N. 03777/2014 REG.RIC.

N. 02774/2015REG.PROV.COLL.

N. 03777/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3777 del 2014, proposto da:
Brunetti Romolo, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe La Spina, con domicilio eletto presso Elisabetta Nardone in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92;

contro

Comune di Spoleto, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, n. 76/2014, resa tra le parti, concernente diniego concessione edilizia in sanatoria.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2015 il consigliere Andrea Pannone e uditi per il ricorrente l’avvocato Arturo Benigni per delega dell’avvocato Giuseppe La Spina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierno ricorrente ha dichiarato di aver presentato il 1° marzo 1995 domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/94, avente ad oggetto la realizzazione di una capanna destinata al ricovero di mezzi e attrezzi agricoli ubicata nel Comune di Spoleto.

L’Amministrazione con provvedimento prot. n. 25526 del 26 febbraio 2007 ha respinto la suddetta domanda di sanatoria edilizia, ritenendo non veritiera la circostanza indicata dal Brunetti in merito alla pretesa realizzazione del fabbricato in oggetto nell’anno 1980, come risultante da verbale di sopralluogo redatto dalla polizia municipale, comprovante la non realizzazione entro il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall’art. 39 della legge n. 724 del 1994.

Il ricorrente ha impugnato innanzi il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria il suddetto provvedimento, nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o collegato ancorché non conosciuto, ivi compresi il verbale dei vigili del 9 settembre 2006, la nota del Comune di Spoleto 17 aprile 2007, il parere della Commissione edilizia integrata 22 giugno 2005 e per quanto occorrer possa, il parere dell’avv. Campagnola di cui è menzione nel provvedimento impugnato.

Egli ha dedotto le seguenti censure: violazione dell’art. 39 L. 724/94, della l.r. 1 del 2004, della l.r. 21 del 2004, degli artt. 3, 7, 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42 del 2004, dell’art. 35 legge n. 47 del 1985, del d.l. n. 557 del 1993, dell’art. 11 preleggi e del principio “tempus regit actum”, eccesso di potere per carenza di istruttoria, per carenza dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta.

2. La sentenza qui impugnata ha respinto il ricorso perché costituisce principio del tutto pacifico in giurisprudenza che l’onere della prova dell’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4075) a pena di rigetto della domanda, potendo quest’ultimo fornire qualunque documentazione da cui possa desumersi che l’abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta (ad es. fatture, ricevute relative all’esecuzione dei lavori e/o all’acquisto dei materiali, rilievi aereo fotogrammetrici, ecc.), non potendosi ritenere al riguardo sufficiente la sola allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Gli unici elementi prodotti dall’odierno istante, consistenti nella dichiarazione sostitutiva di notorietà proveniente da soggetti terzi, non sono all’uopo assolutamente sufficienti, si da rendere meramente assertiva ed indimostrata la realizzazione del manufatto oggetto della domanda di condono entro il 31.12.1993, come noto elemento essenziale per l’operatività del condono edilizio.

Ritiene dunque il Collegio, in tale decifit di elementi probatori, di non poter assecondare la richiesta istruttoria della difesa della ricorrente, di ammissione della prova testimoniale, la quale pur oggi estesa a mezzo di prova di fatti allegati dalle parti in sede di giurisdizione generale di legittimità, non può prescindere dalla previa verifica dell’assolvimento, da parte del ricorrente, dell’onere probatorio su di esso incombente posto che, nel processo amministrativo, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 104/2010 e s.m. (art. 64 comma 3, cod. proc. amm), il sistema probatorio è fondamentalmente retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice; il che comporta l’onere per l’interessato, di presentare almeno un indizio perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori.

Il periodo di realizzazione delle opere asseritamente abusive è dunque elemento fattuale rientrante nella disponibilità della parte che invoca la sussistenza del presupposto temporale per usufruire del condono edilizio (così come per invocare la non necessità della preventiva autorizzazione edilizia) non essendo l’Amministrazione comunale in grado di verificare la data di realizzazione, sul proprio territorio, di tutti gli immobili ivi realizzati.

3. La sentenza qui impugnata ha respinto il ricorso anche in ordine all’asserito perfezionamento dell’assenso tacito sull’istanza di condono presentata dal ricorrente, anteriormente all’impugnato diniego. Infatti, per giurisprudenza consolidata, allorché il legislatore introduca strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa, quali la d.i.a. od il silenzio assenso, presupposti perché la fattispecie possa essere produttiva di effetti sono, indefettibilmente, la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’autocertificazione (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3263) dovendo l’interessato rappresentare all’Amministrazione tutti gli elementi necessari all’istruttoria procedimentale (Consiglio di Stato sez. V, 8 marzo 2006, n.1210).

Nel caso di specie, il ricorrente ha indicato nella domanda di condono un elemento fattuale risultato non veritiero o comunque non supportato dagli indispensabili elementi quantomeno indiziari, consistente nella realizzazione del manufatto entro il termine perentorio imposto dalla legge, con ciò impedendo la formazione dello speciale silenzio assenso di cui all’art. 39 c. 4 della legge 724/94 (Consiglio di Stato sez. V, 20 agosto 2013, n.4182).

4. Propone ricorso in appello l’interessato deducendo un unico motivo così epigrafato: violazione dell’art. 39 della l. n. 724 del 1994; violazione degli artt. 63 e 64 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Cod. proc. amm.); violazione della circolare ministeriale 30 luglio 1985; violazione degli art. 2967 del cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.; riproposizione della domanda in unno con le relative istanze istruttorie ex art. 101 Cod. proc. amm..

Il ricorrente lamenta, in estrema sintesi, la mancata ammissione della prova testimoniale sui capitoli indicati nell’atto di appello.

5. Il ricorso in appello non può trovare accoglimento alla luce dell’orientamento della Sezione ancor di recente confermato con la sentenza 5 gennaio 2015, n. 6.

“In materia di abusivismo edilizio l’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere la sanatoria grava in capo al richiedente. Ciò perché, solo colui che richiede la sanatoria può fornire qualche documentazione da cui si desuma che l’abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, non potendosi ritenere sufficiente, la sola allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorietà”.

Il contenuto della prova testimoniale deve poter essere valutato alla luce di altri elementi probatori che nel caso di specie non sono stati forniti. Per completezza di esposizione il Collegio non può non rilevare che la sentenza impugnata ha indicato lo strumento probatorio (rilievi aerofotogrammetrici) che avrebbe potuto usare il ricorrente, che, al contrario, nulla ha dedotto sul punto.

6. La mancata costituzione dell’amministrazione evocata in giudizio esime il giudice dal pronunciarsi sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)