N. 02502/2015 REG.RIC.

N. 02786/2015REG.PROV.COLL.

N. 02502/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2502 del 2015, proposto da:
Gilli Michael, rappresentato e difeso dagli avvocati Christoph Senoner, Manfred Schullian e Luca Mazzeo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Giosué Borsi, 4;

contro

Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Cristina Bernardi, Stephan Beikircher, Lukas Plancker e Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Bassano del Grappa, 24;
Comitato per l’edilizia residenziale della Provincia di Bolzano;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA PER LA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 279/2014, resa tra le parti e concernente: revoca contributo di edilizia agevolata per lavori di manutenzione straordinaria;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2015, il Consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Mazzeo e Costa;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;


1. PREMESSO che, giusta segnalazione alle parti all’odierna udienza camerale, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata;

2. RITENUTA l’inammissibilità del primo motivo di appello – con cui l’originario ricorrente, soccombente in primo grado, ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sotto il profilo che si versava in fattispecie di revoca di un contributo edilizio agevolato concesso nel 1990 alla dante causa mediata del ricorrente per interventi di recupero dell’appartamento p.m. 11 p.ed. 745/1 in P.T. 713/II C.C. Bolzano, con annotazione tavolare del vincolo sociale ventennale di edilizia agevolata ex art. 7 l. prov. 3 gennaio 1978, n. 1 (rispettivamente ex art. 65 l. prov. 17 dicembre 1998, n. 13), e di ripetizione dell’importo complessivo di euro 38.968,15 (di cui euro 15.417,75 per interessi), disposte con decreto dell’assessore provinciale all’edilizia agevolata n. 3.418 del 26 agosto 2013 per violazione dell’obbligo di occupazione stabile ed effettiva dell’appartamento, per l’intero ventennio, da parte di soggetto avente i requisiti di legge, e che la controversia aveva, pertanto, ad oggetto diritti soggettivi inerenti alla fase esecutiva del rapporto, con conseguente attrazione nell’ambito di giurisdizione del giudice ordinario –, in quanto:

- l’odierno appellante, il quale con il ricorso di primo grado ha esso stesso adìto il giudice amministrativo, deve ritenersi privo di interesse ad impugnare la statuizione affermativa della giurisdizione del giudice amministrativo – da ritenersi implicita nella sentenza impugnata, la quale ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto il profilo della novità dei dedotti motivi rispetto a quelli fatti valere in sede di ricorso gerarchico improprio, con ciò presupponendo implicitamente, ma necessariamente, la sussistenza della propria giurisdizione –, poiché difetta il requisito della soccombenza sulla questione pregiudiziale di giurisdizione che, a sua volta, è l’indefettibile presupposto per radicare l’interesse all’impugnazione

- ad ogni modo, secondo il più recente, ormai prevalente, orientamento di questo Consiglio di Stato, l’originario ricorrente non può eccepire, in secondo grado, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo dallo stesso adìto in prima istanza, pena la trasgressione del divieto di venire contra factum proprium – paralizzabile con l’exceptio doli generalis seu presentis, nella specie sollevata dall’Amministrazione appellata – e del principio generale che vieta ogni condotta integrante abuso del diritto e del processo, lesiva dei principi di correttezza e buona fede (v., ex plurimis, Cons. St., Sez. III, 7 aprile 2014, n. 1630; Cons. St., Sez. VI, 8 febbraio 2013, n. 703; Cons. St., Sez. V, 7 febbraio 2012, n. 656);

- né, nel caso di specie, ricorrono i presupposti, alla cui presenza la Corte regolatrice ha ritenuto ammissibile la proposizione, in appello, dell’eccezione di carenza di giurisdizione anche da parte dell’originario ricorrente che abbia adìto il giudice amministrativo, ossia, che una delle parti resistenti avesse sollevato e coltivato l’eccezione in esame nel giudizio di primo grado, e che la materia del contendere fosse connotata da una particolare complessità incidente sull’individuazione del giudice munito di giurisdizione (ad es., dalla proposizione di domande tra di loro connesse astrattamente riconducibili all’ambito di cognizione di plessi giurisdizionali tra di loro diversi): presupposti, che soltanto sarebbero idonei a giustificare il ripensamento della linea difensiva dell’originario ricorrente e la necessità di un chiarimento della questione di giurisdizione, e, quindi, ad escludere un’ipotesi di abuso del processo (v. Cass. Civ., Sez. Un., 19 giugno 2014, n. 13940);

3. RITENUTA l’infondatezza del motivo d’appello dedotto avverso la statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado, basata sul rilievo della divergenza dei motivi del ricorso giurisdizionale dai motivi proposti in sede di ricorso gerarchico improprio presentato avverso la deliberazione assessorile di revoca del contributo in esame, in quanto:

- secondo orientamento consolidato di questo Consiglio di Stato, in sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi di ricorso che non siano stati proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l’originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso, e ciò al fine di evitare che la mancata impugnativa di un atto asseritamente illegittimo attraverso il rimedio giustiziale, e la sua successiva impugnativa (per saltum) con il rimedio giurisdizionale, possa costituire la via attraverso la quale eludere l’onere di impugnare tempestivamente l’atto nell’ordinario termine decadenziale (v. Cons. St., Sez. VI, 20 settembre 2012, n. 4984; Cons. St., Sez. V, 15 marzo 2012, n. 1444; Cons. St., Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1603);

- nella specie, l’odierno appellante, prima di proporre il ricorso giurisdizionale (notificato il 6 febbraio 2014) avverso il decreto di revoca n. 3.418 del 26 agosto 2013 (notificato il 27 settembre 2013) del competente assessore provinciale e la successiva decisione del comitato dell’edilizia residenziale del 25 novembre 2013, reiettiva del ricorso proposto avverso il menzionato decreto assessorile, in sede di ricorso presentato al predetto comitato il 18 ottobre 2013 ai sensi dell’art. 9, comma 5, lett. a), l. prov. 17 dicembre 1998, n. 13, si era limitato a richiedere la riduzione alla metà del contributo richiesto in restituzione sulla base del rilievo che l’appartamento, almeno per la metà del periodo del suo assoggettamento al vincolo sociale, era stato occupato dall’originaria beneficaria (poi deceduta), in tal modo ammettendo che, per il periodo residuo, gli obblighi scaturenti dal vincolo erano stati violati;

- invece, nel ricorso giurisdizionale, proposto a termine di decadenza ormai scaduto per l’impugnazione dell’originario atto di revoca, l’odierno appellante, oltre a formulare un’eccezione di prescrizione, ha dedotto il vizio di eccesso di potere per travisamento di fatto e violazione dei canoni di buona amministrazione sotto il profilo che l’impugnato provvedimento di revoca illegittimamente era stato diretto contro di lui, sebbene esso non fosse il beneficiario dell’agevolazione, avendo acquistato la proprietà dell’appartamento (dal proprio padre, a sua volta succeduto in via ereditaria all’originaria beneficiaria) solo dopo la scadenza del vincolo, così basando il ricorso giurisdizionale su motivi del tutto nuovi, mai dedotti nella sede amministrativa contenziosa;

- il ricorso ex art. 9, comma 5, lett. a), l. prov. 17 dicembre 1998, n. 13 (Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata) – che testualmente recita: «Il Comitato per l’edilizia residenziale ha il compito di decidere in via definitiva i ricorsi proposti: a) contro le decisioni dell’assessore provinciale all’edilizia abitativa; (…)» – ha indubbia natura di ricorso gerarchico improprio, essendo, in via ordinaria, contro gli atti amministrativi adottati dai componenti della giunta provinciale e dai direttori delle strutture organizzative provinciali prevista la possibilità di proporre gerarchico alla giunta provinciale [ai sensi dell’art. 9 l. prov. 22 ottobre 1993, n. 17 (Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi)], derogata dalla menzionata previsione speciale dell’ordinamento dell’edilizia agevolata;

- dalla lettura del ricorso proposto in sede amministrativa al comitato dell’edilizia residenziale emerge in modo chiaro e univoco la volontà dell’istante di proporre ricorso ai sensi della menzionata disciplina settoriale, essendo l’atto impugnatorio espressamente intitolato «Ricorso ai sensi dell’articolo 9, V, a) della legge provinciale n. 13 del 17.XII.1998 avverso il decreto n. 3.418 del 26.VIII.2013, notificato il 27.09.2013»;

- il T.r.g.a ha, pertanto, fatto corretta applicazione del principio innanzi enunciato, che non consente la deduzione di motivi nuovi, ad originario termine d’impugnazione ormai scaduto, rispetto ai motivi dedotti in sede amministrativa contenziosa;

4. RITENUTO, conclusivamente, che il ricorso in appello deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto nel merito, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori;

5. RITENUTA la sussistenza dei presupposti di legge (novità della questione con specifico riferimento alla disciplina provinciale che qui viene in rilievo) per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (ricorso n. 2502 del 2015), lo dichiara in parte inammissibile e per il resto lo respinge; dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2015, con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)