N. 00831/2015REG.PROV.COLL. N. 09632/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. contro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale per la Campania, Ufficio scolastico regionale per la Calabria, Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, Ufficio scolastico regionale per la Calabria, Ufficio scolastico regionale per la Campania, Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna, Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio scolastico regionale per la Liguria, Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Ufficio scolastico regionale per le Marche, Ufficio scolastico regionale per il Molise, Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Ufficio scolastico regionale per la Toscana, Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Ufficio scolastico regionale per il Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Bennici Margherita, non costituita in giudizio nel presente grado; per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III-BIS, n. 9546/2014, resa tra le parti e concernente: aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, nelle parti in cui ne è stato inibito l’accesso agli odierni appellanti; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato Cinquemani, per delega dell’avvocato Vannicelli, e l’avvocato dello Stato Stigliano Messuti; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; 1. PREMESSO che sussistono i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, giusta relativa segnalazione alle parti; 2. RILEVATO che, con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso collettivo proposto da un gruppo di 211 docenti, i quali avevano presentato in termini relativa domanda di inserimento in graduatoria, per il riconoscimento del loro diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui al decreto ministeriale 1° aprile 2014, n. 235, per il personale docente ed educativo, utilizzabili per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, nonché per l’annullamento dei seguenti atti: (i) del citato d.m. n. 235 del 2014, nella parte in cui non ha consentito l’accesso dei ricorrenti alle menzionate graduatorie ad esaurimento; (ii) dei singoli provvedimenti – non noti – di mancato inserimento dei ricorrenti nelle predette graduatorie; (iii) delle graduatorie ad esaurimento emanate ai sensi del d.m. n. 235 del 2014, ovvero in corso di emanazione, dai singoli Uffici scolastici regionali evocati in giudizio; 3. CONSIDERATO che il T.a.r. ha fondato la pronuncia di inammissibilità sul rilievo della non omogeneità delle posizioni dei vari gruppi di ricorrenti, ostativa alla proposizione di un ricorso collettivo; 4. RILEVATO che i ricorrenti soccombenti, con l’appello interposto avverso tale sentenza, deducono l’erroneità della statuizione di inammissibilità, attesa l’unitarietà ed omogeneità dell’interesse sostanziale da essi perseguito, teso all’inserimento nelle graduatorie in oggetto, riproponendo nel merito le censure di eccesso di potere e di violazione di legge già dedotte in primo grado, la cui fondatezza è genericamente contestata dalle Amministrazioni appellate, costituitesi nel presente grado di giudizio con comparsa di stile; 5. RITENUTA l’infondatezza dell’appello, in quanto: - in linea di diritto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Collegio, il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, cumulativamente, i requisiti dell’identità di situazioni sostanziali e processuali – ossia, alla condizione che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi – e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti (v. sul punto, ex plurimis, Cons. St., Sez. III, 20 maggio 2014, n. 2581; Cons. St., Sez. IV, 29 dicembre 2011, n. 6990); - nel caso di specie, hanno proposto ricorso quattro distinti gruppi di docenti: (a) docenti in possesso di abilitazione, che non hanno richiesto l’aggiornamento della graduatoria ad esaurimento per il triennio precedente; (b) docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; (c) docenti in possesso dell’abilitazione per la scuola acquisita tramite i percorsi formativi abilitanti o la laurea in Scienza della Formazione; (d) docenti in possesso dell’idoneità conseguita al concorso della scuola di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82; - risulta palese, da quanto sopra, che le domande proposte dagli appartenenti ai vari gruppi di ricorrenti, sebbene tutte dirette al riconoscimento del diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, si fondano su ragioni, di fatto e di diritto, diverse in ragione dell’appartenenza all’una o all’altra delle quattro categorie, come puntualmente osservato nell’appellata sentenza con particolare riferimento alle categorie sub (a) e sub (d), connotate da profonde divergenze sul piano del relativo regime giuridico; - le domande soggettivamente cumulate, proposte dagli originari ricorrenti, oltre che per la rilevata eterogeneità della causa petendi in ragione dell’appartenenza all’una o all’altra delle menzionate categorie, si differenziano anche per parziale diversità di petitum, risultando impugnati anche i singoli provvedimenti – peraltro, dichiaratamente non noti – di mancato inserimento dei singoli ricorrenti nelle varie graduatorie ad esaurimento emanate ai sensi del d.m. n. 235 del 2014, ovvero in corso di emanazione, dai vari Uffici scolastici regionali evocati in giudizio; - oltre alla evidenziata eterogeneità delle domande proposte con il ricorso collettivo, correttamente rilevata nell’impugnata sentenza, è ravvisabile anche un potenziale conflitto d’interessi tra gli appartenenti alle varie categorie dei soggetti ricorrenti, conseguendo gli appartenenti alle categorie in ipotesi non escluse un vantaggio dall’eventuale esclusione degli altri ricorrenti, attesa la riduzione del numero dei soggetti inclusi nelle rispettive graduatorie; - in assenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso collettivo, l’appellata pronuncia assolutoria in rito merita quindi conferma, con impedimento dell’ingresso delle questioni di merito; 6. RITENUTA la sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 9632 del 2014), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del presente grado di giudizio integralmente compensate fra tutte le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015, con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente Claudio Contessa, Consigliere Gabriella De Michele, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/02/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) |