Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; ulteriori indicazioni interpretative a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 50/2016
Con il comunicato del Presidente del 31 maggio 2016 (“Criticità Codice dei contratti d.lgs. 50/2016”) e con le Faq allegate al Comunicato dell’ 8 giugno 2016 sono state affrontate prime questioni interpretative relative al sistema unico di qualificazioni degli esecutori di lavori pubblici, connesse all’entrata in vigore del d.lgs n. 50/2016 (di seguito “Nuovo codice dei contratti”) e relative all’individuazione della disciplina applicabile, nelle more dell’approvazione delle Linee guida, previste dall’art. 83 del Nuovo Codice dei contratti.
Alcune Società Organismo di Attestazione (SOA), però, hanno evidenziato il permanere di ulteriori problematiche ermeneutiche, sempre connesse a questa “fase transitoria”, in particolare riferite alla vigenza o meno di alcune disposizioni normative e alle conseguenze della eventuale vacatio legis che ne sarebbe derivata.
In particolare, le problematiche sollevate si riferiscono:
Il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 3 agosto 2016, si è occupato delle problematiche da ultimo brevemente sintetizzate e, con riferimento a quelle indicate nei punti a), b) e c), ha ritenuto che esse saranno affrontate ex professo con le linee guida previste dall’art. 83 del Nuovo codice dei contratti e che, nelle more della loro adozione - in virtù di quanto stabilito dall’art. 83, comma 2 e 216 comma 14 del medesimo Nuovo codice ed in ossequio alla necessità di una interpretazione sistematica delle disposizioni tesa ad evitare situazioni di vacatio legis - le disposizioni tutte del d.p.r., poco sopra richiamate, devono ritenersi, medio tempore, ancora vigenti ed, in conseguenza di tale vigenza, deve ritenersi, ai limitati fini in esame, applicabile quanto previsto dall’art 50 del d.lgs. 163/2006, in quanto richiamato dall’art. 88 del citato d.p.r. n. 207/2010.
Con riferimento, invece, alla questione di cui al punto d), il Consiglio ha ritenuto che le imprese, solo per variare l’attestazione originaria, conseguita sulla base di un contratto sottoscritto con la SOA prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, possano usufruire ancora della deroga - introdotta dal d.l. 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21 - e solo per le lavorazioni svolte nel decennio antecedente la stipula del medesimo contratto di attestazione; in tal caso, quindi, le SOA potranno valutare positivamente, ai fini dell’incremento della qualificazione, la quota parte dei lavori realizzata prima della sottoscrizione del medesimo contratto originario.
Qualora, successivamente al 19 aprile 2016 (data di pubblicazione in G.U. del Nuovo codice dei contratti), l’impresa sottoscriva un contratto integrativo e di variazione dell’attestazione in corso di validità, finalizzato ad incrementare la qualificazione già conseguita, con il riconoscimento di ulteriori lavori eseguiti successivamente alla data di stipula del contratto originario, l’estensione al decennio del periodo documentabile non sarà assolutamente applicabile - non potendosi più applicare la deroga da ultimo indicata, caducata ex lege in virtù dell’entrata in vigore del Nuovo codice dei contratti – con la conseguenza che tutte le certificazioni esibite nelle categorie di cui si chiede l’integrazione - anche quelle esibite in sede di rilascio della prima attestazione - dovranno essere ricondotte all’arco temporale ordinario di 5 anni antecedenti la stipula del contratto di integrazione della attestazione originaria.
Il Consiglio ha, altresì, disposto di rendere note tali indicazioni ermeneutiche attraverso un comunicato del Presidente, per consentire a tutte le SOA di conoscere l’orientamento dell’Autorità e di adeguarsi ad esso.
Firmato
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 agosto 2016
Rosetta Greco