N. 05333/2015REG.PROV.COLL. N. 07852/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7852 del 2015, proposto da: contro Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato presso gli uffici di quest’ultima in Roma, Via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Valeria Bruccola; per l’ottemperanza della sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione dell’università e della ricerca; viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa; relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2015 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato Leone e l’avvocato dello Stato D'Avanzo. FATTO e DIRITTO 1.– I ricorrenti hanno conseguito il diploma di scuola magistrale entro gli anni scolastici 2001-2002. Il Consiglio di Stato, con parere dell’11 settembre 2013, n. 3813, reso su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha chiaramente riconosciuto natura di titolo abilitante a tutti gli effetti al diploma magistrale conseguito entro il predetto anno scolastico. Tale parere è stato poi recepito con la decsione di cui al d.P.R. 25 marzo 2014. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 16 aprile 2015, n. 1973, ha affermato che i soggetti in possesso di tale diploma hanno diritto ad esseri inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Tale sentenza ha, conseguentemente, annullato il decreto n. 235 del 2014 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 2.– Con il ricorso indicato in epigrafe i ricorrenti chiedono che il giudicato di cui alla predetta sentenza n. 1973 del 2015 venga esteso anche ad essi. In particolare, si deduce che, essendo stato annullato un atto regolamentare, la sua caducazione deve avere effetti erga omnes. In via subordinata, si chiede che la Sezione fornisca chiarimenti, ai sensi dell’art. 112, ultimo comma, Cod. proc. amm., in ordine alla portata della suddetta sentenza e, in particolare, se essa abbia una portata oggettiva generale ovvero se il giudicato esplichi effetti limitati ai soli ricorrenti in quel giudizio. 2.1.– Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3.– La causa è stata decisa alla camera di consiglio del 20 ottobre 2015. 4.– Il ricorso è inammissibile. Il giudizio di ottemperanza ha la finalità di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza resa all’esito del giudizio di cognizione. Il perimetro, soggettivo e oggettivo, del giudizio di ottemperanza non può essere più ampio di quello del giudizio di cognizione (si v. artt. 112 e seguenti Cod. proc. amm.). Il ricorso per ottemperanza non può, pertanto, essere proposto da soggetti che non sono stati parte del processo di cognizione e conseguentemente, avendo riguardo a quanto rileva in questa sede, non si può utilmente impiegare lo strumento dell’ottemperanza per ottenere una estensione soggettiva del giudicato. Ciò vale anche per il ricorso per chiarimenti, di cui all’art. 112, u.c., in relazione al quale trovano applicazione gli stessi presupposti oggettivi e soggettivi del ricorso per ottemperanza. Nella fattispecie in esame, il ricorso in esame è stato proposto al fine di ottenere l’estensione degli effetti dell’annullamento disposto con la citata sentenza n. 1973 del 2015 anche a soggetti diversi da coloro che hanno proposto l’impugnazione dell’atto ministeriale e che si trovano nella medesima situazione di quest’ultimi. La mancanza di simmetria soggettiva tra le parti dei processi di cognizione ed esecuzione rende, per le ragioni indicate, inammissibile il ricorso. Né per pervenire ad una diversa conclusione può richiamarsi, come fanno i ricorrenti, la natura normativa dell’atto regolamentare, il cui annullamento produrrebbe effetti erga omnes. A prescindere dalla questione relativa alla effettiva natura dell’atto annullato con la sentenza n. 1973 del 2015, in ogni caso, rimane ferma l’inutilizzabilità processuale dello strumento dell’ottemperanza. Non potendosi, si ribadisce, chiedere l’“esecuzione” di un ordine non contenuto nella sentenza della cui “esecuzione” si tratta. 5.– Le spese della presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta: a) dichiara inammissibile il ricorso proposto con l’atto indicato in epigrafe; b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente Claudio Contessa, Consigliere Gabriella De Michele, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 24/11/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) |