N. 00342/2013 REG.RIC.

N. 01975/2014REG.PROV.COLL.

N. 00342/2013 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 342 del 2013, proposto da:
Avv. Annaclaudia Servillo, quale commissario ad acta per l’ottemperanza alla sentenza di questa Sezione 15 maggio 2013, n. 2634, domiciliata presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro, 13;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T, Colelli, domiciliata presso la Delegazione Regionale in Roma, via Barberini, 36;

per chiarimenti sull'ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 15 maggio 2013, n. 2634.


Vista l’istanza di chiarimenti del Commissario ad acta nominato, Avv. Annaclaudia Servillo e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Mescia, Tiziana T. Colelli e Annaclaudia Servillo;


FATTO e DIRITTO

Rilevato che la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 15 maggio 2013, n. 2634 ha assegnato alla Regione Puglia un congruo un termine di 100 giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente decisione alla Regione stessa e ha stabilito che il commissario ad acta, individuato nel Dirigente Generale del Ministero delle Politiche Ambientali, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, o in altro Dirigente di Direzione o struttura periferica del Ministero, da lui delegato, dovrà provvedere nel termine di 100 giorni decorrenti dalla notificazione al medesimo dell’istanza da parte dell’attuale appellante;

Rilevato che la predetta sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 15 maggio 2013, n. 2634 è stata comunicata dalla Segreteria in data 15 maggio 2013;

Rilevato che, con istanza notificata in data 7 gennaio 2014, la Ecopuglia s.r.l. appellante nel giudizio di cui alla predetta sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 15 maggio 2013, n. 2634, è stata formalizzata l’istanza per la nomina del commissario ad acta;

Rilevato che il nominato commissario ad acta, Avv. Annaclaudia Servillo, con nota prot. 3542 del 4 febbraio 2014 ha rilevato lo spirare del termine di 100 giorni assegnati all’Amministrazione per provvedere e ha chiesto agli Uffici competenti informazioni circa lo stato del procedimento;

Ritenuto che tale nota presuppone logicamente e giuridicamente l’insediamento del Commissario ad acta, insediamento che non è legato ad un particolare cerimoniale o ad una particolare forma, ma è soltanto connesso all’esercizio effettivo delle funzioni sostitutive di cui è stato investito, che si possono manifestare, come nella specie, anche attraverso compiti o atti meramente informativi;

Ritenuto, quindi, che gli atti compiuti dall’Amministrazione regionale successivamente alla predetta data del 4 febbraio 2014 sono da ritenersi nulli, ivi compresa la nota 6 febbraio 2014 con cui la Regione Puglia ha rimesso la deliberazione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14-quater l. 241-90;

Ritenuto, infatti, come ha chiarito la giurisprudenza, che se è vero che l'Amministrazione rimane titolare del potere di provvedere anche tardivamente, dopo la scadenza del termine fissato dal giudice, è anche vero che all'atto di insediamento del commissario ad acta (ovvero con la redazione del verbale di immissione del commissario nelle funzioni amministrative) e con la sua presa di contatto con l'Amministrazione, si verifica un definitivo trasferimento dei poteri, rimanendo precluso all'Amministrazione ogni margine di ulteriore intervento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 maggio 2010, n. 3214 e Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1768);

Ritenuto, quindi, che è rilevabile ex art. 31, comma 4, c.p.a. la nullità degli atti compiuti dall’Amministrazione regionale successivamente alla predetta data del 4 febbraio 2014, ivi compresa la nota 6 febbraio 2014 e la nota 3 aprile 2014;

Ritenuto, pertanto, che il nominato commissario ad acta dovrà provvedere sulla base di quanto disposto nella sentenza 15 maggio 2013, n. 2634 oggetto di ottemperanza, senza considerare in alcun modo gli atti emanati dalla Regione successivamente al 4 febbraio 2014 che devono essere considerati nulli e, quindi, tamquam non esset;

Ritenuto che non siano liquidabili, nel caso di richiesta di chiarimenti del commissario ad acta, alcuna somma a titolo di spese legali;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Rende i chiarimenti come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Fulvio Rocco, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)