N. 05333/2012 REG.RIC.

N. 05955/2014REG.PROV.COLL.

N. 05333/2012 REG.RIC.

N. 06792/2012 REG.RIC.

N. 06339/2013 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5333 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Cantile e Mario Caliendo, con domicilio eletto presso l’avv. Armando Profili in Roma, via Giuseppe Palumbo n. 26;

contro

U.T.G. - Prefettura di Caserta, U.T.G. - Prefettura di Napoli e Ministero dell’interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Comune di Poggiomarino, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Alvino, con domicilio di legge presso la Segreteria del Consiglio di stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
Comune di Boscoreale;



sul ricorso numero di registro generale 6792 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Cantile e Mario Caliendo, con domicilio eletto presso l’avv. Armando Profili in Roma, via Giuseppe Palumbo n. 26;

contro

U.T.G. - Prefettura di Caserta, U.T.G. - Prefettura di Napoli e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



sul ricorso numero di registro generale 6339 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della -OMISSIS-s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Cantile e Mario Caliendo, con domicilio eletto presso l’avv. Armando Profili in Roma, via Giuseppe Palumbo n. 26;

contro

U.T.G. - Prefettura di Napoli e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Provincia di Napoli, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Di Falco e Luciano Scetta, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

per la riforma

quanto al ricorso n. 5333 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione I n. 02598/2012, resa tra le parti, concernente rescissione del contratto di appalto - informativa antimafia - ris.danni

quanto al ricorso n. 6792 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione I n. 02599/2012, resa tra le parti, concernente informativa antimafia

quanto al ricorso n. 6339 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione I n. 02928/2013, resa tra le parti, concernente informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Caserta con nota 21 luglio 2010 n.1798 e la conseguente risoluzione di alcuni contratti disposta dalla Provincia di Napoli nel corso del 2011 - ris.danni


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta, U.T.G. - Prefettura di Napoli e Ministero dell'Interno, del Comune di Poggiomarino e della Provincia di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Pontieri, su delega di Caliendo e di Cantile, Alvino e dello Stato Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- La -OMISSIS-s.r.l., operante nel settore edilizio, di cui è amministratore unico e direttore tecnico il signor -OMISSIS-, nel settembre 2010 era esclusa dalla gara per l’affidamento di lavori pubblici, indetta dalla Stazione unica appaltante provinciale di Reggio Calabria, in relazione all’informativa in data 21 luglio 2010 della Prefettura di Caserta, secondo cui era emerso a carico della ditta che “allo stato degli accertamenti sussistono le cause interdittive di cui all’art. 4 del d.lgs. 490/94, pur in assenza delle cause di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575”; ciò in quanto nella richiamata nota in data 14 anteriore del Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta si esponeva che il socio -OMISSIS-era indagato per il reato di turbata libertà degli incanti con l’aggravante del fine di favorire l’organizzazione camorristica denominata “clan dei Casalesi”.

A seguito della comunicazione dell’esistenza dell’interdittiva emessa dalla Prefettura di Caserta, effettuata con note 23 dicembre 2010 e 10 gennaio 2011 della Prefettura di Napoli dirette ai Comuni di Boscoreale e, rispettivamente, di Poggiomarino, gli stessi Enti disponevano l’incameramento sulla rata finale della penale del 10% dell’importo del valore del contratto dell’appalto affidato alla -OMISSIS-s.r.l. (provvedimento 26 gennaio 2011 del Comune di Boscoreale) e la rescissione del contratto in essere con la stessa ditta (provvedimento 4 febbraio 2011 del Comune di Poggiomarino).

Nel contempo la -OMISSIS-s.r.l., di cui è amministratore unico il signor -OMISSIS-, anch’essa operante nel settore edilizio ed avente in corso lavori appaltati dalla Provincia di Napoli, si vedeva risolvere i relativi contratti con determinazioni dirigenziali 27 aprile 2011 n. 4668, 9 giugno 2011 n. 6511 e 4 agosto 2011 n. 95892, in base all’interdittiva anch’essa in data 21 luglio 2010 emessa dalla Prefettura di Caserta a suo carico, comunicata alla Prefettura di Napoli e da questa alla Provincia.

2.- Con ricorso e successivi motivi aggiunti la -OMISSIS-s.r.l. impugnava davanti al TAR per la Campania, sede di Napoli, l’indicata interdittiva a suo carico, la citata nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta e la segnalazione 21 luglio 2010 del CED del Dipartimento di P.S. del Ministero dell’interno.

Con ulteriore ricorso la Società impugnava gli atti comunali anzidetti, unitamente alle menzionate interdittiva, sottostante nota del Carabinieri e segnalazione del CED, chiedendo altresì il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’interdittiva stessa, compresa la perdita di chance per la mancata partecipazione a commesse pubbliche.

Con sentenze 31 maggio 2012 n. 2599 e n. 2598 della sezione prima i due ricorso erano respinti.

A sua volta, la -OMISSIS-s.r.l. impugnava davanti allo stesso TAR le anzidette determinazioni provinciali di risoluzione dei contratti, la rispettiva intedittiva del 21 luglio 2010 e gli atti connessi, chiedendo inoltre la condanna delle Amministrazioni intimate a risarcimento dei consequenziali danni patiti.

Il ricorso era respinto con sentenza 5 giugno 2013 n. 2928 della sezione prima.

3.- Con atto inoltrato per le notifiche il 3 settembre 2012 e depositato il 24 settembre seguente, registrato al n. 6792/2012, la -OMISSIS-s.r.l. ha appellato l’indicata sentenza n. 2599/2012 deducendo in quattro motivi, tutti rubricati “Error in iudicando, error in procedendo. Difetto di motivazione della sentenza appellata. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. 490/1994. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990- Inesistenza e/erroneità dei presupposti. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Artt. 41 e 97 Cost.. Carenza istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma VII, del DPR 252/98. Violazione e falsa applicazione della circolare Min. int. n. 558 dell’8/01/1996”, quanto segue:

a.- L’unico elemento posto a base dell’assunta permeabilità mafiosa è inattuale, riferendosi a fatti del 2004, e frutto di palese errore di fatto, poiché il signor -OMISSIS-non era più socio dell’impresa stessa. Il TAR non ha tenuto conto di ciò e, in particolare, che l’unico e debole indizio di permeabilità era venuto meno con la cessione della quota sociale e, ciononostante, l’interdittiva continua anche dopo molti mesi a penalizzare fortemente l’appellante. L’estromissione del socio, avvenuta con scrittura autenticata del 20 luglio 2010, trascritta il 31 agosto nel registro delle imprese, doveva essere valutata dall’U.T.G. come elemento di segno contrario, costituendo il fatto “nuovo” di cui tener conto anche alla stregua delle argomentazioni del TAR, in assenza di ulteriori elementi quali l’eventuale ingerenza di fatto, su cui l’informativa tace.

b.- Nessun condizionamento mafioso poteva essere legittimamente imputato alla società, poiché l’addebito non era riferibile al titolare, che, irreprensibile ed incensurato, è del tutto estraneo e distante da ambienti e/o frequentazioni che possano solo farvi pensare. Né l’ex socio aveva mai avuto alcun tipo di carica, funzione o potere di gestione e rappresentanza della Società, o aveva mai in alcun modo ingerito nella sua gestione. Tanto non era stato considerato dal Prefetto,il quale neppure ha esposto elementi sull’elusività della cessione. Perciò erroneamente il TAR, pur escludendo ogni elusività, ha ritenuto idoneo a comprovare un quadro indiziario sufficiente l’elemento segnalato dai Carabinieri - peraltro unico, isolato e non confermato da altre circostanze -, nonché non rilevante la cessione in quanto al momento dell’emissione dell’informativa il socio indagato doveva essere considerato ancora membro della compagine sociale. Né può sostenersi che la cessione fosse preordinata ad eludere la normativa antimafia, poiché il signor -OMISSIS-, socio maggioritario, amministratore unico, direttore tecnico ed unico gestore, ha acquistato la quota prima dell’emanazione dell’interdittiva e molto prima della notificazione della pendenza del procedimento penale (avvenuta il 26 luglio 2011) e, del resto, la quota non avrebbe potuto essere ceduta se sequestrata; il medesimo non poteva immaginare l’esistenza di un procedimento penale a carico dell’ex socio, non essendone coinvolto; neanche poteva immaginare l’emissione dell’interdittiva per quel procedimento; la notifica dell’informativa è avvenuta nell’ottobre 2010, sicché al momento dell’acquisto della quota (luglio 2010) non solo ignorava l’indagine penale, ma neppure immaginava che gli sarebbe stata notificata l’interdittiva; infine, i motivi dell’interdittiva erano secretati, sicché non potevano essere da lui conosciuti neppure al momento della notificazione dell’interdittiva stessa. Tali ragioni non sono state considerate dalla Prefettura (né dal primo giudice), che ha semplicemente ignorato gli elementi emergenti dal procedimento penale e si è basato sulla sua sola esistenza.

Il TAR, nell’affermare che, posto che la compagine sociale era ristretta a due soggetti, il peso specifico dell’ex socio era di importanza tale che il giudizio di permeabilità poteva determinarsi exse dall’indagine penale, non ha considerato che l’uguale peso specifico dei due soci non era stato valutato dalla Prefettura come elemento del giudizio; che l’unico elemento indiziario era stato eliminato; che, anche a parità di quote, era dimostrata la totale e unitaria gestione del signor -OMISSIS- della società, mentre il socio non possedeva alcuna delega, procura o altro (tanto che la Prefettura non ha evidenziato alcuna sua ingerenza); che il signor -OMISSIS-è stato socio solo per un anno, quindi è assai improbabile un suo condizionamento sine die delle scelte aziendali. Del resto, sia la Prefettura che il TAR non hanno affermato l’effettiva e conclamata infiltrazione mafiosa. Pertanto, il giudizio di pericolosità non poteva scaturire dalla posizione paritaria dei due soci, in assenza di qualsivoglia indizio e in presenza, invece, di elementi precisi e concordanti di segno contrario.

Il TAR ha immotivatamente disatteso le sue articolate deduzioni, mentre le circostanze in questione meritavano un maggior approfondimento investigativo alla stregua della logica che informa l’accertamento della permeabilità mafiosa di un’impresa, incentrata sulla propensione alla compromissione dei soggetti interessati più che sull’operato di terzi, tenuto conto che un solo elemento – nella specie unico ed isolato, non sussistente al momento dell’emissione dell’interdittiva e comunque non sussistente al momento dell’applicazione della penale – non è sufficiente a fondare il giudizio.

L’U.T.G., ma anche il TAR, avrebbero dovuto considerare la cessione della quota sociale quanto meno come tentativo dell’impresa di recidere qualsiasi contiguità con la criminalità organizzata e, a prescindere dall’opponibilità a terzi, valutarne gli effetti “depurativi”.

c.- Con il terso motivo si evidenziava che il signor -OMISSIS-non era indagato per reati di mafia, ma è rimasto coinvolto in un’indagine secondo cui il cartello criminale dei “Casalesi” avrebbe gestito, con la connivenza di imprenditori, gare d’appalto in tutta la provincia di Caserta; ma il medesimo, in qualità di amministratore di altra società, avrebbe partecipato ad una sola gara, la Procura della Repubblica ha ipotizzato a suo carico solo il reato di turbata libertà degli incanti e solo per quel singolo episodio, non è stato arrestato e ha prontamente ottenuto il dissequestro dei beni, così confermandosi come gli stessi inquirenti abbiano considerato il suo ruolo del tutto marginale rispetto alla complessiva indagine, ancora al vaglio della Procura.

Il TAR ha immotivatamente ed erroneamente ritenuto il fatto ascritto connotato da evidente mafiosità, nonché irrilevanti il mancato arresto ed il dissequestro perché basati non sulla carenza del quadro indiziario ma sull’insussistenza delle altre condizioni previste dalla legge. Il reato attribuito è infatti solo la turbata libertà di incanto in un unico episodio e, poiché erano coinvolti soggetti contigui e appartenenti alla criminalità organizzata, era attribuita la circostanza aggravante di aver favorito quest’ultima, mentre la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere è stata respinta non solo per l’assenza di pericolo di reiterazione del reato, già indice di totale estraneità alla consorteria criminalità e di incapacità di organizzare una turbativa d’asta, ma anche per l’assenza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante; il dissequestro, poi, si basa sulla sull’esclusione della provenienza illecita dei beni sequestrati, asseverando in tal modo la non appartenenza dell’ex socio alla criminalità organizzata e dimostrando che il signor -OMISSIS-, il quale ha conosciuto l’esistenza delle indagini solo nel luglio 2010, vi era coinvolto solo marginalmente e per reati non mafiosi. Ma egli non era neppure a conoscenza della gara: ha presentato alla Procura una perizia calligrafica da cui risulta che non aveva compilato e sottoscritto la domanda di partecipazione e la Stazione appaltante ha certificato di non aver mai operato alcuna comunicazione al medesimo. In sostanza, la mera denuncia per concorso in turbativa d’asta, non accompagnata da alcun altro elemento da cui desumere che il reato fosse riconducibile ad un contesto di criminalità organizzata, non è idonea ad evidenziare il supposto pericolo. In sintesi, l’elemento dedotto dalla Prefettura a carico della società non è pertinente perché attiene a fatti remoti, avvenuti da oltre 8 anni; si riferisce a soggetto che è stato socio solo un anno e comunque non lo era più al momento dell’emissione della nota; è coinvolto nell’inchiesta solo marginalmente e non per reati di carattere mafioso; è attualmente incensurato; non ha mai ricoperto cariche sociali per la ricorrente e non ne ha mai condizionato le scelte; il pregiudizio della nota ricade esclusivamente sul signor -OMISSIS- (incensurato e di specchiata moralità), immeritatamente penalizzato da elementi riferibili a soggetto estraneo all’attuale compagine societaria.

d.- La nota informativa appare spropositata rispetto ai suddetti indizi forniti dall’appellante, di cui il TAR non ha tenuto conto ancorché evidenzino l’esclusione del pericolosi condizionamento mafioso dell’impresa.

L’appellante ha inoltre dedotto:

e.- Error in iudicando, error in procedendo. Sproporzionalità. Difetto di motivazione. Eccesso di potere.

La nota prefettizia, emessa il 21 luglio 2010, continua ad esplicare effetti dopo il termine semestrale di efficacia prescritto dalla legge e molto tempo dopo la cessione della quota. Infatti, sulla sua scorta ed in base all’art. 4 del Protocollo di legalità, il 3 febbraio 2011 il Comune di Boscoreale incamerava il 10% dell’importo contrattuale ed in data 4 febbraio 2011 il Comune di Poggiomarino risolveva il contratto d’appalto in essere con la -OMISSIS-s.r.l.. Era doveroso per la Prefettura aggiornare le informazioni antimafia, verificando la sussistenza di controindicazioni anche dopo la cessione della quota sociale.

In data 28 settembre 2012 il Ministero dell’interno, l’U.T.G.-Prefettura di Caserta e l’U.T.G.-Prefettura di Napoli si sono costituiti in giudizio.

Con memoria del 22 aprile 2014 l’appellante, precisato che il signor -OMISSIS-è stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza 17 febbraio 2014 della Corte di Appello di Napoli, ha insistito nelle proprie tesi e richieste. Tanto ha ribadito con memoria del 1° settembre 2014 anche in base alle motivazioni della sentenza di assoluzione, pubblicata nelle more.

Con memoria del 17 seguente parte appellata, evidenziato, tra l’altro, come nella specie si tratta solo ed esclusivamente dell’interdittiva, a suo tempo autonomamente impugnata, ne ha sostenuto la piena legittimità poiché al momento dell’adozione esisteva il ragionevole sospetto che il signor -OMISSIS-fosse persona contigua a consorteria di stampo mafioso e, quindi, permeabile agli interessi di questa, nonché, stante il suo status di socio della -OMISSIS-e lo stretto legame parentale con l’amministratore unico della società, che anche per la medesima società sussistesse il pericolo di infiltrazione della predetta consorteria criminale.

L’appellante ha replicato con memoria del 14 ottobre 2014.

4.- Appello del tutto analogo avverso la sentenza n. 2598 del 2012, contenente altresì la reiterazione della domanda risarcitoria (in forma specifica o per equivalente, per perdita di chance e nocumento all’immagine), è stato proposto con atto notificato il 12 luglio 2012 e depositato il 13 seguente, registrato al n. 5333/2012. Il Ministero dell’interno e l’U.T.G.- Prefettura di Napoli, nonché il Comune di Poggiomarino, si sono costituiti in giudizio ed hanno svolto controdeduzioni. L’appellante ha prodotto memorie e repliche, l’ultima in data 14 ottobre 2014.

5.- Con atto segnato in registro generale al n. 6339 del 2013 la -OMISSIS-s.r.l. ha a sua volta appellato la sentenza n. 2928 del 2013, lamentando con il primo motivo, rubricato “Error in iudicando, error in procedendo. Difetto di motivazione della sentenza appellata. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. 490/1994. Eccesso di potere. Artt. 41 e 97 Cost.. Carenza istruttoria”, che dagli atti depositati in giudizio emerga l’emissione degli atti istruttori solo successivamente all’informativa del 21 luglio 2010, mentre la nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta era emessa per diversa impresa edile in relazione ad altra informativa. Per questo l’istante aveva chiesto un’ulteriore istruttoria che doveva essere storicizzata ad un periodo precedente al 21 luglio 2010, dovendosi valutare la permeabilità della ditta a quella data, ma il TAR ha ritenuto la causa matura per la decisione. Ha quindi insistito per l’esibizione dell’istruttoria effettuata prima del 21 luglio 2010 riguardante l’impresa appellante, non essendo stati mai stati depositati dalla Prefettura gli atti propedeutici all’interdittiva (verbale di riunione del GIA, relazione del Comando Guardia di Finanza; relazione del Comando dei Carabinieri o della Questura di Caserta). Ha inoltre evidenziato, sotto altro aspetto, che alla successiva data del 6 dicembre 2010 il signor -OMISSIS-risultava incensurato e privo di carichi pendenti, sicché non si comprende come possa aver subito l’interdittiva per un procedimento penale di cui ignorava l’esistenza.

Con i successivi quattro motivi, tutti rubricati come nell’appello n. 6792/2012, ha contestato le singole argomentazioni della sentenza appellata con deduzioni sostanzialmente simili a quell’appello, nonché riguardanti la reiezione delle doglianze con cui investiva autonomamente i provvedimenti provinciali di risoluzione contrattuale, adottati in carenza di alcuna valutazione in ordine all’interesse pubblico a proseguire, pur in presenza dell’interdittiva, i rapporti in corso, tenuto anche conto che i lavori erano iniziati nel 2008 e nell’aprile del 2011 era ormai quasi ultimati. Infine, ha reiterato la domanda di esecuzione in forma specifica e/o per equivalente.

In date 9 e 16 settembre 2013 controparti si sono costituite in giudizio e la Provincia di Napoli ha svolto difese. Con memorie del 3 aprile e 7 maggio 2014 l’appellante ha insistito nelle proprie tesi e richieste anche alla luce dell’intervento della sopra menzionata sentenza di assoluzione. Le Amministrazioni statali appellate hanno replicato in data 8 maggio seguente. A sua volta, l’appellante ha replicato con memorie del 1° settembre e 14 ottobre 2014.

DIRITTO

1.- I tre appelli riassunti nella narrativa che precede attengono ad una vicenda che muove da un’unica circostanza, ovverosia lo status di indagato del signor -OMISSIS-nell’ambito del procedimento penale nr. 39917/R.G.P.M. e n. 34706/05 R.G. G.I.P. del Tribunale di Napoli (che ha interessato 73 persone, di cui 17 tratte in arresto) per il reato di turbata libertà di incanti con l’aggravante del fine di favorire una determinata organizzazione camorristica. Gli stessi appelli comportano la risoluzione di questioni di fatto e di diritto almeno in parte del tutto simili. Essi si prestano, perciò, ad essere riuniti per essere decisi contestualmente.

2.- In punto di fatto, va premesso che, come risulta dagli atti di causa, con riferimento alla -OMISSIS-nonché ai signori -OMISSIS-, amministratore unico e responsabile tecnico, e -OMISSIS-, socio, l’anzidetta circostanza è stata segnalata con nota datata 14 luglio 2010 del locale Comando provinciale dei Carabinieri alla Prefettura di Caserta, alla quale la Stazione unica appaltante provinciale di Reggio Calabria aveva chiesto l’informazione antimafia. Sulla scorta dell’indicata segnalazione, in data 21 luglio 2010 la Prefettura di Caserta ha emesso interdittiva a carico della Costruzioni -OMISSIS-. La stessa interdittiva, comunicata alla Prefettura di Napoli e da questa ai Comuni di Poggiomarino e Boscoreale, i quali avevano avanzato a suo tempo richiesta di informativa in relazione all’affidamento di appalti di lavori stradali a tale impresa, ha condotto alla risoluzione dei relativi contratti, stipulati nelle more.

Su istanza dell’Amministrazione provinciale di Napoli la Prefettura di Napoli chiedeva di fornire informazioni sul conto della -OMISSIS-s.r.l., anch’essa affidataria di lavori a seguito di contratti stipulati nelle more, a quella di Caserta. Con nota datata 30 novembre 2010 quest’ultima ha comunicato di aver emesso in data 21 luglio 2010 interdittiva a carico della medesima società.

Tale provvedimento è stato adottato a seguito della richiesta di informazioni avanzata dal Comune di Copertino (Lecce), sulla scorta di segnalazione della circostanza già detta da parte del Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta in data 14 anteriore, questa volta riferita appunto all’impresa -OMISSIS-Costruzioni, all’amministratore unico signor -OMISSIS-, nonché al socio signor -OMISSIS- -OMISSIS-ed al responsabile tecnico signor -OMISSIS-. Anche in tal caso i contratti in essere sono stati risolti.

3.- Ciò posto, in linea giuridica non v’è dubbio sulla piena legittimità di entrambe le interdittive della Prefettura di Caserta, emesse contestualmente e giustificate, unitamente all’intreccio societario e di interessi delle due imprese chiaramente emergente dalle segnalazioni del Comando Carabinieri, dal dato di fatto dello status di indagato del signor -OMISSIS-per il reato con la specifica aggravante sopra indicati.

Com’è noto, l’informativa antimafia, a suo tempo disciplinata dall’art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998 e dall’art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994, ha una funzione spiccatamente cautelare e, quindi, prescinde dal concreto accertamento di reati in sede penale, dovendosi basare sulla oggettiva rilevazione di fatti suscettibili di condizionare scelte ed indirizzi di imprese che hanno, o mirano ad avere, rapporti economici con pubbliche amministrazioni o con soggetti privati che ne svolgano le funzioni. In altri termini, il relativo provvedimento deve fondarsi su fattori di pericolo che si manifestino per evidenze oggettive.

Pertanto, è necessario che dagli accertamenti disposti dal prefetto emergano "elementi relativi a tentativi", vale a dire circostanze (oggettive e plausibili), le quali, ancorché aventi un grado di significatività inferiore rispetto alle prove determinanti l'applicazione di sanzioni penali o di misure di sicurezza personali, non possono comunque risolversi in semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo l'individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con la criminalità organizzata.

In particolare, con riferimento agli elementi di fatto idonei a sorreggere l'impianto probatorio delle informative antimafia, la giurisprudenza ha sottolineato che in tali ipotesi il prefetto deve effettuare la propria valutazione discrezionale sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza del giudizio presuntivo che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni.

4.- Nel caso di specie, escluso per quanto detto che la Prefettura di Caserta dovesse affermare la conclamata infiltrazione mafiosa, deve ritenersi che le risultanze comunicatele dal Comando provinciale dei Carabinieri sorreggano sufficientemente e ragionevolmente il contestato giudizio presuntivo circa la possibilità di influenza e di condizionamento latente dell'attività d'impresa da parte delle organizzazioni criminali.

Invero, la fattispecie penale in parola, all’epoca già vagliata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli e ritenuta dotata di fumus commissi delicti, si inserisce nel sistema tipico di controllo degli appalti pubblici da parte della criminalità organizzata; sistema che abbisogna dell’attivo contributo dell’imprenditore mediante l’adesione all’illecito accordo col gruppo criminale per la predisposizione concordata delle offerte e presentazione delle medesime (c.d. buste di appoggio), al fine di dirigere l’aggiudicazione verso l’uno o l’altro concorrente preventivamente individuato. Ed è ben logico e ragionevole presumere che l’imprenditore il quale si sia prestato ad essere parte di siffatto sistema, pur di per sé estraneo alla consorteria criminosa e quand’anche solo sottomessosi alla pressione derivante dalla capacità di sopraffazione della medesima, sia e rimanga per ciò stesso esposto al pericolo di essere da essa condizionato.

Ne deriva che, nonostante il mancato arresto, il ruolo del signor -OMISSIS-nei due episodi in cui è stato coinvolto non può essere qualificato come “marginale” ai fini in questione e neppure ne sminuisce il peso la risalenza dei fatti all’anno 2004, cioè, come sottolinea giustamente il primo giudice, a periodo non remoto rispetto al procedimento penale ancora in corso ed in un contesto criminale ancora dotata di forza intimidatrice. Dunque la circostanza segnalata dai Carabinieri, lungi dal costituire un “debole indizio di permeabilità”, si risolve essa sola, per la sua stessa sussistenza, in obiettivo, effettivo e consistente elemento sintomatico della concreta possibilità di pericolo di influsso da parte dell’organizzazione criminale, tale da sconsigliare ogni rapporto con l’amministrazione pubblica dell’impresa -OMISSIS-Costruzioni, nonché della Costruzioni -OMISSIS-, palesemente collegata alla prima, al di là dell’assenza di cariche sociali in capo al signor -OMISSIS-, del suo concreto ruolo nell’impresa e della breve durata del rapporto societario.

Giova aggiungere che, stante la già avvenuta valutazione nei sensi predetti dei fatti accennati da parte dell’autorità giudiziaria, ogni loro diverso apprezzamento circa sia la qualificazione che la sussistenza degli indizi di colpevolezza sfuggiva dalla sfera di competenza della Prefettura, quindi del giudice amministrativo.

Pertanto il primo giudice, a cui si chiedeva, in sostanza, una non consentita anticipazione della dell’esito del processo penale in corso, giustamente non ha tenuto conto e non poteva tener conto dell’assunta estraneità del signor -OMISSIS-alle due gare con produzione di perizia calligrafica che avrebbe dimostrato la sua mancata compilazione e sottoscrizione delle domande di partecipazione alle stesse due gare e delle rispettive offerte.

5.- Sotto altro aspetto, e diversamente da quanto sostenuto negli appelli, la legittimità delle interdittive, che, come per tutti i provvedimenti amministrativi, non può che essere apprezzata alla stregua della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione conformemente al principio tempus regit actum, non è scalfita dalla cessione della quota del signor -OMISSIS-all’altro socio della Costruzioni -OMISSIS-. Ciò perché – come afferma e documenta la stessa appellante -OMISSIS-– la cessione è stata trascritta nel registro delle imprese solo in data 31 luglio 2010, quindi solo da tale data era giuridicamente “esistente” per i terzi e di fatto non opponibile ad alcuno.

D’altra parte, in primo luogo al momento dell’adozione dell’interdittiva non si vede come la Prefettura avrebbe potuto esserne a conoscenza e, quindi, valutarla come deponente in senso contrario all’affermato pericolo infiltrativo oppure esporre eventuali argomenti in base ai quali ritenerla espressione dell’intento di eludere la normativa antimafia.

In secondo luogo, per un verso l’appellante -OMISSIS-confessa che il signor -OMISSIS-aveva conosciuto l’esistenza delle indagini a suo carico proprio nel luglio 2010 (pag. 26 dell’appello r.g. n. 5333/2912 e pag. 21 dell’appello r.g. n. 6792/2012) e non già solo al momento della notificazione nel luglio 2011 della pendenza del relativo procedimento penale; per altro verso, entrambe le appellanti non contestano la sussistenza del legame di stretta parentela (padre/figlio) tra i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-. Pertanto, tenuto anche conto dell’attività del signor -OMISSIS- nell’ambito dell’impresa -OMISSIS-quale responsabile tecnico e, perciò, della più che necessaria frequentazione tra i due (non senza dire che nei “motivi di impugnazione” al Tribunale del riesame di Napoli del decreto di sequestro preventivo si afferma, tra l’altro, che il giovane indagato “riceveva in donazione il ramo d’azienda dell’impresa edile stradale del proprio padre” ed “è celibe e vive con i propri genitori”), sarebbe stato quanto meno difficilmente plausibile escludere che la cessione fosse stata originata proprio dall’intento di salvare almeno la -OMISSIS- -OMISSIS-dalle ben note conseguenze di un’indagine di tal genere.

Anche per questo aspetto, dunque, la cessione era irrilevante, non essendo comunque indice della recisione di qualsiasi legame tra i due soggetti interessati ed in via logica non avrebbe potuto comportare, di per sé, il mutamento del giudizio presuntivo contestato, al pari del dissequestro dei beni per “proporzionalità tra la effettiva capacità reddituale del -OMISSIS-e delle sue aziende e il valore dei beni di cui è risultato personalmente proprietario”, non costituenti fatti nuovi evidenzianti il venir meno della situazione di pericolo.

6.- In questo quadro, le comunicazioni della Prefettura di Caserta a quella di Napoli assumono consistenza di conferma dell’attualità del giudizio già formulato e giustificano i provvedimenti assunti dai detti Comuni, ai quali non restava alcun margine di apprezzamento discrezionale anche in virtù del c.d. “protocollo di legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli, prevedente la risoluzione immediata ed automatica dei contratti a seguito di interdittive comunicate successivamente alla stipula; clausola, questa, oltretutto specificamente inserita nei rispettivi contratti di appalto.

Anche la Provincia di Napoli aveva sottoscritto il protocollo e nei contratti con la -OMISSIS-aveva inserito la clausola di automatica risoluzione, dunque a tanto era senz’altro tenuta.

7.- Quanto al superamento del termine semestrale di validità semestrale della documentazione antimafia, è oramai assodato in giurisprudenza che il disposto di cui all'art. 2, co. 1, del d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 ss.mm.ii., nella parte in cui afferma che la documentazione è utilizzabile solo per sei mesi dal rilascio, intende riferirsi ai soli casi di documentazioni negative, vale a dire attestanti che non risultano infiltrazioni della criminalità organizzata, e non già (come è nella specie) anche casi di documentazioni positive, le quali conservano pertanto la loro capacità interdittiva anche oltre quel termine (cfr., per tutte, Cons. St., sez. VI, 30 dicembre 2011 n. 7002).

Inoltre, ai sensi dello stesso art. 2, co. 2, le amministrazioni che acquisiscano la documentazione antimafia di data non anteriore a sei mesi possono adottare il provvedimento e gli atti conseguenti “anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione”.

8.- Quanto all’utilizzo per la -OMISSIS-di atti istruttori relativi alla -OMISSIS-e la formazione di atti istruttori successivi all’interdittiva, l’assunto dell’appellante -OMISSIS-è innanzitutto erroneo in fatto per quanto esposto al precedente paragrafo 2), nonché infondato in diritto, poiché nulla avrebbe vietato alla Prefettura di servirsi di elementi di giudizio emersi da altra istruttoria.

Pretestuosa, poi, è la richiesta di acquisizione di atti, quali il verbale di riunione del G.I.A., la relazione del Comando Guardia di Finanza, la relazione del Comando dei Carabinieri o della Questura di Caserta, non richiesti da alcuna norma di legge o regolamento.

9.- Infine, non incide sulla legittimità delle interdittive, dovendosi al riguardo ribadire il principio tempus regit actum, la sopravvenuta, piena assoluzione in secondo grado del signor -OMISSIS-per non aver commesso il fatto in riferimento ai due unici capi di imputazione (nn. 19 e 26) a suo carico, con la motivazione secondo cui “Non può (…) escludersi (…) che la documentazione apparentemente dallo stesso presentata sia stata artatamente contraffatta”.

10.- In conclusione, le sentenze appellate non possono che essere confermate, sia quanto alla reiezione delle domande annullatorie, sia, conseguentemente, in ordine alla reiezione delle domande risarcitorie. Tuttavia, la menzionata assoluzione piena in sede penale giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, riunisce i medesimi appelli e li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e delle rispettive società, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)