Pubblicato il 28/07/2016

N. 03409/2016REG.PROV.COLL.

N. 02369/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2369 del 2016, proposto da:
Superbeton s.p.a, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gaetano Scoca, Franco Zambelli e Alessandro Gigli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via G. Paisiello, 55;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata 25 febbraio 2016, n. 2606, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione I.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato e udito per le parti l’avvocato Alessandro Gigli.


FATTO e DIRITTO

1.– Superbeton s.p.a. è stata sanzionata dall’Autorità garantire della concorrenza e del mercato (di seguito anche Autorità o Agcm) per un asserito cartello dei produttori di calcestruzzo in Friuli Venezia Giulia (procedimento I-772).

La società ha chiesto, con istanza del 5 novembre 2015, l’accesso ai documenti rubricati ai nn. 120, 121, 124, 125 e 182 di cui al procedimento I-780 relativo al cartello dei produttori di calcestruzzo in Veneto (mercati di “Venezia mare” e “Belluno”).

L’Autorità, con provvedimento comunicato l’11 novembre 2015, ha negato l’accesso, rilevando che la richiesta «verte su documenti sottoposti a riservatezza in quanto contenenti informazioni commerciali sensibili relative ad aree geografiche ulteriori rispetto a quelle oggetto della (…) istruttoria che non assumono, quindi, alcun rilievo rispetto alle condotte contestate a Superbeton s.p.a. nel procedimento in oggetto».

La società ha impugnato tale atto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

2.– Il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza 25 febbraio 2016, n. 2606, ha ritenuto corrette le valutazioni svolte dall’Autorità e, conseguentemente, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

3.– La ricorrente in primo grado ha proposto appello per violazione, in particolare, degli articoli 13 e 14 del d.p.r. n. 217 del 1998, della legge n. 241 del 1990, degli articoli 24, 97 e 117 della Costituzione, nonché degli artt. 6 e 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In particolare, si è dedotta l’erroneità della decisione, in quanto il diniego di accesso da parte dell’Autorità sarebbe lesivo del diritto al giusto procedimento e processo, non potendosi ammettere un giudizio di irrilevanza della documentazione rimesso alla stessa Autorità.

4.– Si è costituita in giudizio l’Autorità, chiedendo il rigetto dell’appello.

5.– La causa è stata decisa all’esito della camera di consiglio del 26 maggio 2016.

6.– L’appello è fondato.

L’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 dispone che deve essere garantito «ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici». La norma aggiunge che, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in presenza di situazioni giuridiche di pari rango, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

L’art. 13 del d.p.r. n. 217 del 1998, in relazione ai procedimenti dell’Autorità, prevede che «il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità nei procedimenti concernenti intese, abusi di posizione dominante ed operazioni di concentrazione è riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti direttamente interessati».

Nella fattispecie in esame la richiesta di accesso è finalizzata ad ottenere documenti che possono essere utili ai fini dell’esercizio del diritto di difesa nell’ambito di un procedimento applicativo di sanzioni amministrative. In questi casi, per la natura sostanzialmente penale delle sanzioni inflitte (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza Menarini, 27 settembre 2011, n. 43509/08), deve essere assicurata all’impresa la conoscenza di tutti quegli elementi che possono essere utili per difendersi nel procedimento e nel processo.

Né potrebbe valere il rilievo, contenuto nella memoria difensiva dell’Autorità, secondo cui, da un lato, tutti i documenti richiesti sarebbero estranei al perimetro dell’indagine I-780 (che include i mercati di “Venezia mare” e “Belluno”), dall’altro, sarebbe mancata la richiesta relativa al procedimento I-772.

Tali rilievi possono rilevare non ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di accesso, che ricomprendeva la documentazione pretesa, quanto ai limiti che la richiesta stessa incontra quando essa attiene a documenti afferenti a procedimenti diversi che coinvolgono altre imprese. L’Autorità, dovrà consegnare esclusivamente i documenti richiesti con tutti gli accorgimenti finalizzati ad evitare che vengano svelate informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario. In altri termini, in fattispecie quale quella in esame, non è consentito un diniego generalizzato fondato su valutazioni rimesse alla stessa Autorità ma occorre fornire la documentazione richiesta nel rispetto delle modalità sopra indicate. Del resto, tale soluzione è l’unica in grado di bilanciare gli interessi in gioco contrapposti: quello dell’Autorità a non rilasciare documenti ritenuti non rilevanti che coinvolgono altri operatori economici; quello dell’impresa ad avere diretta contezza della documentazione che si trova nell’esclusiva disponibilità della parte pubblica. La soluzione prescelta dal Collegio è quella di rimettere alla prudente valutazione dell’Autorità di fornire esclusivamente quegli atti che non attengono a dati sensibili di altri imprese e che sono in grado di dimostrare l’assunto dell’estraneità dei dati stessi al procedimento sanzionatorio che riguarda l’appellante.

7.– La particolarità della vicenda, risultante di rilievi da ultimo svolti, giustifica l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

a) accoglie l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, condanna l’Autorità garante della concorrenza e del mercato a rilasciare, nei limiti indicati nella motivazione, la documentazione richiesta dalla società appellante;

b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Vincenzo LopilatoSergio Santoro
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO