N. 00389/2014 REG.RIC.

N. 00049/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00389/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2014, proposto da:
Carlo Bellomo, Noemi Landro, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Stallone, Francesco Leone, Gabriele La Malfa Ribolla, Simona Fell, Claudia Caradonna, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, Via Lo Feudo 1;

contro

Universita' degli Studi di Chieti G.D'Annunzio, Consorzio Interuniversitario Cineca;

per l'annullamento

del decreto rettorale n. 926 del 07 luglio 2014 con il quale l'Università degli Studi di Chieti ha bandito il concorso a numero programmato per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2014-2015; delle graduatorie di merito per l'ammissione ai suddetti corsi approvate con decreto rettorale del 12/09/2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Massimiliano Balloriani e udito l'avv. Giuliana De Nicola, su delega dell'avv. La Malfa Ribolla Gabriele, per le parti ricorrenti;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..


Considerato che il ricorso in epigrafe è stato notificato mediante l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata;

rilevato che nel processo amministrativo il ricorso, notificato a mezzo pec, è inammissibile, non essendo ancora operante la facoltà per gli avvocati di notificare l’atto introduttivo con modalità telematiche (in assenza di previa autorizzazione ai sensi dell’art. 52, co. 2, c.p.a.), a differenza di quanto previsto per le comunicazioni di segreteria (cfr. Tar Lazio, sentenza n. 396 del 2015, con diffuse argomentazioni).

Ritenuto pertanto di dover dichiarare l’inammissibilità.

Rilevato che le spese possono essere compensate in ragione della pronuncia in rito e della novità della questione affrontata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Dino Nazzaro, Consigliere

Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)