n. 1444 del 2016).

Tanto del resto risulta anche chiarito dall’art. 1 comma 781 della citata legge n. 208 del 2015.

In conclusione l’appello va accolto in parte e la sentenza impugnata va riformata nel senso che le penalità di mora ivi previste sono quantificate in misura corrispondente all’interesse legale e decorrono dalla data di comunicazione, o se anteriore notificazione, della sentenza di ottemperanza resa dal TAR.

Le spese del giudizio di appello sono compensate, fermo restando quanto disposto dal Tribunale per le spese del primo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente, Estensore

Nicola Russo, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)