N. 09001/2015 REG.RIC.

N. 05753/2015REG.PROV.COLL.

N. 09001/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9001 del 2015, proposto dalla s.r.l. Gandino & C., rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Antonicelli e Rosalba Chiaradia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Rosalba Chiaradia in Roma, via Simeto, n. 12;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosalda Rocchi, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Roma - Sezione II ter, n. 11297 del 18 settembre 2015.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la memoria difensiva depositata dall’Amministrazione in data 30 novembre 2015;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 il Cons. Vito Poli e udito per la parte intimata l’avvocato Rosalda Rocchi;

Acquisito il consenso della parte presente alla definizione dell’incidente cautelare con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Preso atto che:

a) l’oggetto del presente giudizio è costituito dalla determinazione dirigenziale di Roma Capitale – n. 1868 del 19 giugno 2015 –recante:

I) la cessazione dell’occupazione abusiva (realizzata a mezzo del posizionamento di ombrelloni e fioriere) del suolo pubblico antistante l’esercizio di ristorazione denominato «Taverna dei Fori Imperiali» nella titolarità della società Gandino, sito in via della Madonna dei Monti n. 9;

II) la sanzione della chiusura del locale per 5 giorni ai sensi dell’art. 3, co.16, l. n. 94 del 2009;

b) l’impugnata sentenza ha respinto le censure articolate nel ricorso di primo grado;

c) la società Gandino ha interposto tempestivo appello, sviluppando una serie di deduzioni nella parte in diritto (pagine 2 – 17 del gravame), recanti plurime e intricate reiterazioni dei medesimi argomenti (che rendono difficoltosa la lettura e la comprensione del testo, comunque non ordinato);

Ritenuto che il gravame, in quanto inammissibile e infondato, deve essere respinto sulla scorte delle seguenti considerazioni:

d) l’appello è inammissibile nella parte in cui viola i doveri di specificità e di chiarezza sanciti dall’art. 101, co.1, c.p.a. secondo le coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ex plurimis Sez. V, n. 5459 del 2015; Sez. V, n. 5400 del 2015, cui si rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a.);

e) tutte le censure articolate in primo grado risultano infondate, in considerazione dei principi elaborati dalla costante giurisprudenza di questa Sezione in casi analoghi (cfr. Sez. V. nn. 1621 del 2015; 1611 del 2015; 501 del 2015, cui si rinvia) in quanto:

I) il posizionamento abusivo di ombrelloni e fioriere è comunque giuridicamente rilevante, in quanto comporta l’occupazione del suolo pubblico ed è strumentalmente collegato all’esercizio dell’attività commerciale;

II) la sanzione amministrativa, che deve essere inderogabilmente inflitta ope legis, è stata applicata nella misura minima prevista dalla legge;

III) l’Amministrazione prima, e il T.a.r. poi, hanno attribuito adeguata rilevanza alle disposizioni contenute negli artt. 20, co. 4, del codice della strada e 3, co. 4 e 16, l. n. 94 del 2009;

IV) la questione di legittimità costituzionale del più volte menzionato art. 3, co. 16, cit. è manifestamente infondata, poiché esso contiene misure logiche e proporzionate, volte a tutela dei beni pubblici e della legalità, in conformità all’art. 97 della Costituzione;

V) l’atto presupposto a quelli impugnati in via diretta – ordinanza sindacale n. 258 del 27 novembre 2012 - risulta pienamente giustificato dalle circostanze accertate in sede amministrativa (cfr. Sez. V, n. 5066 del 2014, Sez. V, n. 1611 del 2015 cui si rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a.);

Considerato, infine, che la reiezione del gravame si fonda su ragioni manifeste, che integrano i presupposti applicativi della norma sancita dall’art. 26, co. 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. St., Sez. V, n. 3462 del 2015; Sez. V, n. 5757 del 2014 cui si rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a.).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe indicato (nrg. 9001/2015), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.

Condanna l’appellante a rifondere in favore di Roma Capitale le spese e gli onorari di giudizio che liquida in complessivi euro 8.000 (ottomila), oltre accessori come per legge (15% a titolo rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.).

Condanna l’appellante al pagamento della somma di euro 2.000,00 (duemila/00) ai sensi dell’art. 26, co. 2, c.p.a., che è tenuta a versare secondo le modalità di cui all’art. 15 delle norme di attuazione del c.p.a., mandando alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Poli, Consigliere, Estensore

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)