N. 01549/2007 REG.RIC.

N. 05864/2015REG.PROV.COLL.

N. 01549/2007 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1549 del 2007, proposto dalla Regione Puglia, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via Barberini, n. 36;

contro

La signora Rana Grazia Luigia, non costituitasi nel secondo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Puglia – Bari - Sezione III, n. 5387 del 15 dicembre 2005.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva depositata dalla Regione Puglia in data 24 ottobre 2015;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il consigliere Vito Poli e udito per la parte appellante l’avvocato Di Lecce;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dall’ordinanza ingiunzione – prot. n. 3626 del 21 giugno 2005 - emessa dalla Regione Puglia a carico della signora Grazia Luigia Rana per il pagamento della somma di complessivi euro 13.639,75, oltre interessi legali, a titolo di ripetizione del contributo regionale all’edilizia convenzionata a suo tempo erogato e poi recuperato per il ravvisato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge regionale n. 16 del 1981.

2. L’impugnata sentenza - T.a.r. per la Puglia – Bari - Sezione III, n. 5387 del 15 dicembre 2005 -:

a) ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla Regione Puglia;

b) ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa degli atti presupposti, con cui era stata disposta la decadenza dal contributo (in particolare della delibera della giunta regionale n. 6831 del 17 dicembre 1996);

c) ha accolto l’eccezione di prescrizione del diritto di credito, sollevata dalla ricorrente;

d) nel merito ha ritenuto non integrato il presupposto del provvedimento di decadenza, non essendo configurabile un effettivo superamento del limite reddituale;

e) ha accolto il ricorso allibrato al nrg. 1440 del 2005, compensando fra le parti le spese di lite.

3. Con ricorso ritualmente notificato (ex art. 140 c.p.c.) e depositato (rispettivamente in data 24 gennaio e 21 febbraio 2007), la Regione Puglia ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, contestandone tutti i capi sfavorevoli.

4. Non si è costituita nel presente grado di giudizio la signora Grazia Luigia Rana.

5. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. L’appello è fondato e deve essere accolto.

Preliminarmente il Collegio rileva che è prioritario e assorbente, alla stregua dei principi elaborati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio (27 aprile 2015, n. 5), l’esame del primo motivo di gravame con cui si contesta la giurisdizione del giudice amministrativo.

6.1. Il Collegio rileva che per la giurisprudenza (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cass., Sez. un., ordinanza 25 gennaio 2013, n. 1776; Sez. un., 24 gennaio 2013, n. 1710; Sez. un., 7 gennaio 2013, n. 150; Sez. un., 26 gennaio 2011, n. 1775; Sez. un., 16 gennaio 2007, n. 757; Sez. un., 24 maggio 2006, n. 12215; Sez. un., 23 dicembre 2004, n. 23830; Cons. Stato, Ad. plen., 29 gennaio 2014, n. 6; Ad. plen., 29 luglio 2013, n. 13; nonché successivamente Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1971 e Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3409) sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quando vi sia stata una sovvenzione pubblica e si contesti un atto di decadenza.

A maggior ragione, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste quando, come è avvenuto nella specie, l’Amministrazione ritenga di essere creditrice di una somma di denaro, in quanto erogata a chi non la doveva percepire.

7. In conclusione l’appello deve essere accolto e ai sensi dell’art. 11, co. 1 c.p.a, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda proposta dalla signora Grazia Luigia Rana.

8. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55, e dall’art. 26, co. 1, c.p.a.

9. La presente decisione rileva, infine, anche agli effetti di cui all’art. 2, co. 2-quinquies, lett. f), l. n. 89 del 2001, in quanto l’originario ricorso si è rilevato manifestamente inammissibile.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso (nrg. 1549/2007) come in epigrafe proposto:

a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo quella del giudice ordinario;

b) condanna la signora Grazia Luigia Rana a pagare in favore della Regione Puglia le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali);

c) dispone che il contributo unificato versato in primo grado dalla signora Grazia Luigia Rana rimanga a carico di quest’ultima, mentre quello anticipato dalla Regione Puglia per il giudizio davanti al Consiglio di Stato sia rimborsato dalla signora Grazia Luigia Rana.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Poli, Consigliere, Estensore

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)