N. 06505/2015 REG.RIC.

N. 05251/2015REG.PROV.COLL.

N. 06505/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6505 del 2015, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

contro

Gaetano Barrella, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Celli, Andrea Bandini, con domicilio eletto presso Andrea Bandini in Roma, viale Liegi, 35/B;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 08328/2015, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall'amministrazione sul riconoscimento dello svolgimento delle funzioni direttive e/o di vice dirigente o dirigente degli uffici o delle unità organiche


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gaetano Barrella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 il Cons. Sergio Fina e uditi per le parti gli avvocati Bandini e dello Stato Mario Antonio Scino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente appello il Ministero dell’Interno impugna la sentenza del Tar del Lazio con la quale è stata accolta l’istanza del Comitato per la tutela degli Ispettori di Polizia CO.TI POL., volta ad ottenere la declaratoria d’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla diffida ad adottare entro il termine di trenta giorni il decreto del Capo della Polizia per l’individuazione degli uffici nell’ambito dei quali possono essere affidate le funzioni di vice dirigente del personale appartenente al ruolo degli Ispettori.

Va anzitutto ricordato che il ricorso avverso il silenzio rifiuto ex art. 117c.p.a. è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo del’Amministrazione di provvedere su un’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere ed esso risulta esperibile solo qualora si sia in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente e della violazione di quest’ultimo mediante un comportamento inerte.

Nella caso in esame effettivamente non si ravvisa l’obbligo dell’Amministrazione, nella specie il Ministero dell’Interno, di provvedere nei confronti del privato in quanto nel caso in esame l’Amministrazione anzidetta se pure vincolata nell’”an” ad assumere l’invocato provvedimento non loè nel “quando”.

L’art.31 quater del D.P.R.n. 335/1982 – Regolamento di Servizio per la Polizia di Stato – stabilisce al 1°comma che gli ispettori superiori- sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che al 1°gennaio abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, fermo restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di”sostituto – commissario.

Il 6°comma dello stesso articolo dispone che agli ispettori – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza- “sostituti commissari” possano essere attribuite nell’ambito delle funzioni di cui all’art. 26/5°comma, le funzioni di vice dirigente di uffici o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo di commissari o del ruolo direttivo speciale. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza- sono individuati gli uffici nell’ambito dei quali possono essere affidate le funzioni predette, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza di cui a medesimo art. 26 sopra citato.

Dal chiaro tenore letterale delle disposizioni appena sopra enunciate discende che la facoltà di attribuzione delle funzioni e conseguentemente di emissione del decreto di individuazione delle sedi in cui possano essere affidate le funzioni anzidette, non contiene termini di sorta ed attiene all’ambito dei profili organizzatori e di gestione dell’apparato amministrativo, in quanto appare atto conclusivo di un procedimento di organizzazione interna e di analisi della situazione organica e, come tale, rientra, a pieno titolo, almeno dal punto di vista sopra indicato, nel campo delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione.

Consegue a quanto detto che essendo la materia riservata al potere discrezionale dell’Amministrazione, nessun vincolo almeno nel “quando” sussisteva in capo al Ministero dell’interno di emissione dell’invocato provvedimento, ma logicamente ciò non vuol dire che l’Amministrazione possa” sine die” rimanere inerte ed esimersi dal disciplinare gli adempimenti stabiliti dalla legge.

Tutto ciò con la conseguenza che l’appello del Ministero dell’Interno deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinto il ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi, tenuto conto della peculiarità delle questioni, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.



P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

accoglie l 'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo .

Spese compensate .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)