N. 00049/2015 REG.PROV.COLL. N. 00389/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; contro Universita' degli Studi di Chieti G.D'Annunzio, Consorzio Interuniversitario Cineca; per l'annullamento del decreto rettorale n. 926 del 07 luglio 2014 con il quale l'Università degli Studi di Chieti ha bandito il concorso a numero programmato per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2014-2015; delle graduatorie di merito per l'ammissione ai suddetti corsi approvate con decreto rettorale del 12/09/2014. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Massimiliano Balloriani e udito l'avv. Giuliana De Nicola, su delega dell'avv. La Malfa Ribolla Gabriele, per le parti ricorrenti; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.. Considerato che il ricorso in epigrafe è stato notificato mediante l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata; rilevato che nel processo amministrativo il ricorso, notificato a mezzo pec, è inammissibile, non essendo ancora operante la facoltà per gli avvocati di notificare l’atto introduttivo con modalità telematiche (in assenza di previa autorizzazione ai sensi dell’art. 52, co. 2, c.p.a.), a differenza di quanto previsto per le comunicazioni di segreteria (cfr. Tar Lazio, sentenza n. 396 del 2015, con diffuse argomentazioni). Ritenuto pertanto di dover dichiarare l’inammissibilità. Rilevato che le spese possono essere compensate in ragione della pronuncia in rito e della novità della questione affrontata. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente Dino Nazzaro, Consigliere Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/02/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) |