PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 4 dicembre 2014, n. 6/2014 

Interpretazione  e  applicazione  dell'articolo  5,  comma   9,   del
decreto-legge n. 95 del 2012, come  modificato  dall'articolo  6  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. (15A00986) 
(GU n.37 del 14-2-2015)
 
 Vigente al: 14-2-2015  
 
 
                            Alle  Amministrazioni  pubbliche  di  cui
                            all'art.  1,   comma   2,   del   decreto
                            legislativo n. 165 del 2001 
                            Alle  Amministrazioni  pubbliche  di  cui
                            all'elenco Istat 
                            Alle Autorita' indipendenti 
                            Sedi 
 
1. Finalita' della disciplina. 
  L'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,  ha  introdotto
nuove disposizioni in materia di «incarichi dirigenziali  a  soggetti
in  quiescenza»  (tale  la  dizione  della  rubrica   dell'articolo),
modificando la disciplina  gia'  posta  dall'art.  5,  comma  9,  del
decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  e  prevedendo  alcuni  nuovi
divieti. D'intesa con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  la
presente  circolare  fornisce  indicazioni   sull'interpretazione   e
sull'applicazione della nuova disciplina. 
  Le modifiche introdotte sono volte a evitare che il conferimento di
alcuni  tipi  di  incarico  sia  utilizzato   dalle   amministrazioni
pubbliche per continuare ad  avvalersi  di  dipendenti  collocati  in
quiescenza o, comunque,  per  attribuire  a  soggetti  in  quiescenza
rilevanti responsabilita' nelle amministrazioni stesse, aggirando  di
fatto lo  stesso  istituto  della  quiescenza  e  impedendo  che  gli
incarichi di vertice siano occupati da dipendenti  piu'  giovani.  Le
nuove disposizioni  sono  espressive  di  un  indirizzo  di  politica
legislativa volto ad agevolare il ricambio e il  ringiovanimento  del
personale nelle pubbliche amministrazioni.  Come  altre  disposizioni
vigenti, che gia' limitavano la possibilita' di  conferire  incarichi
ai  soggetti  in  quiescenza,  esse  non  sono  volte  a   introdurre
discriminazioni nei confronti dei pensionati,  ma  ad  assicurare  il
fisiologico  ricambio  di   personale   nelle   amministrazioni,   da
bilanciare con l'esigenza di trasferimento delle conoscenze  e  delle
competenze acquisite nel corso della vita lavorativa. 
2. Efficacia  della  disciplina  nel  tempo  e  rapporti  con   norme
  precedenti. 
  In considerazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore,  deve
ritenersi che la nuova  disciplina  prevalga  su  quelle  precedenti,
anche  speciali,  che  consentano  il  conferimento  di  incarichi  o
cariche,  rientranti  tra  quelli  ormai  vietati,  a   soggetti   in
quiescenza. Le relative previsioni,  nella  misura  in  cui  facciano
riferimento alla designazione di questi soggetti,  devono  intendersi
implicitamente abrogate. 
  La  nuova  disciplina,  a  norma  dell'art.   6,   comma   2,   del
decreto-legge n. 90 del 2014, si applica agli incarichi  conferiti  a
decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  dello  stesso  decreto.
Quest'ultimo e' entrato in vigore il 25 giugno  2014,  essendo  stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno precedente:  la  nuova
disciplina si applica, dunque, a  partire  da  questa  data,  con  la
conseguenza che non sono soggetti  ai  nuovi  divieti  gli  incarichi
conferiti fino al 24 giugno 2014 compreso. La data alla quale occorre
fare riferimento, ai fini dell'applicazione del  divieto,  e'  quella
della nomina o del conferimento dell'incarico, quindi  dell'atto  con
il quale l'autorita' titolare del relativo potere  vi  ha  proceduto,
indipendentemente  da  adempimenti  successivi,  come  gli  atti   di
controllo. Non  incorrono  nel  divieto  e  rimangono  soggetti  alla
disciplina  precedente  gli  incarichi  a  soggetti   in   quiescenza
conferiti precedentemente alla suddetta data, anche  se  alla  stessa
data il  trattamento  economico  o  compenso  non  era  ancora  stato
definito. 
  La nuova disciplina e'  applicabile,  invece,  agli  incarichi  non
ancora conferiti alla suddetta data, anche se sia gia' intervenuta la
designazione da parte di un soggetto diverso dall'autorita' avente il
potere di nominare o conferire l'incarico,  salvo  che  la  peculiare
articolazione del relativo procedimento - che preveda,  per  esempio,
la designazione a seguito di procedimento elettorale o  di  procedura
selettiva - non induca ad applicare diversamente il principio  tempus
regit actum, tenendo conto della fase alla quale il procedimento  era
arrivato al momento di entrata in  vigore  della  disposizione.  Ove,
peraltro,  l'incarico  sia  stato  effettivamente   conferito   prima
dell'entrata in vigore del divieto e cio'  possa  essere  documentato
con certezza, la sua formalizzazione puo'  intervenire  anche  in  un
momento successivo. 
  Va poi ricordato che la legge di  conversione  -  legge  11  agosto
2014, n. 114, entrata in vigore il  19  agosto  2014,  essendo  stata
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  giorno  precedente  -  ha
parzialmente modificato le originarie previsioni  del  decreto-legge,
con particolare riferimento alle  designazioni  in  enti  o  societa'
controllati  dalle  amministrazioni  pubbliche.  Le  modifiche  hanno
quindi prodotto effetti a partire dal 19 agosto 2014. 
  Va infine rilevato che  la  nuova  disciplina  si  aggiunge,  senza
modificarle, alle altre discipline vigenti che pongono simili divieti
(si veda, in particolare, l'art. 25 della legge 23 dicembre 1994,  n.
724) e che regolano il conferimento di  incarichi,  quali  quelle  in
materia di incompatibilita' e inconferibilita', di limiti alle  spese
per   consulenze,   di    limiti    retributivi    nelle    pubbliche
amministrazioni,  di  compensi  e  rimborsi  spese  per  gli   organi
collegiali, di  gratuita'  di  specifici  incarichi,  di  cumulo  tra
trattamento economico e pensione. 
3. Soggetti interessati. 
  L'ambito di  applicazione  dei  divieti,  per  quanto  riguarda  le
amministrazioni  interessate,  rimane  quello  gia'  definito   dalla
precedente versione della disciplina in esame: esso  comprende  tutte
le amministrazioni rientranti nella definizione dell'art. 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  o   nell'elenco
annualmente redatto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), di
cui all'art. 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
nonche'  le  autorita'  indipendenti,  compresa  la  Consob.   Devono
ritenersi soggetti ai divieti gli incarichi  conferiti  da  qualsiasi
organo o ufficio delle  amministrazioni  in  esame,  compresi  quelli
conferiti dai ministri, in quanto organi di  vertice  dei  ministeri,
nonche' dagli organi di  governo  degli  enti  territoriali  e  dagli
organi di  vertice  degli  enti  pubblici  e  degli  altri  organismi
rientranti nell'ambito di applicazione indicato.  Non  vi  rientrano,
ovviamente, gli incarichi conferiti da organizzazioni  diverse  dalle
pubbliche amministrazioni italiane. 
  Il divieto si estende a qualsiasi lavoratore  dipendente  collocato
in quiescenza, indipendentemente dalla natura del  precedente  datore
di  lavoro  e  del  soggetto  che  corrisponde  il   trattamento   di
quiescenza,   compresi,   quindi,   i   pensionati    degli    organi
costituzionali. Non riguarda  questi  ultimi  soggetti,  infatti,  la
previsione dell'ultimo periodo del citato comma 9  dell'art.  5,  che
prevede che i suddetti organi si  adeguino  alle  disposizioni  dello
stesso comma nell'ambito della propria autonomia.  Questa  previsione
riguarda gli incarichi conferiti dagli stessi organi  costituzionali,
ai quali i divieti in esame non possono essere  imposti,  e  non  gli
incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni a  lavoratori  in
quiescenza, gia' dipendenti di organi costituzionali,  in  ordine  ai
quali non vi e' un problema di  tutela  dell'autonomia  dei  suddetti
organi. 
  La condizione del collocamento in quiescenza, ostativa rispetto  al
conferimento  di  incarichi  e  cariche,  rileva  nel   momento   del
conferimento. Le amministrazioni  eviteranno  peraltro  comportamenti
elusivi, consistenti nel conferire a soggetti prossimi alla  pensione
incarichi e cariche il cui mandato si svolga sostanzialmente  in  una
fase successiva al collocamento in quiescenza. Per tali soggetti,  le
amministrazioni valuteranno la possibilita' di conferire un  incarico
gratuito (su cui si veda il paragrafo 6). 
4. Incarichi vietati. 
  La disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali
vale  il  criterio  di  stretta   interpretazione   ed   e'   esclusa
l'interpretazione estensiva o analogica (come  chiarito  dalla  Corte
dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimita' sugli  atti
del Governo e delle amministrazioni  dello  Stato,  deliberazione  n.
23/2014/prev del 30 settembre 2014). Incarichi vietati, dunque,  sono
solo quelli espressamente  contemplati:  incarichi  di  studio  e  di
consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi,  cariche  di  governo
nelle  amministrazioni  e  negli  enti  e  societa'  controllati.  Il
legislatore ha  voluto  perseguire  gli  obiettivi  sopra  ricordati,
vietando il conferimento a soggetti  in  quiescenza  di  incarichi  e
cariche che, indipendentemente dalla loro natura formale,  consentono
di svolgere ruoli rilevanti al vertice delle amministrazioni. 
  Un'interpretazione estensiva dei divieti in esame, non coerente con
il fine di evitare che  soggetti  in  quiescenza  assumano  rilevanti
responsabilita'   nelle   amministrazioni,    potrebbe    determinare
un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza,
in   violazione   dei   principi   enunciati   dalla   giurisprudenza
costituzionale, che ammette limitazioni  a  carico  dei  soggetti  in
questione purche' imposte in relazione a  un  apprezzabile  interesse
pubblico (si vedano, in particolare, le sentenze n. 566 del 1989,  n.
406 del 1995 e n. 33 del 2013 della Corte costituzionale). 
  Ai fini dell'applicazione dei divieti,  occorre  prescindere  dalla
natura giuridica del rapporto, dovendosi invece considerare l'oggetto
dell'incarico. La disciplina in esame,  dunque,  non  esclude  alcuna
delle  forme  contrattuali  contemplate  dall'art.  7   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001, ma impedisce di utilizzare quelle  forme
contrattuali per conferire  incarichi  aventi  il  contenuto  proprio
degli incarichi vietati. 
  Tra  gli  incarichi   vietati   rientrano   tutti   gli   incarichi
dirigenziali, compresi quelli  di  cui  all'art.  19,  comma  6,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e da disposizioni  analoghe.  Tra
gli incarichi direttivi, tutti quelli che implicano la  direzione  di
uffici e la gestione di risorse umane. Vi  rientrano,  quindi,  anche
incarichi  in  strutture  tecniche,   quali   quelli   di   direttore
scientifico o sanitario, che comportano le suddette mansioni. 
  Gli incarichi di studio e consulenza sono quelli che  presuppongono
competenze specialistiche e  rientrano  nelle  ipotesi  di  contratto
d'opera intellettuale, di cui  agli  articoli  2229  e  seguenti  del
codice civile. Costituiscono incarichi di studio  quelli  consistenti
nello svolgimento di  un'attivita'  di  studio,  che  possono  essere
individuati con riferimento ai parametri  indicati  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 aprile  1994,  n.  338.  Costituiscono
consulenze le richieste di pareri a esperti (cosi' Corte  dei  conti,
Sezioni riunite in sede di controllo, delibera 15 febbraio  2005,  n.
6/CONTR/05). 
  In assenza di esclusioni al riguardo, devono  ritenersi  rientranti
nel divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio  o
di consulenza nell'ambito degli uffici di diretta  collaborazione  di
organi politici. 
  Tra le cariche in organi di governo di amministrazioni e di enti  e
societa' controllate, a parte le  esclusioni  espressamente  previste
dalla legge (relative alle giunte  degli  enti  territoriali  e  agli
organi elettivi degli enti pubblici  associativi),  rientrano  quelle
che comportano effettivamente poteri  di  governo,  quali  quelle  di
presidente,   amministratore   o   componente   del   consiglio    di
amministrazione.  La  nomina  in  consigli  di  amministrazione,   in
particolare, rientra nell'ambito del divieto indipendentemente  dalla
qualifica in virtu' della quale il soggetto in quiescenza  sia  stato
nominato (per esempio, in qualita' di esperto o rappresentante di una
determinata categoria), dato che il consiglio di  amministrazione  ha
comunque funzioni di  governo  dell'ente.  Naturalmente,  il  divieto
opera  anche  nel  caso  in  cui  la  nomina  sia   preceduta   dalla
designazione da parte di  un  soggetto  diverso  dall'amministrazione
nominante. 
  Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali  o  direttivi  e  le
cariche, va poi rilevato che l'ambito di applicazione del divieto  e'
piu' ampio rispetto al novero  delle  amministrazioni  nominanti,  in
quanto la disposizione fa riferimento anche agli enti e alle societa'
controllate: gli incarichi  e  le  cariche,  rientranti  tra  i  tipi
vietati, sono dunque vietati anche  qualora  siano  conferiti  presso
enti   e   societa'   controllati,   anche   indirettamente,    dalle
amministrazioni indicate nel paragrafo 3. 
  Infine, i divieti descritti operano indipendentemente  dalla  fonte
di finanziamento con la quale gli  interessati  sono  retribuiti:  e'
irrilevante,  per  esempio,  che  si  tratti  di  fondi   provenienti
dall'Unione europea o anche trasferiti all'amministrazione conferente
da soggetti privati. 
5. Incarichi consentiti. 
  Tutte le ipotesi di incarico o collaborazione non rientranti  nelle
categorie finora elencate sono da ritenersi sottratte ai  divieti  di
cui  alla  disciplina  in  esame.  Rimangono  ovviamente   ferme   le
disposizioni vigenti relative ai requisiti e alle modalita' di scelta
dei soggetti ai quali conferire incarichi e cariche e alle  procedure
di conferimento (quali quelle contenute nel citato art. 7 del decreto
legislativo n. 165 del 2001). 
  Tra le ipotesi che  non  ricadono  nei  divieti,  si  segnalano  le
seguenti. 
  Va innanzitutto ricordato che scopo delle disposizioni in esame non
e' di escludere la possibilita' che i soggetti in quiescenza  operino
presso le amministrazioni, ma  di  evitare  che  il  conferimento  di
incarichi a questi soggetti sia utilizzato  per  aggirare  lo  stesso
istituto del collocamento in  quiescenza.  Esse  non  impediscono  di
prestare attivita'  lavorativa  nelle  amministrazioni  pubbliche  ai
soggetti che possano aspirarvi, in relazione ai rispettivi limiti  di
eta'. Di conseguenza, non e' escluso che un  soggetto,  collocato  in
quiescenza per aver raggiunto  i  relativi  requisiti  nella  propria
carriera,  possa  concorrere  per  un  impiego   con   una   pubblica
amministrazione, relativo a una  carriera  nella  quale  puo'  ancora
prestare servizio. Cio' puo'  dipendere  dalla  particolarita'  della
carriera  (pubblica  o  privata)  di  provenienza,  che  consenta  il
collocamento in quiescenza a un'eta' relativamente bassa, o di quella
di destinazione, che preveda una piu' alta eta'  pensionabile  (quali
quella universitaria o  quella  giudiziaria).  In  tali  ipotesi,  si
applichera' ovviamente la vigente disciplina in ordine  ai  requisiti
di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni e ai  rapporti
tra trattamento economico e trattamento di quiescenza. 
  In secondo luogo, il divieto riguarda determinati contratti d'opera
intellettuale, ma non gli altri tipi di  contratto  d'opera.  Non  e'
escluso, dunque, il ricorso a personale in quiescenza  per  incarichi
che non  comportino  funzioni  dirigenziali  o  direttive  e  abbiano
oggetto diverso da quello di studio o consulenza (in questo senso  la
citata deliberazione della Corte  dei  conti,  Sezione  centrale  del
controllo  di  legittimita'  sugli   atti   del   Governo   e   delle
amministrazioni dello Stato). Non e' escluso neanche il  conferimento
a soggetti in quiescenza di  incarichi  professionali,  quali  quelli
inerenti ad attivita' legale o sanitaria,  non  aventi  carattere  di
studio o consulenza. Anche in questo caso, rimane ovviamente ferma la
disciplina vigente  in  materia,  con  particolare  riferimento  alle
modalita' di scelta del contraente. 
  Essendo distinti da quelli di studio e consulenza, devono ritenersi
conferibili ai soggetti  in  quiescenza  gli  incarichi  di  ricerca,
inclusa la responsabilita' di un progetto di ricerca. Da questo punto
di vista, la disposizione  in  esame  si  differenzia  da  precedenti
disposizioni legislative, che distinguono tra  incarichi  di  studio,
consulenza o ricerca  (incluso  l'art.  19,  comma  10,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001) e pongono limiti  alla  possibilita'  di
conferirli. Peraltro, perche' non si ricada nel divieto di  conferire
incarichi  dirigenziali,  gli  incarichi  in   esame   non   dovranno
comportare la direzione di  strutture  stabili  dell'amministrazione,
potendo  invece   comprendere   la   guida   di   unita'   costituite
temporaneamente  per  la  realizzazione  del  relativo  progetto   di
ricerca. E, perche' non si ricada nel divieto di conferire  incarichi
di studio, dovra' trattarsi di reale attivita' di ricerca: l'incarico
potra' quindi essere conferito soltanto a soggetti  che,  essendo  in
possesso di  adeguato  curriculum  scientifico,  siano  in  grado  di
svolgere un'effettiva attivita' di ricerca. E' bene ricordare poi che
gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione  del
programma da parte dell'amministrazione  (cosi'  la  citata  delibera
della Corte dei conti, Sezioni riunione in sede di controllo). 
  Sono poi ammessi gli incarichi di docenza.  Peraltro,  per  evitare
che il conferimento di un simile  incarico  consenta  di  aggirare  i
divieti esaminati, e' necessario che si tratti di reali incarichi  di
docenza, in cui l'impegno didattico sia definito con precisione e  il
compenso  sia  commisurato  all'attivita'  didattica   effettivamente
svolta dal singolo destinatario dell'incarico. 
  Sono esclusi dal divieto, poi, gli incarichi nelle  commissioni  di
concorso o di gara, cosi' come la partecipazione a organi  collegiali
consultivi,   quali   gli   organi   collegiali   delle   istituzioni
scolastiche. Ne e' altresi' esclusa la partecipazione  a  commissioni
consultive e comitati scientifici o tecnici, ove essa non  dia  luogo
di fatto  a  incarichi  di  studio  o  consulenza  o  equiparabili  a
incarichi direttivi o dirigenziali. 
  Per la loro natura eccezionale, non riconducibile ad  alcuna  delle
ipotesi di divieto contemplate dalla disciplina in esame, devono  poi
ritenersi esclusi anche gli incarichi  dei  commissari  straordinari,
nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o  per  lo
svolgimento di compiti specifici. Similmente puo' dirsi,  ovviamente,
per i sub-commissari eventualmente nominati. 
  Infine, essendo specificamente vietate ai soggetti in quiescenza le
cariche di governo in enti  locali,  sono  invece  consentiti  -  nei
suddetti enti come nelle altre amministrazioni  -  gli  incarichi  in
organi di controllo, quali i  collegi  sindacali  e  i  comitati  dei
revisori,  purche'   non   abbiano,   in   base   alle   disposizioni
organizzative dell'amministrazione stessa, natura dirigenziale. 
6. Incarichi gratuiti. 
  Definito l'ambito di applicazione oggettivo della nuova disciplina,
va ricordato che essa contempla  un'eccezione  ai  divieti  che  essa
impone, disponendo che incarichi e collaborazioni sono  consentiti  a
titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata
non superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile. E' evidente
- in base alla ratio della  norma,  alla  rubrica  dell'articolo,  ai
lavori parlamentari e alla diversa formulazione del periodo in esame,
che non definisce il proprio ambito di applicazione - che la relativa
previsione va letta in connessione ai primi due periodi, rispetto  ai
quali  essa  introduce  un'eccezione:  l'espressione   «incarichi   e
collaborazioni», quindi, corrisponde alle varie  ipotesi  di  cui  ai
periodi precedenti. Di conseguenza, indipendentemente dal modo in cui
l'incarico venga formalmente  qualificato,  ove  -  in  base  al  suo
contenuto - esso rientri tra le ipotesi di cui ai divieti  in  esame,
esso potra' essere conferito, ma soltanto alle  condizioni  stabilite
dalla suddetta previsione. 
  La  disposizione  serve  a  consentire  alle   amministrazioni   di
avvalersi  temporaneamente,  senza  rinunciare  agli   obiettivi   di
ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in  quiescenza  -
e, in particolare, dei propri dipendenti che vi  siano  stati  appena
collocati - per assicurare il trasferimento delle competenze e  delle
esperienze  e  la   continuita'   nella   direzione   degli   uffici.
Coerentemente con questa  ratio,  le  amministrazioni  potranno,  per
esempio, attribuire un incarico gratuito a un dirigente collocato  in
quiescenza,  per  consentirgli  di  affiancare  il   nuovo   titolare
dell'ufficio dirigenziale per un periodo non  superiore  a  un  anno.
Nell'attribuire  simili  incarichi  o  cariche,  le   amministrazioni
dedicheranno particolare cura all'esigenza di  evitare  conflitti  di
interessi, in considerazione del rischio che l'interessato sia spinto
ad  accettare  l'incarico  gratuito  dalla  prospettiva  di  vantaggi
economici illeciti. In considerazione del  fine  della  disposizione,
dettata  nell'interesse  dell'amministrazione   piuttosto   che   del
soggetto in quiescenza, le amministrazioni conferiranno gli incarichi
in esame di propria iniziativa, avendo verificato  la  disponibilita'
degli interessati, e non su domanda degli interessati stessi. 
  L'ambito dell'eccezione, dal punto di vista oggettivo, coincide con
quello dei divieti: di conseguenza, potranno essere  attribuiti,  nei
limiti indicati, incarichi e cariche gratuiti di  ciascuno  dei  tipi
vietati,  come  individuati  nel  paragrafo  4.  Le   amministrazioni
dovranno, peraltro, valutare la compatibilita' dell'incarico o carica
con la gratuita' e  con  la  durata  limitata.  Per  alcuni  tipi  di
incarico,  infatti,  queste  ultime  caratteristiche  impediscono  il
ricorso alla disposizione in esame, per esempio perche'  disposizioni
vigenti prevedono una durata minima superiore all'anno. In  generale,
le  amministrazioni  dovranno  valutare   la   compatibilita'   delle
prestazioni  richieste  e  delle  eventuali  responsabilita'  con  la
gratuita' dell'incarico. 
  Per gli incarichi dirigenziali, in particolare, va ricordato che la
possibilita' di attribuirli a soggetti che abbiano raggiunto i limiti
di eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era gia'
esclusa dalla disciplina vigente (si veda, in particolare, l'art. 33,
comma 3, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  relativo  agli
incarichi   a   soggetti   esterni   all'amministrazione,   quali   i
pensionati).  Rimane   la   possibilita'   di   conferire   incarichi
dirigenziali, in base all'art. 19, comma 6, del  decreto  legislativo
n. 165 del 2001, a soggetti che, pur  collocati  in  quiescenza,  non
abbiano raggiunto i suddetti  limiti  di  eta':  in  questa  ipotesi,
l'amministrazione   valutera'   prudentemente    la    compatibilita'
dell'incarico con la gratuita', con la durata massima annuale  e  con
le  responsabilita'  e   i   meccanismi   di   valutazione   connessi
all'incarico. Rimangono ferme, in queste ipotesi, le regole  relative
alle procedure selettive di conferimento degli incarichi. 
  La disciplina e' applicabile anche agli  incarichi  a  soggetti  in
quiescenza che gia' in precedenza erano conferiti a titolo  gratuito:
valgono per essi, di conseguenza, le nuove disposizioni relative alla
durata massima e al rimborso delle spese. 
  La  disposizione  consente   il   conferimento   di   incarichi   e
collaborazioni gratuiti per una durata massima  di  un  anno  «presso
ciascuna amministrazione». Di conseguenza, il soggetto  collocato  in
quiescenza    potra'    ricevere    differenti    incarichi,    anche
contemporaneamente,  da  parte  di   amministrazioni   diverse,   ove
reciprocamente compatibili, purche'  ciascuno  di  essi  rispetti  il
suddetto limite di durata. 
    Roma, 4 dicembre 2014 
 
                                                Il Ministro           
                                           per la semplificazione     
                                        e la pubblica amministrazione 
                                                   Madia              

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